CassazionedecretoSezione LDecisione del 23 ottobre 2024
Cassazione n. 31806/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23520/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliat a in Roma, via Pierluigi da Palestrina n. 19 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende -ricorrente principale - contro della Fonte di Fauno n. 25 -controricorrente principale - nonché sul ricorso successivo riunito e privo di autonoma iscrizione proposto da della Fonte di Fauno n. 25 -ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] PICARIELLO, Massimiliano FERRETTI, Stefania MACCIOMEI, Cristina RICASOLI, [OSCURATO:PERSONA] RUSSO, Silvia MASINI, Filomena PEZONE e Mirella CHIATTI, elettivamente domiciliat i in Roma, via Pierluigi da Palestrina n. 19, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lirappresenta e difende -controricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 1375 /20 22 della Corte d’Appello di Roma, depositata il 4.4.2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23.10.2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La ricorrente principale e gli attuali controricorrenti incidentali – tutti dipendenti dell’A.S.L. Roma 1, in servizio presso l’ospedale [OSCURATO:PERSONA], che fino al [OSCURATO:DATA_NASCITA] era costituito in autonoma azienda ospedaliera – chiesero e ottennero dal Tribunale di Roma , in funzione di giudice del lavoro, decreto ingiuntivo per il pagamento delle spettanze maturate negli anni 2014, 2015 e 2016 quali componenti dell’equipe incaricata di eseguire le attività trasfusionali in favore delle aziende sanitarie private convenzio nate con l’azienda pubblica per la fornituradi tale servizio. L’opposizione al decreto ingiuntivo proposta dall’A.S.L. Roma 1 venne respinta dal Tribunale, con sentenza che , prontamente impugnata, fu parzialmente riformata dalla Corte d’Appello di Roma, che accolse l’opposizione all’ingiunzione limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], confermando la decisione di primo grado per tutti gli altri lavoratori. Contro la sentenza della Corte territoriale [OSCURATO:PERSONA] p roposto ricorso per cassazione , articolato in tre motivi, contro il quale l ’Azienda sanitaria si è difes a con controricorso. Anche l’A.S.L. Roma 1ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, nei confronti degli altri lavoratori, i quali si sono a loro volta difesi con controricorso. Il ricorso dell’A.S.L. è stato riunito al precedente de lla lavoratrice, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., a valere quindi quale ricorso incidentale. Tutte le parti hanno depositato memoria illustrativa dei rispettivi ricorsi e controricorsi nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazionein camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia , con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. «violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 2103 e 2112 c.c. , nonché dell’art. 15-quinquiesdel d.lgs. n. 502/1992 ». La ricorrente rivendica il diritto a mantenere, anche quale dipendente del l’A.S.L . Roma 1, il medesimo trattamento economico a suo tempo goduto presso l a soppressa [OSCURATO:PERSONA] con riguardo alla sua partecipazione alle attività trasfusionalieseguite in favore delle aziende private. In particolare, rivendica il diritto alla quota di sua spettanza sul 20% esposto nelle fatture emesse nei confronti delle aziende private che l’[OSCURATO:PERSONA] ripartiva tra tutti i componenti dell’equipe impegnata in quel servizio. Il motivo censura la sentenza impugnata laddove questa ha ritenuto che, con l’incorporazione dell’[OSCURATO:PERSONA] nell’A.S.L. Roma E, prima (dal 1°.1.2015) , e nell’A.S.L. Roma 1, poi (dal 1°.1.2016) , in forza dell’art. 2112 c.c.,sarebbe divenuto applicabile anche ai rapporti di lavoro con gli ex dipendenti dell’[OSCURATO:PERSONA] il diverso regime applicato ai dipendenti delle aziende sanitarie incorporanti. 