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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 23 novembre 1968

Cassazione n. 22111/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/11/1968 avverso l'ordinanza del 20/10/2021 del TRIBUNALE di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.II Tribunale di Venezia con ordinanza del 20 ottobre 2021 ha rigettato il ricorso nei confronti del provvedimento con il quale il 16 febbraio 2021 il G.i.p. del Tribunale di Venezia ha dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato avanzata da [OSCURATO:PERSONA] indagato in procedimento penale.

2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza Donano Vecchini9 tramite Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con i quali denunzia violazione di legge.

2.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge processuale (art. 360, num. 3, cod. proc. civ. con riferimento agli artt. 79 e 96 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115).

Rammentato che la ragione del diniego dell'ammissione al beneficio invocato sta, secondo il Giudice di merito, nella omessa indicazione degli estremi identificativi, anagrafici, fiscali e reddituali, dei componenti la famiglia e che non sarebbe idonea la avvenuta indicazione da parte del ricorrente nella richiesta di ammissione di costituire "nucleo familiare autonomo", si sottopone a censura il provvedimento impugnato e quello, costituente presupposto, del 16 febbraio 2021.

Il Tribunale, sia in sede di valutazione dell'istanza che in sede di reclamo, avrebbe omesso di attivare i propri poteri-doveri officiosi volti a verificare quanto affermato nell'istanza, così non rispettando i seguenti, consolidati, principi di diritto in tema della portata da attribuire all'art. 96 del d.P.R. n. 115 del 2002: «In tema di patrocinio a spese dello Stato, il giudice può vagliare Pattendibilità dell'autocertificazione dell'istante relativa alla sussistenza delle condizioni di reddito richieste dalla legge per l'ammissione al beneficio e rigettare l'istanza ove sussistano indizi gravi, precisi e concordanti circa la disponibilità di risorse economiche non compatibili con quelle dichiarate. (Fattispecie in cui la Corte, ritenendo che l'istante avesse assolto all'onere minimo di allegazione a suo carico indicando una condizione di assenza di redditi, ha annullato con rinvio il provvedimento con cui era stata respinta l'opposizione avverso il rigetto dell'istanza per la possibile ricorrenza di redditi non documentati, ritenendo meramente apparente la motivazione che prospettava l'esistenza di ulteriori contribuzioni senza esplicitazione delle valutazioni a sostegno di tale conclusione)» (Sez. 4, n. 36787 del 08/05/2018, Marotta, Rv. 273423); «In tema di patrocinio a spese dello Stato, il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione fondato sulla mera affermazione che l'autocertificazione di assenza di reddito è di per sé un potenziale inganno è illegittimo, in quanto le disposizioni di cui gli artt. 79, comma 3, e 96, comma 2, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che assicurano poteri di accertamento al giudice dell'ammissione e a quello dell'opposizione, implicano una presunzione di impossidenza dell'istante vincibile con l'esercizio di tali poteri» (Sez. 4, n. n. 10406 del 05/12/2017, Ferretti, Rv. 272248); «In tema di patrocinio a spese dello Stato il procedimento di ammissione al beneficio è connotato dall'assenza della previsione di termini preclusivi, con conseguente ammissibilità delle produzioni documentali dell'interessato non soltanto in un momento successivo a quello di presentazione dell'istanza, ma anche nel giudizio di opposizione avverso il provvedimento di rigetto» (Sez. 4, n. 6529 del 08/01/2018, Berisa, Rv. 272180).

Peraltro - osserva il ricorrente - ove il Tribunale avesse proceduto all'accertamento dei requisiti, avrebbe scoperto che la moglie di Vecchini, del pari detenuta da anni, ed il figlio, già detenuto, erano entrambi deceduti.

2.2. Tramite il secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] censura violazione dell'art. 360, num. 5, cod. proc. civ., omesso esame dell'oggetto dell'impugnazione e mancanza o mera apparenza del requisito della motivazione.

Ad avviso della Difesa il ricorso al Tribunale ha posto chiaramente il tema della impossibilità di rigetto de plano dell'istanza di ammissione al beneficio, senza svolgere accertamenti, come prescritto dall'artt. 96 del d.P.R. n. 115 del 2002, ma non ha ricevuto risposta alcuna, poiché le poche righe del provvedimento del Tribunale non consentono di comprendere il percorso logico del decidente e, in particolare, perché la indicazione di costituire "nucleo familiare autonomo" sia inidonea a spiegare che nel caso di specie non esistono ulteriori soggetti conviventi.

Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. E' pervenuta memoria, datata 3 giugno 2022, nell'interesse del ricorrente, con la quale si insiste nella necessità di interpretare correttamente il combinato disposto degli artt. 79 e 96 del d.P.R. n. 115 del 2002.

4. Il P.G. della S.C. nella requisitoria scritta del 15 novembre 2022 ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e deve trovare accoglimento, per le seguenti ragioni. 2.11 provvedimento impugnato, infatti, non spiega per quale motivo, non prevedendo l'ordinamento vigente la necessità di impiego di formule sacramentali (al riguardo cfr., in vari sensi, Sez. 4, n. 16824 del 20/04/2022, Rea, Rv. 283207; Sez. 1, n. 40803 del 15/07/2021, Caporrino, Rv. 282150; Sez. 4, n. 25086 del 12/05/2021, Messina, Rv. 281491; Sez. 4, n. 27110 del 15/09/2020, Rossi, Rv. 279958; Sez. 3, n. 28837 del 08/09/2020, C, Rv. 280627; Sez. 4, n. 3445 del 11/09/2019, dep. 2020, Piazza, Rv. 278026; Sez. 6, n. 32391 del 22/05/2019, Rugnetta, Rv. 276476; Sez. 5, ord. n. 15166 del 15/02/2016, P.G. in proc.

Martinez e altro, Rv. 266722), non sarebbe stata idonea ad esprimere il concetto di non avere conviventi l'espressione in concreto usata dal richiedente, il quale ha dichiarato di costituire "nucleo familiare autonomo".

