CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 27095/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
11/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 21711/2021proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania, n. 448/15/2021depositata in data 18.1.2021; N. 21711/21 R.G. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24.5.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: la C.T.R. della Campania, con la sentenza in epigrafe, accolse l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dalla C.T.P. di Napoli n. 7141/2019, che aveva invece rigettato il ricorso dallo stesso avanzato in relazione ad avviso di accertamentoai fini IRPEF per l’anno 2013; nell’accogliere il gravame ( con cui si censurava la decisione per difetto di motivazione e per error in procedendo, reiterandosi l’eccezione di difetto di notifica dell’invito, nonché di avvenuta adesione alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 193/2016), osservò la C.T.R. che i l contribuente aveva prodotto documentazione idonea a dimostrare l’adesione alla detta definizione agevolata ed il pagamento delle rate scadute, dichiarando assorbite le ulteriori questioni; avverso detta sentenza , l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricor so per cassazione, affidato adue motivi; l’intimato non ha svolto difese; consideratoche: 1.1 - con il primo motivo d'impugnazione l’Agenzia si duole del la violazione dell’art. 112 c.p.c., giacché la C.T.R.non si sarebbe pronunciata sulla eccezione di non definibilità del carico scaturente dall’accertamento per cui è processo, pure da essa ricorrente reiterata in appello; 1.2 –il motivo è infondato; è evidente, infatti, che con la statuizione adottata dalla C.T.R. circa gli effetti dell’adesione alla definizione agevolataex art. 6 del d.l. n. 193/2016, l’eccezione N. 21711/21 R.G. in discorso è stata implicitamente respinta, sicché non può configurarsi alcuna omessa pronuncia; 2.1 –con il secondo motivo l’Agenzia denuncia – in subordine - la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.l. n. 193/2016, nonché dell’art. 11, commi 3 e 5, del d.l. n. 50/2017, giacché la C.T.R. non ha tenuto contonon solo del fatto che il contribuente aveva soltanto allegato la avvenuta adesione alla “rottamazione del ruolo” e non già alla definizione agevolata della controversia tributaria (come invece parrebbe doversi evincere dalla motivazione della decisione impugnata), ma anche del fatto che, in ogni caso, l’agevolazione comunque prevista dalle norme in rubrica non attiene, di per sé, all’anno d’imposta cui si riferisce il credito, bensì alla data del ruolo e di affidamento dei carichi all’agente della riscossione, o comunque alla pendenza della controversia; con la conseguenza che- essendo si il ruolo formato , nella specie , solo nel 2018 (ed ovviamente, solo all’esito della notifica impugnato dal contribuente) – il carico fiscale per cui è processo non avrebbe potuto in tal guisa definirsi in via agevolata, qualche che fosse la norma di riferimento; 2.2 -il motivo è fondato; è inequivoco che, la “rottamazione” dei ruoli di cui all’art. 6 del d.l. n. 193/2016, conv. in legge n. 225/2016, concerne i carichi affidati all’agente della riscossione fino al 31.12.2016, mentre la definizione agevolata di cui all’art. 11, commi 3 e 5, del d.l. n. 50/2017, conv. in legge n.96/2017 si applica alle controversie già pendenti alla data di entrata in vigore delladisposizione (24.4.2017); ne consegue che in alcun modo, per il carico fiscale in questione, possano ritenersi sussistere i presupposti non solo per la “rottamazione” del ruolo nei N. 21711/21 R.G. termini prospettati dal contribuente (che aveva sempre fatto riferimento all’art. 6 cit.), ma per la definizione agevolatain generale (ovviamente, avuto riguardo alla disciplina normativa applicabile ratione temporis), come anche ritenuto dalla C.T.R., perché alla data di entrata in vigore delle disposizioni rubricate né il ruolo era stato consegnato all’agente della riscossione, né esso poteva dirsi formato, tanto più che l’atto impositivo impugnato è stato emesso – nella forma “impoesattiva” ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. a), deld.l. n. 78/2018, le cui ulteriori conseguenze qui si tralasciano per brevità - solo in data 21.9.2018 ed impugnato il 10.10.2018; 3.1 - pertanto, il primo motivo è rigettato, mentre il secondo è accolto; la sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, che provvederà all’esame degli ulteriori e diversi motivi di appello (rispetto a quello concernente la “rottamazione” de l ruolo) proposti dal contribuente ed anche sulle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. rigetta il primo motivo e accoglie il secondo; cassa in relazione e rinvia alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche sulle