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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 novembre 2025

Cassazione n. 31684/2025

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 6853-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1794/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 28/10/2019 R.G.N. 302/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto Agenzia R.G.N.6853/2020 Cron.

Rep.

Ud13/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] Nel giudizio di rinvio [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a pronuncia di cassazione di questa Corte, la Corte d’appello di Bari rigettava la domanda di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] promossa nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e volt a ad accertare la sussistenza di un rapporto subordinato nonostante la formale conclusione di un contratto di agenzia tra [OSCURATO:SOCIETA]. e la società [OSCURATO:SOCIETA]., della quale gli odierni ricorrenti erano soci.

La Corte respingeva altresì la domanda subordinata volta a costituire una posizione previdenziale presso Enasarco in capo adAntonazzo e Zeni a far data dal 1971, e non solo, come avvenne, a far data dalla costituzione della [OSCURATO:SOCIETA].

Il collegio d’appello non ammetteva le prove orali; sulla base delle prove documentali acquisite escludeva poi l’esistenza dei caratteri tipici della subordinazione.

Quanto alla domanda subordinata, veniva stigmatizzato il fatto che Antonazzo e Zeni avessero agito in proprio anziché facendo valere la qualità di ex soci della disciolta [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cinque motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso, illustrato da memoria.

In sede di odierna udienza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.

RITENUTOCHE Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono violazione e falsa applicazione degli artt.384 e 112 c.p.c.

Sostengono che la sentenza non avrebbe compiuto l’effettivo accertamento del rapporto intercorso con [OSCURATO:SOCIETA]. a dispetto del decisum imposto dalla pronuncia di cassazione con rinvio.

Con il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono violazione degli artt.115, 421 c.p.c. e 2697 c.c., per non avere la Corte d’appello ammesso le prove testimoniali vertenti su circostanze capaci di dimostrare la subordinazione.

Con il terzo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono violazione e falsa applicazione degli artt.1746 e 2697 c.c.

Sostengono che, nei fatti, la Corte avrebbe disapplicato i presupposti del contratto di agenzia, omettendo di considerare elementi tesi a negare l’autonomia imprenditoriale della [OSCURATO:SOCIETA].

Con il quarto motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono violazione e falsa applicazione dell’art.115 c.p.c., per non avere la Corte d’appello considerato elementi documentali capaci di fondare il requisito della subordinazione.

Con il quinto motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono violazione e falsa applicazione degli artt.6 l. n.12/73 e 100 c.p.c., per avere la Corte d’appello respinto la domanda subordinata sul presupposto che i ricorrenti non agirono in qualità di soci della disciolta [OSCURATO:SOCIETA].

Il primo motivo è infondato.

Questa Corte aveva cassato la pronuncia d’appello per difetto di motivazione sulla mancata ammissione delle prove orali.

In particolare, la cassazione originò dalle seguenti insufficienze motivazionali: a) apodittica e superficiale motivazione di rigetto delle prove orali; b) mancanza di specifica motivazione sulla rilevanza e concludenza delle ulteriori prove documentali già acquisite in causa; c) mancata disamina specifica della documentazione prodotta da cui potersi desumere l’esistenza effettiva di un contrato di agenzia.

Ebbene, in sede di rinvio, la Corte d’appello ha analiticamente motivato in attuazione dei rilievi critici contenuti nella pronuncia di rinvio.

In particolare, la Corte d’appello: a) ha affermato, per ciascun capitolo di prova dedotto, che le prove orali erano in parte generiche, in parte vertevano su circostanze pacifiche e documentali, in altra parte erano irrilevanti poiché incentratesu fatti non incompatibili con la sussistenza di un contratto di agenzia; b) ha esaminato in modo particolareggiato le clausole del contratto di agenzia, escludendo che dalle stesse potesse emergere la natura subordinata del rapporto, nonostante l’ingerenza di [OSCURATO:SOCIETA]. sulle decisioni commerciali di [OSCURATO:SOCIETA]., ben inquadrabili nel franchising di distribuzione. [OSCURATO:SOCIETA]., del resto, aveva una propria azienda, era titolare di contratti di locazione, era titolare di attrezzature e arredamento dei punti vendita, aveva propri dipendenti.

La Corte ha quindi concluso per un’autonomia giuridica ed economica incompatibile con il rapporto di lavoro subordinato.

Considerata nel suo complesso, la disamina compiuta dalla Corte si presenta puntuale, dettagliata e di certo rispondente alle critiche mosse con la pronuncia di cassazione, sicché il motivo deve essere respinto.

