CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37161/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente SENTENZA sulricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Dario [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1° ottobre 1995 ; avversol’ordinanza del 21 febbraio 2025 del Tribunale di Palermo ; vistigli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; uditala relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per il rigetto del ricorso ; udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] , nell’interesse dell’indagato, che ha insistito per l’accoglimentodel ricorso . [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, ritenute la gravitàindiziaria, l'operatività della "doppia" presunzione, prevista dall'art. 275 comma 3, prima parte, c od . p roc . p en ., (relativa) di sussistenza di tutte le esigenzecautelari di cui all'art. 274 c od . p roc . p en ., e (assoluta) di esclusiva adeguatezza della custodia cautelare in carcere, applicava a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al delitto , contestato nell'addebitoprovvisorio, di cui all'art. 416 - bis , commi 1, 3, 4 e 6, cod. p en ., per avere,unitamente ad altri associati, fatto parte dell'associazione mafiosa “c osa nostra” e, in particolare, della famiglia mafiosa di Uditore, ricompresa nel mandamentodi Passo di Rigano. Laprospettazione è stata integralmente confermata dal Tribunale distrettuale che, con l’ordinanza oggi impugnata, rigettava l’istanza di riesame proposta nell’interessedell’indagato. 2.Il ricorso si compone di un unico motivo d’impugnazione, a mezzo del quale ladifesa deduce, sotto i profili della violazione di legge e del connesso vizio di motivazione,la mancanza di un grave quadro indiziario a carico dell’indagato, in difettodi un idoneo contributo causale offerto dallo stesso in favore del sodalizio . Secondola prospettazione difensiva, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe agito non già negliinteressi de ll ’ organizzazione , ma quale mero nuncius del padre [OSCURATO:PERSONA] ; i l Tribunale, invece, lo avrebbe ritenuto intraneo all’associazione valorizzando in modo illogico e contraddittorio una conversazione durante la quale [OSCURATO:PERSONA], padre del ricorrente, e [OSCURATO:PERSONA] illustravano allo stesso ricorrenteil sistema di infiltrazione mafiosa nel settore degl i appalti . S enza , però, tenerconto: a) del contegno meramente passivo assunto dal ricorrente nel corso dellaconversazione; b) della logica inutilità di tale asserito “insegnamento”, in quantoil ricorrente (avendo costituito le sue società tempo prima) avrebbe già dovuto conoscere tali dinamiche criminali; c) dell’unicità dell’incontro durante il quale si sono svolte le plurime “riunioni”; d) della concreta inconsistenza della vicenda,valorizzata dal Tribunale, relativa alla costruzione di un immobile in via Albeggiani (di cui al capo 6), peraltro non contestata al ricorrente e non correttamente ricostruita nella sua dimensione fattuale (essendo un'operazione edilizia rimasta ferma per anni per la mancanza di liquidità); e) di quali lavori edilizi sarebbero stati eseguiti e di quali appalti sarebbero stati aggiudicati in favoredel ricorrente approfittando della copertura della organizzazione mafiosa. 3.Il 15 settembre 2025, la difesa del ricorrente ha depositata una memoria difensiva a mezzo del la quale, formulando un nuovo motivo d’impugnazione, insisteper l’accoglimento del ricorso, deducendo vizio di motivazione con riguardo aduna pluralità di atti processuali specificamente indicati, quanto, in particolare, airitenuti apporti economici o fferti da A gostino [OSCURATO:PERSONA] a vantaggio delle imprese [OSCURATO:PERSONA],alla funzione del ricorrente (ritenuto sodale perché servente del padre, a suavolta mafioso ) e agli incontri con gli altri sodali . CONSIDERATOIN DIRITTO 1.Il ricorso è , complessivamente , infondato. 2. Preliminarmente, occorre dare atto della tardività della produzione documentale allegata a lla memoria difensiva ( depositata solo il 15 settembre 2025,oltre il termine di cinque giorni liberi prima dell'udienza ) . È pur vero che l'art.311, comma 4, cod. proc. pen. consente in via eccezionale, prima dell'inizio delladiscussione, la presentazione di motivi nuovi riguardanti capi o punti della decisione già oggetto di impugnazione , ma non autorizza la produzione di documentiche, secondo le regole generali sul procedimento di legittimità ai sensi degliartt.127 e 311, comma 5, cod. proc. pen., deve intervenire con una memoria depositatain cancelleria al più tardi cinque giorni pri ma dell'udienza (Sez. 3, n. 209del 17/09/2020, dep. 2021, Marotta, Rv. 281047). Inognicaso, n el giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente idocumenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio (e nulla è stato dedotto sotto tale profilo) , sempre che essi non costituiscanonuova prova e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutatedai giudici di merito (Sez. 3, n. 5722 del 07/01/2016, Sanvitale, Rv. 266390),come, invece, necessario tanto per la consulenza, quanto per il verbale d’interrogatoriodi [OSCURATO:PERSONA], sopravvenut i alla decisione impugnata. 3.Ciò considerato, va premesso che la delibazione cautelare è preordinat a , sottoil profilo indiziario, ad un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilitàdi colpevolezza dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli (Cass. Sez. U. n. 36267 del 30/5/2006, Spennato, Rv. 234598) . Cosicché, qualunque elementoprobatorio idoneo a fondare tale giudizio è idoneo per l’adozione della misura (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628; Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012,Rv. 253511; Sez. 6, n. 7793 del 05/02/2013, Rv. 255053) e d è sufficiente che, attraverso una valutazione globale delle risultanze istruttorie, il giudice spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disatt ese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata(Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv. 250900). 4.Parallelamente, la condotta di partecipazione è, pacificamente, a forma libera e consiste nel contributo, apprezzabile e concreto sul piano causale, all'esistenzae al rafforzamento dell'associazione (Sez. U., n. 22327 del 30 ottobre 2002,dep. 2003, Carnevali). E ciò anche se l'attività sia di secondaria importanza (Sez.3, n. 8024 del 25 gennaio 2012, Rv. 252753) o sia stata esplicata durante unafase temporalmente limitata della vita dell'associazione (Sez. 2, 47602 del 29 novembre2012, Rv. 254105) . Unacondotta che, all’interno di un’associazione di tipo mafioso, si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione,idoneo, in concreto, ad attestare la sua “messa a disposizione” infavore del sodalizio, per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889) , che , seppur non debba necessariamentepossedere - di per sé – un’elevata carica di apporto causale alla vitadell'intera associazione o di un suo particolare settore, come richiesto per il concorrenteesterno, deve comunque concretizzarsi in termini di partecipazione fattiva, tes a ad agevolare in modo riconoscibile il perseguimento degli scopi associativi(Sez. U. n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670; Sez. 1, n. 27 4043 del 25/11/2003, dep. 2004, Cito, Rv. 229992; Sez. 1, n. 2348 del 18/05/1994,Clementi, Rv. 198328) . Cosicché, come correttamente evidenzia il ricorrente, l a mera "contiguità compiacente", anche caratterizzata da atteggiamenti di fascinazione verso un determinato apparato mafioso o di ammirazioneverso i partecipi o i capi del gruppo, non costituisce comportamento sufficientea integrare la condotta di partecipazione all'organizzazione, ove non sia dimostratoche la vicinanza a soggetti mafiosi si sia tradotta in un vero e proprio contributo, avente effettiva rilevanza causale, alla conservazione o al rafforzamentodella consorteria ( Sez. 5 , n. 12753 del 17/01/2024 , Marino, Rv. 286120). 5.Tutto ciò considerato, il provvedimento impugnato , nel delineare il quadro indiziarioemerso a carico del ricorrente, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa,dà atto delle ragioni della ritenuta sussistenza di una fattiva partecipazione alsodalizio, evidenziando : -lo stretto rapporto di interrelazione operativa che , nella gestione societaria delleattività imprenditoriale , avvinceva gli [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:PERSONA], posto al vertice del sodalizio , ampiamente ed analiticamente desunta dalle plurime conversazioniintercettate e specificamente indicate nel corpo dell’ordinanza ; - il contenuto inequivoco della conversazione intercettata tra [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e il figlio [OSCURATO:PERSONA] durante l’incontro riservato tenut o si il 13febbraio2021, presso la villa del vertice mafioso a Palermo; incontro , preceduto dall’attivazione di un articolato protocollo di sicurezza , nel quale entrambi gli Avellinocomunicavano al [OSCURATO:PERSONA] informazioni rilevanti per il sodalizio e la sua attivitàeconomica e nel quale lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ricev e va dal padre e dal [OSCURATO:PERSONA] indicazionispecifiche in ordine al sistema di infiltrazione ed ingerenza mafiosa nel settoredegli appalti ; - lo specifico ruolo svolto dal ricorrente, di diretta organizzazione degli incontri,dei quali il ricorrente conosceva il rilievo (preoccupandosi dell a relativa sicurezza e riservatezza ) e ai quali prendeva anche parte, manifestando piena conoscenzadelle dinamiche criminali e piena condivisione del sistema illecito di controllodegli appalti . 6.Il ricorrente non si confronta con tali dettagliate argomentazioni ; si limita adinvocare , sia con il ricorso che con il motivo aggiunto, una rivalutazione del materiale indiziario valutato dai giudici di merito prospettando circostanze irrilevanti(l’indicazione specifica dei lavori eseguiti e degli appalti aggiudicati ) o inammissibili differenti valutazioni delle conversazioni intercettate o di altre specifichefonti di prova (quanto al contegno assunto dal ricorrente nel corso dell e conversazioni, al l’utilità o meno deg li “insegnament i ” ricevuti o, ancora, al la consistenzadella vicenda di cui al capo 6 e all’esistenza di apporti economici da partedel [OSCURATO:PERSONA] ) non considerando: a)che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione non è diretta a verificare l'intrinseca adeguatezza delle argomentazioni offerte dal giudicedi merito, scegliendo tra diverse possibili ricostruzioni, ma è finalizzata al solo risco ntro dell'esistenza, della non manifesta illogicità e della coerenza dell’apparatoargomentativo; b)che ogni singolo fatto deve essere valutato non in modo parcellizzato, ma nellasua unitaria sistemazione, all'interno del generale contesto probatorio (Sez. 2,n.33578 del 20/05/2010, Rv. 248128) e la comparazione e il coordinamento dei singoli elementi di prova, nella loro individuale e complessiva valenza dimostrativa,è attività riservata in via esclusiva al giudice del merito ( Sez. 5, n. 51604del 19/09/2017, Rv. 271623) ; c)che se è pur vero che la nuova formulazione dell'art. 606 cod. proc. pen. consentela possibilità di verificare la conformità allo specifico atto del processo (anche a contenuto probatorio) della rappresentazione che di esso dà la motivazionedel provvedimento imp ugnato (come chiesto con il motivo nuovo in relazionealle prove documentali allegate) , tanto non può condurre ad estendere l'ambitodi cognizione di legittimità ad una diversa lettura dei dati processuali o a una diversa interpretazione delle prove : i l giudizio di cassazione rimane pur sempre un giudizio di legittimità, sicché gli atti eventualmente indicati devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa, obiettivamente incontrovertibilie decisivi rispetto alla motivazione assunta (Sez. 1, n. 42369 del 16novembre 2006, Rv. 235507; Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, Rv. 272324); d) che il contenuto di un'intercettazione, anche quando si risolva in una precisaaccusa in danno di terza persona, indicata come concorrente in un reato, nonè equiparabile alla chiamata in correità e, pertanto, seppur dovendo essere interpretato sul piano logic o e apprezzato su quello probatorio, non è però soggetto,in tale valutazione, ai canoni di cui all’art. 192 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 50589 del 30/09/2013, Martinelli, Rv. 257832) ; valutazione che costituisce semprequestione di fatto, rimessa in via esclusiva al giudice di merito, e, quindi, selogico e coerente, insindacabile in questa sede di legittimità (Sez. U, n. 22471 del26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Sicché, è ben possibile, dinanzi a questa Corte,prospettare un’interpretazione diversa da quella proposta dal giudice di merito,ma solo in pre senza di un oggettivo e determinante travisamento della prova,quando, cioè, il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo radicalmente difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/201 7, dep. 2018, Rv. 272558, in motivazione). 7.Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamentodelle spese processuali. 8.La cancelleria curerà e comunicazioni di cui al comma 1 - ter dell’art. 94 delledisposiz