CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15513/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno di conferma della condanna a carico dell'imputato per il reato di tentato furto aggravato. 2. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, relativo alla manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato in relazione ai criteri di valutazione della prova dettati dall'art. 192 cod. proc. pen., è manifestamente infondato e generico, poiché si limita a dedurre in modo aspecifico la questione della sottovalutazione della presenza in aula dell'imputato, al fine di incrinare il suo riconoscimento come autore del reato, senza indicare l'essenzialità di tale circostanza, anche evocata con scarsa chiarezza argomentativa, rispetto alle altre prove a suo carico, compiutamente e convincentemente riportate nella sentenza d'appello impugnata, e senza controbattere agli argomenti puntuali spesi dalla Corte di merito per superare l'eccezione sostanzialmente analoga già avanzata dal ricorrente in sede di appello. Il motivo, pertanto, è anche generico. 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 febbrai