Il secondo, terzo e quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente, data la loro intima connessione, e sono inammissibili.

Sebbene rubricati come violazione di legge, essi tendono nella sostanza ad una rivalutazione del materiale istruttorio considerato dalla Corte, senza argomentare specificamente sui presupposti dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c.

In particolare, non può parlarsi di violazione dell’art.1746 c.c., poiché i ricorrenti danno atto che la sentenza ha riconosciuto correttamente i tratti distintivi del contratto di agenzia con le implicate differenze rispetto a quello di lavoro subordinato.

I ricorrenti si dolgono che, in fatto, la Corte avrebbe dovuto concludere per la sussistenza degli elementi della subordinazione, alla luce delle prove orali articolare e dei documenti prodotti.

Ora, premesso che non vi è alcuna specifica censura di violazione dell’art.244 c.p.c. laddove la sentenza parla di genericità dei capitoli di prova, vero è che la doglianza sulla mancata ammissione dei capitoli di prova orale non soddisfa i requisiti di cui all’art.360, co.1, n.5 c.p.c.

In particolare, non sono indicati gli specifici fatti storici decisivi contenuti nei capitoli, in grado di sovvertire la motivazione della Corteterritoriale in modo da rende re recessivo il quadro fattuale valorizzato dalla stessa, ovvero: autonomia imprenditoriale della [OSCURATO:SOCIETA]., compatibilità di varie clausole contrattuali e della ingerenza della [OSCURATO:SOCIETA]. con il rapporto di franchising.

Il quinto motivo è inammissibile.

I ricorrenti, non contestando l’affermazione in diritto contenuta in sentenza secondo cui il diritto alla regolarizzazione della propria posizione previdenziale presso Enasarco sin dal 1971 presupponeva che gli stessi avessero agito facendo valere la loro qualità di agenti quali ex soci della disciolta [OSCURATO:SOCIETA]., sostengono però di aver agito come persone fisiche proprio nella detta qualità di ex soci.

Tuttavia, non indicano specificamente in quali atti del processo avessero menzionato di agire in veste di ex soci, né riportano specificamente il contenuto delle difese da cui risulterebbe tale loro veste.

In ciò il motivo si mostra inammissibile per difetto di autosufficienza.

Le spese di lite seguono la soccombenza deiricorrenti. i sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 6853-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1794/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 28/10/2019 R.G.N. 302/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto Agenzia R.G.N.6853/2020 Cron. Rep. Ud13/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] Nel giudizio di rinvio [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a pronuncia di cassazione di questa Corte, la Corte d’appello di Bari rigettava la domanda di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] promossa nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e volt a ad accertare la sussistenza di un rapporto subordinato nonostante la formale conclusione di un contratto di agenzia tra [OSCURATO:SOCIETA]. e la società [OSCURATO:SOCIETA]., della quale gli odierni ricorrenti erano soci. La Corte respingeva altresì la domanda subordinata volta a costituire una posizione previdenziale presso Enasarco in capo adAntonazzo e Zeni a far data dal 1971, e non solo, come avvenne, a far data dalla costituzione della [OSCURATO:SOCIETA]. Il collegio d’appello non ammetteva le prove orali; sulla base delle prove documentali acquisite escludeva poi l’esistenza dei caratteri tipici della subordinazione. Quanto alla domanda subordinata, veniva stigmatizzato il fatto che Antonazzo e Zeni avessero agito in proprio anziché facendo valere la qualità di ex soci della disciolta [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cinque motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso, illustrato da memoria. In sede di odierna udienza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. RITENUTOCHE Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono violazione e falsa applicazione degli artt.384 e 112 c.p.c. Sostengono che la sentenza non avrebbe compiuto l’effettivo accertamento del rapporto intercorso con [OSCURATO:SOCIETA]. a dispetto del decisum imposto dalla pronuncia di cassazione con rinvio. Con il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono violazione degli artt.115, 421 c.p.c. e 2697 c.c., per non avere la Corte d’appello ammesso le prove testimoniali vertenti su circostanze capaci di dimostrare la subordinazione. Con il terzo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono violazione e falsa applicazione degli artt.1746 e 2697 c.c. Sostengono che, nei fatti, la Corte avrebbe disapplicato i presupposti del contratto di agenzia, omettendo di considerare elementi tesi a negare l’autonomia imprenditoriale della [OSCURATO:SOCIETA]. Con il quarto motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono violazione e falsa applicazione dell’art.115 c.p.c., per non avere la Corte d’appello considerato elementi documentali capaci di fondare il requisito della subordinazione. Con il quinto motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono violazione e falsa applicazione degli artt.6 l. n.12/73 e 100 c.p.c., per avere la Corte d’appello respinto la domanda subordinata sul presupposto che i ricorrenti non agirono in qualità di soci della disciolta [OSCURATO:SOCIETA]. Il primo motivo è infondato. Questa Corte aveva cassato la pronuncia d’appello per difetto di motivazione sulla mancata ammissione delle prove orali. In particolare, la cassazione originò dalle seguenti insufficienze motivazionali: a) apodittica e superficiale motivazione di rigetto delle prove orali; b) mancanza di specifica motivazione sulla rilevanza e concludenza delle ulteriori prove documentali già acquisite in causa; c) mancata disamina specifica della documentazione prodotta da cui potersi desumere l’esistenza effettiva di un contrato di agenzia. Ebbene, in sede di rinvio, la Corte d’appello ha analiticamente motivato in attuazione dei rilievi critici contenuti nella pronuncia di rinvio. In particolare, la Corte d’appello: a) ha affermato, per ciascun capitolo di prova dedotto, che le prove orali erano in parte generiche, in parte vertevano su circostanze pacifiche e documentali, in altra parte erano irrilevanti poiché incentratesu fatti non incompatibili con la sussistenza di un contratto di agenzia; b) ha esaminato in modo particolareggiato le clausole del contratto di agenzia, escludendo che dalle stesse potesse emergere la natura subordinata del rapporto, nonostante l’ingerenza di [OSCURATO:SOCIETA]. sulle decisioni commerciali di [OSCURATO:SOCIETA]., ben inquadrabili nel franchising di distribuzione. [OSCURATO:SOCIETA]., del resto, aveva una propria azienda, era titolare di contratti di locazione, era titolare di attrezzature e arredamento dei punti vendita, aveva propri dipendenti. La Corte ha quindi concluso per un’autonomia giuridica ed economica incompatibile con il rapporto di lavoro subordinato. Considerata nel suo complesso, la disamina compiuta dalla Corte si presenta puntuale, dettagliata e di certo rispondente alle critiche mosse con la pronuncia di cassazione, sicché il motivo deve essere respinto. Il secondo, terzo e quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente, data la loro intima connessione, e sono inammissibili. Sebbene rubricati come violazione di legge, essi tendono nella sostanza ad una rivalutazione del materiale istruttorio considerato dalla Corte, senza argomentare specificamente sui presupposti dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c. In particolare, non può parlarsi di violazione dell’art.1746 c.c., poiché i ricorrenti danno atto che la sentenza ha riconosciuto correttamente i tratti distintivi del contratto di agenzia con le implicate differenze rispetto a quello di lavoro subordinato. I ricorrenti si dolgono che, in fatto, la Corte avrebbe dovuto concludere per la sussistenza degli elementi della subordinazione, alla luce delle prove orali articolare e dei documenti prodotti. Ora, premesso che non vi è alcuna specifica censura di violazione dell’art.244 c.p.c. laddove la sentenza parla di genericità dei capitoli di prova, vero è che la doglianza sulla mancata ammissione dei capitoli di prova orale non soddisfa i requisiti di cui all’art.360, co.1, n.5 c.p.c. In particolare, non sono indicati gli specifici fatti storici decisivi contenuti nei capitoli, in grado di sovvertire la motivazione della Corteterritoriale in modo da rende re recessivo il quadro fattuale valorizzato dalla stessa, ovvero: autonomia imprenditoriale della [OSCURATO:SOCIETA]., compatibilità di varie clausole contrattuali e della ingerenza della [OSCURATO:SOCIETA]. con il rapporto di franchising. Il quinto motivo è inammissibile. I ricorrenti, non contestando l’affermazione in diritto contenuta in sentenza secondo cui il diritto alla regolarizzazione della propria posizione previdenziale presso Enasarco sin dal 1971 presupponeva che gli stessi avessero agito facendo valere la loro qualità di agenti quali ex soci della disciolta [OSCURATO:SOCIETA]., sostengono però di aver agito come persone fisiche proprio nella detta qualità di ex soci. Tuttavia, non indicano specificamente in quali atti del processo avessero menzionato di agire in veste di ex soci, né riportano specificamente il contenuto delle difese da cui risulterebbe tale loro veste. In ciò il motivo si mostra inammissibile per difetto di autosufficienza. Le spese di lite seguono la soccombenza deiricorrenti. i sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali pe
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