CassazionedecretoSezione 2Decisione del 1 aprile 2026
Cassazione n. 08023/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso n.r.g. 16987/2021, proposto da:[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore ArturoCesarano, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 4394/2020,depositata il 17 dicembre 2020;Numero registro generale 16987/2021Numero sezionale 626/2026Numero di raccolta generale 8023/2026Data pubblicazione 01/04/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11marzo 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] respinse l’opposizione propostada [OSCURATO:SOCIETA]. avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore di 3Fs.r.l. (della quale era intervenuto il fallimento in corso di causa), perl’importo di € 324.000,00, quale somma di alcune rate del corrispettivodi un contratto di appalto per la costruzione di tre imbarcazioni,documentate da fatture emesse a s.a.l. e non pagate dalla societàcommittente.Quest’ultima aveva dedotto l’inadempimento dell’appaltatrice,nonché l’esistenza di un proprio controcredito che le derivavadall’essere cessionaria di un credito vantato verso l’opposta da taleSupergommoni s.r.l., che ammontava ad € 918.400,00.La decisione fu confermata dalla Corte d’appello di Napoli, aditacon gravame di Bennu, con la sentenza indicata in epigrafe.I Giudici distrettuali respinsero anzitutto il motivo di appello voltoa contestare la misura del credito, sulla base di una missiva delcuratore del fallimento 3F che riconosceva a Bennu un credito, in baseai s.a.l., per soli € 74.000,00; osservarono, sul punto, che taledocumento non era stato tempestivamente prodotto dall’appellante e,in ogni caso, non assumeva il rilievo probatorio invocato, nonconsentendo di ricondurre la dichiarazione del curatore al creditoazionato in sede monitoria.Respinsero poi, in quanto sfornito di prova, il motivo con il qualeBennu assumeva che l’inadempimento di 3F fosse desumibile dal fattoche le fatture a s.a.l. erano state emesso dopo una sola settimanadalla conclusione del contratto, circostanza che faceva presumere chele imbarcazioni asseritamente realizzate «fossero in realtà unità daNumero registro generale 16987/2021Numero sezionale 626/2026Numero di raccolta generale 8023/2026Data pubblicazione 01/04/2026diporto già ordinate e completate per diversa e altrui commessa o […]prodotte da 3F per se stessa od altri», in violazione del patto diesclusiva a suo favore.Rilevarono infine, quanto alle ulteriori doglianze della committente,che, contrariamente a quanto costei affermava, il contratto nonprevedeva alcun termine dilatorio per il pagamento del corrispettivo as.a.l.; mentre, per la parte concernente l’affermato controcredito incompensazione, l’impugnazione era inammissibile perché non davaalcuna contezza della statuizione resa sul punto dal giudice di primogrado.3. La sentenza d’appello è stata impugnata da [OSCURATO:SOCIETA]. conricorso per cassazione affidato a tre motivi.Ha resistito con controricorso il fallimento 3F s.r.l., depositandomemoria in prossimità dell’udienza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo è rubricato «violazione e falsa applicazione degliartt. 345 c.p.c., 2697 c.c., 112, 115, 116 e 277 c.p.c. in relazioneall'art. 360, comma 1° c.p.c. nn. 3 e 4- violazione dell'art. 132, comma1° n. 4 c.p.c. - omessa valutazione del decreto di chiusura delfallimento 3F s.r.l. n. 55/13 dep.to il 24/07/2017 dal Tribunale diLatina - Sezione prima civile procedure concorsuali - omesso esame difatti decisivi - violazione e falsa applicazione degli artt. 81 l.f. e 1672c.c. in relazione all'art. 360, comma 1° c.p.c. n. 3».La censura si articola in più profili.La decisione impugnata è censurata anzitutto nella parte in cui haritenuto tardiva, e comunque priva di rilievo, la missiva con la quale ilcuratore fallimentare comunicava l’esistenza di un credito residuo di3F per importo notevolmente inferiore a quello oggetto di decretoingiuntivo.Numero registro generale 16987/2021Numero sezionale 626/2026Numero di raccolta generale 8023/2026Data pubblicazione 01/04/2026La ricorrente illustra, sul punto, le ragioni per le quali la produzionedoveva invece ritenersi ritualmente acquisita e munita di valoreprobatorio decisivo.Per altro verso, poi, si duole del mancato esame di diversodocumento, che assume decisivo ai fini della controversia,rappresentato dal decreto di chiusura del fallimento, dal qualeemergerebbe, a suo dire, una circostanza decisiva ai fini di causa,quale l’intervenuto scioglimento ex nunc del contratto d’appalto.Da tanto, prosegue l’impugnante, deriverebbe il contenimento delsuo obbligo di pagamento del corrispettivo entro i limiti dell’utilitàeffettivamente ricevuta; in tal senso, tuttavia, dallo stesso decretoemergerebbe la mancanza, fra i beni reperiti nel patrimonio dellasocietà, tanto delle imbarcazioni asseritamente realizzate quanto deglistampi da lei stessa forniti all’appaltatrice per lo scopo, con il chedovrebbe escludersi la sussistenza di qualsivoglia utilità (emergendo,per converso, elementi significativi dell’intento fraudolento dellacuratela).Nel suo primo profilo, inerente alla comunicazione del curatore, lacensura è inammissibile.Infatti, in disparte ogni considerazione sulla rituale produzione deldocumento in questione, va osservato che la sentenza impugnata neha comunque affermata l’irrilevanza probatoria, esprimendo sul puntoun’autonoma ratio decidendi.I giudici d’appello, in particolare, hanno osservato che il creditoresiduo al quale il curatore faceva riferimento era riferito a «s.a.l. nonfatturati», da ciò deducendo che non poteva trattarsi del creditoesposto in monitorio, invece rappresentato da fatture emesse dopo is.a.l. di riferimento.Numero registro generale 16987/2021Numero sezionale 626/2026Numero di raccolta generale 8023/2026Data pubblicazione 01/04/2026La ricorrente sollecita un riesame di tale valutazione, assumendolarappresentativa di una «motivazione contraddittoria e illogica».La statuizione appare, al contrario, chiara e di lineare coerenza,oltreché intrinsecamente logica, sì da escludere il vizio denunciato.Gli argomenti della ricorrente appaiono piuttosto volti a contestarlanel merito; ma, così facendo, la censura si risolve nella richiesta di unnuovo apprezzamento delle prove e, pertanto, di un sindacato nonconsentito in sede di legittimità.Di talché, restando intatta l’autonoma ratio decidendi fondatasull’irrilevanza probatoria del documento in questione, divienesuperfluo esaminare la censura per la parte che attiene alla suaacquisizione.Il motivo non supera il vaglio di ammissibilità anche laddovedenunzia il mancato esame del decreto di chiusura del fallimento.La ricorrente avrebbe dovuto specificare in quali termini l’omessaconsiderazione del documento in questione si sarebbe tradotta nella«omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia», inquanto idoneo ad offrire «la prova di circostanze di tale portata dainvalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità,l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato ilconvincimento del giudice di merito» e così intaccare il fondamentodella decisione impugnata (così, fra le altre, Cass. 13/6/2024, n.16583).Il motivo, invece, fa riferimento a circostanze estranee al themadecidendum, che va circoscritto al diritto dell’appaltatore ad ottenereil corrispettivo per le opere parzialmente eseguite, in base alregolamento contrattuale; né la ricorrente ha allegato di averproposto, nel corso del giudizio e una volta intervenuto il fallimento, leNumero registro generale 16987/2021Numero sezionale 626/2026Numero di raccolta generale 8023/2026Data pubblicazione 01/04/2026domande che gli era consentito avanzare per la tutela dei suoi dirittiin conseguenza dell’apertura della procedura concorsuale.D’altro canto, va ricordato che lo scioglimento del contratto diappalto con effetto ex nunc a seguito dell’intervenuto fallimentodell'appaltatore non fa venir meno la spettanza alla curatela delcorrispettivo maturato per le opere già eseguite, salvo il risarcimentodei danni conseguenti al ritardo e al non corretto adempimentodell'appaltatore (cfr. Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 23810; Cass. 6/3/2015, n.4616).2. Il secondo motivo è rubricato «violazione e falsa applicazionedell'art. 342 in relazione all'art. 360 comma primo n. 3 c.p.c. -violazione e falsa applicazione dell'art. 113 c.p.c. in relazione all'art.360 comma primo n. 3 c.p.c. - conseguente violazione dell'art. 112c.p.c. per omessa pronuncia in ordine alla domanda dicompensazione».La ricorrente critica la sentenza d’appello nella parte in cui harespinto il motivo con il quale essa aveva dedotto l’esistenza di un suocontrocredito in compensazione, perché formulato senza alcunriferimento al contenuto della sentenza di primo grado.Assume di aver invece «chiaramente enucleati» i punti contestatidella sentenza impugnata, ponendo in condizione la Corte d’appello dicomprendere con chiarezza il contenuto della censura proposta; in talsenso, infatti, era sufficiente l’indicazione delle circostanze di fattorilevanti, che il giudice dell’impugnazione era poi libero di qualificarein diritto.Il motivo è infondato.In primo luogo, non ricorre qui certamente un’ipotesi di omessapronunzia, poiché i giudici d’appello hanno statuito sulla domanda dicompensazione.Numero registro generale 16987/2021Numero sezionale 626/2026Numero di raccolta generale 8023/2026Data pubblicazione 01/04/2026Quanto, poi, alla dedotta violazione dell’art. 342 c.p.c., la sentenzaimpugnata ha affermato espressamente (pagg. 5-6) che l’odiernaricorrente non si era minimamente confrontata (neppuretrascrivendola nel proprio atto di appello) con l’affermazione delgiudice di primo grado secondo cui «alla data del 12-11-2010 [essa]aveva dichiarato espressamente di essere debitrice dell’opposta;pertanto, alcuna compensazione […] potrebbe operarsi, anche in virtùdella diversità dei titoli».In altri termini, il giudice di primo grado aveva rilevato l’esistenza,in diritto, di un fatto ostativo all’operatività del meccanismocompensatorio; e tale decisivo rilievo, secondo la Corte d’appello, erastato trascurato nella formulazione del motivo di gravame.Così statuendo, la Corte d’appello si è conformataall’insegnamento della giurisprudenza di questa Corte.È stato più volte affermato, infatti, che «gli artt. 342 e 434 c.p.c.,nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n.134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione devecontenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione dellequestioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi,delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parteargomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primogiudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali ola redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre aquella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale dellasentenza appellata» (Cass. sez. U, 13/12/2022, n. 36481; Cass.30/5/2018, n. 13535; Cass. sez. U, 16/11/2017, n. 27199).Onde dar prova di aver adempiuto a tale indefettibile onere, laricorrente ha trascritto (pagg. 21 e 22 del ricorso) il motivo d’appelloformulato.Numero registro generale 16987/2021Numero sezionale 626/2026Numero di raccolta generale 8023/2026Data pubblicazione 01/04/2026Dalla lettura dello stesso, tuttavia, non emerge alcun riferimento,neppure velato o adombrato, al fatto ch’essa si fosse riconosciutadebitrice dell’impresa appaltatrice; fatto che invece, come si è detto,il giudice di primo grado aveva ritenuto decisivo per il rigetto delladomanda di compensazione.Sul punto, pertanto, la sentenza impugnata merita pienacondivisione.3. Il terzo motivo, infine, denunzia violazione o falsa applicazionedegli artt. 1186, 1241, 1242, 1243 e 1246 c.c., 53 e 96 ss. l. fall.,omesso esame di fatti decisivi e violazione dell’art. 112 c.p.c. «peromessa pronuncia della cessazione della materia del contendere».La censura concerne nuovamente la decisione sul controcreditoesposto dalla ricorrente in compensazione, il cui disconoscimento daparte del giudice di primo grado sarebbe errato, vertendosi in ipotesidi compensazione impropria.Il rilievo dell’esistenza di tale controcredito, secondo la ricorrente,avrebbe dovuto condurre ad una pronunzia di cessazione della materiadel contendere, che la Corte d’Appello aveva invece omesso, conconseguente violazione dell’art. 112 c.p.c.Il motivo è inammissibile.La ricorrente svolge nutrite considerazioni in ordine alla sentenzadi primo grado, ma si tratta, all’evidenza, di argomenti che nonpossono essere scrutinati in questa sede, che ha ad oggetto lasuccessiva sentenza d’appello.Peraltro, e con riferimento al vizio di omessa pronunzia addebitatoalla sentenza qui impugnata, la ricorrente non indica in quale atto delgiudizio d’appello avrebbe formulato la domanda che assume nondecisa, né tantomeno si perita di riportarla o richiamarla, con evidenteNumero registro generale 16987/2021Numero sezionale 626/2026Numero di raccolta generale 8023/2026Data pubblicazione 01/04/2026difetto di specificità del motivo, sotto il profilo della mancanzad’autosufficienza.Il ricorso è dunque complessivamente meritevole di rigetto.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.In forza di quanto disposto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio infavore del controricorrente, che liquida in € 10.000,00 per compensoed € 200,00 per esborsi, oltre 15% rimborso forfetario e oneriaccessori.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Suprema Cortedi cassazione, l’11 marzo 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso