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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 46379/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (CUI 051SXCZ), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al capo in cui dispone la confisca del denaro con la restituzione del medesimo all'avente diritto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Torino, su conforme accordo delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata in relazione al reato di cui all'ad. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 in relazione alla detenzione illecita di gr. 57,618 di cocaina.

Ha disposto, inoltre, la confisca del denaro in sequestro, ritenuto provento del reato.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, a mezzo di atto del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce con unico motivo violazione degli artt. 240 cod. pen. e 73, comma 7-bis, d.R.R. n. 309/90 in relazione alla disposta confisca del denaro in assenza di una specifica contestazione di cessioni di stupefacente, e correlativa prova cui ricollegare la somma rinvenuta di cui è stata disposta la confisca.

3. Con distinto atto per avv. [OSCURATO:PERSONA] si deduce mancanza della motivazione in ordine alle ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione in ordine alla responsabilità dell'imputato ed alla commisurazione della pena inflitta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato limitatamente alla disposta confisca della somma dì denaro e deve essere, per questa parte, accolto.

2. Inammissibile è il motivo dedotto con atto dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in quanto proposto per ragioni non ammesse da quelle tassativamente previste dall'ad. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. 3.

Fondato è il motivo relativo alla confisca della somma di denaro.

In relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti previsto dall'ad. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato soltanto quando sussiste un nesso di pertinenzialità fra questo e l'attività illecita di cessione contestata; ne consegue che non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e sono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", nè quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato. (Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204 - 01); ancora, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, chiarendosi in motivazione che in relazione a tale reato non è consentita la confisca del denaro nè ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7 -bis, d.P.R. cit., applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità (Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato, Rv. 283248 - 01).

4. Nella specie, versandosi nel reato di sola detenzione illecita di stupefacente - qualificata ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 - non sussistevano i presupposti per ritenere la somma correlata al delitto per il quale si è proceduto né per far valere la presunzione prevista dall'art. 73, comma 7 -bis, d.P.R. n. 309/90.

5. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di denaro con dissequestro della stessa somma e restituzione di essa all'avente diritto.

Nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

6. Deve essere disposta la comunicazione del provvedimento al P.M. presso il Tribunale di Torino a mezzo della cancelleria.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alla confisca del denaro, di cui ordina il dissequestro e la restituzione all'avente diritto.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Manda alla cancelleria per la comunicazione al P.M. pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (CUI 051SXCZ), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al capo in cui dispone la confisca del denaro con la restituzione del medesimo all'avente diritto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Torino, su conforme accordo delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata in relazione al reato di cui all'ad. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 in relazione alla detenzione illecita di gr. 57,618 di cocaina. Ha disposto, inoltre, la confisca del denaro in sequestro, ritenuto provento del reato. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, a mezzo di atto del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce con unico motivo violazione degli artt. 240 cod. pen. e 73, comma 7-bis, d.R.R. n. 309/90 in relazione alla disposta confisca del denaro in assenza di una specifica contestazione di cessioni di stupefacente, e correlativa prova cui ricollegare la somma rinvenuta di cui è stata disposta la confisca. 3. Con distinto atto per avv. [OSCURATO:PERSONA] si deduce mancanza della motivazione in ordine alle ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione in ordine alla responsabilità dell'imputato ed alla commisurazione della pena inflitta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente alla disposta confisca della somma dì denaro e deve essere, per questa parte, accolto. 2. Inammissibile è il motivo dedotto con atto dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in quanto proposto per ragioni non ammesse da quelle tassativamente previste dall'ad. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. 3. Fondato è il motivo relativo alla confisca della somma di denaro. In relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti previsto dall'ad. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato soltanto quando sussiste un nesso di pertinenzialità fra questo e l'attività illecita di cessione contestata; ne consegue che non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e sono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", nè quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato. (Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204 - 01); ancora, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, chiarendosi in motivazione che in relazione a tale reato non è consentita la confisca del denaro nè ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7 -bis, d.P.R. cit., applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità (Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato, Rv. 283248 - 01). 4. Nella specie, versandosi nel reato di sola detenzione illecita di stupefacente - qualificata ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 - non sussistevano i presupposti per ritenere la somma correlata al delitto per il quale si è proceduto né per far valere la presunzione prevista dall'art. 73, comma 7 -bis, d.P.R. n. 309/90. 5. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di denaro con dissequestro della stessa somma e restituzione di essa all'avente diritto. Nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 6. Deve essere disposta la comunicazione del provvedimento al P.M. presso il Tribunale di Torino a mezzo della cancelleria. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alla confisca del denaro, di cui ordina il dissequestro e la restituzione all'avente diritto. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Manda alla cancelleria per la comunicazione al P.M. pr
Sentenza Cassazione n. 46379/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris