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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 39377/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con provvedimento del 6 agosto 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tendente ad ottenere la declaratoria di non esecutività, o la restituzione nel termine per proporre appello, in relazione alla sentenza di condanna emessa nei confronti di costui dal Tribunale di Tivoli il 15 dicembre 2019, recante indicazione di irrevocabilità riferita al 4 febbraio 2020.

2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi, avverso il citato provvedimento del giudice dell'esecuzione.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione ed erronea applicazione dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., deducendo che il provvedimento è stato emesso de plano, cioè senza la previa instaurazione del contraddittorio, al di fuori dei casi in cui ciò è previsto dalla legge, con la conseguente nullità del provvedimento ai sensi dell'art. 178 cod. proc. pen. 2.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente ha censurato il provvedimento impugnato per violazione ed erronea applicazione degli artt. 420-bis, 484, comma 2-bis, 545 e 670 cod. proc. pen.

Afferma che, in applicazione di tali norme, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto dichiarare che la citata sentenza non era divenuta esecutiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è fondato, con il conseguente assorbimento del secondo.

1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il provvedimento assunto dal giudice dell'esecuzione de plano, senza la previa fissazione dell'udienza in camera di consiglio, fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, è affetto da nullità di ordine generale e a carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 1, n. 22282 del 23/06/2020, Rv. 279452 - 01).

1.2. Nel caso concreto ora in esame, le indicazioni del provvedimento qui impugnato e le risultanze degli atti non consentono di affermare che si sia svolto il contradditorio camerale sulle questioni decise con il provvedimento stesso.

Pertanto, in applicazione del principio sopra richiamato, deve accogliersi la doglianza relativa alla mancata integrazione del contradditorio, con assorbimento di ogni altra censura, come anticipato.

2. Per le ragioni esposte, il provvedimento impugnato deve essere annullato, con rinvio (in applicazione della regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 623, comma 1, lett. b, e 604, comma 4, cod. proc. pen., che prevede in tale senso qualora venga accertata una causa di nullità ex art. 179 cod. proc. pen.; Sez. 1, n. 14568, del 21/12/2021, dep. 2022, Rv. 283306-01) al giudice dell'esecuzione, che svolgerà nuovo giudizio senza incorrere nel vizio riscontrato.

P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Gip del Tribunale di Roma.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 6 agosto 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tendente ad ottenere la declaratoria di non esecutività, o la restituzione nel termine per proporre appello, in relazione alla sentenza di condanna emessa nei confronti di costui dal Tribunale di Tivoli il 15 dicembre 2019, recante indicazione di irrevocabilità riferita al 4 febbraio 2020. 2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi, avverso il citato provvedimento del giudice dell'esecuzione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione ed erronea applicazione dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., deducendo che il provvedimento è stato emesso de plano, cioè senza la previa instaurazione del contraddittorio, al di fuori dei casi in cui ciò è previsto dalla legge, con la conseguente nullità del provvedimento ai sensi dell'art. 178 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha censurato il provvedimento impugnato per violazione ed erronea applicazione degli artt. 420-bis, 484, comma 2-bis, 545 e 670 cod. proc. pen. Afferma che, in applicazione di tali norme, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto dichiarare che la citata sentenza non era divenuta esecutiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato, con il conseguente assorbimento del secondo. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il provvedimento assunto dal giudice dell'esecuzione de plano, senza la previa fissazione dell'udienza in camera di consiglio, fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, è affetto da nullità di ordine generale e a carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 1, n. 22282 del 23/06/2020, Rv. 279452 - 01). 1.2. Nel caso concreto ora in esame, le indicazioni del provvedimento qui impugnato e le risultanze degli atti non consentono di affermare che si sia svolto il contradditorio camerale sulle questioni decise con il provvedimento stesso. Pertanto, in applicazione del principio sopra richiamato, deve accogliersi la doglianza relativa alla mancata integrazione del contradditorio, con assorbimento di ogni altra censura, come anticipato. 2. Per le ragioni esposte, il provvedimento impugnato deve essere annullato, con rinvio (in applicazione della regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 623, comma 1, lett. b, e 604, comma 4, cod. proc. pen., che prevede in tale senso qualora venga accertata una causa di nullità ex art. 179 cod. proc. pen.; Sez. 1, n. 14568, del 21/12/2021, dep. 2022, Rv. 283306-01) al giudice dell'esecuzione, che svolgerà nuovo giudizio senza incorrere nel vizio riscontrato. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Gip del Tribunale di Roma. Così dec