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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18437/2022

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ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: COlOCARIU [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Licto il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] cl>é ha concluso chiedendo ,kdb..9,,,h4: 143.9.: &aie p,2,,,ce ~ci 04.9- , o4.to, &re [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, emessa in data 30.10.2020, la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia, resa in sede di giudizio abbreviato, dal G.u.p. presso il Tribunale della medesima città il 27.1.2020, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di furto aggravato ascrittogli al capo 3) dell'imputazione, per non aver commesso il fatto, e confermando nel resto la decisione del primo giudice in ordine agli altri reati rispettivamente ascritti ai ricorrenti, esclusa per tutti l'aggravante dell'art. 416, comma 5, cod. pen, ha rideterminato la pena, rispettivamente, per il Cojocariu nella misura di anni quattro, mesi sei di reclusione ed eurci 1.200,00 di multa, per il [OSCURATO:PERSONA], quanto ai reati di cui ai capi 1) (relativo all'art. 416 cod. pen.), 4) (per tentato furto aggravato in concorso), 6) e 7) (relativl a episodi dì furto ex. artt. 624 e 625, comma 2, n. 2), 5), 7) e 7bis) cod pen.) nella misura di anni tre, mesi otto di reclusione ed euro 1.200,00 di multa.

In particolare, la Corte territoriale ha confermato in riferimento al Cojocaru ed al Sion la ricorrenza dell'imputazione associativa relativa al comune progetto criminoso finalizzato alla consumazione di plurime condotte di furto di carburante dalla rete di distribuzione, tentate o consumate, commesse in un apprezzabile arco temporale ed in modo continuativo secondo schemi di azione collaudati e avvalendosi di un'organizzazione, sia pure non particolarmente complessa, di uomini e mezzi. 2.Avverso la predetta sentenza ricorrono autonomamente entrambi gli imputati, tramite i propri difensori di fiducia.

3. Il ricorso proposto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] prospetta tre motivi. 3.1.Con il primo motivo si deduce il difetto assoluto e la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) del codice di rito sul punto concernente l'affermata responsabilità penale del ricorrente in ordine al fatto-reato di cui al capo n. 2), attesa la l'avvenuta violazione dei criteri di cui all'articolo 192, comma 2, cod. proc. pen.

Si contesta la motivazione resa dalla Corte di Appello poiché, difettando di una replica sui motivi di appello, pedissequamente riproduce la sentenza di primo grado che, a sua volta, aveva recepito sic et simpliciter il contenuto dell'informativa finale della p.g., comprese le valutazioni esteriorizzate in ordine alla prova indiziaria.

In particolare, la Corte territoriale desume la sussistenza della prova indiziaria ex. art. 192, comma 2, cod proc. pen. in ordine alla partecipazione del ricorrente al tentativo di furto di carburante dall'oleodotto della società [OSCURATO:SOCIETA]., nella notte del 28.12.2017, da una serie di elementi ( le telecamere di videosorveglianza posizionate in prossimità del iocus commissi delicti, il recupero di attrezzi utili alla consumazione del furto in prossimità di un casolare ubicato delle nelle immediate vicinanze, una busta di plastica con uno scontrino fiscale emesso nel pomeriggio precedente e provante l'uso di carta punti intestata al Cojocariu, i dati del traffico telefonico e relativo all'utenza attribuita al coimputato [OSCURATO:PERSONA] che consentivano di collocare la presenza in loco di quella intestata al ricorrente) compatibili con il fatto, ma anche suscettibili di valutazione alternativa.

Specificamente in relazione al dato indiziario dell'avvenuto aggancio della cella telefonica da parte dell'utenza attribuita al ricorrente, emerge quale ulteriore profilo di contraddizione della motivazione impugnata il fatto che tale medesimo dato non è stato ritenuto sufficiente per fondare la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui al capo 3).

Il ragionamento conclusivo del giudicante, pertanto, sarebbe da censurare in quanto meramente inferenziale e privo della valutazione degli indizi in termini di gravità e precisione.

3.2. Con il secondo motivo si deduce il difetto assoluto e la manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., sul punto concernente l'affermata responsabilità penale del ricorrente in ordine al fatto di reato di cui al capo n. 1), per quanto attiene sia alla ritenuta sussistenza dell'associazione per delinquere che alla supposta partecipazione del ricorrente; in particolare si lamenta che la Corte territoriale ha limitato l'esame del delitto in questione ai soli ruoli del ricorrente e del coimputato [OSCURATO:PERSONA], unici due imputati di tale delitto, in contrasto con il disposto normativo che non ritiene sufficiente il numero di due soli partecipi ai fini della sussistenza del sodalizio criminoso.

Anche in questo caso, la motivazione è manchevole poiché si limita a riprodurre gli astratti principi affermati dal G.u.p. del Tribunale di Roma non specificando alcun dato fattuale o logico da cui possa dedursi che gli altri coimputati, separatamente giudicabili, abbiano posto in essere condotte ascrivibili nell'alveo di un'associazione per delinquere finalizzata all'esecuzione di un indeterminato programma teso alla consumazione di furti in danno di oleodotti, né, tanto meno, la dimostrazione della consapevolezza da parte del ricorrente di fornire un apporto causale al sodalizio mediante la partecipazione ad alcuni dei singoli fatti-reato in ordine ai quali è stata ritenuta la continuazione.

Inoltre, la motivazione resa appare da censurare anche sotto il profilo della contraddittorietà laddove la Corte di appello, con una conclusione incompatibile sia con l'esistenza della struttura associativa - che richiede il requisito del volontario e consapevole apporto - che con la presupposta partecipazione del ricorrente, esclude l'aggravante del numero dei sodali perché ragionevolmente può dubitarsi circa la loro consapevolezza di far parte di un'associazione dalla consistenza numerica tale da integrare l'aggravante stessa, non essendovi certezza in base alle risultanze delle captazioni che ognuno di essi fosse pienamente consapevole della presenza esattamente di ognuno degli altri nove associati.

3.3. Con il terzo motivo si deduce il difetto assoluto e la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) del codice di rito sul punto concernente la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonché in relazione alla manifesta ribellione della decisione impugnata ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico e in particolare a quelli di cui all'art. 27 Cost. e agli artt. 62 bis, 81 cpv. e 133 cod. pen.

Si lamenta che la pena pari ad anni cinque di reclusione irrogata al ricorrente per il delitto di furto di cui al capo 6) è manifestamente sproporzionata e contraria ad ogni principio di equità, di proporzionalità ed emenda di cui all'art. 27 Cost.

Si lamenta altresì che la Corte di appello abbia riprodotto, anche in questo caso, letteralmente la decisione del primo giudice sul trattamento sanzionatorio, irrogando una pena esattamente pari alla metà del massimo edittale e abbia poi negato l'invocata concessione delle attenuanti generiche con formule di mero stile; laddove tale concessione avrebbe permesso di meglio adeguare la pena al fatto nel rispetto della finalità dell'art. 62-bis cod. pen. di temperamento dell'asprezza e della rigidità del trattamento sanzionatorio e di migliore adeguamento della pena al caso concreto.

La sentenza, procedendo alla doppia valutazione in senso negativo dei criteri dettati dall'art. 133 cod. pen., considerando nel giudizio circostanziale inerente al reato base un elemento di valutazione negativo estraneo al relativo fatto quale il ruolo tutt'altro che marginale del ricorrente nell'associazione, ha manifestamente violato il principio del divieto del bis in idem sostanziale riguardo sia alla determinazione della sanzione che al diniego delle attenuanti generiche.4.11 ricorso proposto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] articola tre motivi di impugnazione. 4.1.Con il primo motivo si deduce la violazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per mancanza di motivazione in riferimento alla sussistenza del reato associativo, in particolare riguardo alla indeterminatezza del programma criminoso e alla conseguente ritenuta esclusione del concorso di persone in continuazione.

Nello specifico, si contestano gli elementi posti alla base del reato associativo poiché propri di qualsiasi reato in concorso e non indicativi di un sodalizio.

Si rileva che le attività di captazione telefonica rivelano solo contatti generici ed estemporanei tra il ricorrente e gli altri, presunti, sodali, contatti che divengono specifici solo durante le modalità esecutive dei furti contestati in quanto finalizzati esclusivamente alla loro commissione; né a diversa conclusione potrebbero condurre i contatti avvenuti dopo gli arresti finalizzati esclusivamente a risolvere le problematiche economiche e legali scaturite a seguito di tali eventi.

Parimenti si evidenzia che l'interscambiabilità dei ruoli di staffetta e vedetta, il reperimento e la sostituzione della pompa idraulica e il modus operandi legato alla medesima tipologia di reati commessi nella stessa zona di esecuzione, non sembrano elementi indicativi della sussistenza di un'associazione a delinquere collaudata, non risultando peraltro esatte tutte le circostanze al riguardo valorizzate dalla corte territoriale (essendo ad esempio duplice e non unico il modus operandi).

4.2. Con il secondo motivo deduce la violazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), del codice di rito, per mancanza di motivazione in riferimento alla sussistenza del reato associativo, in particolare riguardo all'elemento soggettivo, poiché dalle sentenze non emerge un forte elemento di volontà del partecipe, ma viene valorizzato esclusivamente l'aspetto organizzativo come caratteristica espressiva del processo decisionale dell'associazione.

Pertanto, si contesta che il fine di commettere reati congiuntamente e ripetutamente sia sufficiente per soddisfare il requisito dello scopo comune.

4.3. Con il terzo motivo deduce la violazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), del codice di rito, per erronea applicazione della legge penale in riferimento agli artt. 416, 81, comma 2, e 110 cod. pen., in particolare rispetto alla ravvisata idoneità della condotta imputata al capo 1) ad integrare gli elementi costitutivi del delitto di associazione per delinquere con la conseguente violazione del principio di tipicità della fattispecie e derivata errata qualificazione giuridica del fatto.

In particolare, si censurano le argomentazioni del provvedimento impugnato poiché evanescenti e, dunque, non idonee a superare il discrimine tra associazione e concorso ex artt. 110 e 81, comma 2, cod. pen., data l'assenza di dimostrate circostanze da cui desumere il contributo positivo, diretto ed idoneo ad agevolare o rafforzare l'associazione, e considerato altresì che i dati fattuali ritenuti in sentenza non hanno la dignità di prova indiretta della partecipazione dell'imputato al reato associativo.

Tutto ciò peraltro a fronte di una già evanescente descrizione della fattispecie criminosa contenuta nell'art. 416 cod. pen. che non contribuisce affatto ad individuare l'oggetto giuridico tutelato e a sua volta quest'ultimo non aiuta a definire le condotte previste dalla norma, con la conseguenza che in sede applicativa il richiamo degli stessi criteri interpretativi indicati dalla Corte di legittimità non soddisfa l'esigenza di una corretta sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta, e la decisione finisce con l'essere basata su una discrezionalità valutativa incontrollabile e imprevedibile, in violazione del principio di tipicità.

5. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, cornma 8, d.l. 132 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi; il difensore della parte civile ha chiesto rigettarsi i ricorso allegando nota spese. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono entrambi inammissibili.

A tal proposito occorre premettere che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce e che, tale critica, si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (secondo il combinato disposto dagli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.) debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, ragion per cui, contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è indefettibilmente il confronto puntuale con le argomentazioni fornite dal provvedimento il cui dispositivo si contesta (v. in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo e al., Rv. 254584).

Pertanto, è opportuno rammentare che, secondo il consolidato e condivisibile orientamento di questa Corte di legittimità (ex multis, cfr. Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente, senza autonoma, specifica ed esaustiva argomentazione, le censure dedotte come motivi di appello, senza prendere in considerazione, per confutarle, in fatto e/o in diritto, le ragioni in virtù delle quali i motivi in questione non siano stati accolti. 1.1.Tale principio impone di ravvisare l'inammissibilità comune ai motivi di entrambi i ricorsi che lamentano la non corretta sussunzione dei fatti, quando risulta, invece, che, su tale aspetto, la corte territoriale abbia fornito esaustiva motivazione, priva di manifesti vizi logici, con la quale quindi le censure qui riproposte non hanno instaurato un effettivo confronto.

Seguendo la successione dei capi di imputazione dell'editto accusatorio, si esamineranno per prime, congiuntamente, le censure di cui al secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Cojocariu e quelle di cui al primo, secondo e terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse del Sion - tutte relative al delitto di associazione per delinquere ascritto ad entrambi i ricorrenti, al capo 1) - per poi passare ad affrontare quelle inerenti al reato di tentato furto pluriaggravato (di cui al capo 2), contestato al solo Cojocariu, e, infine, quelle relative al trattamento sanzionatorio riservato a quest'ultimo.

Sono da esaminare unitariamente il secondo motivo posto nell'interesse di Cojocariu e il primo, il secondo e il terzo motivo posti nell'interesse di Sion, in quanto articolano doglianze dal contenuto argomentativo analogo, contestando essi in buona sostanza la ritenuta sussistenza di un'associazione per delinquere ex. art. 416 cod. pen. in assenza di un indeterminato programma criminoso e di una volontaria e consapevole partecipazione dei ricorrenti all'associazione medesima - in luogo di un mero concorso di persone nel reato (erronea qualificazione esplicitamente eccepita dal solo Sion, con il terzo motivo di ricorso, ma nella sostanza anche dal Cojocariu).

1.2. Tali censure, come già sopra premesso, sono reiteratìve delle doglianze poste in appello e, comunque, manifestamente infondate.

La Corte territoriale, ritenendo esauriente la ricostruzione operata dal G.i.p. (pagina 24 e ss. della sentenza di primo grado), conferma la ricorrenza di una stabile - e non occasionale - organizzazione nella quale ognuno dei consociati aveva il proprio ruolo al fine della consumazione delle plurime condotte di furto di carburante, non senza procedere a nuovo vaglio positivo di una serie di elementi, ritenuti idonei a integrare tutti i presupposti del reato di cui all'art. 416 cod. pen., quali: l'avvenuta consumazione dei reati-scopo in un apprezzabile arco temporale, in modo continuativo e con modalità che si ripetono, sempre identiche, secondo schemi collaudati; l'organizzazione professionale - seppur non complessa - di mezzi (mediante l'uso di strumentazioni particolari: furgoni, elettropompa, generatori elettrici, attrezzi per lo scasso delle tubature e la creazione di innesti atti a far refluire il carburante in contenitori di plastica, destinati al trasferimento) e di uomini (l'impiego accertato di plurimi sodali - oltre ai ricorrenti - organizzati in batterie, con una suddivisione in ruoli di staffette e vedette e di addetti all'asportazione del carburante), i quali sono in grado di mantenere continuità in reciproci contatti telefonici, molti dei quali concernenti la preparazione e organizzazione dei furti di carburante da porre in essere, e di riorganizzarsi nella prosecuzione della specifica attività criminosa anche dopo alcuni interventi ad opera della p.g.; e la presenza di una rete di vendita del carburante - per aeromobili - sottratto, alla quale era preposto [OSCURATO:PERSONA], soggetto posto all'apice della consorteria.

Risulta, pertanto, evidente che, correttamente, la corte di appello ha richiamato e applicato al caso di specie la pertinente giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, n. 1964 del 07/12/2018, Magnani, Rv. 274442 — 01; Sez. 2, n. 53000 del 04/10/2016, Basso e al., Rv. 268540 - 01) secondo la quale il discrimen tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato, è individuabile nel carattere dell'accordo criminoso, che nel concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati anche nell'ambito di un medesimo disegno criminoso - con la realizzazione dei quali si esaurisc:e l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti (anche identici o di analoga natura: Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. il 17/01/2019, Papini, Rv. 274816 - 01), con la permanenza - come ravvisato nel caso di specie sulla base di plurimi elementi in tal senso univocamente conducenti - del vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati.

Anche l'assenza di consapevolezza dei ricorrenti di essere volontari partecipi della summenzionata associazione è invocata genericamente e non coglie nel segno.Posto che, in tema di associazione per delinquere, l'esplicita manifestazione di una volontà associativa non è necessaria per la costituzione del sodalizio, potendo la consapevolezza dell'associato essere provata attraverso comportamenti significativi che si concretino in una attiva e stabile partecipazione (Sez. 2, n. 28868 del 02/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279589 - 01; cfr. altresì Sez. 3, n. 20921 del 14/03/2013, Conte, Rv. 255776 - 01), la corte di appello, in linea con tale consolidata giurisprudenza, prende in esame le singole posizioni dei ricorrenti e ri-leggendo il compendio intercettivo e, in particolare, anche le conversazioni intercorse tra i due ricorrenti, ricava da una serie di "atteggiamenti" dei due la dimostrazione della consapevolezza di essere parte integrante dell'associazione stessa (quali, ad esempio, l'«intensa preoccupazione» del Cojocariu circa la sorte dei correi, a seguito dell'arresto di alcuni di essi, insieme ad un fattivo attivarsi per cercare di farli uscire dal carcere e al contempo sostenerne le famiglie; e al riguardo si precisa che le conversazioni da cui sono estrapolate tali circostanze sono eloquenti anche sotto il profilo della dimostrazione della conoscenza da parte del Cojocariu di [OSCURATO:PERSONA], del suo ruolo di organizzatore e dei suoi rapporti col Sion; il commento del Sion a proposito dell'arresto dei correi, i numerosi contatti telefonici intercorsi tra il Sion e gli altri sodali dai quali emergerebbe anche la loro intercambiabilità effettiva nel compimento dei furti in caso di impossibilità di uno dei membri; l'indicazione da parte dell'organizzatore del sodalizio, [OSCURATO:PERSONA], del Sion quale autista di uno dei mezzi noleggiati utilizzato per gli spostamenti funzionali all'organizzazione e allo svolgimento dei furti).

Trattasi di circostanze che sono state evidentemente ritenute pienamente indicative della consapevole, piena, partecipazione all'associazione di entrambi gli imputati ovvero della consapevolezza di interagire insieme ad altri nella realizzazione del programma criminoso; consapevolezza non scalfita dall'esclusione dell'aggravante del numero dei partecipi, intervenuta unicamente sulla base della considerazione della mancanza di prova della conoscenza da parte di ciascuno di essi della circostanza che il numero dei partecipi fosse superiore a dieci.

2. l restanti motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono parimenti inammissibili.

2.1. Il primo motivo di ricorso del Cojocariu - che censura la considerazione operata dalla corte territoriale in punto di gravità, precisione e concordanza degli indizi raccolti in riferimento alla ritenuta ascrivibilità al ricorrente del reato di cui al capo 2) - è inammissibile per due ordini di ragioni.Anzitutto, nel prospettare una lettura alternativa delle risultanze processuali, il ricorrente demanda a questa Corte una valutazione che esula dal perimetro cognitivo del giudizio di legittimità, il quale, si ricorda, riguarda l'analisi del discorso giustificativo posto a fondamento della decisione adottata dal giudice di merito, e, pertanto, è limitato a riscontrare o meno l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata che, se sussistente, non permette di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni a cui il giudice di merito è pervenuto.

Esula, dunque, dai poteri della Cassazione quello di una riconsiderazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01), sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, della valutazione, così come quelle che sollecil:ano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01 che ha quindi affermato che in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo.

Orbene, nel caso di specie, inoltre, solo genericamente la doglianza adduce una possibile 'valutazione alternativa', senza fornire indicazione riguardo agli elementi processualmente acquisiti che renderebbero inficiata la struttura logica del provvedimento sul punto e, dunque, la decisione; essa, peraltro, tratta di argomenti già superati nell'assetto argomentativo della c.d. 'doppia conforme"; e in ogni caso la corte territoriale fornisce risposte esaurienti in ordine ai dubbi - qui riproposti - che in sede di appello si era cercato di insinuare attraverso considerazioni che solo in maniera parziale avevano lambito la ricostruzione accusatoria.

Il motivo in questione, quindi, è altresì inammissibile perchè non si confronta né con il consolidato orientamento di questa Corte in materia di prova indiziaria, né con la motivazione fornita dal Giudice dell'appello (contenuta alle pag. 10 e ss. della sentenza impugnata), il quale, in ragione della qualità e quantità della provvista indiziaria fornita dall'accusa, preso in esame ogni singolo elemento indiziario, poi valutato congiuntamente alle altre risultanze, ravvisa, senza alcun dubbio ragionevole, la prova piena della partecipazione consapevole del Cojocariu al tentato furto pluriaggravato di carburante del 28.12.2017.

Invero, la corte territoriale opera un corretto uso dei consolidati principi di questa Corte secondo cui, in tema di valutazione della prova indiziaria, ex. art. 192, comma 2, cod. proc. pen., il metodo di lettura unitaria e complessiva dell'intero compendio probatorio non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi, ma si articola imprescindibilmente in un'operazione propedeutica che consiste nel valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione (intesa come specificità, univocità e non suscettibilità di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile) e gravità (ossia la sua capacità di resistenza alle obiezioni e la sua capacità dimostrativa in relazione al thema probandum), per poi valorizzarla, ove ne ricorrano i presupposti, in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo (v.

Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231678 - 01; cfr. Sez. 5, n. 1987 del 11/12/2020, dep. il 18/01/2021, Piras, Rv. 280414 - 01); nel caso di specie, il giudice di appello, ricava, infatti, la specifica valenza indiziaria della responsabilità del ricorrente da un coacervo di elementi ritenuti pienamente accertati singolarmente e poi considerati complessivamente, quali: la presenza di più uomini nei pressi dell'oleodotto; gli attrezzi utili alla consumazione del reato rinvenuti in un casolare poco distante dal luogo dello scavo insieme a una busta inequivocabilmente riconducibile al Cojocariu in ragione della presenza, all'interno di essa, dello scontrino della spesa riferibile all'imputato riportando esso i dati della carta punti al medesimo intestata (elemento a sua volta riscontrato dal fatto che le telecamere del supermercato avevano ritratto proprio l'imputato mentre faceva la spesa); il dato delle celle agganciate dal cellulare relativo all'utenza telefonica del ricorrente - non costituente l'unico elemento a carico sicché il confronto che si opera in ricorso rispetto alla circostanza dell'assoluzione dal reato di cui al capo 3 è del tutto inconferente - compatibili con il luogo e gli orari del tentato furto e i ripetuti e reciproci contatti telefonici intervenuti tra tale utenza e quelle in uso ai correi, nell'orario del delitto.

2.2. Quanto alla censura relativa al trattamento sanzionatorio, considerato sproporzionato, e alla mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen., posta con il terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Cojocariu, essa è inammissibile in quanto meramente reiterativa dello speculare motivo posto in appello.Sul punto, occorre rilevare come la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientri nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.

Ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto - come nel caso di specie - di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. il 04/02/2014, Ferrarlo, Rv. 259142).

Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla entità della pena irrogata è necessaria soltanto se la pena sia superiore alla misura media edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (cfr. Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596); laddove nel caso di specie la pena base per il più grave reato di furto pluriaggravato di cui al capo 6) è stata fissata - al pari del primo giudice - in anni cinque e in euro 1300,00 di multa ossia in misura non solo non eccedente la media edittale media edittale - che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288) - ma anche non molto superiore al minimo edittale (se non per la multa).

Nel caso in esame, in ogni caso, i giudici del merito ampiamente motivano al riguardo indicando le ragioni della determinazione della pena applicata.

Nello specifico, la corte di appello, nel rideterminare la pena a seguito dell'assoluzione del ricorrente dal reato di cui al capo 3) e dell'esclusione, per il reato associativo, dell'aggravante del numero dei partecipi, non ravvisando alcun elemento per la concessione delle generiche, ha ritenuto (a pag. 19 della sentenza) congrua la valutazione operata dal G.i.p. in primo grado (alle pag. 34 ss.), in quanto operata con «buon governo» dei criteri statuiti dal legislatore sostanziale agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., avuto riguardo ai fatti in sé considerati (il reato di associazione per delinquere ex art. 416 cod. pen. e gli altri reati tutti aggravati, così come da contestazione), all'oggetto degli stessi e alle relative modalità di esecuzione che si pongono in termini di rilevante gravità e denotano altresì un'elevatissima intensità del dolo, nonché al ruolo tutt'altro che marginale avuto dal Cojocariu (fornendo supporto logistico ai sodali) e alla personalità, come risultante dai precedenti, antisociale.

Alla luce di tale impostazione emerge altresì evidente che la valutazione del diniego delle attenuanti generiche non può dirsi affatto limitata al solo reato ritenuto più grave.

D'altronde le Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01), quanto al reato continuato, nel ribadire la "visione nnultifocale", richiamata, da ultimo, da Sez.

U, Giglia (n. 40983 del 21/06/2018, Rv. 273750), hanno precisato che la relazione di proporzione risulta ovviamente tributaria della gravità di ciascun reato coinvolto nel medesimo disegno criminoso e che pertanto ben si comprende la necessità di tener conto anche del corredo circostanziale proprio di ciascun reato satellite, come ritiene la pressocché unanime giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 1810 del 02/12/2010, dep. 2011, R., Rv. 249279; Sez. 2, n. 10995 del 13/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], 272375; Sez. 5, n. 19366 del 08/06/2020, Finizio, Rv. 279107, nonché Sez. 1, n. 20945 del 25/02/2021, Casarano, Rv. 281562, che offre indicazioni non del tutto coincidenti unicamente riguardo alla automaticità dell'estensione a tutti i reati satellite del riconoscimento delle attenuanti generiche operato per uno di essi); e riguardo a tale ultimo profilo, le Sezioni Unite, hanno ricordato il principio formulato da Sez.

U, n. 2780 del 24/01/1996, Parigoni, Rv. 203978, per il quale «nel giudizio sulla concedibilità delle attenuanti generiche nel caso di reato continuato il giudice ha il più ampio potere discrezionale, nell'esercizio del quale può prendere in considerazione le caratteristiche del singolo fatto-reato isolatamente considerato, se si tratti di circostanze di fatto riguardanti specificatamente ed esclusivamente il singolo fatto, ma, in caso contrario, ben può procedere ad una valutazione globale del complesso dei fatti in continuazione, essendo anzi evidente che è tale valutazione globale a consentire di accertare aspetti fondamentali ai fini del menzionato giudizio, come la capacità a delinquere, l'intensità del dolo, la condotta del reo antecedente, contemporanea e susseguente al singolo fatto, e così via dicendo: elementi tutti rilevanti nell'individuazione della congrua pena per il "fatto più grave" ex art. 81, secondo comma, cod. pen. e per i fatti in continuazione» (principio ribadito, per il caso che il giudice non abbia specificato per quale dei reati in continuazione abbia riconosciuto le attenuanti generiche, dalle già citate Sez.

U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255348).

Ne deriva che la censura che lamenta la violazione del principio del 'ne bis in idem' sostanziale si appalesa manifestamente infondata; e che tale deve ritenersi anche quella che lamenta che la valutazione inerente al diniego delle attenuanti generiche non sia stata svolta in relazione a ciascun reato.

Quanto, poi, alla pena base individuata in relazione al furto di cui al capo 6) non ha mancato di evidenziare, la corte di appello, come la condotta — in ogni caso anch'essa pluriaggravata - in tal caso fosse particolarmente grave in quanto indicativa dell'elevatissima intensità del dolo che contrassegnò l'agire dell'imputato (che non esitò a portare a segno il furto dopo un precedente tentativo andato a vuoto che aveva anche innescato un vasto incendio); né ha mancato di enucleare i singoli aumenti per ciascuno dei reati satelliti, parimenti pluriaggravati, posti in continuazione, quantificandoli comunque in misura non particolarmente elevata (in mesi tre, ciascuno, per quelli di cui ai capi 4, 2, 1 e in un anno per quello di cui al capo 5 per il reato di danneggiamento seguito da incendio, aggravato).

Sicchè non può affermarsi neppure che nel caso di specie sia stato violato il principio secondo cui in tema di reato continuato, l'effetto sanzionatorio di una circostanza aggravante contestata in riferimento al reato satellite va commisurato sull'aumento di pena determinato per il reato stesso (Sez. 5, Sentenza n. 12260 del 09/03/2012, Rv. 252010 — 01). 3.Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

Consegue altresì la condanna dei ricorrenti alla rifusione, in solido tra loro, delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. liquidate in complessivi euro 3.500,00 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: COlOCARIU [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Licto il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] cl>é ha concluso chiedendo ,kdb..9,,,h4: 143.9.: &aie p,2,,,ce ~ci 04.9- , o4.to, &re [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, emessa in data 30.10.2020, la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia, resa in sede di giudizio abbreviato, dal G.u.p. presso il Tribunale della medesima città il 27.1.2020, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di furto aggravato ascrittogli al capo 3) dell'imputazione, per non aver commesso il fatto, e confermando nel resto la decisione del primo giudice in ordine agli altri reati rispettivamente ascritti ai ricorrenti, esclusa per tutti l'aggravante dell'art. 416, comma 5, cod. pen, ha rideterminato la pena, rispettivamente, per il Cojocariu nella misura di anni quattro, mesi sei di reclusione ed eurci 1.200,00 di multa, per il [OSCURATO:PERSONA], quanto ai reati di cui ai capi 1) (relativo all'art. 416 cod. pen.), 4) (per tentato furto aggravato in concorso), 6) e 7) (relativl a episodi dì furto ex. artt. 624 e 625, comma 2, n. 2), 5), 7) e 7bis) cod pen.) nella misura di anni tre, mesi otto di reclusione ed euro 1.200,00 di multa. In particolare, la Corte territoriale ha confermato in riferimento al Cojocaru ed al Sion la ricorrenza dell'imputazione associativa relativa al comune progetto criminoso finalizzato alla consumazione di plurime condotte di furto di carburante dalla rete di distribuzione, tentate o consumate, commesse in un apprezzabile arco temporale ed in modo continuativo secondo schemi di azione collaudati e avvalendosi di un'organizzazione, sia pure non particolarmente complessa, di uomini e mezzi. 2.Avverso la predetta sentenza ricorrono autonomamente entrambi gli imputati, tramite i propri difensori di fiducia. 3. Il ricorso proposto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] prospetta tre motivi. 3.1.Con il primo motivo si deduce il difetto assoluto e la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) del codice di rito sul punto concernente l'affermata responsabilità penale del ricorrente in ordine al fatto-reato di cui al capo n. 2), attesa la l'avvenuta violazione dei criteri di cui all'articolo 192, comma 2, cod. proc. pen. Si contesta la motivazione resa dalla Corte di Appello poiché, difettando di una replica sui motivi di appello, pedissequamente riproduce la sentenza di primo grado che, a sua volta, aveva recepito sic et simpliciter il contenuto dell'informativa finale della p.g., comprese le valutazioni esteriorizzate in ordine alla prova indiziaria. In particolare, la Corte territoriale desume la sussistenza della prova indiziaria ex. art. 192, comma 2, cod proc. pen. in ordine alla partecipazione del ricorrente al tentativo di furto di carburante dall'oleodotto della società [OSCURATO:SOCIETA]., nella notte del 28.12.2017, da una serie di elementi ( le telecamere di videosorveglianza posizionate in prossimità del iocus commissi delicti, il recupero di attrezzi utili alla consumazione del furto in prossimità di un casolare ubicato delle nelle immediate vicinanze, una busta di plastica con uno scontrino fiscale emesso nel pomeriggio precedente e provante l'uso di carta punti intestata al Cojocariu, i dati del traffico telefonico e relativo all'utenza attribuita al coimputato [OSCURATO:PERSONA] che consentivano di collocare la presenza in loco di quella intestata al ricorrente) compatibili con il fatto, ma anche suscettibili di valutazione alternativa. Specificamente in relazione al dato indiziario dell'avvenuto aggancio della cella telefonica da parte dell'utenza attribuita al ricorrente, emerge quale ulteriore profilo di contraddizione della motivazione impugnata il fatto che tale medesimo dato non è stato ritenuto sufficiente per fondare la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui al capo 3). Il ragionamento conclusivo del giudicante, pertanto, sarebbe da censurare in quanto meramente inferenziale e privo della valutazione degli indizi in termini di gravità e precisione. 3.2. Con il secondo motivo si deduce il difetto assoluto e la manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., sul punto concernente l'affermata responsabilità penale del ricorrente in ordine al fatto di reato di cui al capo n. 1), per quanto attiene sia alla ritenuta sussistenza dell'associazione per delinquere che alla supposta partecipazione del ricorrente; in particolare si lamenta che la Corte territoriale ha limitato l'esame del delitto in questione ai soli ruoli del ricorrente e del coimputato [OSCURATO:PERSONA], unici due imputati di tale delitto, in contrasto con il disposto normativo che non ritiene sufficiente il numero di due soli partecipi ai fini della sussistenza del sodalizio criminoso. Anche in questo caso, la motivazione è manchevole poiché si limita a riprodurre gli astratti principi affermati dal G.u.p. del Tribunale di Roma non specificando alcun dato fattuale o logico da cui possa dedursi che gli altri coimputati, separatamente giudicabili, abbiano posto in essere condotte ascrivibili nell'alveo di un'associazione per delinquere finalizzata all'esecuzione di un indeterminato programma teso alla consumazione di furti in danno di oleodotti, né, tanto meno, la dimostrazione della consapevolezza da parte del ricorrente di fornire un apporto causale al sodalizio mediante la partecipazione ad alcuni dei singoli fatti-reato in ordine ai quali è stata ritenuta la continuazione. Inoltre, la motivazione resa appare da censurare anche sotto il profilo della contraddittorietà laddove la Corte di appello, con una conclusione incompatibile sia con l'esistenza della struttura associativa - che richiede il requisito del volontario e consapevole apporto - che con la presupposta partecipazione del ricorrente, esclude l'aggravante del numero dei sodali perché ragionevolmente può dubitarsi circa la loro consapevolezza di far parte di un'associazione dalla consistenza numerica tale da integrare l'aggravante stessa, non essendovi certezza in base alle risultanze delle captazioni che ognuno di essi fosse pienamente consapevole della presenza esattamente di ognuno degli altri nove associati. 3.3. Con il terzo motivo si deduce il difetto assoluto e la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) del codice di rito sul punto concernente la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonché in relazione alla manifesta ribellione della decisione impugnata ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico e in particolare a quelli di cui all'art. 27 Cost. e agli artt. 62 bis, 81 cpv. e 133 cod. pen. Si lamenta che la pena pari ad anni cinque di reclusione irrogata al ricorrente per il delitto di furto di cui al capo 6) è manifestamente sproporzionata e contraria ad ogni principio di equità, di proporzionalità ed emenda di cui all'art. 27 Cost. Si lamenta altresì che la Corte di appello abbia riprodotto, anche in questo caso, letteralmente la decisione del primo giudice sul trattamento sanzionatorio, irrogando una pena esattamente pari alla metà del massimo edittale e abbia poi negato l'invocata concessione delle attenuanti generiche con formule di mero stile; laddove tale concessione avrebbe permesso di meglio adeguare la pena al fatto nel rispetto della finalità dell'art. 62-bis cod. pen. di temperamento dell'asprezza e della rigidità del trattamento sanzionatorio e di migliore adeguamento della pena al caso concreto. La sentenza, procedendo alla doppia valutazione in senso negativo dei criteri dettati dall'art. 133 cod. pen., considerando nel giudizio circostanziale inerente al reato base un elemento di valutazione negativo estraneo al relativo fatto quale il ruolo tutt'altro che marginale del ricorrente nell'associazione, ha manifestamente violato il principio del divieto del bis in idem sostanziale riguardo sia alla determinazione della sanzione che al diniego delle attenuanti generiche.4.11 ricorso proposto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] articola tre motivi di impugnazione. 4.1.Con il primo motivo si deduce la violazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per mancanza di motivazione in riferimento alla sussistenza del reato associativo, in particolare riguardo alla indeterminatezza del programma criminoso e alla conseguente ritenuta esclusione del concorso di persone in continuazione. Nello specifico, si contestano gli elementi posti alla base del reato associativo poiché propri di qualsiasi reato in concorso e non indicativi di un sodalizio. Si rileva che le attività di captazione telefonica rivelano solo contatti generici ed estemporanei tra il ricorrente e gli altri, presunti, sodali, contatti che divengono specifici solo durante le modalità esecutive dei furti contestati in quanto finalizzati esclusivamente alla loro commissione; né a diversa conclusione potrebbero condurre i contatti avvenuti dopo gli arresti finalizzati esclusivamente a risolvere le problematiche economiche e legali scaturite a seguito di tali eventi. Parimenti si evidenzia che l'interscambiabilità dei ruoli di staffetta e vedetta, il reperimento e la sostituzione della pompa idraulica e il modus operandi legato alla medesima tipologia di reati commessi nella stessa zona di esecuzione, non sembrano elementi indicativi della sussistenza di un'associazione a delinquere collaudata, non risultando peraltro esatte tutte le circostanze al riguardo valorizzate dalla corte territoriale (essendo ad esempio duplice e non unico il modus operandi). 4.2. Con il secondo motivo deduce la violazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), del codice di rito, per mancanza di motivazione in riferimento alla sussistenza del reato associativo, in particolare riguardo all'elemento soggettivo, poiché dalle sentenze non emerge un forte elemento di volontà del partecipe, ma viene valorizzato esclusivamente l'aspetto organizzativo come caratteristica espressiva del processo decisionale dell'associazione. Pertanto, si contesta che il fine di commettere reati congiuntamente e ripetutamente sia sufficiente per soddisfare il requisito dello scopo comune. 4.3. Con il terzo motivo deduce la violazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), del codice di rito, per erronea applicazione della legge penale in riferimento agli artt. 416, 81, comma 2, e 110 cod. pen., in particolare rispetto alla ravvisata idoneità della condotta imputata al capo 1) ad integrare gli elementi costitutivi del delitto di associazione per delinquere con la conseguente violazione del principio di tipicità della fattispecie e derivata errata qualificazione giuridica del fatto. In particolare, si censurano le argomentazioni del provvedimento impugnato poiché evanescenti e, dunque, non idonee a superare il discrimine tra associazione e concorso ex artt. 110 e 81, comma 2, cod. pen., data l'assenza di dimostrate circostanze da cui desumere il contributo positivo, diretto ed idoneo ad agevolare o rafforzare l'associazione, e considerato altresì che i dati fattuali ritenuti in sentenza non hanno la dignità di prova indiretta della partecipazione dell'imputato al reato associativo. Tutto ciò peraltro a fronte di una già evanescente descrizione della fattispecie criminosa contenuta nell'art. 416 cod. pen. che non contribuisce affatto ad individuare l'oggetto giuridico tutelato e a sua volta quest'ultimo non aiuta a definire le condotte previste dalla norma, con la conseguenza che in sede applicativa il richiamo degli stessi criteri interpretativi indicati dalla Corte di legittimità non soddisfa l'esigenza di una corretta sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta, e la decisione finisce con l'essere basata su una discrezionalità valutativa incontrollabile e imprevedibile, in violazione del principio di tipicità. 5. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, cornma 8, d.l. 132 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi; il difensore della parte civile ha chiesto rigettarsi i ricorso allegando nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono entrambi inammissibili. A tal proposito occorre premettere che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce e che, tale critica, si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (secondo il combinato disposto dagli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.) debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, ragion per cui, contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è indefettibilmente il confronto puntuale con le argomentazioni fornite dal provvedimento il cui dispositivo si contesta (v. in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo e al., Rv. 254584). Pertanto, è opportuno rammentare che, secondo il consolidato e condivisibile orientamento di questa Corte di legittimità (ex multis, cfr. Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente, senza autonoma, specifica ed esaustiva argomentazione, le censure dedotte come motivi di appello, senza prendere in considerazione, per confutarle, in fatto e/o in diritto, le ragioni in virtù delle quali i motivi in questione non siano stati accolti. 1.1.Tale principio impone di ravvisare l'inammissibilità comune ai motivi di entrambi i ricorsi che lamentano la non corretta sussunzione dei fatti, quando risulta, invece, che, su tale aspetto, la corte territoriale abbia fornito esaustiva motivazione, priva di manifesti vizi logici, con la quale quindi le censure qui riproposte non hanno instaurato un effettivo confronto. Seguendo la successione dei capi di imputazione dell'editto accusatorio, si esamineranno per prime, congiuntamente, le censure di cui al secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Cojocariu e quelle di cui al primo, secondo e terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse del Sion - tutte relative al delitto di associazione per delinquere ascritto ad entrambi i ricorrenti, al capo 1) - per poi passare ad affrontare quelle inerenti al reato di tentato furto pluriaggravato (di cui al capo 2), contestato al solo Cojocariu, e, infine, quelle relative al trattamento sanzionatorio riservato a quest'ultimo. Sono da esaminare unitariamente il secondo motivo posto nell'interesse di Cojocariu e il primo, il secondo e il terzo motivo posti nell'interesse di Sion, in quanto articolano doglianze dal contenuto argomentativo analogo, contestando essi in buona sostanza la ritenuta sussistenza di un'associazione per delinquere ex. art. 416 cod. pen. in assenza di un indeterminato programma criminoso e di una volontaria e consapevole partecipazione dei ricorrenti all'associazione medesima - in luogo di un mero concorso di persone nel reato (erronea qualificazione esplicitamente eccepita dal solo Sion, con il terzo motivo di ricorso, ma nella sostanza anche dal Cojocariu). 