Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 ottobre 2022

Cassazione n. 36782/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

eguente: u ORDINANZA sul ricorso 20381/2017 proposto da: S&G INERTI S.R.L., rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dapprima dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per procura in calce al controricorso, e poi dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per procura allegata alla memoria depositata il 17/10/2022; - controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - e [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la SENTENZA n. 305/2017 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il 10/2/2017; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell'adunanza in camera di consiglio del 2/11/2022. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. [OSCURATO:PERSONA] di Bellino, titolare dell'omonima impresa individuale, con domanda proposta anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e la Cofitalia-Confidi soc.coop. p.a. in qualità di fideiussori, ha chiesto la risoluzione del contratto con il quale, in data 2/12/2009, la S&G Inerti s.r.l. si era impegnata alla realizzazione di un'area lacustre e ad acquistare il materiale inerte derivato dall'escavazione, per la mancata esecuzione delle opere di sistemazione delle strade e di costruzione di una struttura muraria e per il mancato completamento dell'intervento di ripristino ambientale previsto dalla clausola 21.1, oltre al risarcimento dei danni.

1.2. La società convenuta, dal suo canto, ha chiesto, in via riconvenzionale, la risoluzione del medesimo contratto, in ragione dell'inadempimento della controparte all'obbligo, ritenuto a suo carico, di completamento del medesimo ripristino ambientale, oltre al conseguente risarcimento dei danni e al pagamento del residuo corrispettivo per l'attività svolta.

1.3. Il tribunale di Torino, con sentenza del 18/9/2015, ha rigettato le domande dell'attore ed ha accolto le domandk riconvenzionali della società convenuta, dichiarando la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte e condannando quest'ultima al risarcimento dei danni (per la somma complessiva di C. 160.000) ed al pagamento del saldo di C. 7.969,00 a titolo di corrispettivo per l'attività svolta.

Ric. 2017 n. 20381, Sez. 2, CC del 2 novembre 2022

1.4. [OSCURATO:PERSONA] di Bellino ha proposto appello avverso la sentenza.

1.5. La S&G Inerti s.r.I., al pari di [OSCURATO:PERSONA], ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto.

1.6. Nessuno, invece, si è costituito per il Fallimento della Cofitalia-Confidi soc.coop. p.a..

1.7. La corte d'appello, con la sentenza in epigrafe, per quanto ancora rileva, ha rigettato sia le domande dell'attore, che le domande della convenuta, compensando interamente tra le tali parti le spese dei due gradi di giudizio.

1.8. La corte, in particolare, dopo aver rilevato, in fatto, che: - l'oggetto del contratto del 2/12/2009, chiaramente indicato alla clausola n. 1, riguardava la concessione alla S&G Inerti s.r.l. dell'esercizio dell'attività estrattiva finalizzata alla realizzazione di un'area lacustre in un'area di proprietà dell'appellante; - tale attività doveva svolgersi, da parte dell'impresa appellata, in rigorosa conformità a tutti i progetti, le autorizzazioni e le prescrizioni amministrative e, in particolare, al permesso di costruire n. 5/06, alle autorizzazioni regionali e alla convenzioni sottoscritte dal Besostri con il Comune, che avrebbero scandito, sulla base dei termini di efficacia delle stesse e delle eventuali proroghe, la tempistica dell'attività escavativa ed estrattiva e di commercializzazione del materiale inerte ricavato; - il proprietario dell'area interessata dai lavori, come emerge dalle convenzioni comunali del 4/7/2007, era il soggetto tenuto al rispetto degli incombenti e delle conformità progettuali pretesi dal Comune e dalle altre amministrazioni e, in particolare, "allorché l'Italimpresit S.r.l., originariamente incarica dall'appellante di svolgere la medesima attività estrattiva poi concessa all'appellata, aveva erroneamente realizzato escavazioni sul Ric. 2017 n. 20381, Sez. 2, CC del 2 novembre 2022 ciglio de/lago in misura e maniera difformi rispetto al progetto allegato al permesso di costruire", l'approntamento delle opere necessarie al relativo ripristino in conformità progettuale; - questo, pertanto, doveva ritenersi il "senso autentico" della clausola n. 21.1 del contratto, ove, in effetti, "previo riconoscimento della necessità del ripristino ambientale", si era testualmente stabilito che la "S.G., su richiesta di Besostri, si impegna al ripristino ambientale, addebitando al Besostri i costi effettivi necessari al ripristino, con esecuzione dei lavori in economia": tale clausola, infatti, contiene l'inciso "su richiesta di Besostri", evidentemente significativo del fatto che "l'iniziativa e le modalità inerenti le opere ripristinatorie sarebbero gravate sull'appellante", e cioè il Besostri, "che avrebbe potuto rivolgersi alla stessa S&G INERTI S.r.l. (impegnatasi in tal senso) o anche ad altra diversa impresa", in tal modo prevedendo, per tali opere, una sorta di appalto "a regia", in cui l'appaltatrice, "lungi dall'organizzare autonomamente l'intervento di ripristino, si sarebbe rimessa di volta in volta alle richieste e alle istruzione del committente, tant'è che neppure era stato concordato un corrispettivo, bensì il diretto addebito all'appaltante dei corrispondenti costi"; - solo così poteva spiegarsi il contenuto della successiva scrittura del 25/11/2010, che, in ossequio alla clausola 21.2 del contratto, aveva disposto la sospensione della sua esecuzione fin tanto che non fosse stato eseguito il ripristino ambientale dell'area lacustre o, in alternativa, fino a che non fosse stata concessa la relativa variante al permesso di costruire che avrebbe reso inutile l'intervento di ripristino; ha ritenuto: 1) innanzitutto, che trovava conferma l'inadempimento del Besostri al contratto del 2/12/2009: "il ripristino ambientale", come ben accertato dal tribunale, "era imprescindibile per il Ric. 2017 n. 20381, Sez. 2, CC del 2 novembre 2022 perseguimento dell'oggetto del contratto", se è vero che le stesse parti, con scrittura del 25/11/2010, si erano date reciprocamente atto della necessità di sospendere l'attività estrattiva ed escavativa fino a che non fossero stati eseguiti gli interventi ripristinatori o, in alternativa, se non fosse stata ottenuta la variante al permesso di costruire che avrebbe reso inutile l'intervento di ripristino, mentre è rimasto pacifico in causa ed è comunque emerso dal verbale 6ii sopralluogo del 30/6/2011 il mancato completamento da parte dell'appellante delle opere di ripristino in tempo ragionevolmente utile; 2) in secondo luogo, che all'inadempimento dell'appellante, come sopra accertato, "non sia corrisposta una condotta dell'appellata inappuntabile e scevra da un significativo e apprezzabile contributo al fallimento del programma contrattuale, in termini (quantomeno) di violazione dell'obbligo di buona fede ex art. 1375 c.c.": dal verbale di sopralluogo del 30/6/2011, infatti, emerge "sia che i lavori di completamento dei ripristino ambientale avrebbero dovuto iniziare dopo il posizionamento, entro il 6/07/2011, delle boe galleggianti, sia che l'impresa appaltatrice avrebbe dovuto attivamente operare ... sulla base delle indicazioni del pool di tecnici presente (anche per l'appellata) al sopralluogo e firmatario del relativo verbale"; e se può convenirsi sul fatto che tale documento non rinnegava le obbligazioni a carico del Besostri, esso, tuttavia, ha osservato la corte, "non esimeva l'appaltatrice (che vantava un evidente interesse diretto al sollecito completamente del ripristino ambientale, da cui ... dipendevano l'escavazione e l'estrazione del materiale) dall'attivarsi in maniera intimativa ed esortativa presso il committente affinché le fornisse i mezzi necessari per l'intervento", come, del resto, è previsto dall'art. 1217, comma 1°, c.c., che "onera il debitore di un'obbligazione Ric. 2017 n. 20381, Sez. 2, CC del 2 novembre 2022 di fare dell'intimazione al creditore di compiere gli atti che sono da parte sua necessari per renderla possibile": si è assistito, al contrario, "a un totale silenzio e a una totale inerzia" in tal senso da parte della S&G Inerti s.r.I., la quale, "prima della missiva risolutoria del 19/07/2011, non aveva neppure sollecitato la controparte affinché provvedesse (anche solo) a collocare le boe galleggianti entro il 6/07/2011, come previsto dal verbale di sopralluogo", assumendo, in tal modo, "un contegno oggettivamente contrario alla buona fede contrattuale e idoneo, pertanto, a delegittimare l'eccezione d'inadempimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1460, co. 2, c.c."; 3) infine, che la situazione che ne è derivata "rende sostanzialmente assai difficoltoso distinguere esattamente le reciproche responsabilità" poiché "entrambi i contraenti", ha osservato la corte, "ciascuno per la sua parte", hanno "dimostrato di fatto il proprio disinteresse alla prosecuzione del rapporto, determinandone, per così dire, la risoluzione per mutuo dissenso".

1.9. E tali considerazioni, ha proseguito la corte, non possono non riverberarsi sulle pretese risarcitorie avanzate dall'una e dall'altra parte e, in particolare, su quella avanzata dall'appellata, sul rilievo che, alla luce di quanto esposto, "nessun pregiudizio ... può riconoscersi" alla stessa "né per il dedotto lucro cessante", a mente dell'art. 1227, comma 2°, c.c. e della dubbia applicabilità analogica dell'art. 134 del d.lgs. n. 163/2006, "né per le spese di rimozione dei macchinari di cantiere", che, oltre a non essere state provate, se non in via del tutto presuntiva, sarebbero in ogni caso gravate sull'appaltatore e non possono di per sé sole integrare un danno.

Ric. 2017 n. 20381, Sez. 2, CC del 2 novembre 2022

1.10. La corte, quindi, ha rigettato tanto le domande del Besostri, quanto le domande della società appellata, compensando interamente tra le stesse, a fronte della loro reciproca soccombenza, le spese maturate nel primo e nel secondo grado di giudizio.

2.1. La S&G Inerti s.r.I., con ricorso notificato il 31/8/2017, ha chiesto, per cinque motivi, la cassazione della sentenza della corte d'appello.

2.2. [OSCURATO:PERSONA] di Bellino ha resistito con controricorso notificato il 9/10/2017.

2.3. [OSCURATO:PERSONA] e il Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] soc.coop. p.a. sono rimasti intimati.

2.4. La ricorrente e il controricorrente hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

3.1. Con il primo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione dell'art. 1375 c.c. e dell'art. 1217 c.c. e il palese travisamento delle circostanze di fatto, in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che all'inadempimento dell'appellante "non era corrisposta una condotta dell'appellata inappuntabile e scevra da un significativo e apprezzabile contributo al fallimento del programma contrattuale, in termini (quantomeno) di violazione dell'obbligo di buona fede ex art. 1375 c.c." sul rilievo che la stessa non aveva adempiuto al posizionamento delle boe galleggianti entro il 6/7/2011 e alle "indicazioni del pool di tecnici presente (anche per l'appellata) al sopralluogo e firmatario del relativo verbale".

3.2. La corte d'appello, tuttavia, ha osservato la ricorrente, così facendo, ha omesso di considerare che, in Ric. 2017 n. 20381, Sez. 2, CC del 2 novembre 2022 realtà, la posa delle boe galleggianti entro il predetto termine era prevista a carico non della società appellata, come ha affermato la corte d'appello, ma del Besostri, quale firmatario del verbale, il quale avrebbe dovuto provvedervi dando incarico ad una "ditta esecutrice" sulla scorta dell'appalto a regia" che lo stesso si era riservato, inserendo nel contratto del 2/12/2009 la clausola di cui al punto 21.1.

3.3. Nessun impegno, del resto, poteva essere legittimamente assunto in nome e per conto della S&G Inerti, essendo, in realtà, presente al sopralluogo soltanto un incaricato della stessa ma senza poteri di rappresentanza e di decisione.

3.4. Il verbale di sopralluogo del 30/6/2011, pertanto, non essendo stato sottoscritto da soggetti che avessero la rappresentanza della società appellata, non ha fatto sorgere, in capo alla stessa, alcun obbligo, posto che le attività ivi indicate dovevano essere svolte non dalla S&G ma da altra impresa incaricata dal Besostri, il quale, se avesse ritenuto di affidare tale incarico alla stessa S&G, avrebbe dovuto commissionarle attraverso uno specifico ordine.

3.5. La corte, del resto, ha proseguito la ricorrente, ha indicato in modo assolutamente generico il preteso onere della S&G Inerti di operare attivamente, non avendo individuato quali attività concrete la menzionata società sarebbe stata tenuta a compiere per legge o per contatto.

3.6. La corte, peraltro, dopo aver affermato che il verbale del 30/6/2011 confermava che l'obbligo di ripristino ambientale era a carico del Besostri, ha contraddittoriamente ritenuto che l'obbligo di posizionare le boe sarebbe derivato dal criterio di buona fede ponendo tale incombente, che è prodromico e coevo al ripristino ambientale, a carico della Ric. 2017 n. 20381, Sez. 2, CC del 2 novembre 2022 stessa S&G Inerti, ed ha finito, in tal modo, per attribuire al canone di buona fede la forza di modificare le clausole contrattuali obbligando la S&G ad eseguire operazioni prodromiche al ripristino che non erano di sua competenza.

3.7. D'altra parte, ha aggiunto la ricorrente, la corte d'appello ha ritenuto che la società appellata avrebbe dovuto tenere, in forza del principio di cui all'art. 1375 c.c., condotte "intimative ed esortative" che pacificamente non rientrano tra quelle in cui può concretizzarsi l'obbligo di comportarsi secondo buona fede.

3.8. La corte, peraltro, facendo discendere da tale dovere un obbligo esortativo della S&G circa il posizionamento delle boe, ha erroneamente omesso di considerare che il Besostri si era già impegnato al compimento di tale attività entro la data del 6/7/2011 senza avervi mai provveduto e che, a fronte di un termine già disatteso, non vi era alcun dovere intimativo da parte della S&G, la quale, stante la situazione al 30/6/2011, non poteva fare altro che attendere che il Besostri "concludesse gli obblighi contrattualmente assunti" dal momento che il ripristino ambientale dell'area lacustre non era stato concluso ed era stata concordata tra le parti la sospensione di tutte le obbligazioni assunte con il contratto del 2/12/2009.

3.9. Con il secondo motivo, la società ricorrente, lamentando l'erronea applicazione dell'art. 1227 c.c., anche in relazione all'art. 112 c.p.c., ha censurato, ai sensi dell'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che, a fronte del suo totale silenzio e della sua totale inerzia, la S&G Inerti avesse assunto una condotta contraria all'art. 1227 c.c. sul rilievo che la stessa, "prima della missiva risolutoria del 19/07/2011, non aveva Ric. 2017 n. 20381, Sez. 2, CC del 2 novembre 2022 neppure sollecitato la controparte affinché provvedesse (anche solo) a collocare le boe galleggianti entro il 6/07/2011, come previsto dal verbale di sopralluogo", assumendo, in tal modo, "un contegno oggettivamente contrario alla buona fede contrattuale e idoneo, pertanto, a delegittimare l'eccezione d'inadempimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1460, co. 2, c.c.".

3.10. Così facendo, però, ha osservato la ricorrente, la corte d'appello non ha considerato che, in realtà, se si tiene contro dello svolgimento dei rapporti contrattuali, la S&G ha senz'altro agito secondo buona fede. [OSCURATO:PERSONA], infatti, nei diciannove giorni successivi al 30/6/2011 non aveva commissionato alcunché per terminare il ripristino ambientale cui si era impegnato, per cui la S&G si è determinata, in data 19/7/2011, a inviare la missiva con cui ha risolto il contratto.

3.11. D'altra parte, se anche il completamento del ripristino fosse stato svolto dal Besostri nei termini indicati dal consulente tecnico d'ufficio sin dal mese di aprile del 2011, avrebbe determinato una sospensione dell'attività estrattiva della S&G superiore al limite di un anno previsto nel contratto del 2/12/2009 per cui già prima del sopralluogo del 30/6/2011, l'inadempimento compiuto dal Besostri era tale da legittimare la risoluzione del contratto per suo fatto e colpa.

3.12. Non si può, quindi, imputare alla società appellata, a fronte del macroscopico inadempimento del Besostri, di aver violato il canone di buona fede.

3.13. La corte, del resto, ha aggiunto la ricorrente, ha escluso il diritto dell'appellata al risarcimento dei danni facendo applicazione dell'art. 1227, comma 2°, c.c., il quale, però, esclude il risarcimento dei danni che il creditore avrebbe dovuto evitare usando l'ordinaria diligenza e presuppone, Ric. 2017 n. 20381, Sez. 2, CC del 2 novembre 2022 quindi, la prova dell'evitabilità del danno, mentre la corte non ha svolto sul punto alcuna motivazione anche perché il risarcimento del danno dedotto dalla S&G quale conseguenza della risoluzione del contratto per fatto e colpa del Besostri non poteva essere di certo evitato piazzando nel lago boe entro il 6/7/2011 ovvero con una semplice condotta intimativa ed esortativa.

3.14. La corte, peraltro, ha dato applicazione all'art. 1227, comma 2°, c.c. nonostante che la controparte non abbia mai proposto, né in primo né in secondo grado, la relativa eccezione, in violazione dell'art. 112 c.p.c..

3.15. Con il terzo motivo, la società ricorrente, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che entrambi i contraenti avevano dimostrato, ciascuno per la sua parte, il proprio disinteresse alla prosecuzione del rapporto determinandone la risoluzione per mutuo dissenso.

3.16. La corte d'appello, tuttavia, così facendo, non ha considerato che il mutuo dissenso è esso stesso un contratto con il quale le parti risolvono un precedente contratto intercorso tra le stesse e che, mancanza di una comune volontà delle parti, è possibile che venga dichiarata la risoluzione del contratto per mutuo dissenso ma solo in presenza di reciproche domande di risoluzione.

3.17. Nel caso in esame, al contrario, la corte d'appello ha accertato l'avvenuta risoluzione del contratto del 2/12/2009 per fatto e colpa del Besostri ed ha, quindi, errato nel ritenere sussistenti i presupposti per la pronuncia della risoluzione del contratto per mutuo consenso

3.18. Con il quarto motivo, la società ricorrente, lamentando l'erronea applicazione dell'art. 1227 c.c. e la Ric. 2017 n. 20381, Sez. 2, CC del 2 novembre 2022 mancata applicazione dell'art. 134 del d.lgs. n. 163/2006, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha respinto le domande risarcitorie e di pagamento che la S&G Inerti aveva proposto ritenendo che nessun pregiudizio poteva riconoscersi all'appellata né per il dedotto lucro cessante, né per le spese di rimozione dei macchinari dal cantiere, dovendosi, al contrario, confermare, "in ragione dell'auspicata riforma della sentenza d'appello", quanto già statuito dal tribunale, che aveva quantificato in via equitativa il danno conseguente alla risoluzione determinandolo nella somma complessiva di C. 160.000,00, di cui C. 105.000,00 per danno da lucro cessante, in virtù del principio di cui all'art. 134 del d.lgs. n. 163/2006, ed C. 55.000,00 per danno patrimoniale futuro.

3.19. La corte, inoltre, ha erroneamente escluso che la S&G Inerti avesse il diritto ad ottenere il pagamento dell'importo complessivo di C. 7.969,74, quale corrispettivo per le opere di ripristino e le forniture dalla stessa pacificamente eseguite su ordine del Besostri.

4.1. I motivi, da trattare congiuntamente, sono per molti aspetti inammissibili e, per il resto, infondati: ma è fondata l'ultima delle censure articolate con il quarto motivo.

4.2. L'interpretazione di un atto negoziale costituisce, in effetti, un tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, normalmente incensurabile in sede di legittimità, salvo che per omesso esame di un fatto controverso e decisivo, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., nella formulazione attualmente vigente, ovvero per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, previsti dall'art. 1362 e ss. c.c., ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. (Cass. n. 14355 del 2016, in motiv.).

Ric. 2017 n. 20381, Sez. 2, CC del 2 novembre 2022

4.3. Nel giudizio di cassazione, in particolare, il ricorrente che lamenti la mancata applicazione del criterio di interpretazione letterale ha l'onere, nel caso in esame rimasto del tutto inadempiuto, di specificare, a pena d'inammissibilità della censura, quale sia l'elemento semantico del contratto che avrebbe precluso l'interpretazione letterale seguita dai giudici di merito e, al contrario, imposto un'interpretazione in senso diverso (Cass. n. 995 del 2021) e, più in generale, quali sono le regole legali d'interpretazione del contratto, così come previste dagli artt. 1362 ss. c.c., che assume essere state violate, precisando pure in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dalle stesse (Cass. n. 873 del 2019; Cass. n. 27136 del 2017).

4.4. L'interpretazione del contenuto degli atti negoziali fornita dalla sentenza impugnata risulta, del resto, senz'altro conforme alle norme che presiedono tale attività e non è, quindi, censurabile, come (a quel che sembra) pretende la ricorrente, per violazione di legge.

Risponde, in effetti, ad un orientamento consolidato il principio per cui, in sede di interpretazione degli atti negoziali, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate (Cass. n. 7927 del 2017, in motiv.).

Si è, tuttavia, precisato al riguardo che il rilievo da assegnare alla formulazione letterale dev'essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale.

Il giudice, infatti, non può arrestarsi ad una considerazione atomistica delle singole clausole, neppure quando la loro interpretazione possa essere compiuta, senza incertezze, sulla base del "senso letterale delle parole", giacché per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in Ric. 2017 n. 20381, Sez. 2, CC del 2 novembre 2022 ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto (Cass. n. 7927 del 2017, in motiv.; Cass.23701 del 2016, in motiv.).

Il giudice, quindi, deve raffrontare e coordinare tra loro le varie espressioni che figurano nella dichiarazione negoziale, riconducendole ad armonica unità e concordanza (Cass. n. 2267 del 2018; Cass. n. 8876 del 2006).

Inoltre, pur assumendo l'elemento letterale una funzione fondamentale nella ricerca della reale o effettiva volontà delle parti, il giudice deve in proposito fare ricorso anche agli ulteriori criteri di interpretazione e, in particolare, a quello dell'interpretazione funzionale di cui all'art. 1369 c.c., il quale consente di accertare il significato dell'accordo in coerenza, appunto, con la relativa ragione pratica o causa concreta (Cass. n. 11295 del 2011; Cass. 23701 del 2016, in motiv.).

4.5. Se questi sono i criteri ermeneutici che il giudice deve applicare, nessun addebito può, allora, muoversi alla sentenza impugnata se essa, in ragione delle finalità (evidentemente) perseguite dalle parti (e cioè dare concreta attuazione all'oggetto del contratto stipulato dalle stesse il 2/12/2009, vale a dire l'esercizio da parte della società S&G Inerti dell'attività estrattiva finalizzata alla realizzazione di un'area lacustre", previa esecuzione dei necessari lavori di "ripristino ambientale" da parte del proprietario concedente, che, come ben accertato dal tribunale, "era imprescindibile per il perseguimento dell'oggetto del contratto"), ha inteso estendere l'area delle proprie riflessioni ermeneutiche oltre i termini segnati dal solo contesto letterale dello stesso e del verbale di sopralluogo del 30/6/2011, dai quali è comunque partita, ed abbia da ciò tratto, ricostruendo la volontà delle parti per come fatta palese dal ricorso ai criteri di Ric. 2017 n. 20381, Sez. 2, CC del 2 novembre 2022 interpretazione teleologica dei testi negoziali al suo esame, la conclusione da cui dissente ora la società ricorrente.

4.6. La corte, infatti, dopo aver premesso che il contratto, "previo riconoscimento della necessità del ripristino ambientale", aveva testualmente stabilito che la "S.G., su richiesta di Besostri, si impegna al ripristino ambientale, addebitando al Besostri i costi effettivi necessari al ripristino, con esecuzione dei lavori in economia", ha ritenuto, con apprezzamento in fatto rimasto del tutto incensurato: - per un verso, che tale clausola, lì dove contiene l'inciso "su richiesta di Besostri", sta evidentemente a significare che "l'iniziativa e le modalità inerenti le opere ripristinatorie sarebbero gravate sull'appellante", e cioè il Besostri ("che avrebbe potuto rivolgersi alla stessa S&G INERTI S.r.l. (impegnatasi in tal senso) o anche ad altra diversa impresa"), il quale, però, non vi ha provveduto, essendo rimasto pacifico il mancato completamento da parte dello stesso delle opere di ripristino in tempo ragionevolmente utile; - per altro verso, che dal verbale di sopralluogo del 30/6/2011 emergeva sia che "i lavori di completamento del ripristino ambientale avrebbero dovuto iniziare dopo il posizionamento, entro il 6/07/2011, delle boe galleggianti", sia che "l'impresa appaltatrice avrebbe dovuto attivamente operare ... sulla base delle indicazioni del pool di tecnici presente (anche per l'appellata) al sopralluogo e firmatario del relativo verbale", la quale, pertanto, vantando " ... un evidente interesse diretto al sollecito completamente del ripristino ambientale, da cui ... dipendevano l'escavazione e l'estrazione del materiale" non poteva esimersi, (quantomeno) in adempimento dell'obbligo di buona fede nell'esecuzione al contratto, "dall'attivarsi in maniera intimati va ed esortativa Ric. 2017 n. 20381, Sez. 2, CC del 2 novembre 2022 presso il committente affinché le fornisse i mezzi necessari per l'intervento".

4.7. D'altra parte, per sottrarsi al sindacato di legittimità sotto i profili di censura dell'ermeneutica contrattuale, quella data dal giudice al contratto non deve invero essere l'unica interpretazione possibile o la migliore in astratto, ma solo una delle possibili e plausibili interpretazioni sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (Cass. n. 16254 del 2012).

4.8. Escluso, quindi, ogni rilievo alle censure relative all'interpretazione del contratto intercorso tra le parti, la Corte non può che ribadire, quanto al resto, che: - la buona fede nell'esecuzione del contratto si sostanzia in un generale obbligo di solidarietà, che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere tanto da specifici obblighi contrattuali, quanto dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, trovando tale impegno solidaristico il suo limite precipuo unicamente nell'interesse proprio del soggetto il quale, pertanto, è tenuto al compimento di tutti gli atti giuridici e/o materiali che si rendano necessari alla salvaguardia dell'interesse della controparte, nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico (Cass. n. 10182 del 2009; Cass. n. 264 del 2006); - nella fase dell'esecuzione del contratto, le parti, al fine di conservare integre le reciproche ragioni, devono comportarsi con correttezza e secondo buona fede, per cui anche la mera inerzia cosciente e volontaria, che sia di ostacolo al soddisfacimento del diritto della controparte, ripercuotendosi Ric. 2017 n. 20381, Sez. 2, CC del 2 novembre 2022 negativamente sul risultato finale avuto di mira nel regolamento contrattuale degli opposti interessi, contrasta con i doveri di correttezza e di buona fede (Cass. n. 2550 del 1986); - l'indagine giudiziale sulla correttezza delle valutazioni relative agli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. costituisce, comunque, accertamento di fatto riservato al giudice e, come tale, censurabile in cassazione solo per il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 n. 5 c.p.c. (cfr. Cass. n. 3227 del 2008; Cass. n. 20159 del 2022, in motiv.), e cioè (a parte il difetto di motivazione o i vizi di motivazione perplessa o contraddittoria, nella specie neppure specificamente invocati), solo per l'omesso esame di fatto controverso e decisivo, la cui risultanza dagli atti del giudizio sia stata (ma non è questo il caso) sufficientemente esposta in ricorso (cfr.

SU n. 8053 del 2014).

4.9. Ne consegue che, una volta affermato, in fatto, come ha ritenuto la sentenza impugnata senza che tale apprezzamento sia stato censurato per omesso esame di fatto decisivo, che la società S&G Inerti non aveva adempiuto al dovere di "attivarsi in maniera intimativa ed esortativa presso il committente affinché le fornisse i mezzi necessari per l'intervento", essendosi, al contrario, assistito "a un totale silenzio e a una totale inerzia" in tal senso da parte della S&G Inerti s.r.I., la quale, "prima della missiva risolutoria del 19/07/2011, non aveva ... sollecitato la controparte affinché provvedesse (anche solo) a collocare le boe galleggianti entro il 6/07/2011, come previsto dal verbale di sopralluogo", non si presta, evidentemente, a censure, in diritto, la decisione che la corte d'appello ha conseguentemente assunto, e cioè: - innanzitutto, che (anche) la società appellata, avendo assunto Ric. 2017 n. 20381, Sez. 2, CC del 2 novembre 2022 "un contegno oggettivamente contrario alla buona fede contrattuale", non avesse, in tal modo, adempiuto ai propri obblighi contrattuali; - in secondo luogo, che, in conseguenza di tale inadempimento, la stessa non aveva il diritto al risarcimento dei danni asseritamente subiti per lucro cessante in quanto (evidentemente dalla stessa) evitabili, a norma dell'art. 1227, comma 2°, c.c., se si fosse, appunto, diligentemente attivato; - infine, che, a fronte della difficoltà di "distinguere esattamente le reciproche responsabilità", dovevano essere rigettate le domande di risoluzione di "entrambi i contraenti".

4.10. Questa Corte, in effetti, ha già avuto modo di chiarire che: - l'inosservanza del dovere generale di esecuzione del contratto secondo buona fede si configura come inadempimento della parte agli obblighi derivanti dallo stesso (cfr. Cass. n. 20159 del 2022): la clausola di buona fede nell'esecuzione del contratto, imponendo a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, costituisce un dovere giuridico autonomo a carico delle parti contrattuali, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da norme di legge, sicché la sua violazione costituisce di per sé inadempimento (Cass. n. 2855 del 2005); - il dovere del danneggiato di attivarsi per evitare il danno secondo l'ordinaria diligenza ai sensi dell'art. 1227, comma 2°, c.c., va inteso come sforzo di evitare il danno attraverso un'agevole attività personale, o mediante un sacrificio economico relativamente lieve (Cass. n. 2855 del 2005; Cass. n. 20146 del 2018): l'accertamento dei presupposti per l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 1227, comma 2°, c.c. integra indagine di fatto, come tale riservata al giudice di merito e Ric. 2017 n. 20381, Sez. 2, CC del 2 novembre 2022 sottratta al sindacato di legittimità, se sorretta (come nel caso in esame) da motivazione che non sia perplessa, apparente o contraddittoria (cfr. Cass. n. 3319 del 2020); - il giudice del merito può svolgere l'indagine in ordine all'omesso uso dell'ordinaria diligenza da parte del creditore ai fini previsti dall'art. 1227, comma 2°, c.c. solo in quanto vi sia un'espressa istanza al riguardo del debitore, la cui richiesta integra gli estremi di un'eccezione in senso proprio, dato che il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell'obbligo (il cui inadempimento da parte della società appellata risulta, ad onta di quanto dalla stessa eccepito, espressamente dedotto in giudizio dall'attore appellante: v. controricorso, p. 17) di comportarsi secondo buona fede (Cass.n. 20324 del 2004); - nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche, il giudice di merito è tenuto a formulare un giudizio (incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato) di comparazione in merito al comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi ed all'oggettiva entità degli inadempimenti (tenuto conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche e soprattutto degli apporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della incidenza di queste sulla funzione economico-sociale del contratto), si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale: ma, nel caso (come quello in esame) di difetto di prova sulla causa effettiva e determinante della risoluzione (essendo "assai difficoltoso distinguere esattamente Ric. 2017 n. 20381, Sez. 2, CC del 2 novembre 2022 le reciproche responsabilità" delle parti in ordine alla mancata attuazione del regolamento contrattuale poiché "entrambi i contraenti" avevano "dimostrato di fatto il proprio disinteresse alla prosecuzione del rapporto"), il giudice non può dichiarare risolto il vincolo contrattuale per inadempienze equivalenti delle parti, ma dovrà limitarsi al rigetto di entrambe le domande per l'insussistenza dei fatti giustificativi posti a sostegno di esse. (Cass. n. 13840 del 2010).

4.11. Risulta, invece, fondata, come in precedenza detto, la censura relativa al mancato riconoscimento del compenso per le prestazioni rese della società ricorrente.

La corte d'appello, infatti, dopo aver rigettato la domanda di risoluzione del contatto, ha (inequivocamente) rigettato (anche) la domanda (che la società convenuta aveva proposto e che il tribunale aveva accolto) di condanna dell'attore al pagamento del compenso dovuto per le prestazioni dalla stessa rese, senza, fornire, al riguardo, alcuna motivazione.

Ed è, invece, noto che il divieto, posto dall'art. 1453 c.c., di chiedere l'adempimento, una volta domandata la risoluzione del contratto, viene meno e non ha più ragion d'essere quando la domanda di risoluzione venga rigettata, rimanendo in vita, in tal caso, il vincolo contrattuale e risorgendo (come nel caso in esame) l'interesse alla esecuzione della prestazione (Cass. n. 26152 del 2010; Cass. n. 12637 del 2020).

4.12. Il quinto motivo, relativo alle spese di lite, è assorbito.

5. Il ricorso, nei limiti esposti, dev'essere, quindi, accolto e la sentenza impugnata, per l'effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d'appello di Torino che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Ric. 2017 n. 20381,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente: u ORDINANZA sul ricorso 20381/2017 proposto da: S&G INERTI S.R.L., rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dapprima dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per procura in calce al controricorso, e poi dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per procura allegata alla memoria depositata il 17/10/2022; - controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - e [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la SENTENZA n. 305/2017 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il 10/2/2017; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell'adunanza in camera di consiglio del 2/11/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. [OSCURATO:PERSONA] di Bellino, titolare dell'omonima impresa individuale, con domanda proposta anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e la Cofitalia-Confidi soc.coop. p.a. in qualità di fideiussori, ha chiesto la risoluzione del contratto con il quale, in data 2/12/2009, la S&G Inerti s.r.l. si era impegnata alla realizzazione di un'area lacustre e ad acquistare il materiale inerte derivato dall'escavazione, per la mancata esecuzione delle opere di sistemazione delle strade e di costruzione di una struttura muraria e per il mancato completamento dell'intervento di ripristino ambientale previsto dalla clausola 21.1, oltre al risarcimento dei danni. 1.2. La società convenuta, dal suo canto, ha chiesto, in via riconvenzionale, la risoluzione del medesimo contratto, in ragione dell'inadempimento della controparte all'obbligo, ritenuto a suo carico, di completamento del medesimo ripristino ambientale, oltre al conseguente risarcimento dei danni e al pagamento del residuo corrispettivo per l'attività svolta. 1.3. Il tribunale di Torino, con sentenza del 18/9/2015, ha rigettato le domande dell'attore ed ha accolto le domandk riconvenzionali della società convenuta, dichiarando la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte e condannando quest'ultima al risarcimento dei danni (per la somma complessiva di C. 160.000) ed al pagamento del saldo di C. 7.969,00 a titolo di corrispettivo per l'attività svolta. Ric. 2017 n. 20381, Sez. 2, CC del 2 novembre 2022 1.4. [OSCURATO:PERSONA] di Bellino ha proposto appello avverso la sentenza. 1.5. La S&G Inerti s.r.I., al pari di [OSCURATO:PERSONA], ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto. 1.6. Nessuno, invece, si è costituito per il Fallimento della Cofitalia-Confidi soc.coop. p.a.. 1.7. La corte d'appello, con la sentenza in epigrafe, per quanto ancora rileva, ha rigettato sia le domande dell'attore, che le domande della convenuta, compensando interamente tra le tali parti le spese dei due gradi di giudizio. 1.8. La corte, in particolare, dopo aver rilevato, in fatto, che: - l'oggetto del contratto del 2/12/2009, chiaramente indicato alla clausola n. 1, riguardava la concessione alla S&G Inerti s.r.l. dell'esercizio dell'attività estrattiva finalizzata alla realizzazione di un'area lacustre in un'area di proprietà dell'appellante; - tale attività doveva svolgersi, da parte dell'impresa appellata, in rigorosa conformità a tutti i progetti, le autorizzazioni e le prescrizioni amministrative e, in particolare, al permesso di costruire n. 5/06, alle autorizzazioni regionali e alla convenzioni sottoscritte dal Besostri con il Comune, che avrebbero scandito, sulla base dei termini di efficacia delle stesse e delle eventuali proroghe, la tempistica dell'attività escavativa ed estrattiva e di commercializzazione del materiale inerte ricavato; - il proprietario dell'area interessata dai lavori, come emerge dalle convenzioni comunali del 4/7/2007, era il soggetto tenuto al rispetto degli incombenti e delle conformità progettuali pretesi dal Comune e dalle altre amministrazioni e, in particolare, "allorché l'Italimpresit S.r.l., originariamente incarica dall'appellante di svolgere la medesima attività estrattiva poi concessa all'appellata, aveva erroneamente realizzato escavazioni sul Ric. 2017 n. 20381, Sez. 2, CC del 2 novembre 2022 ciglio de/lago in misura e maniera difformi rispetto al progetto allegato al permesso di costruire", l'approntamento delle opere necessarie al relativo ripristino in conformità progettuale; - questo, pertanto, doveva ritenersi il "senso autentico" della clausola n. 21.1 del contratto, ove, in effetti, "previo riconoscimento della necessità del ripristino ambientale", si era testualmente stabilito che la "S.G., su richiesta di Besostri, si impegna al ripristino ambientale, addebitando al Besostri i costi effettivi necessari al ripristino, con esecuzione dei lavori in economia": tale clausola, infatti, contiene l'inciso "su richiesta di Besostri", evidentemente significativo del fatto che "l'iniziativa e le modalità inerenti le opere ripristinatorie sarebbero gravate sull'appellante", e cioè il Besostri, "che avrebbe potuto rivolgersi alla stessa S&G INERTI S.r.l. (impegnatasi in tal senso) o anche ad altra diversa impresa", in tal modo prevedendo, per tali opere, una sorta di appalto "a regia", in cui l'appaltatrice, "lungi dall'organizzare autonomamente l'intervento di ripristino, si sarebbe rimessa di volta in volta alle richieste e alle istruzione del committente, tant'è che neppure era stato concordato un corrispettivo, bensì il diretto addebito all'appaltante dei corrispondenti costi"; - solo così poteva spiegarsi il contenuto della successiva scrittura del 25/11/2010, che, in ossequio alla clausola 21.2 del contratto, aveva disposto la sospensione della sua esecuzione fin tanto che non fosse stato eseguito il ripristino ambientale dell'area lacustre o, in alternativa, fino a che non fosse stata concessa la relativa variante al permesso di costruire che avrebbe reso inutile l'intervento di ripristino; ha ritenuto: 1) innanzitutto, che trovava conferma l'inadempimento del Besostri al contratto del 2/12/2009: "il ripristino ambientale", come ben accertato dal tribunale, "era imprescindibile per il Ric. 2017 n. 20381, Sez. 2, CC del 2 novembre 2022 perseguimento dell'oggetto del contratto", se è vero che le stesse parti, con scrittura del 25/11/2010, si erano date reciprocamente atto della necessità di sospendere l'attività estrattiva ed escavativa fino a che non fossero stati eseguiti gli interventi ripristinatori o, in alternativa, se non fosse stata ottenuta la variante al permesso di costruire che avrebbe reso inutile l'intervento di ripristino, mentre è rimasto pacifico in causa ed è comunque emerso dal verbale 6ii sopralluogo del 30/6/2011 il mancato completamento da parte dell'appellante delle opere di ripristino in tempo ragionevolmente utile; 2) in secondo luogo, che all'inadempimento dell'appellante, come sopra accertato, "non sia corrisposta una condotta dell'appellata inappuntabile e scevra da un significativo e apprezzabile contributo al fallimento del programma contrattuale, in termini (quantomeno) di violazione dell'obbligo di buona fede ex art. 1375 c.c.": dal verbale di sopralluogo del 30/6/2011, infatti, emerge "sia che i lavori di completamento dei ripristino ambientale avrebbero dovuto iniziare dopo il posizionamento, entro il 6/07/2011, delle boe galleggianti, sia che l'impresa appaltatrice avrebbe dovuto attivamente operare ... sulla base delle indicazioni del pool di tecnici presente (anche per l'appellata) al sopralluogo e firmatario del relativo verbale"; e se può convenirsi sul fatto che tale documento non rinnegava le obbligazioni a carico del Besostri, esso, tuttavia, ha osservato la corte, "non esimeva l'appaltatrice (che vantava un evidente interesse diretto al sollecito completamente del ripristino ambientale, da cui ... dipendevano l'escavazione e l'estrazione del materiale) dall'attivarsi in maniera intimativa ed esortativa presso il committente affinché le fornisse i mezzi necessari per l'intervento", come, del resto, è previsto dall'art. 1217, comma 1°, c.c., che "onera il debitore di un'obbligazione Ric. 2017 n. 20381, Sez. 2, CC del 2 novembre 2022 di fare dell'intimazione al creditore di compiere gli atti che sono da parte sua necessari per renderla possibile": si è assistito, al contrario, "a un totale silenzio e a una totale inerzia" in tal senso da parte della S&G Inerti s.r.I., la quale, "prima della missiva risolutoria del 19/07/2011, non aveva neppure sollecitato la controparte affinché provvedesse (anche solo) a collocare le boe galleggianti entro il 6/07/2011, come previsto dal verbale di sopralluogo", assumendo, in tal modo, "un contegno oggettivamente contrario alla buona fede contrattuale e idoneo, pertanto, a delegittimare l'eccezione d'inadempimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1460, co. 2, c.c."; 3) infine, che la situazione che ne è derivata "rende sostanzialmente assai difficoltoso distinguere esattamente le reciproche responsabilità" poiché "entrambi i contraenti", ha osservato la corte, "ciascuno per la sua parte", hanno "dimostrato di fatto il proprio disinteresse alla prosecuzione del rapporto, determinandone, per così dire, la risoluzione per mutuo dissenso". 1.9. E tali considerazioni, ha proseguito la corte, non possono non riverberarsi sulle pretese risarcitorie avanzate dall'una e dall'altra parte e, in particolare, su quella avanzata dall'appellata, sul rilievo che, alla luce di quanto esposto, "nessun pregiudizio ... può riconoscersi" alla stessa "né per il dedotto lucro cessante", a mente dell'art. 1227, comma 2°, c.c. e della dubbia applicabilità analogica dell'art. 134 del d.lgs. n. 163/2006, "né per le spese di rimozione dei macchinari di cantiere", che, oltre a non essere state provate, se non in via del tutto presuntiva, sarebbero in ogni caso gravate sull'appaltatore e non possono di per sé sole integrare un danno. Ric. 2017 n. 20381, Sez. 2, CC del 2 novembre 2022 1.10. La corte, quindi, ha rigettato tanto le domande del Besostri, quanto le domande della società appellata, compensando interamente tra le stesse, a fronte della loro reciproca soccombenza, le spese maturate nel primo e nel secondo grado di giudizio. 2.1. La S&G Inerti s.r.I., con ricorso notificato il 31/8/2017, ha chiesto, per cinque motivi, la cassazione della sentenza della corte d'appello. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] di Bellino ha resistito con controricorso notificato il 9/10/2017. 2.3. [OSCURATO:PERSONA] e il Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] soc.coop. p.a. sono rimasti intimati. 2.4. La ricorrente e il controricorrente hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Con il primo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione dell'art. 1375 c.c. e dell'art. 1217 c.c. e il palese travisamento delle circostanze di fatto, in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che all'inadempimento dell'appellante "non era corrisposta una condotta dell'appellata inappuntabile e scevra da un significativo e apprezzabile contributo al fallimento del programma contrattuale, in termini (quantomeno) di violazione dell'obbligo di buona fede ex art. 1375 c.c." sul rilievo che la stessa non aveva adempiuto al posizionamento delle boe galleggianti entro il 6/7/2011 e alle "indicazioni del pool di tecnici presente (anche per l'appellata) al sopralluogo e firmatario del relativo verbale". 3.2. La corte d'appello, tuttavia, ha osservato la ricorrente, così facendo, ha omesso di considerare che, in Ric. 2017 n. 20381, Sez. 2, CC del 2 novembre 2022 realtà, la posa delle boe galleggianti entro il predetto termine era prevista a carico non della società appellata, come ha affermato la corte d'appello, ma del Besostri, quale firmatario del verbale, il quale avrebbe dovuto provvedervi dando incarico ad una "ditta esecutrice" sulla scorta dell'appalto a regia" che lo stesso si era riservato, inserendo nel contratto del 2/12/2009 la clausola di cui al punto 21.1. 3.3. Nessun impegno, del resto, poteva essere legittimamente assunto in nome e per conto della S&G Inerti, essendo, in realtà, presente al sopralluogo soltanto un incaricato della stessa ma senza poteri di rappresentanza e di decisione. 3.4. Il verbale di sopralluogo del 30/6/2011, pertanto, non essendo stato sottoscritto da soggetti che avessero la rappresentanza della società appellata, non ha fatto sorgere, in capo alla stessa, alcun obbligo, posto che le attività ivi indicate dovevano essere svolte non dalla S&G ma da altra impresa incaricata dal Besostri, il quale, se avesse ritenuto di affidare tale incarico alla stessa S&G, avrebbe dovuto commissionarle attraverso uno specifico ordine. 3.5. La corte, del resto, ha proseguito la ricorrente, ha indicato in modo assolutamente generico il preteso onere della S&G Inerti di operare attivamente, non avendo individuato quali attività concrete la menzionata società sarebbe stata tenuta a compiere per legge o per contatto. 3.6. La corte, peraltro, dopo aver affermato che il verbale del 30/6/2011 confermava che l'obbligo di ripristino ambientale era a carico del Besostri, ha contraddittoriamente ritenuto che l'obbligo di posizionare le boe sarebbe derivato dal criterio di buona fede ponendo tale incombente, che è prodromico e coevo al ripristino ambientale, a carico della Ric. 2017 n. 20381, Sez. 2, CC del 2 novembre 2022 stessa S&G Inerti, ed ha finito, in tal modo, per attribuire al canone di buona fede la forza di modificare le clausole contrattuali obbligando la S&G ad eseguire operazioni prodromiche al ripristino che non erano di sua competenza. 3.7. D'altra parte, ha aggiunto la ricorrente, la corte d'appello ha ritenuto che la società appellata avrebbe dovuto tenere, in forza del principio di cui all'art. 1375 c.c., condotte "intimative ed esortative" che pacificamente non rientrano tra quelle in cui può concretizzarsi l'obbligo di comportarsi secondo buona fede. 3.8. La corte, peraltro, facendo discendere da tale dovere un obbligo esortativo della S&G circa il posizionamento delle boe, ha erroneamente omesso di considerare che il Besostri si era già impegnato al compimento di tale attività entro la data del 6/7/2011 senza avervi mai provveduto e che, a fronte di un termine già disatteso, non vi era alcun dovere intimativo da parte della S&G, la quale, stante la situazione al 30/6/2011, non poteva fare altro che attendere che il Besostri "concludesse gli obblighi contrattualmente assunti" dal momento che il ripristino ambientale dell'area lacustre non era stato concluso ed era stata concordata tra le parti la sospensione di tutte le obbligazioni assunte con il contratto del 2/12/2009. 3.9. Con il secondo motivo, la società ricorrente, lamentando l'erronea applicazione dell'art. 1227 c.c., anche in relazione all'art. 112 c.p.c., ha censurato, ai sensi dell'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che, a fronte del suo totale silenzio e della sua totale inerzia, la S&G Inerti avesse assunto una condotta contraria all'art. 1227 c.c. sul rilievo che la stessa, "prima della missiva risolutoria del 19/07/2011, non aveva Ric. 2017 n. 20381, Sez. 2, CC del 2 novembre 2022 neppure sollecitato la controparte affinché provvedesse (anche solo) a collocare le boe galleggianti entro il 6/07/2011, come previsto dal verbale di sopralluogo", assumendo, in tal modo, "un contegno oggettivamente contrario alla buona fede contrattuale e idoneo, pertanto, a delegittimare l'eccezione d'inadempimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1460, co. 2, c.c.". 3.10. Così facendo, però, ha osservato la ricorrente, la corte d'appello non ha considerato che, in realtà, se si tiene contro dello svolgimento dei rapporti contrattuali, la S&G ha senz'altro agito secondo buona fede. [OSCURATO:PERSONA], infatti, nei diciannove giorni successivi al 30/6/2011 non aveva commissionato alcunché per terminare il ripristino ambientale cui si era impegnato, per cui la S&G si è determinata, in data 19/7/2011, a inviare la missiva con cui ha risolto il contratto. 3.11. D'altra parte, se anche il completamento del ripristino fosse stato svolto dal Besostri nei termini indicati dal consulente tecnico d'ufficio sin dal mese di aprile del 2011, avrebbe determinato una sospensione dell'attività estrattiva della S&G superiore al limite di un anno previsto nel contratto del 2/12/2009 per cui già prima del sopralluogo del 30/6/2011, l'inadempimento compiuto dal Besostri era tale da legittimare la risoluzione del contratto per suo fatto e colpa. 3.12. Non si può, quindi, imputare alla società appellata, a fronte del macroscopico inadempimento del Besostri, di aver violato il canone di buona fede. 3.13. La corte, del resto, ha aggiunto la ricorrente, ha escluso il diritto dell'appellata al risarcimento dei danni facendo applicazione dell'art. 1227, comma 2°, c.c., il quale, però, esclude il risarcimento dei danni che il creditore avrebbe dovuto evitare usando l'ordinaria diligenza e presuppone, Ric. 2017 n. 20381, Sez. 2, CC del 2 novembre 2022 quindi, la prova dell'evitabilità del danno, mentre la corte non ha svolto sul punto alcuna motivazione anche perché il risarcimento del danno dedotto dalla S&G quale conseguenza della risoluzione del contratto per fatto e colpa del Besostri non poteva essere di certo evitato piazzando nel lago boe entro il 6/7/2011 ovvero con una semplice condotta intimativa ed esortativa. 3.14. La corte, peraltro, ha dato applicazione all'art. 1227, comma 2°, c.c. nonostante che la controparte non abbia mai proposto, né in primo né in secondo grado, la relativa eccezione, in violazione dell'art. 112 c.p.c.. 3.15. Con il terzo motivo, la società ricorrente, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che entrambi i contraenti avevano dimostrato, ciascuno per la sua parte, il proprio disinteresse alla prosecuzione del rapporto determinandone la risoluzione per mutuo dissenso. 3.16. La corte d'appello, tuttavia, così facendo, non ha considerato che il mutuo dissenso è esso stesso un contratto con il quale le parti risolvono un precedente contratto intercorso tra le stesse e che, mancanza di una comune volontà delle parti, è possibile che venga dichiarata la risoluzione del contratto per mutuo dissenso ma solo in presenza di reciproche domande di risoluzione. 3.17. Nel caso in esame, al contrario, la corte d'appello ha accertato l'avvenuta risoluzione del contratto del 2/12/2009 per fatto e colpa del Besostri ed ha, quindi, errato nel ritenere sussistenti i presupposti per la pronuncia della risoluzione del contratto per mutuo consenso 3.18. Con il quarto motivo, la società ricorrente, lamentando l'erronea applicazione dell'art. 1227 c.c. e la Ric. 2017 n. 20381, Sez. 2, CC del 2 novembre 2022 mancata applicazione dell'art. 134 del d.lgs. n. 163/2006, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha respinto le domande risarcitorie e di pagamento che la S&G Inerti aveva proposto ritenendo che nessun pregiudizio poteva riconoscersi all'appellata né per il dedotto lucro cessante, né per le spese di rimozione dei macchinari dal cantiere, dovendosi, al contrario, confermare, "in ragione dell'auspicata riforma della sentenza d'appello", quanto già statuito dal tribunale, che aveva quantificato in via equitativa il danno conseguente alla risoluzione determinandolo nella somma complessiva di C. 160.000,00, di cui C. 105.000,00 per danno da lucro cessante, in virtù del principio di cui all'art. 134 del d.lgs. n. 163/2006, ed C. 55.000,00 per danno patrimoniale futuro. 3.19. La corte, inoltre, ha erroneamente escluso che la S&G Inerti avesse il diritto ad ottenere il pagamento dell'importo complessivo di C. 7.969,74, quale corrispettivo per le opere di ripristino e le forniture dalla stessa pacificamente eseguite su ordine del Besostri. 4.1. I motivi, da trattare congiuntamente, sono per molti aspetti inammissibili e, per il resto, infondati: ma è fondata l'ultima delle censure articolate con il quarto motivo. 4.2. L'interpretazione di un atto negoziale costituisce, in effetti, un tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, normalmente incensurabile in sede di legittimità, salvo che per omesso esame di un fatto controverso e decisivo, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., nella formulazione attualmente vigente, ovvero per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, previsti dall'art. 1362 e ss. c.c., ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. (Cass. n. 14355 del 2016, in motiv.). Ric. 2017 n. 20381, Sez. 2, CC del 2 novembre 2022 4.3. Nel giudizio di cassazione, in particolare, il ricorrente che lamenti la mancata applicazione del criterio di interpretazione letterale ha l'onere, nel caso in esame rimasto del tutto inadempiuto, di specificare, a pena d'inammissibilità della censura, quale sia l'elemento semantico del contratto che avrebbe precluso l'interpretazione letterale seguita dai giudici di merito e, al contrario, imposto un'interpretazione in senso diverso (Cass. n. 995 del 2021) e, più in generale, quali sono le regole legali d'interpretazione del contratto, così come previste dagli artt. 1362 ss. c.c., che assume essere state violate, precisando pure in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dalle stesse (Cass. n. 873 del 2019; Cass. n. 27136 del 2017). 4.4. L'interpretazione del contenuto degli atti negoziali fornita dalla sentenza impugnata risulta, del resto, senz'altro conforme alle norme che presiedono tale attività e non è, quindi, censurabile, come (a quel che sembra) pretende la ricorrente, per violazione di legge. Risponde, in effetti, ad un orientamento consolidato il principio per cui, in sede di interpretazione degli atti negoziali, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate (Cass. n. 7927 del 2017, in motiv.). Si è, tuttavia, precisato al riguardo che il rilievo da assegnare alla formulazione letterale dev'essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale. Il giudice, infatti, non può arrestarsi ad una considerazione atomistica delle singole clausole, neppure quando la loro interpretazione possa essere compiuta, senza incertezze, sulla base del "senso letterale delle parole", giacché per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in Ric. 2017 n. 20381, Sez. 2, CC del 2 novembre 2022 ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto (Cass. n. 7927 del 2017, in motiv.; Cass.23701 del 2016, in motiv.). Il giudice, quindi, deve raffrontare e coordinare tra loro le varie espressioni che figurano nella dichiarazione negoziale, riconducendole ad armonica unità e concordanza (Cass. n. 2267 del 2018; Cass. n. 8876 del 2006). Inoltre, pur assumendo l'elemento letterale una funzione fondamentale nella ricerca della reale o effettiva volontà delle parti, il giudice deve in proposito fare ricorso anche agli ulteriori criteri di interpretazione e, in particolare, a quello dell'interpretazione funzionale di cui all'art. 1369 c.c., il quale consente di accertare il significato dell'accordo in coerenza, appunto, con la relativa ragione pratica o causa concreta (Cass. n. 11295 del 2011; Cass. 23701 del 2016, in motiv.). 4.5. Se questi sono i criteri ermeneutici che il giudice deve applicare, nessun addebito può, allora, muoversi alla sentenza impugnata se essa, in ragione delle finalità (evidentemente) perseguite dalle parti (e cioè dare concreta attuazione all'oggetto del contratto stipulato dalle stesse il 2/12/2009, vale a dire l'esercizio da parte della società S&G Inerti dell'attività estrattiva finalizzata alla realizzazione di un'area lacustre", previa esecuzione dei necessari lavori di "ripristino ambientale" da parte del proprietario concedente, che, come ben accertato dal tribunale, "era imprescindibile per il perseguimento dell'oggetto del contratto"), ha inteso estendere l'area delle proprie riflessioni ermeneutiche oltre i termini segnati dal solo contesto letterale dello stesso e del verbale di sopralluogo del 30/6/2011, dai quali è comunque partita, ed abbia da ciò tratto, ricostruendo la volontà delle parti per come fatta palese dal ricorso ai criteri di Ric. 2017 n. 20381, Sez. 2, CC del 2 novembre 2022 interpretazione teleologica dei testi negoziali al suo esame, la conclusione da cui dissente ora la società ricorrente. 4.6. La corte, infatti, dopo aver premesso che il contratto, "previo riconoscimento della necessità del ripristino ambientale", aveva testualmente stabilito che la "S.G., su richiesta di Besostri, si impegna al ripristino ambientale, addebitando al Besostri i costi effettivi necessari al ripristino, con esecuzione dei lavori in economia", ha ritenuto, con apprezzamento in fatto rimasto del tutto incensurato: - per un verso, che tale clausola, lì dove contiene l'inciso "su richiesta di Besostri", sta evidentemente a significare che "l'iniziativa e le modalità inerenti le opere ripristinatorie sarebbero gravate sull'appellante", e cioè il Besostri ("che avrebbe potuto rivolgersi alla stessa S&G INERTI S.r.l. (impegnatasi in tal senso) o anche ad altra diversa impresa"), il quale, però, non vi ha provveduto, essendo rimasto pacifico il mancato completamento da parte dello stesso delle opere di ripristino in tempo ragionevolmente utile; - per altro verso, che dal verbale di sopralluogo del 30/6/2011 emergeva sia che "i lavori di completamento del ripristino ambientale avrebbero dovuto iniziare dopo il posizionamento, entro il 6/07/2011, delle boe galleggianti", sia che "l'impresa appaltatrice avrebbe dovuto attivamente operare ... sulla base delle indicazioni del pool di tecnici presente (anche per l'appellata) al sopralluogo e firmatario del relativo verbale", la quale, pertanto, vantando " ... un evidente interesse diretto al sollecito completamente del ripristino ambientale, da cui ... dipendevano l'escavazione e l'estrazione del materiale" non poteva esimersi, (quantomeno) in adempimento dell'obbligo di buona fede nell'esecuzione al contratto, "dall'attivarsi in maniera intimati va ed esortativa Ric. 2017 n. 20381, Sez. 2, CC del 2 novembre 2022 presso il committente affinché le fornisse i mezzi necessari per l'intervento". 4.7. D'altra parte, per sottrarsi al sindacato di legittimità sotto i profili di censura dell'ermeneutica contrattuale, quella data dal giudice al contratto non deve invero essere l'unica interpretazione possibile o la migliore in astratto, ma solo una delle possibili e plausibili interpretazioni sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (Cass. n. 16254 del 2012). 4.8. Escluso, quindi, ogni rilievo alle censure relative all'interpretazione del contratto intercorso tra le parti, la Corte non può che ribadire, quanto al resto, che: - la buona fede nell'esecuzione del contratto si sostanzia in un generale obbligo di solidarietà, che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere tanto da specifici obblighi contrattuali, quanto dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, trovando tale impegno solidaristico il suo limite precipuo unicamente nell'interesse proprio del soggetto il quale, pertanto, è tenuto al compimento di tutti gli atti giuridici e/o materiali che si rendano necessari alla salvaguardia dell'interesse della controparte, nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico (Cass. n. 10182 del 2009; Cass. n. 264 del 2006); - nella fase dell'esecuzione del contratto, le parti, al fine di conservare integre le reciproche ragioni, devono comportarsi con correttezza e secondo buona fede, per cui anche la mera inerzia cosciente e volontaria, che sia di ostacolo al soddisfacimento del diritto della controparte, ripercuotendosi Ric. 2017 n. 20381, Sez. 2, CC del 2 novembre 2022 negativamente sul risultato finale avuto di mira nel regolamento contrattuale degli opposti interessi, contrasta con i doveri di correttezza e di buona fede (Cass. n. 2550 del 1986); - l'indagine giudiziale sulla correttezza delle valutazioni relative agli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. costituisce, comunque, accertamento di fatto riservato al giudice e, come tale, censurabile in cassazione solo per il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 n. 5 c.p.c. (cfr. Cass. n. 3227 del 2008; Cass. n. 20159 del 2022, in motiv.), e cioè (a parte il difetto di motivazione o i vizi di motivazione perplessa o contraddittoria, nella specie neppure specificamente invocati), solo per l'omesso esame di fatto controverso e decisivo, la cui risultanza dagli atti del giudizio sia stata (ma non è questo il caso) sufficientemente esposta in ricorso (cfr. SU n. 8053 del 2014). 4.9. Ne consegue che, una volta affermato, in fatto, come ha ritenuto la sentenza impugnata senza che tale apprezzamento sia stato censurato per omesso esame di fatto decisivo, che la società S&G Inerti non aveva adempiuto al dovere di "attivarsi in maniera intimativa ed esortativa presso il committente affinché le fornisse i mezzi necessari per l'intervento", essendosi, al contrario, assistito "a un totale silenzio e a una totale inerzia" in tal senso da parte della S&G Inerti s.r.I., la quale, "prima della missiva risolutoria del 19/07/2011, non aveva ... sollecitato la controparte affinché provvedesse (anche solo) a collocare le boe galleggianti entro il 6/07/2011, come previsto dal verbale di sopralluogo", non si presta, evidentemente, a censure, in diritto, la decisione che la corte d'appello ha conseguentemente assunto, e cioè: - innanzitutto, che (anche) la società appellata, avendo assunto Ric. 2017 n. 20381, Sez. 2, CC del 2 novembre 2022 "un contegno oggettivamente contrario alla buona fede contrattuale", non avesse, in tal modo, adempiuto ai propri obblighi contrattuali; - in secondo luogo, che, in conseguenza di tale inadempimento, la stessa non aveva il diritto al risarcimento dei danni asseritamente subiti per lucro cessante in quanto (evidentemente dalla stessa) evitabili, a norma dell'art. 1227, comma 2°, c.c., se si fosse, appunto, diligentemente attivato; - infine, che, a fronte della difficoltà di "distinguere esattamente le reciproche responsabilità", dovevano essere rigettate le domande di risoluzione di "entrambi i contraenti". 4.10. Questa Corte, in effetti, ha già avuto modo di chiarire che: - l'inosservanza del dovere generale di esecuzione del contratto secondo buona fede si configura come inadempimento della parte agli obblighi derivanti dallo stesso (cfr. Cass. n. 20159 del 2022): la clausola di buona fede nell'esecuzione del contratto, imponendo a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, costituisce un dovere giuridico autonomo a carico delle parti contrattuali, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da norme di legge, sicché la sua violazione costituisce di per sé inadempimento (Cass. n. 2855 del 2005); - il dovere del danneggiato di attivarsi per evitare il danno secondo l'ordinaria diligenza ai sensi dell'art. 1227, comma 2°, c.c., va inteso come sforzo di evitare il danno attraverso un'agevole attività personale, o mediante un sacrificio economico relativamente lieve (Cass. n. 2855 del 2005; Cass. n. 20146 del 2018): l'accertamento dei presupposti per l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 1227, comma 2°, c.c. integra indagine di fatto, come tale riservata al giudice di merito e Ric. 2017 n. 20381, Sez. 2, CC del 2 novembre 2022 sottratta al sindacato di legittimità, se sorretta (come nel caso in esame) da motivazione che non sia perplessa, apparente o contraddittoria (cfr. Cass. n. 3319 del 2020); - il giudice del merito può svolgere l'indagine in ordine all'omesso uso dell'ordinaria diligenza da parte del creditore ai fini previsti dall'art. 1227, comma 2°, c.c. solo in quanto vi sia un'espressa istanza al riguardo del debitore, la cui richiesta integra gli estremi di un'eccezione in senso proprio, dato che il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell'obbligo (il cui inadempimento da parte della società appellata risulta, ad onta di quanto dalla stessa eccepito, espressamente dedotto in giudizio dall'attore appellante: v. controricorso, p. 17) di comportarsi secondo buona fede (Cass.n. 20324 del 2004); - nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche, il giudice di merito è tenuto a formulare un giudizio (incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato) di comparazione in merito al comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi ed all'oggettiva entità degli inadempimenti (tenuto conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche e soprattutto degli apporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della incidenza di queste sulla funzione economico-sociale del contratto), si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale: ma, nel caso (come quello in esame) di difetto di prova sulla causa effettiva e determinante della risoluzione (essendo "assai difficoltoso distinguere esattamente Ric. 2017 n. 20381, Sez. 2, CC del 2 novembre 2022 le reciproche responsabilità" delle parti in ordine alla mancata attuazione del regolamento contrattuale poiché "entrambi i contraenti" avevano "dimostrato di fatto il proprio disinteresse alla prosecuzione del rapporto"), il giudice non può dichiarare risolto il vincolo contrattuale per inadempienze equivalenti delle parti, ma dovrà limitarsi al rigetto di entrambe le domande per l'insussistenza dei fatti giustificativi posti a sostegno di esse. (Cass. n. 13840 del 2010). 4.11. Risulta, invece, fondata, come in precedenza detto, la censura relativa al mancato riconoscimento del compenso per le prestazioni rese della società ricorrente. La corte d'appello, infatti, dopo aver rigettato la domanda di risoluzione del contatto, ha (inequivocamente) rigettato (anche) la domanda (che la società convenuta aveva proposto e che il tribunale aveva accolto) di condanna dell'attore al pagamento del compenso dovuto per le prestazioni dalla stessa rese, senza, fornire, al riguardo, alcuna motivazione. Ed è, invece, noto che il divieto, posto dall'art. 1453 c.c., di chiedere l'adempimento, una volta domandata la risoluzione del contratto, viene meno e non ha più ragion d'essere quando la domanda di risoluzione venga rigettata, rimanendo in vita, in tal caso, il vincolo contrattuale e risorgendo (come nel caso in esame) l'interesse alla esecuzione della prestazione (Cass. n. 26152 del 2010; Cass. n. 12637 del 2020). 4.12. Il quinto motivo, relativo alle spese di lite, è assorbito. 5. Il ricorso, nei limiti esposti, dev'essere, quindi, accolto e la sentenza impugnata, per l'effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d'appello di Torino che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. Ric. 2017 n. 20381,
Sentenza Cassazione n. 36782/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris