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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 1980

Cassazione n. 43349/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22.09.1980 avverso la sentenza del 17 febbraio 2022 emessa dalla Corte d'appello di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen. è generico e meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato, invero, che con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, il giudice del gravame ha fatto ricorso a una motivazione logica, coerente e lineare, là dove ha osservato che non emergevano elementi di segno positivo, non avendo l'imputata fornito giustificazione alcuna ed in considerazione della personalità negativa della stessa, così come risultante dai plurimi e gravi precedenti penali a suo carico, tanto da essere stata dichiarata socialmente pericolosa; In ogni caso, l'impugnazione deve ritenersi generica perché manca di indicare gli elementi positivi, pretermessi dal giudice del merito, utili al riconoscimento delle attenuanti invocate; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 novembre 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22.09.1980 avverso la sentenza del 17 febbraio 2022 emessa dalla Corte d'appello di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen. è generico e meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato, invero, che con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, il giudice del gravame ha fatto ricorso a una motivazione logica, coerente e lineare, là dove ha osservato che non emergevano elementi di segno positivo, non avendo l'imputata fornito giustificazione alcuna ed in considerazione della personalità negativa della stessa, così come risultante dai plurimi e gravi precedenti penali a suo carico, tanto da essere stata dichiarata socialmente pericolosa; In ogni caso, l'impugnazione deve ritenersi generica perché manca di indicare gli elementi positivi, pretermessi dal giudice del merito, utili al riconoscimento delle attenuanti invocate; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 novembre 2022
Sentenza Cassazione n. 43349/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris