CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 luglio 2024
Cassazione n. 20184/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27340/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 32 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, Sezione Distaccata di [OSCURATO:PERSONA], n. 2976/5 / 20 1 6 , depositata in data 14 novembre2016. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodell’11 luglio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; Credito di imposta-art. 8 legge 388/2000 - invio tardivo modello CVS -decadenza Rilevato che: 1. L ’A genzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR di Calabria in epigrafe indicata che ha confermato la decisione di primo grado con la quale è stato accolto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contro la comunicazione di scarto del modello CVS emessa dal [OSCURATO:PERSONA] di Pescara, con cui quest’ultimo comunicava la decadenza dal beneficio di cui all’art. 8 legge 388/2000 per non avere la società inoltrato il modello CVS nel termine previsto dall’art. 62, comma 1, lett. a) e b) della legge n. 289/2002. Il giudice di appello riteneva, in particolare, che il termine per la comunicazione dei dati, fissato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, fosse illegittimo, perché in contrasto con l’art. 3 dello Statuto del contribuente «che prevede dei termini minimi(60 giorni) per l’entrata in vigore della normativa fiscale relativa ad adempimenti dei contribuenti». La società contribuente resiste con controricorso. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Considerato che: 1. Con l’unicomotivo di ricorso l ’Agenzia delle Entrate lamenta la «violazione e falsa applicazione dell’art. 8 L. 388/00 in combinato disposto con l’art. 62 L. 289/02 e con l’art. 3 della L. 212/00 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.». Deduce , in particolare, l a non corretta applicazione delle disposizioni suddette da parte della CTR che avrebbe escluso la necessità dell’invio del modello CVS per fruire del credito di imposta.Osserva, al contrario, che: a) la norma (art. 1 d.l. 253/2002) che aveva posto il termine del 28 febbraio 2003 per l’invio del modello CVS era entrata in vigore il 13 novembre 2002, ovvero ben 107 giorni prima della scadenza; b)detta previsione era conforme, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, all’art. 3 della legge n. 212/2000, avendo il contribuente a disposizione un termine decadenziale di ben 107 giorni; c) l’art. 62 della legge 289/2002 prevede, a pena di decadenza dal contributo, l’obbligo di comunicare all’Agenzia i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati. 2. Il motivo è fondato. 3.Questa Corte (ex multis , Cass. 14/10/2019, n. 25728) ha chiarito che l’imprenditore ammesso a beneficiare, ai sensi dell’art. 8 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, dei contributi, concessi sotto forma di credito di imposta, per l’effettuazione di nuovi investimenti nelle aree svantaggiate del paese, decade da tale beneficio ove abbia omesso di presentare (come previsto dalla l. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62, comma 1, lett. e), nel termine del 28 febbraio 2003, la comunicazione telematica avente ad oggetto le informazioni sul contenuto e la natura dell’investimento effettuato (cosiddetto ‘modello CVS’), essendo il suddetto termine previsto dall’art. 62 cit. a pena di decadenza e non avendo, altrimenti, alcun senso la sua previsione ove il beneficio del contributo fosse subordinato alla realizzazione dell’investimento e non anche all’invio della comunicazione telematica (così Cass. 23768/2013, 10772/2013 e 2232/2013; cfr. anche Corte Cost., ord., 24 marzo 2006, n. 124, secondo la quale, per le esigenze di tempestiva integrazione dei dati, a disposizione dell’amministrazione finanziaria, non è irragionevole che il mancato rispetto del termine fissato per la comunicazione dei dati stessi sia sanzionato, indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti perfruire dell’agevolazione, con la decadenza dal contributo automaticamente conseguito). Sullo specifico tema della legittimità del termine del 28 febbraio 2003, in relazione alle disposizioni dello Statuto del contribuente, si è precisato che, se è bensì vero che le norme della legge n. 212 del 2000, emanate in attuazione degli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost., e qualificate espressamente come principi generali dell’ordinamento tributario, sono, in alcuni casi, idonee a prescrivere specifici obblighi a carico dell’Amministrazione finanziaria e costituiscono, in quanto espressione di principi già immanenti nell’ordinamento, criteri guida per il giudice nell’interpretazione delle norme tributarie (anche anteriori), esse tuttavia non hanno rango superiore alla legge ordinaria e, conseguentemente, non possono fungere da norme parametro di costituzionalità, né consentire la disapplicazione della norma tributaria in asserito contrasto con le stesse (Cass. 06/04/2009, n. 8254). Si è ulteriormente specificato che, in tema di contributi concessi sotto forma di credito di imposta ex art. 8 legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l’effettuazione di nuovi investimenti in aree svantaggiate, l’inosservanza del termine – inizialmente individuato nel 31 gennaio 2003 dall’art. 1, comma 1, lett. a), num. 2, d.l. n. 253 del 2002, e poi definitivamente fissato al 28 febbraio 2003 dall’art. 62, comma 1, lett. a), legge n. 289 del 2002 –entro il quale i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data dell’8 luglio 2002 devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati, nonché quelli ulteriori eventualmente stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, comporta la decadenza dal beneficio, non potendosi attribuire alcun rilievo alla circostanza che il provvedimento del Direttore sia stato emesso in data tale da non consentire al contribuente di disporre, rispetto alla predetta scadenza, del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 3, comma 2, dello Statuto del contribuente per le norme che introducono adempimenti tributari, in quanto il contribuente è stato posto nella situazione giuridica oggettiva di conoscibilità della scadenza del termine per adempiere il suo onere di comunicazione fin dal 13 novembre 2002, data di pubblicazione del d.l. n. 253/2002 (i cui effetti sono stati fatti espressamente salvi dall’art. 62, comma 7, seconda parte, legge n. 289 del 2002) ed il predetto termine è di fonte immediatamente legale, non superabile con una diversa previsione temporale di natura amministrativa (Cass. 26/07/2017, n. 18446).Infine, si è condivisibilmente evidenziato che la disposizione di cui all’art. 3, comma 2, legge n. 212 del 2000, che fissa il termine minimo di sessanta giorni per l’effettuazione degli adempimenti da parte del contribuente, non ha uno specifico fondamento costituzionale, né il termine da essa stabilito attiene all’esercizio del diritto di difesa: il rapido susseguirsi di disposizioni aventi forza di legge non rispettose del termine indicato determina solo il verificarsi di una normale vicenda di successione di leggi nel tempo (Cass. n. 5324/2012). 4. Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata; non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., con il rigetto dell’originario ricorso della società contribuente avverso la comunicazione di decadenza dai benefici di cui all’articolo 8 della legge 388/2000. La controricorrente va condannata, in applicazione del principio della soccombenza, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, nella misura indicatain dispositivo, mentre vanno compensate quelle dei gradi di merito in ragione dei profili sostanziali della vicenda processuale. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso proposto dalla contribuente. Condanna la controricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre al rimborso