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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 gennaio 2022

Cassazione n. 08297/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 della Corte di Appello di Firenze udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], depositata ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

I. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Firenze ha disposto la consegna di [OSCURATO:PERSONA] alle competenti Autorità del Belgio, in relazione al m.a.e. emesso il giorno 11 gennaio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Liegi per i reati di associazione a delinquere, riciclaggio e frodi informatiche, commessi a Liegi ed altre località del Belgio, dal 1 marzo 2020.

In particolare, dopo la convalida dell'arresto eseguito in data 12 gennaio 2022 di iniziativa della [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere all'esito dell'udienza del 14 gennaio 2022, quindi la Corte di appello con la sentenza impugnata ne ha disposto la consegna alla competente A.G. dello Stato emittente.

Sono state ritenute infondate le ragioni addotte dalla difesa in relazione al motivo di rifiuto previsto dall'art. 18-bis, lett. a), della legge 22 aprile 2005, n. 69, sebbene i reati per cui è stata richiesta la consegna da parte delle [OSCURATO:PERSONA] siano stati ritenuti in parte commessi nel territorio dello Stato, essendosi valorizzata l'assenza di elementi concreti che dimostrino un interesse attuale ad affermarne la giurisdizione.

2. Avverso la su indicata pronuncia della Corte d'appello, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo per violazione di legge in relazione all'art.18-bis lett. a), legge n.69/2005, come modificato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n.10 per la interpretazione errata della citata disposizione che non attribuirebbe alcuna rilevanza secondo il ricorrente alla necessità della pendenza in Italia di un procedimento penale per gli stessi fatti nei confronti del medesimo soggetto interessato dal mandato di arresto europeo.

Inoltre, si rappresenta che il motivo di rifiuto invocato dalla difesa è quello che ricade nell'ipotesi di cui alla lett. a) e non di quella alla lett. b) del medesimo articolo, e che in base alla predetta disposizione è richiesto unicamente l'accertamento in astratto che sui reati in contestazione vi sia la giurisdizione dello Stato italiano o che i reati non siano stati consumati nel territorio dello Stato emittente, come nel caso in esame.

Al riguardo si descrivono le condotte ascritte al ricorrente, relative a frodi informatiche realizzate nel contesto di una organizzazione criminale con sede in Marocco, operativa in Francia, Italia, [OSCURATO:PERSONA], Spagna e [OSCURATO:PERSONA], e che ha utilizzato conti bancari aperti in Italia tra il 2018 ad oggi, per farvi confluire le somme di denaro sottratte soprattutto a vittime belghe e tedesche attraverso la frode informatica (c.d.

Smishing).

Si adduce, quindi, che ricorre il motivo di rifiuto sotto il duplice profilo, per un verso, che non si procede per reati commessi nel territorio dello Stato emittente, tenuto conto che il luogo di consumazione di dette frodi deve essere individuato nel luogo in cui si perfeziona il conseguimento dell'ingiusto profitto e non in quello in cui si realizza il depauperamento della vittima o ha sede il sistema informatico manipolato (Sez. 2, n. 10354 del 5/02/2020), e per altro verso, che si tratta di reati in parte commessi anche in Italia.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

Appare evidente come nel caso in esame si tratti di reati transnazionali, per cui, come è stato già affermato da questa Corte di cassazione, si pone in modo prioritario il problema della cooperazione giudiziaria, per assicurare non solo l'interesse alla repressione di detti reati che coinvolgono i territori di più Stati, ma anche l'interesse ad assicurare il principio del "ne bis in idem", riconosciuto dalla Convenzione di Schengen del 19 giugno 1990, e sancito anche dall'art.50 della Carta di Nizza, che si configura come garanzia da invocare nello spazio giuridico europeo (Sez. 6, 3/06/2018 Rv. 273544).

In ordine alla questione della interpretazione dell'art.18-bis, lett. a), legge 69/2005, si deve innanzitutto rilevare che nell'elenco dei motivi di rifiuto facoltativo della consegna indicati nella predetta disposizione, sono stati inclusi in particolare anche i casi - prima considerati nel novero dei motivi di rifiuto (obbligatorio) di cui alla lett. p) dell'art. 18 legge cit. (già trasfusi nell'art. 18 -bis, lett. b, a seguito della prima modifica apportata con la legge 4 ottobre 2019, n. 117) - di mandato di arresto che abbia ad oggetto reati che dalla legge italiana sono considerati commessi in tutto o in parte nel suo territorio oltre quelli, inclusi ora nella lett. b) dello stesso articolo, per i quali risulta la pendenza di un procedimento in Italia per lo stesso fatto nei confronti della persona ricercata.

Si deve al riguardo osservare che per giurisprudenza consolidata in tema di mandato di arresto europeo, anche il motivo di rifiuto facoltativo della consegna previsto dalla predetta disposizione di cui alla lett. a), richiede comunque la sussistenza di elementi sintomatici della effettiva volontà dello Stato di affermare la propria giurisdizione sul fatto oggetto del nn.a.e.

In tutti tali casi l'opposizione del motivo di rifiuto della consegna mira infatti a tutelare le prerogative dello Stato di esecuzione in funzione della composizione di un conflitto che è già esistente, e non meramente potenziale, in quanto dimostrato dalla effettiva volontà dello Stato di affermare in concreto la propria giurisdizione, desunta dalla esistenza di un procedimento penale in corso di svolgimento sul fatto oggetto del m.a.e. e quindi a carico dello stesso soggetto cui si riferisce il predetto mandato di arresto (Sez. 6, n. 2959 del 22/01/2020, M., Rv. 278197).

La Corte di appello ha ritenuto correttamente insussistente il motivo di rifiuto evidenziando che al momento della decisione non risultava a carico del ricorrente la pendenza di alcun procedimento che rendesse evidente l'esistenza di un possibile conflitto tra le diverse autorità giudiziarie competenti a procedere e, quindi, facendo corretta applicazione dei principi affermati dalla Corte di Cassazione circa la necessità di verificare la sussistenza di "un medesimo comportamento criminoso" realizzato dal "medesimo soggetto", sia pure in parte nel territorio dello Stato (Sez. 6, n. 2959 del 22/01/2020, M. cit.).

Secondo l'interpretazione consolidata, in linea con l'art. 4, par. 7, lett. a) della [OSCURATO:PERSONA] 2002/584/GAI in tema di mandato europeo, anche quando l'art. 18 lett. p) prevedeva l'obbligo di rifiuto della consegna, il rifiuto poteva essere giustificato solo quando sussistesse non un potenziale interesse dell'ordinamento interno ad affermare la giurisdizione, ma una situazione oggettiva, dimostrata dalla presenza di indagini sul fatto oggetto del mandato di arresto, sintomatica dell'effettiva volontà della Stato di affermare la propria giurisdizione (Sez. 6, 3/06/2018 Rv. 273544, cit.).

La più recente modifica dell'art. 18-bis introdotta dal citato d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 non ha comportato alcuna modifica sostanziale di detta disciplina, avendo diversificato solo la collocazione della predetta disposizione, dalla lett. b), vecchio testo, alla lett. a) del nuovo testo dell'anzidetto art. 18-bis.

Non essendo state articolate da parte del ricorrente deduzioni sul punto, in assenza di elementi concreti che possano suffragare l'ipotesi della pendenza sul territorio nazionale di un procedimento per gli stessi fatti a carico dell'indagato, appare evidente la insussistenza della condizione da cui sarebbe conseguita comunque solo la facoltà di opporre il predetto motivo di rifiuto ai sensi della sopra richiamata disposizione, entrata in vigore dal 2 novembre 2019, che ha trasformato il motivo da obbligatorio in facoltativo.

Al riguardo rileva il collegio che la nuova normativa, escludendo espressamente l'obbligatorietà del motivo di rifiuto per il caso della mera astratta possibilità di inizio di un procedimento penale in Italia per il reato oggetto del mandato di arresto europeo, si pone nel solco dell'interpretazione restrittiva dell'anzidetto motivo di rifiuto obbligatorio consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità già prima della novella legislativa, per armonizzare la normativa nazionale con quella da fonte sovranazionale.

In conclusione, nel caso in esame non essendo stata concretamente allegata, né essendovi notizia della pendenza di alcun procedimento in Italia per gli stessi fatti, la decisione di consegna non può ritenersi disposta in violazione dell'art.18- bis, lett. a) della legge 69/05, come modificato dal citato d.lgs. n. 10/21 (che come si è detto ha solo diversamente rubricato la stessa disposizione trasponendola dalla lett. b alla lett. a del medesimo articolo).

Manifestamente infondate sono le considerazioni con cui il ricorrente ha escluso la giurisdizione dello Stato emittente, trattandosi di reati commessi certamente in danno di cittadini belgi, residenti in Belgio, con condotte in tutto o in parte commesse nel territorio del predetto Stato, anche se il relativo evento possa essersi consumato nel territorio di altri Stati.

Sotto tale profilo si deve ricordare che per giurisprudenza costante si considera commesso nel territorio dello Stato ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana il reato anche quando di esso si sia verificato in Italia solo un frammento della condotta che, pur privo dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo, sia apprezzabile in modo tale da collegare la parte della condotta realizzata in Italia a quella realizzata in territorio estero.

Dovendosi avere riguardo alla disciplina ordinaria in materia di territorialità, che, a norma dell'art. 6 cod. pen., stabilisce che il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando l'azione o l'omissione che lo costituisce è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è verificato l'evento che ne è la conseguenza (Sez. 4, n.44837 del 11/10/2012, Krasniqi, Rv. 254968).

Analogo principio vale, a parti invertite, quando si discuta della sussistenza della giurisdizione dello Stato emittente, considerato che la stessa norma prevede all'art. 18-bis, lett. a), cit., come condizione di reciprocità, che ove si tratti di reati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, il motivo di rifiuto presupponga che si tratti di casi in cui secondo la legge italiana non sarebbe ugualmente consentita l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio.

In base alle regole sulla territorialità valide nel nostro ordinamento ai fini dell'applicazione della legge penale dello Stato (art. 6 cod. pen.), quindi non si può ritenere come non commesso nel territorio dello Stato di emissione, il reato, seppure consumato in Italia o in altri Stati diversi dallo Stato emittente, la cui condotta sia risultata commessa in tutto o in parte nel territorio di detto Stato, come pacificamente avvenuto nel caso in esame.

2. Dall'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. [OSCURATO:PERSONA] curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 22, comma 5, della L. n. 69/2005.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e. della sanzione di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 della Corte di Appello di Firenze udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], depositata ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] I. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Firenze ha disposto la consegna di [OSCURATO:PERSONA] alle competenti Autorità del Belgio, in relazione al m.a.e. emesso il giorno 11 gennaio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Liegi per i reati di associazione a delinquere, riciclaggio e frodi informatiche, commessi a Liegi ed altre località del Belgio, dal 1 marzo 2020. In particolare, dopo la convalida dell'arresto eseguito in data 12 gennaio 2022 di iniziativa della [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere all'esito dell'udienza del 14 gennaio 2022, quindi la Corte di appello con la sentenza impugnata ne ha disposto la consegna alla competente A.G. dello Stato emittente. Sono state ritenute infondate le ragioni addotte dalla difesa in relazione al motivo di rifiuto previsto dall'art. 18-bis, lett. a), della legge 22 aprile 2005, n. 69, sebbene i reati per cui è stata richiesta la consegna da parte delle [OSCURATO:PERSONA] siano stati ritenuti in parte commessi nel territorio dello Stato, essendosi valorizzata l'assenza di elementi concreti che dimostrino un interesse attuale ad affermarne la giurisdizione. 2. Avverso la su indicata pronuncia della Corte d'appello, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo per violazione di legge in relazione all'art.18-bis lett. a), legge n.69/2005, come modificato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n.10 per la interpretazione errata della citata disposizione che non attribuirebbe alcuna rilevanza secondo il ricorrente alla necessità della pendenza in Italia di un procedimento penale per gli stessi fatti nei confronti del medesimo soggetto interessato dal mandato di arresto europeo. Inoltre, si rappresenta che il motivo di rifiuto invocato dalla difesa è quello che ricade nell'ipotesi di cui alla lett. a) e non di quella alla lett. b) del medesimo articolo, e che in base alla predetta disposizione è richiesto unicamente l'accertamento in astratto che sui reati in contestazione vi sia la giurisdizione dello Stato italiano o che i reati non siano stati consumati nel territorio dello Stato emittente, come nel caso in esame. Al riguardo si descrivono le condotte ascritte al ricorrente, relative a frodi informatiche realizzate nel contesto di una organizzazione criminale con sede in Marocco, operativa in Francia, Italia, [OSCURATO:PERSONA], Spagna e [OSCURATO:PERSONA], e che ha utilizzato conti bancari aperti in Italia tra il 2018 ad oggi, per farvi confluire le somme di denaro sottratte soprattutto a vittime belghe e tedesche attraverso la frode informatica (c.d. Smishing). Si adduce, quindi, che ricorre il motivo di rifiuto sotto il duplice profilo, per un verso, che non si procede per reati commessi nel territorio dello Stato emittente, tenuto conto che il luogo di consumazione di dette frodi deve essere individuato nel luogo in cui si perfeziona il conseguimento dell'ingiusto profitto e non in quello in cui si realizza il depauperamento della vittima o ha sede il sistema informatico manipolato (Sez. 2, n. 10354 del 5/02/2020), e per altro verso, che si tratta di reati in parte commessi anche in Italia.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Appare evidente come nel caso in esame si tratti di reati transnazionali, per cui, come è stato già affermato da questa Corte di cassazione, si pone in modo prioritario il problema della cooperazione giudiziaria, per assicurare non solo l'interesse alla repressione di detti reati che coinvolgono i territori di più Stati, ma anche l'interesse ad assicurare il principio del "ne bis in idem", riconosciuto dalla Convenzione di Schengen del 19 giugno 1990, e sancito anche dall'art.50 della Carta di Nizza, che si configura come garanzia da invocare nello spazio giuridico europeo (Sez. 6, 3/06/2018 Rv. 273544). In ordine alla questione della interpretazione dell'art.18-bis, lett. a), legge 69/2005, si deve innanzitutto rilevare che nell'elenco dei motivi di rifiuto facoltativo della consegna indicati nella predetta disposizione, sono stati inclusi in particolare anche i casi - prima considerati nel novero dei motivi di rifiuto (obbligatorio) di cui alla lett. p) dell'art. 18 legge cit. (già trasfusi nell'art. 18 -bis, lett. b, a seguito della prima modifica apportata con la legge 4 ottobre 2019, n. 117) - di mandato di arresto che abbia ad oggetto reati che dalla legge italiana sono considerati commessi in tutto o in parte nel suo territorio oltre quelli, inclusi ora nella lett. b) dello stesso articolo, per i quali risulta la pendenza di un procedimento in Italia per lo stesso fatto nei confronti della persona ricercata. Si deve al riguardo osservare che per giurisprudenza consolidata in tema di mandato di arresto europeo, anche il motivo di rifiuto facoltativo della consegna previsto dalla predetta disposizione di cui alla lett. a), richiede comunque la sussistenza di elementi sintomatici della effettiva volontà dello Stato di affermare la propria giurisdizione sul fatto oggetto del nn.a.e. In tutti tali casi l'opposizione del motivo di rifiuto della consegna mira infatti a tutelare le prerogative dello Stato di esecuzione in funzione della composizione di un conflitto che è già esistente, e non meramente potenziale, in quanto dimostrato dalla effettiva volontà dello Stato di affermare in concreto la propria giurisdizione, desunta dalla esistenza di un procedimento penale in corso di svolgimento sul fatto oggetto del m.a.e. e quindi a carico dello stesso soggetto cui si riferisce il predetto mandato di arresto (Sez. 6, n. 2959 del 22/01/2020, M., Rv. 278197). La Corte di appello ha ritenuto correttamente insussistente il motivo di rifiuto evidenziando che al momento della decisione non risultava a carico del ricorrente la pendenza di alcun procedimento che rendesse evidente l'esistenza di un possibile conflitto tra le diverse autorità giudiziarie competenti a procedere e, quindi, facendo corretta applicazione dei principi affermati dalla Corte di Cassazione circa la necessità di verificare la sussistenza di "un medesimo comportamento criminoso" realizzato dal "medesimo soggetto", sia pure in parte nel territorio dello Stato (Sez. 6, n. 2959 del 22/01/2020, M. cit.). Secondo l'interpretazione consolidata, in linea con l'art. 4, par. 7, lett. a) della [OSCURATO:PERSONA] 2002/584/GAI in tema di mandato europeo, anche quando l'art. 18 lett. p) prevedeva l'obbligo di rifiuto della consegna, il rifiuto poteva essere giustificato solo quando sussistesse non un potenziale interesse dell'ordinamento interno ad affermare la giurisdizione, ma una situazione oggettiva, dimostrata dalla presenza di indagini sul fatto oggetto del mandato di arresto, sintomatica dell'effettiva volontà della Stato di affermare la propria giurisdizione (Sez. 6, 3/06/2018 Rv. 273544, cit.). La più recente modifica dell'art. 18-bis introdotta dal citato d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 non ha comportato alcuna modifica sostanziale di detta disciplina, avendo diversificato solo la collocazione della predetta disposizione, dalla lett. b), vecchio testo, alla lett. a) del nuovo testo dell'anzidetto art. 18-bis. Non essendo state articolate da parte del ricorrente deduzioni sul punto, in assenza di elementi concreti che possano suffragare l'ipotesi della pendenza sul territorio nazionale di un procedimento per gli stessi fatti a carico dell'indagato, appare evidente la insussistenza della condizione da cui sarebbe conseguita comunque solo la facoltà di opporre il predetto motivo di rifiuto ai sensi della sopra richiamata disposizione, entrata in vigore dal 2 novembre 2019, che ha trasformato il motivo da obbligatorio in facoltativo. Al riguardo rileva il collegio che la nuova normativa, escludendo espressamente l'obbligatorietà del motivo di rifiuto per il caso della mera astratta possibilità di inizio di un procedimento penale in Italia per il reato oggetto del mandato di arresto europeo, si pone nel solco dell'interpretazione restrittiva dell'anzidetto motivo di rifiuto obbligatorio consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità già prima della novella legislativa, per armonizzare la normativa nazionale con quella da fonte sovranazionale. In conclusione, nel caso in esame non essendo stata concretamente allegata, né essendovi notizia della pendenza di alcun procedimento in Italia per gli stessi fatti, la decisione di consegna non può ritenersi disposta in violazione dell'art.18- bis, lett. a) della legge 69/05, come modificato dal citato d.lgs. n. 10/21 (che come si è detto ha solo diversamente rubricato la stessa disposizione trasponendola dalla lett. b alla lett. a del medesimo articolo). Manifestamente infondate sono le considerazioni con cui il ricorrente ha escluso la giurisdizione dello Stato emittente, trattandosi di reati commessi certamente in danno di cittadini belgi, residenti in Belgio, con condotte in tutto o in parte commesse nel territorio del predetto Stato, anche se il relativo evento possa essersi consumato nel territorio di altri Stati. Sotto tale profilo si deve ricordare che per giurisprudenza costante si considera commesso nel territorio dello Stato ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana il reato anche quando di esso si sia verificato in Italia solo un frammento della condotta che, pur privo dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo, sia apprezzabile in modo tale da collegare la parte della condotta realizzata in Italia a quella realizzata in territorio estero. Dovendosi avere riguardo alla disciplina ordinaria in materia di territorialità, che, a norma dell'art. 6 cod. pen., stabilisce che il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando l'azione o l'omissione che lo costituisce è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è verificato l'evento che ne è la conseguenza (Sez. 4, n.44837 del 11/10/2012, Krasniqi, Rv. 254968). Analogo principio vale, a parti invertite, quando si discuta della sussistenza della giurisdizione dello Stato emittente, considerato che la stessa norma prevede all'art. 18-bis, lett. a), cit., come condizione di reciprocità, che ove si tratti di reati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, il motivo di rifiuto presupponga che si tratti di casi in cui secondo la legge italiana non sarebbe ugualmente consentita l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio. In base alle regole sulla territorialità valide nel nostro ordinamento ai fini dell'applicazione della legge penale dello Stato (art. 6 cod. pen.), quindi non si può ritenere come non commesso nel territorio dello Stato di emissione, il reato, seppure consumato in Italia o in altri Stati diversi dallo Stato emittente, la cui condotta sia risultata commessa in tutto o in parte nel territorio di detto Stato, come pacificamente avvenuto nel caso in esame. 2. Dall'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. [OSCURATO:PERSONA] curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 22, comma 5, della L. n. 69/2005. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e. della sanzione di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art
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