CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 23642/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio relativamente alla particolare tenuità del fatto. Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Ancona con sentenza del 4 novembre 2021 ha confermato la decisione del Tribunale di Macerata del 27 giugno 2019 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 500,00 euro di multa, relativamente al reato di cui agli artt. 56 e 515 cod. pen. (perché [...] esponeva per la vendita nell'esercizio [...] prodotti cosmetici recanti sulle confezioni le date di scadenza già esaurite ma abrase, cancellate ed occultate [...]; reato accertato il 10 novembre 2014). 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge (131 bis cod. pen. e 129 cod. proc. pen.) e mancanza di motivazione sulla richiesta di particolare tenuità del fatto. Nelle conclusioni presentate via PEC era stata richiesta l'applicazione della particolare tenuità del fatto; la Corte di appello omette completamente di valutare tale specifica e formale richiesta. L'omessa pronuncia costituisce violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. che impone di verificare anche d'ufficio la sussistenza della particolare tenuità del fatto. 2. 2. Violazione di legge (art. 515 cod. pen.) e vizio della motivazione sulla ritenuta sussistenza del reato. La Corte di appello riconduce i fatti di cui all'imputazione nel tentativo di frode in commercio, in quanto la cancellazione delle date di scadenze dei cosmetici rendeva impossibile un controllo, sulla effettiva scadenza. Non risulta contestata la cattiva conservazione, ma solo l'assenza della data di scadenza dei prodotti. L'assenza della data di scadenza non riguarda una diversità qualitativa dei prodotti, con un inganno dei consumatori. L'assenza della data di scadenza, invece, riguarda gli obblighi di etichettatura (legge 11 ottobre 1986, n. 713, in i vigore all'epoca dei fatti; sono previste, peraltro, solo sanzioni amministrative). 2. 3. Violazione di legge (legge 11 ottobre 1986, n. 713). Per la Corte di appello la legge in oggetto si riferisce solo al momento dell'etichettatura dei prodotti, e non potrebbe applicarsi per i fatti successivi alla apposizione delle etichette. Invece, la stessa legge 11 ottobre 1986, n. 713, art. 12, prevede l'esclusione della responsabilità per i commercianti, nella fase della detenzione dei prodotti. Conseguentemente la norma deve trovare applicazione anche alle successive fasi di gestione dei prodotti. Infine, il richiamo al comma 7 "di detta norma di legge" contenuto nella sentenza impugnata non risulta chiaro a quale norma fosse riferito. Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta fondato relativamente alla omessa motivazione sulla richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto. L'imputato aveva presentato nelle conclusioni richiesta di applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. La Corte di appello ha omesso ogni motivazione sul punto e la sentenza, quindi, deve annullarsi limitatamente all'applicabilità della particolare tenuità del fatto con rinvio per nuovo giudizio, sul punto, alla Corte di appello di Perugia. 4. Il ricorso nel resto è infondato e deve rigettarsi. Integra il tentativo di frode in commercio, perché idonea e diretta in modo non equivoco alla vendita della merce ai potenziali acquirenti, la condotta dell'esercente che esponga sui banchi o comunque offra, al pubblico, prodotti scaduti, sulle cui confezioni sia stata alterata o sostituita l'originale indicazione del termine minimo di conservazione ([OSCURATO:PERSONA]. U, Sentenza n. 28 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] Ud. (dep. 21/12/2000 ) Rv. 217295 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 9276 del 19/01/2011 Ud. (dep. 09/03/2011 ) Rv. 249784). La normativa richiamata nel ricorso in cassazione (legge 11 ottobre 1986, n. 713) riguarda, invece, la fase di etichettatura dei prodotti all'origine; mentre, nel nostro caso, l'illecito è stato commesso dopo, con la cancellazione (abrasione) della originaria data di scadenza dei prodotti. Su questo accertamento di fatto, della sentenza impugnata, non ci sono contestazioni nel ricorso in cassazione, che si limita a ritenere applicabile la legge 11 ottobre 1986, n. 713. Il ricorso deve, quindi, rigettarsi e si dichiara irrevocabile l'accertamento di responsabilità ("Nel caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione, limitatamente alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, il giudice di rinvio non può dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale( Sez. 3, Sentenza n. 30383 del 30/03/2016 Ud., dep. 18/07/2016, Rv. 267590 - 01). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia. Rigetta il ricorso ta nel resto e dichiara irrevocabile l'accertamento di responsabilità. Così deciso il