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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33111/2025

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui si censura l'interpretazione delle intercettazioni che si assume non siano chiare, la qualificazione dei delitti nell'ipotesi di cui all'art. 73 comma 1, piuttosto che comma 5 o 4 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (primo e secondo motivo), sono manifestamente infondati e riproduttivi di censura adeguatamente smentite dalla Corte di appello (pagg. da 6 a 13) genericamente ed apoditticamente criticate nel ricorso; rilevato che analogo limite incontra il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], avendo la Corte di appello spiegato le ragioni del non differente bilanciamento tra le recidiva specifica infraquinquennale e le riconosciute circostanze attenuanti generiche (pag. 14); rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] con cui si censura l'errore di calcolo in cui sarebbe incorso il giudice di appello allorché ha accolto il concordato tra le parti e l'omessa motivazione in ordine ai motivi di assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen. è inammissibile, non essendo i motivi dedotti esperibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; che il concordato con rinuncia ai motivi di appello previsto dall'art. 599-bis cod. proc. pen., così come novellato dall'art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103, è un istituto in conseguenza del quale le parti processuali si accordano sulla qualificazione giuridica delle condotte contestate e sull'entità della pena da irrogare, effettuando una valutazione, in tutto o in parte, congiunta dell'impugnazione proposta; che da parte sua, il giudice di appello ha il dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che l'accordo delle parti processuali sia rispettoso dei parametri e dei limiti indicati dall'art. 599-bis cod. proc. pen., operazione nel caso compiuta attraverso il richiamo alla correttezza del procedimento con il quale le parti erano addivenute al computo della pena; che quanto al primo motivo la pena finale non risulta illegale e, per come calcolata, risulta conforme a quella concordata (v. verbale da cui emerge che la pena concordata prevedeva che la pena pecuniaria fosse immutata); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui si censura l'interpretazione delle intercettazioni che si assume non siano chiare, la qualificazione dei delitti nell'ipotesi di cui all'art. 73 comma 1, piuttosto che comma 5 o 4 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (primo e secondo motivo), sono manifestamente infondati e riproduttivi di censura adeguatamente smentite dalla Corte di appello (pagg. da 6 a 13) genericamente ed apoditticamente criticate nel ricorso; rilevato che analogo limite incontra il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], avendo la Corte di appello spiegato le ragioni del non differente bilanciamento tra le recidiva specifica infraquinquennale e le riconosciute circostanze attenuanti generiche (pag. 14); rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] con cui si censura l'errore di calcolo in cui sarebbe incorso il giudice di appello allorché ha accolto il concordato tra le parti e l'omessa motivazione in ordine ai motivi di assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen. è inammissibile, non essendo i motivi dedotti esperibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; che il concordato con rinuncia ai motivi di appello previsto dall'art. 599-bis cod. proc. pen., così come novellato dall'art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103, è un istituto in conseguenza del quale le parti processuali si accordano sulla qualificazione giuridica delle condotte contestate e sull'entità della pena da irrogare, effettuando una valutazione, in tutto o in parte, congiunta dell'impugnazione proposta; che da parte sua, il giudice di appello ha il dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che l'accordo delle parti processuali sia rispettoso dei parametri e dei limiti indicati dall'art. 599-bis cod. proc. pen., operazione nel caso compiuta attraverso il richiamo alla correttezza del procedimento con il quale le parti erano addivenute al computo della pena; che quanto al primo motivo la pena finale non risulta illegale e, per come calcolata, risulta conforme a quella concordata (v. verbale da cui emerge che la pena concordata prevedeva che la pena pecuniaria fosse immutata); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
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