Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 31 marzo 2022

Cassazione n. 15328/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 13991-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 23/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza n. 303/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 02/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 13991 sez.

ML - ud. 31-03-2022 -2- RILEVATO che, con sentenza del 2 ottobre 2019, la Corte d'Appello di Firenze, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Siena, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Provincia di Siena, alle cui dipendenze l'istante, ingegnere, operava con qualifica di esperto informatico ed inquadramento in categoria D del CCNL di comparto, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità della sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni 15 irrogata a fronte della contestazione con la quale gli veniva addebitato di aver utilizzato la sua conoscenza del sistema informatico ed i permessi di accesso di cui disponeva per intervenire sui software di rilevamento delle presenze e modificare la sequenza delle timbrature inserendone di inesistenti in relazione alla propria posizione, con condanna dell'Amministrazione a restituire all'istante gli importi a tale titolo trattenuti sulla sua busta paga; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto, diversamente dal primo giudice, l'eccezione proposta dal Giorni di decadenza dell'Amministrazione dall'esercizio dell'azione disciplinare fondata dal medesimo sul rilievo per cui già in anticipo rispetto alla contestazione l'amministrazione avrebbe avuto contezza del fatto addebitato, tardiva in quanto sollevata, in violazione delle preclusioni di cui all'art. 414 c.p.c., solo nel verbale dell'udienza ex art. 420 c.p.c. ed altresì infondata dovendosi escludere che klla data indicata dal Giorni l'Amministrazione, se era consapevole delle anomalie nelle timbrature ded—Gip-r0, lo fosse anche della riferibilità di tali anomalie all'intervento del medesimo resa nota solo all'esito della relazione tecnica della Società che aveva realizzato il relativo software e, nel merito, sussistente l'inadempimento contestato e corretto il criterio di calcolo della trattenuta; - che, per la cassazione di tale decisione ricorre il Giorni, affidando l'impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso la Provincia di Siena; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; - che entrambe le parti hanno poi presentato memoria; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 55, comma 4, d.lgs. n. 165/2001, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale in ordine alla ritenuta tardività dell'eccezione sollevata dal ricorrente di decadenza dell'Amministrazione dall'esercizio dell'azione disciplinare, ratio decidendi su cui la Corte medesima fonda la sancita inammissibilità; - che, con il secondo motivo, il ricorrente, lamenta l'incongruità logica e giuridica del convincimento espresso dalla Corte territoriale circa la ricorrenza dell'inadempimento addebitato, stante il tenore, dubitativo, circa la riferibilità al ricorrente delle anomalie riscontrate, della relazione della Società fornitrice del software; - che con il terzo motivo, rubricato con riguardo alla violazione e falsa applicazione dell'art. 25, comma 2, del CCNL di comparto del 16.5.2001, il ricorrente imputa alla Corte territoriale l'aver disatteso i criteri, contrattualmente definiti, per il computo degli importi soggetti a trattenuta; che, involgendo il primo motivo la questione processuale per cui l'eccezione di decadenza del datore di lavoro dall'esercizio del potere disciplinare sia eccezione in senso stretto, non facendosi questioni di diritti indisponibili ex art. 2968 c.c., così che essa debba essere proposta dalla parte che vi abbia interesse nel rispetto delle preclusioni proprie del rito e quindi nel proprio atto introduttivo, questione su cui non si rinvengono precedenti, la controversia riveste valenza nomofilattica, così da sollecitarne la trattazione da parte della sezione semplice; P.Q.M.

La Corte, ritenendo non sussistere i presupposti di cui all'art. 375 c.p.c. per la decisione della causa in sede camerale, ne rimette la trattazione alla sezione semplice.

Così deciso in Roma, nell'ad

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 13991-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 23/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza n. 303/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 02/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 13991 sez. ML - ud. 31-03-2022 -2- RILEVATO che, con sentenza del 2 ottobre 2019, la Corte d'Appello di Firenze, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Siena, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Provincia di Siena, alle cui dipendenze l'istante, ingegnere, operava con qualifica di esperto informatico ed inquadramento in categoria D del CCNL di comparto, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità della sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni 15 irrogata a fronte della contestazione con la quale gli veniva addebitato di aver utilizzato la sua conoscenza del sistema informatico ed i permessi di accesso di cui disponeva per intervenire sui software di rilevamento delle presenze e modificare la sequenza delle timbrature inserendone di inesistenti in relazione alla propria posizione, con condanna dell'Amministrazione a restituire all'istante gli importi a tale titolo trattenuti sulla sua busta paga; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto, diversamente dal primo giudice, l'eccezione proposta dal Giorni di decadenza dell'Amministrazione dall'esercizio dell'azione disciplinare fondata dal medesimo sul rilievo per cui già in anticipo rispetto alla contestazione l'amministrazione avrebbe avuto contezza del fatto addebitato, tardiva in quanto sollevata, in violazione delle preclusioni di cui all'art. 414 c.p.c., solo nel verbale dell'udienza ex art. 420 c.p.c. ed altresì infondata dovendosi escludere che klla data indicata dal Giorni l'Amministrazione, se era consapevole delle anomalie nelle timbrature ded—Gip-r0, lo fosse anche della riferibilità di tali anomalie all'intervento del medesimo resa nota solo all'esito della relazione tecnica della Società che aveva realizzato il relativo software e, nel merito, sussistente l'inadempimento contestato e corretto il criterio di calcolo della trattenuta; - che, per la cassazione di tale decisione ricorre il Giorni, affidando l'impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso la Provincia di Siena; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; - che entrambe le parti hanno poi presentato memoria; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 55, comma 4, d.lgs. n. 165/2001, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale in ordine alla ritenuta tardività dell'eccezione sollevata dal ricorrente di decadenza dell'Amministrazione dall'esercizio dell'azione disciplinare, ratio decidendi su cui la Corte medesima fonda la sancita inammissibilità; - che, con il secondo motivo, il ricorrente, lamenta l'incongruità logica e giuridica del convincimento espresso dalla Corte territoriale circa la ricorrenza dell'inadempimento addebitato, stante il tenore, dubitativo, circa la riferibilità al ricorrente delle anomalie riscontrate, della relazione della Società fornitrice del software; - che con il terzo motivo, rubricato con riguardo alla violazione e falsa applicazione dell'art. 25, comma 2, del CCNL di comparto del 16.5.2001, il ricorrente imputa alla Corte territoriale l'aver disatteso i criteri, contrattualmente definiti, per il computo degli importi soggetti a trattenuta; che, involgendo il primo motivo la questione processuale per cui l'eccezione di decadenza del datore di lavoro dall'esercizio del potere disciplinare sia eccezione in senso stretto, non facendosi questioni di diritti indisponibili ex art. 2968 c.c., così che essa debba essere proposta dalla parte che vi abbia interesse nel rispetto delle preclusioni proprie del rito e quindi nel proprio atto introduttivo, questione su cui non si rinvengono precedenti, la controversia riveste valenza nomofilattica, così da sollecitarne la trattazione da parte della sezione semplice; P.Q.M. La Corte, ritenendo non sussistere i presupposti di cui all'art. 375 c.p.c. per la decisione della causa in sede camerale, ne rimette la trattazione alla sezione semplice. Così deciso in Roma, nell'ad
Sentenza Cassazione n. 15328/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris