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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03670/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 16/05/2023 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Campobasso visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.0sservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché la proposta censura - avente ad aggetto la mancata applicazione della sanzione sostitutiva - esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti.

Il ricorso, in vero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. , pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza„ nessuno dei quali dedotto dal ricorrente, il quale lamenta unicamente la mancanza assoluta di motivazione in ordine all'applicazione della sanzione sostituiva. 2.La richiesta di pena "patteggiata" proveniente dallo stesso imputato non solo implica sostanziale rinuncia ad ogni questione sulla colpevolezza, ma specificamente esclude (salva l'ipotesi di penai illegale, che non ricorre nel caso in esame) che l'imputato possa dolersi dell'entità della pena applicatagli ex art. 444 cod. proc. pen., pena che lui stesso ha individuato nel quadro dell'accordo sanzionatorio raggiunto con il Pubblico ministero. 3.Ne1 caso specifico, risulta che il ricorrente aveva rinunciato alla richiesta di sostituzione della pena.

4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 16/05/2023 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Campobasso visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.0sservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché la proposta censura - avente ad aggetto la mancata applicazione della sanzione sostitutiva - esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti. Il ricorso, in vero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. , pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza„ nessuno dei quali dedotto dal ricorrente, il quale lamenta unicamente la mancanza assoluta di motivazione in ordine all'applicazione della sanzione sostituiva. 2.La richiesta di pena "patteggiata" proveniente dallo stesso imputato non solo implica sostanziale rinuncia ad ogni questione sulla colpevolezza, ma specificamente esclude (salva l'ipotesi di penai illegale, che non ricorre nel caso in esame) che l'imputato possa dolersi dell'entità della pena applicatagli ex art. 444 cod. proc. pen., pena che lui stesso ha individuato nel quadro dell'accordo sanzionatorio raggiunto con il Pubblico ministero. 3.Ne1 caso specifico, risulta che il ricorrente aveva rinunciato alla richiesta di sostituzione della pena. 4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co