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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 39789/2025

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In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 3539/2025 [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 27503/2025 [OSCURATO:PERSONA] sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];

2. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara, originariamente adito dall’istante,aveva ricusato di prendere cognizione dell’istanza in ragione della declaratoria di incompetenza territoriale di cui alla sentenza emessa da quel giudice in data 4 aprile 2017.

3. Con istanza del 6 dicembre 2024 [OSCURATO:PERSONA], premesso che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara aveva disposto il sequestro preventivo per equivalente delle disponibilità liquide dell’istante fino alla concorrenzadi 229.364,44 euro in relazione al capo N1) di imputazione, divenuto capo S) di cui alla sentenza di incompetenza, chiedeva la restituzione di tali beni, poiché in esito al giudizio celebratosi avanti al Tribunale di Chieti egli era stato condannato per fattispecie di reato differenti rispetto a quella per cui era stato disposto il sequestro preventivo ed, inoltre, non vi era stata costituzione di parte civile.

5. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] depositava conclusioni scritte chiedendo che venisse dichiarata la competenza del Tribunale di Chieti. [OSCURATO:PERSONA]

1. In via preliminareva ritenuta l’ammissibilità del conflitto, poiché l’indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale - derivata dal rifiuto, formalmente manifestato dai due giudici sopra indicati, di conoscere del medesimo procedimento relativo a incidente di esecuzione - appare insuperabile senza il presente intervento decisorio, risolutore del conflitto, da emettersi ai sensi dell’art. 32 cod. proc. pen.

Certamente è principio da ribadirsi in tema di misure cautelari reali, quello secondo il quale, prima della pronuncia definitiva – a partire dalla quale si radica la competenza funzionale del giudice dell’esecuzione – permane il potere del giudice cautelare di riesaminare il provvedimento di sequestro (nella specie, preventivo), costituendo esso, in quello stato del procedimento, l’unico titolo legittimante la temporanea ablazione del bene, sicché avverso il provvedimento di rigetto o di inammissibilità delle istanze afferenti il sequestro è esperibile l’appello cautelare ex art. 322-bis cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 6720 del 26/01/2021, Semprucci, Rv. 281476 - 01) In tale situazione non si può fare rivivere la competenza territoriale di una autorità giudiziaria che si è dichiarata incompetente con sentenza passata in giudicato, e che, pertanto, al momento della proposizione della domanda non era più il giudice che procedeva.

Sulla base di queste disposizioni, la giurisprudenza costantemente afferma, in relazione allo sviluppo del rapporto processuale e all'articolazione di esso nelle varie fasi e nei vari gradi, nel senso che l'attribuzione della competenza funzionale in ordine ai relativi procedimenti dipende dalla disponibilità materiale e giuridica degli atti e viene meno con la loro trasmissione ad altro giudice(cfr., tra le tante, Sez. 5, n. 47398 del 14/09/2017, Gagliardi, Rv. 271854-01, ma anche Sez. 3, n. 36532 del 12/05/2015, Ciminiello, Rv. 264731-01).

3. Conseguentemente, il Tribunale di Chieti deve essere individuato come il giudice competente a provvedere sulla istanza di restituzione dei beni sottoposti a sequestro, poiché è il giudice che procedeva al momento della domanda, cioèl’ufficio che aveva la materiale disponibilità degli atti.

Decidendo sul conflitto di competenza, dichiara la competenza del Tribunale di Chieti, cui

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 3539/2025 [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 27503/2025 [OSCURATO:PERSONA] sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; 2. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara, originariamente adito dall’istante,aveva ricusato di prendere cognizione dell’istanza in ragione della declaratoria di incompetenza territoriale di cui alla sentenza emessa da quel giudice in data 4 aprile 2017. 3. Con istanza del 6 dicembre 2024 [OSCURATO:PERSONA], premesso che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara aveva disposto il sequestro preventivo per equivalente delle disponibilità liquide dell’istante fino alla concorrenzadi 229.364,44 euro in relazione al capo N1) di imputazione, divenuto capo S) di cui alla sentenza di incompetenza, chiedeva la restituzione di tali beni, poiché in esito al giudizio celebratosi avanti al Tribunale di Chieti egli era stato condannato per fattispecie di reato differenti rispetto a quella per cui era stato disposto il sequestro preventivo ed, inoltre, non vi era stata costituzione di parte civile. 5. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] depositava conclusioni scritte chiedendo che venisse dichiarata la competenza del Tribunale di Chieti. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminareva ritenuta l’ammissibilità del conflitto, poiché l’indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale - derivata dal rifiuto, formalmente manifestato dai due giudici sopra indicati, di conoscere del medesimo procedimento relativo a incidente di esecuzione - appare insuperabile senza il presente intervento decisorio, risolutore del conflitto, da emettersi ai sensi dell’art. 32 cod. proc. pen. Certamente è principio da ribadirsi in tema di misure cautelari reali, quello secondo il quale, prima della pronuncia definitiva – a partire dalla quale si radica la competenza funzionale del giudice dell’esecuzione – permane il potere del giudice cautelare di riesaminare il provvedimento di sequestro (nella specie, preventivo), costituendo esso, in quello stato del procedimento, l’unico titolo legittimante la temporanea ablazione del bene, sicché avverso il provvedimento di rigetto o di inammissibilità delle istanze afferenti il sequestro è esperibile l’appello cautelare ex art. 322-bis cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 6720 del 26/01/2021, Semprucci, Rv. 281476 - 01) In tale situazione non si può fare rivivere la competenza territoriale di una autorità giudiziaria che si è dichiarata incompetente con sentenza passata in giudicato, e che, pertanto, al momento della proposizione della domanda non era più il giudice che procedeva. Sulla base di queste disposizioni, la giurisprudenza costantemente afferma, in relazione allo sviluppo del rapporto processuale e all'articolazione di esso nelle varie fasi e nei vari gradi, nel senso che l'attribuzione della competenza funzionale in ordine ai relativi procedimenti dipende dalla disponibilità materiale e giuridica degli atti e viene meno con la loro trasmissione ad altro giudice(cfr., tra le tante, Sez. 5, n. 47398 del 14/09/2017, Gagliardi, Rv. 271854-01, ma anche Sez. 3, n. 36532 del 12/05/2015, Ciminiello, Rv. 264731-01). 3. Conseguentemente, il Tribunale di Chieti deve essere individuato come il giudice competente a provvedere sulla istanza di restituzione dei beni sottoposti a sequestro, poiché è il giudice che procedeva al momento della domanda, cioèl’ufficio che aveva la materiale disponibilità degli atti. Decidendo sul conflitto di competenza, dichiara la competenza del Tribunale di Chieti, cui
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