CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 novembre 2023
Cassazione n. 03509/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo, affidando il ricorso ad un unico motivo con il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di valutazione delle prove, lamentando come gli indizi posti a fondamento della affermazione di responsabilità siano privi dei requisiti richiesti dall'art. 192 cod. proc. pen.; Lette le conclusioni della parte civile che ha insistito per la conferma della sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che le censure del ricorrente sono interamente versate in fatto e sollecitano questa Corte a una non consentita rivalutazione della provvista probatoria e indiziaria e, segnatamente, del narrato della persona offesa che, invece, con motivazione scevra da fratture logiche, è stata ritenuta dai Giudici di merito pienamente attendibile; rilevato altresì che si tratta di doglianze a-specifiche, prive di adeguato confronto con la motivazione dei giudici di merito, costituendo mera riproposizione di doglianze contenute nell'atto di appello e che la Corte territoriale ha - con motivazione non manifestamente illogica - vagliato e superato, anche alla stregua delle dichiarazioni di testimoni neutrali (p. da 3 a 5 della sentenza di appello), ponendo in rilievo come la valutazione non atomistica delle risultanze investigative portasse alla affermazione della responsabilità dell'imputato per il reato contestatogli; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; ritenuto altresì che nulla è dovuto alla parte civile posto che, pur aderendo il Collegio al consolidato orientamento secondo cui, nel giudizio di legittimità, quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (Sez. 3,n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713), nel caso di specie la parte civile si è limitata a rendere le proprie conclusioni e non svolto nessuna attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura risarcitoria, non fornendo, pertanto, un utile contributo alla decisione; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 novembre 2023 Il Consigliere estens