CassazionedecretoSezione 1Decisione del 15 giugno 2026
Cassazione n. 20032/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tti;ricorrentecontroMinistero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rap-presentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;controricorrenteavverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8654/2024, pubblicata il22/05/2024.Udita la relazione della causa svolta all'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSONumero registro generale 278/2025Numero sezionale 1320/2026Numero di raccolta generale 20032/2026Data pubblicazione 15/06/2026Con decreto ingiuntivo n. 14400/2021, depositato il 18/08/2021,notificato, unitamente al ricorso, in data 4/10/2021, il Giudice di [OSCURATO:PERSONA] ingiungeva al Ministero della Giustizia di pagare a [OSCURATO:PERSONA] MariaLuce Stefania, per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dallanotifica del decreto: 1. la somma di € 4.772,04; 2. gli interessi legali adecorrere dalla scadenza; 3. le spese della procedura di ingiunzione.A sostegno della richiesta monitoria veniva dedotto quanto segue:la ricorrente svolgeva funzioni di Giudice di Pace presso l'Ufficio di La-tina dal 2003; a far data dal mese di settembre 2020 l'Ufficio, su di-sposizione del Presidente del Tribunale, aveva inopinatamente ed ille-gittimamente proceduto al recupero di importi ritenuti corrisposti ineccesso a titolo di indennità forfettaria mensile prevista dall'art. 11 l.n. 374 del 1991, sul presupposto di un conteggio redatto in sede diispezione ministeriale, ove venivano dichiarati non dovuti gli importicorrispondenti alle udienze non tenute e, addirittura, al periodo ditempo tra le stesse intercorrente; tale pretesa ed i relativi presuppostierano prontamente contestati con istanza di riesame e annullamento,non accolta dall'Ufficio, che dava seguito alla procedura trattenendol'importo di € 4.772,04 dai compensi maturati, con grave nocumentodell'istante, trattandosi di compensi per attività già prestata e mai con-testata.Proponeva opposizione l'Amministrazione ingiunta, chiedendo re-vocarsi (totalmente o in subordine parzialmente) il decreto ingiuntivoopposto, dichiarandone altresì l'inefficacia e/o la nullità, anche permancanza dei presupposti per la sua emissione.[OSCURATO:PERSONA] di pace, nel contraddittorio delle parti, rigettava l'oppo-sizione, confermando il decreto ingiuntivo.Proponeva appello il Ministero e, costituitasi l'appellata, l'impugna-zione veniva accolta.2 di 20Numero registro generale 278/2025Numero sezionale 1320/2026Numero di raccolta generale 20032/2026Data pubblicazione 15/06/2026In motivazione, il Tribunale statuiva come segue: «L'articolo 11della legge 21 novembre 1991, n. 374 recitava “È altresì dovuta un'in-dennità di L. 500.000 per ciascun mese di effettivo servizio a titolo dirimborso spese per l'attività di formazione, aggiornamento e per l'e-spletamento dei servizi generali di istituto. Nulla è dovuto per le causecancellate che vengono riassunte e per le udienze complessivamentetenute oltre le 110 l'anno. Nel numero delle 110 udienze non si com-putano quelle per i provvedimenti indicati al comma 3-quater, per cia-scuna delle quali è dovuta una indennità di euro 20.” Certamente ap-pare perfettamente condivisibile il giudice quando scrive: “Ne consegueche la predetta indennità deve ritenersi del tutto svincolata dall'effet-tivo espletamento delle udienze o dalla presenza fisica del Giudicenell'Ufficio di appartenenza in quanto la corresponsione della stessa èfinalizzata a compensarlo, appunto ad indennizzarlo, dell'impegno pro-fuso per l'espletamento delle funzioni giurisdizionali anche allorquandoil Giudice non si trovi fisicamente in Ufficio, dovendosi ritenere che lostesso sia sempre a disposizione e cioè 'reperibile'. E' evidente che ilrinvio dell'udienza non esclude la sussistenza dei presupposti per lapercezione dell'indennità forfettaria dovuta in ragione della funzioneespletata, tanto più che l'indennità di udienza, nel caso in cui la stessanon si tenga non viene corrisposta. Che questa sia l'interpretazionecorretta del disposto normativo lo si desume dal tenore letterale delloart. 