Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 aprile 2021

Cassazione n. 03849/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/e~ le conclusioni del PG o ro cci (kik' n ez Ln ORCcAPA o Ai n , • ori(' DRA k (, A/15 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 28 aprile 2021, il Tribunale di sorveglianza di Salerno ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento reso il 29 settembre 2020 con cui il Magistrato di sorveglianza di Salerno aveva concesso a [OSCURATO:PERSONA] la liberazione anticipata per il periodo dal 7 novembre 2018 al 7 maggio 2020, ma l'aveva rigettata quanto ai periodi dall'Il luglio al 4 ottobre 2013, dal 28 gennaio all'il dicembre 2015, dal 13 marzo al 12 luglio 2017, nonché dal 6 marzo al 5 ottobre 2018.

Il Tribunale, dopo aver svolto una considerazione senza seguito sulla connotazione generica del reclamo, ha poi rigettato il reclamo ritenendo fondato il provvedimento di parziale rigetto reso dal Magistrato di sorveglianza, in rapporto ai reati commessi da [OSCURATO:PERSONA] in corrispondenza con una parte dei periodi presi in esame e alla sanzione disciplinare da lui riportata il 5 luglio 2018.

2. Avverso l'ordinanza il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso chiedendone l'annullamento e affidando l'impugnazione a un unico motivo, con cui lamenta la violazione dell'art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) e il corrispondente vizio di motivazione.

Il ricorrente ha osservato che il suo ineccepibile comportamento inframurario avrebbe legittimato la concessione del beneficio anche per i semestri esclusi, in quanto il reato del 28 dicembre 2017 non poteva inficiare la condotta da lui serbata in tutti i periodi: il reato indicato non avrebbe potuto, in particolare, determinare ripercussioni anche per i semestri diversi e non contigui.

La stessa considerazione avrebbe dovuto svolgersi, secondo la difesa, per la sanzione disciplinare del 5 ottobre (recte, luglio) 2018, la quale afferiva a infrazione che non aveva rivestito una gravità tale da vanificare la condotta tesa alla rieducazione serbata dal detenuto nel periodo di interesse.

3. Il Procuratore generale ha sollecitato l'inammissibilità del ricorso, la motivazione dell'ordinanza impugnata, quanto al primo periodo, avendo chiarito che la gravità dei reati commessi fino al 28 dicembre 2017 si è ripercossa negativamente sulla valutazione di tutto il lasso, mentre per la violazione disciplinare del 2018 l'assenza di gravità è stata dedotta in modo generico. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso si rivela in parte privo di fondamento e per altra parte fondato, nei sensi che seguono.2.

Va premesso, a completamento di quanto esposto in narrativa, che a ragione del rigetto del reclamo il Tribunale di sorveglianza ha rilevato che [OSCURATO:PERSONA] aveva commesso reati nel periodo indicato, l'ultimo in data 28 dicembre 2017: era, quindi, da escludersi, dati i riflessi che il suo grave comportamento aveva anche sui periodi trascorsi, che [OSCURATO:PERSONA] avesse aderito al trattamento, impostando un positivo processo evolutivo, per poi delinquere immediatamente dopo.

In tal senso, per il Tribunale, la rieducazione del condannato non poteva dirsi conseguita.

Inoltre, per il periodo successivo al suddetto reato, i giudici di sorveglianza hanno osservato che il 5 luglio 2018 [OSCURATO:PERSONA] era stato sanzionato disciplinarmente con l'esclusione per giorni due dalle attività ricreative e sportive.

Da tali elementi il Tribunale ha tratto la conferma che per tutti i periodi in questione doveva ritenersi dimostrato che il detenuto fosse restato in una condizione di assenza di ravvedimento, preclusiva della concessione della misura premiale.

3. Questo ragionamento resiste alla critica svolta nel ricorso quanto alla liberazione anticipata riferita ai periodi intercorsi dall'Il luglio 2013 al 12 luglio 2017, mentre si rivela carente con riferimento al residuo periodo intercorso dal 6 marzo al 5 ottobre 2018, conne si evince dal raffronto fra il contenuto della motivazione e i cardini dell'istituto applicato.

3.1. Pare, anzitutto, utile ribadire il principio di diritto secondo cui, in tema di concessione del beneficio della liberazione anticipata, costituisce oggetto della valutazione la partecipazione, nel semestre temporale di riferimento, del condannato all'opera di rieducazione, non già l'avvenuto conseguimento dell'effetto rieducativo e il reinserimento sociale dello stesso, che concretano, invece, la finalità cui tende l'istituto premiale; di conseguenza, la partecipazione del condannato va parametrata, secondo i criteri indicati, oltre che dall'art. 54 Ord. pen., dall'art. 103 del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, alla sola condotta esteriore e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, bensì la sola adesione al processo di reintegrazione sociale ín ítinere (Sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013, dep.2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258743 - 01; Sez. 1, n. 12746 del 7/3/2012, Rumieri, Rv. 252355 - 01).

In pari tempo, peraltro, non va trascurata la rilevante specificazione secondo cui il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione della liberazione anticipata non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri contigui, principalmente a quelli antecedenti, sempre che si tratti di una violazione che manifesti la mancata adesione all'opera di rieducazione e l'espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto, violazione che, quindi, deve essere tanto più grave quanto più distanti risultano i periodi di tempo interessati (Sez. 1, n. 4019 del 13/7/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522 - 01; Sez. 1, n. 24449 del 12/1/2016, Bastone, Rv. 267245 - 01; Sez. 1, n. 3092 del 7/11/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263428 - 01).

3.2. In ulteriore specificazione, si richiede una ponderazione completa e, quindi, equilibrata e logica dell'attività svolta dal detenuto nel corso della permanenza inframuraria, alla stregua delle indicazioni provenienti dalle relazioni di sintesi del personale specializzato nella propulsione, nel supporto e nella valutazione dell'opera di risocializzazione.

Con particolare riguardo alle infrazioni disciplinari, è da precisare che, ai fini del giudizio in ordine al requisito della partecipazione all'opera di rieducazione, gli eventuali rapporti disciplinari devono essere valutati nella loro concretezza, per l'aspetto fattuale e per quello psicologico degli addebiti, sotto il profilo dell'attitudine o meno a indicare una condotta restia al processo di rieducazione, e, successivamente, comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento eventualmente positivo risultante in merito alla condotta tenuta dall'interessato nel periodo in esame, non potendo qualsivoglia infrazione disciplinare porre nel nulla un comportamento positivo serbato con continuità dal detenuto (Sez. 1, n. 30717 del 27/5/2019, Amato, Rv. 277497 - 01; Sez. 1, n. 51463 del 24/5/2017, Irace, Rv. 271595 - 01; Sez. 1, n. 17427 del 1/02/2011, Palazzo, Rv. 250311 - 01).

Pertanto, quel che rileva al riguardo è la valutazione dei comportamenti ascritti al detenuto nella loro effettiva storicità, suscettibile di essere accertata al di là del giudizio che debba eventualmente ancora essere emesso ad altri fini, valutazione che - oltre a radicarsi su dati di fatto concreti - si effettui comunque considerando, in modo sinottico e compiuto, la complessiva condotta del medesimo, in relazione a tutte le manifestazioni rilevanti ai fini della verifica della sua partecipazione all'opera di rieducazione e al percorso risocializzante.

4. Scrutinando la motivazione del provvedimento impugnato alla luce degli indicati principi, il diniego della liberazione anticipata per i periodi inseriti nell'intervallo dall'Il luglio 2013 al 12 luglio 2017 risulta adeguatamente giustificato dai giudici di sorveglianza, con - sintetico ma chiaro - riferimento ai reati ripetutamente commessi nel periodo in esame da [OSCURATO:PERSONA], motivo per il quale non si è ritenuta l'effettività della sua adesione al percorso risocializzante.In effetti, la censura pare non cogliere in pieno la ragione ritenuta dai giudici di sorveglianza come ostativa alla concessione della misura premiale per questo articolato periodo, posto che la commissione dell'ultimo reato in data 28 dicembre 2017 non ha costituito l'unico indice sintomatico negativo, ma ha integrato il culmine conclusivo di una serie di reati, afferenti al complessivo periodo considerato, come si desume dalla - pur non diffusa - motivazione resa nell'ordinanza impugnata: essa, infatti, ha evidenziato in modo adeguato la seria proiezione retrospettiva dell'ultimo reato, riconnesso ai precedenti, sulla valutazione - negativa - della partecipazione del detenuto all'opera di risocializzazione.

La commissione di diversi reati sino all'ultimo in data 28 dicembre 2017 ha, quindi, legittimato la valutazione negativa dell'esperienza trattamentale di [OSCURATO:PERSONA] inerente ai periodi, pregressi rispetto a tale ultimo reato, oltre che interessati direttamente dai precedenti reati.

E', dunque, congrua e non illogica la valutazione secondo cui, se il condannato ha ripetutamente violato in modo certo e grave la legge penale fino a epoca successiva al complessivo intervallo temporale preso in considerazione, egli, con riferimento al tempo trascorso dall'Il luglio 2013 al 12 luglio 2017, non ha prestato un'adesione effettiva all'opera di risocializzazione a lui proposta nell'alveo dei programmi trattamentali.

La censura svolta dal ricorrente sull'argomento è da ritenersi, pertanto, infondata.

5. Per quanto concerne, invece, il diniego della liberazione anticipata relativa al periodo intercorso dal 6 marzo al 5 ottobre 2018, susseguente alla commissione dell'ultimo reato del 28 dicembre 2017, vanno svolte considerazioni di segno diverso nella valutazione della corrispondente giustificazione rinvenibile nell'ordinanza impugnata.

Posto che per il tempo successivo, ossia dal 7 novembre 2018 in poi, la liberazione anticipata è stata riconosciuta dai giudici di sorveglianza a [OSCURATO:PERSONA] e che il Tribunale per il periodo appena antecedente, quello qui in questione, ha rilevato esclusivamente la sanzione disciplinare riportata dal detenuto per fatto del 5 luglio 2018, deve concludersi che la misura premiale relativa al suddetto periodo sia stata negata a [OSCURATO:PERSONA] proprio per la suddetta infrazione di natura disciplinare.

Della violazione di cui si tratta sia l'ordinanza impugnata, sia quella del Magistrato di sorveglianza non hanno esplicitato l'identificazione fattuale e la conseguente portata disciplinare.

Invero, entrambi i provvedimenti hanno omesso di riferire la causa della sanzione, ossia il comportamento disciplinarmente sanzionato, ma hanno indicato la sanzione irrogata, quella dell'esclusione dalle attività ricreative per la durata di due giorni, senza che al tema dell'influenza di tale fatto sul percorso di emenda dal medesimo realizzato in quel periodo il Tribunale di sorveglianza abbia dedicato considerazione alcuna.

È vero che la sanzione irrogata non è la più tenue fra quelle contemplate nel catalogo di cui all'art. 39 Ord. pen., ma non appare comunque possibile arguire dalla sola indicazione della sanzione inflitta l'influenza della - non enunciata - violazione sulla progressione trattannentale di [OSCURATO:PERSONA] nel periodo di interesse.

Sul tema, la doglianza svolta dal ricorrente, contrariamente alla tesi sviluppata dall'Autorità requirente, non può reputarsi generica: il carattere conciso della corrispondente censura è sufficiente a devolvere il relativo thema, posto che la critica si appunta sul responso adottato nel provvedimento impugnato, tale da poggiare su un apparato giustificativo silente sull'argomento.

Assodato quanto precede, deve invero osservarsi che il Tribunale di sorveglianza, rendendo la motivazione carente ora richiamata, non si è attenuto al principio di diritto in precedenza ribadito, in quanto ha omesso di valutare in concreto il rapporto disciplinare, in relazione all'aspetto fattuale e a quello psicologico dell'addebito, anzitutto enucleando la relativa condotta, poi ponderandone la valenza sintomatica, nel senso di condotta tale da contraddire il processo di risocializzazione, e infine comparandola, nel giudizio complessivo, con ogni elemento positivo eventualmente risultante in merito al comportamento globalmente tenuto dall'interessato nel semestre.

Non si dubita che la valutazione complessiva degli elementi acquisiti spettante al giudice del merito possa esitare un giudizio conclusivo secondo cui - a fronte della particolare gravità di una o più violazioni disciplinari - anche un importante periodo di osservanza trattamentale debba ritenersi smentito e, quindi, vanificato dalla violazione o dalle violazioni emerse, che abbiano così disvelato la natura apparente della condotta osservante: esito che, tuttavia, richiede, oltre alla sua affermazione, anche la corrispondente spiegazione, basata sulle necessarie argomentazioni, pure di natura comparativa, sui temi dianzi richiamati.

Nel caso di specie, una tale valutazione, sorretta da un adeguato percorso logico-giuridico, non è estraibile dall'analizzato iter motivazionale.

In mancanza di questa necessaria analisi, deve concludersi che il Tribunale di sorveglianza ha acceduto al meccanicistico, ma fallace, sillogismo secondo cui un'infrazione disciplinare vanifica, per il solo fatto di essere stata commessa, qualsivoglia comportamento, pur se notevolmente positivo, serbato dal detenuto nel periodo oggetto di verifica.6.

Corollario delle svolte considerazioni è, quindi, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, limitatamente al diniego della liberazione anticipata relativa al semestre da ultimo considerato, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Salerno, affinché provveda al nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, nel rispetto, però, dei principi di diritto testé puntualizzati, mentre, nel resto, l'impugnazione va rigettata.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente al diniego della liberazione anticipata relativa al periodo dal 6 nnarzo al 5 ottobre 2018, con rinvio per nuovo giudi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/e~ le conclusioni del PG o ro cci (kik' n ez Ln ORCcAPA o Ai n , • ori(' DRA k (, A/15 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 28 aprile 2021, il Tribunale di sorveglianza di Salerno ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento reso il 29 settembre 2020 con cui il Magistrato di sorveglianza di Salerno aveva concesso a [OSCURATO:PERSONA] la liberazione anticipata per il periodo dal 7 novembre 2018 al 7 maggio 2020, ma l'aveva rigettata quanto ai periodi dall'Il luglio al 4 ottobre 2013, dal 28 gennaio all'il dicembre 2015, dal 13 marzo al 12 luglio 2017, nonché dal 6 marzo al 5 ottobre 2018. Il Tribunale, dopo aver svolto una considerazione senza seguito sulla connotazione generica del reclamo, ha poi rigettato il reclamo ritenendo fondato il provvedimento di parziale rigetto reso dal Magistrato di sorveglianza, in rapporto ai reati commessi da [OSCURATO:PERSONA] in corrispondenza con una parte dei periodi presi in esame e alla sanzione disciplinare da lui riportata il 5 luglio 2018. 2. Avverso l'ordinanza il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso chiedendone l'annullamento e affidando l'impugnazione a un unico motivo, con cui lamenta la violazione dell'art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) e il corrispondente vizio di motivazione. Il ricorrente ha osservato che il suo ineccepibile comportamento inframurario avrebbe legittimato la concessione del beneficio anche per i semestri esclusi, in quanto il reato del 28 dicembre 2017 non poteva inficiare la condotta da lui serbata in tutti i periodi: il reato indicato non avrebbe potuto, in particolare, determinare ripercussioni anche per i semestri diversi e non contigui. La stessa considerazione avrebbe dovuto svolgersi, secondo la difesa, per la sanzione disciplinare del 5 ottobre (recte, luglio) 2018, la quale afferiva a infrazione che non aveva rivestito una gravità tale da vanificare la condotta tesa alla rieducazione serbata dal detenuto nel periodo di interesse. 3. Il Procuratore generale ha sollecitato l'inammissibilità del ricorso, la motivazione dell'ordinanza impugnata, quanto al primo periodo, avendo chiarito che la gravità dei reati commessi fino al 28 dicembre 2017 si è ripercossa negativamente sulla valutazione di tutto il lasso, mentre per la violazione disciplinare del 2018 l'assenza di gravità è stata dedotta in modo generico. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso si rivela in parte privo di fondamento e per altra parte fondato, nei sensi che seguono.2. Va premesso, a completamento di quanto esposto in narrativa, che a ragione del rigetto del reclamo il Tribunale di sorveglianza ha rilevato che [OSCURATO:PERSONA] aveva commesso reati nel periodo indicato, l'ultimo in data 28 dicembre 2017: era, quindi, da escludersi, dati i riflessi che il suo grave comportamento aveva anche sui periodi trascorsi, che [OSCURATO:PERSONA] avesse aderito al trattamento, impostando un positivo processo evolutivo, per poi delinquere immediatamente dopo. In tal senso, per il Tribunale, la rieducazione del condannato non poteva dirsi conseguita. Inoltre, per il periodo successivo al suddetto reato, i giudici di sorveglianza hanno osservato che il 5 luglio 2018 [OSCURATO:PERSONA] era stato sanzionato disciplinarmente con l'esclusione per giorni due dalle attività ricreative e sportive. Da tali elementi il Tribunale ha tratto la conferma che per tutti i periodi in questione doveva ritenersi dimostrato che il detenuto fosse restato in una condizione di assenza di ravvedimento, preclusiva della concessione della misura premiale. 3. Questo ragionamento resiste alla critica svolta nel ricorso quanto alla liberazione anticipata riferita ai periodi intercorsi dall'Il luglio 2013 al 12 luglio 2017, mentre si rivela carente con riferimento al residuo periodo intercorso dal 6 marzo al 5 ottobre 2018, conne si evince dal raffronto fra il contenuto della motivazione e i cardini dell'istituto applicato. 3.1. Pare, anzitutto, utile ribadire il principio di diritto secondo cui, in tema di concessione del beneficio della liberazione anticipata, costituisce oggetto della valutazione la partecipazione, nel semestre temporale di riferimento, del condannato all'opera di rieducazione, non già l'avvenuto conseguimento dell'effetto rieducativo e il reinserimento sociale dello stesso, che concretano, invece, la finalità cui tende l'istituto premiale; di conseguenza, la partecipazione del condannato va parametrata, secondo i criteri indicati, oltre che dall'art. 54 Ord. pen., dall'art. 103 del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, alla sola condotta esteriore e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, bensì la sola adesione al processo di reintegrazione sociale ín ítinere (Sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013, dep.2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258743 - 01; Sez. 1, n. 12746 del 7/3/2012, Rumieri, Rv. 252355 - 01). In pari tempo, peraltro, non va trascurata la rilevante specificazione secondo cui il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione della liberazione anticipata non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri contigui, principalmente a quelli antecedenti, sempre che si tratti di una violazione che manifesti la mancata adesione all'opera di rieducazione e l'espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto, violazione che, quindi, deve essere tanto più grave quanto più distanti risultano i periodi di tempo interessati (Sez. 1, n. 4019 del 13/7/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522 - 01; Sez. 1, n. 24449 del 12/1/2016, Bastone, Rv. 267245 - 01; Sez. 1, n. 3092 del 7/11/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263428 - 01). 3.2. In ulteriore specificazione, si richiede una ponderazione completa e, quindi, equilibrata e logica dell'attività svolta dal detenuto nel corso della permanenza inframuraria, alla stregua delle indicazioni provenienti dalle relazioni di sintesi del personale specializzato nella propulsione, nel supporto e nella valutazione dell'opera di risocializzazione. Con particolare riguardo alle infrazioni disciplinari, è da precisare che, ai fini del giudizio in ordine al requisito della partecipazione all'opera di rieducazione, gli eventuali rapporti disciplinari devono essere valutati nella loro concretezza, per l'aspetto fattuale e per quello psicologico degli addebiti, sotto il profilo dell'attitudine o meno a indicare una condotta restia al processo di rieducazione, e, successivamente, comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento eventualmente positivo risultante in merito alla condotta tenuta dall'interessato nel periodo in esame, non potendo qualsivoglia infrazione disciplinare porre nel nulla un comportamento positivo serbato con continuità dal detenuto (Sez. 1, n. 30717 del 27/5/2019, Amato, Rv. 277497 - 01; Sez. 1, n. 51463 del 24/5/2017, Irace, Rv. 271595 - 01; Sez. 1, n. 17427 del 1/02/2011, Palazzo, Rv. 250311 - 01). Pertanto, quel che rileva al riguardo è la valutazione dei comportamenti ascritti al detenuto nella loro effettiva storicità, suscettibile di essere accertata al di là del giudizio che debba eventualmente ancora essere emesso ad altri fini, valutazione che - oltre a radicarsi su dati di fatto concreti - si effettui comunque considerando, in modo sinottico e compiuto, la complessiva condotta del medesimo, in relazione a tutte le manifestazioni rilevanti ai fini della verifica della sua partecipazione all'opera di rieducazione e al percorso risocializzante. 4. Scrutinando la motivazione del provvedimento impugnato alla luce degli indicati principi, il diniego della liberazione anticipata per i periodi inseriti nell'intervallo dall'Il luglio 2013 al 12 luglio 2017 risulta adeguatamente giustificato dai giudici di sorveglianza, con - sintetico ma chiaro - riferimento ai reati ripetutamente commessi nel periodo in esame da [OSCURATO:PERSONA], motivo per il quale non si è ritenuta l'effettività della sua adesione al percorso risocializzante.In effetti, la censura pare non cogliere in pieno la ragione ritenuta dai giudici di sorveglianza come ostativa alla concessione della misura premiale per questo articolato periodo, posto che la commissione dell'ultimo reato in data 28 dicembre 2017 non ha costituito l'unico indice sintomatico negativo, ma ha integrato il culmine conclusivo di una serie di reati, afferenti al complessivo periodo considerato, come si desume dalla - pur non diffusa - motivazione resa nell'ordinanza impugnata: essa, infatti, ha evidenziato in modo adeguato la seria proiezione retrospettiva dell'ultimo reato, riconnesso ai precedenti, sulla valutazione - negativa - della partecipazione del detenuto all'opera di risocializzazione. La commissione di diversi reati sino all'ultimo in data 28 dicembre 2017 ha, quindi, legittimato la valutazione negativa dell'esperienza trattamentale di [OSCURATO:PERSONA] inerente ai periodi, pregressi rispetto a tale ultimo reato, oltre che interessati direttamente dai precedenti reati. E', dunque, congrua e non illogica la valutazione secondo cui, se il condannato ha ripetutamente violato in modo certo e grave la legge penale fino a epoca successiva al complessivo intervallo temporale preso in considerazione, egli, con riferimento al tempo trascorso dall'Il luglio 2013 al 12 luglio 2017, non ha prestato un'adesione effettiva all'opera di risocializzazione a lui proposta nell'alveo dei programmi trattamentali. La censura svolta dal ricorrente sull'argomento è da ritenersi, pertanto, infondata. 5. Per quanto concerne, invece, il diniego della liberazione anticipata relativa al periodo intercorso dal 6 marzo al 5 ottobre 2018, susseguente alla commissione dell'ultimo reato del 28 dicembre 2017, vanno svolte considerazioni di segno diverso nella valutazione della corrispondente giustificazione rinvenibile nell'ordinanza impugnata. Posto che per il tempo successivo, ossia dal 7 novembre 2018 in poi, la liberazione anticipata è stata riconosciuta dai giudici di sorveglianza a [OSCURATO:PERSONA] e che il Tribunale per il periodo appena antecedente, quello qui in questione, ha rilevato esclusivamente la sanzione disciplinare riportata dal detenuto per fatto del 5 luglio 2018, deve concludersi che la misura premiale relativa al suddetto periodo sia stata negata a [OSCURATO:PERSONA] proprio per la suddetta infrazione di natura disciplinare. Della violazione di cui si tratta sia l'ordinanza impugnata, sia quella del Magistrato di sorveglianza non hanno esplicitato l'identificazione fattuale e la conseguente portata disciplinare. Invero, entrambi i provvedimenti hanno omesso di riferire la causa della sanzione, ossia il comportamento disciplinarmente sanzionato, ma hanno indicato la sanzione irrogata, quella dell'esclusione dalle attività ricreative per la durata di due giorni, senza che al tema dell'influenza di tale fatto sul percorso di emenda dal medesimo realizzato in quel periodo il Tribunale di sorveglianza abbia dedicato considerazione alcuna. È vero che la sanzione irrogata non è la più tenue fra quelle contemplate nel catalogo di cui all'art. 39 Ord. pen., ma non appare comunque possibile arguire dalla sola indicazione della sanzione inflitta l'influenza della - non enunciata - violazione sulla progressione trattannentale di [OSCURATO:PERSONA] nel periodo di interesse. Sul tema, la doglianza svolta dal ricorrente, contrariamente alla tesi sviluppata dall'Autorità requirente, non può reputarsi generica: il carattere conciso della corrispondente censura è sufficiente a devolvere il relativo thema, posto che la critica si appunta sul responso adottato nel provvedimento impugnato, tale da poggiare su un apparato giustificativo silente sull'argomento. Assodato quanto precede, deve invero osservarsi che il Tribunale di sorveglianza, rendendo la motivazione carente ora richiamata, non si è attenuto al principio di diritto in precedenza ribadito, in quanto ha omesso di valutare in concreto il rapporto disciplinare, in relazione all'aspetto fattuale e a quello psicologico dell'addebito, anzitutto enucleando la relativa condotta, poi ponderandone la valenza sintomatica, nel senso di condotta tale da contraddire il processo di risocializzazione, e infine comparandola, nel giudizio complessivo, con ogni elemento positivo eventualmente risultante in merito al comportamento globalmente tenuto dall'interessato nel semestre. Non si dubita che la valutazione complessiva degli elementi acquisiti spettante al giudice del merito possa esitare un giudizio conclusivo secondo cui - a fronte della particolare gravità di una o più violazioni disciplinari - anche un importante periodo di osservanza trattamentale debba ritenersi smentito e, quindi, vanificato dalla violazione o dalle violazioni emerse, che abbiano così disvelato la natura apparente della condotta osservante: esito che, tuttavia, richiede, oltre alla sua affermazione, anche la corrispondente spiegazione, basata sulle necessarie argomentazioni, pure di natura comparativa, sui temi dianzi richiamati. Nel caso di specie, una tale valutazione, sorretta da un adeguato percorso logico-giuridico, non è estraibile dall'analizzato iter motivazionale. In mancanza di questa necessaria analisi, deve concludersi che il Tribunale di sorveglianza ha acceduto al meccanicistico, ma fallace, sillogismo secondo cui un'infrazione disciplinare vanifica, per il solo fatto di essere stata commessa, qualsivoglia comportamento, pur se notevolmente positivo, serbato dal detenuto nel periodo oggetto di verifica.6. Corollario delle svolte considerazioni è, quindi, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, limitatamente al diniego della liberazione anticipata relativa al semestre da ultimo considerato, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Salerno, affinché provveda al nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, nel rispetto, però, dei principi di diritto testé puntualizzati, mentre, nel resto, l'impugnazione va rigettata. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente al diniego della liberazione anticipata relativa al periodo dal 6 nnarzo al 5 ottobre 2018, con rinvio per nuovo giudi
Sentenza Cassazione n. 03849/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris