Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2024

Cassazione n. 14821/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è volto a sollecitare un diverso ma precluso giudizio di merito in ordine alle attenuanti generiche, che la Corte ha negato con valutazione non arbitraria, incentrata sull'irrilevanza dell'incensuratezza e sull'insussistenza di elementi positivamente valutabili, diversi da quelli che hanno comunque propiziato l'irrogazione di una pena non elevata; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è volto a sollecitare un diverso ma precluso giudizio di merito in ordine alle attenuanti generiche, che la Corte ha negato con valutazione non arbitraria, incentrata sull'irrilevanza dell'incensuratezza e sull'insussistenza di elementi positivamente valutabili, diversi da quelli che hanno comunque propiziato l'irrogazione di una pena non elevata; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente
Sentenza Cassazione n. 14821/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris