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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 21120/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE di APPELLO di BOLOGNA.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bologna, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha dichiarato senza formalità l'inammissibilità dell'appello presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del Tribunale della stessa città che, in data 14/03/2023, aveva dichiarato l'imputato, processato in presenza, colpevole del reato ascrittogli, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, rilevando che risultava non depositata la dichiarazione/elezione di domicilio richiesta dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. 1.1.

Con successiva ordinanza, la Corte di appello ha rigettato la richiesta di correzione dell'errore materiale (a parere del difensore dell'appellante, la predetta formalità non andava osservata, perché l'imputato risultava detenuto per altra causa, e quindi avrebbe dovuto ex lege essere citato presso il luogo di detenzione), non emergendo ex actis l'invocato status processuale dell'imputato.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, deducendo, con motivi qui riassunti nei limiti d'interesse, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., violazione degli artt.581, 591 e 156 cod. proc. pen.: esisteva in atti una tuttora valida elezione di domicilio, intervenuta nel corso di indagini preliminari, e comunque l'imputato risultava detenuto per altra causa, e quindi avrebbe dovuto ex lege essere citato presso il luogo di detenzione, di tal che l'adempimento ritenuto (pur erroneamente) mancante, risultava comunque superfluo.

2.1. Nel rispetto dei termini di rito, il ricorrente ha fatto pervenire una memoria nella quale ha ribadito le proprie argomentazioni. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, proposto per motivi manifestamente infondati, va dichiarato inammissibile.

1. Deve premettersi che, nel caso di specie, risulta pacifico: che l'imputato era stato processato in primo grado in presenza, non in absentia; che preesisteva in atti, rispetto alla data di emissione della sentenza impugnata, una non revocata dichiarazione/elezione di domicilio compiuta nel corso delle indagini preliminari; che l'atto di appello, oltre a non allegarla, non vi aveva fatto riferimento (lo stesso ricorrente nulla osserva sul punto); che l'invocato stato di detenzione per altra causa non emergeva ex actis e non era altrimenti noto alla Corte di appello alla data di presentazione dell'impugnazione (lo stesso ricorrente nulla osserva sul punto).

2. Ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., nel caso in cui, nel grado precedente, nei confronti dell'imputato non si sia proceduto in absentia, occorre allegare all'atto di appello soltanto la dichiarazione o l'elezione di domicilio richiesta ai fini della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, non anche il mandato speciale ad impugnare.

3. Ai sensi dell'art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2022, la disposizione (introdotta dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) si applica alle impugnazioni proposte avverso le sentenze pronunciate in data successiva all'entrata in vigore del predetto D. Lgs. (che ha introdotto la predetta disciplina), ovvero proposte, come nel caso in esame, dopo il 30 dicembre 2022.

4. Questa Corte (Sez. 2, sentenza n. 33355 del 28/06/2023, Quattrocchi, Rv. 285021 - 01) ha già chiarito che l'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., il quale, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, richiede, a pena d'inammissibilità, il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio della parte privata unitamente all'atto d'impugnazione, non opera nel caso in cui l'imputato impugnante sia detenuto (nel medesimo senso, in seguito, Sez. 2, n. 51273 del 10/11/2023, Savoia, Rv. 285546 - 01, e Sez. 2, n. 38442 del 13/09/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285029 - 01).

4.1. Come pure chiarito da Sez.

U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869 - 01 (anche se a fini diversi e nella vigenza di un quadro normativo diverso, ma per quanto in questa sede rileva non significativamente mutato), il principio, qualora lo stato di detenzione risulti dagli atti, opera anche nei confronti del detenuto "per altra causa".

4.2. Nel caso in esame, peraltro, l'invocato stato detentivo per altra causa dell'imputato non risultava dagli atti, essendo stato portato a conoscenza della Corte di appello soltanto in data successiva rispetto all'emissione dell'impugnato provvedimento (lo stesso ricorrente nulla osserva in proposito): la doglianza è, pertanto, manifestamente infondata.

5. Il ricorrente lamenta anche l'esistenza di una previa e valida Elezione/dichiarazione di domicilio, la cui presenza in atti avrebbe reso non necessario l'adempimento di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. 5.1.

Vi è contrasto, in giurisprudenza, in ordine alla questione se le elezioni/dichiarazioni di domicilio conservino efficacia anche nei gradi successivi di giudizio rispetto a quello nel quale intervennero.

5.2. La risoluzione del contrasto è, peraltro, priva di effetti ai fini che ci occupano, poiché, in ogni caso, se anche la dichiarazione/elezione di domicilio effettuata in una fase precedente del procedimento conservasse validità anche ai fini del giudizio d'appello, nondimeno essa dovrebbe essere allegata alla dichiarazione di appello (cfr. Sez. 6, n. 43320 del 26/09/2023, Rossi, n.m.: "Se, infatti, la finalità [del nuovo art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.] è quella di agevolare il buon esito del procedimento notificatorio, è evidente che l'elezione o la dichiarazione di domicilio deve essere depositata, o allegata, all'atto di appello al momento della proposizione dell'impugnazione, onde consentire di effettuare la notificazione del decreto di citazione alla luce delle indicazioni espresse, per l'appunto, nell'elezione o nella dichiarazione di domicilio.

Nè può affermarsi che ciò che conta è che vi sia agli atti una elezione o una dichiarazione di domicilio.

Se l'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. venisse interpretato in tal modo, l'introduzione della norma sarebbe stata superflua, dovendo il giudice d'appello, già prima della riforma Cartabia, esaminare gli atti e, ove avesse rinvenuto una elezione o una dichiarazione di domicilio, disporre le notifiche ai sensi della relativa disciplina"), o quanto meno espressamente ed inequivocabilmente richiamata nell'atto d'impugnazione (Sez. 2, n. 16480 del 29/02/2024, Miraoui, n.m. allo stato).

5.2.1. Tuttavia, come premesso, l'atto di appello, oltre a non allegarla, non aveva fatto riferimento alcuno alla - a dire del ricorrente, preesistente in atti - elezione/dichiarazione di domicilio.

6. L'atto di appello era, dunque, in ogni caso inammissibile, ed anche il ricorso è inammissibile.

6.1. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali, nonché (in presenza di profili di colpa quanto alla determinazione delle cause della dichiarata inammissibilità) della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 29 febbraio 2024 Il [OSCURATO:PERSONA]. ed EST.

France co [OSCURATO:PERSONA] PRESIDEN E EST.

