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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 1960

Cassazione n. 46798/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/10/1960 avverso la sentenza del 30/04/2016 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso il quale si deduce la violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è indeducibìle in sede di ricorso per cassazione in quanto nessun motivo di gravame è stato al riguardo formulato in sede di appello allorché l'invocata causa di non punibilità è stata richiesta con riferimento al solo capo b) afferente al delitto di danneggiamento aggravato che è stato ritenuto insussistente (in tal senso pagg. 14 e 15 dei motivi di appello), e non anche con riferimento al delitto di evasione, in ordine al quale vi è stata conferma; osservato che la decisione della Corte di appello, che nonostante quanto sopra detto ha ritenuto di spiegare le ragioni per cui non ha ritenuto di concedere la causa di non punibilità anche in ordine al delitto di evasione, risulta corretta nella parte in cui ha evidenziato la presenza, non solo del precedente penale specifico (come limitatamente dedotto dal ricorrente), ma anche della plurima commissione del delitto di evasione nella stessa giornata, rendendo così palese la abituale condotta ostativa alla possibile applicazione della richiamata causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.; rilevato che la ricorrente non si confronta con la motivazione della Corte di appello sul punto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/10/1960 avverso la sentenza del 30/04/2016 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso il quale si deduce la violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è indeducibìle in sede di ricorso per cassazione in quanto nessun motivo di gravame è stato al riguardo formulato in sede di appello allorché l'invocata causa di non punibilità è stata richiesta con riferimento al solo capo b) afferente al delitto di danneggiamento aggravato che è stato ritenuto insussistente (in tal senso pagg. 14 e 15 dei motivi di appello), e non anche con riferimento al delitto di evasione, in ordine al quale vi è stata conferma; osservato che la decisione della Corte di appello, che nonostante quanto sopra detto ha ritenuto di spiegare le ragioni per cui non ha ritenuto di concedere la causa di non punibilità anche in ordine al delitto di evasione, risulta corretta nella parte in cui ha evidenziato la presenza, non solo del precedente penale specifico (come limitatamente dedotto dal ricorrente), ma anche della plurima commissione del delitto di evasione nella stessa giornata, rendendo così palese la abituale condotta ostativa alla possibile applicazione della richiamata causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.; rilevato che la ricorrente non si confronta con la motivazione della Corte di appello sul punto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 46798/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris