CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 settembre 2026
Cassazione n. 25003/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’avvocatoGiovanni Tonelli-resistente-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria di secondo gradodella Lombardia n. 998/2023 depositata il 14/03/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò due avvisi diaccertamento, notificatigli dal Comune di Milano per omesso versamentoNumero registro generale 8403/2024Numero sezionale 5492/2026Numero di raccolta generale 25003/2026Data pubblicazione 04/09/2026IMU anni 2017 e 2018 nonchè un avviso di accertamento per IMU anno2019 in relazione all’immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] n. 3(identificato dal subalterno 65 e situato al terzo piano).Il ricorrente eccepì di trovarsi nelle condizioni previste dalla legge perpoter usufruire dell’esenzione, sia per le caratteristiche dell'immobile,adibito ad abitazione principale, sia relativamente ai requisiti soggettivi,essendone il proprietario.La C.T.P. respinse il ricorso osservando che nel caso di speciemancavano i presupposti richiesti dalla normativa, ovvero la residenzaanagrafica e la dimora abituale. Il ricorrente, infatti, nelle annualità inesame, pur dimorando in [OSCURATO:PERSONA] n.3, non aveva laresidenza anagrafica presso l'immobile accertato (identificato dalsubalterno 65 e situato al terzo piano). Secondo le risultanze anagraficheprodotte da parte resistente, fino al giugno 2019 il ricorrente eraanagraficamente aggregato allo stesso nucleo familiare del padre FrancoJaselli, possessore dell'immobile nello stesso stabile ma situato al pianoquinto e identificato dal subalterno 73. La decisione fu impugnata el’appello accolto.Si osservò che la documentazione prodotta, infatti, se interpretatacorrettamente, confermava in termini inequivocabili le affermazioni delcontribuente; essendosi chiarito che sia il Comune che i primi giudici sierano “limitati ad una lettura formalistica e burocratica di alcuni dati e, perdi più, forzandone il significato rispetto alle risultanze documentali delcertificato storico di residenza anagrafica in sé considerato”.nell’immobile sito in piazza Mondadori con la sua famiglia.aveva portato al giudizio fosse costituito dal fatto che nello stesso stabileaveva la residenza il padre del ricorrente. Il Comune sosteneva che laresidenza anagrafica del contribuente fosse da riferire all'appartamento diNumero registro generale 8403/2024Numero sezionale 5492/2026Numero di raccolta generale 25003/2026Data pubblicazione 04/09/2026proprietà del padre, e lo aveva fatto sulla base di un ragionamentodeduttivo basato sulla circostanza che il contribuente risultava, ancora nel2013, sullo stato di famiglia del padre.Il giudice di merito rilevò che il certificato di residenza cui il Comunefaceva riferimento indicava quale indirizzo di residenza piazza Mondadorima non individuava gli estremi catastali e nemmeno condominialidell’immobile di riferimento.Si osservò che l’aver dedotto che il contribuente risiedesse pressol’abitazione paterna in forza dello stato di famiglia del padre apparivacapzioso in quanto “già con l’atto di acquisto dell’appartamento de quo lostesso veniva indicato come prima casa e fruiva delle agevolazioni fiscali,agevolazioni peraltro mai contestate o poste in discussione dalla Agenziadelle Entrate”. Fu inoltre rilevato che prima del 2006, il contribuente nonrisiedeva presso l’appartamento del padre, “bensì ad altro indirizzo(Milano, via [OSCURATO:PERSONA] 14), dal quale si è evidentemente trasferitoquando, comprata la nuova abitazione da adibire a residenza principalepropria e della propria famiglia, ha spostato la sua dimora abituale,formalizzando anche il cambio di residenza anagrafica”. Anche su questopunto la sentenza del giudice di secondo grado chiarì che: “l'interpretazione corretta dei dati documentali dimostra quindi che l'erroredi annotazione sui documenti comunali sia da attribuire allo stato difamiglia del padre del contribuente, laddove il possibile equivoco generatodalla mancata indicazione sul certificato di residenza dei dati catastalidell'immobile ove lo [OSCURATO:PERSONA] risiede e dimora abitualmente, è agevolmenterisolvibile verificando i pregressi trasferimenti di residenza dello stesso.Inoltre, come anche la citata decisione sottolinea, appare poco logico chelo [OSCURATO:PERSONA], che prima dell’acquisto del nuovo appartamento, ovvero primadel 2006, non viveva più con il padre, dopo aver acquistato un nuovoimmobile per sé e la sua famiglia, fruendo tra l’altro delle agevolazioniprima casa - che si ribadisce mai la Agenzia ha revocato- e che siNumero registro generale 8403/2024Numero sezionale 5492/2026Numero di raccolta generale 25003/2026Data pubblicazione 04/09/2026ottengono stabilendo nell’immobile la propria residenza, sia tornato arisiedere presso l’appartamento del padre.”Avverso la predetta decisione ricorre il Comune di Milano con unmotivo. In prossimità dell’udienza sono state depositate memorieillustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Premessa la tempestività del ricorso (stante l’applicabilità allafattispecie della sospensione di undici mesi dei termini ex art. 1, commi199 e 205 della legge n. 197 del 2022), in via preliminare, devedichiararsi inammissibile la memoria depositata da Simone LeopoldoGabrio [OSCURATO:PERSONA], non essendosi lo stesso ritualmente costituito nel giudizio dilegittimità mediante tempestivo controricorso ma avendo depositato soloin data 8.10.2024 un atto denominato “Procura speciale-Atto dicostituzione.”2. Ai sensi dell’art. 370 c.p.c., infatti, la parte contro la quale il ricorsoè diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso dadepositare nel termine ivi previsto; in mancanza, non può presentarememorie, restando salva soltanto la possibilità di partecipare alladiscussione orale. In tal senso, questa Corte ha ribadito che èinammissibile la memoria depositata dal resistente non costituitosi neltermine di cui all’art. 370 c.p.c. ovvero depositando un atto denominatoprocura speciale-costituzione, trattandosi di attività difensiva consentitasolo alla parte ritualmente costituita, salva la sanatoria correlata allaconcreta partecipazione alla discussione orale (Cass. n. 8678/2025; Cass.n. 23835/2019).3. Venendo quindi alla trattazione del ricorso, con l’unica censuraformulata è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’articolo 13,comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c.Numero registro generale 8403/2024Numero sezionale 5492/2026Numero di raccolta generale 25003/2026Data pubblicazione 04/09/2026La decisione impugnata meriterebbe, in tesi, integrale cassazionenella misura in cui parrebbe affermare che sia sufficiente, ai finidell’esenzione IMU, la sussistenza del solo requisito sostanzialedell’effettiva dimora, in aperto contrasto con la disciplina vigente e conl’orientamento consolidato della Corte di Cassazione.4. Il ricorso è infondato.4.1. Il giudice di merito ha osservato che il contribuente risiedevanell’immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] chiarendo poi che ciò che“genera e ha generato il dubbio che ha portato a questo giudizio è chenello stesso stabile abbia la residenza il padre del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] che la residenza anagrafica del contribuente sia da riferireall'appartamento di proprietà del padre, e lo fa sulla base di unragionamento deduttivo basato sulla circostanza che il contribuenterisultava, ancora nel 2013, sullo stato di famiglia del padre. Va rilevato aquesto punto che il certificato di residenza cui il Comune fa riferimentoindica quale indirizzo di residenza piazza Mondadori ma non individua gliestremi catastali e nemmeno condominiali dell’immobile di riferimento”. Ilgiudice di merito ha accertato, sulla base delle emergenze processuali, cheil contribuente risiedeva proprio nell’immobile oggetto di accertamento eche pertanto poteva usufruire della esenzione invocata, trattandosi diabitazione principale.In buona sostanza, il giudice di merito, applicando la disposizione intesi violata, ha ritenuto, alla luce delle emergenze probatorie, che ilcontribuente risiedesse nell’immobile per il quale aveva, pertanto, diritto ausufruire dell’esenzione.Dietro l’apparente deduzione del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c. la censura finisce, quindi, per risolversi, nella realtà, in unadiffusa critica all’apprezzamento del compendio istruttorio operato dalgiudice di merito e nella richiesta di una rilettura delle emergenze dicausa, preclusa in sede di legittimità.Numero registro generale 8403/2024Numero sezionale 5492/2026Numero di raccolta generale 25003/2026Data pubblicazione 04/09/2026Va, infatti, ribadito che il vizio di violazione di legge consiste nelladeduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimentoimpugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge eimplica, pertanto, un problema interpretativo di quest'ultima, laddovel'allegazione di un'erronea applicazione della legge in ragione della carenteo contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è mediata dallacontestata valutazione delle risultanze di causa e inerisce, pertanto, allatipica valutazione del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimitàunicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Cass. n. 7871/2025;Cass. n. 25182/2024).La censura, in conclusione, è disattesa.5. Il ricorso è respinto.Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a normadello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a normadello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, il 9 luglio 2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]