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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 agosto 1957

Cassazione n. 05313/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/08/1957 avverso l'ordinanza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato av0o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con provvedimento in data 22 febbraio 2024, la Corte di appello di Brescia, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza volta ad ottenere, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'applicazione dell'indulto in relazione al provvedimento di esecuzione pene concorrenti n. 243/2023 della Procura Generale presso la Corte di appello di Brescia.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, con atto depositato il 27 luglio 2024.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché tardivo, essendo stata realizzata la notifica in favore del difensore il 28/02/2024, ed in favore del Bellaviti il 25/05/2024.

Il termine per impugnare è pari a giorni quindici.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/08/1957 avverso l'ordinanza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato av0o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento in data 22 febbraio 2024, la Corte di appello di Brescia, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza volta ad ottenere, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'applicazione dell'indulto in relazione al provvedimento di esecuzione pene concorrenti n. 243/2023 della Procura Generale presso la Corte di appello di Brescia. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, con atto depositato il 27 luglio 2024. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché tardivo, essendo stata realizzata la notifica in favore del difensore il 28/02/2024, ed in favore del Bellaviti il 25/05/2024. Il termine per impugnare è pari a giorni quindici. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 05313/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris