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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 febbraio 2022

Cassazione n. 34814/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 6747-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma, M. F. Nobiliore, 43, pec: [OSCURATO:EMAIL] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. 01424990461; - intimata - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 07/02/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che chiede che la Corte di Cassazione in camera di consiglio voglia rigettare il ricorso.

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], allegando la propria impossibilità di raggiungere l'Italia a causa dei divieti imposti dalla normativa volta a fronteggiare il diffondersi dell'epidemia da Covid-19, chiese al Tribunale di Milano la risoluzione per impossibilità sopravvenuta, del contratto di locazione di una villa sita in Forte dei Marmi e chiese la restituzione della caparra sulla base di una clausola contenuta nel contratto che prevedeva proprio tale eventualità; il Tribunale adito dispose un rinvio per consentire lo svolgimento della mediazione obbligatoria vertendo la causa in materia di locazione e fissò una udienza per verificare l'esito della esperita mediazione; nel corso di questa udienza, tenutasi in data 21/10/2021, rilevò che la controversia, relativa a bene immobile sito in Forte dei Marmi, rientrava nella competenza territoriale inderogabile del Tribunale di Lucca quale foro competente e fissò alle parti un termine per presentare le loro osservazioni sulla questione sollevata d'ufficio.

La difesa della parte ricorrente dapprima aderì alla indicazione del Tribunale di Lucca quale foro territorialmente competente e chiese la concessione di un termine per riassumere la causa innanzi a tale tribunale e, successivamente, con la memoria ex art. 101 u.c. c.p.c., revocò la propria adesione all'eccezione di incompetenza territoriale ed eccepì la tardività del rilievo della incompetenza ai sensi dell'art. 38, co. 3 c.p.c. chiedendo che il giudice dichiarasse la competenza del Tribunale di Milano; la parte resistente aderì, invece, all'indicazione del Tribunale di Lucca quale foro territorialmente competente; la causa subì più di un rinvio e, infine„ con ordinanza del 6/2/2022, il Tribunale di Milano dichiarò la Ric. 2022 n. 06747 sez.

M3 - ud. 14-07-2022 -2- propria incompetenza territoriale riconoscendo la competenza del Tribunale di Lucca sul rilievo che l'art. 21 c.p.c. stabilisce, quale foro delle controversie in materia di locazione di immobile, quello del luogo nel quale quest'ultimo si trova; che l'art. 447-bis c.p.c., concernente le norme processuali applicabili alle controversie in materia di locazione, comodato di immobili e affitto di azienda e pertanto applicabile al caso in esame, prevede, al comma 2, la sanzione della nullità delle clausole di deroga alla competenza, con ciò stabilendo l'inderogabilità di detto foro territoriale quanto alle controversie sopra menzionate; che l'art. 428 c.p.c., applicabile in virtù del richiamo di cui all'art. 447-bis co. 1 c.p.c., stabilisce infine la rilevabilità d'ufficio dell'incompetenza territoriale; aggiunse che l'eccezione di incompetenza territoriale era stata rilevata d'ufficio sin dalla prima udienza di trattazione del 21/10/2021, successiva al tentativo di mediazione, e che la stessa, pertanto, era tempestiva; avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per regolamento di competenza; nessuno si è costituito per resistere al ricorso; il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ricorrendone i presupposti processuali; il ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che: con l'unico motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione dell'art. 38 co. 1 e 3 c.p.c. e art. 4, co. 5 del Dlgs. n. 150 del 2011 in relazione all'art. 183 c.p.c. - il ricorrente lamenta la violazione delle indicate disposizioni avendo il Tribunale pronunciato sulla propria incompetenza territoriale dopo due anni di trattazione della causa e ben quattro udienze; il giudice avrebbe pertanto violato sia l'art. 38 c.p.c. secondo cui l'incompetenza per territorio può essere sollevata d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. sia lo stesso art.183 c.p.c. che prevede la possibilità per il giudice di fissare una nuova Ric. 2022 n. 06747 sez.

M3 - ud. 14-07-2022 -3- udienza di trattazione solo in casi tassativamente previsti, non ricorrenti nel caso in esame; il PG ha concluso per il rigetto del ricorso, sostenendo che il regolamento non era tardivo, avendo il giudice rilevato d'ufficio l'incompetenza nella prima udienza del procedimento sommario successiva all'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione; ha ritenuto insostenibile che, prima del mutamento del rito da sommario ad ordinario, potesse dirsi maturata alcuna preclusione inerente la rilevabilità officiosa della questione di incompetenza territoriale, il ricorso va rigettato; risulta dall'impugnata ordinanza - né è contestato tra le parti - che l'eccezione di incompetenza territoriale fu sollevata alla prima udienza utile successiva all'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, senza che possa assumere alcun rilievo la circostanza che il tentativo obbligatorio di mediazione abbia occupato più di una udienza, con ciò consentendo di differire la prima udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c.; la mediazione disciplinata dal D.Igs. n. 28 del 2010 costituisce, per espressa volontà legislativa, una condizione di procedibilità della domanda giudiziale che, in quanto rientrante tra gli istituti aventi efficacia deflattiva del contenzioso, si pone per dir così "a monte" dell'inIzio del processo, tanto che, ove la stessa non sia esperita nei casi previsti obbligatoriamente dalla legge, il processo neppure può avere inizio e la domanda giudiziale non è procedibile; da ciò consegue che la prima udienza utile per sollevare l'eccezione di incompetenza territoriale era quella successiva all'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, udienza che il giudice, disponendo il mutamento del rito, ha fissato ai sensi dell'art. 420 c.p.c.

In quella udienza il Giudice ha verificato se le norme inderogabili sulla competenza territoriale ai sensi dell'art. 21 Ric. 2022 n. 06747 sez.

M3 - ud. 14-07-2022 -4- c.p.c. e 447 bis c.p.c. fossero state rispettate e, ritenendo che la clausola contrattuale relativa alla competenza del foro di Milano fosse nulla, ha sollevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 428 c.p.c., l'incompetenza territoriale in favore della competenza del Tribunale di Lucca rinviando le parti davanti a sé per dedurre sulla questione rilevata d'ufficio; a questo punto il ricorrente ha dapprima aderito alla eccepita incompetenza del Tribunale di Milano, con ciò differendo ulteriormente la definizione della questione, e successivamente ha revocato la propria adesione chiedendo di far valere la tardività della sollevata eccezione di incompetenza territoriale; da ciò consegue che il ritardo di cui il ricorrente pretende di potersi avvalere al fine di sostenere che la competenza territoriale era ormai radicata definitivamente nel foro di Milano è dipeso dalla sua condotta processuale di guisa che egli non può far valere ora una decadenza sulla quale ha omesso di interloquire per lungo tempo; conclusivamente il ricorso va rigettato; il ricorrente è condannato a pagare, in favore di parte resistente, le spese, liquidate come in dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di una ulteriore somma a titolo di contributo unificato, pari a quella versata per il ricorso, se dovuta.

P.Q.M.

La Corte rigetta l'istanza di regolamento; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in C 2.200; ai sensi dell'art. 13, co. 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.

Ric. 2022 n. 06747 sez.

M3 - ud. 14-07-2022 -5- Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3 della Corte di Cassazione, in data 14 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA]• stp)1, [OSCURATO:PERSONA] oggi, 2 5 NOV 2022 I L [OSCURATO:PERSONA] argherita 0_cchip. ti Ric. 2022 n. 06747 sez.

M3 - ud. 14-07-2022 -6- CORTE DI CASSAZIONE [OSCURATO:PERSONA] con il Pubblico ,cea-e, QLC ,Ce~tb\fuL ,com DzoiL» fr) 1G /2..4 .G -cpifAI a IDJ 1z4 oL54,1 Cid-UU, tf,<DAA,Z, 0(A-Wi)k.

A:4'[OSCURATO:PERSONA];S) I \ 0(4: 0G‘ C51', l 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 6747-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma, M. F. Nobiliore, 43, pec: [OSCURATO:EMAIL] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. 01424990461; - intimata - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 07/02/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che chiede che la Corte di Cassazione in camera di consiglio voglia rigettare il ricorso. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], allegando la propria impossibilità di raggiungere l'Italia a causa dei divieti imposti dalla normativa volta a fronteggiare il diffondersi dell'epidemia da Covid-19, chiese al Tribunale di Milano la risoluzione per impossibilità sopravvenuta, del contratto di locazione di una villa sita in Forte dei Marmi e chiese la restituzione della caparra sulla base di una clausola contenuta nel contratto che prevedeva proprio tale eventualità; il Tribunale adito dispose un rinvio per consentire lo svolgimento della mediazione obbligatoria vertendo la causa in materia di locazione e fissò una udienza per verificare l'esito della esperita mediazione; nel corso di questa udienza, tenutasi in data 21/10/2021, rilevò che la controversia, relativa a bene immobile sito in Forte dei Marmi, rientrava nella competenza territoriale inderogabile del Tribunale di Lucca quale foro competente e fissò alle parti un termine per presentare le loro osservazioni sulla questione sollevata d'ufficio. La difesa della parte ricorrente dapprima aderì alla indicazione del Tribunale di Lucca quale foro territorialmente competente e chiese la concessione di un termine per riassumere la causa innanzi a tale tribunale e, successivamente, con la memoria ex art. 101 u.c. c.p.c., revocò la propria adesione all'eccezione di incompetenza territoriale ed eccepì la tardività del rilievo della incompetenza ai sensi dell'art. 38, co. 3 c.p.c. chiedendo che il giudice dichiarasse la competenza del Tribunale di Milano; la parte resistente aderì, invece, all'indicazione del Tribunale di Lucca quale foro territorialmente competente; la causa subì più di un rinvio e, infine„ con ordinanza del 6/2/2022, il Tribunale di Milano dichiarò la Ric. 2022 n. 06747 sez. M3 - ud. 14-07-2022 -2- propria incompetenza territoriale riconoscendo la competenza del Tribunale di Lucca sul rilievo che l'art. 21 c.p.c. stabilisce, quale foro delle controversie in materia di locazione di immobile, quello del luogo nel quale quest'ultimo si trova; che l'art. 447-bis c.p.c., concernente le norme processuali applicabili alle controversie in materia di locazione, comodato di immobili e affitto di azienda e pertanto applicabile al caso in esame, prevede, al comma 2, la sanzione della nullità delle clausole di deroga alla competenza, con ciò stabilendo l'inderogabilità di detto foro territoriale quanto alle controversie sopra menzionate; che l'art. 428 c.p.c., applicabile in virtù del richiamo di cui all'art. 447-bis co. 1 c.p.c., stabilisce infine la rilevabilità d'ufficio dell'incompetenza territoriale; aggiunse che l'eccezione di incompetenza territoriale era stata rilevata d'ufficio sin dalla prima udienza di trattazione del 21/10/2021, successiva al tentativo di mediazione, e che la stessa, pertanto, era tempestiva; avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per regolamento di competenza; nessuno si è costituito per resistere al ricorso; il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ricorrendone i presupposti processuali; il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: con l'unico motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione dell'art. 38 co. 1 e 3 c.p.c. e art. 4, co. 5 del Dlgs. n. 150 del 2011 in relazione all'art. 183 c.p.c. - il ricorrente lamenta la violazione delle indicate disposizioni avendo il Tribunale pronunciato sulla propria incompetenza territoriale dopo due anni di trattazione della causa e ben quattro udienze; il giudice avrebbe pertanto violato sia l'art. 38 c.p.c. secondo cui l'incompetenza per territorio può essere sollevata d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. sia lo stesso art.183 c.p.c. che prevede la possibilità per il giudice di fissare una nuova Ric. 2022 n. 06747 sez. M3 - ud. 14-07-2022 -3- udienza di trattazione solo in casi tassativamente previsti, non ricorrenti nel caso in esame; il PG ha concluso per il rigetto del ricorso, sostenendo che il regolamento non era tardivo, avendo il giudice rilevato d'ufficio l'incompetenza nella prima udienza del procedimento sommario successiva all'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione; ha ritenuto insostenibile che, prima del mutamento del rito da sommario ad ordinario, potesse dirsi maturata alcuna preclusione inerente la rilevabilità officiosa della questione di incompetenza territoriale, il ricorso va rigettato; risulta dall'impugnata ordinanza - né è contestato tra le parti - che l'eccezione di incompetenza territoriale fu sollevata alla prima udienza utile successiva all'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, senza che possa assumere alcun rilievo la circostanza che il tentativo obbligatorio di mediazione abbia occupato più di una udienza, con ciò consentendo di differire la prima udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c.; la mediazione disciplinata dal D.Igs. n. 28 del 2010 costituisce, per espressa volontà legislativa, una condizione di procedibilità della domanda giudiziale che, in quanto rientrante tra gli istituti aventi efficacia deflattiva del contenzioso, si pone per dir così "a monte" dell'inIzio del processo, tanto che, ove la stessa non sia esperita nei casi previsti obbligatoriamente dalla legge, il processo neppure può avere inizio e la domanda giudiziale non è procedibile; da ciò consegue che la prima udienza utile per sollevare l'eccezione di incompetenza territoriale era quella successiva all'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, udienza che il giudice, disponendo il mutamento del rito, ha fissato ai sensi dell'art. 420 c.p.c. In quella udienza il Giudice ha verificato se le norme inderogabili sulla competenza territoriale ai sensi dell'art. 21 Ric. 2022 n. 06747 sez. M3 - ud. 14-07-2022 -4- c.p.c. e 447 bis c.p.c. fossero state rispettate e, ritenendo che la clausola contrattuale relativa alla competenza del foro di Milano fosse nulla, ha sollevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 428 c.p.c., l'incompetenza territoriale in favore della competenza del Tribunale di Lucca rinviando le parti davanti a sé per dedurre sulla questione rilevata d'ufficio; a questo punto il ricorrente ha dapprima aderito alla eccepita incompetenza del Tribunale di Milano, con ciò differendo ulteriormente la definizione della questione, e successivamente ha revocato la propria adesione chiedendo di far valere la tardività della sollevata eccezione di incompetenza territoriale; da ciò consegue che il ritardo di cui il ricorrente pretende di potersi avvalere al fine di sostenere che la competenza territoriale era ormai radicata definitivamente nel foro di Milano è dipeso dalla sua condotta processuale di guisa che egli non può far valere ora una decadenza sulla quale ha omesso di interloquire per lungo tempo; conclusivamente il ricorso va rigettato; il ricorrente è condannato a pagare, in favore di parte resistente, le spese, liquidate come in dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di una ulteriore somma a titolo di contributo unificato, pari a quella versata per il ricorso, se dovuta. P.Q.M. La Corte rigetta l'istanza di regolamento; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in C 2.200; ai sensi dell'art. 13, co. 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto. Ric. 2022 n. 06747 sez. M3 - ud. 14-07-2022 -5- Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3 della Corte di Cassazione, in data 14 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA]• stp)1, [OSCURATO:PERSONA] oggi, 2 5 NOV 2022 I L [OSCURATO:PERSONA] argherita 0_cchip. ti Ric. 2022 n. 06747 sez. M3 - ud. 14-07-2022 -6- CORTE DI CASSAZIONE [OSCURATO:PERSONA] con il Pubblico ,cea-e, QLC ,Ce~tb\fuL ,com DzoiL» fr) 1G /2..4 .G -cpifAI a IDJ 1z4 oL54,1 Cid-UU, tf,<DAA,Z, 0(A-Wi)k. A:4'[OSCURATO:PERSONA];S) I \ 0(4: 0G‘ C51', l 1
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