Al riguardo, vanno, infatti, ribaditi i principi già da tempo affermati dalla Corte di legittimità e puntualmente richiamati dal ricorrente (se ne è dato atto in precedenza, sub n. 2.1. del "ritenuto in fatto"), dalla cui applicazione al caso di specie emerge la vistosa lacuna motivazionale, segnalata criticamente anche dal P.G. di legittimità, del provvedimento impugnato quanto a possibili riferimenti fattuali a dati processualmente emersi che legittimino il Giudice investito della richiesta del beneficio a presumere l'esistenza di altri soggetti conviventi con il richiedente ed apportatori di ipotetici redditi. 3.Consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Presidente del Tribunale di Venezia.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/11/1968 avverso l'ordinanza del 20/10/2021 del TRIBUNALE di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.II Tribunale di Venezia con ordinanza del 20 ottobre 2021 ha rigettato il ricorso nei confronti del provvedimento con il quale il 16 febbraio 2021 il G.i.p. del Tribunale di Venezia ha dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato avanzata da [OSCURATO:PERSONA] indagato in procedimento penale. 2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza Donano Vecchini9 tramite Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con i quali denunzia violazione di legge. 2.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge processuale (art. 360, num. 3, cod. proc. civ. con riferimento agli artt. 79 e 96 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115). Rammentato che la ragione del diniego dell'ammissione al beneficio invocato sta, secondo il Giudice di merito, nella omessa indicazione degli estremi identificativi, anagrafici, fiscali e reddituali, dei componenti la famiglia e che non sarebbe idonea la avvenuta indicazione da parte del ricorrente nella richiesta di ammissione di costituire "nucleo familiare autonomo", si sottopone a censura il provvedimento impugnato e quello, costituente presupposto, del 16 febbraio 2021. Il Tribunale, sia in sede di valutazione dell'istanza che in sede di reclamo, avrebbe omesso di attivare i propri poteri-doveri officiosi volti a verificare quanto affermato nell'istanza, così non rispettando i seguenti, consolidati, principi di diritto in tema della portata da attribuire all'art. 96 del d.P.R. n. 115 del 2002: «In tema di patrocinio a spese dello Stato, il giudice può vagliare Pattendibilità dell'autocertificazione dell'istante relativa alla sussistenza delle condizioni di reddito richieste dalla legge per l'ammissione al beneficio e rigettare l'istanza ove sussistano indizi gravi, precisi e concordanti circa la disponibilità di risorse economiche non compatibili con quelle dichiarate. (Fattispecie in cui la Corte, ritenendo che l'istante avesse assolto all'onere minimo di allegazione a suo carico indicando una condizione di assenza di redditi, ha annullato con rinvio il provvedimento con cui era stata respinta l'opposizione avverso il rigetto dell'istanza per la possibile ricorrenza di redditi non documentati, ritenendo meramente apparente la motivazione che prospettava l'esistenza di ulteriori contribuzioni senza esplicitazione delle valutazioni a sostegno di tale conclusione)» (Sez. 4, n. 36787 del 08/05/2018, Marotta, Rv. 273423); «In tema di patrocinio a spese dello Stato, il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione fondato sulla mera affermazione che l'autocertificazione di assenza di reddito è di per sé un potenziale inganno è illegittimo, in quanto le disposizioni di cui gli artt. 79, comma 3, e 96, comma 2, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che assicurano poteri di accertamento al giudice dell'ammissione e a quello dell'opposizione, implicano una presunzione di impossidenza dell'istante vincibile con l'esercizio di tali poteri» (Sez. 4, n. n. 10406 del 05/12/2017, Ferretti, Rv. 272248); «In tema di patrocinio a spese dello Stato il procedimento di ammissione al beneficio è connotato dall'assenza della previsione di termini preclusivi, con conseguente ammissibilità delle produzioni documentali dell'interessato non soltanto in un momento successivo a quello di presentazione dell'istanza, ma anche nel giudizio di opposizione avverso il provvedimento di rigetto» (Sez. 4, n. 6529 del 08/01/2018, Berisa, Rv. 272180). Peraltro - osserva il ricorrente - ove il Tribunale avesse proceduto all'accertamento dei requisiti, avrebbe scoperto che la moglie di Vecchini, del pari detenuta da anni, ed il figlio, già detenuto, erano entrambi deceduti. 2.2. Tramite il secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] censura violazione dell'art. 360, num. 5, cod. proc. civ., omesso esame dell'oggetto dell'impugnazione e mancanza o mera apparenza del requisito della motivazione. Ad avviso della Difesa il ricorso al Tribunale ha posto chiaramente il tema della impossibilità di rigetto de plano dell'istanza di ammissione al beneficio, senza svolgere accertamenti, come prescritto dall'artt. 96 del d.P.R. n. 115 del 2002, ma non ha ricevuto risposta alcuna, poiché le poche righe del provvedimento del Tribunale non consentono di comprendere il percorso logico del decidente e, in particolare, perché la indicazione di costituire "nucleo familiare autonomo" sia inidonea a spiegare che nel caso di specie non esistono ulteriori soggetti conviventi. Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. E' pervenuta memoria, datata 3 giugno 2022, nell'interesse del ricorrente, con la quale si insiste nella necessità di interpretare correttamente il combinato disposto degli artt. 79 e 96 del d.P.R. n. 115 del 2002. 4. Il P.G. della S.C. nella requisitoria scritta del 15 novembre 2022 ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e deve trovare accoglimento, per le seguenti ragioni. 2.11 provvedimento impugnato, infatti, non spiega per quale motivo, non prevedendo l'ordinamento vigente la necessità di impiego di formule sacramentali (al riguardo cfr., in vari sensi, Sez. 4, n. 16824 del 20/04/2022, Rea, Rv. 283207; Sez. 1, n. 40803 del 15/07/2021, Caporrino, Rv. 282150; Sez. 4, n. 25086 del 12/05/2021, Messina, Rv. 281491; Sez. 4, n. 27110 del 15/09/2020, Rossi, Rv. 279958; Sez. 3, n. 28837 del 08/09/2020, C, Rv. 280627; Sez. 4, n. 3445 del 11/09/2019, dep. 2020, Piazza, Rv. 278026; Sez. 6, n. 32391 del 22/05/2019, Rugnetta, Rv. 276476; Sez. 5, ord. n. 15166 del 15/02/2016, P.G. in proc. Martinez e altro, Rv. 266722), non sarebbe stata idonea ad esprimere il concetto di non avere conviventi l'espressione in concreto usata dal richiedente, il quale ha dichiarato di costituire "nucleo familiare autonomo". Al riguardo, vanno, infatti, ribaditi i principi già da tempo affermati dalla Corte di legittimità e puntualmente richiamati dal ricorrente (se ne è dato atto in precedenza, sub n. 2.1. del "ritenuto in fatto"), dalla cui applicazione al caso di specie emerge la vistosa lacuna motivazionale, segnalata criticamente anche dal P.G. di legittimità, del provvedimento impugnato quanto a possibili riferimenti fattuali a dati processualmente emersi che legittimino il Giudice investito della richiesta del beneficio a presumere l'esistenza di altri soggetti conviventi con il richiedente ed apportatori di ipotetici redditi. 3.Consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Presidente del Tribunale di Venezia. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio pe
Sentenza Cassazione n. 22111/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris