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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 18 febbraio 2022

Cassazione n. 32044/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 2) [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Torino ha dichiarato inammissibili, per difetto di legittimazione dei soggetti che avevano conferito procura speciale al difensore, le richieste di riesame proposte nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di [OSCURATO:PERSONA], quali soggetti terzi sequestrati, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del procedimento a suo carico per il reato di cui all'art. 10-quater d.lvo n. 74 del 2000 (sequestro eseguito anche con l'apprensione delle somme giacenti sui conti correnti delle ricorrenti, ritenute nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] che aveva rivestito la carica di legale rappresentante).

2. Ricorrono per cassazione con unico atto la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore e procuratore speciale, deducendo violazione di legge con riferimento al ritenuto difetto di legittimazione.

Si osserva, al riguardo, che il [OSCURATO:PERSONA] non era più legale rappresentante delle ricorrenti alla data della proposizione della richiesta di riesame (04/02/2022), essendo a lui subentrati nella carica, rispettivamente, [OSCURATO:PERSONA] Nicole (in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e SASSU Davide (in data 27/01/2022): non essendo stati ancora operati gli aggiornamenti relativi a tali modifiche presso la camera di commercio, le ricorrenti le avevano documentate in sede di riesame allegando all'atto di nomina, e al conferimento di procura speciale da parte dei nuovi rappresentanti, il verbale di assemblea dei soci, la ricevuta della camera di commercio relativa alla richiesta di modifica e il frontespizio di visura che indicava trattarsi di "impresa in fase di aggiornamento".

Il difensore evidenzia quindi che l'onere di allegazione era stato puntualmente assolto, e che le richieste di riesame costituivano esercizio dei rispettivi poteri dei nuovi amministratori (richieste che invece non avrebbero potuto essere presentate dal [OSCURATO:PERSONA]), ormai venuto meno nella carica: doveva pertanto escludersi la prospettata "presunzione relativa" della perdurante titolarità del [OSCURATO:PERSONA]: del resto, nei giorni successivi all'udienza di riesame, le visure camerali erano state aggiornate nel senso indicato sia per il [OSCURATO:PERSONA] (in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]) sia per la [OSCURATO:PERSONA] (in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]).

Si censura inoltre l'ordinanza per aver evocato possibili vizi delle deliberazioni assembleari (presenza dei soci, convocazione dell'assemblea), trattandosi al più di possibili cause di annullabilità mai fatte valere da alcun legittimato.

3. Con memoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, proposto per vizi motivazionali non denunciabili in questa sede.

4. Con dichiarazione ritualmente sottoscritte e trasmesse in data 27/05/2022, i legali rappresentanti delle ricorrenti hanno rinunciato ai ricorsi, rappresentando che il P.M. aveva proceduto, dopo la presentazione delle impugnazioni, alla restituzione di quanto in sequestro, ed insistendo sull'originaria rispettiva legittimazione i rispettivi ricorsi dinanzi al Tribunale del riesame.2 [OSCURATO:PERSONA]

1. L'intervenuta restituzione di quanto sequestrato alle ric:orrenti determina il venir meno, in capo a queste ultime, dell'interesse a coltivare l'impugnazione proposta: ciò impone una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.

Per ciò che riguarda le statuizioni accessorie, ritiene il Collegio di dar seguito all'indirizzo, largamente prevalente nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente, come la successiva revoca del provvedimento impugnato, comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza» (così da ultimo Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785 - 01).

P.Q.M.

Dichiara i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 2) [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Torino ha dichiarato inammissibili, per difetto di legittimazione dei soggetti che avevano conferito procura speciale al difensore, le richieste di riesame proposte nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di [OSCURATO:PERSONA], quali soggetti terzi sequestrati, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del procedimento a suo carico per il reato di cui all'art. 10-quater d.lvo n. 74 del 2000 (sequestro eseguito anche con l'apprensione delle somme giacenti sui conti correnti delle ricorrenti, ritenute nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] che aveva rivestito la carica di legale rappresentante). 2. Ricorrono per cassazione con unico atto la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore e procuratore speciale, deducendo violazione di legge con riferimento al ritenuto difetto di legittimazione. Si osserva, al riguardo, che il [OSCURATO:PERSONA] non era più legale rappresentante delle ricorrenti alla data della proposizione della richiesta di riesame (04/02/2022), essendo a lui subentrati nella carica, rispettivamente, [OSCURATO:PERSONA] Nicole (in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e SASSU Davide (in data 27/01/2022): non essendo stati ancora operati gli aggiornamenti relativi a tali modifiche presso la camera di commercio, le ricorrenti le avevano documentate in sede di riesame allegando all'atto di nomina, e al conferimento di procura speciale da parte dei nuovi rappresentanti, il verbale di assemblea dei soci, la ricevuta della camera di commercio relativa alla richiesta di modifica e il frontespizio di visura che indicava trattarsi di "impresa in fase di aggiornamento". Il difensore evidenzia quindi che l'onere di allegazione era stato puntualmente assolto, e che le richieste di riesame costituivano esercizio dei rispettivi poteri dei nuovi amministratori (richieste che invece non avrebbero potuto essere presentate dal [OSCURATO:PERSONA]), ormai venuto meno nella carica: doveva pertanto escludersi la prospettata "presunzione relativa" della perdurante titolarità del [OSCURATO:PERSONA]: del resto, nei giorni successivi all'udienza di riesame, le visure camerali erano state aggiornate nel senso indicato sia per il [OSCURATO:PERSONA] (in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]) sia per la [OSCURATO:PERSONA] (in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]). Si censura inoltre l'ordinanza per aver evocato possibili vizi delle deliberazioni assembleari (presenza dei soci, convocazione dell'assemblea), trattandosi al più di possibili cause di annullabilità mai fatte valere da alcun legittimato. 3. Con memoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, proposto per vizi motivazionali non denunciabili in questa sede. 4. Con dichiarazione ritualmente sottoscritte e trasmesse in data 27/05/2022, i legali rappresentanti delle ricorrenti hanno rinunciato ai ricorsi, rappresentando che il P.M. aveva proceduto, dopo la presentazione delle impugnazioni, alla restituzione di quanto in sequestro, ed insistendo sull'originaria rispettiva legittimazione i rispettivi ricorsi dinanzi al Tribunale del riesame.2 [OSCURATO:PERSONA] 1. L'intervenuta restituzione di quanto sequestrato alle ric:orrenti determina il venir meno, in capo a queste ultime, dell'interesse a coltivare l'impugnazione proposta: ciò impone una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. Per ciò che riguarda le statuizioni accessorie, ritiene il Collegio di dar seguito all'indirizzo, largamente prevalente nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente, come la successiva revoca del provvedimento impugnato, comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza» (così da ultimo Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785 - 01). P.Q.M. Dichiara i
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