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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 maggio 2024

Cassazione n. 27308/2024

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23329-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 96/C, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AMICO; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. (anche quale incorporante della [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 1, presso lo [OSCURATO:PERSONA] MINUCCI, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - per la correzione dell'ordinanza n. 13647/2024 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 16/05/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.23329/2019 Cron.

Rep.

Ud.10/09/2024 [OSCURATO:PERSONA] L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto lacorrezione dell'errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 13647/2024 di questa Corte, pubblicata in data 16/5/2024, nell'ambito del giudizio al RG n. 23329/2019 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. (anche quale incorporante della [OSCURATO:SOCIETA].), difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], laddove in dispositivo è stato condannato il Verini al pagamento dellespese, liquidate in Euro 2.500,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, esborsi per Euro 200,00 ed altri accessori di legge ma non è stata disposta la distrazione a favore del difensore come richiesto in memoria.

Il ricorso percorrezione di errore materiale è stato notificato a [OSCURATO:PERSONA] che non si è costituito. [OSCURATO:PERSONA] L'istanza è fondata.

Va premesso che in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione dellespese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento dicorrezione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. (in tal senso Cass. n. 12437 del 2017:"In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione dellespese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento dicorrezione degli errori materiali di cui agli artt.287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma.

La procedura dicorrezione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, c.p.c.- che ad essa si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari espese - , consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione"; v. anche Cass., n. 5082 del 2024; Cass., sez. un., n. 4353 del 2023).

Questa Corte ritiene, inoltre, di dover dare continuità all'indirizzo secondo cui il ricorso percorrezione di errore materiale di una sentenza della Suprema Corte per omessa pronuncia sulla distrazione dellespese non deve essere notificato anche alla parte difesa dall'avvocato antistatario, atteso che il difensore agisce,ex art.287 e ss. c.p.c., in forza della procura rilasciatagli nel giudizio concluso con la pronuncia da correggere, non potendosi distinguere una proposizione "in proprio" dell'istanza di distrazione avanzata dal difensore (tale da imporre la notificazione della richiesta dicorrezione anche alla parte rappresentata) da una proposizione della domanda in rappresentanza di parte e in base all'originaria procura (Cass., n. 15302 del 2023; contra Cass., n. 36579 del 2022).

In questo caso, dalla lettura della memoria depositata in vista dell’udienza di decisione risulta che venne chiesta la distrazione dellespese a favore del difensore; con l’ordinanza n. 13647/2024 questa Corte ha disposto sullespese omettendo, però, di provvedere alla distrazione a favore del difensore della parte vittoriosa.

Sussistono, quindi, i presupposti per lacorrezione del dispositivo della sentenza n. 13647/2024 come richiesto.

Non vi è luogo a provvedere sullespese del presente procedimento (Cass., sez. un., n. 9438 del 2022).

P.Q.M. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone che il dispositivo dell’ordinanza n. 13647/2024 di questa Corte, pubblicata il 16/5/2024, nell'ambito del giudizio al RG n. 23329/2019, sia integrato come segue: dopo le parole "oltre spese generali al 15% ed accessori di legge" si aggiunga "con distrazione a favore del difensore antistatario della parte controricorrente che ne ha fatto richiesta"; manda alla cancelleria per la prescritta annot

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23329-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 96/C, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AMICO; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. (anche quale incorporante della [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 1, presso lo [OSCURATO:PERSONA] MINUCCI, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - per la correzione dell'ordinanza n. 13647/2024 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 16/05/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.23329/2019 Cron. Rep. Ud.10/09/2024 [OSCURATO:PERSONA] L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto lacorrezione dell'errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 13647/2024 di questa Corte, pubblicata in data 16/5/2024, nell'ambito del giudizio al RG n. 23329/2019 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. (anche quale incorporante della [OSCURATO:SOCIETA].), difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], laddove in dispositivo è stato condannato il Verini al pagamento dellespese, liquidate in Euro 2.500,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, esborsi per Euro 200,00 ed altri accessori di legge ma non è stata disposta la distrazione a favore del difensore come richiesto in memoria. Il ricorso percorrezione di errore materiale è stato notificato a [OSCURATO:PERSONA] che non si è costituito. [OSCURATO:PERSONA] L'istanza è fondata. Va premesso che in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione dellespese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento dicorrezione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. (in tal senso Cass. n. 12437 del 2017:"In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione dellespese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento dicorrezione degli errori materiali di cui agli artt.287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura dicorrezione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, c.p.c.- che ad essa si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari espese - , consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione"; v. anche Cass., n. 5082 del 2024; Cass., sez. un., n. 4353 del 2023). Questa Corte ritiene, inoltre, di dover dare continuità all'indirizzo secondo cui il ricorso percorrezione di errore materiale di una sentenza della Suprema Corte per omessa pronuncia sulla distrazione dellespese non deve essere notificato anche alla parte difesa dall'avvocato antistatario, atteso che il difensore agisce,ex art.287 e ss. c.p.c., in forza della procura rilasciatagli nel giudizio concluso con la pronuncia da correggere, non potendosi distinguere una proposizione "in proprio" dell'istanza di distrazione avanzata dal difensore (tale da imporre la notificazione della richiesta dicorrezione anche alla parte rappresentata) da una proposizione della domanda in rappresentanza di parte e in base all'originaria procura (Cass., n. 15302 del 2023; contra Cass., n. 36579 del 2022). In questo caso, dalla lettura della memoria depositata in vista dell’udienza di decisione risulta che venne chiesta la distrazione dellespese a favore del difensore; con l’ordinanza n. 13647/2024 questa Corte ha disposto sullespese omettendo, però, di provvedere alla distrazione a favore del difensore della parte vittoriosa. Sussistono, quindi, i presupposti per lacorrezione del dispositivo della sentenza n. 13647/2024 come richiesto. Non vi è luogo a provvedere sullespese del presente procedimento (Cass., sez. un., n. 9438 del 2022). P.Q.M. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone che il dispositivo dell’ordinanza n. 13647/2024 di questa Corte, pubblicata il 16/5/2024, nell'ambito del giudizio al RG n. 23329/2019, sia integrato come segue: dopo le parole "oltre spese generali al 15% ed accessori di legge" si aggiunga "con distrazione a favore del difensore antistatario della parte controricorrente che ne ha fatto richiesta"; manda alla cancelleria per la prescritta annot
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