CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 06095/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti del procedimento n. 26695/2022R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],difesa come in atti ; contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA,difeso come in atti ( controricorrent e e ricorrente incidentale condizionato); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza chené la parte ricorrente principale, né la parte ricorrente incidentale condizionata,abbiano chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso principale deve intendersi rinunciato, e quello incidentale condizionato assorbito o comunque inefficace, edeve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. Roma, 2