Sergio/Bejtrani DEPOSITATO I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE di APPELLO di BOLOGNA. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha dichiarato senza formalità l'inammissibilità dell'appello presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del Tribunale della stessa città che, in data 14/03/2023, aveva dichiarato l'imputato, processato in presenza, colpevole del reato ascrittogli, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, rilevando che risultava non depositata la dichiarazione/elezione di domicilio richiesta dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. 1.1. Con successiva ordinanza, la Corte di appello ha rigettato la richiesta di correzione dell'errore materiale (a parere del difensore dell'appellante, la predetta formalità non andava osservata, perché l'imputato risultava detenuto per altra causa, e quindi avrebbe dovuto ex lege essere citato presso il luogo di detenzione), non emergendo ex actis l'invocato status processuale dell'imputato. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, deducendo, con motivi qui riassunti nei limiti d'interesse, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., violazione degli artt.581, 591 e 156 cod. proc. pen.: esisteva in atti una tuttora valida elezione di domicilio, intervenuta nel corso di indagini preliminari, e comunque l'imputato risultava detenuto per altra causa, e quindi avrebbe dovuto ex lege essere citato presso il luogo di detenzione, di tal che l'adempimento ritenuto (pur erroneamente) mancante, risultava comunque superfluo. 2.1. Nel rispetto dei termini di rito, il ricorrente ha fatto pervenire una memoria nella quale ha ribadito le proprie argomentazioni. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, proposto per motivi manifestamente infondati, va dichiarato inammissibile. 1. Deve premettersi che, nel caso di specie, risulta pacifico: che l'imputato era stato processato in primo grado in presenza, non in absentia; che preesisteva in atti, rispetto alla data di emissione della sentenza impugnata, una non revocata dichiarazione/elezione di domicilio compiuta nel corso delle indagini preliminari; che l'atto di appello, oltre a non allegarla, non vi aveva fatto riferimento (lo stesso ricorrente nulla osserva sul punto); che l'invocato stato di detenzione per altra causa non emergeva ex actis e non era altrimenti noto alla Corte di appello alla data di presentazione dell'impugnazione (lo stesso ricorrente nulla osserva sul punto). 2. Ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., nel caso in cui, nel grado precedente, nei confronti dell'imputato non si sia proceduto in absentia, occorre allegare all'atto di appello soltanto la dichiarazione o l'elezione di domicilio richiesta ai fini della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, non anche il mandato speciale ad impugnare. 3. Ai sensi dell'art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2022, la disposizione (introdotta dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) si applica alle impugnazioni proposte avverso le sentenze pronunciate in data successiva all'entrata in vigore del predetto D. Lgs. (che ha introdotto la predetta disciplina), ovvero proposte, come nel caso in esame, dopo il 30 dicembre 2022. 4. Questa Corte (Sez. 2, sentenza n. 33355 del 28/06/2023, Quattrocchi, Rv. 285021 - 01) ha già chiarito che l'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., il quale, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, richiede, a pena d'inammissibilità, il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio della parte privata unitamente all'atto d'impugnazione, non opera nel caso in cui l'imputato impugnante sia detenuto (nel medesimo senso, in seguito, Sez. 2, n. 51273 del 10/11/2023, Savoia, Rv. 285546 - 01, e Sez. 2, n. 38442 del 13/09/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285029 - 01). 4.1. Come pure chiarito da Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869 - 01 (anche se a fini diversi e nella vigenza di un quadro normativo diverso, ma per quanto in questa sede rileva non significativamente mutato), il principio, qualora lo stato di detenzione risulti dagli atti, opera anche nei confronti del detenuto "per altra causa". 4.2. Nel caso in esame, peraltro, l'invocato stato detentivo per altra causa dell'imputato non risultava dagli atti, essendo stato portato a conoscenza della Corte di appello soltanto in data successiva rispetto all'emissione dell'impugnato provvedimento (lo stesso ricorrente nulla osserva in proposito): la doglianza è, pertanto, manifestamente infondata. 5. Il ricorrente lamenta anche l'esistenza di una previa e valida Elezione/dichiarazione di domicilio, la cui presenza in atti avrebbe reso non necessario l'adempimento di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. 5.1. Vi è contrasto, in giurisprudenza, in ordine alla questione se le elezioni/dichiarazioni di domicilio conservino efficacia anche nei gradi successivi di giudizio rispetto a quello nel quale intervennero. 5.2. La risoluzione del contrasto è, peraltro, priva di effetti ai fini che ci occupano, poiché, in ogni caso, se anche la dichiarazione/elezione di domicilio effettuata in una fase precedente del procedimento conservasse validità anche ai fini del giudizio d'appello, nondimeno essa dovrebbe essere allegata alla dichiarazione di appello (cfr. Sez. 6, n. 43320 del 26/09/2023, Rossi, n.m.: "Se, infatti, la finalità [del nuovo art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.] è quella di agevolare il buon esito del procedimento notificatorio, è evidente che l'elezione o la dichiarazione di domicilio deve essere depositata, o allegata, all'atto di appello al momento della proposizione dell'impugnazione, onde consentire di effettuare la notificazione del decreto di citazione alla luce delle indicazioni espresse, per l'appunto, nell'elezione o nella dichiarazione di domicilio. Nè può affermarsi che ciò che conta è che vi sia agli atti una elezione o una dichiarazione di domicilio. Se l'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. venisse interpretato in tal modo, l'introduzione della norma sarebbe stata superflua, dovendo il giudice d'appello, già prima della riforma Cartabia, esaminare gli atti e, ove avesse rinvenuto una elezione o una dichiarazione di domicilio, disporre le notifiche ai sensi della relativa disciplina"), o quanto meno espressamente ed inequivocabilmente richiamata nell'atto d'impugnazione (Sez. 2, n. 16480 del 29/02/2024, Miraoui, n.m. allo stato). 5.2.1. Tuttavia, come premesso, l'atto di appello, oltre a non allegarla, non aveva fatto riferimento alcuno alla - a dire del ricorrente, preesistente in atti - elezione/dichiarazione di domicilio. 6. L'atto di appello era, dunque, in ogni caso inammissibile, ed anche il ricorso è inammissibile. 6.1. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali, nonché (in presenza di profili di colpa quanto alla determinazione delle cause della dichiarata inammissibilità) della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 29 febbraio 2024 Il [OSCURATO:PERSONA]. ed EST. France co [OSCURATO:PERSONA] PRESIDEN E EST. Sergio/Bejtrani DEPOSITATO I
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