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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:T:2025:1080
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024TC0643 CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO [OSCURATO:PERSONA] y [OSCURATO:PERSONA] presentate il 3 dicembre 2025 ( 1 ) Causa T‑643/24 [OSCURATO:PERSONA] pentru [OSCURATO:PERSONA] Artiștilor Interpreți ([OSCURATO:PERSONA]) contro

[OSCURATO:SOCIETA]

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel București (Corte d’appello di Bucarest, Romania)] «Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) –Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), articolo 24, paragrafo 1 e articolo 25 della direttiva 2006/112/CE – Nozione di “prestazioni di servizi a titolo oneroso” – Gestione collettiva dei diritti d’autore – Remunerazione per la comunicazione al pubblico di opere musicali protette – Onere aggiuntivo applicato in mancanza di una licenza – Articolo 73 della direttiva 2006/112 – Base imponibile – Nozione di “corrispettivo”»

I. Introduzione

1. A [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] de Vitoria ( 2 ) aveva l’abitudine di insegnare che il giusto prezzo di vendita risulta da una stima comune delle persone.

Non escludo che tale pensiero della filosofia economica abbia potuto guidare la Curtea de Apel Bucureşti (Corte d’appello di Bucarest, Romania) quando essa ha deciso di adirci al fine di determinare, in definitiva, la base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) in presenza di una norma che porta a triplicare il prezzo di una prestazione.

2. Più precisamente, il presente rinvio solleva due questioni relative all’interpretazione della direttiva 2006/112/CE ( 3 ), le quali si inseriscono in un quadro giurisprudenziale già consolidato.

3. Da un lato, ci spetta verificare l’esistenza di una «prestazione di servizi a titolo oneroso», vale a dire, in sostanza, uno scambio reciproco di prestazioni, qualora un utilizzatore, il quale abbia effettuato la comunicazione, al pubblico, di opere musicali protette, senza aver acquisito, previamente, una licenza, è tenuto a pagare, ex lege , una remunerazione per tale comunicazione.

La nostra risposta determinerà se le considerazioni esposte nella sentenza del 21 gennaio 2021, UCMR - ADA ( C‑501/19 ; in prosieguo: la sentenza UCMR, EU:C:2021:50 ), dalla quale deriva che la concessione di licenze che autorizzano simili comunicazioni dietro il pagamento di una remunerazione costituisce effettivamente un’operazione soggetta all’IVA, si applicano mutatis mutandis in mancanza di una licenza.

4. Dall’altro lato, la presente causa ci offre l’opportunità di precisare i contorni della nozione di «corrispettivo», in un caso in cui una parte della remunerazione presenta caratteristiche punitive o risarcitorie.

Infatti, l’utilizzatore, che ha omesso di acquisire una licenza, è tenuto a pagare il triplo dell’importo base della remunerazione.

Supponendo di essere effettivamente in presenza di una «prestazione di servizi a titolo oneroso», occorrerà verificare se l’IVA sia dovuta per l’importo maggiorato o soltanto per l’importo base di detta remunerazione.

Sotto tale profilo, proporrò di esaminare i criteri che consentono di stabilire se il nesso tra l’onere aggiuntivo e il servizio fornito sia sufficientemente diretto al fine di concludere per un rapporto sinallagmatico.

II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione

5. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112, sono soggette all’IVA «le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale».

6. Ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, di detta direttiva, «[s]i considera “prestazione di servizi” ogni operazione che non costituisce una cessione di beni».

7. L’articolo 25 di detta direttiva dispone quanto segue: «Una prestazione di servizi può consistere, tra l’altro, in una delle operazioni seguenti: a) la cessione di beni immateriali (...); b) l’obbligo (...) di permettere un atto o una situazione; c) l’esecuzione di un servizio (...) a norma di legge».

8. L’articolo 73 della medesima direttiva prevede che «[p]er (...) le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli da 74 a 77, la base imponibile comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al (...) prestatore per tali operazioni da parte (...) del destinatario (…)».

B. Diritto rumeno

9. [OSCURATO:PERSONA] nr. 227/2015 privind Codul fiscal (legge n. 227/2015 sul codice tributario), dell’8 settembre 2015 ( [OSCURATO:PERSONA] al României , parte I, n. 688, del 10 settembre 2015), nella versione applicabile alla controversia oggetto del procedimento principale, agli articoli 268 e 271 contiene disposizioni volte a recepire l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112 nonché gli articoli 24 e 25 di tale direttiva.

10. In forza dell’articolo 286, paragrafo 4, lettera b), di detta legge «[n]on sono compresi nella base imponibile (...) le penali e ogni altra somma richiesta per inadempimento (...) degli obblighi contrattuali, se riscosse in eccesso rispetto ai prezzi e/o alle tariffe negoziati».

11. [OSCURATO:PERSONA] nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe (legge n. 8/1996 sul diritto d’autore e sui diritti connessi; in prosieguo la «legge n. 8/1996»), del 14 marzo 1996 ( [OSCURATO:PERSONA] al României , parte I, n. 60, del 26 marzo 1996), nella versione applicabile alla controversia oggetto del procedimento principale, agli articoli 98 e 121, determina taluni diritti e obblighi dei titolari dei diritti d’autore o dei diritti connessi.

In particolare, ne risulta che tali titolari dispongono di un diritto esclusivo di vietare la radiodiffusione o la comunicazione al pubblico della loro opera, a meno che quest’ultima fosse già stata fissata o radiodiffusa.

12. Le disposizioni in parola prevedono, inoltre, una remunerazione per l’utilizzo delle opere protette, la quale è riscossa da un organismo di gestione collettiva dei diritti d’autore, nonché le modalità che consentono di stabilire la metodologia applicabile alla determinazione dell’importo di tale remunerazione.

13. Nel caso di specie, è la decisione n. 120/2016 dell’[OSCURATO:PERSONA] pentru Drepturile de Autor (Ufficio rumeno per i diritti d’autore), pubblicata nel [OSCURATO:PERSONA] al României , che prevede la metodologia applicabile.

Ne consegue che l’importo della remunerazione tiene conto di criteri quali la superficie dello spazio in cui avviene la comunicazione al pubblico, il numero di camere della struttura ricettiva, la sua ubicazione e il tipo di spazio.

14. Detto importo deve essere versato all’organismo di gestione collettiva dei diritti d’autore di cui trattasi, sulla base di una licenza non esclusiva per l’utilizzo delle opere protette.

Conformemente al punto 3.12 di tale metodologia, se un siffatto utilizzo è privo di una licenza, l’importo dovuto è triplicato.

III. Fatti all’origine della controversia e domanda di pronuncia pregiudiziale

15. La controversia oggetto del procedimento principale tra il [OSCURATO:PERSONA] pentru [OSCURATO:PERSONA] Artiștilor Interpreți (Centro rumeno per la gestione dei diritti degli artisti interpreti; in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), un organismo di gestione collettiva dei diritti d’autore, e la [OSCURATO:SOCIETA], una società con sede in Romania, in relazione alla remunerazione che sarebbe dovuta da quest’ultima per la diffusione di opere musicali protette.

16. Detta società diffondeva siffatte opere in una struttura ricettiva, senza che la [OSCURATO:PERSONA] le avesse concesso, previamente, la licenza necessaria.

In forza della normativa rumena, in tale ipotesi, l’importo della remunerazione dovrebbe essere triplicato.

17. Il giudice del rinvio, adito in appello, osserva che la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di includere l’IVA nelle somme richieste, mentre, secondo la convenuta nel procedimento principale, tale imposta non è dovuta ( 4 ).

18. Tenuto conto della giurisprudenza della Corte ( 5 ), il giudice del rinvio ritiene che sia necessario verificare se i titolari dei diritti d’autore realizzino un’operazione che deve essere qualificata come «prestazione di servizi a titolo oneroso» soggetta all’IVA, qualora una persona effettui una comunicazione al pubblico delle opere protette senza aver acquisito la licenza necessaria presso la [OSCURATO:PERSONA].

Se del caso, al fine di calcolare l’IVA dovuta, occorrerebbe determinare se il corrispettivo per tale prestazione comprenda soltanto l’importo base della remunerazione o se l’IVA debba essere calcolata in funzione dell’importo triplicato che sarebbe dovuto in mancanza di una licenza.

19. In tali circostanze, la Curtea de Apel Bucureşti (Corte d’appello di Bucarest) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre, nell’ambito del procedimento previsto all’articolo 267 TFUE, le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se, nell’ambito dell’interpretazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), all’articolo 24, paragrafo 1, e all’articolo 25, lettera a), della direttiva [2006/112], i titolari di diritti connessi realizzino una prestazione di servizi a titolo oneroso quando l’utilizzatore effettua una comunicazione al pubblico di opere protette in mancanza di una licenza a tal fine. 2) Se la risposta alla prima questione dipenda dalla circostanza che, in base al diritto nazionale, il titolare di un siffatto diritto connesso non ha la possibilità di opporsi agli utilizzi, ma abbia diritto soltanto ad un’equa remunerazione unica, oppure [dipenda] dal metodo di calcolo utilizzato per la determinazione delle somme dovute».

IV. Procedimento dinanzi alla Corte e al Tribunale

20. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale è stata depositata nella cancelleria della Corte il 22 novembre 2024.

In applicazione dell’articolo 50 ter dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, tale domanda è stata trasmessa al Tribunale, che ha deciso di statuire senza udienza di discussione.

21. [OSCURATO:PERSONA], il governo rumeno, nonché la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte.

V. Valutazione giuridica A. Osservazioni preliminari

22. La particolarità della presente causa risiede nel fatto che i quesiti del giudice del rinvio vertono su problematiche che si inseriscono nella continuazione diretta di quelle trattate nella sentenza UCMR ( 6 ).

23. La controversia all’origine di tale sentenza – che è stata pronunciata a seguito di rinvio dell’[OSCURATO:PERSONA] de Casaţie şi Justiţie (Alta Corte di cassazione e di giustizia, Romania) – riguarda, in linea di principio, la medesima normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, vale a dire la legge n. 8/1996.

Inoltre, le questioni sottoposte richiedevano l’interpretazione delle medesime disposizioni della direttiva 2006/112, vale a dire, in particolare, il suo articolo 2, paragrafo 1, lettera c), dal quale deriva, in sostanza, che le «prestazioni di servizi» effettuate «a titolo oneroso» devono essere soggette all’IVA.

24. Occorre quindi esaminare le questioni sottoposte nella presente causa alla luce della sentenza in parola.

25. A tal riguardo, mi sembra che il testo della domanda di pronuncia pregiudiziale consenta di precisarne l’esatta portata.

Da un lato, il giudice del rinvio chiede alla Corte se, nel caso di specie, i titolari dei diritti d’autore, rappresentati dall’organismo di gestione collettiva, abbiano realizzato una «prestazione di servizi» e, laddove siffatta ipotesi ricorresse, se occorra ritenere che quest’ultima prestazione sia stata effettuata «a titolo oneroso», in particolare tenuto conto delle modalità previste dalla normativa rumena al fine di determinare la remunerazione dovuta dagli utilizzatori.

Dall’altro lato, in caso di risposta affermativa, il giudice in parola invita la Corte a esaminare specificatamente il carattere «oneroso» di tale prestazione, al fine di determinare se l’IVA debba essere calcolata in funzione dell’importo base della remunerazione o del suo triplo.

26. Pertanto, suggerirò al Tribunale di riformulare le questioni sottoposte nel modo seguente: la prima è volta ad accertare se l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 24, paragrafo 1, e l’articolo 25, lettere b) e c), della direttiva 2006/112 debbano essere interpretati nel senso che l’obbligo normativo di permettere, come corrispettivo di una remunerazione, la comunicazione delle opere protette al pubblico da parte di un utilizzatore, il quale non ha ottenuto, previamente, la licenza necessaria a tal fine, deve essere qualificata come «prestazione di servizi a titolo oneroso», e la seconda mira a determinare se l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112, letto in combinato disposto con l’articolo 73 di detta direttiva, debba essere interpretato nel senso che la remunerazione, che è dovuta per la comunicazione delle opere protette al pubblico, e che è composta da una remunerazione base e da un onere aggiuntivo, applicata in mancanza di acquisizione di una licenza prima di tale comunicazione, possa essere qualificata come «corrispettivo».

27. Ai fini delle presenti conclusioni, analizzerò, in una prima fase, l’esistenza di una prestazione di servizi, nonché il carattere oneroso di quest’ultima (B), e, in una seconda fase, la problematica specifica dell’importo di tale remunerazione (C).

B. Sull’esistenza di una «prestazione di servizi a titolo oneroso»

28. Dalla sentenza UCMR emerge che l’autorizzazione, mediante la concessione di una licenza dietro remunerazione, della comunicazione al pubblico delle opere protette costituisce una «prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112 ( 7 ).

29. Diversamente, la motivazione della sentenza richiamata non contiene un esame autonomo della questione se, alla luce della definizione e degli esempi non esaustivi che figurano agli articoli 24 e 25 della direttiva 2006/112, tale attività debba essere qualificata come «prestazione di servizi».

La Corte, infatti, si è concentrata sull’interpretazione dei termini «a titolo oneroso», esaminando gli obblighi pecuniari degli utilizzatori che comunicano opere protette al pubblico. 30.

In particolare, la sentenza UCMR rammenta che una prestazione di servizi è effettuata a titolo oneroso qualora, nell’ambito di un rapporto giuridico, il prestatore riceva una remunerazione che è l’effettivo controvalore del servizio fornito, ipotesi che ricorre se sussiste un nesso diretto tra tale remunerazione e tale servizio individualizzabile.

La normativa rumena di cui trattasi nella causa all’origine della sentenza richiamata soddisfaceva i criteri in parola, dal momento che essa stabiliva una relazione sinallagmatica tra i titolari dei diritti d’autore, rappresentati da un organismo di gestione collettiva dei diritti d’autore, e gli utilizzatori delle opere protette.

Infatti, le licenze concesse da detto organismo in forza di un obbligo di legge autorizzavano la comunicazione al pubblico di tali opere dietro pagamento di una remunerazione ( 8 ).

31. Il giudice del rinvio si chiede se le considerazioni espresse nella sentenza UCMR possano essere applicate alla presente causa, in quanto la convenuta nel procedimento principale non ha richiesto una licenza prima di effettuare la comunicazione al pubblico delle opere protette.

32. Suggerisco di esaminare tale questione in due fasi.

Innanzitutto, menzionerò l’interpretazione della nozione di «prestazione di servizi» (1), in seguito quella di criterio relativo al carattere oneroso di siffatte prestazioni (2).

1. La nozione di «prestazione di servizi»

33. Per quanto riguarda il punto di sapere se, nella presente causa, una «prestazione di servizi» sia stata effettuata, rilevo, fatte salve verifiche che spettano al giudice del rinvio, che la legge n. 8/1996 prevede, da un lato, che, in mancanza di una licenza, la comunicazione delle opere protette al pubblico deve essere permessa dai titolari dei diritti e, dall’altro lato, che, come corrispettivo, l’utilizzatore è tenuto a pagare una remunerazione di un determinato importo ( 9 ).

Ai sensi della domanda di pronuncia pregiudiziale, la normativa rumena stabilisce quindi una correlazione tra il diritto di comunicazione degli utilizzatori e il loro obbligo di pagare per esercitare tale diritto.

34. A mio avviso, tale obbligo di legge di permettere un atto, previsto dal diritto nazionale, può essere facilmente assimilato alla concessione obbligatoria di licenze di cui alla sentenza UCMR.

Per lo meno, esso corrisponde a due delle tre operazioni che l’articolo 25 della direttiva 2006/112 designa, a titolo indicativo, come prestazioni di servizi ( 10 ).

Si tratta delle operazioni di cui alle lettere b) e c) di tale articolo, vale a dire, rispettivamente, l’obbligo di permettere un atto e l’esecuzione di un servizio a norma di legge.

35. Più in generale, la qualifica di un atto, che consente l’esercizio del diritto di comunicare delle opere protette al pubblico, quale «prestazione di servizi» è corroborata dalla natura dell’IVA «quale imposta generale sui consumi», che mira «a tassare l’onere finanziario sostenuto per l’acquisto di un bene di consumo (...) ossia di un beneficio consumabile, vuoi un bene materiale come nel caso di una cessione vuoi un beneficio immateriale come nel caso di una prestazione di servizi» ( 11 ).

2. Il carattere oneroso della prestazione

36. Ritengo, peraltro, che la prestazione di servizi che ho appena identificato sia effettuata a titolo oneroso.

A tal riguardo è sufficiente constatare che la normativa rumena stabilisce un nesso diretto tra la fornitura di tale prestazione e il pagamento della remunerazione.

La normativa di cui si tratta instaura quindi un rapporto giuridico nell’ambito del quale avviene uno scambio di reciproche prestazioni ( 12 ).

La mancanza di una relazione contrattuale tra i titolari dei diritti d’autore e gli utilizzatori non è pertinente a tal riguardo.

Infatti, secondo la giurisprudenza, il rapporto giuridico tra il prestatore di un servizio e il beneficiario può essere di natura pubblica, stabilito dalla legge, ciò che esprime peraltro l’articolo 25, lettera c), della direttiva 2006/112.

La natura giuridica del rapporto in parola quindi non pregiudica l’esistenza di un nesso diretto tra la prestazione di servizi effettuata e il corrispettivo ricevuto ( 13 ).

37. Tenuto conto della giurisprudenza, in sostanza, è per i medesimi motivi che gli interrogativi del giudice del rinvio relativi alle modalità normative che consentono di fissare, sulla base di criteri individuati in precedenza, l’importo della remunerazione dovuta, non mi sembrano determinanti ( 14 ).

38. Vorrei aggiungere che la giurisprudenza conferma che il carattere eventualmente illecito della comunicazione al pubblico effettuata nella presente causa non è neppure un elemento determinante per valutare l’esistenza di una prestazione di servizi a carattere oneroso.

Infatti, il principio della neutralità fiscale osta a una distinzione generalizzata tra le operazioni lecite e le operazioni illecite, il che implica che il criterio relativo all’esistenza di un rapporto giuridico debba avere un’accezione ampia che include relazioni statutarie ( 15 ).

39. Tenuto conto delle considerazioni che precedono, ritengo che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 24, paragrafo 1, e l’articolo 25, lettere b) e c), della direttiva 2006/112 debbano essere interpretati nel senso che l’obbligo normativo di permettere, in cambio di una remunerazione, la comunicazione delle opere protette al pubblico da parte di un utilizzatore, il quale non ha ottenuto, previamente, la licenza necessaria a tal fine, deve essere qualificata come «prestazione di servizi a titolo oneroso».

C. Sull’esistenza di un «nesso diretto» tra il servizio e l’onere aggiuntivo applicato all’importo base della remunerazione

40. Esaminerò ora la questione se il «corrispettivo» per il servizio di cui trattasi nel procedimento principale comprenda soltanto l’importo base della remunerazione dovuta dagli utilizzatori di opere protette o se occorra ritenere che l’IVA deve essere determinata in funzione dell’importo maggiorato di tale remunerazione.

41. Prima di affrontare detta problematica, rammento che, stando ai paragrafi da 36 a 38 delle presenti conclusioni, mi sembra pacifico che l’importo base della remunerazione deve essere qualificato come «corrispettivo».

Resta dunque da verificare se la nozione in parola possa altresì applicarsi alla somma che eccede tale importo e che sarebbe dovuta, in aggiunta, qualora un utilizzatore non abbia acquisito la licenza prima della comunicazione delle opere protette al pubblico.

Di conseguenza, concentrerò la mia analisi sulla qualifica dell’onere aggiuntivo summenzionato nei confronti dell’IVA.

42. A mio avviso, l’elemento determinante per tale qualifica è l’esigenza, menzionata al paragrafo 30 delle presenti conclusioni, di un «nesso diretto» tra il servizio reso e il controvalore ricevuto.

I contorni di tale esigenza sono oggetto di una giurisprudenza tanto ricca quanto di natura casistica ( 16 ).

Ciononostante, ritengo che sia possibile ricavarne alcuni criteri più generali che consentiranno al Tribunale o, meglio, al giudice del rinvio ( 17 ) di determinare se, nel caso di specie, l’onere aggiuntivo sia collegato in modo sufficientemente diretto alla prestazione del servizio di cui trattasi.

43. Tenuto conto di tali considerazioni, analizzerò la pertinenza dei criteri relativi, rispettivamente, alla fornitura effettiva di un servizio (1), all’importo della remunerazione percepita (2) e alla causa e agli obiettivi dei pagamenti (3).

1. Fornitura effettiva di un servizio

44. Ritengo che la giurisprudenza pertinente in materia consenta di distinguere due ipotesi.

45. Da un lato, vi è l’ipotesi dei pagamenti che avvengono a prescindere dalla fornitura del servizio, cosicché non esiste un’operazione imponibile.

A titolo di esempio, nel caso di un’indennità versata per compensare un ritardo di pagamento ( 18 ).

Vale lo stesso per gli aiuti agricoli versati a causa della riduzione della produzione, esaminati nelle sentenze del 29 febbraio 1996, Mohr ( C‑215/94 , EU:C:1996:72 , punti 21 e 22 ) e del 18 dicembre 1997, Landboden-Agrardienste ( C‑384/95 , EU:C:1997:627 , punti 23 e 24 ), in mancanza di un beneficio consumabile.

Sono incline a ritenere che il prelievo di un’imposta di soggiorno da parte di un comune potrebbe anch’essa fare parte di tale categoria, a condizione che una simile imposta non finanzi un servizio individualizzabile, bensì contribuisca in modo generale al funzionamento del comune ( 19 ).

46. Dall’altro lato, qualora, come nel caso di specie, un beneficio consumabile ( 20 ) sia stato effettivamente procurato a una persona ( 21 ), è, di regola, sufficientemente chiaro che i pagamenti effettuati, prima facie , per tale beneficio debbano essere qualificati come «corrispettivo».

Tuttavia, vi sono numerose situazioni nelle quali tale determinazione non ha nulla di evidente.

Le incertezze che circondano l’individuazione di un «nesso diretto» tra il servizio fornito e i pagamenti percepiti dal prestatore sono spesso il risultato del quadro giuridico nazionale che modella la relazione tra le parti e che non consente sempre di stabilire in modo chiaro la causa e l’obiettivo di tali pagamenti ( 22 ).

47. È in simili zone grigie che si situa la giurisprudenza relativa alla nozione di «corrispettivo», sviluppata sinora dalla Corte ( 23 ), fra cui in particolare le sentenze del 18 luglio 2007, Société thermale d’Eugénie-les-Bains ( C‑277/05 , EU:C:2007:440 ), e del 20 gennaio 2022, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑90/20 , EU:C:2022:37 ), che mi paiono particolarmente pertinenti per l’analisi della presente causa.

Nella prima sentenza, le caparre pagate da un cliente d’albergo che ha rinunciato al suo soggiorno sono state qualificate come «risarcimento forfettario non imponibile».

Nella seconda, è stato dichiarato che le «spese di controllo» dovute in caso di sosta irregolare in un parcheggio costituivano il corrispettivo di una prestazione di servizi.

48. A mio avviso, la giurisprudenza in parola è tale da suggerire che la circostanza che un pagamento – il quale, come nella presente causa, sembra avere, in parte, un carattere risarcitorio – si inserisca nel contesto della fornitura di una prestazione di servizi è un forte indizio per la qualificazione di quest’ultimo quale «corrispettivo».

Ciò vale a maggiore ragione in quanto, come ho rammentato al paragrafo 38 delle presenti conclusioni, il criterio relativo all’esistenza di un rapporto giuridico, che implica lo scambio reciproco di prestazioni, deve avere un’accezione ampia.

49. Nel caso di specie, occorre dunque determinare se, nonostante la fornitura di un servizio, una parte della remunerazione percepita, vale a dire l’onere aggiuntivo, non possa essere qualificata come «corrispettivo».

Ciò avverrebbe se essa dovesse essere qualificata come «indennità senza nesso diretto con detto servizio».

2. Importo della remunerazione percepita

50. Per quanto riguarda l’importo del pagamento oggetto del procedimento principale, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale emerge che il giudice del rinvio attribuisce una certa importanza al fatto che l’onere aggiuntivo ecceda di molto la remunerazione base.

Quest’ultimo sembra quindi interrogarsi sulla pertinenza dell’importo del prezzo da pagare al fine della determinazione dell’esistenza di un corrispettivo.

51. Al fine di rispondere a tali interrogativi, mi pare utile rammentare che la nozione di «corrispettivo», utilizzata all’articolo 73, della direttiva 2006/112 al fine di determinare la base imponibile, è parimenti determinante per la questione se una prestazione di servizi sia stata fornita «a titolo oneroso», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva in parola.

Infatti, in mancanza di un corrispettivo, non vi è una base imponibile e il sistema dell’IVA non è applicabile ( 24 ).

52. Tale «corrispettivo» rappresenta il valore soggettivo, ossia il valore realmente percepito e non un valore stimato secondo criteri oggettivi.

In dette condizioni, come, in sostanza, rilevato dall’avvocato generale Ruiz-[OSCURATO:PERSONA] ( 25 ), l’importo di quest’ultimo è irrilevante.

Infatti, la circostanza che esso sia pari, superiore o inferiore ai costi che il prestatore ha sostenuto non è tale da compromettere il nesso diretto tra la prestazione di servizi e il corrispettivo ricevuto ( 26 ).

53. Certamente, in una determinata misura, può essere necessario tenere conto dell’importo percepito dal prestatore di un servizio.

Si tratta in particolare del caso in cui la remunerazione è talmente esigua da coprire soltanto una minima parte delle spese sostenute.

Tuttavia, la giurisprudenza via via sviluppata, tra cui in particolare le sentenze del 30 marzo 2023, Gmina O. ( C‑612/21 , EU:C:2023:279 ) e, del medesimo giorno, Gmina L. ( C‑616/21 , EU:C:2023:280 ), dimostra, a mio avviso, che tale valutazione del carattere sufficiente di una remunerazione non si inserisce nell’esame dell’esistenza di un corrispettivo, come si poteva pensare leggendo la prima proposizione della seconda frase del punto 49 della sentenza del 2 giugno 2016, Lajvér ( C‑263/15 , EU:C:2016:392 ) ( 27 ).

Ritengo, infatti, che l’importo dei pagamenti percepiti dal prestatore sia, in realtà, soltanto un elemento pertinente per la valutazione dell’esistenza di un’attività economica ( 28 ).

54. Mi pare che tali considerazioni costituiscano un indizio che, nel caso di specie, non è necessario distinguere l’onere aggiuntivo dell’importo base dalla remunerazione in discussione, essendo la somma dei due elementi effettivamente dovuta all’organismo di gestione collettiva dei diritti d’autore.

In ogni caso, l’importo elevato dell’onere aggiuntivo non è un elemento pertinente per rispondere alla questione se quest’ultimo faccia parte del corrispettivo percepito.

3. Causa e obiettivo dei pagamenti

55. La seconda frase del punto 49 della sentenza del 2 giugno 2016, Lajvér ( C‑263/15 , EU:C:2016:392 ) è parimenti interessante ad altro titolo, in quanto la sua seconda proposizione ( 29 ) suggerisce che possano esserci dei «fattori» che, qualora siano presi in conto per determinare l’importo della remunerazione di un servizio, potrebbero mettere in discussione il nesso diretto tra i due.

Sono incline a ritenere che tale formulazione possa essere intesa come un riferimento agli obiettivi dei pagamenti dovuti dal destinatario del servizio, quali possono essere dedotti dal quadro giuridico nazionale nel quale essi si inseriscono.

56. A tal riguardo, tengo a ricordare anzitutto che importa poco sapere se il diritto nazionale qualifichi le somme da versare al prestatore di un servizio quale remunerazione, risarcimento o penalità.

La valutazione della questione se un pagamento avvenga come corrispettivo di una prestazione di servizi è una questione di diritto dell’Unione ( 30 ).

57. Al contrario, la causa giuridica o, piuttosto, la base giuridica dei pagamenti costituisce proprio un elemento che occorre prendere in considerazione al fine di determinare l’esistenza di un corrispettivo ( 31 ).

Lo stesso vale per l’obiettivo perseguito, sebbene, a mio avviso, quest’ultimo sia soltanto un indizio complementare, il quale non può essere determinante di per sé.

Ai fini della valutazione di tali due elementi, occorre, peraltro, valutare la realtà economica delle operazioni ( 32 ).

58. L’obiettivo dei pagamenti svolgeva un ruolo importante nel ragionamento della Corte nella causa che ha dato luogo alla sentenza Tolsma ( 33 ), dalla quale emerge che gli oboli donati dai passanti, a titolo gratuito, a un musicista che suona per strada, non costituiscono il corrispettivo di un servizio.

Tuttavia, tale obiettivo non è determinante di per sé, ciò che è confermato dal punto 17 di detta sentenza, che sottolinea l’assenza di rapporto giuridico tra il musicista in parola e il suo pubblico ( 34 ).

59. A mio avviso, tale constatazione vale altresì per quanto riguarda la causa che ha dato luogo alla sentenza Société thermale d’Eugénie-les-Bains ( 35 ).

Infatti, da tale sentenza risulta che, secondo il diritto nazionale applicabile nel procedimento principale, le caparre non facevano parte integrante dell’accordo alberghiero concluso tra il cliente e l’albergatore.

Quest’ultimo era tenuto a prenotare il soggiorno a prescindere dal loro versamento, il che ha confermato che esse non costituivano il corrispettivo di un servizio, bensì un’indennità forfettaria ( 36 ).

60. Un altro esempio dello stesso tipo è la causa che ha dato luogo alla sentenza MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia ( 37 ), nella quale la questione riguardava una disposizione di un contratto a tempo determinato che prevedeva, in caso di risoluzione anticipata, l’esigibilità immediata delle mensilità restanti.

Il suo obiettivo, che era di dissuadere il cliente dall’inosservanza del periodo minimo di impegno, non era tale da pregiudicare la causa giuridica dei pagamenti a detto titolo.

Infatti, questi ultimi costituivano una remunerazione contrattuale minima, che doveva essere qualificata come «corrispettivo» ( 38 ).

61. Infine, nella causa che ha dato luogo alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] ( 39 ), l’imposizione di «spese di controllo» all’utilizzatore di un parcheggio non era concepibile senza la messa a disposizione di uno stallo di parcheggio.

La Corte ha sottolineato, inoltre, che il buon funzionamento del parcheggio necessitava effettivamente un controllo della sosta irregolare e che un utilizzatore che parcheggiava il suo veicolo in violazione delle condizioni di uso normali si impegnava a pagare tali spese.

Queste ultime tenevano conto del costo di gestione più elevato derivante da siffatto comportamento ( 40 ).

62. Sono propenso a ritenere che, nel caso di specie, ci troviamo in una situazione comparabile non già a quella di cui trattasi nella causa che ha dato luogo alla sentenza Société thermale d’Eugénie-les-Bains ( 41 ), bensì a quella in discussione nella causa decisa con la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ( 42 ).

Infatti, secondo la mia interpretazione della domanda di pronuncia pregiudiziale, l’onere aggiuntivo applicato risulta semplicemente da una variazione delle modalità di calcolo della remunerazione che è dovuta per la comunicazione di opere protette al pubblico, sulla base delle condizioni legali portate a conoscenza degli utilizzatori.

Se del caso, occorrerebbe ritenere che, nei casi in cui non sia stata ottenuta una licenza prima della comunicazione, l’onere aggiuntivo faccia parte integrante di tale remunerazione.

63. Un altro indizio in tal senso potrebbe essere la circostanza che, dal punto di vista della realtà economica, l’onere aggiuntivo sembra tenere conto del costo più elevato di cui l’organismo di gestione collettiva dei diritti d’autore deve farsi carico a causa della violazione dell’obbligo di legge degli utilizzatori di procurarsi le licenze necessarie, da un lato, e al fine di vigilare sull’osservanza di detto obbligo, dall’altro lato ( 43 ).

64. In definitiva, l’esame degli elementi che potrebbero confermare l’esistenza di un «nesso diretto» tra il servizio fornito e il «corrispettivo» percepito, fra i quali l’onere aggiuntivo oggetto del procedimento principale, incombe al giudice del rinvio.

Spetta a quest’ultimo procedere alla valutazione del diritto nazionale e del contesto giuridico ed economico nel quale si inserisce la transazione tra l’organismo di gestione collettiva dei diritti d’autore e l’utilizzatore che ha effettuato la comunicazione delle opere protette senza aver ottenuto, previamente, la licenza necessaria ( 44 ).

65. Alla luce delle considerazioni che precedono, ritengo che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112, in combinato disposto con l’articolo 73 di tale direttiva, debba essere interpretato nel senso che la remunerazione, che è dovuta per la comunicazione delle opere protette al pubblico, e che è composta da una remunerazione base e da un onere aggiuntivo, applicato in mancanza di acquisizione di una licenza prima di detta comunicazione, può essere qualificata come «corrispettivo», aspetto che incombe al giudice del rinvio verificare, in particolare alla luce della causa legale e degli obiettivi di tale remunerazione.

VI. Conclusione

66. Tenuto conto di quanto precede, propongo di rispondere alla Curtea de Apel Bucureşti (Corte d’appello di Bucarest, Romania) come segue: 1) L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 24, paragrafo 1, e l’articolo 25, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che: l’obbligo normativo di permettere, in cambio di una remunerazione, la comunicazione delle opere protette al pubblico da parte di un utilizzatore, il quale non ha ottenuto, previamente, la licenza necessaria a tal fine, deve essere qualificato come «prestazione di servizi a titolo oneroso». 2) L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112, in combinato disposto con l’articolo 73 di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che: la remunerazione, che è dovuta per la comunicazione delle opere protette al pubblico, che è composta da una remunerazione base e da un onere aggiuntivo, applicato in mancanza di acquisizione di una licenza prima di detta comunicazione, può essere qualificata come «corrispettivo», aspetto che incombe al giudice del rinvio verificare, in particolare alla luce della causa legale e degli obiettivi di tale remunerazione. [OSCURATO:PERSONA] y [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] presentate in udienza pubblica a Lussemburgo il 3 dicembre 2025.

Firme ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 ) Vedi le considerazioni in

[OSCURATO:PERSONA]

a relative alla «vendita» (domanda 77), riprodotte in Beltrán de Heredia, V., [OSCURATO:PERSONA] de Vitoria .

Comentarios a la Secunda secundae de [OSCURATO:PERSONA] , volumi da I a VI, Biblioteca de [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], dal 1932 al 1952.

Il pensiero della filosofia economica di [OSCURATO:PERSONA] de Vitoria fu sviluppato durante i corsi accademici 1527-1528 e 1535-1536 all’Università di [OSCURATO:PERSONA].

Sebbene egli stesso non abbia pubblicato nessuna delle sue lezioni, è stato possibile ricostruire la sua vasta dottrina sulla base degli appunti dei suoi studenti che sono stati catalogati da Beltrán de Heredia.

V., a tal riguardo, del medesimo autore, «Hacia un inventario analítico de manuscritos teológicos de la [OSCURATO:PERSONA], siglos XV-XVII, conservados en España y en el extranjero», [OSCURATO:PERSONA] de Teología , 1943, pagg. da 59 a

88. ( 3 ) Direttiva del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ( GU 2006, L 347, pag. 1 ). ( 4 ) Faccio notare che, nelle osservazioni scritte presentate al Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l’IVA non sia dovuta. ( 5 ) V., in particolare, sentenza UCMR, punti 34 e

35. ( 6 ) V., per una prima panoramica di tale sentenza, Simon, D., «Fiscalité – Gestion collective des droits d’auteur»,

[OSCURATO:PERSONA]

, 2021, n. 3, commento n. 101; e, per un’analisi dettagliata, Finken, B., «Nutzung von Urheberrechten unter Einschaltung einer Verwertungsgesellschaft als Dienstleistungskommission.

Anmerkungen zu EuGH v. 21.1.2021 – C‑501/19, UCMR-AD», Mehrwertsteuerrecht , 2024, n. 10, pagg. da 414 a 417, nonché, più in generale, [OSCURATO:PERSONA], E., «Impuesto sobre el [OSCURATO:PERSONA] y derecho de participación de los creadores visuales (“Droit de Suite”)», [OSCURATO:PERSONA] española de derecho financiero , 2023, n. 199, pagg. da 37 a

77. ( 7 ) Sentenza UCMR, punti da 30 a 37 e

39. ( 8 ) Sentenza UCMR, punti da 30 a 37 e

39. ( 9 ) Le modalità di calcolo di tale remunerazione e la circostanza che il suo importo sia triplicato in mancanza di una licenza saranno affrontate, rispettivamente, ai capitoli B.2 e C. delle presenti conclusioni. ( 10 ) Per quanto riguarda l’articolo 25 della direttiva 2006/112, v. sentenza del 4 luglio 2024, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑179/23 , EU:C:2024:571 , punto 34 ). ( 11 ) Conclusioni dell’avvocata generale Kokott nella causa [OSCURATO:PERSONA] ( C‑744/23 , EU:C:2025:332 , paragrafo 39 ). ( 12 ) V., in tal senso, sentenza del 4 luglio 2024, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑179/23 , EU:C:2024:571 , punti 39 e 40 ) per ciò che riguarda il rapporto giuridico tra i titolari dei diritti d’autore e l’organismo di gestione collettiva di tali diritti, prevista dalla legge n. 8/1996.

Al riguardo, v. anche Pollaud-Dulian, F., «TVA, droit d’auteur et gestion collective, un point sur la jurisprudence de la CJUE», [OSCURATO:PERSONA] trimestrielle de droit commercial , 2024, n. 3, pagg. da 642 a

647. ( 13 ) Sentenze del 29 ottobre 2015, Saudaçor ( C‑174/14 , EU:C:2015:733 , punto 39 ), del 2 giugno 2016, Lajvér ( C‑263/15 , EU:C:2016:392 , punto 42 ) e del 15 aprile 2021, Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA ( C‑846/19 , EU:C:2021:277 , punto 39 ).

V., altresì, conclusioni dell’avvocata generale Kokott nella causa [OSCURATO:PERSONA] ( C‑744/23 , EU:C:2025:332 , paragrafo 40 ): «L’IVA non è un’imposta sui negozi giuridici o addirittura un’imposta sui contratti (...)». ( 14 ) V., in tal senso, sentenze del 2 giugno 2016, Lajvér ( C‑263/15 , EU:C:2016:392 , punti 46 e 49 ) e del 15 aprile 2021, Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA ( C‑846/19 , EU:C:2021:277 , punto 43 ). ( 15 ) Sentenza del 27 aprile 2023, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑677/21 , EU:C:2023:348 , punti da 28 a 33 ).

V., tuttavia, sentenza del 14 luglio 2005, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑435/03 , EU:C:2005:464 , punto 42 ): «[I]l furto di merci non costituisce una “cessione di beni a titolo oneroso”».

Per un’analisi più approfondita della problematica dei consumi illeciti, v.

Beretta, G., «[OSCURATO:PERSONA] and Non-[OSCURATO:PERSONA]», in Kofler, G., e al. (ed.), [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] 2023 , Linde, Vienna, 2024, pagg. da 113 a 162 (pagg. da 131 a 136). ( 16 ) Per una panoramica e un’analisi della giurisprudenza pertinente a tal riguardo, v.

Tumpel, J., «[OSCURATO:PERSONA] und Schadenersatz. [OSCURATO:PERSONA] in Rechtsprechung und Praxis», in Kirchmayr, S., Mayr, G., Hirschler, K. (ed.), Schriftenreihe zum Konzern- und Unternehmenssteuerrecht , Linde, Vienna, 2023, pagg. da 45 a 55 e pagg. da 72 a

81. ( 17 ) Sentenza del 29 ottobre 2015, Saudaçor ( C‑174/14 , EU:C:2015:733 , punto 34 ). ( 18 ) Sentenza del 1o luglio 1982, BAZ Bausystem ( 222/81 , EU:C:1982:256 , punto 8 ).

V., tuttavia, per l’imposizione degli interessi versati a un fornitore affinché quest’ultimo accetti di posticipare il momento del pagamento, sentenza del 27 ottobre 1993, Muys’ en [OSCURATO:PERSONA]- en Aannemingsbedrijf ( C‑281/91 , EU:C:1993:855 , punto 18 ). ( 19 )

V. sentenza del 13 luglio 2023, Gemeinde A ( C‑344/22 , EU:C:2023:580 , punti da 33 a 39 ) nella quale, tuttavia, un servizio individualizzabile è stato individuato, nonché il commento a tale sentenza da parte di Pezet, F., «Quand le contribuable n’en a pas pour son argent, une taxe, même affectée, n’emporte pas qualification d’une contrepartie» [«Quando un contribuente non riceve in misura soddisfacente rispetto a quanto ha versato, un’imposta, sebbene con destinazione specifica, non acquisisce la qualifica di corrispettivo» (traduzione libera)], Droit fiscal , 2023, n. 37, commento n. 285. ( 20 )

V. paragrafo 35 delle presenti conclusioni in cui ho rammentato che l’IVA è un’imposta sui consumi. ( 21 )

V. sentenze del 20 gennaio 2022, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑90/20 , EU:C:2022:37 , punto 43 ) e del 28 novembre 2024, rhtb ( C‑622/23 , EU:C:2024:994 , punto 25 ). ( 22 ) V., in tal senso, Lamouroux, G., «Les indemnités dues en raison de la résiliation unilatérale d’un contrat d’entreprise sont-elles soumises à la TVA?», [OSCURATO:PERSONA] de droit fiscal , 2025, n. 9, pagg. da 44-49 a 44-53 (pagg. da 44-51 a 44-52). ( 23 ) V., per la qualifica di «corrispettivo» (1) del prezzo di un servizio, laddove il destinatario del servizio abbia rinunciato alla sua prestazione effettiva, mediante la risoluzione anticipata del contratto, sentenze del 22 novembre 2018, MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia ( C‑295/17 , EU:C:2018:942 , punti 50 , 51 , 61 e 62 ), del 3 luglio 2019, UniCredit Leasing ( C‑242/18 , EU:C:2019:558 , punti da 70 a 76 ) e dell’11 giugno 2020, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑43/19 , EU:C:2020:465 , punti da 33 a 40 ); (2) del prezzo del biglietto aereo non utilizzato, sentenza del 23 dicembre 2015, [OSCURATO:PERSONA]KLM et Hop!Brit-Air ( C‑250/14 e C‑289/14 , EU:C:2015:841 , punti 28 , 30 e 34 ); (3) dei pagamenti in caso di furto dell’elettricità, sentenza del 27 aprile 2023, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑677/21 , EU:C:2023:348 , punti da 28 a 33 ); (4) delle sovvenzioni per cure offerte ai residenti di un centro d’accoglienza per persone anziane, sentenza del 27 marzo 2014, [OSCURATO:PERSONA] d’Or ( C‑151/13 , EU:C:2014:185 , punto 32 ); e (5) degli onorari percepiti da un avvocato della parte soccombente, nonostante abbia rappresentato il suo cliente a titolo gratuito, sentenza del 23 ottobre 2025, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑744/23 , EU:C:2025:816 , punti 33 e 35 ).

Invece, v., per la mancanza di «corrispettivo» (1) qualora un prezzo ricompensi il vincitore di una corsa di cavalli, sentenza del 10 novembre 2016, Baštová ( C‑432/15 , EU:C:2016:855 , punti da 36 a 39 ); e (2) nel caso di sovvenzioni forfettarie per un servizio di trasporto pubblico, sentenza dell’8 maggio 2025, [OSCURATO:PERSONA] (Servizi di trasporto pubblico) ( C‑615/23 , EU:C:2025:320 , punti da 23 a 30 ). ( 24 ) V., in tal senso, sentenze del 5 febbraio 1981, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑154/80 , EU:C:1981:38 , punto 11 ) e del 1o aprile 1982, Hong-[OSCURATO:PERSONA] ( 89/81 , EU:C:1982:121 , punti 10 e 11 ). ( 25 ) Conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] ( C‑412/03 , EU:C:2004:746 , paragrafo 35 ). ( 26 ) Trattasi di una giurisprudenza costante.

V. sentenze del 5 febbraio 1981, [OSCURATO:PERSONA] ( 154/80 , EU:C:1981:38 , punto 13 ), del 20 gennaio 2022, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑90/20 , EU:C:2022:37 , punto 45 ) e del 1o agosto 2025, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑427/23 , EU:C:2025:596 , punto 92 ). ( 27 ) Detta proposizione è così formulata: «[Il giudice del rinvio] dovrà in particolare assicurarsi che il canone previsto dalle ricorrenti nel procedimento principale non costituisca una remunerazione solo parziale delle prestazioni effettuate o da effettuare (...)». ( 28 ) Sentenze del 30 marzo 2023, Gmina O. ( C‑612/21 , EU:C:2023:279 , punti 31 , 32 , 38 e 40 ) e, del medesimo giorno, Gmina L. ( C‑616/21 , EU:C:2023:280 , punti 37 , 40 , 46 e 49 ). ( 29 ) Tale proposizione è così formulata: «[Il giudice del rinvio] dovrà in particolare assicurarsi (…) che [l’]entità [della remunerazione] non sia stata stabilita in ragione dell’esistenza di altri fattori eventuali e idonei, se del caso, a rimettere in discussione il nesso diretto tra le prestazioni e il loro corrispettivo». ( 30 ) Sentenza del 20 gennaio 2022, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑90/20 , EU:C:2022:37 , punto 46 e giurisprudenza citata). ( 31 ) V., in tal senso, Deboissy, F., «Indemnités contractuelles et TVA: suite», [OSCURATO:PERSONA] trimestrielle de droit commercial , 2001, n. 16, pagg. da 807 a 808.

V. inoltre Beiser, R., «Entgelt oder Schadenersatz in der Umsatzsteuer?», [OSCURATO:PERSONA] der Wirtschaft , 2025, n. 168, pagg. da 214 a 217 (pag. 217), che ritiene, in sostanza, che la Corte colleghi la nozione di «corrispettivo», ai sensi dell’articolo 73 della direttiva 2006/112, al diritto civile nazionale. ( 32 ) Sentenza del 22 novembre 2018, MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia ( C‑295/17 , EU:C:2018:942 , punti da 41 a 45 ). ( 33 ) Sentenza del 3 marzo 1994 ( C‑16/93 , EU:C:1994:80 , punti da 16 a 19 ). ( 34 ) Per un’interpretazione autentica, v. sentenza del 23 ottobre 2025, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑744/23 , EU:C:2025:816 , punto 30 ).

V. anche von Streit, G., Streit, T., «Entgelt oder Schadensersatz? Oder: [OSCURATO:PERSONA] auf dem Weg zur Verkehrssteuer? [OSCURATO:PERSONA] am Beispiel von Zahlungen bei Auflösung und Nichterfüllung von Verträgen», UmsatzsteuerRundschau , 2020, n. 4, pagg. da 525 a 535 (pag. 526), i quali ritengono che, nella causa Tolsma, mancasse la prestazione di servizi. ( 35 ) Sentenza del 18 luglio 2007 ( C‑277/05 , EU:C:2007:440 , punti da 19 a 32 ). ( 36 )

V. l’interpretazione autentica di tale sentenza al punto 24 della sentenza del 28 novembre 2024, rhtb ( C‑622/23 , EU:C:2024:994 ).

Sulla questione se occorra distinguere le caparre da una «garanzia di prenotazione» e di qualificare quest’ultima quale «corrispettivo di un servizio», v.

Bédier, J.-L., «La somme prélevée par l’hôtelier lorsque le client n’honore pas une réservation est soumise à la TVA», [OSCURATO:PERSONA] de droit fiscal , 2024, n. 45, pagg. da 370-23 a 370-27 (pagg. 370-27). ( 37 ) Sentenza del 22 novembre 2018, ( C‑295/17 , EU:C:2018:942 , punti 61 e 62 ). ( 38 ) Per un esempio simile, v. sentenza del 3 luglio 2019, UniCredit Leasing ( C‑242/18 , EU:C:2019:558 , punti 75 e 76 ). ( 39 )

V. sentenza del 20 gennaio 2022 ( C‑90/20 , EU:C:2012:37 , punti 33 e 34 ), nonché le conclusioni dell’avvocato generale Richard de la Tour in tale causa ( EU:C:2012:449 , paragrafo 61 ). ( 40 )

V. la critica di Dodos, P., «EuGH: Kontrollgebühren bei Verstoß gegen Parkplatz-Nutzungsbedingungen als steuerbares Entgelt», Mehrwertsteuerrecht , 2022, n. 6, pagg. da 240 a 244 (pagg. 243 e 244). ( 41 ) Sentenza del 18 luglio 2007 ( C‑277/05 , EU:C:2007:440 ). ( 42 ) Sentenza del 20 gennaio 2022 ( C‑90/20 , EU:C:2022:37 ). ( 43 ) Segnalo che il fascicolo di cui dispone il Tribunale non contiene informazioni a tal riguardo. ( 44 ) Sulla competenza del giudice nazionale per l’interpretazione del suo proprio diritto, v. sentenze del 3 luglio 2019, UniCredit Leasing ( C-242/18 , EU:C:2019:558 , punto 47 ) e del 29 ottobre 2015, Saudaçor ( C-174/14 , EU:C:2015:733 , punto 34 ), già menzionata al paragrafo 42 delle presenti conclusioni.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024TC0643 CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO [OSCURATO:PERSONA] y [OSCURATO:PERSONA] presentate il 3 dicembre 2025 ( 1 ) Causa T‑643/24 [OSCURATO:PERSONA] pentru [OSCURATO:PERSONA] Artiștilor Interpreți ([OSCURATO:PERSONA]) contro [OSCURATO:SOCIETA] [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel București (Corte d’appello di Bucarest, Romania)] «Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) –Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), articolo 24, paragrafo 1 e articolo 25 della direttiva 2006/112/CE – Nozione di “prestazioni di servizi a titolo oneroso” – Gestione collettiva dei diritti d’autore – Remunerazione per la comunicazione al pubblico di opere musicali protette – Onere aggiuntivo applicato in mancanza di una licenza – Articolo 73 della direttiva 2006/112 – Base imponibile – Nozione di “corrispettivo”» I. Introduzione 1. A [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] de Vitoria ( 2 ) aveva l’abitudine di insegnare che il giusto prezzo di vendita risulta da una stima comune delle persone. Non escludo che tale pensiero della filosofia economica abbia potuto guidare la Curtea de Apel Bucureşti (Corte d’appello di Bucarest, Romania) quando essa ha deciso di adirci al fine di determinare, in definitiva, la base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) in presenza di una norma che porta a triplicare il prezzo di una prestazione. 2. Più precisamente, il presente rinvio solleva due questioni relative all’interpretazione della direttiva 2006/112/CE ( 3 ), le quali si inseriscono in un quadro giurisprudenziale già consolidato. 3. Da un lato, ci spetta verificare l’esistenza di una «prestazione di servizi a titolo oneroso», vale a dire, in sostanza, uno scambio reciproco di prestazioni, qualora un utilizzatore, il quale abbia effettuato la comunicazione, al pubblico, di opere musicali protette, senza aver acquisito, previamente, una licenza, è tenuto a pagare, ex lege , una remunerazione per tale comunicazione. La nostra risposta determinerà se le considerazioni esposte nella sentenza del 21 gennaio 2021, UCMR - ADA ( C‑501/19 ; in prosieguo: la sentenza UCMR, EU:C:2021:50 ), dalla quale deriva che la concessione di licenze che autorizzano simili comunicazioni dietro il pagamento di una remunerazione costituisce effettivamente un’operazione soggetta all’IVA, si applicano mutatis mutandis in mancanza di una licenza. 4. Dall’altro lato, la presente causa ci offre l’opportunità di precisare i contorni della nozione di «corrispettivo», in un caso in cui una parte della remunerazione presenta caratteristiche punitive o risarcitorie. Infatti, l’utilizzatore, che ha omesso di acquisire una licenza, è tenuto a pagare il triplo dell’importo base della remunerazione. Supponendo di essere effettivamente in presenza di una «prestazione di servizi a titolo oneroso», occorrerà verificare se l’IVA sia dovuta per l’importo maggiorato o soltanto per l’importo base di detta remunerazione. Sotto tale profilo, proporrò di esaminare i criteri che consentono di stabilire se il nesso tra l’onere aggiuntivo e il servizio fornito sia sufficientemente diretto al fine di concludere per un rapporto sinallagmatico. II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione 5. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112, sono soggette all’IVA «le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale». 6. Ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, di detta direttiva, «[s]i considera “prestazione di servizi” ogni operazione che non costituisce una cessione di beni». 7. L’articolo 25 di detta direttiva dispone quanto segue: «Una prestazione di servizi può consistere, tra l’altro, in una delle operazioni seguenti: a) la cessione di beni immateriali (...); b) l’obbligo (...) di permettere un atto o una situazione; c) l’esecuzione di un servizio (...) a norma di legge». 8. L’articolo 73 della medesima direttiva prevede che «[p]er (...) le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli da 74 a 77, la base imponibile comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al (...) prestatore per tali operazioni da parte (...) del destinatario (…)». B. Diritto rumeno 9. [OSCURATO:PERSONA] nr. 227/2015 privind Codul fiscal (legge n. 227/2015 sul codice tributario), dell’8 settembre 2015 ( [OSCURATO:PERSONA] al României , parte I, n. 688, del 10 settembre 2015), nella versione applicabile alla controversia oggetto del procedimento principale, agli articoli 268 e 271 contiene disposizioni volte a recepire l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112 nonché gli articoli 24 e 25 di tale direttiva. 10. In forza dell’articolo 286, paragrafo 4, lettera b), di detta legge «[n]on sono compresi nella base imponibile (...) le penali e ogni altra somma richiesta per inadempimento (...) degli obblighi contrattuali, se riscosse in eccesso rispetto ai prezzi e/o alle tariffe negoziati». 11. [OSCURATO:PERSONA] nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe (legge n. 8/1996 sul diritto d’autore e sui diritti connessi; in prosieguo la «legge n. 8/1996»), del 14 marzo 1996 ( [OSCURATO:PERSONA] al României , parte I, n. 60, del 26 marzo 1996), nella versione applicabile alla controversia oggetto del procedimento principale, agli articoli 98 e 121, determina taluni diritti e obblighi dei titolari dei diritti d’autore o dei diritti connessi. In particolare, ne risulta che tali titolari dispongono di un diritto esclusivo di vietare la radiodiffusione o la comunicazione al pubblico della loro opera, a meno che quest’ultima fosse già stata fissata o radiodiffusa. 12. Le disposizioni in parola prevedono, inoltre, una remunerazione per l’utilizzo delle opere protette, la quale è riscossa da un organismo di gestione collettiva dei diritti d’autore, nonché le modalità che consentono di stabilire la metodologia applicabile alla determinazione dell’importo di tale remunerazione. 13. Nel caso di specie, è la decisione n. 120/2016 dell’[OSCURATO:PERSONA] pentru Drepturile de Autor (Ufficio rumeno per i diritti d’autore), pubblicata nel [OSCURATO:PERSONA] al României , che prevede la metodologia applicabile. Ne consegue che l’importo della remunerazione tiene conto di criteri quali la superficie dello spazio in cui avviene la comunicazione al pubblico, il numero di camere della struttura ricettiva, la sua ubicazione e il tipo di spazio. 14. Detto importo deve essere versato all’organismo di gestione collettiva dei diritti d’autore di cui trattasi, sulla base di una licenza non esclusiva per l’utilizzo delle opere protette. Conformemente al punto 3.12 di tale metodologia, se un siffatto utilizzo è privo di una licenza, l’importo dovuto è triplicato. III. Fatti all’origine della controversia e domanda di pronuncia pregiudiziale 15. La controversia oggetto del procedimento principale tra il [OSCURATO:PERSONA] pentru [OSCURATO:PERSONA] Artiștilor Interpreți (Centro rumeno per la gestione dei diritti degli artisti interpreti; in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), un organismo di gestione collettiva dei diritti d’autore, e la [OSCURATO:SOCIETA], una società con sede in Romania, in relazione alla remunerazione che sarebbe dovuta da quest’ultima per la diffusione di opere musicali protette. 16. Detta società diffondeva siffatte opere in una struttura ricettiva, senza che la [OSCURATO:PERSONA] le avesse concesso, previamente, la licenza necessaria. In forza della normativa rumena, in tale ipotesi, l’importo della remunerazione dovrebbe essere triplicato. 17. Il giudice del rinvio, adito in appello, osserva che la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di includere l’IVA nelle somme richieste, mentre, secondo la convenuta nel procedimento principale, tale imposta non è dovuta ( 4 ). 18. Tenuto conto della giurisprudenza della Corte ( 5 ), il giudice del rinvio ritiene che sia necessario verificare se i titolari dei diritti d’autore realizzino un’operazione che deve essere qualificata come «prestazione di servizi a titolo oneroso» soggetta all’IVA, qualora una persona effettui una comunicazione al pubblico delle opere protette senza aver acquisito la licenza necessaria presso la [OSCURATO:PERSONA]. Se del caso, al fine di calcolare l’IVA dovuta, occorrerebbe determinare se il corrispettivo per tale prestazione comprenda soltanto l’importo base della remunerazione o se l’IVA debba essere calcolata in funzione dell’importo triplicato che sarebbe dovuto in mancanza di una licenza. 19. In tali circostanze, la Curtea de Apel Bucureşti (Corte d’appello di Bucarest) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre, nell’ambito del procedimento previsto all’articolo 267 TFUE, le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se, nell’ambito dell’interpretazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), all’articolo 24, paragrafo 1, e all’articolo 25, lettera a), della direttiva [2006/112], i titolari di diritti connessi realizzino una prestazione di servizi a titolo oneroso quando l’utilizzatore effettua una comunicazione al pubblico di opere protette in mancanza di una licenza a tal fine. 2) Se la risposta alla prima questione dipenda dalla circostanza che, in base al diritto nazionale, il titolare di un siffatto diritto connesso non ha la possibilità di opporsi agli utilizzi, ma abbia diritto soltanto ad un’equa remunerazione unica, oppure [dipenda] dal metodo di calcolo utilizzato per la determinazione delle somme dovute». IV. Procedimento dinanzi alla Corte e al Tribunale 20. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale è stata depositata nella cancelleria della Corte il 22 novembre 2024. In applicazione dell’articolo 50 ter dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, tale domanda è stata trasmessa al Tribunale, che ha deciso di statuire senza udienza di discussione. 21. [OSCURATO:PERSONA], il governo rumeno, nonché la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte. V. Valutazione giuridica A. Osservazioni preliminari 22. La particolarità della presente causa risiede nel fatto che i quesiti del giudice del rinvio vertono su problematiche che si inseriscono nella continuazione diretta di quelle trattate nella sentenza UCMR ( 6 ). 23. La controversia all’origine di tale sentenza – che è stata pronunciata a seguito di rinvio dell’[OSCURATO:PERSONA] de Casaţie şi Justiţie (Alta Corte di cassazione e di giustizia, Romania) – riguarda, in linea di principio, la medesima normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, vale a dire la legge n. 8/1996. Inoltre, le questioni sottoposte richiedevano l’interpretazione delle medesime disposizioni della direttiva 2006/112, vale a dire, in particolare, il suo articolo 2, paragrafo 1, lettera c), dal quale deriva, in sostanza, che le «prestazioni di servizi» effettuate «a titolo oneroso» devono essere soggette all’IVA. 24. Occorre quindi esaminare le questioni sottoposte nella presente causa alla luce della sentenza in parola. 25. A tal riguardo, mi sembra che il testo della domanda di pronuncia pregiudiziale consenta di precisarne l’esatta portata. Da un lato, il giudice del rinvio chiede alla Corte se, nel caso di specie, i titolari dei diritti d’autore, rappresentati dall’organismo di gestione collettiva, abbiano realizzato una «prestazione di servizi» e, laddove siffatta ipotesi ricorresse, se occorra ritenere che quest’ultima prestazione sia stata effettuata «a titolo oneroso», in particolare tenuto conto delle modalità previste dalla normativa rumena al fine di determinare la remunerazione dovuta dagli utilizzatori. Dall’altro lato, in caso di risposta affermativa, il giudice in parola invita la Corte a esaminare specificatamente il carattere «oneroso» di tale prestazione, al fine di determinare se l’IVA debba essere calcolata in funzione dell’importo base della remunerazione o del suo triplo. 26. Pertanto, suggerirò al Tribunale di riformulare le questioni sottoposte nel modo seguente: la prima è volta ad accertare se l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 24, paragrafo 1, e l’articolo 25, lettere b) e c), della direttiva 2006/112 debbano essere interpretati nel senso che l’obbligo normativo di permettere, come corrispettivo di una remunerazione, la comunicazione delle opere protette al pubblico da parte di un utilizzatore, il quale non ha ottenuto, previamente, la licenza necessaria a tal fine, deve essere qualificata come «prestazione di servizi a titolo oneroso», e la seconda mira a determinare se l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112, letto in combinato disposto con l’articolo 73 di detta direttiva, debba essere interpretato nel senso che la remunerazione, che è dovuta per la comunicazione delle opere protette al pubblico, e che è composta da una remunerazione base e da un onere aggiuntivo, applicata in mancanza di acquisizione di una licenza prima di tale comunicazione, possa essere qualificata come «corrispettivo». 27. Ai fini delle presenti conclusioni, analizzerò, in una prima fase, l’esistenza di una prestazione di servizi, nonché il carattere oneroso di quest’ultima (B), e, in una seconda fase, la problematica specifica dell’importo di tale remunerazione (C). B. Sull’esistenza di una «prestazione di servizi a titolo oneroso» 28. Dalla sentenza UCMR emerge che l’autorizzazione, mediante la concessione di una licenza dietro remunerazione, della comunicazione al pubblico delle opere protette costituisce una «prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112 ( 7 ). 29. Diversamente, la motivazione della sentenza richiamata non contiene un esame autonomo della questione se, alla luce della definizione e degli esempi non esaustivi che figurano agli articoli 24 e 25 della direttiva 2006/112, tale attività debba essere qualificata come «prestazione di servizi». La Corte, infatti, si è concentrata sull’interpretazione dei termini «a titolo oneroso», esaminando gli obblighi pecuniari degli utilizzatori che comunicano opere protette al pubblico. 30. In particolare, la sentenza UCMR rammenta che una prestazione di servizi è effettuata a titolo oneroso qualora, nell’ambito di un rapporto giuridico, il prestatore riceva una remunerazione che è l’effettivo controvalore del servizio fornito, ipotesi che ricorre se sussiste un nesso diretto tra tale remunerazione e tale servizio individualizzabile. La normativa rumena di cui trattasi nella causa all’origine della sentenza richiamata soddisfaceva i criteri in parola, dal momento che essa stabiliva una relazione sinallagmatica tra i titolari dei diritti d’autore, rappresentati da un organismo di gestione collettiva dei diritti d’autore, e gli utilizzatori delle opere protette. Infatti, le licenze concesse da detto organismo in forza di un obbligo di legge autorizzavano la comunicazione al pubblico di tali opere dietro pagamento di una remunerazione ( 8 ). 31. Il giudice del rinvio si chiede se le considerazioni espresse nella sentenza UCMR possano essere applicate alla presente causa, in quanto la convenuta nel procedimento principale non ha richiesto una licenza prima di effettuare la comunicazione al pubblico delle opere protette. 32. Suggerisco di esaminare tale questione in due fasi. Innanzitutto, menzionerò l’interpretazione della nozione di «prestazione di servizi» (1), in seguito quella di criterio relativo al carattere oneroso di siffatte prestazioni (2). 1. La nozione di «prestazione di servizi» 33. Per quanto riguarda il punto di sapere se, nella presente causa, una «prestazione di servizi» sia stata effettuata, rilevo, fatte salve verifiche che spettano al giudice del rinvio, che la legge n. 8/1996 prevede, da un lato, che, in mancanza di una licenza, la comunicazione delle opere protette al pubblico deve essere permessa dai titolari dei diritti e, dall’altro lato, che, come corrispettivo, l’utilizzatore è tenuto a pagare una remunerazione di un determinato importo ( 9 ). Ai sensi della domanda di pronuncia pregiudiziale, la normativa rumena stabilisce quindi una correlazione tra il diritto di comunicazione degli utilizzatori e il loro obbligo di pagare per esercitare tale diritto. 34. A mio avviso, tale obbligo di legge di permettere un atto, previsto dal diritto nazionale, può essere facilmente assimilato alla concessione obbligatoria di licenze di cui alla sentenza UCMR. Per lo meno, esso corrisponde a due delle tre operazioni che l’articolo 25 della direttiva 2006/112 designa, a titolo indicativo, come prestazioni di servizi ( 10 ). Si tratta delle operazioni di cui alle lettere b) e c) di tale articolo, vale a dire, rispettivamente, l’obbligo di permettere un atto e l’esecuzione di un servizio a norma di legge. 35. Più in generale, la qualifica di un atto, che consente l’esercizio del diritto di comunicare delle opere protette al pubblico, quale «prestazione di servizi» è corroborata dalla natura dell’IVA «quale imposta generale sui consumi», che mira «a tassare l’onere finanziario sostenuto per l’acquisto di un bene di consumo (...) ossia di un beneficio consumabile, vuoi un bene materiale come nel caso di una cessione vuoi un beneficio immateriale come nel caso di una prestazione di servizi» ( 11 ). 2. Il carattere oneroso della prestazione 36. Ritengo, peraltro, che la prestazione di servizi che ho appena identificato sia effettuata a titolo oneroso. A tal riguardo è sufficiente constatare che la normativa rumena stabilisce un nesso diretto tra la fornitura di tale prestazione e il pagamento della remunerazione. La normativa di cui si tratta instaura quindi un rapporto giuridico nell’ambito del quale avviene uno scambio di reciproche prestazioni ( 12 ). La mancanza di una relazione contrattuale tra i titolari dei diritti d’autore e gli utilizzatori non è pertinente a tal riguardo. Infatti, secondo la giurisprudenza, il rapporto giuridico tra il prestatore di un servizio e il beneficiario può essere di natura pubblica, stabilito dalla legge, ciò che esprime peraltro l’articolo 25, lettera c), della direttiva 2006/112. La natura giuridica del rapporto in parola quindi non pregiudica l’esistenza di un nesso diretto tra la prestazione di servizi effettuata e il corrispettivo ricevuto ( 13 ). 37. Tenuto conto della giurisprudenza, in sostanza, è per i medesimi motivi che gli interrogativi del giudice del rinvio relativi alle modalità normative che consentono di fissare, sulla base di criteri individuati in precedenza, l’importo della remunerazione dovuta, non mi sembrano determinanti ( 14 ). 38. Vorrei aggiungere che la giurisprudenza conferma che il carattere eventualmente illecito della comunicazione al pubblico effettuata nella presente causa non è neppure un elemento determinante per valutare l’esistenza di una prestazione di servizi a carattere oneroso. Infatti, il principio della neutralità fiscale osta a una distinzione generalizzata tra le operazioni lecite e le operazioni illecite, il che implica che il criterio relativo all’esistenza di un rapporto giuridico debba avere un’accezione ampia che include relazioni statutarie ( 15 ). 39. Tenuto conto delle considerazioni che precedono, ritengo che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 24, paragrafo 1, e l’articolo 25, lettere b) e c), della direttiva 2006/112 debbano essere interpretati nel senso che l’obbligo normativo di permettere, in cambio di una remunerazione, la comunicazione delle opere protette al pubblico da parte di un utilizzatore, il quale non ha ottenuto, previamente, la licenza necessaria a tal fine, deve essere qualificata come «prestazione di servizi a titolo oneroso». C. Sull’esistenza di un «nesso diretto» tra il servizio e l’onere aggiuntivo applicato all’importo base della remunerazione 40. Esaminerò ora la questione se il «corrispettivo» per il servizio di cui trattasi nel procedimento principale comprenda soltanto l’importo base della remunerazione dovuta dagli utilizzatori di opere protette o se occorra ritenere che l’IVA deve essere determinata in funzione dell’importo maggiorato di tale remunerazione. 41. Prima di affrontare detta problematica, rammento che, stando ai paragrafi da 36 a 38 delle presenti conclusioni, mi sembra pacifico che l’importo base della remunerazione deve essere qualificato come «corrispettivo». Resta dunque da verificare se la nozione in parola possa altresì applicarsi alla somma che eccede tale importo e che sarebbe dovuta, in aggiunta, qualora un utilizzatore non abbia acquisito la licenza prima della comunicazione delle opere protette al pubblico. Di conseguenza, concentrerò la mia analisi sulla qualifica dell’onere aggiuntivo summenzionato nei confronti dell’IVA. 42. A mio avviso, l’elemento determinante per tale qualifica è l’esigenza, menzionata al paragrafo 30 delle presenti conclusioni, di un «nesso diretto» tra il servizio reso e il controvalore ricevuto. I contorni di tale esigenza sono oggetto di una giurisprudenza tanto ricca quanto di natura casistica ( 16 ). Ciononostante, ritengo che sia possibile ricavarne alcuni criteri più generali che consentiranno al Tribunale o, meglio, al giudice del rinvio ( 17 ) di determinare se, nel caso di specie, l’onere aggiuntivo sia collegato in modo sufficientemente diretto alla prestazione del servizio di cui trattasi. 43. Tenuto conto di tali considerazioni, analizzerò la pertinenza dei criteri relativi, rispettivamente, alla fornitura effettiva di un servizio (1), all’importo della remunerazione percepita (2) e alla causa e agli obiettivi dei pagamenti (3). 1. Fornitura effettiva di un servizio 44. Ritengo che la giurisprudenza pertinente in materia consenta di distinguere due ipotesi. 45. Da un lato, vi è l’ipotesi dei pagamenti che avvengono a prescindere dalla fornitura del servizio, cosicché non esiste un’operazione imponibile. A titolo di esempio, nel caso di un’indennità versata per compensare un ritardo di pagamento ( 18 ). Vale lo stesso per gli aiuti agricoli versati a causa della riduzione della produzione, esaminati nelle sentenze del 29 febbraio 1996, Mohr ( C‑215/94 , EU:C:1996:72 , punti 21 e 22 ) e del 18 dicembre 1997, Landboden-Agrardienste ( C‑384/95 , EU:C:1997:627 , punti 23 e 24 ), in mancanza di un beneficio consumabile. Sono incline a ritenere che il prelievo di un’imposta di soggiorno da parte di un comune potrebbe anch’essa fare parte di tale categoria, a condizione che una simile imposta non finanzi un servizio individualizzabile, bensì contribuisca in modo generale al funzionamento del comune ( 19 ). 46. Dall’altro lato, qualora, come nel caso di specie, un beneficio consumabile ( 20 ) sia stato effettivamente procurato a una persona ( 21 ), è, di regola, sufficientemente chiaro che i pagamenti effettuati, prima facie , per tale beneficio debbano essere qualificati come «corrispettivo». Tuttavia, vi sono numerose situazioni nelle quali tale determinazione non ha nulla di evidente. Le incertezze che circondano l’individuazione di un «nesso diretto» tra il servizio fornito e i pagamenti percepiti dal prestatore sono spesso il risultato del quadro giuridico nazionale che modella la relazione tra le parti e che non consente sempre di stabilire in modo chiaro la causa e l’obiettivo di tali pagamenti ( 22 ). 47. È in simili zone grigie che si situa la giurisprudenza relativa alla nozione di «corrispettivo», sviluppata sinora dalla Corte ( 23 ), fra cui in particolare le sentenze del 18 luglio 2007, Société thermale d’Eugénie-les-Bains ( C‑277/05 , EU:C:2007:440 ), e del 20 gennaio 2022, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑90/20 , EU:C:2022:37 ), che mi paiono particolarmente pertinenti per l’analisi della presente causa. Nella prima sentenza, le caparre pagate da un cliente d’albergo che ha rinunciato al suo soggiorno sono state qualificate come «risarcimento forfettario non imponibile». Nella seconda, è stato dichiarato che le «spese di controllo» dovute in caso di sosta irregolare in un parcheggio costituivano il corrispettivo di una prestazione di servizi. 48. A mio avviso, la giurisprudenza in parola è tale da suggerire che la circostanza che un pagamento – il quale, come nella presente causa, sembra avere, in parte, un carattere risarcitorio – si inserisca nel contesto della fornitura di una prestazione di servizi è un forte indizio per la qualificazione di quest’ultimo quale «corrispettivo». Ciò vale a maggiore ragione in quanto, come ho rammentato al paragrafo 38 delle presenti conclusioni, il criterio relativo all’esistenza di un rapporto giuridico, che implica lo scambio reciproco di prestazioni, deve avere un’accezione ampia. 49. Nel caso di specie, occorre dunque determinare se, nonostante la fornitura di un servizio, una parte della remunerazione percepita, vale a dire l’onere aggiuntivo, non possa essere qualificata come «corrispettivo». Ciò avverrebbe se essa dovesse essere qualificata come «indennità senza nesso diretto con detto servizio». 2. Importo della remunerazione percepita 50. Per quanto riguarda l’importo del pagamento oggetto del procedimento principale, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale emerge che il giudice del rinvio attribuisce una certa importanza al fatto che l’onere aggiuntivo ecceda di molto la remunerazione base. Quest’ultimo sembra quindi interrogarsi sulla pertinenza dell’importo del prezzo da pagare al fine della determinazione dell’esistenza di un corrispettivo. 51. Al fine di rispondere a tali interrogativi, mi pare utile rammentare che la nozione di «corrispettivo», utilizzata all’articolo 73, della direttiva 2006/112 al fine di determinare la base imponibile, è parimenti determinante per la questione se una prestazione di servizi sia stata fornita «a titolo oneroso», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva in parola. Infatti, in mancanza di un corrispettivo, non vi è una base imponibile e il sistema dell’IVA non è applicabile ( 24 ). 52. Tale «corrispettivo» rappresenta il valore soggettivo, ossia il valore realmente percepito e non un valore stimato secondo criteri oggettivi. In dette condizioni, come, in sostanza, rilevato dall’avvocato generale Ruiz-[OSCURATO:PERSONA] ( 25 ), l’importo di quest’ultimo è irrilevante. Infatti, la circostanza che esso sia pari, superiore o inferiore ai costi che il prestatore ha sostenuto non è tale da compromettere il nesso diretto tra la prestazione di servizi e il corrispettivo ricevuto ( 26 ). 53. Certamente, in una determinata misura, può essere necessario tenere conto dell’importo percepito dal prestatore di un servizio. Si tratta in particolare del caso in cui la remunerazione è talmente esigua da coprire soltanto una minima parte delle spese sostenute. Tuttavia, la giurisprudenza via via sviluppata, tra cui in particolare le sentenze del 30 marzo 2023, Gmina O. ( C‑612/21 , EU:C:2023:279 ) e, del medesimo giorno, Gmina L. ( C‑616/21 , EU:C:2023:280 ), dimostra, a mio avviso, che tale valutazione del carattere sufficiente di una remunerazione non si inserisce nell’esame dell’esistenza di un corrispettivo, come si poteva pensare leggendo la prima proposizione della seconda frase del punto 49 della sentenza del 2 giugno 2016, Lajvér ( C‑263/15 , EU:C:2016:392 ) ( 27 ). Ritengo, infatti, che l’importo dei pagamenti percepiti dal prestatore sia, in realtà, soltanto un elemento pertinente per la valutazione dell’esistenza di un’attività economica ( 28 ). 54. Mi pare che tali considerazioni costituiscano un indizio che, nel caso di specie, non è necessario distinguere l’onere aggiuntivo dell’importo base dalla remunerazione in discussione, essendo la somma dei due elementi effettivamente dovuta all’organismo di gestione collettiva dei diritti d’autore. In ogni caso, l’importo elevato dell’onere aggiuntivo non è un elemento pertinente per rispondere alla questione se quest’ultimo faccia parte del corrispettivo percepito. 3. Causa e obiettivo dei pagamenti 55. La seconda frase del punto 49 della sentenza del 2 giugno 2016, Lajvér ( C‑263/15 , EU:C:2016:392 ) è parimenti interessante ad altro titolo, in quanto la sua seconda proposizione ( 29 ) suggerisce che possano esserci dei «fattori» che, qualora siano presi in conto per determinare l’importo della remunerazione di un servizio, potrebbero mettere in discussione il nesso diretto tra i due. Sono incline a ritenere che tale formulazione possa essere intesa come un riferimento agli obiettivi dei pagamenti dovuti dal destinatario del servizio, quali possono essere dedotti dal quadro giuridico nazionale nel quale essi si inseriscono. 56. A tal riguardo, tengo a ricordare anzitutto che importa poco sapere se il diritto nazionale qualifichi le somme da versare al prestatore di un servizio quale remunerazione, risarcimento o penalità. La valutazione della questione se un pagamento avvenga come corrispettivo di una prestazione di servizi è una questione di diritto dell’Unione ( 30 ). 57. Al contrario, la causa giuridica o, piuttosto, la base giuridica dei pagamenti costituisce proprio un elemento che occorre prendere in considerazione al fine di determinare l’esistenza di un corrispettivo ( 31 ). Lo stesso vale per l’obiettivo perseguito, sebbene, a mio avviso, quest’ultimo sia soltanto un indizio complementare, il quale non può essere determinante di per sé. Ai fini della valutazione di tali due elementi, occorre, peraltro, valutare la realtà economica delle operazioni ( 32 ). 58. L’obiettivo dei pagamenti svolgeva un ruolo importante nel ragionamento della Corte nella causa che ha dato luogo alla sentenza Tolsma ( 33 ), dalla quale emerge che gli oboli donati dai passanti, a titolo gratuito, a un musicista che suona per strada, non costituiscono il corrispettivo di un servizio. Tuttavia, tale obiettivo non è determinante di per sé, ciò che è confermato dal punto 17 di detta sentenza, che sottolinea l’assenza di rapporto giuridico tra il musicista in parola e il suo pubblico ( 34 ). 59. A mio avviso, tale constatazione vale altresì per quanto riguarda la causa che ha dato luogo alla sentenza Société thermale d’Eugénie-les-Bains ( 35 ). Infatti, da tale sentenza risulta che, secondo il diritto nazionale applicabile nel procedimento principale, le caparre non facevano parte integrante dell’accordo alberghiero concluso tra il cliente e l’albergatore. Quest’ultimo era tenuto a prenotare il soggiorno a prescindere dal loro versamento, il che ha confermato che esse non costituivano il corrispettivo di un servizio, bensì un’indennità forfettaria ( 36 ). 60. Un altro esempio dello stesso tipo è la causa che ha dato luogo alla sentenza MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia ( 37 ), nella quale la questione riguardava una disposizione di un contratto a tempo determinato che prevedeva, in caso di risoluzione anticipata, l’esigibilità immediata delle mensilità restanti. Il suo obiettivo, che era di dissuadere il cliente dall’inosservanza del periodo minimo di impegno, non era tale da pregiudicare la causa giuridica dei pagamenti a detto titolo. Infatti, questi ultimi costituivano una remunerazione contrattuale minima, che doveva essere qualificata come «corrispettivo» ( 38 ). 61. Infine, nella causa che ha dato luogo alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] ( 39 ), l’imposizione di «spese di controllo» all’utilizzatore di un parcheggio non era concepibile senza la messa a disposizione di uno stallo di parcheggio. La Corte ha sottolineato, inoltre, che il buon funzionamento del parcheggio necessitava effettivamente un controllo della sosta irregolare e che un utilizzatore che parcheggiava il suo veicolo in violazione delle condizioni di uso normali si impegnava a pagare tali spese. Queste ultime tenevano conto del costo di gestione più elevato derivante da siffatto comportamento ( 40 ). 62. Sono propenso a ritenere che, nel caso di specie, ci troviamo in una situazione comparabile non già a quella di cui trattasi nella causa che ha dato luogo alla sentenza Société thermale d’Eugénie-les-Bains ( 41 ), bensì a quella in discussione nella causa decisa con la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ( 42 ). Infatti, secondo la mia interpretazione della domanda di pronuncia pregiudiziale, l’onere aggiuntivo applicato risulta semplicemente da una variazione delle modalità di calcolo della remunerazione che è dovuta per la comunicazione di opere protette al pubblico, sulla base delle condizioni legali portate a conoscenza degli utilizzatori. Se del caso, occorrerebbe ritenere che, nei casi in cui non sia stata ottenuta una licenza prima della comunicazione, l’onere aggiuntivo faccia parte integrante di tale remunerazione. 63. Un altro indizio in tal senso potrebbe essere la circostanza che, dal punto di vista della realtà economica, l’onere aggiuntivo sembra tenere conto del costo più elevato di cui l’organismo di gestione collettiva dei diritti d’autore deve farsi carico a causa della violazione dell’obbligo di legge degli utilizzatori di procurarsi le licenze necessarie, da un lato, e al fine di vigilare sull’osservanza di detto obbligo, dall’altro lato ( 43 ). 64. In definitiva, l’esame degli elementi che potrebbero confermare l’esistenza di un «nesso diretto» tra il servizio fornito e il «corrispettivo» percepito, fra i quali l’onere aggiuntivo oggetto del procedimento principale, incombe al giudice del rinvio. Spetta a quest’ultimo procedere alla valutazione del diritto nazionale e del contesto giuridico ed economico nel quale si inserisce la transazione tra l’organismo di gestione collettiva dei diritti d’autore e l’utilizzatore che ha effettuato la comunicazione delle opere protette senza aver ottenuto, previamente, la licenza necessaria ( 44 ). 65. Alla luce delle considerazioni che precedono, ritengo che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112, in combinato disposto con l’articolo 73 di tale direttiva, debba essere interpretato nel senso che la remunerazione, che è dovuta per la comunicazione delle opere protette al pubblico, e che è composta da una remunerazione base e da un onere aggiuntivo, applicato in mancanza di acquisizione di una licenza prima di detta comunicazione, può essere qualificata come «corrispettivo», aspetto che incombe al giudice del rinvio verificare, in particolare alla luce della causa legale e degli obiettivi di tale remunerazione. VI. Conclusione 66. Tenuto conto di quanto precede, propongo di rispondere alla Curtea de Apel Bucureşti (Corte d’appello di Bucarest, Romania) come segue: 1) L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 24, paragrafo 1, e l’articolo 25, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che: l’obbligo normativo di permettere, in cambio di una remunerazione, la comunicazione delle opere protette al pubblico da parte di un utilizzatore, il quale non ha ottenuto, previamente, la licenza necessaria a tal fine, deve essere qualificato come «prestazione di servizi a titolo oneroso». 2) L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112, in combinato disposto con l’articolo 73 di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che: la remunerazione, che è dovuta per la comunicazione delle opere protette al pubblico, che è composta da una remunerazione base e da un onere aggiuntivo, applicato in mancanza di acquisizione di una licenza prima di detta comunicazione, può essere qualificata come «corrispettivo», aspetto che incombe al giudice del rinvio verificare, in particolare alla luce della causa legale e degli obiettivi di tale remunerazione. [OSCURATO:PERSONA] y [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] presentate in udienza pubblica a Lussemburgo il 3 dicembre 2025. Firme ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 ) Vedi le considerazioni in [OSCURATO:PERSONA] a relative alla «vendita» (domanda 77), riprodotte in Beltrán de Heredia, V., [OSCURATO:PERSONA] de Vitoria . Comentarios a la Secunda secundae de [OSCURATO:PERSONA] , volumi da I a VI, Biblioteca de [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], dal 1932 al 1952. Il pensiero della filosofia economica di [OSCURATO:PERSONA] de Vitoria fu sviluppato durante i corsi accademici 1527-1528 e 1535-1536 all’Università di [OSCURATO:PERSONA]. Sebbene egli stesso non abbia pubblicato nessuna delle sue lezioni, è stato possibile ricostruire la sua vasta dottrina sulla base degli appunti dei suoi studenti che sono stati catalogati da Beltrán de Heredia. V., a tal riguardo, del medesimo autore, «Hacia un inventario analítico de manuscritos teológicos de la [OSCURATO:PERSONA], siglos XV-XVII, conservados en España y en el extranjero», [OSCURATO:PERSONA] de Teología , 1943, pagg. da 59 a 88. ( 3 ) Direttiva del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ( GU 2006, L 347, pag. 1 ). ( 4 ) Faccio notare che, nelle osservazioni scritte presentate al Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l’IVA non sia dovuta. ( 5 ) V., in particolare, sentenza UCMR, punti 34 e 35. ( 6 ) V., per una prima panoramica di tale sentenza, Simon, D., «Fiscalité – Gestion collective des droits d’auteur», [OSCURATO:PERSONA] , 2021, n. 3, commento n. 101; e, per un’analisi dettagliata, Finken, B., «Nutzung von Urheberrechten unter Einschaltung einer Verwertungsgesellschaft als Dienstleistungskommission. Anmerkungen zu EuGH v. 21.1.2021 – C‑501/19, UCMR-AD», Mehrwertsteuerrecht , 2024, n. 10, pagg. da 414 a 417, nonché, più in generale, [OSCURATO:PERSONA], E., «Impuesto sobre el [OSCURATO:PERSONA] y derecho de participación de los creadores visuales (“Droit de Suite”)», [OSCURATO:PERSONA] española de derecho financiero , 2023, n. 199, pagg. da 37 a 77. ( 7 ) Sentenza UCMR, punti da 30 a 37 e 39. ( 8 ) Sentenza UCMR, punti da 30 a 37 e 39. ( 9 ) Le modalità di calcolo di tale remunerazione e la circostanza che il suo importo sia triplicato in mancanza di una licenza saranno affrontate, rispettivamente, ai capitoli B.2 e C. delle presenti conclusioni. ( 10 ) Per quanto riguarda l’articolo 25 della direttiva 2006/112, v. sentenza del 4 luglio 2024, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑179/23 , EU:C:2024:571 , punto 34 ). ( 11 ) Conclusioni dell’avvocata generale Kokott nella causa [OSCURATO:PERSONA] ( C‑744/23 , EU:C:2025:332 , paragrafo 39 ). ( 12 ) V., in tal senso, sentenza del 4 luglio 2024, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑179/23 , EU:C:2024:571 , punti 39 e 40 ) per ciò che riguarda il rapporto giuridico tra i titolari dei diritti d’autore e l’organismo di gestione collettiva di tali diritti, prevista dalla legge n. 8/1996. Al riguardo, v. anche Pollaud-Dulian, F., «TVA, droit d’auteur et gestion collective, un point sur la jurisprudence de la CJUE», [OSCURATO:PERSONA] trimestrielle de droit commercial , 2024, n. 3, pagg. da 642 a 647. ( 13 ) Sentenze del 29 ottobre 2015, Saudaçor ( C‑174/14 , EU:C:2015:733 , punto 39 ), del 2 giugno 2016, Lajvér ( C‑263/15 , EU:C:2016:392 , punto 42 ) e del 15 aprile 2021, Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA ( C‑846/19 , EU:C:2021:277 , punto 39 ). V., altresì, conclusioni dell’avvocata generale Kokott nella causa [OSCURATO:PERSONA] ( C‑744/23 , EU:C:2025:332 , paragrafo 40 ): «L’IVA non è un’imposta sui negozi giuridici o addirittura un’imposta sui contratti (...)». ( 14 ) V., in tal senso, sentenze del 2 giugno 2016, Lajvér ( C‑263/15 , EU:C:2016:392 , punti 46 e 49 ) e del 15 aprile 2021, Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA ( C‑846/19 , EU:C:2021:277 , punto 43 ). ( 15 ) Sentenza del 27 aprile 2023, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑677/21 , EU:C:2023:348 , punti da 28 a 33 ). V., tuttavia, sentenza del 14 luglio 2005, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑435/03 , EU:C:2005:464 , punto 42 ): «[I]l furto di merci non costituisce una “cessione di beni a titolo oneroso”». Per un’analisi più approfondita della problematica dei consumi illeciti, v. Beretta, G., «[OSCURATO:PERSONA] and Non-[OSCURATO:PERSONA]», in Kofler, G., e al. (ed.), [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] 2023 , Linde, Vienna, 2024, pagg. da 113 a 162 (pagg. da 131 a 136). ( 16 ) Per una panoramica e un’analisi della giurisprudenza pertinente a tal riguardo, v. Tumpel, J., «[OSCURATO:PERSONA] und Schadenersatz. [OSCURATO:PERSONA] in Rechtsprechung und Praxis», in Kirchmayr, S., Mayr, G., Hirschler, K. (ed.), Schriftenreihe zum Konzern- und Unternehmenssteuerrecht , Linde, Vienna, 2023, pagg. da 45 a 55 e pagg. da 72 a 81. ( 17 ) Sentenza del 29 ottobre 2015, Saudaçor ( C‑174/14 , EU:C:2015:733 , punto 34 ). ( 18 ) Sentenza del 1o luglio 1982, BAZ Bausystem ( 222/81 , EU:C:1982:256 , punto 8 ). V., tuttavia, per l’imposizione degli interessi versati a un fornitore affinché quest’ultimo accetti di posticipare il momento del pagamento, sentenza del 27 ottobre 1993, Muys’ en [OSCURATO:PERSONA]- en Aannemingsbedrijf ( C‑281/91 , EU:C:1993:855 , punto 18 ). ( 19 ) V. sentenza del 13 luglio 2023, Gemeinde A ( C‑344/22 , EU:C:2023:580 , punti da 33 a 39 ) nella quale, tuttavia, un servizio individualizzabile è stato individuato, nonché il commento a tale sentenza da parte di Pezet, F., «Quand le contribuable n’en a pas pour son argent, une taxe, même affectée, n’emporte pas qualification d’une contrepartie» [«Quando un contribuente non riceve in misura soddisfacente rispetto a quanto ha versato, un’imposta, sebbene con destinazione specifica, non acquisisce la qualifica di corrispettivo» (traduzione libera)], Droit fiscal , 2023, n. 37, commento n. 285. ( 20 ) V. paragrafo 35 delle presenti conclusioni in cui ho rammentato che l’IVA è un’imposta sui consumi. ( 21 ) V. sentenze del 20 gennaio 2022, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑90/20 , EU:C:2022:37 , punto 43 ) e del 28 novembre 2024, rhtb ( C‑622/23 , EU:C:2024:994 , punto 25 ). ( 22 ) V., in tal senso, Lamouroux, G., «Les indemnités dues en raison de la résiliation unilatérale d’un contrat d’entreprise sont-elles soumises à la TVA?», [OSCURATO:PERSONA] de droit fiscal , 2025, n. 9, pagg. da 44-49 a 44-53 (pagg. da 44-51 a 44-52). ( 23 ) V., per la qualifica di «corrispettivo» (1) del prezzo di un servizio, laddove il destinatario del servizio abbia rinunciato alla sua prestazione effettiva, mediante la risoluzione anticipata del contratto, sentenze del 22 novembre 2018, MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia ( C‑295/17 , EU:C:2018:942 , punti 50 , 51 , 61 e 62 ), del 3 luglio 2019, UniCredit Leasing ( C‑242/18 , EU:C:2019:558 , punti da 70 a 76 ) e dell’11 giugno 2020, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑43/19 , EU:C:2020:465 , punti da 33 a 40 ); (2) del prezzo del biglietto aereo non utilizzato, sentenza del 23 dicembre 2015, [OSCURATO:PERSONA]KLM et Hop!Brit-Air ( C‑250/14 e C‑289/14 , EU:C:2015:841 , punti 28 , 30 e 34 ); (3) dei pagamenti in caso di furto dell’elettricità, sentenza del 27 aprile 2023, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑677/21 , EU:C:2023:348 , punti da 28 a 33 ); (4) delle sovvenzioni per cure offerte ai residenti di un centro d’accoglienza per persone anziane, sentenza del 27 marzo 2014, [OSCURATO:PERSONA] d’Or ( C‑151/13 , EU:C:2014:185 , punto 32 ); e (5) degli onorari percepiti da un avvocato della parte soccombente, nonostante abbia rappresentato il suo cliente a titolo gratuito, sentenza del 23 ottobre 2025, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑744/23 , EU:C:2025:816 , punti 33 e 35 ). Invece, v., per la mancanza di «corrispettivo» (1) qualora un prezzo ricompensi il vincitore di una corsa di cavalli, sentenza del 10 novembre 2016, Baštová ( C‑432/15 , EU:C:2016:855 , punti da 36 a 39 ); e (2) nel caso di sovvenzioni forfettarie per un servizio di trasporto pubblico, sentenza dell’8 maggio 2025, [OSCURATO:PERSONA] (Servizi di trasporto pubblico) ( C‑615/23 , EU:C:2025:320 , punti da 23 a 30 ). ( 24 ) V., in tal senso, sentenze del 5 febbraio 1981, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑154/80 , EU:C:1981:38 , punto 11 ) e del 1o aprile 1982, Hong-[OSCURATO:PERSONA] ( 89/81 , EU:C:1982:121 , punti 10 e 11 ). ( 25 ) Conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] ( C‑412/03 , EU:C:2004:746 , paragrafo 35 ). ( 26 ) Trattasi di una giurisprudenza costante. V. sentenze del 5 febbraio 1981, [OSCURATO:PERSONA] ( 154/80 , EU:C:1981:38 , punto 13 ), del 20 gennaio 2022, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑90/20 , EU:C:2022:37 , punto 45 ) e del 1o agosto 2025, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑427/23 , EU:C:2025:596 , punto 92 ). ( 27 ) Detta proposizione è così formulata: «[Il giudice del rinvio] dovrà in particolare assicurarsi che il canone previsto dalle ricorrenti nel procedimento principale non costituisca una remunerazione solo parziale delle prestazioni effettuate o da effettuare (...)». ( 28 ) Sentenze del 30 marzo 2023, Gmina O. ( C‑612/21 , EU:C:2023:279 , punti 31 , 32 , 38 e 40 ) e, del medesimo giorno, Gmina L. ( C‑616/21 , EU:C:2023:280 , punti 37 , 40 , 46 e 49 ). ( 29 ) Tale proposizione è così formulata: «[Il giudice del rinvio] dovrà in particolare assicurarsi (…) che [l’]entità [della remunerazione] non sia stata stabilita in ragione dell’esistenza di altri fattori eventuali e idonei, se del caso, a rimettere in discussione il nesso diretto tra le prestazioni e il loro corrispettivo». ( 30 ) Sentenza del 20 gennaio 2022, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑90/20 , EU:C:2022:37 , punto 46 e giurisprudenza citata). ( 31 ) V., in tal senso, Deboissy, F., «Indemnités contractuelles et TVA: suite», [OSCURATO:PERSONA] trimestrielle de droit commercial , 2001, n. 16, pagg. da 807 a 808. V. inoltre Beiser, R., «Entgelt oder Schadenersatz in der Umsatzsteuer?», [OSCURATO:PERSONA] der Wirtschaft , 2025, n. 168, pagg. da 214 a 217 (pag. 217), che ritiene, in sostanza, che la Corte colleghi la nozione di «corrispettivo», ai sensi dell’articolo 73 della direttiva 2006/112, al diritto civile nazionale. ( 32 ) Sentenza del 22 novembre 2018, MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia ( C‑295/17 , EU:C:2018:942 , punti da 41 a 45 ). ( 33 ) Sentenza del 3 marzo 1994 ( C‑16/93 , EU:C:1994:80 , punti da 16 a 19 ). ( 34 ) Per un’interpretazione autentica, v. sentenza del 23 ottobre 2025, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑744/23 , EU:C:2025:816 , punto 30 ). V. anche von Streit, G., Streit, T., «Entgelt oder Schadensersatz? Oder: [OSCURATO:PERSONA] auf dem Weg zur Verkehrssteuer? [OSCURATO:PERSONA] am Beispiel von Zahlungen bei Auflösung und Nichterfüllung von Verträgen», UmsatzsteuerRundschau , 2020, n. 4, pagg. da 525 a 535 (pag. 526), i quali ritengono che, nella causa Tolsma, mancasse la prestazione di servizi. ( 35 ) Sentenza del 18 luglio 2007 ( C‑277/05 , EU:C:2007:440 , punti da 19 a 32 ). ( 36 ) V. l’interpretazione autentica di tale sentenza al punto 24 della sentenza del 28 novembre 2024, rhtb ( C‑622/23 , EU:C:2024:994 ). Sulla questione se occorra distinguere le caparre da una «garanzia di prenotazione» e di qualificare quest’ultima quale «corrispettivo di un servizio», v. Bédier, J.-L., «La somme prélevée par l’hôtelier lorsque le client n’honore pas une réservation est soumise à la TVA», [OSCURATO:PERSONA] de droit fiscal , 2024, n. 45, pagg. da 370-23 a 370-27 (pagg. 370-27). ( 37 ) Sentenza del 22 novembre 2018, ( C‑295/17 , EU:C:2018:942 , punti 61 e 62 ). ( 38 ) Per un esempio simile, v. sentenza del 3 luglio 2019, UniCredit Leasing ( C‑242/18 , EU:C:2019:558 , punti 75 e 76 ). ( 39 ) V. sentenza del 20 gennaio 2022 ( C‑90/20 , EU:C:2012:37 , punti 33 e 34 ), nonché le conclusioni dell’avvocato generale Richard de la Tour in tale causa ( EU:C:2012:449 , paragrafo 61 ). ( 40 ) V. la critica di Dodos, P., «EuGH: Kontrollgebühren bei Verstoß gegen Parkplatz-Nutzungsbedingungen als steuerbares Entgelt», Mehrwertsteuerrecht , 2022, n. 6, pagg. da 240 a 244 (pagg. 243 e 244). ( 41 ) Sentenza del 18 luglio 2007 ( C‑277/05 , EU:C:2007:440 ). ( 42 ) Sentenza del 20 gennaio 2022 ( C‑90/20 , EU:C:2022:37 ). ( 43 ) Segnalo che il fascicolo di cui dispone il Tribunale non contiene informazioni a tal riguardo. ( 44 ) Sulla competenza del giudice nazionale per l’interpretazione del suo proprio diritto, v. sentenze del 3 luglio 2019, UniCredit Leasing ( C-242/18 , EU:C:2019:558 , punto 47 ) e del 29 ottobre 2015, Saudaçor ( C-174/14 , EU:C:2015:733 , punto 34 ), già menzionata al paragrafo 42 delle presenti conclusioni.