CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01453/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i tre motivi con cui si censura la validità del sequestro, la titolarità e dispcnibilita del bene in custodia e si esclude la sussistenza dell'elemento soggettivo risultano ( uestioni gia. dedotte in sede di gravame che, correttamente ritenute infondate in quella sede (ir tal senso le pagg. da 4 a 7), specie nella parte in cui si assume l'insussistenza del sequestro sul :3resupposto della durata dello stesso rispetto alla disposta confisca, sono declinati in fatto là do\ e tentano ci accreditare una ricostruzione della vicenda smentita dalla Corte di appello che tu dato conto delle risultanze processuali con particolare riferimento alle dichiarazioni dei testi di polizia, non prima di aver osservato come proprio il ritiro del mezzo da parte del ricorrente press ) l'originari() depositarlo ed il ricovero dello stesso nel luogo dal quale era stato successivament asportato, fa emergere la piena consapevolezza degli obblighi assunti e dell'asportazione dell'i uto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la c )ndanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il