CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2021
Cassazione n. 19693/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2021 del TRIBUNALE di VELLETRIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 9 1.rENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in composizione monocratica, con la sentenza in epigrafe applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due mesi sei di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, per i reati ascritti relativi alla detenzione di armi e di sostanza stupefacente del tipo cocaina e marijuana. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e lamenta il vizio motivazione. L'impugnazione, alla luce della modifica per effetto dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, è assoggettata alla rigida «perimetrazione» dei motivi, introdotta dalla stessa legge, ed 4 in ogni caso manifestamente infondata. In tema di patteggiamento, infatti, t itte le stuizioni non illegittime, concordate dalle parti e recepite in sentenza, in quaM9 r-rianfesl_rDzione di un generale potere dispositivo che la legge riconosce loro e che il giudice ratifica, non possono essere dalle stesse parti rimesse in discussione con il ricorso per cassazione, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, in quanto, in seno alla pro-eedL,:-a negoziata, le prime hanno implicitamente esonerato il secondo dall'obbligo di r,:m:.lere conto dei punti non controversi della decisione (Sez. 4, n. 38286 del 08/07/2002, Leone, Rv. 222959-01; Sez. 5, n. 5210 del 28/10/1999, dep. 2000, Verdi, Rv. 215467-01; Sez. 5, n. 4118 del 20/09/1999, Espinola, Rv. 214482-01). Per queste ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'ad 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 61(2 . C7 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processo: r-zamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Cosi deciso 'n Y.orna il 28 ottobre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente tonio [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e ERIA If