Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 luglio 2021

Cassazione n. 14362/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA iésir_PLece5Tc) sul ricorso iscritto al n. 26360/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 4, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente - contro , Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, Gtiu ud- i rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno n. 2934/05/15, depositata il 25 marzo 2015.

Cons. est.

G.M. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio dell'8 luglio 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. con sentenza n. 2934/05/15 del 25/03/2015 la Commissione tributaria regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (di seguito CTR) ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno (di seguito CTP) n. 532/15/12, che aveva a sua volta rigettato il ricorso del contribuente avverso l'avviso di accertamento a fini IRPEF; IRAP e IVA relative all'anno d'imposta 2006;

1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR, l'avviso di accertamento era stato emesso in ragione dell'antiecononnicità della gestione che aveva condotto alla rideterminazione dei ricavi aziendali;

2. avverso la sentenza della CTR [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi;

3. l'Agenzia delle entrate resisteva in giudizio con controricorso;

4. con nota depositata dal difensore domiciliatario si faceva presente che l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, era deceduto. [OSCURATO:PERSONA]

1. risultando il decesso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], appare opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo al fine di garantire il diritto di difesa del ricorrente. 2 Cons. est.

G.M.

Nonno P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per garantire il diritto di difesa del ricorrente.

Così deciso in Roma 1'8 luglio 2021.

Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA iésir_PLece5Tc) sul ricorso iscritto al n. 26360/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 4, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente - contro , Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, Gtiu ud- i rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno n. 2934/05/15, depositata il 25 marzo 2015. Cons. est. G.M. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio dell'8 luglio 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n. 2934/05/15 del 25/03/2015 la Commissione tributaria regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (di seguito CTR) ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno (di seguito CTP) n. 532/15/12, che aveva a sua volta rigettato il ricorso del contribuente avverso l'avviso di accertamento a fini IRPEF; IRAP e IVA relative all'anno d'imposta 2006; 1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR, l'avviso di accertamento era stato emesso in ragione dell'antiecononnicità della gestione che aveva condotto alla rideterminazione dei ricavi aziendali; 2. avverso la sentenza della CTR [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; 3. l'Agenzia delle entrate resisteva in giudizio con controricorso; 4. con nota depositata dal difensore domiciliatario si faceva presente che l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, era deceduto. [OSCURATO:PERSONA] 1. risultando il decesso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], appare opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo al fine di garantire il diritto di difesa del ricorrente. 2 Cons. est. G.M. Nonno P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per garantire il diritto di difesa del ricorrente. Così deciso in Roma 1'8 luglio 2021. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14362/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris