CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 dicembre 1988
Cassazione n. 45886/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/12/1988 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/02/1989 avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO [OSCURATO:PERSONA] e Elpidio GallucciPper mezzo de comune difensore, impugnano la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli, in sede di rinvio, per quel che in questa sede rileva, ha rideterminato la pena nei confronti del Capolupo e Galluccio in ordine a plurimi episodi di spaccio di sostanza stupefacente. Il comune difensore deduce violazione del principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione in sede di rinvio e vizi di motivazione in ordine alla quantificazione della pena relativa ai reati satelliti ritenuti avvinti da continuazione. Con memoria del 12 agosto 2021 la difesa dei ricorrenti evidenzia i profili che escluderebbero la inammissibilità del ricorso riproducendo sostanzialmente lo stesso motivo di ricorso che censura i vizi di motivazione quanto a quantificazione e calcolo degli aumenti effettuati a titolo di continuazione. I ricorsi sono inammissibili avendo la Corte territoriale assolto a quanto disposto con la decisione di rinvio di questa Corte. Seppure in termini sintetici, proprio come richiesto dalla Corte di Cassazione allorché ha annullato la decisione impugnata e rinviato il giudizio sul punto al Collegio di appello, è stata fornita adeguata motivazione della determinazione del complessivo calcolo della pena effettuato e segnatamente, quanto al Capolupo, attraverso un aumento di 39 giorni di reclusione per ogni aumento, quanto al Galluccio, attraverso un aumento di 40 giorni di reclusioni per ogni aumento, dando atto — per entrambi - del "molto contenuto" aumento già adeguatamente effettuato dal primo giudice, ragione della quantificazione della pena che rende palese la succinta motivazione imposta dalla decisione di rinvio che il ricorrente tende a contrastare richiedendo una non definita richiesta di motivazione asseritamente imposta da questa Corte. I ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00 P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26/10/2021 Il Consigliere relatore Il P