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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 06561/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Perugia nel procedimento a carico di: MONINI Fausto, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; PALMERINI Franco, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza emessa in data 8/2/2021 dalla Corte di appello di Perugia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore degli imputati, avv.[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Perugia, confermava la sentenza emessa dal tribunale dello stesso capoluogo in data 15 gennaio 2019, con la quale si dichiarava, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., la estinzione dei reati di ricettazione (commessi nell'agosto 2008, quello contestato a Palmerini, e nel settembre 2009, quello contestato a Monini) per intervenuta prescrizione, senza tener conto della recidiva qualificata contestata ai due imputati oggi resistenti.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia, che aveva già impugnato la sentenza di primo grado per il calcolo errato dei termini di prescrizione, denunziando mancanza, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza che non aveva tenuto conto della recidiva qualificata ritualmente contestata agli imputati e non applicata (ai limitati effetti del calcolo dei termini di prescrizione) dal giudice di primo grado per mera disattenzione, senza motivare sul punto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, giacché (sotto il profilo processuale) non autosufficiente, in quanto monco del necessario corredo di allegazioni documentali (certificato del casellario) e volto ad investire la Corte di legittimità di un vizio di motivazione della sentenza di primo grado non previamente evidenziato, con i motivi di gravame spesi nel merito, alla Corte di appello, in palese violazione del principio di non interruzione della catena devolutiva (art. 606, comma 3, cod. proc. peri.).

Sotto il profilo sostanziale il ricorso è pure infondato in maniera manifesta, trattandosi della recidiva all'evidenza disapplicata dal giudice di merito di primo grado.

2. Il Procuratore generale, che con i motivi di gravame spesi nel merito non aveva dedotto innanzi alla Corte di appello, il vizio di omessa articolazione dei motivi che avevano indotto il primo giudice a non tener conto della recidiva qualificata contestata ai fini del calcolo dei termini di prescrizione (artt. 157, secondo comma, e 161 cpv., cod. pen.), deduce oggi, per la prima volta innanzi alla giurisdizione di legittimità, il detto vizio di motivazione; tanto in palese violazione di quanto dispone il comma 3 dell'art. 606, cod. proc. peri., che impone la continuità e non interruzione della "catena devolutiva" (cfr. sul punto, Sez. 2, n. 17693, del 17/1/2018, Rv. 278221; Sez. 2, n. 29707, dle 8/3/2017, Rv. 270316; Sez. 3, n. 16610, del 24/1/2017, Rv. 269632; Sez. 3, n. 21920, del 16/5/2012, Rv. 252773, che ritiene il vizio non sanabile neppure ex post, per effetto della motivazione comunque spesa sul punto, in assenza di gravame, dalla Corte di appello).

Il tema dell'omesso o trascurato apprezzamento della recidiva, oggi per la prima volta dedotto, non può pertanto essere affrontato nella sede di legittimità.

2.1. Né può venire in considerazione l'eccezione indicata al comma 2 dell'art. 609 del codice di rito, giacché non è questione di illegalità della pena laddove la recidiva non sia stata apprezzata dal giudice del merito, neppure ai soli fini del calcolo dei termini di prescrizione.

In tema di manifestazione di apprezzamento della circostanza aggravante ad effetto speciale della recidiva qualificata si deve invero ribadire quanto già efficacemente evidenziato da questa stessa Corte nella sua massima espressione di collegialità (Sez.

U. n. 20808, del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, in motiv. sub § 5, fino a 5.4., 8, 9, 10 e 11), ove si richiama la non recente argomentazione (Sez.

U, n. 17 del 18/06/1991, Grassi, Rv. 187856, in motivazione), secondo cui "una norma va considerata applicata allorquando essa venga concretamente ed effettivamente utilizzata in senso funzionale ai suoi scopi, facendole esercitare uno qualsiasi degli effetti che le sono propri e da essa dipendano con nesso di causalità giuridica necessaria, in modo che senza di essa non possono derivare quegli effetti che il giudice riconosce nel farne uso", per dedurne che "... non è fondato attribuire ad un mero errore il mancato aumento della pena; va quindi respinta la diversa affermazione contenuta in Sez. 5, n. 34137 del 11/05/2017, Briji, Rv. 270678; Sez. 5, n. 38287 del 6/4/2016, Politi, Rv. 267862; Sez. 2, n. 35805 del 18/06/2013, Romano, Rv. 257298; Sez. 1, n. 26786 del 18/6/2009, Favuzza, Rv. 244656; Sez. 5, n. 37550 del 26/6/2008, Locatelli, Rv. 241945....

Ben diversamente, deve ritenersi che il mancato aumento di pena a titolo di recidiva costituisce indizio ulteriore del fatto che la circostanza aggravante non è stata riconosciuta".

2.2. Il motivo dedotto difetta altresì del requisito dell'autosufficienza, giacché monco del necessario corredo documentale (certificato penale del casellario giudiziario degli imputati).

Il ricorrente invero si duole del mancato apprezzamento della recidiva qualificata, sia in primo che in secondo grado, e tuttavia non accompagna la doglianza con l'allegazione al ricorso del certificato del casellario, non consentendo pertanto alla Corte di apprezzare il deficit argomentativo del giudice di merito, per carenza del tertium comparationis (certificato del casellario).

Al proposito questa Corte ha affermato che in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di motivazione, e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 4, n. 46979, del 10/11/2015, Rv. 265053; Sez. 2, n. 52195, del 7/10/2016, Rv. 268668; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Rv. 256723).

Nel caso in esame il ricorso, pur contenendo riferimento ai precedenti penali degli imputati, non contiene né l'allegazione dei certificati del casellario (in tema di necessaria allegazione del certificato del casellario v.

Sez. 2, n. 47101, del 28/10/2021, ric.

Iuso n.m.; Sez. 2, n. 20677, del 11/4/2017, Rv. 270071), né l'indicazione della loro affoliazione ad altri atti (trasmessi) del procedimento.

4. Il ricorso proposto va, pertanto, dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/1/2022.

Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Perugia nel procedimento a carico di: MONINI Fausto, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; PALMERINI Franco, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza emessa in data 8/2/2021 dalla Corte di appello di Perugia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore degli imputati, avv.[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Perugia, confermava la sentenza emessa dal tribunale dello stesso capoluogo in data 15 gennaio 2019, con la quale si dichiarava, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., la estinzione dei reati di ricettazione (commessi nell'agosto 2008, quello contestato a Palmerini, e nel settembre 2009, quello contestato a Monini) per intervenuta prescrizione, senza tener conto della recidiva qualificata contestata ai due imputati oggi resistenti. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia, che aveva già impugnato la sentenza di primo grado per il calcolo errato dei termini di prescrizione, denunziando mancanza, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza che non aveva tenuto conto della recidiva qualificata ritualmente contestata agli imputati e non applicata (ai limitati effetti del calcolo dei termini di prescrizione) dal giudice di primo grado per mera disattenzione, senza motivare sul punto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, giacché (sotto il profilo processuale) non autosufficiente, in quanto monco del necessario corredo di allegazioni documentali (certificato del casellario) e volto ad investire la Corte di legittimità di un vizio di motivazione della sentenza di primo grado non previamente evidenziato, con i motivi di gravame spesi nel merito, alla Corte di appello, in palese violazione del principio di non interruzione della catena devolutiva (art. 606, comma 3, cod. proc. peri.). Sotto il profilo sostanziale il ricorso è pure infondato in maniera manifesta, trattandosi della recidiva all'evidenza disapplicata dal giudice di merito di primo grado. 2. Il Procuratore generale, che con i motivi di gravame spesi nel merito non aveva dedotto innanzi alla Corte di appello, il vizio di omessa articolazione dei motivi che avevano indotto il primo giudice a non tener conto della recidiva qualificata contestata ai fini del calcolo dei termini di prescrizione (artt. 157, secondo comma, e 161 cpv., cod. pen.), deduce oggi, per la prima volta innanzi alla giurisdizione di legittimità, il detto vizio di motivazione; tanto in palese violazione di quanto dispone il comma 3 dell'art. 606, cod. proc. peri., che impone la continuità e non interruzione della "catena devolutiva" (cfr. sul punto, Sez. 2, n. 17693, del 17/1/2018, Rv. 278221; Sez. 2, n. 29707, dle 8/3/2017, Rv. 270316; Sez. 3, n. 16610, del 24/1/2017, Rv. 269632; Sez. 3, n. 21920, del 16/5/2012, Rv. 252773, che ritiene il vizio non sanabile neppure ex post, per effetto della motivazione comunque spesa sul punto, in assenza di gravame, dalla Corte di appello). Il tema dell'omesso o trascurato apprezzamento della recidiva, oggi per la prima volta dedotto, non può pertanto essere affrontato nella sede di legittimità. 2.1. Né può venire in considerazione l'eccezione indicata al comma 2 dell'art. 609 del codice di rito, giacché non è questione di illegalità della pena laddove la recidiva non sia stata apprezzata dal giudice del merito, neppure ai soli fini del calcolo dei termini di prescrizione. In tema di manifestazione di apprezzamento della circostanza aggravante ad effetto speciale della recidiva qualificata si deve invero ribadire quanto già efficacemente evidenziato da questa stessa Corte nella sua massima espressione di collegialità (Sez. U. n. 20808, del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, in motiv. sub § 5, fino a 5.4., 8, 9, 10 e 11), ove si richiama la non recente argomentazione (Sez. U, n. 17 del 18/06/1991, Grassi, Rv. 187856, in motivazione), secondo cui "una norma va considerata applicata allorquando essa venga concretamente ed effettivamente utilizzata in senso funzionale ai suoi scopi, facendole esercitare uno qualsiasi degli effetti che le sono propri e da essa dipendano con nesso di causalità giuridica necessaria, in modo che senza di essa non possono derivare quegli effetti che il giudice riconosce nel farne uso", per dedurne che "... non è fondato attribuire ad un mero errore il mancato aumento della pena; va quindi respinta la diversa affermazione contenuta in Sez. 5, n. 34137 del 11/05/2017, Briji, Rv. 270678; Sez. 5, n. 38287 del 6/4/2016, Politi, Rv. 267862; Sez. 2, n. 35805 del 18/06/2013, Romano, Rv. 257298; Sez. 1, n. 26786 del 18/6/2009, Favuzza, Rv. 244656; Sez. 5, n. 37550 del 26/6/2008, Locatelli, Rv. 241945.... Ben diversamente, deve ritenersi che il mancato aumento di pena a titolo di recidiva costituisce indizio ulteriore del fatto che la circostanza aggravante non è stata riconosciuta". 2.2. Il motivo dedotto difetta altresì del requisito dell'autosufficienza, giacché monco del necessario corredo documentale (certificato penale del casellario giudiziario degli imputati). Il ricorrente invero si duole del mancato apprezzamento della recidiva qualificata, sia in primo che in secondo grado, e tuttavia non accompagna la doglianza con l'allegazione al ricorso del certificato del casellario, non consentendo pertanto alla Corte di apprezzare il deficit argomentativo del giudice di merito, per carenza del tertium comparationis (certificato del casellario). Al proposito questa Corte ha affermato che in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di motivazione, e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 4, n. 46979, del 10/11/2015, Rv. 265053; Sez. 2, n. 52195, del 7/10/2016, Rv. 268668; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Rv. 256723). Nel caso in esame il ricorso, pur contenendo riferimento ai precedenti penali degli imputati, non contiene né l'allegazione dei certificati del casellario (in tema di necessaria allegazione del certificato del casellario v. Sez. 2, n. 47101, del 28/10/2021, ric. Iuso n.m.; Sez. 2, n. 20677, del 11/4/2017, Rv. 270071), né l'indicazione della loro affoliazione ad altri atti (trasmessi) del procedimento. 4. Il ricorso proposto va, pertanto, dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/1/2022. Il Consigliere estensore Il
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