CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19513/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che tanto il primo motivo di ricorso quanto la prima censura prospettata con il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di danneggiamento aggravato ascritto all'odierno ricorrente, non sono formulati in termini consentiti in questa sede, essendo tesi a censurare una decisione errata perché fondata su una valutazione asseritamente sbagliata delle emergenze probatorie (e in particolare su una documentazione fotografica inutilizzabile e su una non attendibile individuazione effettuata dalla persona offesa), finendo così per reiterare doglianze già prospettate in appello e già adeguatamente esaminate e disattese dalla Corte territoriale, dovendosi le stesse considerare prive di specificità e soltanto apparenti; che, infatti, quanto dedotto dal ricorrente non è connotato da un effettivo confronto con le argomentazioni poste a base del decisum dai giudici di appello, i quali hanno fondato il loro convincimento sulle dichiarazioni della persona offesa, che, ritenute completamente lineari e credibili, sia con riferimento al danneggiamento dell'auto, sia in ordine all'identificazione del suo autore, hanno poi ricevuto riscontro sulla base delle foto allegate all'integrazione della denuncia (si veda pag. 4 della impugnata sentenza), e che, comunque, per costante orientamento di questa Corte possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca del suo racconto; che, a tal proposito, va anche aggiunto come la documentazione fotografica in quanto produzione documentale non è affetta da inutilizzabilità; ritenuto che la seconda censura formulata con il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondata, poiché, in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la Corte di appello ha congruamente motivato (si veda pag. 5 della impugnata sentenza) il mancato riconoscimento delle diminuenti in parola con l'insussistenza di elementi positivi valutabili a favore dell'odierno ricorrente (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610), valorizzando in questa direzione anche i precedenti penali a suo carico precedenti penali a carico del prevenuto (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), nonché l'assenza di alcun segno di resipiscenza;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in