11 che, espressamente, prevede la corresponsione di tale inden-nità, “a titolo di rimborso spese per l'attività di formazione, aggiorna-mento e per l'espletamento dei servizi generali di istituto”. Il rimborsospese è previsto in funzione di attività che non presuppongono la pre-senza del giudice in ufficio quali appunto la formazione, l'aggiorna-mento e per l'espletamento dei servizi generali di istituto. L'espressioneutilizzata nella disposizione “per ciascun mese di effettivo servizio”,pertanto, deve ritenersi riferita non già alla presenza del Giudice in3 di 20Numero registro generale 278/2025Numero sezionale 1320/2026Numero di raccolta generale 20032/2026Data pubblicazione 15/06/2026ufficio, la quale non è richiesta, per come afferma anche la richiamatacircolare, ma allo svolgimento effettivo delle sue funzioni di istituto,una sorta di indennità di funzione/istituto, che viene riconosciuta alGiudice di Pace in misura fissa proprio in considerazione delle mansionie del ruolo di responsabilità che lo stesso svolge. I Giudici di Pace delresto non godono di periodi di ferie, né di malattia né di aspettativa,retribuiti. Deve evidenziarsi, altresì, che le ritenute operate sono stateeffettuate conteggiando non solo i giorni di mancata celebrazione delleudienze da parte della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] bensì, nel caso di mancata comu-nicazione, tutti i giorni intercorrenti tra l'assenza dall'udienza e la suc-cessiva. Ma, a ben vedere, si tratta di un'interpretazione che forza ildato normativo in cui non è contemplato il sistema di calcolo e/o i pa-rametri da adottare per stabilire il mese di effettivo servizio.” Tuttavia– nello specifico – l'Ufficio non contestava col recupero in esame l'at-tribuzione della indennità nei periodi temporali intermedi, decorrentitra due date di effettivo ed oggettivo svolgimento delle attività diudienza, quanto, piuttosto, i giorni (dietimi) nei periodi conteggiati tradue date di attività di udienza sia dalla prima non svolta (o non giusti-ficata) alla data della successiva udienza svolta. La P.A. ha recuperatosulla base della nota ministeriale (circolare) 26.04.2005 n. 1/5009/U(certamente non in contrasto con la legge), quei periodi in cui il giudicedi pace non ha formalizzato per iscritto i giorni di udienza tabellare incui non svolse e/o poteva svolgere le sue funzioni per legittimo impe-dimento. Il giudice non comunicò (dato non contestato) in formascritta, i motivi dell'assenza per cui il periodo non costituisce effettivoservizio. Quindi nel periodo intertemporale tra le due date (giorno dellaprima udienza tabellare non tenuta, al giorno precedente l'udienza suc-cessiva in cui il giudice di pace ha ripreso l'attività) la somma mensiledeve essere recuperata. Seguendo il ragionamento del giudice di primecure (valido solo in presenza di udienze o impedimenti segnalati) un4 di 20Numero registro generale 278/2025Numero sezionale 1320/2026Numero di raccolta generale 20032/2026Data pubblicazione 15/06/2026giudice di pace potrebbe – in ipotesi – non recarsi in udienza e ricevere,comunque, l'indennità mensile che il legislatore non prevede come fissa(imprescindibile) ma legata al servizio (effettivo). In buona sostanza iltermine “mese di effettivo servizio” indicato dalla legge certamente nonpresuppone la presenza costante in ufficio ma comunque, sempre, ilregolare svolgimento delle udienze o la segnalazione dell'impedimentoalla loro celebrazione quando si verifica. L'erogazione dell'indennità (intermini si veda Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.4386 del10/02/2022) è quindi riconosciuta solo quando il magistrato onorario èin servizio effettivo il che deve essere inteso che risulta compreso ilperiodo feriale solo se tiene udienza o certifica l'impedimento, circo-stanze queste non contestate nel processo. A fortiori non si concordaperaltro, in questa sede, sulla natura retributiva del lavoro svolto laquale impedirebbe, secondo il giudice di prime cure, la ripetizionedell'indebito (sul punto diffusamente Cass. Sez. L, Ordinanza n. 10774del 05/06/2020). Secondo la Corte infatti: “E manifestamente infon-data la questione di legittimità costituzionale delle norme che discipli-nano la posizione del giudice di pace, in relazione agli artt. 3, 36 e 97Cost., non essendo quest'ultimo equiparabile ad un pubblico dipen-dente, né ad un lavoratore parasubordinato, in quanto la categoria deifunzionari onorari, della quale fa parte, presuppone un rapporto di ser-vizio volontario, con attribuzione di funzioni pubbliche, ma senza lapresenza degli elementi caratterizzanti l'impiego pubblico, come l'ac-cesso alla carica mediante concorso, l'inserimento nell'apparato ammi-nistrativo della P.A., lo svolgimento del rapporto secondo lo statutoapposito per tale impiego, il carattere retributivo del compenso e ladurata potenzialmente indeterminata del rapporto. Ne consegue l'im-possibilità di parificare le indennità percepite dai giudici onorari (…) allaretribuzione e la legittimità della fissazione di un limite massimo annuo5 di 20Numero registro generale 278/2025Numero sezionale 1320/2026Numero di raccolta generale 20032/2026Data pubblicazione 15/06/2026all'emolumento, di misura tale da non potersi considerare inadeguatoo irrisorio, ai sensi della L. n. 374 del 1991, art. 11, comma 4 ter” …»Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi di doglianza.Il Ministero si è difeso con controricorso.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsaapplicazione di norme di diritto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 en. 5, c.p.c., in riferimento all'art. 11 l. n. 374 del 1991, come modificatodall'art. 24-bis d.l. n. 341 del 2000, conv. con modif. dalla l. n. 4 del2001, poiché nella sentenza impugnata si omette del tutto di rappre-sentare in base a quale ragionamento l'art. 11 l. cit. e la circolare mi-nisteriale menzionata in motivazione (nota ministeriale 26/04/2005 n.1/5009/U), non contrastino tra loro, nonostante gli effetti diametral-mente opposti prodotti dalla loro applicazione.Ad opinione della ricorrente, le due discipline hanno palesementeuna diversa finalità e una diversa ratio.La ricorrente afferma che l'art. 11 l. n. 374 del 1991 prevede lacorresponsione di una somma per le singole udienze effettivamentetenute, con la conseguenza che, in base a tale previsione, l'unica con-seguenza per il caso in cui le udienze tabellari non siano tenute è lamancata corresponsione del compenso previsto per la singola udienza.L'indennità mensile è invece è riservata alla formazione ed ai compitigenerali d'istituto. La ratio della norma è diretta a gratificare il Giudiceonorario, in quanto sostanzialmente cottimista, coprendo con tale in-dennità forfettaria mensile (e non giornaliera) tutte le attività e i prov-vedimenti per i quali non è previsto uno specifico corrispettivo. Sitratta, in sintesi, di un'unica “corresponsione” premiante la continuitàdel servizio, la reperibilità, l'espletamento dei generali compiti d'isti-6 di 20Numero registro generale 278/2025Numero sezionale 1320/2026Numero di raccolta generale 20032/2026Data pubblicazione 15/06/2026tuto, interni ed esterni (vedi attività di formazione), che non sono col-legati alla celebrazione delle udienze, ma comunque finalizzati alla de-finizione dei singoli fascicoli (fissazione udienze, liquidazione C.T.U.,apposizione e formule di esecutorietà di ingiunzioni, risposta ad istanzedi parte, etc.).Secondo il Tribunale, invece, con la richiamata circolare ministe-riale è stata introdotta la presunzione (iuris et de iure) secondo laquale, per non aver fissato le udienze tabellari – e quindi per non avererinviato giustificatamente le medesime – i Giudici onorari sarebberovenuti meno ai generali compiti d'istituto ovvero l'effettività e conti-nuità del servizio, premiata invece dalla norma di legge.Ad opinione della ricorrente, la motivazione della sentenza impu-gnata è contraddittoria, laddove afferma apoditticamente che «…il ter-mine “mese di effettivo servizio” indicato dalla legge certamente nonpresuppone la presenza costante in ufficio ma comunque, sempre, ilregolare svolgimento delle udienze...», poiché le attività del Giudice diPace, in particolare proprio quelle per cui la legge prevede l'indennitàmensile, non richiedono affatto la presenza in ufficio o tantomeno ilregolare svolgimento delle udienze, requisito non indicato dalla leggee frutto unicamente di una interpretazione di comodo contenuta nellacircolare ministeriale, che potrebbe condurre all'affermazione che, nelperiodo tra l'udienza non tenuta e la successiva svolta, i provvedimentidepositati quali sentenze, decreti ingiuntivi, ordinanze rese fuoriudienza o decreti di fissazione di udienza risulterebbero resi da magi-strato “non in effettivo servizio”. L'effettivo servizio, ritenuto “sospeso”nel periodo intercorrente tra l'udienza non tenuta e la successiva effet-tivamente svolta è, secondo la parte, pura invenzione della citata cir-colare, non essendo previsto da alcuna norma né, del resto, può essereritenuto sostenibile sul piano fattuale.7 di 20Numero registro generale 278/2025Numero sezionale 1320/2026Numero di raccolta generale 20032/2026Data pubblicazione 15/06/2026A supporto della propria ricostruzione, la ricorrente ha ricordato chequesta Corte ha affermato che il solo caso in cui l'indennità non siadovuta riguarda la ben diversa ipotesi del giudice che, pur investitoformalmente della carica, non sia ancora stato chiamato ad esercitarlain concreto o del giudice che usufruisca dell'intero periodo feriale senzasvolgere attività alcuna (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 13673 del 18/05/2023).La stessa ricorrente afferma, così, che la norma è chiara e non ri-chiede alcuna interpretazione, con la conseguenza che il Tribunale neha stravolto il contenuto, modificando l'indennità da mensile a giorna-liera, e ritenendo la stessa non dovuta nel periodo intertemporale trail giorno della prima udienza tabellare non tenuta e giorno precedentel'udienza successiva, senza operare alcun riscontro che dal giornodell'impedimento sino all'udienza successiva il giudice abbia omesso disvolgere tutte quelle attività previste (non in presenza) per la matura-zione dell'indennità.Infine, la parte aggiunge che le circolari non possono né conteneredisposizioni derogative di norme di legge, né essere considerate allastregua di norme regolamentari vere e proprie che, come tali vincolanotutti i soggetti dell'ordinamento, essendo dotate di efficacia esclusiva-mente interna nell'ambito dell'amministrazione all'interno della qualesono emesse.La stessa emissione della circolare “interpretativa” del Ministero è,per la ricorrente, da ritenersi illegittima, tenuto conto che, come rite-nuto dal Giudice amministrativo, il primato dell'interpretazione testualeè un principio pacifico, che esprime l'assiomatica verità per cui l' ordi-namento giuridico è costruito attraverso proposizioni formali, i cuienunciati sono espressi in formulazioni linguistiche, con lo scopo di ren-dere chiaro ed intellegibile il significato delle regole poste. Ciò non im-8 di 20Numero registro generale 278/2025Numero sezionale 1320/2026Numero di raccolta generale 20032/2026Data pubblicazione 15/06/2026plica la neutralizzazione degli altri canoni ermeneutici, che però ven-gono in rilievo solo se l'interpretazione testuale è ambigua.2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsaapplicazione di norme di diritto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., per violazione del principio di buona fede e affidamento.La ricorrente evidenzia che, qualora, ignorando la giurisprudenzadella CEDU, si volesse dare al rapporto tra Giudice onorario e Ministerouna connotazione contrattuale, comunque il Ministero non poteva eser-citare il diritto di ripetizione in costanza di rapporto valido, ed ancheconfermato, nel corso del quale le prestazioni non pagate (per com-pensazione con il vantato credito restitutorio) sono state eseguite.La stessa parte evidenzia che la tutela dell'affidamento è semprepiù avvalorata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, per essere appli-cazione del generale principio di solidarietà ex art. 2 Cost., aggiun-gendo che la non debenza dell'indennità come prevista dalla legge èstata unilateralmente decisa dallo stesso Ministero, e non dalla legge,sulla base di un'interpretazione restrittiva operata da una circolare il-legittima.La parte afferma di condividere la prima decisione, riformata dallasentenza in questa sede impugnata, ove, richiamando anche la ormaipacifica giurisprudenza comunitaria, che ha riconosciuto la discrimina-zione dello Stato italiano nei confronti della magistratura onoraria, hamotivato l'inapplicabilità della ripetizione nei confronti del Giudice diPace in quanto “lavoratore”, aggiungendo che, nella specie, la ripeti-zione delle somme, di fatto prelevate alla fonte dai compensi maturatisuccessivamente in favore del Giudice onorario, è stata effettuata re-troattivamente e senza preavviso alcuno.3. Il primo motivo di ricorso è in parte inammissibile e in parteinfondato.9 di 20Numero registro generale 278/2025Numero sezionale 1320/2026Numero di raccolta generale 20032/2026Data pubblicazione 15/06/20263.1. In primo luogo, occorre rilevare che la doglianza contiene, ac-canto alla prospettazione della violazione o falsa applicazione dell'art.11 l. n. 374 del 1991, anche un riferimento all'art. 360, comma 1, n.5, c.p.c., quale critica alla motivazione della decisione, ritenuta viziata,per l'assenza di un ragionamento logico che giustifichi la ritenuta as-senza di contrasto tra il menzionato art. 11 l. cit. e la circolare mini-steriale richiamata ed anche per la ritenuta contraddittorietà della mo-tivazione che ha supportato la decurtazione dell'indennità nel periodointertemporale tra il giorno della prima udienza tabellare non tenuta eil giorno precedente l'udienza successiva, tenuto conto che tale inden-nità non attiene all'attività d'udienza, ma a tutta l'altra attività che co-munque svolge il Giudice onorario.3.1.1. Com'è noto, in virtù della nuova formulazione dell'art. 360c.p.c. (introdotta dalla novella del 2012) non è più consentita l'impu-gnazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. «per omessa in-sufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso edecisivo per il giudizio», ma soltanto «per omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti».Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la richiamatamodifica normativa ha avuto l'effetto di limitare il vizio di motivazione,quale oggetto del sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle qualiesso si converte in violazione di legge (Cass., Sez. Un., Sentenza n.8053 del 7/04/2014).In particolare, la riformulazione appena richiamata deve essere in-terpretata alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 prel.,come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimitàsulla motivazione. Pertanto, è divenuta denunciabile in cassazione solol'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costitu-zionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motiva-zione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a10 di 20Numero registro generale 278/2025Numero sezionale 1320/2026Numero di raccolta generale 20032/2026Data pubblicazione 15/06/2026prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. Un.,Sentenza n. 8053 del 7/04/2014).In altre parole, a seguito della riforma del 2012 è scomparso il con-trollo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza,ma resta il controllo sull'esistenza (sotto il profilo dell'assoluta omis-sione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo dellairriducibile contraddittorietà e dell'illogicità manifesta) della stessa, os-sia il controllo riferito a quei parametri che determinano la conversionedel vizio di motivazione in vizio di violazione di legge, sempre cheemerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza im-pugnata (v. ancora Cass., Sez. Un., Sentenza n. 8053 del 7/04/2014e, da ultimo, Cass., Sez. 1, n. 13248 del 30/06/2020).A tali principi si è uniformata negli anni successivi la giurisprudenzadi legittimità, la quale ha più volte precisato che la violazione di legge,come sopra indicata, ove riconducibile alla violazione degli artt. 111Cost. e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., determina la nullità della sentenzaai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. (così Cass., Sez. Un., Sen-tenza n. 22232 del 3/11/2016; conf. Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n.22598 del 25/09/2018; Cass., Sez. L, Sentenza n. 27112 del 25/10/2018; Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 16611 del 25/06/2018; Cass., Sez.3, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017).Questa Corte ha, in particolare, affermato che il vizio di motiva-zione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost.sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indica-zione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione delproprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplici-tazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica chelasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass., Sez. L, Ordi-nanza n. 3819 del 14/02/2020).11 di 20Numero registro generale 278/2025Numero sezionale 1320/2026Numero di raccolta generale 20032/2026Data pubblicazione 15/06/2026Ricorre, dunque, il vizio in questione, quando la decisione, benchégraficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della de-cisione, perché reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far co-noscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del pro-prio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito diintegrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass., Sez. 6-1, Or-dinanza n. 6758 del 1/03/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 13248 del30/06/2020).Tale evenienza si verifica non solo nel caso in cui la motivazione siameramente assertiva, ma anche qualora sussista un contrasto irriduci-bile tra affermazioni inconciliabili, perché non è comunque percepibilel'iter logico seguito per la formazione del convincimento e, di conse-guenza, non è possibile effettuare alcun effettivo controllo sull'esat-tezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass., Sez. L, Ordi-nanza n. 12096 del 17/05/2018; Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 16611del 25/06/2018).Alle stesse conseguenze è assoggettata una motivazione perplessaed obiettivamente incomprensibile, poiché anche in questo caso non èpossibile comprendere il ragionamento seguito dal giudice e, conse-guentemente, effettuare un controllo sulla correttezza dello stesso (cfr.Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 3/03/2022).Ovviamente, il controllo della motivazione del giudice di merito, neilimiti sopra indicati, non equivale alla revisione del ragionamento deci-sorio, ossia dell'opzione che ha condotto tale giudice ad una determi-nata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe,pur a fronte di un possibile diverso inquadramento degli elementi pro-batori valutati, in una nuova formulazione del giudizio di fatto (Cass.,Sez. 1, Sentenza n. 16526 del 5/08/2016).3.1.2. A prescindere dall'erroneo riferimento all'art. 360, comma1, n. 5, c.p.c., invece che all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., anche12 di 20Numero registro generale 278/2025Numero sezionale 1320/2026Numero di raccolta generale 20032/2026Data pubblicazione 15/06/2026riqualificando la doglianza nei termini da ultimo indicati, la stessa sirivela inammissibile, tenuto conto che nella stessa censura la parte,pur evidenziandone l'assenza o la contraddittorietà, ha chiaramente ri-portato le ragioni della decisione assunta, che semplicemente non hacondiviso, ritenendole contrarie alla legge.3.2. Il motivo è infondato nella parte in cui è dedotta la violazionedi legge.3.2.1. La materia del contendere attiene alla richiesta di paga-mento dell'indennità prevista dall'art. 11, comma 3, l. n. 374 del 1991(inizialmente corrisposta e poi recuperata, mediante trattenuta sul cre-dito successivamente maturato, a seguito di rilievi ispettivi), riferita alperiodo compreso tra il 1/10/2014 al 31/12/2019.L'art. 11 l. 374 del 1991, per effetto delle modifiche apportatedall'art. 24-bis d.l. n. 341 del 2000, conv. con modif. nella l. n. 4 del2001, statuiva quanto segue:«1. L'ufficio del giudice di pace è onorario.2. Ai magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice di paceè corrisposta un'indennità di L. 70.000 per ciascuna udienza civile openale, anche se non dibattimentale, e per l'attività di apposizione deisigilli, nonché di L. 110.000 per ogni altro processo assegnato e co-munque definito o cancellato dal ruolo.3. È altresì dovuta un'indennità di L. 500.000 per ciascun mese dieffettivo servizio a titolo di rimborso spese per l'attività di formazione,aggiornamento e per l'espletamento dei servizi generali di istituto.Nulla è dovuto per le cause cancellate che vengono riassunte e per leudienze complessivamente tenute oltre le 110 l'anno. Nel numero delle110 udienze non si computano quelle per i provvedimenti indicati alcomma 3-quater, per ciascuna delle quali è dovuta una indennità dieuro 20.13 di 20Numero registro generale 278/2025Numero sezionale 1320/2026Numero di raccolta generale 20032/2026Data pubblicazione 15/06/20263-bis. In materia civile è corrisposta altresì una indennità di lireventimila per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessi,rispettivamente, a norma degli articoli 641 e 186-ter del codice di pro-cedura civile; l'indennità spetta anche se la domanda di ingiunzione èrigettata con provvedimento motivato.3-ter. In materia penale … OMISSIS…3-quater. Per i provvedimenti di cui agli articoli 13, commi 5-bis e8, e 14, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti la di-sciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, dicui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifica-zioni, è corrisposta una indennità di euro 10.4. L'ammontare delle indennità di cui ai commi 2, 3, 3-bis e 3-ter,nonché 3-quater del presente articolo e di cui al comma 2-bis dell'arti-colo 15 è rideterminato ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministrodella giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e dellaprogrammazione economica, in relazione alla variazione, accertatadall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai eimpiegati verificatasi nel triennio precedente.4-bis. Le indennità previste dal presente articolo sono cumulabilicon i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.4-ter. Le indennità previste dal presente articolo non possono su-perare in ogni caso l'importo di euro 72.000 lordi annui».3.2.2. La giurisprudenza di legittimità si è più volte pronunciata suirequisiti per la spettanza dell'indennità prevista dall'art. 11, comma 3,l. n. 374 del 1991, valutando, in particolare la spettanza o meno dellastessa nel periodo di sospensione feriale (Cass., Sez. 3, Ordinanza n.13673 del 18/05/2023 e Cass., Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25767 del14/10/2019; v. anche Cass., Sez. 1, ordinanza n. 4386 del 10/02/2022e Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 2131 del 25/01/2022).14 di 20Numero registro generale 278/2025Numero sezionale 1320/2026Numero di raccolta generale 20032/2026Data pubblicazione 15/06/2026Questa Corte ha, in particolare, ritenuto che, se è vero che il dispo-sto dell'art. 11, comma 3, l. n. 374 del 1991 – come afferma una cir-colare ministeriale del 15 marzo 2006 ‒ riconosce tale indennità sulpresupposto che i giudici di pace, al pari di quanto avviene per i magi-strati ordinari, svolgono il loro lavoro non esclusivamente in udienza omento delle predette attività, che al concreto esercizio delle funzionigiudiziarie sono prodromiche o comunque funzionali, è altrettanto veroche, all'interno del disposto normativo (come d'altronde, la medesimacircolare ribadisce), il limite posto dall'art. 11, comma 3, l. cit. è datodall'effettivo servizio svolto.Ad opinione di questa Corte, il legislatore, con l'espressione «effet-tivo servizio svolto», intende evitare che l'indennità venga corrispostaal Giudice di pace in due ipotesi: o quando questi, pur investito formal-mente della carica, non è ancora chiamato ad esercitarla in concreto;oppure quando il Giudice di pace è assente dal servizio per qualsiasicausa regolarmente comunicata al Giudice di pace coordinatore, comesi verifica nel periodo di sospensione feriale.In tale ottica, questa Corte, con riferimento al periodo di sospen-sione feriale, ha ritenuto che non fosse “effettivamente svolto” in ser-vizio, in relazione al periodo in cui il Giudice di pace non è di turno, nonpotendo esservi dubbi sul fatto che tra le "assenze" regolarmente co-municate al Giudice di pace coordinatore vi siano anche quelle originatedalla necessità, per i magistrati appartenenti all'Ufficio dal medesimocoordinato, di fruire - durante il periodo di sospensione feriale dei ter-mini di cui alla l. n. 742 del 1969 - di un periodo di riposo, nel corsodel quale, dunque, l'indennità in questione non è dovuta.Occorre aggiungere che questa stessa Corte ha già avuto modo diaffermare che le esigenze di tutela delle finanze pubbliche e la consi-derazione delle dimensioni e della complessità dell'articolazione interna15 di 20Numero registro generale 278/2025Numero sezionale 1320/2026Numero di raccolta generale 20032/2026Data pubblicazione 15/06/2026della [OSCURATO:PERSONA] non consentono di interpretare esten-sivamente la norma. Pertanto, quest'ultima, nello stabilire l'indennitàsecondo determinate modalità, implicitamente esclude che possa es-sere legittimamente erogato un compenso per attività non autorizzatedalla legge, dovendo, infatti, ritenersi pacifico che la determinazionedel compenso ai magistrati onorari possa disporsi solo con legge(Cass., Sez. 1, ordinanza n. 4386 del 10/02/2022 e Cass., Sez. 1, Or-dinanza n. 2131 del 25/01/2022).3.2.3. Nella specie, è accaduto che, in numerosi giorni del periodooggetto di giudizio, il Giudice onorario, che pure risultava in servizio,non ha tenuto l'udienza prevista per tabella senza fornire alcuna giu-stificazione.Sulla scorta di tale constatazione in fatto, rimasta pacifica anche inquesta sede, il Tribunale ha ritenuto che non fosse dovuta l'indennitàmensile sopra descritta e che conseguentemente fosse legittima la ri-duzione proporzionale dell'indennità in questione, operata dall'Ammi-nistrazione così come indicato in una circolare ministeriale adottata inmerito a tale questione.In particolare, il Tribunale ha affermato che «In buona sostanza iltermine “mese di effettivo servizio” indicato dalla legge certamente nonpresuppone la presenza costante in ufficio ma comunque, sempre, ilregolare svolgimento delle udienze o la segnalazione dell'impedimentoalla loro celebrazione quando si verifica».L'ingiustificata assenza delle udienze ha portato, dunque, il Tribu-nale a ritenere come non effettivamente svolta l'attività di Giudice ono-rario nel periodo compreso tra il giorno della prima udienza tabellarenon tenuta e giorno precedente l'udienza successivamente tenuta, inconformità alla circolare ministeriale richiamata.Secondo la ricorrente, invece, in ogni altro caso, e dunque anchequando il giudice di pace non celebra udienza o non emette provvedi-16 di 20Numero registro generale 278/2025Numero sezionale 1320/2026Numero di raccolta generale 20032/2026Data pubblicazione 15/06/2026menti o non si trova presente nei locali dell'ufficio giudiziario cui è as-segnato, ma è formalmente in servizio, l'indennità mensile deve esserea lui corrisposta, poiché i Giudici di pace sono in servizio non soltantoquando svolgono le attività da ultimo descritte, ma in ogni momento,dovendo essi, al pari dei magistrati ordinari, assicurare la loro imme-diata reperibilità anche quando non si trovano presso i locali dell'ufficio.3.2.4. La soluzione adottata dal Tribunale è conforme a diritto.Se è vero, infatti, che l'indennità in questione non è quella dovutaper ciascuna udienza tenuta, la quale è prevista e disciplinata dal pre-cedente comma 2 dell'art. 11 l. cit., è, tuttavia, anche vero che la men-zionata indennità non è una indennità fissa, sempre e comunque do-vuta al Giudice di Pace, perché il comma 3 dell'art. 11 l. cit. espressa-mente stabilisce che è legata allo svolgimento effettivo del servizio.Si tratta, infatti, di un importo mensile dovuto «per ciascun mesedi effettivo servizio a titolo di rimborso spese» per l'attività di forma-zione, aggiornamento e per l'espletamento dei servizi generali di isti-tuto.E questa Corte ha già affermato che tale indennità non può essereparametrata all'indennità giudiziaria prevista per i giudici ordinaridall'art. 3 l. n. 27 del 1981, prevista – con diversa formulazione discopo – «in relazione agli oneri che gli stessi incontrano nello svolgi-mento della loro attività», senza alcun riferimento alla predetta effet-tività di servizio. Quest'ultima provvidenza compete anche durante ilperiodo feriale, mentre per espressa previsione normativa non vienericonosciuta «nei periodi di congedo straordinario, di aspettativa perqualsiasi causa, di astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47,commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001,n. 151 e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa» (Cass., Sez.L, Sentenza n. 8717 del 7/05/2004; Cass., Sez. L, Sentenza n. 16 del2/01/2002; Cass., Sez. L, Sentenza n. 1622 del 5/02/2001).17 di 20Numero registro generale 278/2025Numero sezionale 1320/2026Numero di raccolta generale 20032/2026Data pubblicazione 15/06/2026La precisazione contenuta nel disposto normativo impone al Giu-dice, investito della questione, di valutare se vi sia stato lo svolgimentoeffettivo del servizio.Non basta, dunque, essere in servizio, come dedotto dalla ricor-rente, ma occorre che il servizio sia effettivamente svolto.Il Tribunale ha ritenuto incontestato che, pur essendo previsto losvolgimento di attività di udienza, prevista in tabella, la ricorrente nonavesse tenuto l'udienza tabellarmente prevista, così ritenendo provatoche il servizio effettivo non fosse esistente.Era, infatti, onere della parte che ha chiesto il pagamento dell'in-dennità per intero fornire la prova dell'effettività del servizio, ma taleprova non l'ha offerta, sicché il Giudice ha avallato il criterio presuntivo,che ha ritenuto provato l'effettivo svolgimento del servizi solo in casodi partecipazione alle udienze tabellarmente previste, escludendo il pe-riodo intercorso tra la prima udienza non tenuta e la successiva tenuta,senza che la parte che ha agito per il pagamento dell'indennità abbiaofferto concreta prova contraria.4. Il secondo motivo di doglianza è inammissibile per difetto di spe-cificità.4.1. La censura è rivolta al capo della decisione in cui è statuitoquanto segue: «A fortiori non si concorda peraltro, in questa sede, sullanatura retributiva del lavoro svolto la quale impedirebbe, secondo ilgiudice di prime cure, la ripetizione dell'indebito (sul punto diffusa-mente Cass. Sez. L-, Ordinanza n. 10774 del 5/06/2020). Secondo laCorte infatti: “E manifestamente infondata la questione di legittimitàcostituzionale delle norme che disciplinano la posizione del giudice dipace, in relazione agli artt. 3, 36 e 97 Cost., non essendo quest'ultimoequiparabile ad un pubblico dipendente, né ad un lavoratore parasu-bordinato, in quanto la categoria dei funzionari onorari, della quale faparte, presuppone un rapporto di servizio volontario, con attribuzione18 di 20Numero registro generale 278/2025Numero sezionale 1320/2026Numero di raccolta generale 20032/2026Data pubblicazione 15/06/2026di funzioni pubbliche, ma senza la presenza degli elementi caratteriz-zanti l'impiego pubblico, come l'accesso alla carica mediante concorso,l'inserimento nell'apparato amministrativo della P.A., lo svolgimentodel rapporto secondo lo statuto apposito per tale impiego, il carattereretributivo del compenso e la durata potenzialmente indeterminata delrapporto. Ne consegue l'impossibilità di parificare le indennità percepitedai giudici onorari (…) alla retribuzione e la legittimità della fissazionedi un limite massimo annuo all'emolumento, di misura tale da non po-tersi considerare inadeguato o irrisorio, ai sensi della L. n. 374 del1991, art. 11, comma 4 ter”».La stessa parte ha dedotto che, a prescindere dell'opinioneespressa dal Giudice di pace, nella sentenza riformata dalla decisionedel Tribunale, comunque il Ministero non poteva agire in ripetizione disomme erogate per debiti contrattuali quando il contratto è valido, ri-chiamando una pronuncia di questa Corte, riferita a tutt'altra fattispe-cie, ove non rileva la compensazione (impropria) tra rapporti di debitoe credito in pendenza di rapporto valido, ma l'ammissibilità della do-manda di ripetizione a seguito del rilievo d'ufficio della nullità del con-tratto nel caso in cui sia esperita l'azione di risoluzione, con conse-guente possibilità di condanna alla restituzione delle somme pagate inesecuzione di un contratto ritenuto nullo a seguito del rilievo ufficioso.La parte ricorrente, poi, non ha specificamente illustrato le ragioniper cui la decisione è da ritenersi violativa di una qualche norma dilegge, che non è stata neppure esplicitamente indicata, facendo gene-rico riferimento alla pronuncia di primo grado, riformata dalla sentenzaimpugnata, che ha richiamato una giurisprudenza comunitaria neppurespecificamente indicata.Del tutto accennato è, poi, il riferimento all'affidamento, senza al-cuna indicazione dei requisiti per la configurazione e la tutela giuridica19 di 20Numero registro generale 278/2025Numero sezionale 1320/2026Numero di raccolta generale 20032/2026Data pubblicazione 15/06/2026di tale condizione soggettiva, come pure quella riferita all'unilateralitàdell'iniziativa di recupero delle somme da parte del Ministro.5. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.6. La statuizione sulle spese segue la soccombenza.7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, sideve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento daparte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unifi-cato pari a quello spettante per il ricorso, se dovuto. P.Q.MLa Corterigetta il ricorso;condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenutedal controricorrente, che liquida in € 2.500,00 per compenso, oltrespese prenotate a debito;dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002,della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ri-corrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello relativo spettante per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima SezioneCivile della Corte Suprema di Cassazione, il 24/03/2026.Il PresidenteGuido Mercolino20 di 20