2. Il secondo motivo del ricorso principale denuncia , sempre in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2103 e 2112 c.c., nonché dell’art. 15-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 , avuto precipuo riguardo al decreto del Ministro della Sanità del 1°.9.1995, alla legge regionale del Lazio n. 48/1995 ed ai provvedimenti regionali D.G.R. 376/2001 e 342/2008 con riferimentoall’art. 34 CCNL [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] in tema di lavoro straordinario ed all’art. 10 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] in tema di compensi incentivanti». La ricorrente desume dalle disposizioni che si assumono violate e da altre indicate nell’illustrazione del ricorso la fonte del proprio diritto al pagamento dei «compensi incentivanti», così come azionati con il ricorso per decreto ingiuntivo , rilevando che non si tratta di compenso per lavoro straordinario, né di attività libero professionale svolta intra moenia. 3. Il terzo motivo denuncia: «vizio di cui a ll’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. per omesso esame di un fatto storico consistente nel fatto che l’unica contrattazione collettiva aziendale intervenuta al momento della fusione per incorporazione era quella culminata con accordo sindacale ratificato il 2.12.2009, fatto che aveva costituito oggetto di discussione tra le parti ed era decisivo per il giudizio». Il motivo, sul ribadito presupposto che un regime del trattamentoeconomico deteriore presso le aziende incorporanti potrebbe essere giustificato solo dalle previsioni di un diverso contratto collettivo, contesta alla Corte territoriale di non avere esaminato il fatto che una siffatta previsione non è contemplata nel contratto collettivo aziendale stipulato nel 2009 presso l’A.S.L Roma E. 4. I tr e motivi, che possono essere esaminati congiuntamente,in ragione della stretta connessione tra di loro, sono infondati. 4.1. Occorre premettere che il credito azionato dalla ricorrente principale riguarda compensi asseritamente maturati esclusivamente negli anni 2015 e 2016 e che ella non è coinvolta nel discorso sul giudicato esterno e interno che ha determinato il diverso esito del giudizio per gli altri lavoratori e di cui si dovrà trattare in seguito, esaminando il ricorso incidentale. 4.2. La Corte d’Appello di Roma, per decidere la causatra la ricorrente e l’A.S.L. Roma 1, ha innanzitutto preso atto che le delibere adottateda tale Azienda, a differenza di quelle a suo tempo adottate dall’[OSCURATO:PERSONA], non prevedevano la distribuzione automatica del 20% aggiuntivo fatturato sull’attività trasfusionale resa alle aziende private tra tutti i dipendenti coinvolti, bensì la remunerazione d e i dipendenti per tale attività solo se res a al di fuori del normale orario di servizio, come lavoro straordinario oprestazioni libero professionali intra moenia.La Corte ha quindi ritenuto – facendo riferimento all’art. 2112 c.c. –che il nuovo datore di lavoro non fosse tenuto ad applica r e ai lavoratori trasferiti per effetto dell’incorporazione dell’[OSCURATO:PERSONA] i l medesimo trattamento economico già da loro goduto presso il precedente datore di lavoro, potendo estendere anche nei loro confronti il regime di trattamento economico applicato ai propri dipendenti. 4.3.La critica nei confronti di tale impostazione si incentra sul rilievo che il nuovo datore di lavoro non puòdisconoscere al lavoratore trasferito il trattamento economico cui egli aveva diritto presso il precedente datore di lavoro. Più precisamente, si afferma che il diverso regime di trattamento economico – anche deteriore –potrebbe essere esteso ai lavoratori trasferiti, ai sensi dell’art. 2112 c.c., ma solo in esecuzione di un diverso contratto collettivo, non certo di deliberazioni unilaterali del nuovo datore di lavoro. A ciò si aggiunge che presso l’[OSCURATO:PERSONA] E, nella quale fu incorporata l’[OSCURATO:PERSONA] e che poi confluì a sua volta nell’A.S.L. Roma 1, non fu mai stipulato un contratto collettivo aziendale che prevedesse la ripartizione tra i lavoratori del 20% aggiuntivo fatturato alle aziende private solo a titolo di remunerazione di lavoro straordinario o di attività libero professionale intra moenia. 4.4. Il ragionamento della ricorrente è astrattamente corretto, ma in concreto difetta di un elemento necessario per attribuirgli fondamento. La Corte d’Appello ha basato la sua decisione su un confronto tra le delibere adottate dalle diverse aziende – e, quindi, svolto sul piano omogene o dei diversi regolamenti interni – stabilendo che l’A.S.L. Roma 1 non poteva essere vincolata al rispetto delle delibere a suo tempo adottate dalla cessata Azienda OspedalieraSan [OSCURATO:PERSONA]. Giustamente la ricorrente evidenzia la necessità di spostare il confrontosul più appropriato livello della «normativa primaria e secondaria»e dei contratti collettivi di lavoro, uniche fonti abilitate a definire il trattamento economico nel pubblico impiego (artt.24 e 45 d.lgs. n. 1 65 del 2001) . Ma questo deve valere anche e innanzituttoper il trattamento economico goduto presso l’[OSCURATO:PERSONA] , trattandosi di individuare una fonte legale o contrattuale del credito azionato dalla ricorrente con il ricorso per decreto ingiuntivo. 4.5. Ebbene, la ricorrente non indica la fonte del proprio vantato diritto in un contratto collettivo nazionale di lavoro. Le uniche disposizioni di CCNL citate nell a rubric a del secondo motivosono una norma in tema di lavoro straordinario ( art. 34 CCNL [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], citato a contrario, solo per sostenernel’inapplicabilità al caso in esame) e un’altra in tema di compensi incentivanti ( art. 10 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], di cui però non si spiega la pertinenza rispetto al caso in esame, postoche ivi si tratta di progetti innovativi, di destinazione di risorse derivanti da risparmi di spesa sul costo del personale e di verifica del raggiungimento degli obiettivi ; non della destinazionedel fatturato sulla fornitura del servizio trasfusionale alle aziende private convenzionate). Nemmeno viene indicato un contratto collettivo aziendale di lavoro stipulato dall’Azienda OspedalieraSan [OSCURATO:PERSONA] che prevedesse la ripartizione automatica del 20% fatturato alle aziende private tra tutti i lavoratori impegnati nell’attività di trasfusione. Ciò f ermo restando che un contratto collettivo aziendale potrebbe disporreretribuzioni aggiuntive soltanto nei limiti in cui ciò sia previsto e consentito dalla contrattazione collettiva nazionale (Cass. nn. 24807/2023;21316/2022). Per quanto riguarda le fonti legislative, a parte l’art. 15- quinquiesdel d.lgs. n. 502 del 1992, menzionato per escluderne la pertinenza nel caso di specie (in quanto disciplina l’attività libero professionale intra moenia dei dirigenti medici) , la ricorrente cita la legge n. 107 del 1990 (peraltro pressoché integralmente abrogata dalla legge n. 219 del 2005) e la legge della Regione Lazio n. 48 del 1995 . Queste disposizioni contengono però norme volte a disciplinarel’organizzazione del servizio trasfusionale, non il rapporto di lavoro con i dipendenti delle aziende sanitarie che svolgono quel servizio. L’art. 2103 c.c. è indicato in rubrica senza che se ne spieghil’utilità a sostegno della domanda, in una causa che non riguarda l’esercizio di mansioni inappropriate al livello di inquadramento dei lavoratori. Quanto all’art. 2112 c.c., esso delinea i presupposti per il mantenimento dei diritti già acquisiti presso il precedentedatore di lavoro, sicché non può costituire esso stesso la fonte di quei diritti. Viene poi invocato i l decreto del Ministero della Sanità 1°.9.1995(contenente la «disciplina dei rapporti tra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private, accreditate e non accreditate, dotate di frigoemoteche»), al quale è allegato uno « S chem a - tipo di convenzione per il servizio di medicina trasfusionale», il cui art. 12, rubricato «rapporti economici», dispone: «L’azienda sanitaria fattureràmensilmente alla casa di cura: … f ) contributo alle spese di funzionamento generale della struttura trasfusionale produttiva della prestazione e della consulenza tecnico-scientifica fornita, pari al 20% del fatturato complessivo».È dunque questa la disposizione– di rango sublegislativo e non contrattuale – che prevede la fatturazione di un contributo, pari al 20%dell’importo complessivo delle altre voci esposte in fattura, destinato però a remunerare , non direttamente i lavoratori coinvolti nel servizio, bensìle « spese di funzionamento generale della struttura trasfusionale produttiva della prestazione e della consulenza tecnico - scientifica fornita». Tale destinazione del 20% a copertura delle spese di «funzionamento generale della struttura» richiederebbe una successiva contrattazione collettivache stabilisse la misura e le modalità dell’attribuzione di quanto incassato ai dipendenti interessati, i quali di quella struttura sono parte essenziale, ma non esclusiva. In mancanza di tale previsione contrattuale, la ricorrente indica la fonte del suo diritto soggettivo nelle delibere della Giunta regionale del Lazio n. 376 del 2001 e n. 345 del 2008. L’art. 15 di quest’ultima (che ha aggiornato la precedente) stabilisce, in effetti, tra l’altro, che «Per le attività trasfusionali svolte nei confronti delle case di cura private ai sensi dell’art 1, comma 1, del Decreto del Ministro della Sanità 10.9.1995 compete una quota del 20% del fatturato complessivo derivante dalla convenzione in favore del personale dell’equipedel centro stesso». In altri termini, il 20% del fatturato – che secondo il Decreto ministeriale citato ristora le spese di «funzionamento generale della struttura» e, quindi, appartiene all’Azienda – viene attribuito invece alla « equipe del centro» , cioè direttamente ai lavoratori. Sennonché, tale delibera regionale non può rappresentare la fontenormativa del credito vantato dalla ricorrente, per una duplice ragione.Innanzitutto, come già rilevato sopra, il trattamento economico dei pubblici impiegati deve essere quello previstodai contratti collettivi e non può essere incrementato in forza di un atto amministrativo(artt. 24 e 45 d.lgs. n. 165 del 2001). In secondo luogo, la delibera regionale n. 345 del 2008 (al pari di quella precedente del 2001) non è volta a disciplinare i compensi incentivanti, cioè il tipo di retribuzione aggiuntiva vantata dalla ricorrente, bensì contiene le «linee guida per l’esercizio della libera professione intramuraria della Regione Lazio»,ovverosia la disciplina proprio di quel tipo di attività che, secondo la ricorrente, non dovrebbe avere niente a che fare con la remunerazioneda lei pretesa. Si tratta inoltre di disposizioni applicabili solo ai dirigenti, come precisato all’art. 2 della delibera. 4.6. In definitiva è evidente la contraddizione in cui cade la tesi sostenuta dalla ricorrente principale: inmancanza di una norma della contrattazione collettiva che le riconosca il diritto fatto valere a titolo di compenso incentivante , in voca una disposizione che, oltre a non avere rango adeguato nel sistema delle fonti del dirittodel pubblico impiego privatizzato, è diretta a disciplinare l’attività libero professionale intramuraria dei dirigenti e non la retribuzione dellavoro dei dipendenti a vario titolo coinvolti nella fornitura all’esterno del servizio emostrasfusionale nell’adempimento del normale debito orario lavorativo. Nel consegue che risulta corretto il dispositivo della sentenza impugnata (accoglimento dell’opposizione e revoca del decreto ingiuntivo), quantunque la motivazione sia carente per essersi limitata a considerare e confrontare i diversi regolamenti interni delle aziende, senza affrontare il tema essenziale della fonte contrattuale del credito fatto valere(art. 384, comma 4, c.p.c.). 5. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, l’A.S.L. Roma 1 censura la sentenza laddove ha invece confermato il rigetto dell’opposizionea decreto ingiuntivo con riguardo a tutti gli altri lavoratori. Il motivo è così rubricato: «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2112 e 2909 c.c., nonché degli artt. 324 e 329 c.p.c., rilevante ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d’Appello errato nel ritenere coperta da giudicato(interno ed esterno) la domanda». L’Azienda sanitaria assume che erroneamente venne ravvisata l’esistenza di un giudicato interno idoneo a precludere contestazioni sulla pretesa azionata in causa. I nfatti, la pronuncia da cui scaturirebbe quel giudicato era stata emessa nei confronti di un soggetto diverso, ovverosia l’Azienda OspedalieraSan [OSCURATO:PERSONA] e per un periodo diverso da quello di causa, elementi tutti che avrebbero dovuto impedire il riconoscimento dell’esistenza di un giudicato idoneo a dispiegare effetti in questo giudizio. 5.1. Il ricorso è infondato. La Corte territoriale non ha ritenuto in modo diretto l’esistenza di un giudicato esterno preclusivo rispetto a quanto da decidere nella presente causa. Essa ha invece affermato che il Tribunale aveva deciso sulla base di una doppia ratio decidendi, di cui una basata sull’esistenza, per ragioni sostanziali, del diritto rivendicato dai lavoratori e l’altra basata sul fatto che,comunque, a fondare la pretesa stava il giudicato esterno riveniente da un diverso processo. Su tale premessa – e pur av e ndo la Corte d’Appello manifestato di non condivi dere le ragioni sviluppate dal Tribunale sui profili puramente sostanziali, tant’è che ha accolto l’appello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] – la sentenza qui impugnata ha «tuttavia» rile vato che era stata impugna ta la ratiodecidendi, parimenti sviluppata dal Tribunale, riguardante il giudicato, che era in sé idonea a sorreggere la decisione favorevole ai lavoratori. La Corte di merito, pertanto, non ha neppure esaminato, per ragioni processuali, la fondatezza o meno di quanto addotto dal Tribunale per riconoscere gli effetti di quel giudicato esterno e ciò coerentemente con la propria premessa, non potendo in quella sede di gravame occuparsi di un aspetto non coinvolto dai motivi di appello. A fronte di ciò, è sterile l’insistenza dell ’ A . S . L . Roma 1 sull’inesistenza dell’originario giudicato esterno valorizzato dal Tribunale o sull’inidoneità di esso ad influire sui diritti azionati in questa causa o, ancora meno, sull’infondatezza della pretesa di far valere presso la A.S.L. Roma 1 quanto deliberato presso l’[OSCURATO:PERSONA] . I nfatti, per poter riesaminare tali temi in questa causa, si dovrebbe inficiar e la pronuncia di appello che, senza esaminare l’esistenza o la portata di quel giudicato esterno, ha semplicemente rilevato che l’affermazione di una sua esistenza e di una sua decisività da parte del Tribunale, non essendo stata impugnata con l’appello, era ormai incontrovertibile. Per contrastare tale affermazione non è utile insistere sull’esistenza o sugli effetti di quel giudicato esterno, perché non è quello il punto, mentre sul profilo decisivo, ovverosia sull’essersi censurata con l’appello la ratio decidendi del Tribunale che ha ritenuto l’esistenza di quel giudicato esterno, nulla è detto nel ricorso per cassazione. Quindiil motivo di ricorso incidentale , che si incentra sul giudicato, non può trovare accoglimento, perché appunto con esso si argomenta rispetto all’esistenza ed efficacia del giudicato esterno, il che non consente di superare l’esistenza invece di un giudicato interno (su quel giudicato esterno), per effetto della mancata impugnazione in appello, che è quanto risulta decisivo. Per completezza si osserva che quanto affermato dalla Corte territoriale è conforme alla giurisprudenza costante di questa Suprema Corte secondo cui, nonostante la maggiore ampiezza dell’effetto devolutivo, anche nel rapporto tra pronuncia di primo grado e giudizio di appello la mancata impugnazione di una tra più rationes decidendisviluppate nella prima sentenza consolida la rationon gravata, che resta idonea a stabilizzare la decisione di merito ed a rendere inammissibile l’appello ( v. Cass. nn. 7790/2023; 18310/ 2007 ; 7809/ 2001 ; 7675/1995). Tale conclusione è del resto ulteriormente giustificata dal rilievo testuale che il principio di specificità dell’appello ha ricevuto negli artt. 343 e 434 c.p.c., in forza delle modifiche apportate dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con mod ificazioni in legge n. 134 del 2012 e poi ora ulteriormente dal d . lgs. n. 149 del 2022. 6. Il diverso esito del processo nei due gradi di merito giustifica l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità tra la ricorrente principale e l’A.S.L. Roma 1. Nel rapporto,invece, tra quest’ultima e i controricorrenti incidentali le spese legali del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 7. Si dà atto che, in base all’esito delricorso, sussistono – a carico sia del la ricorrente principale che del la ricorrente incidentale – i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte: rigettail ricorso principale; rigettail ricorso incidentale; compensa le spese del giudizio di legittimitànel rapporto tra ricorrente principale e A.S.L. Roma 1; condanna A.S.L. Roma 1 al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore solidale dei controricorrenti incidentali, liquidate in €9.000, per compensi, oltre alle spese generali al 15%, € 200 per esborsi e accessori; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussi