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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 1955

Cassazione n. 15941/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/04/1955 avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, la quale, previa esclusione della circostanza aggravante dei motivi abietti o futili, ha confermato la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato per il delitto di lesioni personali aggravate dall'uso di arma impropria; considerato che il primo motivo in cui si articola il ricorso, con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizi motivazionali in merito all'omessa rilevazione d'ufficio dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato, dal momento che all'ordinario termine di prescrizione di sette anni e mezzo desunto dal combinato disposto degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., devono aggiungersi i giorni di sospensione derivanti dal rinvio per impedimento del difensore dell'udienza del 10 aprile 2018 al 29 maggio 2018 (49 giorni) e dall'adesione all'astensione proclamata dall'organismo di categoria (rinvio dal 30 marzo 2021 al 9 aprile 2021, per 224 giorni) per un totale di 273 giorni, che conducono al maturare del termine in data 12 gennaio 2022, ossia in epoca successiva alla sentenza di secondo grado (emessa il 9 novembre 2021); considerato che il secondo motivo, con cui si contestano violazione di legge e vizi motivazionali con riguardo al mancato pronunciamento ex art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile in quanto prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste; considerato che il terzo motivo, con cui il ricorrente si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indiriz consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevan come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata); ritenuto che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 - 01, proprio con riguardo alla prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso); rilevato, pertanto, che il ricorso devono essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; rilevato, in relazioni alla memoria depositata dalla parte civile che Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01, hanno ribadito che, nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., ovvero con rito camerale c.d.

"non partecipato", quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché, in sede di legittimità, la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi.

Sacchettino per parte civile che si limita alle sole conclusioni P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Nulla sulle spese di parte civile.

Così dec o I 08/03/2023 Il cons rer ensore Il presidente Gius ppe D arzo [OSCURATO:PERSONA] D E P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/04/1955 avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, la quale, previa esclusione della circostanza aggravante dei motivi abietti o futili, ha confermato la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato per il delitto di lesioni personali aggravate dall'uso di arma impropria; considerato che il primo motivo in cui si articola il ricorso, con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizi motivazionali in merito all'omessa rilevazione d'ufficio dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato, dal momento che all'ordinario termine di prescrizione di sette anni e mezzo desunto dal combinato disposto degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., devono aggiungersi i giorni di sospensione derivanti dal rinvio per impedimento del difensore dell'udienza del 10 aprile 2018 al 29 maggio 2018 (49 giorni) e dall'adesione all'astensione proclamata dall'organismo di categoria (rinvio dal 30 marzo 2021 al 9 aprile 2021, per 224 giorni) per un totale di 273 giorni, che conducono al maturare del termine in data 12 gennaio 2022, ossia in epoca successiva alla sentenza di secondo grado (emessa il 9 novembre 2021); considerato che il secondo motivo, con cui si contestano violazione di legge e vizi motivazionali con riguardo al mancato pronunciamento ex art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile in quanto prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste; considerato che il terzo motivo, con cui il ricorrente si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indiriz consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevan come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata); ritenuto che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 - 01, proprio con riguardo alla prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso); rilevato, pertanto, che il ricorso devono essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; rilevato, in relazioni alla memoria depositata dalla parte civile che Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01, hanno ribadito che, nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., ovvero con rito camerale c.d. "non partecipato", quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché, in sede di legittimità, la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi. Sacchettino per parte civile che si limita alle sole conclusioni P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civile. Così dec o I 08/03/2023 Il cons rer ensore Il presidente Gius ppe D arzo [OSCURATO:PERSONA] D E P