1.2. Tali censure, come già sopra premesso, sono reiteratìve delle doglianze poste in appello e, comunque, manifestamente infondate. La Corte territoriale, ritenendo esauriente la ricostruzione operata dal G.i.p. (pagina 24 e ss. della sentenza di primo grado), conferma la ricorrenza di una stabile - e non occasionale - organizzazione nella quale ognuno dei consociati aveva il proprio ruolo al fine della consumazione delle plurime condotte di furto di carburante, non senza procedere a nuovo vaglio positivo di una serie di elementi, ritenuti idonei a integrare tutti i presupposti del reato di cui all'art. 416 cod. pen., quali: l'avvenuta consumazione dei reati-scopo in un apprezzabile arco temporale, in modo continuativo e con modalità che si ripetono, sempre identiche, secondo schemi collaudati; l'organizzazione professionale - seppur non complessa - di mezzi (mediante l'uso di strumentazioni particolari: furgoni, elettropompa, generatori elettrici, attrezzi per lo scasso delle tubature e la creazione di innesti atti a far refluire il carburante in contenitori di plastica, destinati al trasferimento) e di uomini (l'impiego accertato di plurimi sodali - oltre ai ricorrenti - organizzati in batterie, con una suddivisione in ruoli di staffette e vedette e di addetti all'asportazione del carburante), i quali sono in grado di mantenere continuità in reciproci contatti telefonici, molti dei quali concernenti la preparazione e organizzazione dei furti di carburante da porre in essere, e di riorganizzarsi nella prosecuzione della specifica attività criminosa anche dopo alcuni interventi ad opera della p.g.; e la presenza di una rete di vendita del carburante - per aeromobili - sottratto, alla quale era preposto [OSCURATO:PERSONA], soggetto posto all'apice della consorteria. Risulta, pertanto, evidente che, correttamente, la corte di appello ha richiamato e applicato al caso di specie la pertinente giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, n. 1964 del 07/12/2018, Magnani, Rv. 274442 — 01; Sez. 2, n. 53000 del 04/10/2016, Basso e al., Rv. 268540 - 01) secondo la quale il discrimen tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato, è individuabile nel carattere dell'accordo criminoso, che nel concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati anche nell'ambito di un medesimo disegno criminoso - con la realizzazione dei quali si esaurisc:e l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti (anche identici o di analoga natura: Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. il 17/01/2019, Papini, Rv. 274816 - 01), con la permanenza - come ravvisato nel caso di specie sulla base di plurimi elementi in tal senso univocamente conducenti - del vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati. Anche l'assenza di consapevolezza dei ricorrenti di essere volontari partecipi della summenzionata associazione è invocata genericamente e non coglie nel segno.Posto che, in tema di associazione per delinquere, l'esplicita manifestazione di una volontà associativa non è necessaria per la costituzione del sodalizio, potendo la consapevolezza dell'associato essere provata attraverso comportamenti significativi che si concretino in una attiva e stabile partecipazione (Sez. 2, n. 28868 del 02/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279589 - 01; cfr. altresì Sez. 3, n. 20921 del 14/03/2013, Conte, Rv. 255776 - 01), la corte di appello, in linea con tale consolidata giurisprudenza, prende in esame le singole posizioni dei ricorrenti e ri-leggendo il compendio intercettivo e, in particolare, anche le conversazioni intercorse tra i due ricorrenti, ricava da una serie di "atteggiamenti" dei due la dimostrazione della consapevolezza di essere parte integrante dell'associazione stessa (quali, ad esempio, l'«intensa preoccupazione» del Cojocariu circa la sorte dei correi, a seguito dell'arresto di alcuni di essi, insieme ad un fattivo attivarsi per cercare di farli uscire dal carcere e al contempo sostenerne le famiglie; e al riguardo si precisa che le conversazioni da cui sono estrapolate tali circostanze sono eloquenti anche sotto il profilo della dimostrazione della conoscenza da parte del Cojocariu di [OSCURATO:PERSONA], del suo ruolo di organizzatore e dei suoi rapporti col Sion; il commento del Sion a proposito dell'arresto dei correi, i numerosi contatti telefonici intercorsi tra il Sion e gli altri sodali dai quali emergerebbe anche la loro intercambiabilità effettiva nel compimento dei furti in caso di impossibilità di uno dei membri; l'indicazione da parte dell'organizzatore del sodalizio, [OSCURATO:PERSONA], del Sion quale autista di uno dei mezzi noleggiati utilizzato per gli spostamenti funzionali all'organizzazione e allo svolgimento dei furti). Trattasi di circostanze che sono state evidentemente ritenute pienamente indicative della consapevole, piena, partecipazione all'associazione di entrambi gli imputati ovvero della consapevolezza di interagire insieme ad altri nella realizzazione del programma criminoso; consapevolezza non scalfita dall'esclusione dell'aggravante del numero dei partecipi, intervenuta unicamente sulla base della considerazione della mancanza di prova della conoscenza da parte di ciascuno di essi della circostanza che il numero dei partecipi fosse superiore a dieci. 2. l restanti motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono parimenti inammissibili. 2.1. Il primo motivo di ricorso del Cojocariu - che censura la considerazione operata dalla corte territoriale in punto di gravità, precisione e concordanza degli indizi raccolti in riferimento alla ritenuta ascrivibilità al ricorrente del reato di cui al capo 2) - è inammissibile per due ordini di ragioni.Anzitutto, nel prospettare una lettura alternativa delle risultanze processuali, il ricorrente demanda a questa Corte una valutazione che esula dal perimetro cognitivo del giudizio di legittimità, il quale, si ricorda, riguarda l'analisi del discorso giustificativo posto a fondamento della decisione adottata dal giudice di merito, e, pertanto, è limitato a riscontrare o meno l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata che, se sussistente, non permette di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni a cui il giudice di merito è pervenuto. Esula, dunque, dai poteri della Cassazione quello di una riconsiderazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01), sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, della valutazione, così come quelle che sollecil:ano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01 che ha quindi affermato che in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo. Orbene, nel caso di specie, inoltre, solo genericamente la doglianza adduce una possibile 'valutazione alternativa', senza fornire indicazione riguardo agli elementi processualmente acquisiti che renderebbero inficiata la struttura logica del provvedimento sul punto e, dunque, la decisione; essa, peraltro, tratta di argomenti già superati nell'assetto argomentativo della c.d. 'doppia conforme"; e in ogni caso la corte territoriale fornisce risposte esaurienti in ordine ai dubbi - qui riproposti - che in sede di appello si era cercato di insinuare attraverso considerazioni che solo in maniera parziale avevano lambito la ricostruzione accusatoria. Il motivo in questione, quindi, è altresì inammissibile perchè non si confronta né con il consolidato orientamento di questa Corte in materia di prova indiziaria, né con la motivazione fornita dal Giudice dell'appello (contenuta alle pag. 10 e ss. della sentenza impugnata), il quale, in ragione della qualità e quantità della provvista indiziaria fornita dall'accusa, preso in esame ogni singolo elemento indiziario, poi valutato congiuntamente alle altre risultanze, ravvisa, senza alcun dubbio ragionevole, la prova piena della partecipazione consapevole del Cojocariu al tentato furto pluriaggravato di carburante del 28.12.2017. Invero, la corte territoriale opera un corretto uso dei consolidati principi di questa Corte secondo cui, in tema di valutazione della prova indiziaria, ex. art. 192, comma 2, cod. proc. pen., il metodo di lettura unitaria e complessiva dell'intero compendio probatorio non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi, ma si articola imprescindibilmente in un'operazione propedeutica che consiste nel valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione (intesa come specificità, univocità e non suscettibilità di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile) e gravità (ossia la sua capacità di resistenza alle obiezioni e la sua capacità dimostrativa in relazione al thema probandum), per poi valorizzarla, ove ne ricorrano i presupposti, in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo (v. Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231678 - 01; cfr. Sez. 5, n. 1987 del 11/12/2020, dep. il 18/01/2021, Piras, Rv. 280414 - 01); nel caso di specie, il giudice di appello, ricava, infatti, la specifica valenza indiziaria della responsabilità del ricorrente da un coacervo di elementi ritenuti pienamente accertati singolarmente e poi considerati complessivamente, quali: la presenza di più uomini nei pressi dell'oleodotto; gli attrezzi utili alla consumazione del reato rinvenuti in un casolare poco distante dal luogo dello scavo insieme a una busta inequivocabilmente riconducibile al Cojocariu in ragione della presenza, all'interno di essa, dello scontrino della spesa riferibile all'imputato riportando esso i dati della carta punti al medesimo intestata (elemento a sua volta riscontrato dal fatto che le telecamere del supermercato avevano ritratto proprio l'imputato mentre faceva la spesa); il dato delle celle agganciate dal cellulare relativo all'utenza telefonica del ricorrente - non costituente l'unico elemento a carico sicché il confronto che si opera in ricorso rispetto alla circostanza dell'assoluzione dal reato di cui al capo 3 è del tutto inconferente - compatibili con il luogo e gli orari del tentato furto e i ripetuti e reciproci contatti telefonici intervenuti tra tale utenza e quelle in uso ai correi, nell'orario del delitto. 2.2. Quanto alla censura relativa al trattamento sanzionatorio, considerato sproporzionato, e alla mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen., posta con il terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Cojocariu, essa è inammissibile in quanto meramente reiterativa dello speculare motivo posto in appello.Sul punto, occorre rilevare come la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientri nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. Ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto - come nel caso di specie - di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. il 04/02/2014, Ferrarlo, Rv. 259142). Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla entità della pena irrogata è necessaria soltanto se la pena sia superiore alla misura media edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (cfr. Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596); laddove nel caso di specie la pena base per il più grave reato di furto pluriaggravato di cui al capo 6) è stata fissata - al pari del primo giudice - in anni cinque e in euro 1300,00 di multa ossia in misura non solo non eccedente la media edittale media edittale - che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288) - ma anche non molto superiore al minimo edittale (se non per la multa). Nel caso in esame, in ogni caso, i giudici del merito ampiamente motivano al riguardo indicando le ragioni della determinazione della pena applicata. Nello specifico, la corte di appello, nel rideterminare la pena a seguito dell'assoluzione del ricorrente dal reato di cui al capo 3) e dell'esclusione, per il reato associativo, dell'aggravante del numero dei partecipi, non ravvisando alcun elemento per la concessione delle generiche, ha ritenuto (a pag. 19 della sentenza) congrua la valutazione operata dal G.i.p. in primo grado (alle pag. 34 ss.), in quanto operata con «buon governo» dei criteri statuiti dal legislatore sostanziale agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., avuto riguardo ai fatti in sé considerati (il reato di associazione per delinquere ex art. 416 cod. pen. e gli altri reati tutti aggravati, così come da contestazione), all'oggetto degli stessi e alle relative modalità di esecuzione che si pongono in termini di rilevante gravità e denotano altresì un'elevatissima intensità del dolo, nonché al ruolo tutt'altro che marginale avuto dal Cojocariu (fornendo supporto logistico ai sodali) e alla personalità, come risultante dai precedenti, antisociale. Alla luce di tale impostazione emerge altresì evidente che la valutazione del diniego delle attenuanti generiche non può dirsi affatto limitata al solo reato ritenuto più grave. D'altronde le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01), quanto al reato continuato, nel ribadire la "visione nnultifocale", richiamata, da ultimo, da Sez. U, Giglia (n. 40983 del 21/06/2018, Rv. 273750), hanno precisato che la relazione di proporzione risulta ovviamente tributaria della gravità di ciascun reato coinvolto nel medesimo disegno criminoso e che pertanto ben si comprende la necessità di tener conto anche del corredo circostanziale proprio di ciascun reato satellite, come ritiene la pressocché unanime giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 1810 del 02/12/2010, dep. 2011, R., Rv. 249279; Sez. 2, n. 10995 del 13/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], 272375; Sez. 5, n. 19366 del 08/06/2020, Finizio, Rv. 279107, nonché Sez. 1, n. 20945 del 25/02/2021, Casarano, Rv. 281562, che offre indicazioni non del tutto coincidenti unicamente riguardo alla automaticità dell'estensione a tutti i reati satellite del riconoscimento delle attenuanti generiche operato per uno di essi); e riguardo a tale ultimo profilo, le Sezioni Unite, hanno ricordato il principio formulato da Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Parigoni, Rv. 203978, per il quale «nel giudizio sulla concedibilità delle attenuanti generiche nel caso di reato continuato il giudice ha il più ampio potere discrezionale, nell'esercizio del quale può prendere in considerazione le caratteristiche del singolo fatto-reato isolatamente considerato, se si tratti di circostanze di fatto riguardanti specificatamente ed esclusivamente il singolo fatto, ma, in caso contrario, ben può procedere ad una valutazione globale del complesso dei fatti in continuazione, essendo anzi evidente che è tale valutazione globale a consentire di accertare aspetti fondamentali ai fini del menzionato giudizio, come la capacità a delinquere, l'intensità del dolo, la condotta del reo antecedente, contemporanea e susseguente al singolo fatto, e così via dicendo: elementi tutti rilevanti nell'individuazione della congrua pena per il "fatto più grave" ex art. 81, secondo comma, cod. pen. e per i fatti in continuazione» (principio ribadito, per il caso che il giudice non abbia specificato per quale dei reati in continuazione abbia riconosciuto le attenuanti generiche, dalle già citate Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255348). Ne deriva che la censura che lamenta la violazione del principio del 'ne bis in idem' sostanziale si appalesa manifestamente infondata; e che tale deve ritenersi anche quella che lamenta che la valutazione inerente al diniego delle attenuanti generiche non sia stata svolta in relazione a ciascun reato. Quanto, poi, alla pena base individuata in relazione al furto di cui al capo 6) non ha mancato di evidenziare, la corte di appello, come la condotta — in ogni caso anch'essa pluriaggravata - in tal caso fosse particolarmente grave in quanto indicativa dell'elevatissima intensità del dolo che contrassegnò l'agire dell'imputato (che non esitò a portare a segno il furto dopo un precedente tentativo andato a vuoto che aveva anche innescato un vasto incendio); né ha mancato di enucleare i singoli aumenti per ciascuno dei reati satelliti, parimenti pluriaggravati, posti in continuazione, quantificandoli comunque in misura non particolarmente elevata (in mesi tre, ciascuno, per quelli di cui ai capi 4, 2, 1 e in un anno per quello di cui al capo 5 per il reato di danneggiamento seguito da incendio, aggravato). Sicchè non può affermarsi neppure che nel caso di specie sia stato violato il principio secondo cui in tema di reato continuato, l'effetto sanzionatorio di una circostanza aggravante contestata in riferimento al reato satellite va commisurato sull'aumento di pena determinato per il reato stesso (Sez. 5, Sentenza n. 12260 del 09/03/2012, Rv. 252010 — 01). 3.Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. Consegue altresì la condanna dei ricorrenti alla rifusione, in solido tra loro, delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. liquidate in complessivi euro 3.500,00 oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibili
Sentenza Cassazione n. 18437/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris