CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 novembre 2025
Cassazione n. 24729/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
25 della Corte di appello di Napoli;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilitàdel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa in data 28/11/2025, la Corte di appello di Napoliconfermava la sentenza del Giudice per la udienza preliminare del Tribunale diSanta [OSCURATO:PERSONA] del 04/03/2025, appellata da Mesaros TiberiuAlexandru, che condannava al pagamento delle spese del procedimento.2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, propone ricorso l’avv.[OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell’imputato, articolando due motivi.2.1. Con primo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art 606, comma 1,lett. e) , cod. proc. pen., “manifesta mancanza, illogicità e contraddittorietà dellamotivazione” in punto di affermazione di penale responsabilità.2.1.1. Al riguardo, rileva il ricorrente come la motivazione della sentenzaimpugnata si profili illogica e contraddittoria laddove la Corte territoriale haritenuto (pagg. 5 e 6 della sentenza) di identificare l’imputato - diversamente daquanto affermato nella sentenza di primo grado –nel soggetto indossante la felpacol cappuccio, anziché in quello con indosso un giubbino con zip: nel fare ciò, igiudici di appello avrebbero valorizzato un elemento non individualizzante edutilizzato un dato, ricavabile dalle intercettazioni, assolutamente incerto einterpretato secondo un significato meramente probabile.2.1.2. La motivazione della sentenza conterrebbe, poi, un ulteriore profilo diillogicità laddove, a fronte del riferimento al Russo quale soggetto indicato dallapersona offesa come possibile autore della rapina, costui non era mai statochiamato a risponderne ed in quanto il dato del soggiorno del Russo presso laabitazione dell’imputato risulta circostanza prospettata in termini di mera‘verosimiglianza’ nella informativa di polizia; il ricorrente evidenzia, vieppiù, lainadeguatezza del dato probatorio tratto dal rinvenimento, presso la casa delMesaros, del giubbino ritenuto essere quello usato dal rapinatore armato.2.1.3. La motivazione viene inoltre censurata siccome mancante nella partein cui non si confronta con le deduzioni difensive in punto di titolarità dellaautovettura [OSCURATO:PERSONA] in capo all’imputato e circa la capacità individualizzantedell’elemento costituito dal ritrovamento, all’interno della suindicata vettura, diuna cartuccia inesplosa: in particolare, i giudici di appello non avrebberoconsiderato la deduzione difensiva circa la stabile dedizione dell’imputato allaaccertamento, al di là di ogni ragionevole dubbio, della corrispondenza tra l’armatrovata nella vettura [OSCURATO:PERSONA] e quella utilizzata per commettere il delitto.2.2. Con secondo motivo, il ricorrente deduce i vizi di cui all’art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 133, 62-bis cod.pen. e 125 cod. proc. pen.Al riguardo, censura la decisione nella parte in cui non ha motivato in ordineai numerosi elementi di segno positivo che avrebbero dovuto essere valorizzati alfine della concessione delle attenuanti generiche, quali la pressoché totaleestraneità dell’imputato a contesti di tipo associativo, la scarsa professionalitàche ha connotato l’azione, il mancato compimento di ulteriori operazioni edArgomentando vieppiù della non operatività, nella specie, del divieto diprevalenza delle attenuanti sulle aggravanti contestate e ritenute, anche inragione della mancata applicazione della recidiva, il ricorrente insta pertanto perl’annullamento della sentenza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. In premessa va ribadito il principio di diritto secondo cui, in tema diricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa dellainosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché dellamancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazionerende già di per sé i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degliartt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. (Sez. U, n.29541 del 16/7/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 280027 - 05, che hanno chiarito che «ilricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimocapo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili insede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., hal'onere - sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso- di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali partisia contraddittoria, in quali manifestamente illogica»; cfr. anche, Sez. 4, n. 8294del 01/02/2024, Della Monica, Rv. 285870 - 01), non potendo attribuirsi algiudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarredal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, inquanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressaprevisione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili disovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento dellamotivazione (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518 -02: Sez. 1,n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535 -01; Sez. 2, n. 19712 del06/02/2015, Alota ed altri, Rv. 263541 -01; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011 dep.2012, Bidognetti ed altri, Rv. 251528 -01).1.1. È poi costante l’insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sullamotivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dellosviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove»dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura,maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 6, n. 11194 dell' 08/03/2012,Lupo, Rv. 252178 - 01).Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come viziodenunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibileictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi dimacroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze econsiderandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamenteconfutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purchésiano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U.,n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794 - 01; Sez. U., n. 47289 del24/09/2003, Petrella, Rv. 226074 – 01).1.2. Inoltre, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza diquesta Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nelgiudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Cortedi cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali aquella compiuta nei precedenti gradi di merito. Mentre il ricorso per cassazionecon cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non puòlimitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali nonesplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimentoimpugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dalgiudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a)identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elementofattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibilecon la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della veritàdell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettivaesistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioniper cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'interacoerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilitàall'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n.10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 – 01; Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020,Villari, Rv. 280117 – 01; Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007, Servidei, Rv. 237652– 01; Sez. 2, n. 19848 del 24/05/2006, Todisco, Rv. 234162 – 01).2. Ciò premesso, il ricorso proposto è inammissibile.2.1. In particolare, il primo motivo, che consta di una denuncia cumulativadi vizi di motivazione, risulta aspecifico, non contenendo un confronto critico epuntuale con la motivazione della sentenza impugnata, né offrendo, conriferimento agli elementi probatori che il ricorrente assume essere travisati peromissione, la cd. prova di resistenza, di fatto il motivo finendo per sollecitare unamera, diversa lettura del materiale probatorio, non consentita in questa sede.2.1.1. Di contro, dalla lettura della sentenza impugnata, che fa espressorinvio, condividendola, alla ricostruzione operata in primo grado, risulta chel’unico elemento di difformità tra le due sentenze di merito si rinviene nellaindividuazione del Mesaros quale soggetto che agì armato, essendo per il restoconformemente operata la ricostruzione del fatto e non residuando dubbi circa lapartecipazione del ricorrente alla rapina.2.1.2. Tale ragionamento, d’altro canto, fonda sul rilievo, conforme neldoppio grado di merito, che la [OSCURATO:PERSONA] utilizzata dai rapinatori fosse in usoall’imputato e ciò sulla base delle dichiarazioni rese, e del riconoscimentooperato, da [OSCURATO:PERSONA] (vds. pag. 4 della sentenza impugnata e pagg.4-5 della sentenza di primo grado).2.1.3. Inoltre, al fine della individuazione dell’imputato quale partecipantealla fase esecutiva della rapina, non solo veniva valutato il rinvenimento, nellasua abitazione, di un giubbino con zip trasversale identico a quello indossato dauno dei rapinatori al momento della esecuzione, ma, con motivazione conformenel doppio grado di merito, veniva valorizzato il sicuro riconoscimento delMesaros ad opera dalla coniuge, che aveva avuto modo di visionare i fotogrammidel filmato di videosorveglianza raffiguranti il momento della rapina e riportavala circostanza nel corso di una delle conversazioni intercettate (vds. pag. 5 dellasentenza impugnata e pag. 7 della sentenza di primo grado).2.1.4. Anche la censura circa il soggiorno del Russo presso la abitazionedell’imputato risulta priva della necessaria specificità, oltre che eccentricarispetto alla trama argomentativa, che dà rilievo, diversamente da quantodedotto dal ricorrente, al contenuto delle conversazioni intercettate sulla utenzain uso a [OSCURATO:PERSONA] (si tratta delle int. nn. 25692-2642 e 2696: vds. pag. 6della sentenza impugnata).2.1.5. Gli ulteriori profili di censura si appuntano su elementi che nonrivestono alcun carattere di decisività (che neppure viene prospettata nel corpodel motivo), risultano eccentrici rispetto all’articolato motivazionale e nonpossiedono alcuna capacità di scardinare il ragionamento probatorio.2.2. Anche il motivo in punto di dosimetria della pena e mancataconcessione delle attenuanti generiche risulta aspecifico e meramente reiterativodel correlato motivo di appello, non confrontandosi con la motivazione addottanella sentenza impugnata, oltre che manifestamente infondato.2.2.1. Sul punto, invero, la Corte territoriale, con motivazione compiuta epriva di aporie logiche, ha dato rilievo assorbente, al fine di giustificare il diniegodi attenuanti generiche, alla assenza di elementi positivamente valutabili ed allapresenza di precedenti penali specifici (vds. pag. 7 della sentenza impugnata),facendo così anche corretta applicazione dei principi di diritto affermati dallagiurisprudenza di legittimità.2.2.2. Invero, la mancata concessione delle circostanze attenuanti genericheè da ritenersi giustificata, con motivazione esente da manifesta illogicità(circostanza che rende la statuizione in parola insindacabile in sede di legittimità:Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419), anche allorquando ildiniego del giudice non prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli osfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo a tal fine sufficienteche egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti,rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010,Giovane, Rv. 248244).2.2.3. Nella specie, la Corte territoriale ha congruamente valorizzato,dunque, come elemento decisivo ed ampiamente sufficiente a sostegno delproprio decisum, sia indici di valutazione negativa (quali l’esistenza di precedentipenali specifici), che la sostanziale assenza di ragioni giustificatrici per ilriconoscimento dell’ulteriore beneficio (da ultimo, Sez. 4, n. 32872 del08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489, secondo cui il mancato riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudicecon l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopola riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito,con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125).2.2.4. Al riguardo, si rammenta che la graduazione della pena, anche inrelazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravantied attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, perassolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia contodell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., con espressioni del tipo "penacongrua", "pena equa" o "congruo aumento" o con il richiamo alla gravità delreato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica edettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia digran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 5, n. 36407 del02/10/2025, Licciardi, Rv. 288953 – 01; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017,Mastro, Rv. 271243 – 01).Nella specie, con motivazione congrua e logica si è dato rilievo, nelladosimetria della pena, a modalità e circostanze dell’azione, ritenendo quindi“adeguata” ed “equa” la pena così come individuata nel limite inferiore dellaforbice edittale di cui all’art. 628, quarto comma, cod. pen. (vds.,rispettivamente, pag. 8 della sentenza di primo grado e pag. 7 della sentenzaimpugnata).3. Alla pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e di una somma, in favore della Cassa delle ammende, che,avuto riguardo alla natura dei motivi che hanno dato causa alla pronuncia diinammissibilità, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente