CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 aprile 2016
Cassazione n. 17489/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 173/2017R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentat a e difes a da gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Salerno, via [OSCURATO:PERSONA] n. 44 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]), come da procura speciale a margine de l ricorso; –ricorrente – Contro Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de l l a Campania – sezione staccata di Salerno n. 382 1 / 05 / 20 1 6 , depositata il 26.04.2016. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del17 gennaio 2024. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi - La CTP di Salerno accoglieva parzialmente il ricorso propost o da lla Autosele s.p.a.avverso l’ avvis o di accertamento, per imposte dirette e IVA, relativo all’anno 2007, con il qual e erano stati accertati maggiori ricavi, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973, riducendoli; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Campania – sezione staccata di Salerno rigettava l’appello principale proposto dal la contribuente e accoglieva quello incidentale proposto dall’Ufficio, osservando, per quanto qui rileva, che: - dalla documentazione versata in atti si evince va che , a fronte di ricavi superiori a 10 milioni di euro, i risultati di esercizio erano negativi negli anni 2006 e 2008, inferiori all’1% negli anni 2003, 2004 e 2007 e all’1,63% nell’anno 2005; - in presenza di una gestione obiettivamente antieconomica, sarebbe stato onere della contribuente indicare le ragioni della perdurante sproporzione contestata, a superamento della presunzione valorizzata nell’atto impositivo impugnato; - anche la contestazione della percentuale di ricarico del 12% (corrispondente al coefficiente previsto dalla l. n. 448 del 1999, ai fini della rottamazione delle rimanenze nel settore del commercio degli autoveicoli), individuata dall’Ufficio in sede di accertamento, era infondata, in quanto si trattava di un parametro plausibile, tratto da una fonte normativa pertinente, estraneo alle medie di settore ed inferiore alla stessa percentuale minima evidenziata dagli studi di settore(dal 14% all’84%); - l’ulteriore censura sull’irrisorio scostamento dei ricavi accertati rispetti a quelli dichiaratiera inammissibile, in quanto proposta per la prima volta in appello, in violazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992;- la sentenza di primo grado ha ritenuto, peraltro, di rideterminare i ricavi sulla base della riclassificazione dei costi, proposta in via subordinata dalla contribuente con l’istanza di accertamento con adesione, mediante l’applicazione al costo del venduto, rideterminato in € 10.881.308,00, della stessa percentuale di ricarico del 12%, individuata dall’Ufficio in sede di accertamento; - sotto quest’ultimo profilo era fondato l’appello incidentale proposto dall’Ufficio, dato che il primo giudice, nel rideterminare i maggiori ricavi, aveva considerato erroneamente anche i proventi degli affitti di immobili, pari ad € 168.000,00, che, invece, non andavano computati tra gli “altri ricavi”, in quanto estranei alla quantificazione del costo del venduto; - la contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato aquattro motiv i ; -l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] - C on il primo motiv o , la contribuente de duce , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione d egli artt. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973, 54 e 55 del d.P.R. n. 633 del 1972, 2727 e 2729 cod. civ., per avere la CTR riportato nella motivazione della sentenza la medesima ricostruzione contabile effettuata dall’Ufficio, sulla base di una erronea lettura dei dati, senza sottoporla ad un adeguato vaglio critico e senza rilevare che l’Ufficio non aveva assolto al suo onere di provare l’inattendibilità della contabilità, avendo fondato l’accertamento solo sulla presunta antieconomicità di gestione; - con il secondo motivo, deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2697 cod. civ., per avere la CTR disatteso gli elementi decisivi forniti dalla contribuente (l’utile al lordo delle imposteera sempre positivo, così come il valore degli indicatori di redditività o ROE) per dimostrare l’infondatezza della ripresaed escludere la presunta antieconomicità di gestione; -con il terzo motivo, denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973, 54 e 55 del d.P.R. n. 633 del 1972, 7, commi da 9 a 11 della l. n. 448 del 1999, 2697 cod. civ., per avere la CTR ritenuto corretta, sulla base di una motivazione carente ed illogica,l’applicazione e la determinazione della percentuale di ricarico del 12%, utilizzata dall’Ufficio per la determinazione dei maggiori ricavi, riportandosi alle controdeduzioni depositate dall’Agenzia nel giudizio di appello, senza indicare i criteri con i quali si era stabilita detta percentuale e senza spiegare quale metodologia sia stata in concreto applicata;precisa che la percentuale di ricarico non risultava applicabile alla contribuente, anche perché non era soggetta agli studi di settore e che era onere dell’Agenzia provare la fondatezza e la pertinenza di detta percentuale, sulla base di dati di raffronto desunti in concreto; censura, poi, la mancata considerazione di alcuni dati che incidevano sulla corretta ricostruzione delle voci di bilancio; - con il quarto motivo, lamenta la violazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR accolto l’appello incidentale proposto dall’Ufficio, sebbene lo stesso si fondasse su una domanda nuova; - con successiva memoria depositata in data 15.01.2024, la ricorrente ha rappresentato di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, disciplinata dall’art. 1, commi da 231 a 252 della l. n. 197 del 2022, previa rinuncia ad ogni eventuale giudizio pendente, e ha allegato la relativa documentazione, chiedendo di dichiarare la sopravvenuta carenza d’interesse con non luogo a provvedere sulle spese;- ciò premesso, dalla documentazione allegata risulta che l’Agenzia delle entrate - Riscossione ha distinto e quantificato gli importi dovuti dalla contribuente ai fini della definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (v. prospetto allegato, rilasciato dall’Agenzia delle entrate –Riscossione); - la contribuente ha espressamente dichiarato la sopraggiunta carenza di interesse alla decisione della controversia, avendo nella sostanza rinunciato al giudizio; - in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con conseguente rinuncia al giudizio, il giudizio di cassazione dovrebbe essere dichiarato estinto, ex art. 391 cod. proc. civ., per rinuncia del debitore, essendo egli ricorrente ; mancando, tuttavia , la prova della comunicazione alla controparte dell'atto di rinuncia, la stessa rileva comunque agli effetti dell'inammissibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse al giudizio (Cass. n. 31548/2022); - le spese processuali non vanno liquidate, perché il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente; - non sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna del contribuente al pagamento del "doppio" del contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. n. 14782/2018). P.Q.M. La Corte dichiarail ricorso ina