CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2024
Cassazione n. 12041/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1.Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto; 2.Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità ed in relazione alla mancata dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità del fatto, oltre a non essere consentito dalla legge in sede di legittimità, perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito (si veda, in particolare, pag. 4), è manifestamente infondato, posto che "ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di ncn punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame" (Sez. U, Sentenza n. 13681 del 251(12/2016 Ud. (dep. 06/04/2016) Rv. 266591); nel caso di specie, l'imputato si era reso protagonista di numerosi reati contro il patrimonio; 3.Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione della legge penale in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato, posto che è ius receptum che la concessione della suddetta attenuante presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241). Il bene sottratto, un telefono cellulare, di per sè non ha scarso valore, come ha sottolineato la Corte territoriale; 4.Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità, in quanto affidato a deduzioni prive di confronto con il tenore della motivazione rassegnata a sostegno della statuizione censurata; la Corte di merito ben chiariva (pag. 5) le ragioni che impedivano la concessione delle circostanze attenuanti di cui si discute; d'altra parte, per costante giurisprudenza, non vi è margine per il sindacato di o legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; 5.Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbraio 2024 Il Consigliere