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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2022

Cassazione n. 06341/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; osserva

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni gravi aggravate.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità ed alla qualificazione giuridica del fatto come lesioni dolose anziché colpose, nonché con riguardo al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla commisurazione della pena.

Il 24/12/2021 il difensore dell'imputato ha depositato memoria contestando la valutazione preliminare di inammissibilità del ricorso.

3. Il ricorso é inammissibile.

Le censure proposte con il primo motivo, oltre a risultare intrinsecamente generiche in quanto si confrontano in maniera intermittente con la motivazione della sentenza e con il compendio probatorio dalla stessa valorizzato, non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto.

Del tutto generiche sono anche le censure proposte con il secondo motivo, che si limitano all'assertiva contestazione della motivazione resa dalla Corte territoriale a giustificazione della conferma delle scelte operate dal giudice di primo grado con riguardo al trattamento sanzionatorio.

4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00.

Così deciso in Ro il 12/1/2022 e estensor Eni DEPOCITAT0 cm4 2 3 F 022 ,g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni gravi aggravate. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità ed alla qualificazione giuridica del fatto come lesioni dolose anziché colpose, nonché con riguardo al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla commisurazione della pena. Il 24/12/2021 il difensore dell'imputato ha depositato memoria contestando la valutazione preliminare di inammissibilità del ricorso. 3. Il ricorso é inammissibile. Le censure proposte con il primo motivo, oltre a risultare intrinsecamente generiche in quanto si confrontano in maniera intermittente con la motivazione della sentenza e con il compendio probatorio dalla stessa valorizzato, non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto. Del tutto generiche sono anche le censure proposte con il secondo motivo, che si limitano all'assertiva contestazione della motivazione resa dalla Corte territoriale a giustificazione della conferma delle scelte operate dal giudice di primo grado con riguardo al trattamento sanzionatorio. 4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così deciso in Ro il 12/1/2022 e estensor Eni DEPOCITAT0 cm4 2 3 F 022 ,g
Sentenza Cassazione n. 06341/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris