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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 luglio 2026

Cassazione n. 23996/2026

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so dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Barbarino-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] inpersona del legale rappresentante pro tempore,-controricorrente-Agenzia Delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore-intimata-sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoHarald [OSCURATO:PERSONA] incidentale-contro[OSCURATO:PERSONA], Agenzia Delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA] in persona dellegale rappresentante pro tempore-intimati-Numero registro generale 24057/2022Numero sezionale 838/2026Numero di raccolta generale 23996/2026Data pubblicazione 24/07/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n.397/2022depositata il 28/04/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente e ilricorrente incidentale abbiano chiesto la decisione dei ricorsi;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ i ricorsi devono intendersi rinunciati e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento;Così deciso in Roma, il 23/07/2026Gabriella Marchese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Barbarino-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] inpersona del legale rappresentante pro tempore,-controricorrente-Agenzia Delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore-intimata-sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoHarald [OSCURATO:PERSONA] incidentale-contro[OSCURATO:PERSONA], Agenzia Delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA] in persona dellegale rappresentante pro tempore-intimati-Numero registro generale 24057/2022Numero sezionale 838/2026Numero di raccolta generale 23996/2026Data pubblicazione 24/07/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n.397/2022depositata il 28/04/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente e ilricorrente incidentale abbiano chiesto la decisione dei ricorsi;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ i ricorsi devono intendersi rinunciati e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento;Così deciso in Roma, il 23/07/2026Gabriella Marchese
Sentenza Cassazione n. 23996/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris