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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 13348/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Liri il[OSCURATO:DATA_NASCITA]

6. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

7. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

8. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] .9. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

10. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

11. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

12. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2025 della Corte di appello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e 1.,ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e il rigetto degli altri ricorsi; udito il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] per la Lotta contro te illegalità e le mafie "[OSCURATO:PERSONA]", Avv.

D'[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.

Uditi i difensori dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA]; Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA]; Avv. °rapali() [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA]; Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA]; Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA]; Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA]; Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA]; Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (classe 1990); Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (classe 1990); Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1977) e [OSCURATO:PERSONA]; Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1977); che hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma, in sede di giudizio di rinvio disposto da questa Corte Suprema con sentenza del 19 febbraio 2024, a seguito del parziale annullamento della sentenza della Corte di appello di Roma in data 9 febbraio 2023, pronunciata su gravame presentato avverso la sentenza del 20 ottobre 2021 dei Tribunale di Roma dal Pubblico Ministero e dagli imputati [OSCURATO:PERSONA] cl. 1977, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] cl. 1990, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e 2Massimiliano [OSCURATO:PERSONA], in riforma della decisione, ritenuta per [OSCURATO:PERSONA] cl. 1977 la recidiva specifica e riconosciute le circostanze attenuanti generiche a [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] cl. 1977, per i residui capi 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 46, 47 lett. a), 48, 49, 50; a [OSCURATO:PERSONA], per i residui capi 12, 13, 46 e 47 lett. a); ad [OSCURATO:PERSONA], per i residui capi 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40 e 42; a [OSCURATO:PERSONA], per i residui capi 39, 40 e 43; a [OSCURATO:PERSONA], per i residui capi 46, 49 e 50; a [OSCURATO:PERSONA], per i residui reati di cui ai capi 1, 7, 8, 9, 10 e 11; a [OSCURATO:PERSONA], per il residuo reato di cui al capo 45, limitatamente alla somma conferita a [OSCURATO:PERSONA]; ha confermato nei resto la sentenza impugnata.

La sentenza rescindente aveva annullato la prima sentenza di appello limitatamente alle aggravanti ex art. 416-bis.1 cod. pen. contestate in relazione a tutti i reati, che il Giudice di appello aveva escluso, e alle assoluzioni di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai capi 1, 7, 8, 9, 10, 11; di [OSCURATO:PERSONA] cl. 1977, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai capi 1, 2 e 4; di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ci. 1990, in relazione ai capi 32, 33, 34 e 36; di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al capo 35; di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai capi 42 e 43, rinviando ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio su detti punti e capi.

Il procedimento ha ad oggetto una serie di reati di riciclaggio, autoriciciaggio, usura, interposizione fittizia ed estorsione aggravati dalla finalità di agevolare il clan camorristico facente capo alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] nonché - in relazione ai reati di cui ai capi 46 (usura), 47 (autoriciclaggio), 48 (estorsione), 49 (estorsione) e 50 (estorsione) - anche dal metodo mafioso.

2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cessazione, a mezzo dei rispettivi difensori, i predetti imputati.

3. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], con unico atto di ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], si deducono i seguenti motivi.

3.1. Con il primo motivo, vizio cumulativo della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., con riguardo all'accertamento incidentale della esistenza e operatività di un'associazione di tipo mafioso, riconducibile alla famiglia [OSCURATO:PERSONA].

Innanzitutto, insufficiente e illogico è l'apparato argomentativo alla base della ritenuta sussistenza e operatività di un gruppo associato, solo sul rilievo del mero vincolo parentale e sulla commissione di plurimi reati-fine, mancando la individuazione dell'accordo tra i sodali, l'affectio societatis e la struttura organizzativa, con indicazione dei precisi ruoli svolti dai singoli partecipi. 3Quanto, poi, alla pretesa ipotesi di mera specificazione del fatto contestato - volta a superare la dedotta violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza - la motivazione a riguardo è manifestamente carente, poiché non è stata individuata la natura del gruppo criminale agevolato, lasciando irrisolta la questione se si tratti effettivamente di una neoformazione ovvero di un'articolazione periferica di una mafia storica, necessitando le due diverse ipotesi di requisiti tra loro diversi.

Quanto alla connotazione mafiosa del gruppo, trattandosi di agglomerato delinquenziale autonomo e di nuova formazione, doveva necessariamente essere provato un effettivo esercizio ed un uso concreto della forza di intimidazione.

La sentenza impugnata esule da tale connotato costitutivo, deducendo la mafiosità del clan principalmente dalla caratura e dal carisma criminale di [OSCURATO:PERSONA] (v. pg. 24 della sentenza), confondendo il carisma criminale del capo con quell'alone di intimidazione diffusa che è il tratto distintivo del metodo mafioso e che deve essere inscindibilmente connesso con il vincolo associativo.

Gli unici episodi addotti dalla sentenza impugnata, dai quali si desumerebbe l'esteriorizzazione di modalità asseritamente intimidatorie, sono quelli che riguardano gli atti di prepotenza e prevaricazione commessi da [OSCURATO:PERSONA] cl. 1977 ai danni degli imprenditori che si erano rivolti alla consorteria per ottenere liquidità e protezione, purtuttavia dimenticandosi che il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] erano vittime del delitto di usura, che ontologicamente presuppone uno stato di soggezione di natura economica e uno squilibrio tra le parti.

Parimenti illogica è la motivazione sulla ritenuta sussistenza della omertà mafiosa, riferita ai medesimi soggetti imputati nel presente procedimento per i delitti di autoriciclaggio e che, dunque, hanno la duplice veste di vittima e di correi, mentre per l'unica vittima del metodo mafioso, [OSCURATO:PERSONA], la sentenza ha dovuto ammettere la denuncia da parte sua, sia pur con un certo ritardo.

Infine, nessuna motivazione è stata espressa in ordine alla tesi secondo la quale il gruppo, grazie alle ingenti risorse di cui disponeva, si sarebbe infiltrato all'interno del mondo imprenditoriale della capitale.

Quanto alla connotazione oggettiva della aggravante, si censura il richiamo alla riserva di violenza che - a differenza della neoformazione in esame - appartiene alle mafie tradizionali, senza chiarire se le minacce operate da [OSCURATO:PERSONA] fossero espressione del metodo mafioso o, piuttosto, integrassero l'elemento costitutivo dei delitti di estorsione contestati.

3.2. Con il secondo motivo, vizio cumulativo della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità del ricorrente in relazione al reato di cui ai capo

1. 4 hIllogica è l'affermazione di responsabilità pur in presenza della accertata provenienza lecita della somma di 35.000 euro dalla vendita di un'autovettura Audi A4 impiegata per l'acquisto della nuova autovettura Mercedes GLC.

3.3. Con il terzo motivo, vizio cumulativo della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva specifica, al diniego delle attenuanti generiche e alla commisurazione dell'aumento di pena a titolo di continuazione.

Quanto alla recidiva, la sentenza non ha considerato che la condanna valorizzata a tal fine riguardava fatti commessi dieci anni prima di quelli oggetto di giudizio, così da non potersi sostenere la mai interrotta pericolosità sociale specifica.

Quanto alle attenuanti generiche, la sentenza si è limitata a condividere le valutazioni della sentenza annullata, apertamente contrastanti con la ratio dell'istituto, in quanto il disvalore del fatto è già stato preso in considerazione dal legislatore per prevedere la pena in astratto applicabile.

Quanto alla commisurazione della pena, la sentenza ha determinato l'aumento per ciascun reato in continuazione in misura uguale, pari a sei mesi, omettendo di giustificarlo in rapporto alla distinta loro gravità.

4. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], sono stati proposti due atti di ricorso.

4.1. Con atto per Avv. [OSCURATO:PERSONA], si deducono i seguenti motivi.

4.1.1. Con il primo motivo, vizio cumulativo della motivazione e violazione dell'art. 110 cod. pen., in relazione alla affermazione di responsabilità del ricorrente in ordine ai reati kcli cui ai capi 1, 7, 8, 9, 10 e

11. Richiamata la sentenza di appello annullata e il dictum della sentenza rescindente, si stigmatizza l'adozione, da parte della sentenza impugnata, di una errata responsabilità "da posizione" per delineare il coinvolgimento del ricorrente nei reati ascritti.

Alla articolata negazione, da parte della difesa, di qualsiasi incidenza causale del presunto flusso di informazioni captate nelle conversazioni in carcere - condivisa dalla precedente sentenza di appello - la sentenza impugnata ha assunto l'opposto orientamento sulla loro specifica rilevanza, sostanzialmente abrogando il disposto normativo sul concorso nel reato e valorizzando espressioni del ricorrente insufficienti o esulanti dal tema.

Quanto al capo 1, la sentenza valorizza conversazioni successive alla data di commissione del fatto, che, come tali, non possono essere espressive di avallo preventivo o di istigazione.

Né la generica conoscenza dell'esistenza di rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e Il duo [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e il suo essere fonte di preoccupazione per [OSCURATO:PERSONA], può supportare la sua corresponsabilità, risolvendosi l'argomento in una mera illazione; né la titolarità in capo al predetto del patrimonio P lo rende-corresponsabile delle iniziative del figlio. 5Quanto ai capi 7, 8, 9, 10 e 11, la sentenza adotta il medesimo censurabile percorso argomentativo quando considera la valenza probatoria di un colloquio - quello del 30.9.2017 - avvenuto in epoca posteriore alla commissione di almeno due dei reati contestati e, quindi, ben prima che il ricorrente avesse potuto esprimere il suo benestare.

Quanto al preteso benestare dato dal ricorrente ai rapporti del figlio con l'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], le due sentenze di merito non smentiscono che nei colloqui considerati si faccia riferimento a rapporti leciti e, comunque, la loro genericità non consente di attribuire al dire del ricorrente una qualsiasi efficacia causale relativamente ai comportamenti del figlio, tanto più se si considerano le affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] - captate il [OSCURATO:DATA_NASCITA] - nei confronti dello stesso figlio, una volta scoperto -'che i prestiti .da questi elargiti tardavano a essere restituiti, così dovendosi superare il dubbio se - su tali basi - il ricorrente avesse potuto esercitare il ruolo di concorrente nelle condotte contestate.

Cosicché, anche per la condotta di cui al capo 9, successiva a tali colloqui, dovuta ad una estemporanea iniziativa imprenditoriale del [OSCURATO:PERSONA], nessuna comunicazione raggiunge il ricorrente, né questi risulta aver dato il suo beneplacito.

Quanto ai capo 10, a fronte della ritenuta - da parte del ricorrente - cessazione dei rapporti con il [OSCURATO:PERSONA] per la sua inaffidabilità, la sentenza illogicamente omette di considerare tale emergenza, quando ricollega la successiva dazione di denaro allo stesso [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA].

La correlazione di tale ipotesi con quella di usura di cui al capo 11, spiega la diretta efficacia delle censure difensive anche in relazione a detta ipotesi.

4.1.2. Con il secondo motivo, inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, poste a base del riconoscimento della aggravante di cui all'art. 416-bis,1 cod. pen., per violazione degli artt. 63, 197-bis e 210 cod. proc. pen.

Premesso che non sussiste giudicato .implicito sulla dedotta eccezione, si censura il compieto silenzio della sentenza impugnata sul pertinente motivo di appello, riguardante le modalità di escussione di tutti i collaboratori di giustizia nel corso del giudizio di primo grado, qualificati - nonostante la opposizione difensiva - come testimoni, benché abbiano affermato di essersi resi responsabili di reati gravissimi e di aver appreso le informazioni rese in quanto partecipi di organizzazioni criminali, senza che il Tribunale abbia inteso applicare il disposto dell'art. 63 cod. proc. pen., interrompendone l'esame e procedendo con le forme garantite.

64.1.3. Con il terzo motivo, vizio cumulativo della motivazione e violazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen., in relazione alla ritenuta sussistenza della aggravante mafiosa.

Richiamato il contenuto della sentenza rescindente e gli orientamenti di legittimità in ordine ai requisiti delle neoformazioni mafiose non oggetto di precedenti accertamenti definitivi, quale quella in esame, si censura l'omessa considerazione dei rilievi mossi in appello in ordine alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, invece, poste a base dell'accertamento incidentale sulla formazione mafiosa ricondotta ai [OSCURATO:PERSONA].

Non sono stati considerati l'evidentissimo iato temporale tra le conoscenze dei collaboratori di giustizia e i fatti oggetto del procedimento, la loro inattendibilità, la mancanza di convergenza e di riscontri, l'Insufficiente comune riferimento al potere criminale esercitato da [OSCURATO:PERSONA].

Si censura, inoltre, l'illogica valorizzazione delle presunte condotte prevaricatrici poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] in danno degli Imprenditori asseritamente vittime di usura, invece, intrinsecamente correlate alle condotte di reato di usura e autoriciciaggio.

Ancora, apodittica è la individuazione della forza di intimidazione e della condizione di assoggettamento/omertà ascritte alla associazione favorita dalle condotte di reato ritenute in sentenza, esulando i riferimenti giurisprudenziali utilizzati dalla sentenza dal fenomeno mafioso di nuova formazione, autoctona e originaria, facente capo al [OSCURATO:PERSONA].

Così manca in sentenza - come in quella di primo grado - la indicazione che dia conto del processo di progressiva accumulazione del potere di intimidazione richiesta dalla pertinente giurisprudenza.

L'insistito riferimento ai rapporti tra il clan [OSCURATO:PERSONA] e i [OSCURATO:PERSONA], prova troppo in quanto nella relativa vicenda giudiziaria nessun membro della famiglia [OSCURATO:PERSONA] era imputato, né era contestato alcun reato aggravato dall'essere commesso a beneficio della omonima fantomatica consorteria, essendosi - inoltre - mancato di considerare che, al contrario, esistono sentenze che hanno escluso l'esistenza di un tale simile gruppo mafioso, almeno fino al 2010.

Il det7cit sin qui evidenziato è acuito dal versante della sentenza che fa riferimento all'incongruente stato di soggezione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e al clima di omertà immanente e permanente, senza correlarlo a fatti emergenti persino dalla stessa sentenza che danno conto dell'ampio contributo dichiarativo di collaboratori di giustizia, delle stesse vittime dell'usura e dell'assenza di condotte volte a inquinare le indagini o minare la libertà di autodeterminazione dichiarativa.

Il difetto di impostazione giuridica della sentenza sul tema in esame si palesa nella preponderante considerazione della fama criminale di [OSCURATO:PERSONA], in 7distonia con la affermata necessità di individuare la mafiosità del gruppo in quanto promanante dal vincolo associativo e senza verificare l'attualità di tale presunta qualità delinquenziale al momento dei fatti.

Infine, l'ulteriore argomento in ordine alla connotazione mafiosa del "gruppo [OSCURATO:PERSONA]", concernente la presunta protezione offerta da alcuni suoi componenti nel campo della ristorazione, in realtà riguarda un solo esercizio ("[OSCURATO:PERSONA]"), vicenda rispetto alla quale del tutto congetturali sono il titolo e le ragioni legittimanti l'aspettaIva di guadagno manifestata da [OSCURATO:PERSONA].

Il riferimento anche al ristorante "[OSCURATO:PERSONA]" in ordine alla "analoga protezione" è frutto di una forzatura logica, posto che alcun elemento della relativa comune nozione è ravvisato nella vicenda.

Anche il riferimento al ristorante "[OSCURATO:PERSONA]" di Ostia, risulta compatibile con rapporti tra gruppi non necessariamente mafiosi.

Infine, non risulta significativo il fatto che le spese legali e sanitarie di [OSCURATO:PERSONA] siano stata sostenute da terzi, trattandosi di soggetti - quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - da anni vicini ai [OSCURATO:PERSONA] e legati a loro da rapporti di affari.

La stessa sentenza offre, paradossalmente, prova della insussistenza della caratura mafiosa del gruppo, quando circoscrive la percezione della sua fama criminale agli imprenditori coimputati, la cui partecipazione è - invece - ricondotta alla necessità economica ed utilitaristica di concorrere sul mercato.

Da ultimo, si censura la esile configurazione del gruppo associativo e del suo limitato oggetto criminale, legato all'investimento delle risorse finanziarie retaggio dell'attività illecita di [OSCURATO:PERSONA] prima dell'inizio della sua detenzione, gruppo indistinguibile da una comune associazione per delinquere semplice a base familiare, dedita al reimpiego di risorse illecite del capofamiglia e del tutto priva dei connotati dimensionali4 fisionomici e organizzativi delle associazioni di cui all'art. 416-bis cod. pen. 4.1.4.

Con il quarto motivo, vizio cumulativo della motivazione e violazione degli artt. 63, comma 4, 99 e 81 cod. pen., in relazione al trattamento sanzionatorio con riferimento al riconoscimento della recidiva reiterata e specifica, alla individuazione della pena-base irrogabile per il reato di cui al capo 11, agli aumenti di pena per il concorso delle circostanze a effetto speciale e a quelli per continuazione.

Quanto alla recidiva, manca qualsiasi logica motivazione in assenza di analogia, e anche nesso specifico di derivazione, tra i risalenti reati per i quali il ricorrente è stato già condannato e quelli oggetto del presente procedimento.

Inoltre, alcuna spiegazione è fornita dalla sentenza in ordine all'esercizio dei poteri discrezionali espressi dall'art. 63, comma 4, cod. pen. per l'applicazione dell'incremento facoltativo. 8Ancora, nessuna motivazione è apposta in relazione al discostamento della pena- base per il reato sub 11 dal minimo edittale, come pure per l'incremento applicato per la continuazione.

4.2. [OSCURATO:PERSONA] dello stesso imputato, con atto per Avv. [OSCURATO:PERSONA], si deducono i seguenti motivi.

4.2.1. Con il primo motivo, violazione degli artt. 110 e 648-ter.1 cod. pen. e vizio cumulativo della motivazione in ordine al ritenuto concorso del ricorrente al reato di cui al capo 1, non facendo riferimento le captazioni utilizzate alla compravendita dell'autovettura e in assenza di accertamento della provenienza dei 35mila euro dagli accumuli illeciti, né essendo pertinente il richiamo alla vicenda del furto di 10mila euro subito dal ricorrente.

4.2.2. Con il secondo motivo, violazione degli artt. 110 e 644 cod. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo

11. La sentenza omette di considerare che non fu il ricorrente a individuare nuovi canali ove far convergere i proventi e fu [OSCURATO:PERSONA] a contattare [OSCURATO:PERSONA] e a investire.

Apodittico è il suo preteso benestare in assenza di conoscenza del prestito e sulla base dei soli saluti inviati a [OSCURATO:PERSONA] a prestito già elargito.

Non pertinente al tema è il riferimento all'invito fatto dal ricorrente al figlio di allontanarsi da Roma e trasferirsi a Verona e travisato l'invito della [OSCURATO:PERSONA] al figlio di cui alla captazione riportata a pg. 54; come pure mancata è la considerazione della conversazione del 13.1.2018 in cui si palesa che il ricorrente non conosce niente del [OSCURATO:PERSONA].

Infine, apodittica è la riconduzione della somma di 400mila euro al ricorrente e l'esistenza di un suo personale e diretto interesse e omessa la considerazione che la informazione dello stesso è avvenuta a cose fatte e senza che emergessero sue indicazioni a proposito, come pure apodittico è - nonostante la devoluzione in appello - che si parlasse di prestiti usurari nelle intercettazioni.

4.2.3. Con il terzo motivo, violazione degli artt. 110 e 648-ter.1. cod. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi 7, 8, 9 e

10. La sentenza, esprimendo una valutazione cumulativa, ha omesso di considerare il devoluto in appello sulla posteriorità dei colloqui carcerari rispetto alla consumazione dei reati di cui ai capi 7 e 8; mentre per quelli di cui ai capi 9 e 10, il ricorrente non risulta avervi partecipato, né ha mostrato di averne conoscenza.

In ogni caso, le sentenze di merito non indicano quale sarebbe la condotta dissimulatoria.

94.2.4. Con il quarto motivo, violazione dell'art. 416-bis.1. cod, pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione al riconoscimento della aggravante mafiosa.

Il tema, affrontato da altre difese ed estensibile ex art. 587 cod. proc. pen., individua una totale omessa motivazione rispetto al devoluto che aveva indicato - per ciascun collaboratore di giustizia - i relativi argomenti.

La Corte non ha contrastato tali argomenti e non ha individuato la forza di intimidazione dei componenti del gruppo, segnatamente con riguardo al periodo 2017-2018, tenuto conto dell'assenza di precedenti per reati di mafia a loro carico. 4.2.5.

Con il quinto motivo, violazione dell'art. 99 cod. pen. e vizio cumulativo della motivazione, in relazione al riconoscimento della recidiva, essendo impropriamente considerata la commissione dei reati in costanza di detenzione, aspetto già sanzionato con il diniego del beneficio della liberazione anticipata e non potendosi "per principio" ritenere maggiore il disvalore della condotta per tale aspetto.

Inoltre, non è stato considerato che il ricorrente nulla ha fatto rispetto ai singoli reati per i quali è intervenuta condanna, né appare appropriata la considerazione del fatto che i reati hanno avuto ad oggetto i proventi del precedente traffico di droga, ragione - invece pertinente alla mitigazione di pena conseguente ai riconoscimento della continuazione.

4.2.6. Con il sesto motivo, violazione degli artt. 81, 63, comma 4, 132 e 133 cod, pen. e motivazione apparente, in relazione all'incremento di pena per la seconda e terza aggravante ad effetto speciale, come pure per gli aumenti in punto di continuazione, rispetto alla quale alcuna considerazione vi è per la diversa gravità dei reati.

4.2.7. Sono stati proposti motivi nuovi con atto per Avv. [OSCURATO:PERSONA].

4.2.7.1. Con riferimento al sesto motivo di ricorso, si segnala l'assenza grafica di motivazione in relazione ai punti indicati e la conseguente impossibilità di verifica dell'uso del potere discrezionale da parte del giudice di merito, in violazione dell'art. 132 cod. pen.

Inoltre, si deduce la contraddittorietà interna della motivazione rispetto agli aumenti ex art. 81 cod, pen. applicati al ricorrente, di gran lunga più elevata, rispetto alla pena applicata a [OSCURATO:PERSONA], considerata la affermazione secondo la quale quest'ultimo risulta "assoluto protagonista della maggior parte dei fatti oggetto dei processo".

4.2.7.2. Con riferimento al quinto motivo di ricorso, si deduce che, alla presa d'atto da parte della Corte di appello della estrema risalenza dei precedenti, non ha fatto seguito la dovuta considerazione in ordine alla relazione qualificata.

Inoltre, si censura la. contraddittorietà interna rispetto alla valutazione espressa per il coimputato [OSCURATO:PERSONA], in relazione al quale la risalenza dei suoi 10precedenti ha giustificato l'esclusione della natura reiterata della recidiva, laddove i precedenti del ricorrente erano ancora più risalenti. 4,2.7.3.

Con il terzo motivo aggiunto, si deduce violazione di legge penale e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della aggravante mafiosa.

Si segnalano, in via di premessa, dodici punti quale "spia" eloquente della assenza di natura mafiosa della compagine de qua, censurando l'omessa considerazione da parte dei giudici di merito dell'assenza di connotati specifici associativi (organigramma, programma e organizzazione) e, soprattutto, la mancanza di una ripartizione di ruoli, non a caso risultando il ricorrente assente da ben 44 reati su

50. Si censura, poi, la motivazione offerta sulla sussistenza della aggravante in relazione alla inutilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, alla loro genericità e impertinenza temporale rispetto ai fatti, essendosi verificata a riguardo l'omessa motivazione rispetto al devoluto.

Inoltre, il giudice di appello ha omesso di individuare quali azioni violente abbia compiuto il ritenuto clan nel periodo pregresso, anche tenuto conto della sentenza del GUP di Roma che aveva escluso la esistenza di una organizzazione mafiosa operante in Roma sino alla data del 12.7.2010, capitanata da [OSCURATO:PERSONA], incentrando erroneamente la fama criminale su quest'ultimo e non sul gruppo e, contraddittoriamente, affermando che la fama criminale del clan è di fatto percepita dai soli imprenditori concorrenti nei reati per cui si procede.

5. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] si deducono i seguenti motivi.

5.1. Con il primo motivo, inutilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, sulla base delle quali è stata riconosciuta l'aggravante di cui all'art. 416- bis.l. cod. pen.

Il motivo è sovrapponibile al secondo motivo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nel primo atto di ricorso. 5.2: Con il secondo motivo, vizio cumulativo della motivazione e violazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza della aggravante mafiosa.

Il motivo è sovrapponibile al terzo motivo del primo atto di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

5.3. Con il terzo motivo, violazione del divieto di reformatio in pejus di cui all'art. 597 cod. proc. pen. e, comunque, dell'art. 624 cod. proc. pen., in relazione alla riduzione applicata a titolo di attenuanti generiche in misura inferiore a quella concessa nel precedente grado di giudizio.

5.4. Con il quarto motivo, vizio cumulativo della motivazione in ordine alla entità dell'aumento di pena in relazione alla aggravante di cui all'art. 416-bis cod. 11pen. e al dimensionarnentò'clella riduzione di pena conseguente al riconoscimento delle attenuanti generiche.

6. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] cl. 1990, con unico atto per Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si deducono i seguenti motivi.

6.1. Con il primo motivo, vizio cumulativo della motivazione e violazione dell'art. 416-bis.1 cad. pen.

Il motivo è sovrapponibile a quello già proposto sulla medesima questione nell'interesse dei precedenti ricorrenti.

6.2. Con il secondo motivo, vizio cumulativo della motivazione in relazione alla omessa individuazione dei delitto presupposto dei reati contestati a titolo di riciclaggio ai capi 36 e

42. E' sufficiente leggere il certificato penale di [OSCURATO:PERSONA] per ricavare che non è mai stato condannato per delitti, asseritarnente idonei a generare proventi illeciti, tali da giustificare le conclusioni della sentenza.

Difetta, inoltre, la tenuta logica che lega l'unico reato commesso da [OSCURATO:PERSONA], per fatti del 1997/1998, alla somma reinvestita nelle operazioni imprenditoriali a lui ascritte.

Né risulta dimostrata l'attualità criminale del predetto ricorrente, che non è ricostruibile mediante -le congetture utilizzate in sentenza.

Risulta, poi, una forzatura logica nell'attribuire ad [OSCURATO:PERSONA] la cassa comune non essendo egli a conoscenza dell'intercapedine creata dal fratello quattro anni prima dei furto delle somme; come pure, è frutto di una forzatura logica il collegamento stabilito tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] del 77 e [OSCURATO:PERSONA], essendo stata fornita prova piena che non ci fossero collegamenti tra le due famiglie, né interessi comuni.

Del tutto priva di riscontro è l'affermazione della disponibilità dell'enorme riserva di denaro in capo ad [OSCURATO:PERSONA], estraneo alle operazioni di investimento realizzate da [OSCURATO:PERSONA] del 77 con il [OSCURATO:PERSONA], senza alcun suo concorso, essendo parcellizzata la valutazione delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] riportate in ricorso e tenuto conto dello scopo di questi di alleggerire la sua posizione, dopo aver conosciuto gli elementi processuali (v. anche prima sentenza, pgg. 476/488).

6.3. Con il terzo motivo, vizio cumulativo della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui all'art. 512- bis cod. pen. di cui a.i_capi 32, 33, 34, 35 e di [OSCURATO:PERSONA] cl. 1990, in ordine al reato di cui al capo

34. La sentenza impugnata incorre nell'omessa valutazione globale degli indizi, necessaria alla tenuta logica dell'apparato argomentativo, segnatamente con riguardo all'unico compendio captativa in atti, indicando il ricorso 12esemplificativamente le parti non considerate, come pure segnalando i molteplici argomenti evidenziati nell'originario atto di impugnazione, al quale rinvia.

Ulteriore profilo di illogicità è dato dalla connessione probatoria utilizzata in motivazione tra le tre diverse attività commerciali oggetto di imputazione.

Tanto, con particolare evidenza, in relazione alla società "[OSCURATO:PERSONA] 2018", ascrivendosi apoditticamente una ingerenza di [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un interesse del figlio per un'altra società ("[OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA]"), come pure in relazione alla confusione tra le società "[OSCURATO:SOCIETA]", gestita dai Car:òccia, e la "[OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA] srJ", alla quale era interessato [OSCURATO:PERSONA] cl.

90. Inoltre, il preteso investimento di 80mila euro nella "[OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA]" è privo di fondamento probatorio, basandosi su una captata diceria generica, senza considerare il documentato fallimento dell'iniziativa imprenditoriale.

Manca, inoltre, la motivazione sul dolo specifico necessario per le finalità elusive richiesta dalla norma incriminatrice, tenuto conto del consistente lasso temporale intercorso tra la revoca della misura di prevenzione personale applicata ad [OSCURATO:PERSONA] nel luglio 2007 e i reati oggetto del presente procedimento (anni 2017/2018), lasso temporale segno del recupero del soggetto alle regole della civile convivenza, essendo la decisione impugnata mancante di qualsiasi considerazione sul!' attualità della pericolosità sociale del ricorrente.

6.4. Con il quarto motivo, vizio cumulativo della motivazione e violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., in relazione alla affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui al capo 42, con riferimento agli elementi costitutivi del reato.

Nel richiamare .1.e considerazioni già svolte sulla provvista illecitamente accumulata da [OSCURATO:PERSONA], non è stata data prova dell'esistenza di un fondo comune riconducibile alla famiglia [OSCURATO:PERSONA], essendosi considerato - attraverso il propalato del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] l'accumulo autonomo e individuale di [OSCURATO:PERSONA], evidentemente legato alla precedente condanna ex art. 74 d.P.R. n. 309/90, peraltro in presenza della narrazione dello stesso [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale gran parte dei proventi di quel traffico erano stati impiegati dal [OSCURATO:PERSONA] per saldare i debiti di droga del fratello [OSCURATO:PERSONA], che era deceduto.

Tuttavia, l'identificazione di una cassa comune porterebbe ad un problema di configurazione giuridica dei reato, posto che l'esaurimento dell'accumulo del [OSCURATO:PERSONA] porterebbe a considerare l'utilizzo da parte sua di somme derivate dall'attività illecita del fratello [OSCURATO:PERSONA], cosicché al ricorrente doveva essere contestato il concorso - con il fratello [OSCURATO:PERSONA] - nel reato di riciclaggio e non l'autoriciclaggio.

Quanto, poi, all'elemento oggettivo de! reato, non si comprende da dove derivi la somma di 150.000 euro contestata nell'imputazione, dopo il passaggio in 13giudicato della condanna per i reati di cui ai capi 39 - relativo all'investimento di 40mila euro - e 40 - relativo a quello di 20mila euro - e dell'assoluzione per il capo

41. Peraltro, la conversazione del 12.6.2018 valorizzata nel senso dell'accusa, è stata completamente travisata, avendo ad oggetto non denaro investito dal ricorrente, ma utili a lui spettanti.

6.5. [OSCURATO:PERSONA] quinto motivo, vizio cumulativo della motivazione in ordine all'aumento della pena per effetto dell'aggravante di cui all'art, 416-bis.1. cod. pen., in mancanza di motivazione sul punto.

6.6. Con il sesto motivo, vizio cumulativo della motivazione in relazione agli aumenti a titolo di continuazione, essendosi la Corte limitata a un giudizio di congruità a riguardo, rispetto alla pluralità di gravi reati aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen. 7. [OSCURATO:PERSONA], dopo una premessa volta a richiamare lo svolgimento dell'intera vicenda processuale, si deduce con unico motivo insufficienza della motivazione e violazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen. in relazione al riconoscimento della aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod. pen.

La sentenza si è limitata alla presa d'atto del ragionamento logico prospettato dalla sentenza rescindente, omettendo di sviluppare un proprio autonomo ragionamento correlato alla omologazione di una nuova e autonoma associazione mafiosa operante in Roma, sia pure in collegamento con le più strutturate associazioni di origine, rispetto alla quale insufficiente è il richiamo al collegamento con il clan [OSCURATO:PERSONA], non essendo consentiti - in ragione della natura incidentale dell'accertamento - percorsi semplificati rispetto all'accertamento diretto.

Inoltre, il ragionamento della Corte di appello finisce per sovrapporre la prova dei dolo del delitto di cui all'art. 648-ter cod. pen. a quella per l'aggravante in parola, essendo ben diversa la consapevolezza circa l'origine illecita di denaro mutuato da taluno dei suoi partecipi e genericamente ricondotta ad attività delittuose - come nella specie - rispetto alla volontà di agevolare l'associazione mafiosa.

Il solo fatto della possibile condivisione delle operazioni finanziarie del figlio [OSCURATO:PERSONA], da parte di [OSCURATO:PERSONA], non è di per sé indicativo della sopravvivenza, al suo arresto, del gruppo criminale a lui intestato, tema il cui accertamento è del tutto mancato.

Inoltre, le condizioni di disagio finanziario, l'accettazione di condizioni sfavorevoli, dettate dallo stato di soggezione e di prevaricazione sono proprie del reato di usura del quale il ricorrente è stato vittima e non sono declinabili altrimenti, come fa la Corte di appello; né, ancora, a corredo dei supporto soggettivo può concorrere il pregresso rapporto di conoscenza che legherebbe il ricorrente a [OSCURATO:PERSONA], al tempo gravato da un unico modestissimo e risalente precedente, tenuto anche conto del settore dell'abbigliamento al quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva diretto i propri 14interessi, settore che sembra contraddire l'omologazione a circuiti criminali qualificati.

8. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sono stati depositati due atti di ricorso.

8.1. Con atto per Avv. [OSCURATO:PERSONA] si deducono i seguenti motivi.

8.1.1. Con il primo motivo, violazione di legge penale e vizio cumulativo della motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità del reato di cui al capo 4 dell'imputazione.

Sul dedotto mancato perfezionamento del reato presupposto, la Corte di appello ha omesso di confrontarsi con le deduzioni difensive svolte nell'atto di gravame, che richiamavano le captazioni a sostegno dell'argomento secondo il quale la somma impiegata nell'operazione di interesse, lungi dall'originare dalle attività illecite indicate nell'imputazione, derivava da una precedente vendita di una differente vettura, di cui era stata esclusa la provenienza illecita (v. dich. maresciallo [OSCURATO:PERSONA] ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]) A ciò si aggiungeva l'apporto dichiarativo proveniente dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], che valeva a ricostruire i vari passaggi della doppia operazione, senza che si evidenziassero elementi sintomatici della provenienza illegittima della somma impiegata nella transazione descritta nell'operazione.

Sulla insussistenza dell'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 648-bis cod. pen., la Corte di appello si è sottratta al puntuale accertamento, a fronte della smentita' dell'assunto accusatorio secondo il quale il ricorrente aveva messo a disposizione il conto corrente della società e della puntuale tracciabilità di tutte le operazioni svolte, tale da non integrare alcuna condotta materiale idonea ad ostacolare la verifica della provenienza della somma impiegata.

Quanto all'elemento soggettivo, le argomentazioni svolte in sede di appello a riguardo della sua insussistenza, sono state completamente pretermesse dalla sentenza impugnata.

8.1.2. Con il secondo motivo, erronea applicazione dell'art. 416-bis.1. cod. pen. e vizio cumulativo della motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza della aggravante.

Sotto un primo aspetto, la decisione impugnata non supera la censura proposta in appello di violazione dell'art. 522 cod. proc. pen., in costanza della mancata individuazione dei connotati perspicui del gruppo [OSCURATO:PERSONA], dal momento che la pretesa agevolazione di un'articolazione periferica della camorra, genericamente intesa, è ovviamente cosa ben diversa dall'agevolazione della neoformazione c.d. clan [OSCURATO:PERSONA] che, secondo la stessa sentenza, ha una mera "matrice di ispirazione .camorristica".

Sotto un secondo aspetto, la sentenza ha omesso di motivare sulla sussistenza di un'effettiva entità plurisoggettiva territoriale, dotata di gerarchie, 15distribuzione dei compiti e sanzioni nei confronti degli inosservanti, emergendo - tutta' più - un concorso di soggetti teso alla realizzazione dei reati di riciclaggio.

Rispetto all'argomentazione difensiva svolta in appello in ordine alla mancanza dei requisiti tipici della fattispecie mafiosa, la sentenza ha disatteso il dettato della norma, stravolgendo - da un lato - i concetti di assoggettamento e di omertà e - dall'altro - offrendo una motivazione carente e illogica.

Secondo un terzo aspetto, relativo all'ascrivibilità al ricorrente dell'intento agevolativo mafioso, non si comprende come dalla conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale non partecipa il ricorrente, possa derivare la sussistenza-dell'elemento psicologico dell'aggravante, tenuto conto che [OSCURATO:PERSONA] mostra di non conoscerIO'' e il ricorrente è stato riconosciuto partecipe di altra associazione dedita ai traffico di stupefacenti facente capo agli Esposito.

8.1.3. Con il terzo motivo, erronea applicazione della legge penale e carenza della motivazione rispetto alle deduzioni difensive, in relazione alla dosimetria della pena, al riconoscimento delle attenuanti generiche nel minimo, all'eccessivo aumento per l'aggravante mafiosa.

8.2. Con atto per Avv. [OSCURATO:PERSONA] si deducono i seguenti motivi.

8.2.1. Con il primo motivo, contraddittorietà della motivazione, in ordine alla affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 4, con riguardo alla illiceità della somma di 35mila euro in contestazione.

L'assunto secondo il quale il doppio passaggio dalla "[OSCURATO:PERSONA]" alla "[OSCURATO:PERSONA] 2016" era privo di alcuna giustificazione economica non si concilia con la circostanza - affermata tra le righe e documentalmente provata - secondo la quale i 35mila euro, ricavati dalla vendita dell'Audi, sono stati utilizzati da [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto della Mercedes in Germania per conto del [OSCURATO:PERSONA].

In ogni caso, rimane insoluta la questione in ordine alla provenienza illecita dei 35mila euro - che non è correlabile aila'consegna dell'auto al [OSCURATO:PERSONA] - e alla conoscenza da parte del [OSCURATO:PERSONA] di tale presunta provenienza - stante la non conciliabile ipotesi dell'intenzione di occultare la proprietà in capo al [OSCURATO:PERSONA] con quella, peraltro priva di riscontro e in contrasto con la sentenza n. 27637/22 R.G.

Cass. del 27/1/23, che quest'ultimo fosse un finanziatore del titolare [OSCURATO:PERSONA] e della sua società.

Infine, deve negarsi che le carte processuali documentino la consapevolezza del ricorrente della provenienza illecita della somma, non potendosi confondere l'elemento psicologico del reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. con quello di riciclaggio.

8.2.2. Con il secondo motivo, vizio cumulativo della motivazione in ordine alla sussistenza della aggravante di cui all'art. 416-12/.5.1. cod. pen., sotto l'aspetto 16dell'idoneità oggettiva della condotta e della riconoscibilità soggettiva di essa da parte del ricorrente.

Il dicturn della sentenza rescindente esclude che il [OSCURATO:PERSONA] rientri tra quei soggetti che, per storia personale, possano ritenersi consapevoli della reale portata della "caratura criminale dei [OSCURATO:PERSONA]", dovendosi verificare la ricorrenza dei requisiti indicati dall'autorevole arresto di SU n. 8545/2019, in ordine ai quali la sentenza è silente o, comunque, contraddittoria.

Non può al riguardo valorizzarsi il consiglio del padre al figlio di non farsi vedere con il ricorrente perché non vi era da fidarsi granché, né le ragioni meramente economiche, volte a saldare un debito del ricorrente, a base della operazione commerciale.

9. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] si deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 43 e alla sussistenza della aggravante mafiosa.

Quanto alla stessa configurabilità della stessa condotta criminosa, l'ipotizzato conferimento di 150mila euro da parte di [OSCURATO:PERSONA] si pone in contrasto con le parti della sentenza passate in giudicato, segnatamente in relazione alla assoluzione per il capo 41 e - con riguardo alla condanna per il reato di cui al capo 40 - all'affermazione secondo la quale in occasione della acquisizione non vi era stato alcun conferimento effettivo di denaro.

Inoltre, l'assunto accusatorio - in assenza di indagini specifiche - si fonda sulle sole captazioni riportate in sentenza, di cui è travisato il significato, essendo menzionati solo gli auspicati profitti del caseificio e non gli investimenti in favore di tale impresa; come pure, il riferimento all'aspettativa del [OSCURATO:PERSONA] sui capitali provenienti da [OSCURATO:PERSONA] è evidentemente dei tutto estranea al contenuto della captazione riportata, in cui si parla di solo 400 euro necessari al [OSCURATO:PERSONA] e ai magri ricavi che sarebbero spettati ad [OSCURATO:PERSONA]; da ultimo, anche le conversazioni riportate a pg. 63 fanno testuale riferimento solo a denaro che il [OSCURATO:PERSONA] deve avere.

Pertanto, l'esplicito contenuto delle conversazioni utilizzate, contraddice l'assunto della sussistenza dell'elemento oggettivo del reato.

Del tutto sfornito di prova e in contraddizione con l'omessa contestazione allo stesso [OSCURATO:PERSONA] è, poi, l'assunto di una sua cointeressenza negli affari del caseificio, probatoriamente limitata al saluto da parte dei ricorrente, comunicato da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] durante un colloquio in carcere, non considerando la contestuale espressione che attribuisce al solo [OSCURATO:PERSONA] il coinvolgimento nella attività del caseificio.

Quanto all'elemento soggettivo del reato, gli elementi considerati attengono, piuttosto, alla diversa ipotesi di intestazione fittizia e la riconduzione della somma al patrimonio illecito familiare dei [OSCURATO:PERSONA] realizzando l'immutazione del fatto 17rispetto alla ipotizzata provenienza dal delitto associativo del ricorrente, così dandosi luogo alla violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. con la nullità conseguente della sentenza.

In ogni caso, la motivazione della sentenza volta a valorizzare la pregressa conoscenza e le cautele adottate dagli imputati, è del tutto generica rispetto all'esigenza probatoria che le è sottesa.

Quanto alla aggravante mafiosa, salvi gli approfondimenti operati dalle altre difese, il coinvolgimento esclusivo e marginale di [OSCURATO:PERSONA] in tale affare, a titolo esclusivamente personale, è elemento di per sé sufficiente per escludere la aggravante in parola.

Posto che gli elementi che coinvolgono [OSCURATO:PERSONA] non vi sono, nè le sue "benedizioni", né il riferimento agli affari intrattenuti dal figlio di [OSCURATO:PERSONA].

Come pure, del tutto sfornito di prova è l'assunto - utilizzato come ultimo argomento in chiave interpretativa dei colloqui telefonici tra gli attuali imputati - secondo il quale [OSCURATO:PERSONA] sia il capo indiscusso del narcotraffico romano.

10. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] si deducono I seguenti motivi.

10.1. Con il primo motivo, violazione dell'art. 648-bis cod. pen. e dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizio cumulativo della motivazione in ordine alla individuazione dell'oggetto del riciclaggio e dell'elemento soggettivo del reato; travisamento della prova dichiarativa costituita dalla deposizione del M.[OSCURATO:PERSONA] e della prova documentale.

La asserita riconducibilità dell'Audi A4 ai [OSCURATO:PERSONA] è smentita dalla documentazione agli atti (libretto auto), risultando la stessa in capo ai [OSCURATO:PERSONA] e non essèndo la circostanza smentita da altri elementi.

La asserita provenienza illecita della vettura è smentita dalla deposizione del m.11o [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], così travisandosi la prova dichiarativa, e - comunque - tale provenienza illecita solo illogicamente può aver dato luogo alla affermata vendita lecita, essendo lecita la vettura e lecita la somma bonificata dal suo acquirente San ni poli.

Così, la sentenza impugnata non individua il reato presupposto, risultando il riciclaggio effettuato su un bene di provenienza lecita, solo genericamente richiamando il patrimonio illecito del [OSCURATO:PERSONA] e la eventuale riconducibilità indiziaria dell'auto a tale patrimonio.

Illogica è poi l'esclusione del ruolo di broker del [OSCURATO:PERSONA], rispetto alla legittima disponibilità in capo a lui della targa di prova, ancorché scaduta ma dopo la sua consegna alla concessionaria del [OSCURATO:PERSONA].

Quanto all'elemento psicologico, contraddittoria è l'affermazione della consapevolezza della provenienza delittuosa della somma, rispetto alla sua accertata liceità e viola il disposto dell'art. 648-bis cod. pen. l'assunto del suo 18 --fondamento sulla base dell'esistenza di rapporti precedenti ed estranei al fatto reato tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], laddove tutta la documentazione della vettura consegnata al [OSCURATO:PERSONA] escludeva qualsiasi provenienza illecita della vettura.

10.2. Con il secondo motivo, violazione di legge penale e mancata correlazione tra accusa e sentenza in relazione alla completa modificazione della ricostruzione storica del fatto conseguente alla individuazione della provenienza illecita della provvista per il primo acquisto della Audi A4 e della trasformazione della vettura in bene di provenienza illecita, da cui è fatta derivare la natura di riciclaggio di ogni sua successiva cessione, essendo - invece - la vendita della vettura estranea alla imputazione.

Si è così realizzata una violazione del diritto di difesa, in quanto dal tema della provenienza illecita della somma si è passati a quello della originaria illiceità della provenienza della vettura, modificandosi radicalmente l'accusa.

10.3. Con il terzo motivo, violazione -"dell'art. 416-bis.1 cod. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione all'intento agevolativo della consorteria mafiosa.

La sentenza impugnata, difformemente dall'orientamento di legittimità, ha ritenuto sussistente l'aggravante in parola solo sul presupposto che il [OSCURATO:PERSONA] conoscesse [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e avesse esternato un mero apprezzamento delle caratteristiche soggettive di questi, elementi che esulano dalla necessaria consapevolezza della natura strumentale della condotta posta in essere in favore dell'associazione mafiosa.

11. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] si deducono i seguenti motivi.

11.1. Con il primo motivo, violazione di legge penale e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla ritenuta aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod. pen., con riferimento ai reati di cui ai capi 46, 49 e 50 della imputazione.

La sentenza ha ascritto l'aggravante in parola senza considerare che i proventi dei reati di usura ed estorsione agevolavano unicamente le persone fisiche di [OSCURATO:PERSONA] cl. 1977 e [OSCURATO:PERSONA], utilizzandole per propri scopi personali, come comprova sia la stessa indicazione in imputazione che l'assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] per il reato di autoriciclaggio di cui al capo

51. Né la presenza dei due coimputati integra i requisiti minimi richiesti dalla ipotesi associativa, sia sotto il profilo numerico che quello del riferimento territoriale e del programma delittuoso.

Tali deduzioni erano state proposte in appello, ma la sentenza non vi ha risposto.

Quanto alla aggravante in forma oggettiva, la sentenza considera la percezione della persona offesa e non il metodo utilizzato dall'agente, non dando conto dell'assunto secondo il quale la parte offesa [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ridimensionato i fatti in dibattimento e nonostante [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente non abbiano mai profferito 19minacce mafiose, derivando la sua soggezione dall'autosuggestione per il debito e dall'apprensione dei dati giornalistici.

La Corte di appello ha, poi, omesso di considerare le allegazioni difensive proposte con il gravame in relazione alla operazione c.d.

"[OSCURATO:PERSONA]" sulle interazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle false fatturazioni, estranee a pressioni mafiose.

11.2. Con il secondo motivo, nullità della sentenza di primo grado e, conseguentemente, della sentenza di secondo grado impugnata per violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., in relazione alla aggravante mafiosa contestata nonché per violazione cfell'art.627, comma 3, cod proc pen. in relazione alla sentenza rescindente; vizio cumulativo della motivazione.

Si contesta la pronuncia, da parte della Corte di appello, per fatto diverso da quello descritto in imputazione non avendo la difesa potuto difendersi dalla agevolazione al [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla contestata "camorra operante in Campania, Roma e regioni settentrionali".

Inoltre, la sentenza impugnata non ha tenuto conto del disposto della sentenza rescindente secondo il quale, ove il Giudice avesse rilevato una discrasia tra contestazione e sentenza di primo grado in ordine alla aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e avendo rilevato che il Pubblico ministero non ha adeguato l'imputazione, ai sensi degli artt. 516 e 517 cod. proc. pen., avrebbe dovuto annullare la sentenza e non pronunciarsi nel merito.

La violazione dell'art. 521 cod, proc. pen. era stata dedotta in appello e la sentenza di primo grado e di appello operano uno stravolgimento della imputazione, senza garantire un termine per esercitare il diritto di difesa.

11.3. Con il terzo motivo, violazione degli artt. 81, 133, 416-bis.1, 63 cod. pen.; violazione degli artt. 624, 627, comma 3, 546 cod. proc. pen. e vizio cumulativo della motivazione.

Si censura l'avvenuta rideterminazione della pena anche per le disposizioni e per i reati già definitivi, dovendosi in sede rescissoria solo applicarsi gli aumenti per l'aggravante mafiosa ritenuta sussistente.

La Corte ha rideterminato la pena per il reato di cui al capo 46 - usura aggravata già definitivo e calcolato come pena base dalla prima sentenza di appello - applicando un ulteriore aumento di pena per l'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 644, comma 5 n. 3 cod. pen., aumento già calcolato nella pena base della prima sentenza di appello.

Peraltro, la stessa Corte di appello ha rideterminato la pena sulla base della dosimetria della sentenza di primo grado, senza considerare che questa era stata riformata nel successivo appello, essendo divenuta definitiva. 20Quanto all'aumento per la continuazione relativamente ai reati di cui ai capi 49 e SO, la sentenza ha operato una riforma in pejus, determinando una pena maggiore di quella inflitta dalla prima sentenza di appello, anche questa passata sul punto in giudicato e senza considerare la diversità dei reati - uno consumato e uno tentato, e - comunque - senza giustificare il discostamento dalla misura determinata con la precedente sentenza di appello.

11.4. Con il quarto motivo violazione degli artt. 81, 133, 416-bis.1, 63 cod. pen.; violazione degli artt. 624, 627, comma 3, 546 cod. proc. pen. e vizio cumulativo della motivazione.

Si censura l'aumento Per la ritenuta aggravante mafiosa in relazione alla sua determinazione - nel massimo - oltre il quantum di pena comminata per il reato al quale si applica - la cui pena era vicina al minimo edittale - e al suo doppio aumento, discostandosi in pejus dall'unico aumento disposto dalla prima sentenza.

12. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] I3arretta si deducono i seguenti motivi.

12.1. Con il primo motivo, violazione dell'art. 416-bis.1. cod. pen. con riguardo alla errata individuazione del perimetro tipico della fattispecie aggravata in forma agevolativa (capi 12, 13, 46 e 47.a) e modale (capi 46 e 47.a) e manifesta illogicità della motivazione e omessa motivazione in ordine alla indicazione dei fatti significativi della mafiosità cronologicamente coerenti con le condotte accertate.

La sentenza impugnata afferma erroneamente la sussistenza dell'elemento psicologico dell'aggravante sulla base della mera consapevolezza dell'agente di apportare con la propria condotta un contributo alla famiglia [OSCURATO:PERSONA], dovendosi invece provare l'inequivoca direzionalità intenzionale all'ente mafioso che ne beneficia e non semplicemente al capoclan o ai componenti della sua famiglia.

Peraltro, sul versante della consapevolezza dell'agente, la sentenza evoca un criterio familistico che lambisce il "non poteva non sapere", necessitando una adeguata corroborazione fattuale e giustificàtiva, specie se si considera il rapporto familiare individuato del ricorrente "nipote acquisito del fratello della [OSCURATO:PERSONA]", Inoltre, la pregressa appartenenza dei componenti della famiglia [OSCURATO:PERSONA] a orbite malavitose organizzate si colloca in ambiti cronologici assai distanti da quelli nei quali sono state realizzate le condotte di cui si tratta, così come anche la conoscenza del ricorrente della antica affiliazione di [OSCURATO:PERSONA] al clan Moccia.

Quanto alla aggravante del metodo, si palesano evidenti impossibilità naturalistiche e ontologiche rispetto alla condotta di autoricidaggio.

Con riferimento alla condotta di usura, si censura la torsione soggettivistica, affidata alla percezione della persona offesa, in ordine alla sussistenza della aggravante in parola, in assenza - nel caso di specie - della registrazione di appendici comunicative. 2112.2.

Con il secondo motivo, mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 62 -bis cod. pen., risultando estremamente superficiale la valutazione degli elementi proposti dalla difesa, segnatamente con riguardo ai precedenti specifici remoti e non sintomatici di elevata pericolosità, alle difficoltà economiche e alla condotta successiva ai reati, segnatamente riguardante il comportamento processuale e le valutazioni favorevoli del Tribunale di sorveglianza relative ai reati che hanno sostenuto la recidiva.

12.3. Con il terzo motivo, mancanza di motivazione in ordine alla commisurazione della pena, non essendo stata operata alcuna riduzione nonostante la parziale pronunzia assolutoria per il capo 47 e nessun adeguamento è stato praticato per la diversa entità della sanzione prevista per le distinte fattispecie di reato.

12.4. Sono pervenute note difensive nell'interesse del ricorrente riguardanti la declinazione finalistica e modale della aggravante mafiosa.

13. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], si deduce con unico motivo violazione di legge e vizio cumulativo della motivazione, in relazione alla affermazione di responsabilità, mancando la prova della immissione di denaro nella attività "[OSCURATO:PERSONA]" da parte di [OSCURATO:PERSONA], travisandosi quanto detto dal m.11o [OSCURATO:PERSONA] ed emergente dal compendio captativo di cui si evidenziano i difformi contenuti, come pure dalle stesse dichiarazioni del ricorrente in sede di interrogatorio.

Quanto alle altre attività contestate negli altri capi di imputazione, la norma penale impone che l'interposto sia consapevole che l'interponente sia oggetto di procedimento di prevenzione o destinatario di provvedimento ablativo, volendo sottrarre i beni allo Stato, come pure è richiesta la piena consapevolezza della esistenza di un clan mafioso e di partecipazione ad esso del soggetto interponente, essendo la Corte incorsa nella violazione degli artt. 512-bis e 416-bis.1. cod. pen. e nel travisamento della prova.

14. E' pervenuta memoria del Procuratore generale a sostegno della declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e del rigetto degli altri ricorsi.

15. Sono pervenute note difensive nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in replica alle considerazioni del Procuratore generale, sia in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine . al reato ascritto che alla aggravante mafiosa.

16. E' pervenuta memoria di replica per Avv. [OSCURATO:PERSONA], che rileva la mancata considerazione, da parte del Procuratore generale, dei motivi aggiunti, sia in relazione alla aggravante mafiosa che ai plurimi vizi della motivazione denunciati rispetto al trattamento sanzionatorio riservato a [OSCURATO:PERSONA], ribadendosi, 22inoltre, le censure in ordine alla affermazione di responsabilità relativa ai vari reati di cui in imputazione, non considerate dallo stesso Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Questa Corte ritiene che debbancr'essere esaminati congiuntamente i motivi comuni alla maggior parte dei ricorrenti, riguardanti la ritenuta sussistenza delle aggravanti mafiose, segnatamente, sotto il profilo dell'accertata esistenza e operatività del gruppo di stampo camorristico facente capo alla famiglia [OSCURATO:PERSONA].

La questione è oggetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], classe 1977 (primo motivo), [OSCURATO:PERSONA] (terzo motivo atto Avv. [OSCURATO:PERSONA]; quarto motivo e terzo motivo nuovo atti per Avv. [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] lione (secondo motivo), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] cl. 1990 (primo motivo), [OSCURATO:PERSONA] (unico motivo), [OSCURATO:PERSONA] (secondo motivo atto Avv. [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] (secondo motivo di ricorso).

Correlate a tale tema, sono le censure sulla utilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, poste a base del riconoscimento delle aggravanti mafiose, oggetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (secondo motivo atto Avv. [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] (primo motivo), nonché sul giudizio di attendibilità e pertinenza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, oggetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (terzo motivo atto per Avv. [OSCURATO:PERSONA], quarto motivo atto per Avv. [OSCURATO:PERSONA] e terzo motivo nuovo atto per Avv. [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] (secondo motivo).

Risulta, tuttavia, pregiudiziale rispetto ai precedenti temi, la questione avente ad oggetto la violazione dell'art. 522 cod, proc. pen. per la mancata correlazione tra accusa e sentenza, relativamente alla individuazione della neoformazione mafiosa facente capo ai [OSCURATO:PERSONA], compagine diversa dall'articolazione periferica della camorra oggetto di contestazione, questione dedotta con il secondo motivo di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], evocata dal ricorso di [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del primo motivo e, infine, dedotta con il secondo motivo di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

2. Per l'esame dei motivi - quelli sopra richiamati, come per gran parte di altri - si riporterà, di volta in volta in relazione alle questioni proposte, quanto espresso A dalla sentenza rescindente, per dare più agevole contezza sia dei vizi riscontrati nella precedente decisione annullata, sia dell'adeguamento da parte della sentenza impugnata al dictum rescindente, dovendosi seguire, nella disamina dei motivi, il principio - applicabile ai caso in esame - secondo il quale, in tema di impugnazione, nel caso in cui si pervenga, all'esito del giudizio di rinvio, ad una , 23 idecisione di condanna conforme a quella resa in primo grado e difforme rispetto a quella di assoluzione pronunziata in appello e annullata dalla Corte di cassazione, si configura un'ipotesi di "doppia pronuncia conforme" che salda la condanna pronunciata all'esito del giudizio rescissorio con quella emessa dal primo giudice (Sez. 5, n. 38139 del 13/09/2024, C., Rv. 288174 - 02) cosicché, nessun confronto tra motivazioni va effettuato tra le due sentenze d'appello succedutesi a seguito dell'annullamento della prima di esse da parte della Corte di cassazione, se non nei limiti utili a non incorrere in eventuali vizi argomentativi già evidenziati dalla sentenza rescindente.

3. Deve, quindi, essere affrontata questa ultima questione di natura pregiudiziale.

Il motivo è manifestamente infondato.

Sul tema della aggravante ex art. 416-bis.1. cod. pen., la sentenza rescindente si è espressa nei seguenti termini (v. pg. 28 e ss.): «Passando ora ad esaminare il motivo concernente l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., rileva il collegio che i giudici di appello hanno motivato l'esclusione in quanto: 1) nel capo di imputazione era contenuto un generico riferimento all'aggravante facendosi richiamo, come beneficiaria dell'agevolazione, alla camorra (e non a! clan [OSCURATO:PERSONA]); 2) l'istruttoria era stata orientata a dimostrare l'agevolazione mafiosa rispetto al clan [OSCURATO:PERSONA] e non alla camorra e pertanto il fatto doveva ritenersi diverso da quello contestato agli imputati; 3) l'istruttoria dibattimentale, in ogni caso, non aveva dimostrato che il gruppo criminale capeggiato da [OSCURATO:PERSONA], avesse !e caratteristiche dell'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen. [...] La decisione della Corte di appello è censurabile sotto diversi profili.

Quanto all'esatta determinazione del capo di imputazione, cui è correlato il diritto dell'imputato di esercitare la propria difesa su un'imputazione che sia corrispondente a quanto ritenuto in sentenza, va ricordato che questa Corte ha ripetutamente affermato che, in tema di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale sia stata riassunta l'ipotesi astratta prevista dalla legge, così da determinare un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione, da cui scaturisca un reale pregiudizio per i diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione di tale principio non va esaurita nel mero confronto, puramente letterale, fra contestazione e oggetto della statuizione di sentenza, perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, si sia venuto a trovare nella condizione concreta di potersi difendere in ordine all'oggetto dell'imputazione così come ritenuta in sentenza (cfr. Sez.

U, n. 16 del 19/06/1996, Rv, 205619;Sez.

U, n. 36551 del 15/07/2010, Rv. 248051; conf., ex pturimis, Sez. 4, n. 16900 del 04/02/2004, Rv. 24228042; Sez. 4, n. 41663 del 25/10/2005, Rv. 232423; Sez. 3, n. 35225 del 28/06/2007, Rv. 237517; Sez. 3, n. 15655 del 27/02/2008, Rv. 239866; Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, Rv. 265946; Sez. 5, n. 33878 de 03/05/2017, Rv. 271607; Sez. 2, n. 12328 del 24/10/2018, Rv. 276955).

Tale orientamento è stato sviluppato chiarendo che è configurabile la violazione del principio della correlazione tra l'imputazione contestata e la pronuncia solo quando il fatto, ritenuto in sentenza, si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità, nel senso che sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione e variazione dei contenuti essenziali dell'addebito (Sez. 3, n. 9973 dei 22/09/1997, Rv, 209245; Sez. 6, n. 36003 del 14/06/2004, Rv. 229756; Sez. 2, n. 46242 del 23/11/2005, Rv. 232774), con la precisazione che può sussistere violazione del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza solo quando tra il fatto descritto e quello accertato non si rinviene un nucleo comune identificato dalla condotta, e si manifesta, pertanto, un rapporto di incompatibilità ed eterogeneità, che si risolve in un vero e proprio stravolgimento dei termini dell'accusa, a fronte dei quali l'imputato è impossibilitato a difendersi (Sez. 4, n.27355 del 27/01/2005, Rv. 231727; Sez. 6, n. 81 del 06/11/2008, Rv. 242368; Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012, Rv. 254888; Sez.4, n. 4497 del 16/12/2015, Rv. 265946). è stato, poi, ulteriormente precisato come, ai fini della valutazione della corrispondenza tra pronuncia e contestazione di cui all'art. 521 cod. proc. pen., debba tenersi conto non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicché questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sull'intero materiale probatorio posto a fondamento della decisione (Sez. 6, n. 5890 del 22/01/2013, Rv. 254419; Sez. 6, n. 47527 del 13/11/2013, Rv. 257278; Sez. 2, n. 46786 del 24/10/2014, Rv. 261052; Sez. 2, n. 17565 del 15/03/2017, Rv. 269569) ..

L'obbligo di correlazione tra accusa e sentenza, pertanto, non può ritenersi violato da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato: la nozione strutturale di "fatto" va, infatti, coniugata con quella funzionale, fondata sull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, posto che il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata e decisione giurisdizionale risponde all'esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi (Sez. 2, n„ 18729 del 14/04/2016, Rv. 266758; Sez. 2, n. 11627 del 14/12/2018, Rv. 275770; Sez. 5, n. 36157 del 30/04/2019, Rv. 277403).

Ne consegue che la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. non sussiste quando nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre 25l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto successivamente ritenuto in sentenza, da intendersi come accadimento storico oggetto di qualificazione giuridica da parte della legge penale, che spetta al giudice individuare nei suoi esatti contorni (cfr. Sez. 5, n. 7984 del 24/09/2012, Rv. 254648), tenendo anche conto dei possibili sviluppi, interpretativi e sul piano della qualificazione giuridica, della ipotesi d'accusa originaria, che siano in questa insiti ab origine.

Ciò premesso, l'aver ritenuto destinatario dell'agevolazione mafiosa il clan [OSCURATO:PERSONA] anziché la più ampia associazione criminale denominata camorra, come si legge nella sentenza di primo, grado, non 'ha "comportato la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza poiché la diversa denominazione del gruppo criminale agevolato costituisce, ad avviso del collegio, una mera specificazione del fatto (Sez. 5 n. 14888 del 17/02/2021, Rv. 281040), tanto più che nel capo di imputazione figurano come associazioni mafiose agevolate, anche "le articolazioni territoriali" della camorra, operanti oltre che in Campania, a Roma e nelle regioni settentrionali.

Non vi è alcun dubbio, quindi, che l'inquadramento del clan [OSCURATO:PERSONA], gruppo di matrice camorristica, non abbia comportato affatto lo stravolgimento dell'imputazione originaria, non trovandosi il fatto ritenuto in sentenza in rapporto di antologica eterogeneità o incompatibilità con quello contestato, non essendosi verificata alcuna trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito, tale da determinare l'insorgenza di un fatto "nuovo", rispetto al quale l'imputato non abbia avuto alcuna possibilità di effettiva difesa (Sez. 2, n. 34969 del 10/05/2013, Rv. 257782).

Nella specie può parlarsi di una specificazione della ricostruzione materiale del fatto descritto nell'originaria imputazione, basata sugli stessi elementi probatori con i quali gli imputati si sono confrontati nel corso di tutte le fasi processuali, risultando l'agevolazione, contestata in favore della camorra con articolazioni territoriali, identica a quella ritenuta in sentenza in favore del gruppo [OSCURATO:PERSONA] quale articolazione territoriale della camorra. [...] Ulteriore profilo di criticità si rinviene nei fatto che la sentenza di appello, dopo avere affermato che vi era una discrasia tra quanto contestato e quanto ritenuto nella sentenza di primo grado in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod. pen. e pur rilevando che il RM. non aveva provveduto ad adeguare l'imputazione come pure sarebbe stato possibile ai sensi dell'art. 516, 517 cod. proc. pen., ha deciso la questione nel merito.

Ed invero, in tal caso, come correttamente osservato dal P.M. impugnante, al giudice è precluso di pronunciare sentenza per un fatto diverso da quello ivi descritto dovendo disporre con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

Il giudice che ritenga la diversità del fatto emerso dall'istruttoria rispetto a quello enunciato nell'imputazione deve infatti disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero senza pronunciare sentenza assolutoria sul fatto, diversamente 26rimanendo precluso dai giudicato il nuovo esercizio dell'azione penale (Sez. 6, n. 37626 del 25/06/2019 Rv. 277200)».

3.1. Pertanto, in ordine alla dedotta violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., la sentenza rescindente ha espresso una duplice censura, sia sulla ritenuta discrasia rispetto alla contestazione, che in ordine alla contraddittoria - rispetto a tale assunto - decisione nel merito della questione, affermando la corretta individuazione del thema probandum, riguardante le aggravanti mafiose in parola, riferito al clan [OSCURATO:PERSONA] quale articolazione territoriale della camorra.

3.2. La sentenza impugnata (v. pg. 6 e sg.) ha recepito il dictum rescindente, escludendo del tutto correttamente la violazione dei diritto di difesa in parola, in costanza della corrispondenza di elementi costitutivi «tra il fatto ricostruito nella sentenza di primo grado (agevolazione del clan camorristico facente capo alla famiglia [OSCURATO:PERSONA]) e quello contestato (agevolazione dell'associazione di tipo mafioso denominata camorra con articolazioni territoriali operanti oltre che in Campania, a Roma e nelle regioni settentrionali)», argomentando che «al di là della denominazione dei l'organizzazione, il ruolo attribuito all'interno della famiglia [OSCURATO:PERSONA], gruppo di matrice camorristica, è una mera specificazione del fatto descritto nella originaria imputazione», conformandosi ai principi di diritto enuncianti dalla sentenza rescindente.

Cosicché, manifestamente infondata è la deduzione difensiva, mossa nell'ambito del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla mancata individuazione della natura del gruppo criminale agevolato, invece, precisamente individuato dalla sentenza, essendo questione diversa quella della prova della esistenza e operatività del sodalizio mafioso.

Manifestamente infondata è, quindi, la censura mossa nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla diversità del fatto accertato rispetto a quello contestato, facendo leva sun' obbligo di trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, posto che il rilievo della rescindente non avalla affatto la diversità del fatto - che esclude - stigmatizzando solo un ulteriore difetto intrinseco della precedente decisione, che tale esclusione supera.

4. Ulteriore questione, anche essa per altro aspetto pregiudiziale, riguarda la censurata omessa considerazione, da parte della sentenza impugnata, della dedotta inutilizzabilità, in appello, delle dictriarazioni dei collaboratori di giustizia.

4.1. A tale riguardo, la sentenza impugnata ha annotato (v. pg. 5) che la relativa questione - unitamente ad altre pure indicate nella nota 1 in calce alla medesima pagina - risulta assorbita dagli accertamenti definitivi riguardanti le responsabilità degli imputati passate in giudicato.

274.2. Al di là, quindi, della infondatezza dell'assunto difensivo sul silenzio serbato dalla sentenza sulla questione, priva di fondamento è la premessa difensiva in ordine alla insussistenza di un giudicato sul tema proposto.

Invero, il riferimento al giudicato su tale tema, operato dalla sentenza, si conforma al principio secondo il quale, nel caso di annullamento con rinvio, è precluso.al giudice del rinvio l'esame delle qu'estioni ritualmente devolute al giudice di secondo grado con i motivi di appello, ma non attinte dalle censure formulate con il ricorso per cassazione, perché non sottoposte al vaglio del Giudice di legittimità o perché non rientranti tra i motivi da questo dichiarati assorbiti dalla questione sollevata e decisa (Sez. 5, n, 42329 del 20/10/2022, Russo, Rv. 283877).

Il richiamato principio trova poi specifica espressione in materia di nullità, nel consolidato orientamento secondo il quale, nel giudizio di rinvio, è precluso il rilievo di ogni nullità, anche assoluta, verificatesi nei precedenti giudizi, ivi compreso quello di legittimità, in virtù della disposizione contenuta nell'art. 627, comma quarto, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 1595 de/ 16/12/2014, dep. 2015, Borrelli, Rv. 261979).

Tale principio è derogato in riferimento alle questioni di rito che siano state dedotte nei motivi di appello e che non siano state esaminate, avendole il giudice di appello ritenute assorbite dall'assoluzione pronunciata per l'inutilizzabilità di dichiarazioni testimoniali, perché il giudizio circa l'assorbimento ne ha impedito l'esame da parte della Corte di cassazione, anche in via implicita (Sez. 1, n. 22023 deJ,18/04/2006, Marine, Rv. 235273).

Nel caso di specie, tuttavia, non ricorrono i presupposti di tale deroga in ragione dell'esame della questione da parte della precedente sentenza di appello, che l'ha ritenuta generica e, comunque, infondata (v. pg. 120 e sg, della sentenza di appello emessa il 9 febbraio 2023, in relazione a pg. 103 e ss. della sentenza di primo grado), anche con riferimento alla intervenuta assoluzione in appello di [OSCURATO:PERSONA], che oggi la ripropone senza, peraltro, alcun approccio critico su tali ragioni.

Deve, ad ogni buon conto, ribadirsi che le deduzioni difensive alla base del motivo di ricorso si fondano sull'assunto intrinsecamente generico secondo cui l'esame avrebbe dovuto essere interrotto, a fronte del riferimento fatto dai collaboratori di giustizia a gravi reati: come correttamente affermato nei giudizi di merito, i collaboratori di giustizia sono stati escussi in tale veste, la quale, da un lato, sottende il riconoscimento di un contributo conoscitivo correlato anche a gravi fatti di reato, ma, dall'altro, non implica automaticamente connessione o collegamento diretto di tipo probatorio agli effetti degli artt. 12 cod. proc. pen, e 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. tra i fatti addebitati a quei collaboratori e quelli in ordine ai quali sono stati chiamati a deporre nel processo, essendo a quei 28fini necessario un rapporto strutturale tra i reati e non risultando bastevoli profili meramente conoscitivi, inerenti ad una più o meno vasta galassia malavitosa.

Il giudizio si pone nell'alveo del consolidato principio secondo cui «le dichiarazioni della persona che fin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentita come indagata o imputata sono inutilizzabili anche nei confronti dei terzi, sempre che provengano da soggetto a carico del quale già sussistevano indizi in ordine al medesimo reato ovvero a reato connesso o collegato con quello attribuito al terzo, per cui dette dichiarazioni egli avrebbe avuto il diritto di non rendere se fosse stato sentito come indagato o imputato; restano invece ai di fuori della sanzione di inutilizzabilità comminata dal secondo comma dell'art. 63 cod. proc. pen. le dichiarazioni riguardanti persone coinvolte dal dichiarante in reati diversi, non connessi o collegati con quello o quelli in ordine ai quali esistevano fin dall'inizio indizi a suo carico, poiché rispetto a questi egli si trova in una posizione di estraneità ed assume la veste di testimone» (Sez.

U, n. 1282 del 09/10/1996, dep. 1997, Carpanelli, Rv. 206846 - 01).

Da quanto detto discende l'inammissibilità del motivo proposto.

5. Quanto alle censure sulla esistenza e operatività del gruppo di stampo camorristico facente capo ai [OSCURATO:PERSONA], ai fini della sussistenza delle aggravanti mafiose, deve dirsi quanto segue.

5.1. La sentenza rescindente ha, innanzitutto, censurato la ritenuta ostatività all'accertamento di precedenti pronunzie sulla esistenza e operatività del cian camorristico dei [OSCURATO:PERSONA], come pure la mancata contestazione del reato di associazione mafiosa, ritenendo legittimo il ricorso all'accertamento incidentale a riguardo.

Ha, quindi, affermato (v. pg. 32 e SS.) che «comunque la sentenza[...], ha proceduto all'accertamento incidentale autonomo e tuttavia parziale, delle risultanze probatorie, concludendo per l'insussistenza dell'aggravante, sull'assunto che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (genericamente richiamate), fossero risalenti e riguardassero solo la persona di [OSCURATO:PERSONA] segnalando che il principale teste di accusa (maresciallo [OSCURATO:PERSONA]) non aveva ipotizzato l'esistenza di un'associazione mafiosa o dell'aggravante nella forma agevolativa, ma solo nella forma del metodo, e ancora perché "non appaiono decisive le vicende analizzate in sentenza circa le asserite incidenze in attività imprenditoriali che non hanno originato autonomi capi di imputazione".

Come già in precedenza evidenziato si tratta di una motivazione assai sbrigativa che si attesta su una lettura atomistica e parcellizzata degli elementi probatori senza esaminare quegli stessi elementi nella loro globalità e concatenazione logica (in particolare le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia attentamente scrutinate dal primo giudice: pag. 120 e segg. della sentenza di primo grado) attestandosi su una ricostruzione dei fatti 29 (plimitata ad una pedissequa trascrizione delle dichiarazioni del teste, senza accompagnarla da una aùtonoma ricognizione critica, globale, degli elementi fattuali acquisiti.

Va precisato che è compito del giudice quello di verificare se il fatto concreto sottoposto al suo esame sia sussumibile nella fattispecie tipica prevista dalla norma incriminatrice.

Infatti, un conto sono gli elementi costitutivi del reato, altro conto sono gli elementi di prova valorizzabili al fine di ritenere dimostrati i primi.

Muovendosi sul piano probatorio, il giudice di merito può legittimamente impiegare emergenze fattuali, non integranti ex se la fattispecie tipica, ma considerate sintomatiche e dunque dimostrative della sussistenza di uno o più degli elementi costitutivi del fatto-reato, senza per questo esporsi a censure di inosservanza o erronea applicazione della legge penale sostanziale.

Quanto, poi, agli indici di riconoscimento di un gruppo criminale di stampo mafioso, preme svolgere un sintetico esame dei caratteri tipizzanti della associazione di tipo mafioso, con l'obiettivo di riscontrare la correttezza della decisione e la congruità della motivazione.

Secondo il consolidato panorama giurisprudenziale, è necessaria una effettiva capacità intinnidatrice del sodalizio criminale da cui derivino le condizioni di assoggettamento e omertà di quanti vengano con esso effettivamente in contatto.

Il tema della esteriorizzazione del metodo mafioso ha trovato differenti declinazioni negli orientamenti di legittimità tanto da indurre, in due occasioni (nei 2015 e nel 2019), le sezioni semplici a rimettere la questione alle Sezioni Unite cui, però, non ha fatto seguito la pronuncia dell'autorevole consesso, in quanto si è rilevato come il contrasto non riguardasse i principi, ma afferisse al diverso tema della corretta valutazione delle evidenze probatorie.

Invero, è presupposto ermeneutico comune a tutti gli indirizzi, quello della «riconducibilità delle forme di manifestazione della "delocalizzazione" della criminalità organizzata a due alternative: a) il nuovo aggregato costituisce una struttura autonoma ed originale, pur proponendosi di adottare la medesima metodica delinquenziale delle mafie storiche; b) il nuovo aggregato si pone come mera articolazione di una tradizionale organizzazione mafiosa, in stretto rapporto di dipendenza o, comunque, in collegamento funzionale con la "casa madre"».

La differenza tra le due manifestazioni attiene non alla capacità intimidatrice del sodalizio - che è, comunque, una precondizione necessaria per la configurabilità del reato - quanto piuttosto alla forma di esteriorizzazione del metodo mafioso, richiedendosi solo nella "categoria a" la verifica di tutti i presupposti costitutivi del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e, dunque, l'esternazione del metodo mafioso con le sue ricadute nell'ambiente esterno in termini di assoggettamento e di omertà.

Qualora, invece, si versi nella "categoria b", la cellula viene considerata quale promanazione dell'originaria struttura delinquenziale, di cui non può che ripetere i tratti distintivi, compresa la forza intimidatrice e la capacità di 30condizionare l'ambiente circostante.

Sulla "categoria b" il confronto dottrinario e giurisprudenziale è più acceso e si ripercuote sul tema della cd.

"mafia silente" (cfr. Sez.

F, n. 56596 del 03/09/2018, Rv. 274753; Sez. 1, n. 51489 del 29/11/2019, Rv. 277913).

Di contro sulla "categoria a" non sorgono problemi, proprio perché essa impone sempre e comunque la rigorosa verifica di tutti i presupposti costitutivi del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e postula l'esteriorizzazione del metodo mafioso.

La decisione impugnata non si conforma ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità.

Nello schema normativo previsto 'dall'art. 416-bis cod. pen. non rientrano solo grandi associazioni di mafia ad alto numero di appartenenti, dotate di mezzi finanziari imponenti, e in grado di assicurare l'assoggettamento e l'omertà attraverso il terrore e la persistente messa in pericolo della vita delle persone; rientrano anche "piccole" mafie con un basso numero di appartenenti (bastano tre persone), non necessariamente armate (l'essere armati e usare materiale esplodente non è infatti un elemento costitutivo dell'associazione ex art. 416-bis, ma realizza solo un'ulteriore modalità di azione che aggrava la responsabilità degli appartenenti), che assoggettano un limitato territorio avvalendosi, però, del metodo "mafioso"; senza necessità, tuttavia, che la forza intimidatoria del vincolo associativo sia penetrata in modo massiccio nel tessuto economico e sociale del territorio di riferimento (tra le ultime Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Gualtieri, in proc. c.d.

Aemilia; Sez. 5, n.44156 dei 13/06/2018, S., Rv. 274120, fattispecie relativa al c.d.

"clan Spada" operante nel territorio di Ostia; Sez. 6, n. 57896 del 26/10/2017, nel proc. a carico del clan Fasciani).

Perché sussista la condizione dell'omertà, non è affatto necessaria una generalizzata e sostanziale adesione alla subcultura mafiosa, né una situazione di così generale terrore,da impedire qualsiasi atto di ribellione e qualsiasi reazione morale alla condizione di so‘ttomissione.

È sufficiente che il rifiuto a collaborare con gli organi dello Stato sia diffuso, anche se non generalizzato; che tale atteggiamento sia dovuto alla paura o di danni all'integrità della propria persona o anche solo alla attuazione di minacce che comunque possono realizzare danni rilevanti; che sussista la diffusa convinzione che la collaborazione con l'autorità giudiziaria - denunciando il singolo che compie l'attività intimidatoria - non impedirà che si abbiano ritorsioni dannose per la ramificazione dell'associazione, la sua efficienza, la sussistenza di altri soggetti non identificabili e forniti di un potere capace di danneggiare coloro che vi resistono (Sez. 6, n. 1612 del 11/01/2000 Rv. 216634; Sez.

F, n. 44315 del 12/09/2013, Rv. 258637).

Consegue che il reato in esame è configurabile anche con riguardo ad organizzazioni che, senza controllare tutti coloro che vivono o lavorano in un certo territorio, rivolgono le proprie mire a danno dei componenti di una certa collettività, a condizione che si avvalgano di metodi tipicamente mafiosi e delle conseguenti condizioni di 31assoggettamento e di omertà (Sez. 6, n. 57896 del 26/10/2017, Fasciani, cit. in motivazione).

Assume dunque valenza secondaria, in questa prospettiva, il numero effettivo dei soggetti coinvolti come vittime, a fronte della diffusività del fenomeno a danno di un numero indeterminato di persone, che potrebbero in tempi brevi trovarsi alla mercé del sodalizio.

Del resto, la forza prevaricatrice di un'organizzazione mafiosa ha capacità di penetrazione e di diffusione inversamente proporzionali ai livelli di collegamento che la collettività sulla quale si esercita è in grado di mantenere, per cultura o per qualsiasi altra ragione, con le istituzioni statuali di possibile contrasto, potendo evidentemente la intimidazione passare da mezzi molto forti (minaccia alla vita o al patrimonio quando ci si trovi in presenza di soggetti ben radicati in un territorio, come per esempio gli operatori economici non occulti) a mezzi semplici come minacce di percosse rispetto a soggetti che non siano in grado di contrapporre valide difese (Sez. 6, n. 35914 del 30/05/2001).

La sentenza di appello ha sbrigativamente liquidato, la questione dell'aggravante mafiosa ritenendo che le pronunce assolutorie dì [OSCURATO:PERSONA] dal reato associativo di matrice camorristica (sent. del GIP di Roma del 12.7.2010) e quella di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per l'omicidio Carlino in cui era stata esclusa l'aggravante mafiosa (sent. della Corte di assise di appello 29/1/2016), precludessero l'accertamento dell'esistenza di un gruppo camorristico denominato clan [OSCURATO:PERSONA] senza considerare che la Corte di appello di Roma, successivamente, con sentenza del 3/10/2018 (riportata per stralci dal Tribunale a pag. 139) confermata dalla Corte di cassazione (Sez. 5, sent. del 17/2/2020, Rv. 278863), non solo aveva accertato l'esistenza del clan camorristico [OSCURATO:PERSONA], anch'esso di matrice camorristica e poi consolidatosi a Roma, ma aveva apprezzato anche il riconoscimento dei rapporti tra detto clan ed altri gruppi criminali operanti sul territorio capitolino, tra i quali i Casamonica e i [OSCURATO:PERSONA], definiti nella sentenza di primo grado come "famiglia di estrazione napoletana che su Roma era importante e intimoriva con diramazioni e interessi in vari settori", spiegando che pur non potendosi parlare di un sodalizio unitario tra il clan [OSCURATO:PERSONA] e il clan [OSCURATO:PERSONA], i rapporti tra i due gruppi erano improntati a reciproci favori (chiaro indice di mafiosità), avevano una comune matrice camorristica, avevano stretto accordi per regolamentare gli ambiti operativi di ciascun gruppo.

Ed è emblematico che il sodalizio in questione venisse percepito all'esterno, come "clan [OSCURATO:PERSONA]" e non come "[OSCURATO:PERSONA] e altri", in quanto l'elevata caratura criminale del capo evidentemente aveva strutturato intrinsecamente quella dei gruppo e con essa ha finito per confondersi.

Operando una valutazione atomistica degli elementi indiziari e svilendone la reale portata rappresentativa, la Corte di appello è pervenuta ad esiti che negano rilevanza penale alla pur riconosciuta esistenza di un nucleo territoriale strutturato, 32direttamente collegato, per il tramite ,di [OSCURATO:PERSONA], alla camorra napoletana in grado di offrire protezione, ad esempio, nel campo della ristorazione proprio in considerazione dell'aura criminale di cui il gruppo era ammantato.

La prospettiva aprioristicamente demolitoria da cui muove la sentenza impugnata s'apprezza, in particolare, nell'esame delle intercettazioni riguardanti le vicende dei locali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Ostia, i cui contenuti sono stati ritenuti dalla Corte di appello ininfluenti a causa della parcellizzazione degli episodi, valutati in maniera frammentata e rifiutando di dar rilievo ad elementi di prova che esulassero dalle singole fattispecie per disegnare il quadro all'interno del quale le condotte illecite erano state consumate.

A riguardo deve sottolinearsi che, diversamente da quanto sostenuto dalla Corte di appello, li Tribunale ha evidenziato che le dichiarazioni dei pentiti si riferivano anche a periodi successivi alla sentenza assolutoria resa dal GIP in data 12/7/2010, ha rimarcato che essi avevano riferito dell'esistenza del clan [OSCURATO:PERSONA] capeggiato da [OSCURATO:PERSONA], originariamente affiliato al clan camorristico Moccia operante in Afragola nel cui ambito [OSCURATO:PERSONA] aveva acquisito considerazione per le sue capacità di killer, aggiungendo che, trasferitosi a Roma, [OSCURATO:PERSONA] aveva dato luogo ad un gruppo criminale autonomo strutturato e dotato di armi, che si avvaleva dell'aura criminale del capo e di metodi violenti così da imporsi nel territorio capitolino per ciò che concerne usura, estorsioni, spaccio di sostanze stupefacenti.

Detto gruppo era in grado di controllare l'intero territorio ed accumulando consistenti risorse illecite, aveva un proprio radicamento territoriale raggiunto anche attraverso la mediazione con altri gruppi criminali, si avvaleva della forza intimidatrice promanante dal passato criminale di [OSCURATO:PERSONA] e dai metodi violenti da lui utilizzati, offriva protezione ad imprenditori in cambio di elargizioni in denaro e tolleranze di ingerenze nelle attività di impresa, aveva una struttura verticistica, disponeva di una consistente provvista economica di natura illecita gestita a beneficio del gruppo (pagg. 218 - 224 della sentenza di primo grado)».

5.2. La sentenza impugnata, dopo aver escluso la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nei termini già ricordati, ha esaminato la questione in ordine al patrimonio di provenienza illecita facente capo ai [OSCURATO:PERSONA], con riguardo al delitto presupposto del riciclaggio, considerando la conferma definitiva della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] cl. 77 in ordine ai delitti di autoriciclaggio di cui ai capi 7, 8, 9, 10 e 47 lett. a), ricostruendo in via definitiva che l'attività principale di [OSCURATO:PERSONA] (prima di essere arrestato nei 2009) era il traffico di ingenti quantitativi di stupefacente che hanno fruttato alla sua famiglia risorse assai rilevanti, gestite materialmente da [OSCURATO:PERSONA] ci. 77, "braccio operativo di quel ramo della famiglia in assenza del padre detenuto".

Inoltre, ha affermato che dalle conversazioni intercettate emerge che un vasto patrimonio, /te 33illecitamente acquisito nel tempo e custodito in nascondigli realizzati su iniziativa di [OSCURATO:PERSONA] presso varie abitazioni familiari, era a disposizione di [OSCURATO:PERSONA] e degli altri componenti della famiglia [OSCURATO:PERSONA] (v. pag. 8 e ss.).

Questo ingente patrimonio risulta illecitamente accumulato grazie anche alle attività criminali del passato per le quali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ci. 77 sono stati condannati in via definitiva (v. pag. 12 e ss.) e che gli imputati programmarono di implementare mediante le attività criminali in imputazione, avviate tra il 2017 e il 2018.

Quanto all'esistenza e all'operatività del gruppo associato (v. pg. 14 e ss.), si richiama l'accertamento di primo grado sulla capacità espansiva negli affari illeciti del gruppo dei [OSCURATO:PERSONA] con. riguardo alla operatività in Campania con gli impieghi nel settore dell'abbigliamento con la complicità del Cosentino e del D'[OSCURATO:PERSONA]; a Roma con le ingerenze nel mercato delle auto, in relazione ai rapporti con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; con il controllo dell'attività di ristorazione della famiglia [OSCURATO:PERSONA]; con i prestiti usurari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; con le ingerenze nell'abbigliamento attraverso le società del [OSCURATO:PERSONA] a Verona, nonché a Milano attraverso il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], a loro volta collegati con [OSCURATO:PERSONA], titolare di società operanti in territorio elvetico.

Si considera, poi - facendo leva sulla definitività del relativo accertamento condotto dalla prima sentenza - il meccanismo degli investimenti effettuati dagli imputati nelle attività imprenditoriali oggetto dei vari capi di imputazione, così da poter affermare che «sotto le direttive di [OSCURATO:PERSONA], che era detenuto, suo fratello [OSCURATO:PERSONA], i figli di entrambi, [OSCURATO:PERSONA] c1.77 e [OSCURATO:PERSONA] cl. 90, [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], tra il marzo 2017 e l'ottobre 2018 si infiltrarono all'interno di una parte del mondo imprenditoriale della capitale e posero in essere, quantomeno, le operazioni descritte nei capi di imputazione tramite le società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; VEM e BMD di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; RDM, [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 2018 di [OSCURATO:PERSONA]; caseificio ,[OSCURATO:PERSONA] dei fili [OSCURATO:PERSONA].

A tali operazioni si affiancarono le condotte usurarie in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] nonché le condotte estorsive in danno del [OSCURATO:PERSONA], ascritte anche a [OSCURATO:PERSONA]», dovendosi menzionare «anche l'episodio accertato in via definitiva nell'ambito di altro procedimento, e in particolare la riscossione da parte di [OSCURATO:PERSONA], per conto di [OSCURATO:PERSONA], del credito di 17.000 euro vantato dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (cfr, sentenza Corte di appello in data 3.10.2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed altri)», essendo rimesse «ulteriori condotte di intestazione fittizia, riciclaggio e reimpiego poste in essere dagli imputati nel periodo tra gennaio 2017 e novembre 2018 tramite le società [OSCURATO:PERSONA], Vem, Sofirege, ITB, [OSCURATO:PERSONA], per competenza alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli».

La sinergia operativa del gruppo era fondata sulla disponibilità da parte dello stesso 34di rilevantissime riserve di denaro contante illecitamente accumulate nel tempo nel campo del traffico di stupefacenti dove il gruppo rivestiva una indiscussa posizione di supremazia, successivamente investito attraverso le illecite operazioni negli svariati campi nei quali i componenti della famiglia [OSCURATO:PERSONA] non avevano né competenze né interesse, offrendo agli imprenditori compiacenti coinvolti risorse e protezione rispetto alle pretese dei clienti o terzi creditori.

Elementi indicativi della dinamica associata è considerata la devoluzione alla famiglia dei proventi illeciti, le cautele adottate nelle comunicazioni attraverso il linguaggio criptico e la natura illecita del rapporto tra gli imputati.

Quanto al carattere mafioso del gruppo [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata (v. pag. 16 e ss.) ritiene che le vicende oggetto dei capi di imputazione già definiti con sentenza irrevocabile e quelle oggetto del presente giudizio, offrono la prova della sussistenza degli elementi costitutivi che caratterizzano un'associazione di stampo mafioso, tra cui la prevaricazione, il ruolo regolatore dei conflitti, l'offerta di protezione, la forza di intimidazione, l'omertà, la fama criminale.

Ai singoli aspetti, la sentenza dedica una pertinente disamina (v. par. 2.5., la prevaricazione; par. 2.6., la forza di intimidazione e la condizione di assoggettamento/omertà).

Sulla base delle argomentazioni esposte, la Corte ritiene sussistente l'aggravante dell'agevolazione mafiosa (v. par. 2.7) e quella del metodo mafioso (v. par. 2.8) così come contestate in relazione ai vari capi.

5.3. Avverso la ricostruzione offerta dalla sentenza le difese dei ricorrenti, attraverso i motivi comuni oggetto di esame, deducono vizi cumulativi di motivazione e la violazione dell'art. 416-bis cod. pen.

Ritiene questo Collegio che le censure sono complessivamente infondate.

5.3.1. Deve, innanzitutto, essere respinta !a censura mossa dal ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla mera presa d'atto, da parte della sentenza impugnata, del ragionamento logico della sentenza rescindente, senza una autonoma verifica dei compendio processuale.

La isolata censura, invero, è manifestamente infondata avendo, evidentemente, la sentenza prodotto - in adesione al dictum rescindente - una puntuale e articolata verifica del compendio probatorio, in rapporto alle doglianze difensive, a sostegno delle proprie conclusioni, di cui il giudicato sui rapporti con il clan [OSCURATO:PERSONA] è solo uno degli elementi considerati.

5.3.2. Quanto agli indici della natura mafiosa del gruppo dei [OSCURATO:PERSONA], le censure mosse dai ricorrenti si palesano in contrasto con il dictum della sentenza rescindente che, nel censurare la valutazione probatoria del precedente Giudice di appello, ha imposto la necessità di un criterio globale di valutazione dell'articolato e molteplice dato probatorio e dei correlativi indici enucleati, cosicché deve essere respinto l'approccio difensivo, in vario modo rappresentato da più ricorsi, che 35appunta le censure - quando non su una rivisitazione nel merito del compendio probatorio - sul rilievo parcellizzato dato, ora alla sola fama criminale di [OSCURATO:PERSONA], ora al mero vincolo parentale dei componenti del gruppo, ora alla sola commissione dei plurimi reati-fine.

5.3.3. Quanto alla valutazione delle prove dichiarative provenienti dai collaboratori di giustizia, generica è la censura svolta dalle difese di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla mancata considerazione delle deduzioni svolte in appello a riguardo della loro attendibilità e pertinenza al tema trattato.

Richiamato il rilievo dato dalla rescindente al compendio dichiarativo dei collaboratori di giustizia escussi in dibattimento, la sentenza impugnata (v. pag. 24 e sg.) ha evidenziato il riferimento del propalato dei collaboratori di giustizia fino al 2013 e ha valorizzato le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che ha riferito della supremazia di [OSCURATO:PERSONA] nel campo del traffico di stupefacenti; [OSCURATO:PERSONA], che ha riferito sulla necessità di concordare con [OSCURATO:PERSONA] la spartizione del territorio laziale per il traffico di stupefacenti; [OSCURATO:PERSONA], sulla capacità di imposizione e punizione del gruppo dei [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], su una disputa con [OSCURATO:PERSONA], per dirimere la quale era stato portato al cospetto di [OSCURATO:PERSONA], presentatosi con una scorta armata, dicendogli " tu lo sai chi sono io?"; [OSCURATO:PERSONA], sul costante riferimento da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al fratello [OSCURATO:PERSONA], anche quando questi era detenuto, in ordine al traffico di stupefacenti.

Anche per questo aspetto, la censura incontra il limite di ammissibilità già esposto sub per 3.2., non trattandosi di questione assorbita, sia in sede di legittimità - nella quale, al contrario, si designa la rilevanza del compendio dichiarativo in questione nell'ambito del devoluto al Giudice di rinvio - sia in quello del precedente appello, nell'ambito del quale risulta il positivo apprezzamento di tale compendio, in relazione alla posizione apicale di [OSCURATO:PERSONA] rispetto a un gruppo delinquenziale particolarmente forte a Roma, perfino dominante nel settore degli stupefacenti (v. pag. 127 della sentenza di appello del 09/02/2023), come pure con riguardo alle relazioni degli imputati con ambienti criminali con la capacità di determinarle (v. pag. 139 e ss., ibidem).

Cosicché fallace è la posizione difensiva che - attraverso il rinvio alle precedenti doglianze in appello in materia - censura la sentenza impugnata della omessa motivazione a loro riguardo.

5.3.4. Sulla base di queste premesse, la censura difensiva volta a negare, radicalmente, la stessa esistenza di una compagine associativa è evidentemente generica, in quanto non si confronta con le ragioni a riguardo, sopra riportate dalla sentenza impugnata, sulla esistenza del gruppo associato a base familiare.

365.3.5. Quanto alle censure sulle condotte prevaricatrici, sulla individuazione della forza di assoggettamento/omertà ascritte al gruppo in esame, sulla fama criminale di [OSCURATO:PERSONA] e sulla protezione offerta dai componenti del gruppo nel campo della ristorazione, esse sono sostanzialmente declinate secondo un diverso apprezzamento delle fonti probatorie, che non può trovare accesso in questa sede di legittimità, in assenza di vizi logici e giuridici da parte della sentenza impugnata, oltre che per il divieto di ripercorrere i vizi della sentenza annullata.

Invero, quanto alle condotte prevaricatrici e alla correlata forza di assoggettamento mafioso, la sentenza dà conto delle forme di prepotenza e prevaricazione subite dagli imprenditori pur di usufruire di liquidità e protezione: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a completa disposizione per richieste di autovetture da parte di [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ben consapevoli che il denaro apparteneva alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] e di dover sottostare alle pretese di [OSCURATO:PERSONA] ci. 77 per non "rompere l'equilibrio"; [OSCURATO:PERSONA], destinatario della pretesa di assunzione di [OSCURATO:PERSONA] cl. 90 da parte del padre [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], vittima di una pretesa estorsiva percepita proveniente da persone associate.

Quanto alla forza di intimidazione e condizione di assoggettamento/omertà, la sentenza ha valorizzato la condizione di intimidazione degli imprenditori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la consapevolezza espressa dal primo in dibattimento della provenienza familiare dei denaro e del timore per la propria incolumità e di quella dei propri familiari e la consegna del silenzio a coloro che entravano in rapporti con gli esponenti del gruppo, in occasione degli accertamenti da parte delle forze dell'ordine - riflessa nella preoccupazione dei [OSCURATO:PERSONA] al momento degli arresti -, mantenuta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fino al dibattimento, mentre il [OSCURATO:PERSONA] denunciò le vicende di cui era vittima con estremo ritardo.

Inoltre, è stata valorizzata la forza intimidatrice costruita anche sulla fama criminale del capo famiglia e sui collegamenti di questi con le famiglie camorristiche di origine, secondo le propalazioni dei collaboratori di giustizia.

In base a queste erano riconosciute a [OSCURATO:PERSONA] non solo la professionalità criminale propria di chi appartiene a un gruppo organizzato ed esercita la propria influenza su un determinato territorio, ma altresì il ruolo di protettore/regolatore, in grado di assicurare le pretese criminali degli altri gruppi criminali, tanto con riferimento a un periodo temporale fino al 2013.

Inoltre, ineccepibile concorrente stigma della connotazione mafiosa del gruppo [OSCURATO:PERSONA], proviene dall'accertamento - in separato procedimento - dell'accordo tra [OSCURATO:PERSONA] e il gruppo [OSCURATO:PERSONA] sulla riscossione del credito vantato dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in favore del quale era intervenuto [OSCURATO:PERSONA]; e, ancora, il definitivo riconoscimento della natura mafiosa del clan [OSCURATO:PERSONA] , anche sulla base dei rapporti che il clan aveva con altri gruppi criminali, tra cui quello capeggiato da [OSCURATO:PERSONA] 37("quando si parlava dei napoletani, il riferimento era sempre al [OSCURATO:PERSONA] e al suo gruppo che su Roma era "importante" e "intimoriva", con diramazioni e interessi in vari settori) (v. pg. 24 e ss. della sentenza).

Ruolo e compiti attuali anche negli anni successivi oggetto dell'attuale procedimento, come ineccepibilmente desunto dalle parole di [OSCURATO:PERSONA], che si dimostra consapevole del calibro criminale di [OSCURATO:PERSONA] - ragione per la quale si rivolse a [OSCURATO:PERSONA] del 77 -; dalla consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] delle capacità di approccio dello stesso [OSCURATO:PERSONA] sui suoi debitori per facilitare la riscossione; da quella di [OSCURATO:PERSONA] in riferimento alla capacità di [OSCURATO:PERSONA] di intervenire nei confronti di due dipendenti; dalla capacità del gruppo di esercitare protezione nel campo della ristorazione (vicenda de "[OSCURATO:PERSONA]" in procinto di aprire, di "[OSCURATO:PERSONA]", vittima di pretese estorsive, del ristorante [OSCURATO:PERSONA] di Ostia, parimenti vittima di pretese estorsive), a dimostrazione della percezione da parte degli imprenditori della fama criminale del gruppo [OSCURATO:PERSONA] al quale si rivolgevano per poter affrontare il mercato.

5.3.6. Ritiene questa Corte che la sentenza abbia fatto corretta applicazione dei principi di diritto indicati dalla sentenza rescindente in tema di costituzione di una nuova struttura, operante in un'area geografica diversa dal territorio di origine dell'organizzazione di derivazione, rispetto alla quale è necessario che il sodalizio abbia conseguito, nel contesto di riferimento, una capacità intimidatrice effettiva e obiettivamente riscontrabile, che può esteriorizzarsi anche con atti non connotati da violenza o minaccia, essendo sufficienti comportamenti evocativi del prestigio criminale del gruppo (Sez. 6, n, 9001 del 02/07/2019, dep. 2020, Demasi, Rv. 278617), senza necessità di tradursi nel controllo di una determinata area territoriale (Sez. 6, n. 24535 del 10/04/2015, Mogliani, Rv. 264126), né che l'impiego della forza intimidatoria del vincolo associativo sia penetrato in modo massiccio nel tessuto economico e sociale del territorio di elezione, essendo sufficiente la prova dell'impiego di tale forza intimidatrice per i fini previsti dal comma terzo della suddetta norma anche in un ambito territoriale o settoriale circoscritto, purché il sodalizio abbia conseguito fama e prestigio criminale, autonomi e distinti da quelli personali dei singoli partecipi, abbia in concreto manifestato una capacità di intimidazione effettivamente percepita come tale ed abbia conseguentemente prodotto un assoggettamento omertoso nell'ambito in cui l'associazione è attiva (Sez. 5, n. 30176 del 15/07/2025, A., Rv. 288591).

Non vale a inficiare la ricostruzione operata dal Giudice di merito, la deduzione difensiva che fa leva sulla ontologica soggezione della parte offesa del delitto di usura, avendo dato conto la sentenza impugnata della diversa genetica connotazione e del diverso spessore della soggezione mafiosa rispetto a quella meramente connaturata al reato in questione; come pure, manifestamente 38infondata è la pretesa contraddizione della condizione omertosa con l'esistenza dell'ampio contributo reso dai collaboratori di giustizia, che - palesemente - non tiene conto della natura di tale contributo, reso proprio da chi - appartenente alla criminalità organizzata - si è affrancato dalla logica mafiosa, decidendo di collaborare; mentre generica è la medesima censura rispetto alle dichiarazioni rese dalle vittime dell'usura rispetto alle valutazioni sopra riportate della sentenza impugnata.

Né può trovare accesso la censura sulla protezione chiesta e offerta dagli imprenditori nel campo della ristorazione, risultando la stessa declinata secondo una rivalutazione del compendio probatorio, in presenza di un doppio conforme .._. accertamento, esente da vizi logici, che dà conto della esistenza di tali indici di mafiosità facenti capo alla attività dei componenti del gruppo.

Quanto alla opposta "esile conformazione soggettiva" del gruppo e dei suo oggetto criminale, essa non tiene conto del dictum della rescindente a riguardo della sufficiente composizione soggettiva di un gruppo mafioso, né della natura "tradizionale" del gruppo mafioso dei [OSCURATO:PERSONA], essendo, inoltre, del tutto genericamente proposto rispetto al numero dei soggetti coinvolti, alla estensione territoriale degli affari illeciti considerati e al loro stesso numero, non illogicamente considerati adeguato indice della forza di penetrazione del gruppo camorristico nel tessuto economico e della sua mafiosità.

Solo suggestivamente, infine, è stata in varia guisa prospettata l'inidoneità dell'analisi dei Giudici di merito, in quanto incentrata sull'aura criminale di un soggetto piuttosto che sulla capacità intimidatoria promanante dal gruppo.

Premesso, in generale, che la sentenza rescindente costituisce in questa sede parametro di riferimento in sé concludente con riguardo ai profili di rilievo giuridico, oltre che con riguardo allo stigma di inadeguatezza della motivazione proposta dalla sentenza di appello annullata, deve comunque rimarcarsi che non è dato ravvisare alcuno scostamento dai principi affermati da Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555 - 17, in ordine alla necessità che fama e prestigio criminali siano distinti da quelli di singoli componenti: e, invero, la sentenza rescindente ha delineato i caratteri del sodalizio mafioso, ai quali la Corte di appello in sede di rinvio si è attenuta, descrivendo un quadro in cui non è stato fatto riferimento alla fama criminale di un singolo, disgiunta da quella del sodalizio, bensì alla capacità di intimidazione imputabile "per li rami" all'intero clan, di cui [OSCURATO:PERSONA] era l'esponente di punta e che, peraltro, godeva di un oggettivizzato prestigio, propiziato dall'essenziale contributo di tutti i componenti.

6. Esaminati i motivi comuni ai ricorsi, devono essere partitamente scrutinati gli altri motivi di ricorso di ciascun imputato.

397. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] classe 1977, 7.1.1I secondo motivo, avente a oggetto la responsabilità per il reato sub 1, è inammissibile.

7.1.1. La sentenza rescindente si è espressa a riguardo nei seguenti termini: «Alla stregua del principio di diritto su enunciato[...], si rileva che la motivazione della Corte di appello con riferimento al capo 1) (art. 648-ter.1 cod. pen.) quanto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed ai capi 2 e 4) (art. 648-bis cod. pen.) quanto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (si tratta dell'autoriciclaggio e del riciclaggio della somma di euro 35.000,00 di provenienza delittuosa), è carente perché si limita a ribadire gli argomenti difensivi allegati dalla difesa, circa la provenienza della somma di denaro di euro 35.000,00 versata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. del [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] car del [OSCURATO:PERSONA] e da questi utilizzata per l'acquisto di un'autovettura Mercedes GLC - poi fittiziamente intestata ad Oppor° [OSCURATO:PERSONA] e di fatto nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA]-, dalla vendita dell'autovettura Audi A4 dalla [OSCURATO:PERSONA] all'avv. [OSCURATO:PERSONA], senza tener conto delle considerazioni del Tribunale (riportate a pag. 260 e segg.) che tali argomenti aveva puntualmente vagliato, disattendendoli con motivazione logica, dettagliata e coerente con i dati processuali (cfr. anche pag. 304 della sentenza di primo grado).

In particolare, la Corte di appello ha omesso di valutare le numerose e convergenti intercettazioni telefoniche riportate dal primo giudice che, valutate complessivamente, avevano accertato la cointeressenza di [OSCURATO:PERSONA] nelle società commerciali del [OSCURATO:PERSONA] e dei [OSCURATO:PERSONA], e di ritenere provata l'ipotesi di autoriciciaggio di cui ai capo 1) e di riciclaggio di cui ai capi 2) e 4).

La sentenza di secondo grado valorizza, a dimostrazione della liceità dell'operazione di acquisto della Mercedes, il fatto che la somma di denaro utilizzata per l'acquisto provenisse dalla vendita di un'AUDI A4 di proprietà del [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello, tuttavia, non ha spiegato il motivo per il quale [OSCURATO:PERSONA] non figurasse formalmente come venditore, né il motivo per il quale il pagamento del prezzo dell'autovettura fu effettuato dall'acquirente in favore della società del Presuttl (e non del [OSCURATO:PERSONA]).

Inoltre, i giudici del gravame non hanno motivato in merito alla mancanza di documentazione contabile a supporto del bonifico di euro 35.000,00 effettuato, poi, dalla società [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] car del [OSCURATO:PERSONA], posto che la causale formale (acquisto dell'Audi A4) non vedeva coinvolta la [OSCURATO:PERSONA] car, né ha illustrato il motivo per il quale [OSCURATO:PERSONA] utilizzò risorse proprie (euro 11.000,00) per l'acquisto della Mercedes per conto di [OSCURATO:PERSONA], mai formalmente apparso nemmeno nella fase successiva all'acquisto.

Ma soprattutto la sentenza di appello appare viziata laddove, nel confutare le argomentazioni svolte dal primo giudice, che aveva segnalato l'anomala circostanza del pagamento del prezzo della vettura AUDI A4, alla [OSCURATO:PERSONA] e non al venditore formale [OSCURATO:PERSONA], ritiene che la Roma 40Nice avesse ricevuto il denaro perché l'autovettura gli era stata affidata "in conto vendita dal [OSCURATO:PERSONA]".

Ed invero, il contratto di conto vendita o contratto estimatorio (contratto reale ad effetti obbligatori ex art. 1376 c.c.), non determina il trasferimento della proprietà del bene ma attribuisce all'accipiens solo il potere di disposizione della cosa (art. 1558 c.c.).

Pertanto, detta operazione negoziale non poteva giustificare il pagamento del prezzo da parte dell'acquirente in favore della società del [OSCURATO:PERSONA] (che non era proprietaria).

Quest'ultimo in forza del conto vendita avrebbe potuto trattenere per sé solo la provvigione e non l'intera somma (euro 35.000,00), che ha incassato e trasferito alla [OSCURATO:PERSONA] car di [OSCURATO:PERSONA] con bonifico senza giustificazione causale, posto che la [OSCURATO:PERSONA] car era estranea all'acquisto della Audi A4.

La sentenza di secondo grado, a dimostrazione della liceità dell'operazione di acquisto della Mercedes rimarca poi che [OSCURATO:PERSONA] era titolare della targa prova dell'Audi A4, così incorrendo in un travisamento della prova posto che, come segnalato dal P.G. ricorrente, dalle intercettazioni si ricava che la targa prova non era abbinata all'Audi, ma ad altra autovettura (cfr. pag. 305 della sentenza del Tribunale)».

7.1.2. La sentenza impugnata tratta del reato di cui al capo 1 al par. 3 (v. pg. 38 e ss.), ricostruendo la vicenda sulla base della documentazione acquisita e delle intercettazioni, argomentando che «la somma di 35mila euro costituisce parte del valore della Audi A4, di proprietà del [OSCURATO:PERSONA] e che l'imputato diede ai due imprenditori disposizioni precise in ordine al trasferimento di tale somma dalla società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] alla società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in cui formalmente il [OSCURATO:PERSONA] non rivestiva alcun ruolo.

La somma fu utilizzata da [OSCURATO:PERSONA], con l'ulteriore passaggio -nelle casse di una .società tedesca, per l'acquisto di una vettura Mercedes fittiziamente intestata ad un terzo».

Aggiunge che «La circostanza che i 35,000 euro siano il provento di una lecita vendita dell'Audi A4 di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] all'avv. [OSCURATO:PERSONA], contrariamente a quanto sostenuto dalle difese degli imputati, non prova di per sé che la somma sia stata lecitamente acquisita al patrimonio dell'imputato»...«Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa ("non si può dire che tutto quello che ha [OSCURATO:PERSONA] sia di provenienza illecita"), essendo stato accertato in modo irrevocabile che l'imputato accumulò un illecito patrimonio e risultando altresì accertata la riconducibilità dell'Audi A4 allo stesso [OSCURATO:PERSONA], il valore della predetta auto deve essere considerato parte del suo patrimonio illecitamente accumulato di cui l'imputato, con l'operazione di cui ai capi 1, 2 e 4 volle occultare la provenienza»[...]« Il valore dell'auto in sostanza venne sostituito con denaro pulito e il successivo passaggio di tali banconote, per loro natura bene fungibile, dalle società dei due imprenditori compiacenti e, da qui, alla società tedesca Manna per l'acquisto della Mercedes, poi fittiziamente intestata a [OSCURATO:PERSONA] °podi:), integra il 41delitto di riciclaggio e autoriciclaggio (Cass. Sez.

VI, n. 13085 del 3.10.2013)»[...] «La tesi accusatoria trova conferma in altri capi della sentenza divenuti irrevocabili. [OSCURATO:PERSONA] è stato infatti ritenuto responsabile con sentenza passata in giudicato del reato di intestazione fittizia di cui al capo 6 avente ad oggetto l'autovettura Mercedes, commesso proprio al fine "di agevolare la commissione dei delitti di riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro di illecita provenienza precedenti capi di imputazione 1, 2, 4 e

5. Che con le rimesse nei confronti della società tedesca Mame furono movimentati capitali illeciti di [OSCURATO:PERSONA] cl. 77 è stato accertato in via definitiva dal Tribunale anche con la pronuncia di assoluzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al capo 5 avente ad oggetto il trasferimento della somma di euro 11.670", così escludendosi fondamento alla deduzione difensiva che aveva fatto leva sulla regolarità della vendita e della lecita corresponsione del prezzo da parte dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]» (v. pg. 44 della sentenza impugnata).

7.1.3. Ritiene questa Corte che osta alla considerazione della deduzione difensiva - che ancora oppone la provenienza lecita dei 35mila euro dalla vendita della Audi A4 per innestare la censura di illogicità - il divieto, proveniente dalla sentenza rescindente, di ripercorrere in sede rescissoria il medesimo percorso argomentativo già censurato e rispetto al quale il motivo difensivo è meramente reiterativo, palesandosi, evidentemente, anche generico rispetto alla incensurabile risposta data a riguardo dalla sentenza impugnata che, invece, radica la vicenda sulla appartenenza della autovettura Audi A4 al patrimonio illecitamente accumulato da [OSCURATO:PERSONA].

Sulla base degli stessi argomenti e nel quadro di una valutazione complessiva delle deduzioni difensive, deve escludersi con riguardo a tutti i ricorrenti coinvolti nella vicenda che la ricostruzione della stessa possa esporsi al rilievo di un vulnus difensivo apprezzabile agli effetti dell'art. 521 cod. proc. pen., in quanto proprio la sentenza rescindente ha suggellato la valorizzazione degli elementi che hanno condotto alla ricostruzione operata in sede di rinvio, attraverso la confutazione degli argomenti difensivi, che sottendeva necessariamente il diretto riferimento al dato patrimoniale di partenza, nel quale si inseriva la movimentazione e la compravendita delle vetture, quali momenti della gestione di un inglobante patrimonio illecito.

7.2. Il terzo motivo è inammissibile.

7.2.1. Quanto alla censura in ordine alla recidiva specifica, la dedotta risalenza del precedente considerato è generica rispetto al corretto esercizio dei poteri discrezionali da parte del giudice di merito, che ha valorizzato la piena omogeneità del precedente per riciclaggio, nel contesto di illecita accumulazione di cui si è reso 42protagonista il ricorrente, rispetto alla pluralità di condotte per le quali è intervenuta condanna, espressione di una maggiore pericolosità specifica.

7.2.2. Sul diniego delle attenuanti generiche, la censura è manifestamente infondata, rispetto alla incensurabile considerazione del ruolo centrale dell'imputato, braccio operativo della famiglia [OSCURATO:PERSONA], alla assenza di resipiscenza e ai precedenti negativi, risultando assenti elementi favorevoli da considerare.

7.2.3. Sull'aumento per la continuazione, la censura è del tutto genericamente proposta, anche rispetto al limitato incremento di mesi sei di reclusione per ciascun reato in continuazione.

7.2.4. In relazione alla posizione del ricorrente, deve essere rilevato che - in virtù dell'accoglimento di motivi proposti da [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'aggravante mafiosa sub specie di finalità agevolativa per il capo 50 e da [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'aggravante mafiosa sub specie del metodo in relazione al capo 47 lett. a) - l'effetto estensivo ex art. 587 cod.proc. peri. comporta l'annullamento della sentenza impugnata in parte qua, ai fini di un nuovo giudizio su tali punti, anche in funzione di un'eventuale rideterminazione della pena.

8. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

8.1. Il primo motivo dell'atto per Avv. [OSCURATO:PERSONA] e il primo, secondo e terzo motivo dell'atto per AVv. [OSCURATO:PERSONA], sul concorso del ricorrente nei reati contestati sub capi 1, 7, 8, 9 e 11, sono inammissibili,

8.1.1. La sentenza rescindente in ordine al tema proposto dal ricorrente si è specificamente espressa.

In relazione al reato di cui al capo 1, oltre a quanto sopra riportato sub par. 6.1.1., la sentenza rescindente ha affermato quanto segue: «Ciò detto con riguardo alla eccepita carenza e contraddittorietà della motivazione in relazione al capo 1) per ciò che concerne la posizione di [OSCURATO:PERSONA] (cl. '77), ritiene il collegio che la sentenza di secondo grado si esponga a censure anche in riferimento alla ritenuta insussistenza del concorso nel reato di [OSCURATO:PERSONA].[...] La sentenza di appello ha assolto l'imputato perché ha ritenuto che le intercettazioni valorizzate dal primo giudice fossero tardive e sommarie e per questo inidonee a dimostrare un'effettiva, reale e concreta partecipazione di [OSCURATO:PERSONA], in termini di autorizzazione o adesione preventiva suscettibile di porsi in rapporto di causalità efficiente rispetto alla realizzazione degli affari del figlio.

Al fine di giustificare la pronuncia assolutoria la Corte d'appello ha passato in rassegna una pluralità di elementi la cui disamina, tuttavia, non è stata condotta in modo organico, tanto da giustificare il ripudio della interpretazione che ne aveva dato il Tribunale.

L'esame dei singoli elementi indiziari è stato compiuto, infatti, senza una convincente analisi critica e senza una prospettiva globale ed unitaria, 43con la conseguenza che la struttura della motivazione della sentenza impugnata presenta aporie e crepe logiche che la rendono contrastante con le regole che, a norma dell'art. 192, comma 2, cod, proc. pen., governano la prova indiziarla.

Nella giurisprudenza di questa Corte è stato chiarito, infatti, che il procedimento logico di valutazione degli indizi si articola in due distinti momenti: il primo è diretto ad accertare il maggiore o il minore livello di gravità e di precisione degli indizi, ciascuno considerato isolatamente, tenendo presente che tale livello è direttamente proporzionale alla forza di necessità logica con la quale gli elementi indizianti conducono al fatto da dimostrare ed è inversamente proporzionale alla molteplicità di accadiMenti che se ne possono desumere secondo le regole di esperienza; il secondo momento del giudizio indiziario è costituito dall'esame globale e unitario tendente a dissolverne la relativa ambiguità ("quae singula non probant, simul unita probant"), posto che "nella valutazione complessiva ciascun indizio (notoriamente) si somma e, di più, si integra con gli altri, talché il limite della valenza di ognuno risulta superato e l'incidenza positiva probatoria viene esaltata nella composizione unitaria, sicché l'insieme può assumere il pregnante e univoco significato dimostrativo, per il quale può affermarsi conseguita la prova logica del fatto che - giova ricordare - non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica) quando sia conseguita con la rigorosità metodologica che giustifica e sostanzia il principio del c.d. libero convincimento del giudice" (Sez. 1, n. 12309 del 18/02/2020, Rv.278628; Sez. 2, n. 45851 del 15/09/2023, Rv, 285441).[...] la Corte di appello non si è confrontata con l'ampia motivazione del primo giudice che aveva pertinentemente richiamato (cfr. pag. 300 della sentenza di primo grado) un'intercettazione del 27/1/2018 in cui [OSCURATO:PERSONA], in occasione dei furto di denaro precedentemente occultato nell'intercapedine dell'abitazione dei genitori, riferiva la proprietà dei denaro alla sua persona, desumendo da ciò che egli fosse "il primo proprietario, in qualità di capo, delle risorse illecite del gruppo e tale venendo riconosciuto dai suoi interlocutori"; né la Corte di appello ha logicamente spiegato la ragione per la quale [OSCURATO:PERSONA], detenuto, dovesse essere costantemente informato, con indicazioni anche di dettaglio, delle iniziative economiche del figlio e manifestasse un interesse diretto verso le stesse, fornendo indicazioni sulla condotta da tenere (Si informava di come andassero gli affari del figlio in rapporti con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sollecitava il rallentamento delle loro frequentazioni a seguito dell'arresto del [OSCURATO:PERSONA], si preoccupava che gli affari del [OSCURATO:PERSONA] potessero essere ricondotti ai [OSCURATO:PERSONA] e alle loro disponibilità economiche e che, a seguito del suo arresto, [OSCURATO:PERSONA] potesse collaborare con la giustizia).

In altri termini, la Corte di appello non ha fatto buon uso del principio secondo il quale, con riferimento al caso di processo indiziario, nel quale cioè il materiale di prova è costituito da elementi in 44se stessi certi, ma idonei, se esaminati isolatamente, a fornire solo la probabilità più o meno elevata della sussistenza del fatto da accertare, il giudice può fondare il proprio convincimento di responsabilità anche sulla loro concatenazione logica, dalla quale risulti che il complesso degli indizi possiede quella univocità e concordanza atta a convincere della loro confluenza nella certezza in ordine al fatto stesso.

E ciò tanto più se non sono allegati elementi di segno contrario (Sez. 1, n. 978 del 12/10/1982, Rv. 157266; Sez. 2, n. 28388 del 21/04/2017, in motivazione a pag. 10, non mass.; Sez. 2, n. 45851 del 15/09/2023, Rv. 28544)».

Quanto alla corresponsabilità nei reati di cui ai capi 7, 8, 9, 10 e 11, la sentenza rescindente si esprime nei seguenti termini: «Le stesse criticità si rinvengono anche in relazione alle assoluzioni di [OSCURATO:PERSONA] dai reati contestati ai capi 7)-11), consistenti nell'autoriciciaggio di somme di denaro di provenienza illecita da lui investite, in concorso con il figlio, [OSCURATO:PERSONA] (cl.'77), nelle imprese commerciali di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La sentenza impugnata non si confronta con le ampie argomentazioni, di segno contrario, esposte nella decisione di primo grado e non analizza gli elementi di fatto ivi ritenuti dimostrativi della colpevolezza dell'imputato, limitandosi ad escludere il concorso nei singoli reati per la "mancanza di una qualche positiva e concreta manifestazione di volontà suscettibile di incidere sulla fase ideativa o preparatoria del reato".

Ed invero, la Corte di appello sembra confondere il piano relativo alla necessità, del tutto condivisibile, di dimostrare il contributo reale ed effettivo del concorrente nella causazione del reato con quello della forma concreta del suo manifestarsi che, come è noto, può consistere nella istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, nell'agevolazione alla sua preparazione o consumazione, nel rafforzamento dei proposito criminoso di altro concorrente, nella mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso.

Anche in questo caso, valutando il materiale captativo in maniera parcellizzata senza rispettare il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità che impone un esame globale degli elementi certi (intercettazioni) ciascuno dei quali va collocato all'interno di una visione unitaria (Sez.1, n. 8863 del 18/11/2020, Rv. 280605; Sez.1, n. 20461 del 12/04/2016, Rv. 266941; Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Rv. 258321), la Corte di appello ha concluso per l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] senza fornire una spiegazione logica del perché, come sopra detto, egli dovesse essere costantemente messo al corrente dai familiari delle varie iniziative economiche dei componenti della famiglia ed in particolare del figlio [OSCURATO:PERSONA] e perché, se effettivamente fosse stato estraneo a quegli affari, avrebbe dovuto adirarsi per il tenore degli impegni presi (come affermato da [OSCURATO:PERSONA] nell'intercettazione a pag. 205 della sentenza impugnata), omettendo di considerare che le intercettazioni dimostravano 45oggettivamente che l'imputato palesava un chiaro interesse personale all'esecuzione delle varie operazioni, era inserito nelle varie dinamiche economico finanziarie della famiglia, sovrintendeva agli interessi economici della stessa (si veda intercettazione riportata a pag. 928 e segg. della sentenza di primo grado), forniva il suo assenso, antecedente o successivo (pag. 368 e segg. della sentenza di primo grado), contribuiva agli affari di famiglia con un'ingente provvista finanziaria di provenienza iilecita ( cfr. pag. 225 e segg. della sentenza di primo grado e pag. 135 e segg. della sentenza di appello in cui la Corte dà per certo che il contributo di [OSCURATO:PERSONA] si fosse concretizzato nel fornire i capitali di provenienza illecita per gli investimenti del figlio).

In relazione ai punti specificamente evidenziati dal primo giudice, la sentenza di appello ha dunque omesso di sviluppare un adeguato confronto critico rispetto alla sostanza delle contrarie argomentazioni ivi utilizzate, limitandosi a contrapporvi una serie di doglianze già analizzate e motivatamente disattese in punto di fatto dal giudice di primo grado».

8.1.2. La sentenza impugnata tratta la questione oggetto dei motivi di ricorso in esame al par. 4 (v. pg. 50 e ss.).

Richiamata la conversazione del 27.1.2018 in cui il ricorrente, in occasione del furto, riferiva la proprietà del denaro alla sua persona, quanto al reato di cui al capo 1, la sentenza valorizza l'interesse dello stesso ricorrente ai rapporti del figlio [OSCURATO:PERSONA] con il [OSCURATO:PERSONA] e la preoccupazione che emergesse il coinvolgimento dei familiari al momento del Varresto dello stesso [OSCURATO:PERSONA], in relazione proprio a tali rapporti e al pericolo che egli potesse collaborare con la giustizia.

Analoga emergenza si verifica al momento dell'arresto del [OSCURATO:PERSONA].

Così la sentenza conclude che la consapevolezza dei rapporti del figlio con i due imprenditori, la intestazione al ricorrente della provvista illecita impiegata negli affari con loro e le indicazioni date dallo stesso ricorrente in ordine a tali affari, fondano la corresponsabilità del ricorrente nel capo

1. Quanto ai reati di cui ai capi 7, 8, 9, 10 e 11, sono ricostruite le vicende a partire dalle esigenze di individuare nuovi canali di investimento dopo l'arresto del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] con la individuazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] - già definitivamente condannati per reimpiego sub 12 e 13 per le medesime dazioni - risultando essere state impiegate da [OSCURATO:PERSONA], nelle loro attività commerciali, 400miia euro tra agosto 2017 e marzo 2018.

Si valorizzano, quindi, le captazioni dalle quali emerge la conoscenza di tali canali da parte della [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che esprime il suo benestare, reso noto al [OSCURATO:PERSONA] dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], venendo poi informato dei rapporti di affari intrattenuti.

Così, anche per questi capi, la titolarità della provvista e il flusso informativo sugli affari, in uno alle indicazioni espresse da [OSCURATO:PERSONA], fondano la sua corresponsabilità.

468.1.3. I motivi sono genericamente proposti per inammissibili ragioni in fatto.

Invero, non può trovare accesso - rispetto a tutti i reati di cui ai capi in esame - il reiterato tema della inincidenza causale del flusso informativo, di cui si mostra partecipe il ricorrente durante la sua restrizione in carcere, sulla base della collocazione temporale di talune delle conversazioni rispetto alle vicende criminose.

Alla sua considerazione oste il divieto, proveniente dalla rescindente, di ripercorrere il medesimo percorso argomentativo già censurato in sede di legittimità.

I motivi, poi, invocano una inammissibile alternativa interpretazione del compendio probatorio captativo, la cui valutazione si mostra priva di vizi logici, quando - secondo il dictum rescindente della necessaria valutazione complessiva del dato probatorio - valorizza la gestione della cassa comune, facente capo al ricorrente, e desume dalle conversazioni intercettate il pieno coinvolgimento, da punto di vista conoscitivo e decisionale, del ricorrente, detenuto in carcere, nelle attività di impiego dei capitali illecitamente accumulati dal gruppo poste in essere dal figlio, attraverso i rapporti con gli imprenditori, essendo dallo stesso figlio reso edotto del loro andamento, anche a seguito e a causa delle evenienze occorse (arresti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).

8.1.3.1. Segnatamente, quanto al reato sub capo 1, la censura difensiva sub

4.2.1. sulla assenza di specifico riferimento - nelle conversazioni captate in carcere - alla compravendita dell'autovettura e all'assenza di specifico accertamento sulla provenienza dei 35mila euro dagli accumuli illeciti, è genericamente formulata in via di fatto rispetto alla non illogica ricostruzione che, riconducendo il patrimonio illecito al capoclan in carcere, fa leva sul coinvolgimento di questi nella relativa gestione da parte del figlio [OSCURATO:PERSONA], e della consapevolezza dello stesso [OSCURATO:PERSONA] del coinvolgimento, in tale gestione, dei soggetti partecipi della specifica vicenda, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

8.1.3.2. Quanto al reato di cui al capo 11, la censura sub 4.2,2. è genericamente prospettata in fatto sulla base di una parcellizzata considerazione della vicenda che esule dall'obbligo di complessiva valutazione delle emergenze - puntualmente individuate. dalla sentenza impugnata - che indicano, non illogicamente il consapevole coinvolgimento del ricorrente nel prestito usurario fatto al [OSCURATO:PERSONA].

Alia ricostruzione di tale coinvolgimento, l'approccio difensivo isola genericamente l'investimento delle somme dalla loro provenienza dal patrimonio illecito dei [OSCURATO:PERSONA], gestito personalmente dal figlio del ricorrente che riceve indicazioni e approvazioni da parte del padre detenuto; come pure - al fine di neutralizzare la portata del dato probatorio - estranea la conoscenza che il ricorrente ha - in costanza di detenzione - dei due imprenditori e del loro coinvolgimento negli affari del gruppo al lui facente capo. 47Ancora, generica è la censura che fa leva sull'omesso riferimento - nelle captazioni - a prestiti usurari rispetto al definitivo accertamento della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] per tale capo e del diretto coinvolgimento del ricorrente nei rapporti di affari, incentrati sull'impiego di 400mila euro, con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non potendosi negare tale coinvolgimento in base a una interpretazione della conversazione in carcere del 13.1.2018 a sostegno della mancanza di conoscenza da parte del ricorrente del [OSCURATO:PERSONA], della cui inaffidabilità - invece - i colloquianti discutono, a seguito del deterioramento dei rapporti per la mancata restituzione delle somme investite (v. pg. 54 della sentenza impugnata).

8.1.3.3. Quanto, inoltre, alle censure in ordine alla affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi 7, 8, 9 e 10, si versa nella inammissibilità della relativa prospettazione già rilevata - in via generale - in relazione all'incidenza del flusso comunicativo.

Generica, infine, è la censura sull'omessa indicazione, da parte della sentenza di merito, della condotta dissimuiatoria rispetto all'intervenuto giudicato sulla posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA] e al devoluto rescindente limitato alla correità del ricorrente nelle distinte vicende di autoriciclaggio.

8.2. Quanto al trattamento sanzionatorio, il quarto motivo dell'atto per Avv, [OSCURATO:PERSONA], nonché il quinto motivo dell'atto per Avv. [OSCURATO:PERSONA] e il secondo motivo nuovo dell'atto per Avv. [OSCURATO:PERSONA], sono inammissibili.

8.2.1. Quanto alla ritenuta recidiva, le censure sono manifestamente infondate e in fatto, rispetto alla valorizzazione della natura dei precedenti, segnatamente quelli per traffico di stupefacenti, e il loro collegamento con il successivo reinvestimento per i quali si è proceduto e tenuto, altresì, conto che tali ultimi reati sono stati realizzati in costanza di detenzione.

La decisione si conforma al principio secondo il quale, in tema di recidiva, devono intendersi "reati della stessa indole" ex art. 101 cod. pen. non solo quelli che violano una medesima disposizione di legge, ma anche quelli che, pur se previsti da testi normativi diversi, presentano, in concreto, caratteri fondamentali comuni, in ragione della natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati (Sez. 3, n. 20351 del 02/04/2024, L., Rv. 286324).

8.2.2. Quanto all'aumento ex art.63, comma 4, c.p., la censura è generica in presenza di un generico appello a riguardo (v. decimo motivo dell'atto dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA]), rispetto alla specifica valutazione da parte del primo giudice (v. pg. 1174 della sentenza di primo grado). 8.2,3.

Quanto al discostamento dai minimo edittale per determinare la pena-base del reato di cui al capo 11, avendo la sentenza impugnata confermato la pena-base determinata dalla prima sentenza, la censura è generica rispetto 48all'assenza di specifica impugnazione di detto punto della decisione in appello (v. decimo motivo dell'atto di appello a mezzo degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).

8.2.4. Fondato è il sesto motivo di ricorso per Avv. [OSCURATO:PERSONA] e il primo motivo nuovo dell'atto del medesimo difensore, che censurano l'omessa motivazione sulla determinazione della pena in relazione all'incremento per il vincolo della continuazione.

Risulta, invero, mancante qualsivoglia motivazione in ordine alla addizione della pena, per ciascun reato in continuazione, pari al doppio di quella determinata per ciascuno dei medesimi reati condivisi con [OSCURATO:PERSONA] del 1977.

9. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

9.1. Il terzo motivo, che deduce la reformatio in pejus, è manifestamente infondato.

Invero, in tema di annullamento parziale da parte della Corte di cassazione, la "connessione essenziale" tra parti annullate e parti non annullate della sentenza, richiamata dall'art. 624, comma 1, cod. proc. pen., non si individua nei vincoli di connessione tra reati ex art. 12 cod. proc. pen., ma va intesa come necessaria interdipendenza logico-giuridica tra !e parti delle decisioni, nel senso che l'annullamento di una di esse provochi inevitabilmente il riesame di altra parte delta sentenza, seppur non annullata (Conf: Sez.

U, n. 673 del 23/11/1990, dep. 1991, Rv. 186165-01; Sez.

U, n. 4460 del 19/1/1994, Rv. 196886-01) (Sez. 6, n. 11141 del 01/02/2023, Major, Rv. 284468 - 01).

Pertanto, non può ritenersi formato il giudicato sulla misura della diminuzione di pena correlata al riconoscimento delle attenuanti generiche, stabilita dalla precedente sentenza di appello, essendo stata questa annullata con rinvio - su ricorso del Pubblico - Ministero - in relazione all'omesso riconoscimento della aggravante mafiosa.

Tanto in considerazionè della avvenuta rideterrninazione, in sede di rinvio, della diminuzione di pena conseguente al riconoscimento delle attenuanti generiche, sulla diversa base del reato riconosciuto aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1. cod. pen. 9.2.11 quarto motivo, sull'entità dell'aumento per la aggravante mafiosa e sulla misura della riduzione per le attenuanti generiche, è inammissibile non avendo la prima questione - sull'identica misura dell'incremento - formato specificamente oggetto di appello (v. pg. 83 dell'atto); mentre la seconda questione è genericamente proposta rispetto alla puntuale motivazione fornita sul punto (v. pag. 71 della sentenza impugnata).

10. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del 1990. 4910.1.

Il secondo motivo, in ordine alla responsabilità per i reati di cui ai capi 36 (autoriciclaggio nella società "[OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA]" di 80mila euro) e 42 (autoriciclaggio nel "[OSCURATO:PERSONA]" di 150mila euro), e il quarto motivo, ancora in tema di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 42, sono inammissibili.

10.1.1. La sentenza rescindente, dopo aver trattato il capo 36 unitamente ai reati di intestazione fittizia, censurandone i plurimi vizi (v. pg. 25), si è così espressa in relazione all'autoriciclaggio della somma di 150mila euro (v. pg. 27 e sg.), esaminando la comune questione della sua provenienza illecita: «La motivazione della Corte di appello è poi carente e intrinsecamente contraddittoria in relazione alle assoluzioni per i capi 42) e 43) (art. 648-ter.1 cod. pen. e 648- ter cod. pen.) contestati a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] poiché [...], la Corte di appello, pur ritenendo provati a carico degli imputati i reati di intestazione fittizia di cui ai capi 39) e 40) (intestazione di quote societarie per euro 40.000,00 e dello stabilimento - caseificio sito in Pontinia - a Piancatelli e D'Aloisio, "teste di legno" : pag. 230 e segg. della sentenza impugnata), ammettendo che la provvista per l'acquisto delle quote sociali provenisse da [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] svolgeva il ruolo di gestore e organizzatore dell'azienda, ha poi escluso i reati di autoriciclaggio e reimpiego (capi 42) e 43), a carico dei predetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], perché non risulterebbe provata la provenienza illecita delle risorse economiche utilizzate da [OSCURATO:PERSONA] nelle attività commerciali in questione, sull'assunto che i proventi del traffico di stupefacenti, delitto per il quale egli era stato condannato in via definitiva nel 2003 per fatti commessi nel 1999, dovevano ritenersi esauriti e non potevano identificarsi con il denaro di cui egli disponeva nei 2017, dato anche il lungo periodo di detenzione.

Anche sul punto le conclusioni della Corte di appello appaiono carenti e palesemente illogiche.

Il giudice di secondo grado non ha compiutamente apprezzato il copioso materiale probatorio valorizzato dal primo giudice (pag. 230 e segg.) che aveva consentito di ricostruire l'origine della provvista finanziaria dei [OSCURATO:PERSONA] da attività illecite, in particolare dal traffico di sostanze stupefacenti; che i colloqui in carcere avevano dimostrato l'investimento di detta provvista in attività economiche da parte di [OSCURATO:PERSONA] di cui era a conoscenza anche [OSCURATO:PERSONA]; che [OSCURATO:PERSONA], continuava ad avere contatti con ambienti criminali (sono pacifici gli incontri con membri della famiglia Spada di Ostia dedita al traffico di stupefacenti, a nulla rilevando che non fosse stato chiarito quale fosse l'oggetto di detti incontri così come pacifico era stato il suo intervento per la riduzione di un credito estorsivo ai danni di un ristoratore di Ostia).

La motivazione su detti capi appare intrinsecamente illogica anche perché a pag. 301, a proposito del trattamento sanzionatorio per i reati di cui ai capi 39) e 40), afferma che [OSCURATO:PERSONA] era il finanziatore delle operazioni elusive disponendo "di ingenti risorse economiche non giustificate e dunque di 50probabile provenienza illecita" e poi per i reati di cui ai capi 42) e 43), ha ritenuto non provata la provenienza illecita delle risorse.

Ed invero, quanto all'accertamento dei delitti presupposto giova ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che in terna di riciclaggio ed autoriciclaggio non è necessario che la sussistenza del delitto presupposto sia stata accertata da • una sentenza di condanna passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo e che il giudice procedente per il riciclaggio o autoriciclaggio ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza, in mancanza imponendosi l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Rv. 277609; Sez. 5, n. 527 del 13/09/2016, Rv. 26901)».

10.1.2. La sentenza impugnata, quanto al reato di cui al capo 36, dopo aver ricostruito la provenienza da [OSCURATO:PERSONA] delle somme impiegate nelle tre diverse realtà imprenditoriali ("[OSCURATO:SOCIETA]" che gestiva "da [OSCURATO:PERSONA]", "[OSCURATO:PERSONA] 2 fish" e "[OSCURATO:PERSONA] 2018"), ha ricondotto tali somme a quelle illecite della famiglia [OSCURATO:PERSONA], avallando l'accertamento del primo Giudice, fondato sulle cautele adottate nei contatti con i terzi e l'inadeguatezza dei redditi documentati a sostegno delle intraprese economiche, in assenza di canali di finanziamento ufficiali (v. pag. 59 e sg. in relazione ai par.

2.2. sul patrimonio illecito dei [OSCURATO:PERSONA]).

Rispetto a tali vicende, emerge lo specifico coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] (v. pag. 11) interessato al patrimonio familiare - come si desume dal dato captativo - risultando la immediata informazione datagli dalla cognata della sottrazione del denaro nascosto nell'intercapedine, alla quale - qualche giorno dopo - segue il suo incontro, unitamente alla [OSCURATO:PERSONA], con il fratello [OSCURATO:PERSONA] in carcere, al quale evidenzia gli errori di valutazione che sono stati fatti, ricevendo da lui le precise disposizioni su come ci si dovrà comportare.

Che nella gestione dell'enorme patrimonio fosse coinvolto anche [OSCURATO:PERSONA], secondo la sentenza, si desume dal propalato dibattimentale di [OSCURATO:PERSONA] che riferisce di aver saputo da [OSCURATO:PERSONA] della realizzazione da parte sua di intercapedini nei muri perimetrali in cui erano nascosti considerevoli quantitativi di denaro contante, aggiungendo di avere appreso da [OSCURATO:PERSONA] cl. 77 che il denaro di famiglia era gestito dallo zio [OSCURATO:PERSONA] e dalla sorella Pupetta.

Quanto al reato di cui al capo 42, dopo aver ricostruito l'intervento economico di [OSCURATO:PERSONA] nell'attività del "[OSCURATO:PERSONA]", richiama (v. pag. 64) gli accertamenti sub par. 2.2 della sentenza.

10.1.3. Ritiene questo Collegio che le censure in ordine alla provenienza illecita degli ingenti capitali pacificamente impiegati dal ricorrente nelle due società, entrambe oggetto di intestazione fittizia, risultano declinate in fatto - ripercorrendo anche le argomentazioni già censurate dalla rescindente - rispetto 51alla ineccepibile ricostruzione che - attraverso la complessiva valorizzazione degli elementi probatori indicati dalla rescindente e in applicazione dell'indicato criterio ermeneutico a fondamento del reato presupposto - connota la provenienza delittuosa delle risorse impiegate dal ricorrente.

Di costui, il doppio conforme accertamento dà conto del ruolo di attivo partecipe delle comuni strategie e obiettivi del gruppo mafioso dei [OSCURATO:PERSONA], non inficiato dalla generica allegazione di una separatezza di rapporti familiari, di accumulazioni patrimoniali e dell'estraneità a rapporti con realtà criminali.

Quanto alla individuazione della somma di 150mila euro impiegata da [OSCURATO:PERSONA] nell'attività imprenditoriale oggetto di interposizione fittizia, da un lato, il relativo accertamento non solo deve ritenersi coperto da giudicato, in quanto posto a fondamento della precedente sentenza di appello (v. pg. 231 della sentenza di appello emessa il 9/02/2023), non annullata sulla sua entità, ma solo sulla sua provenienza; dall'altro, la censura è - comunque - generica e in fatto rispetto al contenuto delle conversazioni captate, poste a base dello stesso accertamento (v. pag. 62 e sg. della sentenza impugnata), la cui interpretazione alternativa non può trovare accesso in questa sede.

Quanto, infine, alla dedotta violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., essa risulta distonica rispetto al dictum della rescindente sopra riportato, circa l'ascrivibilità dell'impiego al patrimonio illecito del gruppo dei [OSCURATO:PERSONA], fondandosi sull'assunto generico - come già detto - della separatezza e autonomia delle iniziative di [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quelle degli altri componenti dello stesso gruppo, così designandosi la genericità e la manifesta infondatezza della censura.

102. Il terzo motivo sui reati di interposizione fittizia sub 32, 33, 34 e 35 è inammissibile.

10.2.1. La sentenza rescindente - richiamandosi ai criteri di legittimità enunciati con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] - si è espressa, a riguardo, come segue: «[D]eve ritenersi che la sentenza di appello sia, sotto più profili, censurabile anche con riguardo alle assoluzioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (cl.'90) dai reati di intestazione fittizia delle quote delle società di ristorazione indicate ai capi da 32) a 36).

La sentenza di appello, discostandosi da quella di primo grado, ha ritenuto di dover escludere il concorso dei citati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (cl. '90) e [OSCURATO:PERSONA] dai delitti di cui ai capi 32), 33), 34) e 36) (intestazione fittizia delle società di ristorazione "da [OSCURATO:PERSONA]", "[OSCURATO:PERSONA] 2" e "[OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA]") e di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di intestazione fittizia di cui al capo 35), non essendo provata l'ingerenza di [OSCURATO:PERSONA] nella gestione dell'attività di ristorazione, il versamento dei capitali da parte di [OSCURATO:PERSONA] e ritenendo che l'attribuzione fittizia della quota della società "[OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. a [OSCURATO:PERSONA] fosse avvenuta "per la necessità 52di reperire un soggetto affidabile in sostituzione del [OSCURATO:PERSONA]" e non per finalità elusive.

La sentenza [m] si presenta viziata nei diversi aspetti dell'omessa considerazione di circostanze decisive; del carattere apparente, per la non aderenza alle risultanze probatorie e per il travisamento delle stesse; della scorrettezza metodologica, per non avere valutato il complesso degli indizi nella loro globalità disperdendone così il rilievo probatorio.[...] Va ricordato che il delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 512 bis cod. pen. è un reato istantaneo ad effetti permanenti, che può assumere natura di fattispecie a condotta plurima o frazionata, sicché la modifica della compagine sociale o dell'organo amministrativo di una società, realizzata mediante la fittizia intestazione di quote a terzi, è suscettibile di determinare una "nuova apparenza", con raggiungimento di un assetto stabile e definitivo e conseguente "slittamento" del momento consumativo del reato, a condizione che sia strumentale alla elusione di una misura di prevenzione (Sez. 2, n. 17035 del 10/03/2022,Rv. 283193).

Per l'integrazione del reato di cui all'art.512-bis cod. pen., non è sufficiente l'accertamento della mera disponibilità del bene da parte di chi non ne risulta essere formalmente titolare, in quanto occorre la prova, sia pur indiziaria, della provenienza delle risorse economiche impiegate per il suo acquisto da parte del soggetto che intenda eludere l'applicazione di misure di prevenzione, principio affermato anche nella ipotesi di costituzione o trasferimento di attività d'impresa, in caso di assunzione della qualità di gestore o socio occulto (cfr., fra le tante, Sez. 2, n. 19649 del 03/02/2021, Rv. 281423; Sez. 2, n. 28300 del 16/04/2019, Rv.276216; Sez. 6, n. 26931 del 29/05/2018, Rv. 273419; Sez. 1, n.42530 del 13/06/2018, Rv. 274024).

Va altresì precisato che ai fini della configurabilità del delitto di trasferimento fraudolento di valori, non occorre la preventiva emanazione delle misure di prevenzione, né la pendenza del relativo procedimento, bastando soltanto che l'autore ne possa temere l'instaurazione (Sez. 2, n. 2483 del 21/10/2014, Rv. 261980; Sez. 2, n. 22954 del 28/03/2017, Rv. 270480).

Quanto poi alla configurabilità del concorso di persone, occorre ribadire che il delitto di trasferimento fraudolento di valori ex art. 512-bis cod. pen., non ha natura di reato plurisoggettivo improprio, ma rappresenta una fattispecie a forma libera che si concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di denaro o altro bene o utilità, sicché colui che si renda fittiziamente titolare di tali beni - nella specie, un familiare - con lo scopo di aggirare le norme in materia di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, o di agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio o impiego di beni di provenienza illecita, risponde a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da chi ha operato la fittizia attribuzione, in quanto con la sua condotta cosciente e volontaria contribuisce alla lesione dell'interesse protetto dalla norma (Sez. 2, n. 35826 del 12/07/2019, Rv. 53277075).[...] La Corte di appello ha assolto gli imputati perché ha ritenuto non provata l'ingerenza di [OSCURATO:PERSONA] nelle attività di ristorazione affermando che questi palesava un interesse per le vicende del ristorante solo perché vi lavorava il figlio e che il versamento dei capitali, pacificamente ammesso, era avvenuto nell'esclusivo interesse del figlio.

Ebbene, a fronte di una sentenza di primo grado che ha preso in esame il corposo materiale captativo, puntualmente vagliandolo anche alla luce delle censure difensive ed ha ritenuto provato che [OSCURATO:PERSONA] avesse investito risorse finanziarie di provenienza illecita subentrando, perlomeno a partire dal 2017, nella [OSCURATO:SOCIETA], società che gestiva l'attività di ristorazione "da [OSCURATO:PERSONA]" di [OSCURATO:PERSONA], poi divenuta "[OSCURATO:PERSONA] 2" e "[OSCURATO:PERSONA] 2 fish" s.r.l, e si ingerisse nella attività di ristorazione attraverso il figlio [OSCURATO:PERSONA] (cl.'90), socio apparente e, pacificamente, mero dipendente, la Corte di appello è pervenuta alla conclusione assolutoria con motivazione carente e contraddittoria, senza procedere all'esame globale e unitario del materiale probatorio acquisito (in particolare le intercettazioni contenute nelle richiamate pagg. 910- 960 della sentenza di primo grado) e senza tener conto delle puntuali argomentazioni del Tribunale che (pagg. 956 e segg.) aveva espressamente motivato sia in relazione all'impegno, da parte sua, di ingenti risorse finanziarie nelle società di ristorazione, che palesavano il suo interesse diretto nell'attività gestoria, tanto più che il figlio, [OSCURATO:PERSONA] (cl. 190), come sottolineato dai Tribunale, vi lavorava come semplice dipendente; sia in merito alla qualità di socio fittizio di [OSCURATO:PERSONA], non spiegando, tra l'altro, le ragioni per le quali le quote del capitale sociale della società "[OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA]", già intestate a [OSCURATO:PERSONA], fossero state fittiziamente attribuite, su indicazione dei [OSCURATO:PERSONA], a tale [OSCURATO:PERSONA]; sia in merito alla sussistenza del dolo specifico, avuto riguardo alla personalità criminale di [OSCURATO:PERSONA], già sottopostO a processo penale e condannato per il delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e già sottoposto a misura di prevenzione personale, revocata nel 2007, desumendo dalle intercettazioni, relative a fatti successivi, che al [OSCURATO:PERSONA] stava a cuore la creazione della situazione di apparenza, temendo l'adozione di un provvedimento di prevenzione patrimoniale».

10.2.2. La sentenza impugnata (v. par. 5, pg. 55 e ss.) ricostruisce, mediante le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], le conversazioni captate e la documentazione acquisita, la risalente cointeressenza dei [OSCURATO:PERSONA], "portati" dal fratello Daniele, nella società "[OSCURATO:SOCIETA]" s.r.l. che gestiva il ristorante "da [OSCURATO:PERSONA]" e il relativo investimento, risultando il ristorante nella sostanziale disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] e di suo figlio [OSCURATO:PERSONA], assunto con una paga (200 euro al giorno) sproporzionata per un comune cameriere (70 euro, quando i compiti sono anche di direzione), al quale le conversazioni captate ascrivono la disponibilità del 54ristorante, Successivamente, viene aperto il nuovo ristorante di pesce "[OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA]", la cui società è costituita il 2.3.2017 da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del 1990, sul dichiarato intento da parte di [OSCURATO:PERSONA], di far uscire i [OSCURATO:PERSONA] dalla gestione del ristorante "[OSCURATO:PERSONA]": così mentre il Ca roccia e [OSCURATO:PERSONA] - che alcun ruolo formale rivestiva - concordano l'intestazione fittizia delle quote, [OSCURATO:PERSONA] discute con il commercialista degli strumenti per accedere ai finanziamenti e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del 90 individuano un secondo socio - [OSCURATO:PERSONA] - che solo formalmente sostituisce il [OSCURATO:PERSONA], non solvibile per finanziamenti, emergendo l'investimento di 80mila euro da parte di [OSCURATO:PERSONA] nell'iniziativa, che nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] si comporta come un vero padrone (v, conv. prog. 1499 del 13.10.2017).

Risulta, infine, l'iniziativa per l'apertura del nuovo ristorante "[OSCURATO:PERSONA] 2", verso la fine di novembre 2018, con la costituzione della società "[OSCURATO:PERSONA] 2018 srl" formalmente facente capo alla moglie di [OSCURATO:PERSONA], socio unico, ma di cui discutono - come proprietari - per i finanziamenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del

90. Quanto alla finalità elusiva delle intestazioni fittizie, si afferma la consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] di poter essere destinatario di misure di prevenzione per il semplice fatto di esserne già stato destinatario (v. pag. 59), temendo una rivisitazione della cessata pericolosità sociale che aveva determinato la revoca della misura, proprio in ragione dell'impiego dei proventi illeciti.

10.2.3. Ritiene questo Collegio che il motivo di ricorso è generico e in fatto rispetto al doppio conforme accertamento che - attraverso la coerente disamina del compendio captativo e dichiarativo - attribuisce ai ricorrenti la effettiva titolarità degli esercizi commerciali in funzione elusiva e per reimpiegare i capitali illeciti, non potendosi ribaltare sulla sentenza impugnata la censura di omessa valutazione globale degli indizi, in realtà funzionale alla inammissibile reinterpretazione degli stessi secondo l'ottica difensiva; come pure, non può trovare accesso la censura di illogicità del collegamento probatorio tra le vicende che hanno interessato le tre diverse attività commerciali, rispetto alle quali incensurabile è - invece- il ritenuto trait d'union che le lega, costituito dalla intrapresa di [OSCURATO:PERSONA], volta all'impiego dei capitali illeciti di cui era partecipe in funzione elusiva di misure di prevenzione.

10.3. Il quinto motivo, sull'aumento di pena per la aggravante mafiosa, quanto ad [OSCURATO:PERSONA], è generico rispetto al generico devoluto in appello, limitato alla eccessività dell'aumento, senza alcuna critica delle articolate ragioni espresse dalla prima decisione sulla rilevanza in concreto della aggravante in parola (v. pag. 1170) e della qualità criminale del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] (v. pag. 1173).

Quanto a [OSCURATO:PERSONA] del 90, la censura è generica rispetto alle incensurabili valutazioni di merito (v. pag. 65). 5510.4.

Il sesto motivo sugli aumenti per la continuazione è generico rispetto ai limitati incrementi - pari a mesi sei - per ciascuno dei reati.

11. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], compendiato dall'unico motivo in ordine al riconoscimento'clella aggravante mafiosa, residua quanto allo specifico profilo agevolativo della aggravante, oggetto della ,seconda parte del motivo proposto.

11.1. In ordine a tale profilo, la sentenza rescindente aveva affermato, a pag. 37, che «la sentenza di appello con motivazione contraddittoria l'ha esclusa per gli imprenditori estranei al sodalizio criminale, sull'assunto che gli stessi non conoscessero la caratura criminale dei [OSCURATO:PERSONA], quando invece la stessa Corte di appello ha sottolineato che gli imprenditori ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) vantavano risalenti rapporti con la famiglia [OSCURATO:PERSONA], ovvero appartenevano alla stessa cerchia familiare dei [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), sicché essi dovevano ritenersi a conoscenza della caratura criminale della famiglia.

Va in proposito ricordato che la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez.

U, n. 8545 del 19/12/2019, Rv. 278734; Sez. 6, n. 25912 del 02/03/2021, Rv. 281956).

La sentenza impugnata se ne occupa a pag. 31 e ss., trattando la posizione degli imprenditori coimputati che strinsero rapporti economici con i [OSCURATO:PERSONA], mostrandosi consapevoli ch,e i [OSCURATO:PERSONA] coimputati agivano in funzione del gruppo familiare, cui riconobbero una forza in grado di risolvere illecitamente i loro problemi e, quindi, promanante da un'organizzazione criminale.

Le stesse modalità di consumazione delle condotte dimostrano che gli imprenditori, attraverso le loro società, si resero strumenti e agevolarono consapevolmente i fini di investimento del denaro di provenienza illecita e trarne ulteriori utili da sottrarre alle misure ablatorie, ancorché questo non fu l'unico scopo del loro agire.

In particolare (v. pag. 33 e sg.), la consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] (e del [OSCURATO:PERSONA]) che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe assicurato finanziamenti cospicui, proprio perché la sua era una famiglia di caratura criminale il cui fine era quello di continuare ad accumulare patrimoni illeciti con il metodo mafioso, emerge da molteplici elementi, segnatamente - per quanto riguarda [OSCURATO:PERSONA] - richiamando la sua risalente conoscenza di [OSCURATO:PERSONA], che mostra anche di conoscere, parlando con [OSCURATO:PERSONA], essendo "un poco pericoloso e un poco tieni la finanza affianco", esprimendo la sua consapevolezza di essere accomunato ai [OSCURATO:PERSONA].

11.2. Ritiene questo Collegio che, rispetto al complessivo accertamento, privo di vizi logici, la censura è genericamente proposta, oltreché articolata secondo una inaccessibile interpretazione alternativa del compendio considerato, riproduttiva 56del percorso argomentativo già censurato dalla rescindente - segnatamente riguardante la pretesa inincidenza della pregressa conoscenza dei [OSCURATO:PERSONA] da parte dell'imprenditore - e in distonia con il suo dictum.

A tal riguardo generica è la dedotta sovrapposizione del dolo del reato di cui all'art. 648-ter cod. pen. a quello della aggravante nella forma agevolativa, sulla base dell'assunto del mancato accertamento della attuale operatività del gruppo camorristico dei [OSCURATO:PERSONA], non tenendosi conto proprio dalle plurime condotte criminose oggetto del procedimento, ritenute - secondo il doppio conforme accertamento di merito - espressione della strategia del gruppo camorristico nella infiltrazione nei diversi settori economici finalizzata all'occultamento e all'investimento del patrimonio illecitamente accumulato.

Cosicché il contesto e la finalità in cui l'iniziativa di [OSCURATO:PERSONA] si colloca, di cui il ricorrente si mostra consapevole e informato, fondano ineccepibilmente, secondo il principio di legittimità indicato dalla sentenza rescindente, l'attribuzione allo stesso ricorrente della aggravante nella forma agevolatrice.

12. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

12.1. Quanto al primo motivo di entrambi gli atti di ricorso, aventi ad oggetto la responsabilità in ordine al reato di cui al capo 4 (riciclaggio), rinviandosi a quanto riportato sub 6.1.1., quanto alla sentenza rescindente e sub 6.1.2., quanto alla sentenza impugnata, deve rilevarsi la sua inammissibilità.

Quanto al profilo oggettivo, le deduzioni sono generiche ed in fatto, dovendosi ribadire anche per l'attuale ricorrente quanto già detto in relazione all'analogo motivo in ordine alla provenienza illecita della somma, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sub par.

6.1.3. Quanto al concorso del ricorrente nella operazione di riciclaggio, depone in modo conclusivo, l'accredito della somma proveniente dalla vendita della Audi A4 sul conto corrente del [OSCURATO:PERSONA], che nessun titolo aveva per recepirla, essendo estraneo alla compravendita della vettura del [OSCURATO:PERSONA].

Al ricorrente, pertanto, del tutto correttamente è attribuito il consapevole occultamento della provenienza illecita della somma, funzionale al successivo reimpiego per l'acquisto della Mercedes, sempre nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], per il quale fu impiegata anche l'ulteriore somma di 11.670 euro proveniente dallo stesso [OSCURATO:PERSONA].

Manifestamente inidonea a inficiare la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato è, infine, la dedotta tracciabilità delle operazioni, di cui è correttamente ritenuta la irrilevanza, da parte della sentenza impugnata, in conformità al richiamato orientamento di legittimità (v. pg. 47 della sentenza); mentre inammissibile deduzione in fatto è l'opposizione dell'accertamento di cui alla sentenza n. 27637/22 R.G.

Cass. del 27/1/2023, non oggetto di devoluzione in appello. 57Quanto al profilo soggettivo, la censura è manifestamente infondata in quanto la sentenza risponde a quanto dedotto in 'appello in ordine alla mancanza di consapevolezza della provenienza da delitto del denaro (v. pag. 49 e ss.), confermando l'assunto della prima sentenza, secondo il quale essa è desumibile dall'indicazione nei documenti di acquisto dell'auto Mercedes di un numero di telaio diverso da quello effettivo, essendo inverosimile la versione dibattimentale dell'imputato circa !a consegna da parte della venditrice tedesca di una diversa identica vettura con altro numero di telaio.

Inoltre, si considerano i risalenti e duraturi rapporti tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto anche dell'incontro del [OSCURATO:DATA_NASCITA] tra i due mentre il primo era agli arresti domiciliari, e la disponibilità data a questi del proprio conto corrente per farvi transitare il denaro, anche per beneficiare della liquidità immessa dal [OSCURATO:PERSONA] nella sua società, che egli non avrebbe potuto reperire in altro modo, secondo una strategia di individuazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], delle realtà imprenditoriali già sopra delineata.

12.2. Quanto al secondo motivo di entrambi gli atti di ricorso, riguardanti la aggravante mafiosa, oltre ai già esaminati profili in comune con gli altri ricorsi, residua quello della agevolazione mafiosa riguardante il ricorrente.

Rinviandosi a guanto riportato sub par. 10.1., quanto alla sentenza rescindente e alla sentenza impugnata, la posizione del [OSCURATO:PERSONA] è trattata unitamente a quella del [OSCURATO:PERSONA], nell'affrontare la opposta tesi difensiva secondo la quale gli imputati intesero perseguire unicamente un proprio interesse economico e non quello di agevolare un clan mafioso (v. pag. 33).

Dopo aver riportato la prova captativa che designava la consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] del prestigio criminale camorristico di [OSCURATO:PERSONA] e valorizzata la preoccupazione di quest'ultimo quando, in carcere, gli viene riferito dalla moglie dell'arresto del [OSCURATO:PERSONA], è considerata l' analoga preoccupazione emergente a seguito dell'arresto del [OSCURATO:PERSONA], nei colloqui intrattenuti dal padre con il figlio [OSCURATO:PERSONA], al quale il primo raccomanda di non farsi vedere in giro "con questi qua", esprimendo !a preoccupazione che al [OSCURATO:PERSONA] fosse stato chiesto di lui e del figlio.

Cosicché tali emergenze, unite alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] agli affari intrapresi dal figlio [OSCURATO:PERSONA], giustificano la consapevolezza dei due imprenditori di agevolare il clan camorristico dei [OSCURATO:PERSONA].

12.3. Ritiene questo Collegio che le censure volte ad inficiare l'intento agevolativo in capo al [OSCURATO:PERSONA] - negando valenza indiziante ai rapporti tra il [OSCURATO:PERSONA] e i [OSCURATO:PERSONA] e allegando la affiliazione del [OSCURATO:PERSONA] a diversa compagine criminosa dedita al traffico di stupefacenti- si palesano genericamente proposte per non consentita reinterpretazione del dato captativo, incensurabilmente valutato dai giudice di merito per giustificare il consapevole coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nelle strategie facenti capo al sodalizio mafioso. 5812.4.

Il terzo motivo dell'atto di ricorso per Avv. [OSCURATO:PERSONA], sul trattamento sanzionatorio, è generico rispetto al corretto esercizio dei poteri discrezionali a riguardo che, nel confermare la pena inflitta in primo grado, ha espresso il giudizio di congruità considerando la gravità dei fatti e la durata nel tempo delle condotte nonché i precedenti penali a carico del ricorrente (v. pag. 65 della sentenza impugnata).

13. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

13.1. Quanto allo specifico profilo della aggravante nella forma agevolativa che attinge il ricorrente, oltre al rinvio a quanto in proposito riportato della sentenza rescindente e rescissoria sub par. 10.1., va aggiunto che la sentenza impugnata (v. pag. 35 e ss,) ha affermato la consapevolezza del ricorrente dell'agevolazione apportata al gruppo camorristico del [OSCURATO:PERSONA], sia valorizzando il suo deferente saluto portato al capoclan in carcere attraverso i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la moglie ("il codino te saluta"), sia la conoscenza che lo stesso ricorrente dimostra delle disponibilità economiche di [OSCURATO:PERSONA] e dalla possibilità di protezione da parte sua; sia, infine, dalla circostanza che [OSCURATO:PERSONA], esponente della criminalità dedita al traffico di stupefacenti, prese contatti con [OSCURATO:PERSONA] tramite lo stesso [OSCURATO:PERSONA], a riprova della conoscenza esterna dei rapporti di questi con i [OSCURATO:PERSONA], risultando - poi - partecipare agli incontri tra i due.

Ritiene questo Collegio che la dedotta estraneità dell'operazione illecita al perimetro delle strategie facenti capo al clan [OSCURATO:PERSONA] e, segnatamente, al suo capo [OSCURATO:PERSONA], è censura che, oltre ad essere manifestamente infondata, si declina secondo una rivalutazione del compendio captativo, in ordine alla cui valutazione alcuna illogicità, è ravvisabile, risultando generica la censura sul ruolo esponenziale del [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del narcotraffico romano.

13.2. Quanto alla sussistenza della condotta criminosa sub 43 (648-ter cod. pen.), deve farsi rinvio a quanto esposto nella trattazione della posizione di [OSCURATO:PERSONA] sub

9.1.1. in ordine al dictum rescindente, sub

9.1.2. sulla sentenza impugnata e sub 9.1.3 alle valutazioni espresse da questa Corte.

A questo rinvio deve aggiungersi, con specifico riferimento al reato di cui al capo 43 ascritto al ricorrente, che, secondo la sentenza impugnata (v. pag. 64), la consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] delta provenienza illecita dei capitali immessi da [OSCURATO:PERSONA] nell'attività, proviene dal definitivo accertamento della loro risalente conoscenza e dalla consapevolezza, da parte del [OSCURATO:PERSONA], che [OSCURATO:PERSONA], non potendo comparire, operava tramite interposti per eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale.

All'esito dell'esame del compendio captativo (in particolare, v. prog. 5872 del 26.3.2017 e n. 12 del 28.1.2018), la sentenza impugnata ritiene irrilevante la 59dedotta difficoltà economica della società del [OSCURATO:PERSONA], risultando provata la finalità perseguita da [OSCURATO:PERSONA] di ripulire il denaro di provenienza illecita, secondo un programma al quale il [OSCURATO:PERSONA] si rende disponibile anche nel proprio interesse che, altrimenti, non avrebbe potuto conseguire in ragione della sua personale compromissione dal punto di vita penale. • Ritiene, pertanto, questo Collegio che le censure mosse dal ricorrente risultano genericamente proposte in relazione al preteso contrasto con gli intervenuti giudicati e con l'omessa contestazione a [OSCURATO:PERSONA], prospettando inammissibili reinterpretazioni delle conversazioni intercettate.

13.3. Quanto all'elemento soggettivo del reato, la sentenza impugnata se ne occupa a pg. 64, affermando che in relazione alla consapevolezza da parte del ricorrente della provenienza illecita dei capitali immessi dal [OSCURATO:PERSONA] nell'attività e, quindi, del suo concorso nel reato, è stato accertato in via definitiva che i due si conoscevano da tempo e che il ricorrente sapeva che il [OSCURATO:PERSONA], non potendo comparire, operava tramite interposti per eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e all'evidente fine di ripulire il denaro (v. conv. prog. 5872 del 26.3.2017), avendo mandato, tramite [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] in carcere il suo saluto in segno di deferenza.

Secondo tale ricostruzione, non aveva rilievo la circostanza, dedotta dalla difesa, che la società fosse in difficoltà economiche, condividendo il [OSCURATO:PERSONA], anche lui compromesso dal punto di vista penale, il programma criminale con [OSCURATO:PERSONA] per trarre utili dalla attività imprenditoriale di cui sono stati riconosciuti effettivi titolari.

13.4. Ritiene questo Collegio che, rispetto alle ragioni esposte dal doppio conforme accertamento, la censura in ordine alla riferibilità degli argomenti spesi dalla sentenza alla diversa ipotesi della interposizione fittizia è genericamente proposta.

Quanto alla immutazione del fatto, la censura è manifestamente infondata, dovendosi rinviare a quanto già detto in relazione alla analoga censura mossa nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sub par. 9.1.3., ultimo capoverso.

13.5. Quanto al profilo soggettivo della aggravante mafiosa, la censura - che fa leva sul marginale ed esclusivo interesse personale di [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda - è generica e in fatto rispetto all'accertato ruolo e alla strategia di [OSCURATO:PERSONA],. ai rapporti di q.uesti con il ricorrente e al suo noto contesto di appartenenza.

14. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è complessivamente infondato e deve essere rigettato,

14.1. Il primo motivo, sulla affermazione di responsabilità in ordine al reato sub capo 2, è inammissibile. 60Il motivo, quanto all'oggetto del riciclaggio, è sovrapponibile a quelli già proposti dagli altri coimputati in relazione ai capi 1 ([OSCURATO:PERSONA]) e 4 ([OSCURATO:PERSONA]), rinviandosi ai richiami e relative valutazioni.

Quanto all'elemento soggettivo in ordine alla provenienza illecita della somma (v. pag. 48 e sg.), la sentenza impugnata valorizza l'esistenza di rapporti di affari tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] e gli interessi di quest'ultimo nella gestione di "[OSCURATO:PERSONA]", che considerava come cosa propria, nonché della consapevolezza dell'inserimento di [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA] (a lui noto come "boss della camorra romana"), nel mondo della criminalità e di immettere facilmente capitali illeciti nella predetta società.

D'altra parte, è valorizzata l'agitazione di [OSCURATO:PERSONA] e la sua preoccupazione al momento dell'arresto del [OSCURATO:PERSONA] per le cointeressenze affaristiche intrattenute.

Ritiene questo Collegio che le censure sono generiche e in fatto, sia quando escludono rilievo ai complessivi rapporti del ricorrente con [OSCURATO:PERSONA], correttamente ritenuti indizianti, e sia quando fanno leva sulla liceità della provenienza della vettura - esclusa nei termini detti dalla sentenza.

14.2. Il secondo motivo, relativo alla mancata correlazione tra accusa e sentenza è manifestamente infondato, non essendosi verificata alcuna violazione dei diritto di difesa, rispetto all'immodificato tema della provenienza illecita dei 35mila euro, richiamando quanto osservato retro sub 7.1.3.

14.3. Il terzo motivo, sulla finalità agevolativa della consorteria mafiosa, è infondato e al limite della inammissibilità quando involge una rivalutazione probatoria, rispetto alla corretta ricostruzione dei consapevoli rapporti tra il ricorrente e i [OSCURATO:PERSONA] (v. pag. 33 della sentenza), avendo recato i suoi saluti a [OSCURATO:PERSONA] in carcere, della cui posizione apicale camorristica su Roma era consapevole, ferma restando, d'altro lato, la sintomatica preoccupazione sorta nei [OSCURATO:PERSONA], a seguito del suo arresto, circa un possibile loro coinvolgimento nelle indagini.

15. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con riguardo ai motivi diversi da quelli comuni già sopra trattati, è solo in parte fondato.

15.1. Il primo motivo sulla aggravante mafiosa in relazione ai reati di cui ai capi 46, 49 e 50 è parzialmente fondato.

15.1.1. Quanto alla finalità agevolativa, la sentenza impugnata - con riferimento al ricorrente - se ne occupa a pag. 29 e sg., rilevando la definitività della condanna per usura ed estorsione ai danni del [OSCURATO:PERSONA] e affermando la piena conoscenza da parte del ricorrente delle dinamiche che coinvolgevano [OSCURATO:PERSONA] del 77, sul quale lo stesso ricorrente riponeva la sua piena fiducia.

E' poi valorizzata la manifestata consapevolezza di essere diventati "una cosa sola" e il contributo materiale e concreto lle condotte in danno del [OSCURATO:PERSONA] e, 61ancora, le iniziative prese nei confronti del titolare del ristorante "[OSCURATO:PERSONA]", a dimostrazione del contributo conferito alle attività criminali della associazione mafiosa consapevolmente agevolata.

15.1.2. Ritiene questo Collegio che la censura è, in linea generale, generica e in fatto, essendosi la sentenza conformata al principio secondo il quale la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez.

U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734), Peraltro, gli argdfnenti spesi in via generale si scontrano con la specifica ricostruzione del fatto descritto al capo 50), rispetto ai quale non si dà conto di come l'intento di propiziare il soggiorno di [OSCURATO:PERSONA] sull'isola d'Ischia fosse destinato ad agevolare il sodalizio.

Di qui l'annullamento della sentenza impugnata in parte qua, anche con riguardo — come già detto - alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] cl. '77.

15.1.3. Quanto alla aggravante in forma oggettiva, la sentenza rescindente (v. pag. 37 e sg.) aveva affermato che «Quanto poi all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., contestata nella forma oggettiva dell'utilizzo del metodo mafioso in riferimento ai reati di cui ai capi 46), da 48) a 50) e 56), 57), e cioè in relazione al reato di usura ed alle estorsioni tentate e consumate poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] (ci. 77) in danno di [OSCURATO:PERSONA], occorre ricordare che l'aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso è configurabile quando si ponga in essere un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga ad un sodalizio del genere anzidetto e ad esercitare sulle vittime del reato una particolare coartazione psicologica (Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Rv. 277222; Sez. 5, 'n. 22554 del 09/03/2018, Rv. 273190); essa può sussistere anche in assenza di una compagine mafiosa, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa (Sez. 2, n. 36341 del 02/07/2019, Rv. 277033; Sez. 5, n. 21530 del 08/02/2018, Rv. 273025; Sez. 2, n. 49090 del 04/12/2015, Rv. 265515; Sez. 2, n. 17879 del 13/03/2014, Rv. 260007).

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che la disposizione risponde, nello stigmatizzare un "metodo" e non un fatto, alla avvertita esigenza di prevedere un trattamento sanzionatorio più severo tutte le volte in cui l'evocazione della contiguità ad una organizzazione mafiosa pone la vittima in una condizione di soggezione ulteriore rispetto a quella solitamente derivata dalla condizione di vittima di estorsione (Sez. 2, n. 19245 dei 30/3/2017, Rv. 269938).

Nella fattispecie, la sentenza di appello ha escluso l'aggravante ritenendo che lo 62stato di soggezione del [OSCURATO:PERSONA], vittima di usura, verso [OSCURATO:PERSONA] (cl. 77) fosse dovuto non all'esercizio di una minaccia promanante da soggetti dotati di una certa caratura criminale, ma per la posizione di debolezza della vittima, debitrice verso l'imputato di una ingente somma di denaro.

La motivazione appare contraddittoria perché esclude il "metodo mafioso" anche se ritiene che [OSCURATO:PERSONA], effettivamente, conoscesse la potenza criminale del nome [OSCURATO:PERSONA] (pag. 132 della sentenza impugnata) "soggetto con il quale non si poteva scherzare" e difetti il suo intervento era avvenuto proprio in considerazione del suo spessore criminale che aveva consentito a [OSCURATO:PERSONA] di allontanare da sé gli altri usurai.

La sentenza impugnata omette di considerare che la fama criminale dei [OSCURATO:PERSONA] era ben nota alla vittima, pertanto il richiamo all'intercettazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], valorizzata dal primo giudice, nella quale [OSCURATO:PERSONA] si lamentava del ritardo con il quale [OSCURATO:PERSONA] pagava gli interessi avendo "la necessità di sfamare tre, quattro cinque bocche", non appare irrilevante posto che in questo contesto, secondo la giurisprudenza, è consentito ravvisare il metodo mafioso poiché l'azione incriminata è posta in essere evocando le proprie origini ed agendo come portatore di interessi di un gruppo di chiara fama criminale in modo da creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune. (Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Rv. 277222; Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021, Rv. 281027).

E d'altra parte la circostanza aggravante del metodo mafioso, secondo orientamento di legittimità qui condiviso, è configurabile anche a fronte di un messaggio intimidatorio "silente", in quanto privo di un'esplicita richiesta, nel caso in cui la consorteria abbia raggiunto una forza intirnidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti di violenza o minaccia (Sez. 2, n. 51324 del 18/10/2023, Rv. 285669; Sez. 3, n. 44298 del 18/06/2019, Rv. 277182)».

La sentenza impugnata se ne occupa a pag. 36 e ss. (par. 2.8), affermando la sussistenza della aggravante in parola, valorizzando le pressioni subite dal [OSCURATO:PERSONA] sia nella fase della erogazione delle somme che della pretesa restitutoria, come tali connotate da una forza intimidatoria estrema, e valorizzando, quale ulteriore indice sintomatico, l'estremo ritardo con il quale [OSCURATO:PERSONA] si determinò a denunciare i fatti e la reticenza dimostrata nel corso della deposizione. 15.1‘.4.

Ritiene questo.,Collegio che, .anche per questa parte, la censura è generica ed in fatto, rispetto alla corretta conformazione della sentenza impugnata ai principi di diritto stabiliti dalla sentenza rescindente, senza incorrere in vizi logici, nel rilevare i relativi indici fattuali. 63Principi che non trovano smentita, per questa parte, neppure con riguardo alla vicenda di cui al capo 50, diversamente da quanto rilevato per la finalità agevolativa.

15.2. Il terzo motivo, sulla determinazione della pena, è fondato per quanto di ragione.

Invero, la pena per la precedente condanna definitiva per il reato di cui al capo 46, già ricomprendeva il computo delle aggravanti ad effetto speciale e, pertanto; doveva essere computato - ai sensi dell'art. 63, comma 4, c.p. - solo l'ulteriore eventuale aumento per l'aggravante mafiosa.

Di qui l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in relazione a tale punto.

Quanto all'incremento per la continuazione, il motivo è assorbito dall'accoglimento del precedente motivo.

15.3. Anche il quarto motivo, sull'incremento di pena per l'aggravante mafiosa, è assorbito dall'accoglimento del precedente motivo.

16. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], è solo in parte fondato.

16.1. Il primo motivo, sulla aggravante mafiosa, è parzialmente fondato.

La censura sulla correlazione temporale con le condotte accertate è del tutto generica, rispetto al rilievo della sentenza impugnata, secondo il quale le vicende oggetto dei capi di imputazione, sia già coperte da giudicato che oggetto di verifica, designano l'esistenza e l'operatività della associazione mafiosa facente capo ai [OSCURATO:PERSONA] (v. pag. 19 della sentenza).

Quanto al profilo psicologico della aggravante nella forma agevolativa, con specifico riferimento al ricorrente, la sentenza se ne occupa a pag. 33 e sg., affermando la consapevolezza da parte del ricorrente delle potenzialità criminali della famiglia [OSCURATO:PERSONA] sulla base del suo legame familiare e del riscontro offerto dal compendio captativo, in cui - tra l'altro - è esplicitato allo stesso ricorrente da [OSCURATO:PERSONA] il suo riferimento alla "mentalità del padre", di cui intende farsi gara nte.

Con riferimento alla aggravante modale - correlata ai reati di usura e impiego di cui ai capi 46 e 47 - la sentenza ne discute cumulativamente al par. 2.8 (v. pag. 36 e sg.).

Quanto al reato di cui al capo 46, si rinvia a quanto sopra detto con riferimento al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], palesandosi la manifesta infondatezza del motivo per l'adesione puntuale della sentenza al principio di diritto indicato dalla sentenza rescindente, in alcun modo tacciabile di produrre una torsione soggettivistica della aggravante in parola.

Quanto al reato di cui al capo 47 lett. a), la censura è fondata, risultando la motivazione a riguardo non pertinente alla specifica vicenda, risultando incentrata 64su quella, diversamente connotata, che ha coinvolto il [OSCURATO:PERSONA], dovendosi, quindi, pervenire all'annullamento con rinvio della sentenza su tale punto, con effetto estensivo - come già detto - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] cl. '77.

16.2. Il secondo motivo è genericamente proposto per ragioni in fatto, rispetto all'incensurabile rigetto della istanza difensiva, sulla base della condotta processuale volta a minimizzare i fatti e in assenza di elementi favorevoli.

16.3. Il terzo motivo sulla commisurazione della pena è genericamente proposto, rispetto al limitato incremento di sei mesi per ciascuno dei reati in continuazione.

17. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

17.1. Nel rinviare a quanto riportato ai paragrafi

10.2.1. e 10.2.2., rispettivamente riguardanti la sentenza rescindente e la sentenza impugnata sui temi oggetto del ricorso, la censura sulla mancanza di prova della immissione di denaro nella attività di ristorazione "[OSCURATO:PERSONA]" gestita dalla società "R.D.M. 2015" s.r.I., è manifestamente infondata, quando non svolta secondo una inammissibile rivalutazione del compendio probatorio, valutato dal Giudice di merito senza incorrere in vizi logici e giuridici.

In particolare, la sentenza impugnata, nell'adeguarsi in modo puntuale e completo ai dictum rescindente, ha affermato (v. pag. 56) che il compendio captativo considerato dà conto degli investimenti operati da [OSCURATO:PERSONA] nella attività di ristorazione, nella quale lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito la risalente presenza dei [OSCURATO:PERSONA], le cui risorse erano necessarie per consentire la prosecuzione dell'impresa.

E' dimostrato l'interesse di [OSCURATO:PERSONA] anche alla sua gestione (v. l'acquisto di un "pacchetto" per la pubblicità) e la sua effettiva titolarità (diretta o attraverso il figlio, fatto assumere in nero nel ristorante con una paga al di fuori dei canoni consueti), emergendo i suoi ripetuti riferimenti alla restituzione delle somme da lui investite nel ristorante, di cui si dimostra nota anche a terzi la proprietà in capo ai due [OSCURATO:PERSONA].

Quanto alle altre vicende, la censura in ordine alla consapevolezza del ricorrente della finalità elusiva, è generica rispetto a quanto affermato dalla sentenza (v. pag. 60) sulla consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] che il [OSCURATO:PERSONA] intendeva schermare i capitali investiti, documentata dalle sue stesse parole e da quelle di suo fratello sui rapporti storici con i [OSCURATO:PERSONA].

La sentenza si è conformata al principio di diritto secondo il quale, in tema di trasferimento fraudolento di valori, risponde a titolo di concorso anche colui che non è animato dal dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione o di agevolare !a commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen., a condizione che almeno uno dei concorrenti agisca con tale intenzione e che della medesima il primo sia consapevole, così facendola 65comunque propria (Sez. 2, n. 27123 del 03/05/2023, Carnovale, Rv. 284796); ancora, in tema di trasferimento fraudolento di valori, l'intestatario fittizio del bene risponde del reato a titolo di concorso, ex art. 110, cod. pen., qualora sia consapevole della finalità'. elusiva o agevolativa perseguita dall'autore della condotta sanzionata dalla norma incriminatrice, non essendo necessario che sia animato dal dolo specifico dell'interponente (Sez. 6, n. 19108 del 15/02/2024, Megna, Rv. 286662).

17.2. Quanto alla finalità agevolativa mafiosa, la censura è generica rispetto a quanto ammesso dallo stesso ricorrente in sede di interrogatorio in ordine alla sua consapevolezza che [OSCURATO:PERSONA] operava per conto di un'associazione mafiosa (v. pag. 35 della sentenza impugnata), oltre alla mancanza di uno specifico motivo in appello, interamente dedicato al solo tema della interposizione fittizia nella prospettiva della effettiva ed esclusiva titolarità dell'attività da parte del ricorrente.

17.3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle Ammende.

18. Al rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] classe '90, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], consegue la condanna dei predetti al pagamento delle spese processuali.

19. Tutti i ricorrenti devono essere condannati a rifondere le spese di rappresentanza e difesa della parte civile associazione nazionale per la lotta contro le illegalità e le mafie "[OSCURATO:PERSONA]", che si stima congruo liquidare in euro 7.915,00 oltre accessori di legge. 66 P.Q.[OSCURATO:PERSONA] i3 APR 2026 A O GIUDIZIARI -71.,,Dott. iúseppina Cirinzek 67CORTE Dí CASSAZIONE U.R.P.

CENTRALE cYL ek2)9.4,_ . _ QL jL 3L 2—d1 ii4)`1- 6 — (-M ¦ -e 9/ 6 I 9,k) ot 6 ¦ (AL ()–€.1).\---Li_ v\ 334 ,P,ots‘ zol.i2 Q'tx, \Nek A5 192-1 )-et,/-6 GN' cou v 9'4_ CU.

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Liri il[OSCURATO:DATA_NASCITA] 6. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 7. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 8. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] .9. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 10. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 11. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 12. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2025 della Corte di appello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e 1.,ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e il rigetto degli altri ricorsi; udito il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] per la Lotta contro te illegalità e le mafie "[OSCURATO:PERSONA]", Avv. D'[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. Uditi i difensori dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA]; Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA]; Avv. °rapali() [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA]; Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA]; Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA]; Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA]; Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA]; Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (classe 1990); Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (classe 1990); Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1977) e [OSCURATO:PERSONA]; Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1977); che hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma, in sede di giudizio di rinvio disposto da questa Corte Suprema con sentenza del 19 febbraio 2024, a seguito del parziale annullamento della sentenza della Corte di appello di Roma in data 9 febbraio 2023, pronunciata su gravame presentato avverso la sentenza del 20 ottobre 2021 dei Tribunale di Roma dal Pubblico Ministero e dagli imputati [OSCURATO:PERSONA] cl. 1977, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] cl. 1990, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e 2Massimiliano [OSCURATO:PERSONA], in riforma della decisione, ritenuta per [OSCURATO:PERSONA] cl. 1977 la recidiva specifica e riconosciute le circostanze attenuanti generiche a [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] cl. 1977, per i residui capi 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 46, 47 lett. a), 48, 49, 50; a [OSCURATO:PERSONA], per i residui capi 12, 13, 46 e 47 lett. a); ad [OSCURATO:PERSONA], per i residui capi 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40 e 42; a [OSCURATO:PERSONA], per i residui capi 39, 40 e 43; a [OSCURATO:PERSONA], per i residui capi 46, 49 e 50; a [OSCURATO:PERSONA], per i residui reati di cui ai capi 1, 7, 8, 9, 10 e 11; a [OSCURATO:PERSONA], per il residuo reato di cui al capo 45, limitatamente alla somma conferita a [OSCURATO:PERSONA]; ha confermato nei resto la sentenza impugnata. La sentenza rescindente aveva annullato la prima sentenza di appello limitatamente alle aggravanti ex art. 416-bis.1 cod. pen. contestate in relazione a tutti i reati, che il Giudice di appello aveva escluso, e alle assoluzioni di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai capi 1, 7, 8, 9, 10, 11; di [OSCURATO:PERSONA] cl. 1977, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai capi 1, 2 e 4; di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ci. 1990, in relazione ai capi 32, 33, 34 e 36; di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al capo 35; di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai capi 42 e 43, rinviando ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio su detti punti e capi. Il procedimento ha ad oggetto una serie di reati di riciclaggio, autoriciciaggio, usura, interposizione fittizia ed estorsione aggravati dalla finalità di agevolare il clan camorristico facente capo alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] nonché - in relazione ai reati di cui ai capi 46 (usura), 47 (autoriciclaggio), 48 (estorsione), 49 (estorsione) e 50 (estorsione) - anche dal metodo mafioso. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cessazione, a mezzo dei rispettivi difensori, i predetti imputati. 3. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], con unico atto di ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], si deducono i seguenti motivi. 3.1. Con il primo motivo, vizio cumulativo della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., con riguardo all'accertamento incidentale della esistenza e operatività di un'associazione di tipo mafioso, riconducibile alla famiglia [OSCURATO:PERSONA]. Innanzitutto, insufficiente e illogico è l'apparato argomentativo alla base della ritenuta sussistenza e operatività di un gruppo associato, solo sul rilievo del mero vincolo parentale e sulla commissione di plurimi reati-fine, mancando la individuazione dell'accordo tra i sodali, l'affectio societatis e la struttura organizzativa, con indicazione dei precisi ruoli svolti dai singoli partecipi. 3Quanto, poi, alla pretesa ipotesi di mera specificazione del fatto contestato - volta a superare la dedotta violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza - la motivazione a riguardo è manifestamente carente, poiché non è stata individuata la natura del gruppo criminale agevolato, lasciando irrisolta la questione se si tratti effettivamente di una neoformazione ovvero di un'articolazione periferica di una mafia storica, necessitando le due diverse ipotesi di requisiti tra loro diversi. Quanto alla connotazione mafiosa del gruppo, trattandosi di agglomerato delinquenziale autonomo e di nuova formazione, doveva necessariamente essere provato un effettivo esercizio ed un uso concreto della forza di intimidazione. La sentenza impugnata esule da tale connotato costitutivo, deducendo la mafiosità del clan principalmente dalla caratura e dal carisma criminale di [OSCURATO:PERSONA] (v. pg. 24 della sentenza), confondendo il carisma criminale del capo con quell'alone di intimidazione diffusa che è il tratto distintivo del metodo mafioso e che deve essere inscindibilmente connesso con il vincolo associativo. Gli unici episodi addotti dalla sentenza impugnata, dai quali si desumerebbe l'esteriorizzazione di modalità asseritamente intimidatorie, sono quelli che riguardano gli atti di prepotenza e prevaricazione commessi da [OSCURATO:PERSONA] cl. 1977 ai danni degli imprenditori che si erano rivolti alla consorteria per ottenere liquidità e protezione, purtuttavia dimenticandosi che il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] erano vittime del delitto di usura, che ontologicamente presuppone uno stato di soggezione di natura economica e uno squilibrio tra le parti. Parimenti illogica è la motivazione sulla ritenuta sussistenza della omertà mafiosa, riferita ai medesimi soggetti imputati nel presente procedimento per i delitti di autoriciclaggio e che, dunque, hanno la duplice veste di vittima e di correi, mentre per l'unica vittima del metodo mafioso, [OSCURATO:PERSONA], la sentenza ha dovuto ammettere la denuncia da parte sua, sia pur con un certo ritardo. Infine, nessuna motivazione è stata espressa in ordine alla tesi secondo la quale il gruppo, grazie alle ingenti risorse di cui disponeva, si sarebbe infiltrato all'interno del mondo imprenditoriale della capitale. Quanto alla connotazione oggettiva della aggravante, si censura il richiamo alla riserva di violenza che - a differenza della neoformazione in esame - appartiene alle mafie tradizionali, senza chiarire se le minacce operate da [OSCURATO:PERSONA] fossero espressione del metodo mafioso o, piuttosto, integrassero l'elemento costitutivo dei delitti di estorsione contestati. 3.2. Con il secondo motivo, vizio cumulativo della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità del ricorrente in relazione al reato di cui ai capo 1. 4 hIllogica è l'affermazione di responsabilità pur in presenza della accertata provenienza lecita della somma di 35.000 euro dalla vendita di un'autovettura Audi A4 impiegata per l'acquisto della nuova autovettura Mercedes GLC. 3.3. Con il terzo motivo, vizio cumulativo della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva specifica, al diniego delle attenuanti generiche e alla commisurazione dell'aumento di pena a titolo di continuazione. Quanto alla recidiva, la sentenza non ha considerato che la condanna valorizzata a tal fine riguardava fatti commessi dieci anni prima di quelli oggetto di giudizio, così da non potersi sostenere la mai interrotta pericolosità sociale specifica. Quanto alle attenuanti generiche, la sentenza si è limitata a condividere le valutazioni della sentenza annullata, apertamente contrastanti con la ratio dell'istituto, in quanto il disvalore del fatto è già stato preso in considerazione dal legislatore per prevedere la pena in astratto applicabile. Quanto alla commisurazione della pena, la sentenza ha determinato l'aumento per ciascun reato in continuazione in misura uguale, pari a sei mesi, omettendo di giustificarlo in rapporto alla distinta loro gravità. 4. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], sono stati proposti due atti di ricorso. 4.1. Con atto per Avv. [OSCURATO:PERSONA], si deducono i seguenti motivi. 4.1.1. Con il primo motivo, vizio cumulativo della motivazione e violazione dell'art. 110 cod. pen., in relazione alla affermazione di responsabilità del ricorrente in ordine ai reati kcli cui ai capi 1, 7, 8, 9, 10 e 11. Richiamata la sentenza di appello annullata e il dictum della sentenza rescindente, si stigmatizza l'adozione, da parte della sentenza impugnata, di una errata responsabilità "da posizione" per delineare il coinvolgimento del ricorrente nei reati ascritti. Alla articolata negazione, da parte della difesa, di qualsiasi incidenza causale del presunto flusso di informazioni captate nelle conversazioni in carcere - condivisa dalla precedente sentenza di appello - la sentenza impugnata ha assunto l'opposto orientamento sulla loro specifica rilevanza, sostanzialmente abrogando il disposto normativo sul concorso nel reato e valorizzando espressioni del ricorrente insufficienti o esulanti dal tema. Quanto al capo 1, la sentenza valorizza conversazioni successive alla data di commissione del fatto, che, come tali, non possono essere espressive di avallo preventivo o di istigazione. Né la generica conoscenza dell'esistenza di rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e Il duo [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e il suo essere fonte di preoccupazione per [OSCURATO:PERSONA], può supportare la sua corresponsabilità, risolvendosi l'argomento in una mera illazione; né la titolarità in capo al predetto del patrimonio P lo rende-corresponsabile delle iniziative del figlio. 5Quanto ai capi 7, 8, 9, 10 e 11, la sentenza adotta il medesimo censurabile percorso argomentativo quando considera la valenza probatoria di un colloquio - quello del 30.9.2017 - avvenuto in epoca posteriore alla commissione di almeno due dei reati contestati e, quindi, ben prima che il ricorrente avesse potuto esprimere il suo benestare. Quanto al preteso benestare dato dal ricorrente ai rapporti del figlio con l'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], le due sentenze di merito non smentiscono che nei colloqui considerati si faccia riferimento a rapporti leciti e, comunque, la loro genericità non consente di attribuire al dire del ricorrente una qualsiasi efficacia causale relativamente ai comportamenti del figlio, tanto più se si considerano le affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] - captate il [OSCURATO:DATA_NASCITA] - nei confronti dello stesso figlio, una volta scoperto -'che i prestiti .da questi elargiti tardavano a essere restituiti, così dovendosi superare il dubbio se - su tali basi - il ricorrente avesse potuto esercitare il ruolo di concorrente nelle condotte contestate. Cosicché, anche per la condotta di cui al capo 9, successiva a tali colloqui, dovuta ad una estemporanea iniziativa imprenditoriale del [OSCURATO:PERSONA], nessuna comunicazione raggiunge il ricorrente, né questi risulta aver dato il suo beneplacito. Quanto ai capo 10, a fronte della ritenuta - da parte del ricorrente - cessazione dei rapporti con il [OSCURATO:PERSONA] per la sua inaffidabilità, la sentenza illogicamente omette di considerare tale emergenza, quando ricollega la successiva dazione di denaro allo stesso [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA]. La correlazione di tale ipotesi con quella di usura di cui al capo 11, spiega la diretta efficacia delle censure difensive anche in relazione a detta ipotesi. 4.1.2. Con il secondo motivo, inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, poste a base del riconoscimento della aggravante di cui all'art. 416-bis,1 cod. pen., per violazione degli artt. 63, 197-bis e 210 cod. proc. pen. Premesso che non sussiste giudicato .implicito sulla dedotta eccezione, si censura il compieto silenzio della sentenza impugnata sul pertinente motivo di appello, riguardante le modalità di escussione di tutti i collaboratori di giustizia nel corso del giudizio di primo grado, qualificati - nonostante la opposizione difensiva - come testimoni, benché abbiano affermato di essersi resi responsabili di reati gravissimi e di aver appreso le informazioni rese in quanto partecipi di organizzazioni criminali, senza che il Tribunale abbia inteso applicare il disposto dell'art. 63 cod. proc. pen., interrompendone l'esame e procedendo con le forme garantite. 64.1.3. Con il terzo motivo, vizio cumulativo della motivazione e violazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen., in relazione alla ritenuta sussistenza della aggravante mafiosa. Richiamato il contenuto della sentenza rescindente e gli orientamenti di legittimità in ordine ai requisiti delle neoformazioni mafiose non oggetto di precedenti accertamenti definitivi, quale quella in esame, si censura l'omessa considerazione dei rilievi mossi in appello in ordine alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, invece, poste a base dell'accertamento incidentale sulla formazione mafiosa ricondotta ai [OSCURATO:PERSONA]. Non sono stati considerati l'evidentissimo iato temporale tra le conoscenze dei collaboratori di giustizia e i fatti oggetto del procedimento, la loro inattendibilità, la mancanza di convergenza e di riscontri, l'Insufficiente comune riferimento al potere criminale esercitato da [OSCURATO:PERSONA]. Si censura, inoltre, l'illogica valorizzazione delle presunte condotte prevaricatrici poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] in danno degli Imprenditori asseritamente vittime di usura, invece, intrinsecamente correlate alle condotte di reato di usura e autoriciciaggio. Ancora, apodittica è la individuazione della forza di intimidazione e della condizione di assoggettamento/omertà ascritte alla associazione favorita dalle condotte di reato ritenute in sentenza, esulando i riferimenti giurisprudenziali utilizzati dalla sentenza dal fenomeno mafioso di nuova formazione, autoctona e originaria, facente capo al [OSCURATO:PERSONA]. Così manca in sentenza - come in quella di primo grado - la indicazione che dia conto del processo di progressiva accumulazione del potere di intimidazione richiesta dalla pertinente giurisprudenza. L'insistito riferimento ai rapporti tra il clan [OSCURATO:PERSONA] e i [OSCURATO:PERSONA], prova troppo in quanto nella relativa vicenda giudiziaria nessun membro della famiglia [OSCURATO:PERSONA] era imputato, né era contestato alcun reato aggravato dall'essere commesso a beneficio della omonima fantomatica consorteria, essendosi - inoltre - mancato di considerare che, al contrario, esistono sentenze che hanno escluso l'esistenza di un tale simile gruppo mafioso, almeno fino al 2010. Il det7cit sin qui evidenziato è acuito dal versante della sentenza che fa riferimento all'incongruente stato di soggezione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e al clima di omertà immanente e permanente, senza correlarlo a fatti emergenti persino dalla stessa sentenza che danno conto dell'ampio contributo dichiarativo di collaboratori di giustizia, delle stesse vittime dell'usura e dell'assenza di condotte volte a inquinare le indagini o minare la libertà di autodeterminazione dichiarativa. Il difetto di impostazione giuridica della sentenza sul tema in esame si palesa nella preponderante considerazione della fama criminale di [OSCURATO:PERSONA], in 7distonia con la affermata necessità di individuare la mafiosità del gruppo in quanto promanante dal vincolo associativo e senza verificare l'attualità di tale presunta qualità delinquenziale al momento dei fatti. Infine, l'ulteriore argomento in ordine alla connotazione mafiosa del "gruppo [OSCURATO:PERSONA]", concernente la presunta protezione offerta da alcuni suoi componenti nel campo della ristorazione, in realtà riguarda un solo esercizio ("[OSCURATO:PERSONA]"), vicenda rispetto alla quale del tutto congetturali sono il titolo e le ragioni legittimanti l'aspettaIva di guadagno manifestata da [OSCURATO:PERSONA]. Il riferimento anche al ristorante "[OSCURATO:PERSONA]" in ordine alla "analoga protezione" è frutto di una forzatura logica, posto che alcun elemento della relativa comune nozione è ravvisato nella vicenda. Anche il riferimento al ristorante "[OSCURATO:PERSONA]" di Ostia, risulta compatibile con rapporti tra gruppi non necessariamente mafiosi. Infine, non risulta significativo il fatto che le spese legali e sanitarie di [OSCURATO:PERSONA] siano stata sostenute da terzi, trattandosi di soggetti - quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - da anni vicini ai [OSCURATO:PERSONA] e legati a loro da rapporti di affari. La stessa sentenza offre, paradossalmente, prova della insussistenza della caratura mafiosa del gruppo, quando circoscrive la percezione della sua fama criminale agli imprenditori coimputati, la cui partecipazione è - invece - ricondotta alla necessità economica ed utilitaristica di concorrere sul mercato. Da ultimo, si censura la esile configurazione del gruppo associativo e del suo limitato oggetto criminale, legato all'investimento delle risorse finanziarie retaggio dell'attività illecita di [OSCURATO:PERSONA] prima dell'inizio della sua detenzione, gruppo indistinguibile da una comune associazione per delinquere semplice a base familiare, dedita al reimpiego di risorse illecite del capofamiglia e del tutto priva dei connotati dimensionali4 fisionomici e organizzativi delle associazioni di cui all'art. 416-bis cod. pen. 4.1.4. Con il quarto motivo, vizio cumulativo della motivazione e violazione degli artt. 63, comma 4, 99 e 81 cod. pen., in relazione al trattamento sanzionatorio con riferimento al riconoscimento della recidiva reiterata e specifica, alla individuazione della pena-base irrogabile per il reato di cui al capo 11, agli aumenti di pena per il concorso delle circostanze a effetto speciale e a quelli per continuazione. Quanto alla recidiva, manca qualsiasi logica motivazione in assenza di analogia, e anche nesso specifico di derivazione, tra i risalenti reati per i quali il ricorrente è stato già condannato e quelli oggetto del presente procedimento. Inoltre, alcuna spiegazione è fornita dalla sentenza in ordine all'esercizio dei poteri discrezionali espressi dall'art. 63, comma 4, cod. pen. per l'applicazione dell'incremento facoltativo. 8Ancora, nessuna motivazione è apposta in relazione al discostamento della pena- base per il reato sub 11 dal minimo edittale, come pure per l'incremento applicato per la continuazione. 4.2. [OSCURATO:PERSONA] dello stesso imputato, con atto per Avv. [OSCURATO:PERSONA], si deducono i seguenti motivi. 4.2.1. Con il primo motivo, violazione degli artt. 110 e 648-ter.1 cod. pen. e vizio cumulativo della motivazione in ordine al ritenuto concorso del ricorrente al reato di cui al capo 1, non facendo riferimento le captazioni utilizzate alla compravendita dell'autovettura e in assenza di accertamento della provenienza dei 35mila euro dagli accumuli illeciti, né essendo pertinente il richiamo alla vicenda del furto di 10mila euro subito dal ricorrente. 4.2.2. Con il secondo motivo, violazione degli artt. 110 e 644 cod. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 11. La sentenza omette di considerare che non fu il ricorrente a individuare nuovi canali ove far convergere i proventi e fu [OSCURATO:PERSONA] a contattare [OSCURATO:PERSONA] e a investire. Apodittico è il suo preteso benestare in assenza di conoscenza del prestito e sulla base dei soli saluti inviati a [OSCURATO:PERSONA] a prestito già elargito. Non pertinente al tema è il riferimento all'invito fatto dal ricorrente al figlio di allontanarsi da Roma e trasferirsi a Verona e travisato l'invito della [OSCURATO:PERSONA] al figlio di cui alla captazione riportata a pg. 54; come pure mancata è la considerazione della conversazione del 13.1.2018 in cui si palesa che il ricorrente non conosce niente del [OSCURATO:PERSONA]. Infine, apodittica è la riconduzione della somma di 400mila euro al ricorrente e l'esistenza di un suo personale e diretto interesse e omessa la considerazione che la informazione dello stesso è avvenuta a cose fatte e senza che emergessero sue indicazioni a proposito, come pure apodittico è - nonostante la devoluzione in appello - che si parlasse di prestiti usurari nelle intercettazioni. 4.2.3. Con il terzo motivo, violazione degli artt. 110 e 648-ter.1. cod. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi 7, 8, 9 e 10. La sentenza, esprimendo una valutazione cumulativa, ha omesso di considerare il devoluto in appello sulla posteriorità dei colloqui carcerari rispetto alla consumazione dei reati di cui ai capi 7 e 8; mentre per quelli di cui ai capi 9 e 10, il ricorrente non risulta avervi partecipato, né ha mostrato di averne conoscenza. In ogni caso, le sentenze di merito non indicano quale sarebbe la condotta dissimulatoria. 94.2.4. Con il quarto motivo, violazione dell'art. 416-bis.1. cod, pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione al riconoscimento della aggravante mafiosa. Il tema, affrontato da altre difese ed estensibile ex art. 587 cod. proc. pen., individua una totale omessa motivazione rispetto al devoluto che aveva indicato - per ciascun collaboratore di giustizia - i relativi argomenti. La Corte non ha contrastato tali argomenti e non ha individuato la forza di intimidazione dei componenti del gruppo, segnatamente con riguardo al periodo 2017-2018, tenuto conto dell'assenza di precedenti per reati di mafia a loro carico. 4.2.5. Con il quinto motivo, violazione dell'art. 99 cod. pen. e vizio cumulativo della motivazione, in relazione al riconoscimento della recidiva, essendo impropriamente considerata la commissione dei reati in costanza di detenzione, aspetto già sanzionato con il diniego del beneficio della liberazione anticipata e non potendosi "per principio" ritenere maggiore il disvalore della condotta per tale aspetto. Inoltre, non è stato considerato che il ricorrente nulla ha fatto rispetto ai singoli reati per i quali è intervenuta condanna, né appare appropriata la considerazione del fatto che i reati hanno avuto ad oggetto i proventi del precedente traffico di droga, ragione - invece pertinente alla mitigazione di pena conseguente ai riconoscimento della continuazione. 4.2.6. Con il sesto motivo, violazione degli artt. 81, 63, comma 4, 132 e 133 cod, pen. e motivazione apparente, in relazione all'incremento di pena per la seconda e terza aggravante ad effetto speciale, come pure per gli aumenti in punto di continuazione, rispetto alla quale alcuna considerazione vi è per la diversa gravità dei reati. 4.2.7. Sono stati proposti motivi nuovi con atto per Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 4.2.7.1. Con riferimento al sesto motivo di ricorso, si segnala l'assenza grafica di motivazione in relazione ai punti indicati e la conseguente impossibilità di verifica dell'uso del potere discrezionale da parte del giudice di merito, in violazione dell'art. 132 cod. pen. Inoltre, si deduce la contraddittorietà interna della motivazione rispetto agli aumenti ex art. 81 cod, pen. applicati al ricorrente, di gran lunga più elevata, rispetto alla pena applicata a [OSCURATO:PERSONA], considerata la affermazione secondo la quale quest'ultimo risulta "assoluto protagonista della maggior parte dei fatti oggetto dei processo". 4.2.7.2. Con riferimento al quinto motivo di ricorso, si deduce che, alla presa d'atto da parte della Corte di appello della estrema risalenza dei precedenti, non ha fatto seguito la dovuta considerazione in ordine alla relazione qualificata. Inoltre, si censura la. contraddittorietà interna rispetto alla valutazione espressa per il coimputato [OSCURATO:PERSONA], in relazione al quale la risalenza dei suoi 10precedenti ha giustificato l'esclusione della natura reiterata della recidiva, laddove i precedenti del ricorrente erano ancora più risalenti. 4,2.7.3. Con il terzo motivo aggiunto, si deduce violazione di legge penale e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della aggravante mafiosa. Si segnalano, in via di premessa, dodici punti quale "spia" eloquente della assenza di natura mafiosa della compagine de qua, censurando l'omessa considerazione da parte dei giudici di merito dell'assenza di connotati specifici associativi (organigramma, programma e organizzazione) e, soprattutto, la mancanza di una ripartizione di ruoli, non a caso risultando il ricorrente assente da ben 44 reati su 50. Si censura, poi, la motivazione offerta sulla sussistenza della aggravante in relazione alla inutilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, alla loro genericità e impertinenza temporale rispetto ai fatti, essendosi verificata a riguardo l'omessa motivazione rispetto al devoluto. Inoltre, il giudice di appello ha omesso di individuare quali azioni violente abbia compiuto il ritenuto clan nel periodo pregresso, anche tenuto conto della sentenza del GUP di Roma che aveva escluso la esistenza di una organizzazione mafiosa operante in Roma sino alla data del 12.7.2010, capitanata da [OSCURATO:PERSONA], incentrando erroneamente la fama criminale su quest'ultimo e non sul gruppo e, contraddittoriamente, affermando che la fama criminale del clan è di fatto percepita dai soli imprenditori concorrenti nei reati per cui si procede. 5. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] si deducono i seguenti motivi. 5.1. Con il primo motivo, inutilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, sulla base delle quali è stata riconosciuta l'aggravante di cui all'art. 416- bis.l. cod. pen. Il motivo è sovrapponibile al secondo motivo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nel primo atto di ricorso. 5.2: Con il secondo motivo, vizio cumulativo della motivazione e violazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza della aggravante mafiosa. Il motivo è sovrapponibile al terzo motivo del primo atto di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 5.3. Con il terzo motivo, violazione del divieto di reformatio in pejus di cui all'art. 597 cod. proc. pen. e, comunque, dell'art. 624 cod. proc. pen., in relazione alla riduzione applicata a titolo di attenuanti generiche in misura inferiore a quella concessa nel precedente grado di giudizio. 5.4. Con il quarto motivo, vizio cumulativo della motivazione in ordine alla entità dell'aumento di pena in relazione alla aggravante di cui all'art. 416-bis cod. 11pen. e al dimensionarnentò'clella riduzione di pena conseguente al riconoscimento delle attenuanti generiche. 6. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] cl. 1990, con unico atto per Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si deducono i seguenti motivi. 6.1. Con il primo motivo, vizio cumulativo della motivazione e violazione dell'art. 416-bis.1 cad. pen. Il motivo è sovrapponibile a quello già proposto sulla medesima questione nell'interesse dei precedenti ricorrenti. 6.2. Con il secondo motivo, vizio cumulativo della motivazione in relazione alla omessa individuazione dei delitto presupposto dei reati contestati a titolo di riciclaggio ai capi 36 e 42. E' sufficiente leggere il certificato penale di [OSCURATO:PERSONA] per ricavare che non è mai stato condannato per delitti, asseritarnente idonei a generare proventi illeciti, tali da giustificare le conclusioni della sentenza. Difetta, inoltre, la tenuta logica che lega l'unico reato commesso da [OSCURATO:PERSONA], per fatti del 1997/1998, alla somma reinvestita nelle operazioni imprenditoriali a lui ascritte. Né risulta dimostrata l'attualità criminale del predetto ricorrente, che non è ricostruibile mediante -le congetture utilizzate in sentenza. Risulta, poi, una forzatura logica nell'attribuire ad [OSCURATO:PERSONA] la cassa comune non essendo egli a conoscenza dell'intercapedine creata dal fratello quattro anni prima dei furto delle somme; come pure, è frutto di una forzatura logica il collegamento stabilito tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] del 77 e [OSCURATO:PERSONA], essendo stata fornita prova piena che non ci fossero collegamenti tra le due famiglie, né interessi comuni. Del tutto priva di riscontro è l'affermazione della disponibilità dell'enorme riserva di denaro in capo ad [OSCURATO:PERSONA], estraneo alle operazioni di investimento realizzate da [OSCURATO:PERSONA] del 77 con il [OSCURATO:PERSONA], senza alcun suo concorso, essendo parcellizzata la valutazione delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] riportate in ricorso e tenuto conto dello scopo di questi di alleggerire la sua posizione, dopo aver conosciuto gli elementi processuali (v. anche prima sentenza, pgg. 476/488). 6.3. Con il terzo motivo, vizio cumulativo della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui all'art. 512- bis cod. pen. di cui a.i_capi 32, 33, 34, 35 e di [OSCURATO:PERSONA] cl. 1990, in ordine al reato di cui al capo 34. La sentenza impugnata incorre nell'omessa valutazione globale degli indizi, necessaria alla tenuta logica dell'apparato argomentativo, segnatamente con riguardo all'unico compendio captativa in atti, indicando il ricorso 12esemplificativamente le parti non considerate, come pure segnalando i molteplici argomenti evidenziati nell'originario atto di impugnazione, al quale rinvia. Ulteriore profilo di illogicità è dato dalla connessione probatoria utilizzata in motivazione tra le tre diverse attività commerciali oggetto di imputazione. Tanto, con particolare evidenza, in relazione alla società "[OSCURATO:PERSONA] 2018", ascrivendosi apoditticamente una ingerenza di [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un interesse del figlio per un'altra società ("[OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA]"), come pure in relazione alla confusione tra le società "[OSCURATO:SOCIETA]", gestita dai Car:òccia, e la "[OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA] srJ", alla quale era interessato [OSCURATO:PERSONA] cl. 90. Inoltre, il preteso investimento di 80mila euro nella "[OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA]" è privo di fondamento probatorio, basandosi su una captata diceria generica, senza considerare il documentato fallimento dell'iniziativa imprenditoriale. Manca, inoltre, la motivazione sul dolo specifico necessario per le finalità elusive richiesta dalla norma incriminatrice, tenuto conto del consistente lasso temporale intercorso tra la revoca della misura di prevenzione personale applicata ad [OSCURATO:PERSONA] nel luglio 2007 e i reati oggetto del presente procedimento (anni 2017/2018), lasso temporale segno del recupero del soggetto alle regole della civile convivenza, essendo la decisione impugnata mancante di qualsiasi considerazione sul!' attualità della pericolosità sociale del ricorrente. 6.4. Con il quarto motivo, vizio cumulativo della motivazione e violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., in relazione alla affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui al capo 42, con riferimento agli elementi costitutivi del reato. Nel richiamare .1.e considerazioni già svolte sulla provvista illecitamente accumulata da [OSCURATO:PERSONA], non è stata data prova dell'esistenza di un fondo comune riconducibile alla famiglia [OSCURATO:PERSONA], essendosi considerato - attraverso il propalato del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] l'accumulo autonomo e individuale di [OSCURATO:PERSONA], evidentemente legato alla precedente condanna ex art. 74 d.P.R. n. 309/90, peraltro in presenza della narrazione dello stesso [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale gran parte dei proventi di quel traffico erano stati impiegati dal [OSCURATO:PERSONA] per saldare i debiti di droga del fratello [OSCURATO:PERSONA], che era deceduto. Tuttavia, l'identificazione di una cassa comune porterebbe ad un problema di configurazione giuridica dei reato, posto che l'esaurimento dell'accumulo del [OSCURATO:PERSONA] porterebbe a considerare l'utilizzo da parte sua di somme derivate dall'attività illecita del fratello [OSCURATO:PERSONA], cosicché al ricorrente doveva essere contestato il concorso - con il fratello [OSCURATO:PERSONA] - nel reato di riciclaggio e non l'autoriciclaggio. Quanto, poi, all'elemento oggettivo de! reato, non si comprende da dove derivi la somma di 150.000 euro contestata nell'imputazione, dopo il passaggio in 13giudicato della condanna per i reati di cui ai capi 39 - relativo all'investimento di 40mila euro - e 40 - relativo a quello di 20mila euro - e dell'assoluzione per il capo 41. Peraltro, la conversazione del 12.6.2018 valorizzata nel senso dell'accusa, è stata completamente travisata, avendo ad oggetto non denaro investito dal ricorrente, ma utili a lui spettanti. 6.5. [OSCURATO:PERSONA] quinto motivo, vizio cumulativo della motivazione in ordine all'aumento della pena per effetto dell'aggravante di cui all'art, 416-bis.1. cod. pen., in mancanza di motivazione sul punto. 6.6. Con il sesto motivo, vizio cumulativo della motivazione in relazione agli aumenti a titolo di continuazione, essendosi la Corte limitata a un giudizio di congruità a riguardo, rispetto alla pluralità di gravi reati aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen. 7. [OSCURATO:PERSONA], dopo una premessa volta a richiamare lo svolgimento dell'intera vicenda processuale, si deduce con unico motivo insufficienza della motivazione e violazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen. in relazione al riconoscimento della aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod. pen. La sentenza si è limitata alla presa d'atto del ragionamento logico prospettato dalla sentenza rescindente, omettendo di sviluppare un proprio autonomo ragionamento correlato alla omologazione di una nuova e autonoma associazione mafiosa operante in Roma, sia pure in collegamento con le più strutturate associazioni di origine, rispetto alla quale insufficiente è il richiamo al collegamento con il clan [OSCURATO:PERSONA], non essendo consentiti - in ragione della natura incidentale dell'accertamento - percorsi semplificati rispetto all'accertamento diretto. Inoltre, il ragionamento della Corte di appello finisce per sovrapporre la prova dei dolo del delitto di cui all'art. 648-ter cod. pen. a quella per l'aggravante in parola, essendo ben diversa la consapevolezza circa l'origine illecita di denaro mutuato da taluno dei suoi partecipi e genericamente ricondotta ad attività delittuose - come nella specie - rispetto alla volontà di agevolare l'associazione mafiosa. Il solo fatto della possibile condivisione delle operazioni finanziarie del figlio [OSCURATO:PERSONA], da parte di [OSCURATO:PERSONA], non è di per sé indicativo della sopravvivenza, al suo arresto, del gruppo criminale a lui intestato, tema il cui accertamento è del tutto mancato. Inoltre, le condizioni di disagio finanziario, l'accettazione di condizioni sfavorevoli, dettate dallo stato di soggezione e di prevaricazione sono proprie del reato di usura del quale il ricorrente è stato vittima e non sono declinabili altrimenti, come fa la Corte di appello; né, ancora, a corredo dei supporto soggettivo può concorrere il pregresso rapporto di conoscenza che legherebbe il ricorrente a [OSCURATO:PERSONA], al tempo gravato da un unico modestissimo e risalente precedente, tenuto anche conto del settore dell'abbigliamento al quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva diretto i propri 14interessi, settore che sembra contraddire l'omologazione a circuiti criminali qualificati. 8. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sono stati depositati due atti di ricorso. 8.1. Con atto per Avv. [OSCURATO:PERSONA] si deducono i seguenti motivi. 8.1.1. Con il primo motivo, violazione di legge penale e vizio cumulativo della motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità del reato di cui al capo 4 dell'imputazione. Sul dedotto mancato perfezionamento del reato presupposto, la Corte di appello ha omesso di confrontarsi con le deduzioni difensive svolte nell'atto di gravame, che richiamavano le captazioni a sostegno dell'argomento secondo il quale la somma impiegata nell'operazione di interesse, lungi dall'originare dalle attività illecite indicate nell'imputazione, derivava da una precedente vendita di una differente vettura, di cui era stata esclusa la provenienza illecita (v. dich. maresciallo [OSCURATO:PERSONA] ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]) A ciò si aggiungeva l'apporto dichiarativo proveniente dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], che valeva a ricostruire i vari passaggi della doppia operazione, senza che si evidenziassero elementi sintomatici della provenienza illegittima della somma impiegata nella transazione descritta nell'operazione. Sulla insussistenza dell'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 648-bis cod. pen., la Corte di appello si è sottratta al puntuale accertamento, a fronte della smentita' dell'assunto accusatorio secondo il quale il ricorrente aveva messo a disposizione il conto corrente della società e della puntuale tracciabilità di tutte le operazioni svolte, tale da non integrare alcuna condotta materiale idonea ad ostacolare la verifica della provenienza della somma impiegata. Quanto all'elemento soggettivo, le argomentazioni svolte in sede di appello a riguardo della sua insussistenza, sono state completamente pretermesse dalla sentenza impugnata. 8.1.2. Con il secondo motivo, erronea applicazione dell'art. 416-bis.1. cod. pen. e vizio cumulativo della motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza della aggravante. Sotto un primo aspetto, la decisione impugnata non supera la censura proposta in appello di violazione dell'art. 522 cod. proc. pen., in costanza della mancata individuazione dei connotati perspicui del gruppo [OSCURATO:PERSONA], dal momento che la pretesa agevolazione di un'articolazione periferica della camorra, genericamente intesa, è ovviamente cosa ben diversa dall'agevolazione della neoformazione c.d. clan [OSCURATO:PERSONA] che, secondo la stessa sentenza, ha una mera "matrice di ispirazione .camorristica". Sotto un secondo aspetto, la sentenza ha omesso di motivare sulla sussistenza di un'effettiva entità plurisoggettiva territoriale, dotata di gerarchie, 15distribuzione dei compiti e sanzioni nei confronti degli inosservanti, emergendo - tutta' più - un concorso di soggetti teso alla realizzazione dei reati di riciclaggio. Rispetto all'argomentazione difensiva svolta in appello in ordine alla mancanza dei requisiti tipici della fattispecie mafiosa, la sentenza ha disatteso il dettato della norma, stravolgendo - da un lato - i concetti di assoggettamento e di omertà e - dall'altro - offrendo una motivazione carente e illogica. Secondo un terzo aspetto, relativo all'ascrivibilità al ricorrente dell'intento agevolativo mafioso, non si comprende come dalla conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale non partecipa il ricorrente, possa derivare la sussistenza-dell'elemento psicologico dell'aggravante, tenuto conto che [OSCURATO:PERSONA] mostra di non conoscerIO'' e il ricorrente è stato riconosciuto partecipe di altra associazione dedita ai traffico di stupefacenti facente capo agli Esposito. 8.1.3. Con il terzo motivo, erronea applicazione della legge penale e carenza della motivazione rispetto alle deduzioni difensive, in relazione alla dosimetria della pena, al riconoscimento delle attenuanti generiche nel minimo, all'eccessivo aumento per l'aggravante mafiosa. 8.2. Con atto per Avv. [OSCURATO:PERSONA] si deducono i seguenti motivi. 8.2.1. Con il primo motivo, contraddittorietà della motivazione, in ordine alla affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 4, con riguardo alla illiceità della somma di 35mila euro in contestazione. L'assunto secondo il quale il doppio passaggio dalla "[OSCURATO:PERSONA]" alla "[OSCURATO:PERSONA] 2016" era privo di alcuna giustificazione economica non si concilia con la circostanza - affermata tra le righe e documentalmente provata - secondo la quale i 35mila euro, ricavati dalla vendita dell'Audi, sono stati utilizzati da [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto della Mercedes in Germania per conto del [OSCURATO:PERSONA]. In ogni caso, rimane insoluta la questione in ordine alla provenienza illecita dei 35mila euro - che non è correlabile aila'consegna dell'auto al [OSCURATO:PERSONA] - e alla conoscenza da parte del [OSCURATO:PERSONA] di tale presunta provenienza - stante la non conciliabile ipotesi dell'intenzione di occultare la proprietà in capo al [OSCURATO:PERSONA] con quella, peraltro priva di riscontro e in contrasto con la sentenza n. 27637/22 R.G. Cass. del 27/1/23, che quest'ultimo fosse un finanziatore del titolare [OSCURATO:PERSONA] e della sua società. Infine, deve negarsi che le carte processuali documentino la consapevolezza del ricorrente della provenienza illecita della somma, non potendosi confondere l'elemento psicologico del reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. con quello di riciclaggio. 8.2.2. Con il secondo motivo, vizio cumulativo della motivazione in ordine alla sussistenza della aggravante di cui all'art. 416-12/.5.1. cod. pen., sotto l'aspetto 16dell'idoneità oggettiva della condotta e della riconoscibilità soggettiva di essa da parte del ricorrente. Il dicturn della sentenza rescindente esclude che il [OSCURATO:PERSONA] rientri tra quei soggetti che, per storia personale, possano ritenersi consapevoli della reale portata della "caratura criminale dei [OSCURATO:PERSONA]", dovendosi verificare la ricorrenza dei requisiti indicati dall'autorevole arresto di SU n. 8545/2019, in ordine ai quali la sentenza è silente o, comunque, contraddittoria. Non può al riguardo valorizzarsi il consiglio del padre al figlio di non farsi vedere con il ricorrente perché non vi era da fidarsi granché, né le ragioni meramente economiche, volte a saldare un debito del ricorrente, a base della operazione commerciale. 9. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] si deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 43 e alla sussistenza della aggravante mafiosa. Quanto alla stessa configurabilità della stessa condotta criminosa, l'ipotizzato conferimento di 150mila euro da parte di [OSCURATO:PERSONA] si pone in contrasto con le parti della sentenza passate in giudicato, segnatamente in relazione alla assoluzione per il capo 41 e - con riguardo alla condanna per il reato di cui al capo 40 - all'affermazione secondo la quale in occasione della acquisizione non vi era stato alcun conferimento effettivo di denaro. Inoltre, l'assunto accusatorio - in assenza di indagini specifiche - si fonda sulle sole captazioni riportate in sentenza, di cui è travisato il significato, essendo menzionati solo gli auspicati profitti del caseificio e non gli investimenti in favore di tale impresa; come pure, il riferimento all'aspettativa del [OSCURATO:PERSONA] sui capitali provenienti da [OSCURATO:PERSONA] è evidentemente dei tutto estranea al contenuto della captazione riportata, in cui si parla di solo 400 euro necessari al [OSCURATO:PERSONA] e ai magri ricavi che sarebbero spettati ad [OSCURATO:PERSONA]; da ultimo, anche le conversazioni riportate a pg. 63 fanno testuale riferimento solo a denaro che il [OSCURATO:PERSONA] deve avere. Pertanto, l'esplicito contenuto delle conversazioni utilizzate, contraddice l'assunto della sussistenza dell'elemento oggettivo del reato. Del tutto sfornito di prova e in contraddizione con l'omessa contestazione allo stesso [OSCURATO:PERSONA] è, poi, l'assunto di una sua cointeressenza negli affari del caseificio, probatoriamente limitata al saluto da parte dei ricorrente, comunicato da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] durante un colloquio in carcere, non considerando la contestuale espressione che attribuisce al solo [OSCURATO:PERSONA] il coinvolgimento nella attività del caseificio. Quanto all'elemento soggettivo del reato, gli elementi considerati attengono, piuttosto, alla diversa ipotesi di intestazione fittizia e la riconduzione della somma al patrimonio illecito familiare dei [OSCURATO:PERSONA] realizzando l'immutazione del fatto 17rispetto alla ipotizzata provenienza dal delitto associativo del ricorrente, così dandosi luogo alla violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. con la nullità conseguente della sentenza. In ogni caso, la motivazione della sentenza volta a valorizzare la pregressa conoscenza e le cautele adottate dagli imputati, è del tutto generica rispetto all'esigenza probatoria che le è sottesa. Quanto alla aggravante mafiosa, salvi gli approfondimenti operati dalle altre difese, il coinvolgimento esclusivo e marginale di [OSCURATO:PERSONA] in tale affare, a titolo esclusivamente personale, è elemento di per sé sufficiente per escludere la aggravante in parola. Posto che gli elementi che coinvolgono [OSCURATO:PERSONA] non vi sono, nè le sue "benedizioni", né il riferimento agli affari intrattenuti dal figlio di [OSCURATO:PERSONA]. Come pure, del tutto sfornito di prova è l'assunto - utilizzato come ultimo argomento in chiave interpretativa dei colloqui telefonici tra gli attuali imputati - secondo il quale [OSCURATO:PERSONA] sia il capo indiscusso del narcotraffico romano. 10. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] si deducono I seguenti motivi. 10.1. Con il primo motivo, violazione dell'art. 648-bis cod. pen. e dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizio cumulativo della motivazione in ordine alla individuazione dell'oggetto del riciclaggio e dell'elemento soggettivo del reato; travisamento della prova dichiarativa costituita dalla deposizione del M.[OSCURATO:PERSONA] e della prova documentale. La asserita riconducibilità dell'Audi A4 ai [OSCURATO:PERSONA] è smentita dalla documentazione agli atti (libretto auto), risultando la stessa in capo ai [OSCURATO:PERSONA] e non essèndo la circostanza smentita da altri elementi. La asserita provenienza illecita della vettura è smentita dalla deposizione del m.11o [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], così travisandosi la prova dichiarativa, e - comunque - tale provenienza illecita solo illogicamente può aver dato luogo alla affermata vendita lecita, essendo lecita la vettura e lecita la somma bonificata dal suo acquirente San ni poli. Così, la sentenza impugnata non individua il reato presupposto, risultando il riciclaggio effettuato su un bene di provenienza lecita, solo genericamente richiamando il patrimonio illecito del [OSCURATO:PERSONA] e la eventuale riconducibilità indiziaria dell'auto a tale patrimonio. Illogica è poi l'esclusione del ruolo di broker del [OSCURATO:PERSONA], rispetto alla legittima disponibilità in capo a lui della targa di prova, ancorché scaduta ma dopo la sua consegna alla concessionaria del [OSCURATO:PERSONA]. Quanto all'elemento psicologico, contraddittoria è l'affermazione della consapevolezza della provenienza delittuosa della somma, rispetto alla sua accertata liceità e viola il disposto dell'art. 648-bis cod. pen. l'assunto del suo 18 --fondamento sulla base dell'esistenza di rapporti precedenti ed estranei al fatto reato tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], laddove tutta la documentazione della vettura consegnata al [OSCURATO:PERSONA] escludeva qualsiasi provenienza illecita della vettura. 10.2. Con il secondo motivo, violazione di legge penale e mancata correlazione tra accusa e sentenza in relazione alla completa modificazione della ricostruzione storica del fatto conseguente alla individuazione della provenienza illecita della provvista per il primo acquisto della Audi A4 e della trasformazione della vettura in bene di provenienza illecita, da cui è fatta derivare la natura di riciclaggio di ogni sua successiva cessione, essendo - invece - la vendita della vettura estranea alla imputazione. Si è così realizzata una violazione del diritto di difesa, in quanto dal tema della provenienza illecita della somma si è passati a quello della originaria illiceità della provenienza della vettura, modificandosi radicalmente l'accusa. 10.3. Con il terzo motivo, violazione -"dell'art. 416-bis.1 cod. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione all'intento agevolativo della consorteria mafiosa. La sentenza impugnata, difformemente dall'orientamento di legittimità, ha ritenuto sussistente l'aggravante in parola solo sul presupposto che il [OSCURATO:PERSONA] conoscesse [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e avesse esternato un mero apprezzamento delle caratteristiche soggettive di questi, elementi che esulano dalla necessaria consapevolezza della natura strumentale della condotta posta in essere in favore dell'associazione mafiosa. 11. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] si deducono i seguenti motivi. 11.1. Con il primo motivo, violazione di legge penale e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla ritenuta aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod. pen., con riferimento ai reati di cui ai capi 46, 49 e 50 della imputazione. La sentenza ha ascritto l'aggravante in parola senza considerare che i proventi dei reati di usura ed estorsione agevolavano unicamente le persone fisiche di [OSCURATO:PERSONA] cl. 1977 e [OSCURATO:PERSONA], utilizzandole per propri scopi personali, come comprova sia la stessa indicazione in imputazione che l'assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] per il reato di autoriciclaggio di cui al capo 51. Né la presenza dei due coimputati integra i requisiti minimi richiesti dalla ipotesi associativa, sia sotto il profilo numerico che quello del riferimento territoriale e del programma delittuoso. Tali deduzioni erano state proposte in appello, ma la sentenza non vi ha risposto. Quanto alla aggravante in forma oggettiva, la sentenza considera la percezione della persona offesa e non il metodo utilizzato dall'agente, non dando conto dell'assunto secondo il quale la parte offesa [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ridimensionato i fatti in dibattimento e nonostante [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente non abbiano mai profferito 19minacce mafiose, derivando la sua soggezione dall'autosuggestione per il debito e dall'apprensione dei dati giornalistici. La Corte di appello ha, poi, omesso di considerare le allegazioni difensive proposte con il gravame in relazione alla operazione c.d. "[OSCURATO:PERSONA]" sulle interazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle false fatturazioni, estranee a pressioni mafiose. 11.2. Con il secondo motivo, nullità della sentenza di primo grado e, conseguentemente, della sentenza di secondo grado impugnata per violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., in relazione alla aggravante mafiosa contestata nonché per violazione cfell'art.627, comma 3, cod proc pen. in relazione alla sentenza rescindente; vizio cumulativo della motivazione. Si contesta la pronuncia, da parte della Corte di appello, per fatto diverso da quello descritto in imputazione non avendo la difesa potuto difendersi dalla agevolazione al [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla contestata "camorra operante in Campania, Roma e regioni settentrionali". Inoltre, la sentenza impugnata non ha tenuto conto del disposto della sentenza rescindente secondo il quale, ove il Giudice avesse rilevato una discrasia tra contestazione e sentenza di primo grado in ordine alla aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e avendo rilevato che il Pubblico ministero non ha adeguato l'imputazione, ai sensi degli artt. 516 e 517 cod. proc. pen., avrebbe dovuto annullare la sentenza e non pronunciarsi nel merito. La violazione dell'art. 521 cod, proc. pen. era stata dedotta in appello e la sentenza di primo grado e di appello operano uno stravolgimento della imputazione, senza garantire un termine per esercitare il diritto di difesa. 11.3. Con il terzo motivo, violazione degli artt. 81, 133, 416-bis.1, 63 cod. pen.; violazione degli artt. 624, 627, comma 3, 546 cod. proc. pen. e vizio cumulativo della motivazione. Si censura l'avvenuta rideterminazione della pena anche per le disposizioni e per i reati già definitivi, dovendosi in sede rescissoria solo applicarsi gli aumenti per l'aggravante mafiosa ritenuta sussistente. La Corte ha rideterminato la pena per il reato di cui al capo 46 - usura aggravata già definitivo e calcolato come pena base dalla prima sentenza di appello - applicando un ulteriore aumento di pena per l'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 644, comma 5 n. 3 cod. pen., aumento già calcolato nella pena base della prima sentenza di appello. Peraltro, la stessa Corte di appello ha rideterminato la pena sulla base della dosimetria della sentenza di primo grado, senza considerare che questa era stata riformata nel successivo appello, essendo divenuta definitiva. 20Quanto all'aumento per la continuazione relativamente ai reati di cui ai capi 49 e SO, la sentenza ha operato una riforma in pejus, determinando una pena maggiore di quella inflitta dalla prima sentenza di appello, anche questa passata sul punto in giudicato e senza considerare la diversità dei reati - uno consumato e uno tentato, e - comunque - senza giustificare il discostamento dalla misura determinata con la precedente sentenza di appello. 11.4. Con il quarto motivo violazione degli artt. 81, 133, 416-bis.1, 63 cod. pen.; violazione degli artt. 624, 627, comma 3, 546 cod. proc. pen. e vizio cumulativo della motivazione. Si censura l'aumento Per la ritenuta aggravante mafiosa in relazione alla sua determinazione - nel massimo - oltre il quantum di pena comminata per il reato al quale si applica - la cui pena era vicina al minimo edittale - e al suo doppio aumento, discostandosi in pejus dall'unico aumento disposto dalla prima sentenza. 12. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] I3arretta si deducono i seguenti motivi. 12.1. Con il primo motivo, violazione dell'art. 416-bis.1. cod. pen. con riguardo alla errata individuazione del perimetro tipico della fattispecie aggravata in forma agevolativa (capi 12, 13, 46 e 47.a) e modale (capi 46 e 47.a) e manifesta illogicità della motivazione e omessa motivazione in ordine alla indicazione dei fatti significativi della mafiosità cronologicamente coerenti con le condotte accertate. La sentenza impugnata afferma erroneamente la sussistenza dell'elemento psicologico dell'aggravante sulla base della mera consapevolezza dell'agente di apportare con la propria condotta un contributo alla famiglia [OSCURATO:PERSONA], dovendosi invece provare l'inequivoca direzionalità intenzionale all'ente mafioso che ne beneficia e non semplicemente al capoclan o ai componenti della sua famiglia. Peraltro, sul versante della consapevolezza dell'agente, la sentenza evoca un criterio familistico che lambisce il "non poteva non sapere", necessitando una adeguata corroborazione fattuale e giustificàtiva, specie se si considera il rapporto familiare individuato del ricorrente "nipote acquisito del fratello della [OSCURATO:PERSONA]", Inoltre, la pregressa appartenenza dei componenti della famiglia [OSCURATO:PERSONA] a orbite malavitose organizzate si colloca in ambiti cronologici assai distanti da quelli nei quali sono state realizzate le condotte di cui si tratta, così come anche la conoscenza del ricorrente della antica affiliazione di [OSCURATO:PERSONA] al clan Moccia. Quanto alla aggravante del metodo, si palesano evidenti impossibilità naturalistiche e ontologiche rispetto alla condotta di autoricidaggio. Con riferimento alla condotta di usura, si censura la torsione soggettivistica, affidata alla percezione della persona offesa, in ordine alla sussistenza della aggravante in parola, in assenza - nel caso di specie - della registrazione di appendici comunicative. 2112.2. Con il secondo motivo, mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 62 -bis cod. pen., risultando estremamente superficiale la valutazione degli elementi proposti dalla difesa, segnatamente con riguardo ai precedenti specifici remoti e non sintomatici di elevata pericolosità, alle difficoltà economiche e alla condotta successiva ai reati, segnatamente riguardante il comportamento processuale e le valutazioni favorevoli del Tribunale di sorveglianza relative ai reati che hanno sostenuto la recidiva. 12.3. Con il terzo motivo, mancanza di motivazione in ordine alla commisurazione della pena, non essendo stata operata alcuna riduzione nonostante la parziale pronunzia assolutoria per il capo 47 e nessun adeguamento è stato praticato per la diversa entità della sanzione prevista per le distinte fattispecie di reato. 12.4. Sono pervenute note difensive nell'interesse del ricorrente riguardanti la declinazione finalistica e modale della aggravante mafiosa. 13. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], si deduce con unico motivo violazione di legge e vizio cumulativo della motivazione, in relazione alla affermazione di responsabilità, mancando la prova della immissione di denaro nella attività "[OSCURATO:PERSONA]" da parte di [OSCURATO:PERSONA], travisandosi quanto detto dal m.11o [OSCURATO:PERSONA] ed emergente dal compendio captativo di cui si evidenziano i difformi contenuti, come pure dalle stesse dichiarazioni del ricorrente in sede di interrogatorio. Quanto alle altre attività contestate negli altri capi di imputazione, la norma penale impone che l'interposto sia consapevole che l'interponente sia oggetto di procedimento di prevenzione o destinatario di provvedimento ablativo, volendo sottrarre i beni allo Stato, come pure è richiesta la piena consapevolezza della esistenza di un clan mafioso e di partecipazione ad esso del soggetto interponente, essendo la Corte incorsa nella violazione degli artt. 512-bis e 416-bis.1. cod. pen. e nel travisamento della prova. 14. E' pervenuta memoria del Procuratore generale a sostegno della declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e del rigetto degli altri ricorsi. 15. Sono pervenute note difensive nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in replica alle considerazioni del Procuratore generale, sia in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine . al reato ascritto che alla aggravante mafiosa. 16. E' pervenuta memoria di replica per Avv. [OSCURATO:PERSONA], che rileva la mancata considerazione, da parte del Procuratore generale, dei motivi aggiunti, sia in relazione alla aggravante mafiosa che ai plurimi vizi della motivazione denunciati rispetto al trattamento sanzionatorio riservato a [OSCURATO:PERSONA], ribadendosi, 22inoltre, le censure in ordine alla affermazione di responsabilità relativa ai vari reati di cui in imputazione, non considerate dallo stesso Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Questa Corte ritiene che debbancr'essere esaminati congiuntamente i motivi comuni alla maggior parte dei ricorrenti, riguardanti la ritenuta sussistenza delle aggravanti mafiose, segnatamente, sotto il profilo dell'accertata esistenza e operatività del gruppo di stampo camorristico facente capo alla famiglia [OSCURATO:PERSONA]. La questione è oggetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], classe 1977 (primo motivo), [OSCURATO:PERSONA] (terzo motivo atto Avv. [OSCURATO:PERSONA]; quarto motivo e terzo motivo nuovo atti per Avv. [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] lione (secondo motivo), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] cl. 1990 (primo motivo), [OSCURATO:PERSONA] (unico motivo), [OSCURATO:PERSONA] (secondo motivo atto Avv. [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] (secondo motivo di ricorso). Correlate a tale tema, sono le censure sulla utilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, poste a base del riconoscimento delle aggravanti mafiose, oggetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (secondo motivo atto Avv. [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] (primo motivo), nonché sul giudizio di attendibilità e pertinenza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, oggetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (terzo motivo atto per Avv. [OSCURATO:PERSONA], quarto motivo atto per Avv. [OSCURATO:PERSONA] e terzo motivo nuovo atto per Avv. [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] (secondo motivo). Risulta, tuttavia, pregiudiziale rispetto ai precedenti temi, la questione avente ad oggetto la violazione dell'art. 522 cod, proc. pen. per la mancata correlazione tra accusa e sentenza, relativamente alla individuazione della neoformazione mafiosa facente capo ai [OSCURATO:PERSONA], compagine diversa dall'articolazione periferica della camorra oggetto di contestazione, questione dedotta con il secondo motivo di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], evocata dal ricorso di [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del primo motivo e, infine, dedotta con il secondo motivo di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Per l'esame dei motivi - quelli sopra richiamati, come per gran parte di altri - si riporterà, di volta in volta in relazione alle questioni proposte, quanto espresso A dalla sentenza rescindente, per dare più agevole contezza sia dei vizi riscontrati nella precedente decisione annullata, sia dell'adeguamento da parte della sentenza impugnata al dictum rescindente, dovendosi seguire, nella disamina dei motivi, il principio - applicabile ai caso in esame - secondo il quale, in tema di impugnazione, nel caso in cui si pervenga, all'esito del giudizio di rinvio, ad una , 23 idecisione di condanna conforme a quella resa in primo grado e difforme rispetto a quella di assoluzione pronunziata in appello e annullata dalla Corte di cassazione, si configura un'ipotesi di "doppia pronuncia conforme" che salda la condanna pronunciata all'esito del giudizio rescissorio con quella emessa dal primo giudice (Sez. 5, n. 38139 del 13/09/2024, C., Rv. 288174 - 02) cosicché, nessun confronto tra motivazioni va effettuato tra le due sentenze d'appello succedutesi a seguito dell'annullamento della prima di esse da parte della Corte di cassazione, se non nei limiti utili a non incorrere in eventuali vizi argomentativi già evidenziati dalla sentenza rescindente. 3. Deve, quindi, essere affrontata questa ultima questione di natura pregiudiziale. Il motivo è manifestamente infondato. Sul tema della aggravante ex art. 416-bis.1. cod. pen., la sentenza rescindente si è espressa nei seguenti termini (v. pg. 28 e ss.): «Passando ora ad esaminare il motivo concernente l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., rileva il collegio che i giudici di appello hanno motivato l'esclusione in quanto: 1) nel capo di imputazione era contenuto un generico riferimento all'aggravante facendosi richiamo, come beneficiaria dell'agevolazione, alla camorra (e non a! clan [OSCURATO:PERSONA]); 2) l'istruttoria era stata orientata a dimostrare l'agevolazione mafiosa rispetto al clan [OSCURATO:PERSONA] e non alla camorra e pertanto il fatto doveva ritenersi diverso da quello contestato agli imputati; 3) l'istruttoria dibattimentale, in ogni caso, non aveva dimostrato che il gruppo criminale capeggiato da [OSCURATO:PERSONA], avesse !e caratteristiche dell'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen. [...] La decisione della Corte di appello è censurabile sotto diversi profili. Quanto all'esatta determinazione del capo di imputazione, cui è correlato il diritto dell'imputato di esercitare la propria difesa su un'imputazione che sia corrispondente a quanto ritenuto in sentenza, va ricordato che questa Corte ha ripetutamente affermato che, in tema di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale sia stata riassunta l'ipotesi astratta prevista dalla legge, così da determinare un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione, da cui scaturisca un reale pregiudizio per i diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione di tale principio non va esaurita nel mero confronto, puramente letterale, fra contestazione e oggetto della statuizione di sentenza, perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, si sia venuto a trovare nella condizione concreta di potersi difendere in ordine all'oggetto dell'imputazione così come ritenuta in sentenza (cfr. Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Rv, 205619;Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Rv. 248051; conf., ex pturimis, Sez. 4, n. 16900 del 04/02/2004, Rv. 24228042; Sez. 4, n. 41663 del 25/10/2005, Rv. 232423; Sez. 3, n. 35225 del 28/06/2007, Rv. 237517; Sez. 3, n. 15655 del 27/02/2008, Rv. 239866; Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, Rv. 265946; Sez. 5, n. 33878 de 03/05/2017, Rv. 271607; Sez. 2, n. 12328 del 24/10/2018, Rv. 276955). Tale orientamento è stato sviluppato chiarendo che è configurabile la violazione del principio della correlazione tra l'imputazione contestata e la pronuncia solo quando il fatto, ritenuto in sentenza, si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità, nel senso che sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione e variazione dei contenuti essenziali dell'addebito (Sez. 3, n. 9973 dei 22/09/1997, Rv, 209245; Sez. 6, n. 36003 del 14/06/2004, Rv. 229756; Sez. 2, n. 46242 del 23/11/2005, Rv. 232774), con la precisazione che può sussistere violazione del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza solo quando tra il fatto descritto e quello accertato non si rinviene un nucleo comune identificato dalla condotta, e si manifesta, pertanto, un rapporto di incompatibilità ed eterogeneità, che si risolve in un vero e proprio stravolgimento dei termini dell'accusa, a fronte dei quali l'imputato è impossibilitato a difendersi (Sez. 4, n.27355 del 27/01/2005, Rv. 231727; Sez. 6, n. 81 del 06/11/2008, Rv. 242368; Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012, Rv. 254888; Sez.4, n. 4497 del 16/12/2015, Rv. 265946). è stato, poi, ulteriormente precisato come, ai fini della valutazione della corrispondenza tra pronuncia e contestazione di cui all'art. 521 cod. proc. pen., debba tenersi conto non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicché questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sull'intero materiale probatorio posto a fondamento della decisione (Sez. 6, n. 5890 del 22/01/2013, Rv. 254419; Sez. 6, n. 47527 del 13/11/2013, Rv. 257278; Sez. 2, n. 46786 del 24/10/2014, Rv. 261052; Sez. 2, n. 17565 del 15/03/2017, Rv. 269569) .. L'obbligo di correlazione tra accusa e sentenza, pertanto, non può ritenersi violato da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato: la nozione strutturale di "fatto" va, infatti, coniugata con quella funzionale, fondata sull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, posto che il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata e decisione giurisdizionale risponde all'esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi (Sez. 2, n„ 18729 del 14/04/2016, Rv. 266758; Sez. 2, n. 11627 del 14/12/2018, Rv. 275770; Sez. 5, n. 36157 del 30/04/2019, Rv. 277403). Ne consegue che la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. non sussiste quando nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre 25l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto successivamente ritenuto in sentenza, da intendersi come accadimento storico oggetto di qualificazione giuridica da parte della legge penale, che spetta al giudice individuare nei suoi esatti contorni (cfr. Sez. 5, n. 7984 del 24/09/2012, Rv. 254648), tenendo anche conto dei possibili sviluppi, interpretativi e sul piano della qualificazione giuridica, della ipotesi d'accusa originaria, che siano in questa insiti ab origine. Ciò premesso, l'aver ritenuto destinatario dell'agevolazione mafiosa il clan [OSCURATO:PERSONA] anziché la più ampia associazione criminale denominata camorra, come si legge nella sentenza di primo, grado, non 'ha "comportato la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza poiché la diversa denominazione del gruppo criminale agevolato costituisce, ad avviso del collegio, una mera specificazione del fatto (Sez. 5 n. 14888 del 17/02/2021, Rv. 281040), tanto più che nel capo di imputazione figurano come associazioni mafiose agevolate, anche "le articolazioni territoriali" della camorra, operanti oltre che in Campania, a Roma e nelle regioni settentrionali. Non vi è alcun dubbio, quindi, che l'inquadramento del clan [OSCURATO:PERSONA], gruppo di matrice camorristica, non abbia comportato affatto lo stravolgimento dell'imputazione originaria, non trovandosi il fatto ritenuto in sentenza in rapporto di antologica eterogeneità o incompatibilità con quello contestato, non essendosi verificata alcuna trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito, tale da determinare l'insorgenza di un fatto "nuovo", rispetto al quale l'imputato non abbia avuto alcuna possibilità di effettiva difesa (Sez. 2, n. 34969 del 10/05/2013, Rv. 257782). Nella specie può parlarsi di una specificazione della ricostruzione materiale del fatto descritto nell'originaria imputazione, basata sugli stessi elementi probatori con i quali gli imputati si sono confrontati nel corso di tutte le fasi processuali, risultando l'agevolazione, contestata in favore della camorra con articolazioni territoriali, identica a quella ritenuta in sentenza in favore del gruppo [OSCURATO:PERSONA] quale articolazione territoriale della camorra. [...] Ulteriore profilo di criticità si rinviene nei fatto che la sentenza di appello, dopo avere affermato che vi era una discrasia tra quanto contestato e quanto ritenuto nella sentenza di primo grado in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod. pen. e pur rilevando che il RM. non aveva provveduto ad adeguare l'imputazione come pure sarebbe stato possibile ai sensi dell'art. 516, 517 cod. proc. pen., ha deciso la questione nel merito. Ed invero, in tal caso, come correttamente osservato dal P.M. impugnante, al giudice è precluso di pronunciare sentenza per un fatto diverso da quello ivi descritto dovendo disporre con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero. Il giudice che ritenga la diversità del fatto emerso dall'istruttoria rispetto a quello enunciato nell'imputazione deve infatti disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero senza pronunciare sentenza assolutoria sul fatto, diversamente 26rimanendo precluso dai giudicato il nuovo esercizio dell'azione penale (Sez. 6, n. 37626 del 25/06/2019 Rv. 277200)». 3.1. Pertanto, in ordine alla dedotta violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., la sentenza rescindente ha espresso una duplice censura, sia sulla ritenuta discrasia rispetto alla contestazione, che in ordine alla contraddittoria - rispetto a tale assunto - decisione nel merito della questione, affermando la corretta individuazione del thema probandum, riguardante le aggravanti mafiose in parola, riferito al clan [OSCURATO:PERSONA] quale articolazione territoriale della camorra. 3.2. La sentenza impugnata (v. pg. 6 e sg.) ha recepito il dictum rescindente, escludendo del tutto correttamente la violazione dei diritto di difesa in parola, in costanza della corrispondenza di elementi costitutivi «tra il fatto ricostruito nella sentenza di primo grado (agevolazione del clan camorristico facente capo alla famiglia [OSCURATO:PERSONA]) e quello contestato (agevolazione dell'associazione di tipo mafioso denominata camorra con articolazioni territoriali operanti oltre che in Campania, a Roma e nelle regioni settentrionali)», argomentando che «al di là della denominazione dei l'organizzazione, il ruolo attribuito all'interno della famiglia [OSCURATO:PERSONA], gruppo di matrice camorristica, è una mera specificazione del fatto descritto nella originaria imputazione», conformandosi ai principi di diritto enuncianti dalla sentenza rescindente. Cosicché, manifestamente infondata è la deduzione difensiva, mossa nell'ambito del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla mancata individuazione della natura del gruppo criminale agevolato, invece, precisamente individuato dalla sentenza, essendo questione diversa quella della prova della esistenza e operatività del sodalizio mafioso. Manifestamente infondata è, quindi, la censura mossa nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla diversità del fatto accertato rispetto a quello contestato, facendo leva sun' obbligo di trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, posto che il rilievo della rescindente non avalla affatto la diversità del fatto - che esclude - stigmatizzando solo un ulteriore difetto intrinseco della precedente decisione, che tale esclusione supera. 4. Ulteriore questione, anche essa per altro aspetto pregiudiziale, riguarda la censurata omessa considerazione, da parte della sentenza impugnata, della dedotta inutilizzabilità, in appello, delle dictriarazioni dei collaboratori di giustizia. 4.1. A tale riguardo, la sentenza impugnata ha annotato (v. pg. 5) che la relativa questione - unitamente ad altre pure indicate nella nota 1 in calce alla medesima pagina - risulta assorbita dagli accertamenti definitivi riguardanti le responsabilità degli imputati passate in giudicato. 274.2. Al di là, quindi, della infondatezza dell'assunto difensivo sul silenzio serbato dalla sentenza sulla questione, priva di fondamento è la premessa difensiva in ordine alla insussistenza di un giudicato sul tema proposto. Invero, il riferimento al giudicato su tale tema, operato dalla sentenza, si conforma al principio secondo il quale, nel caso di annullamento con rinvio, è precluso.al giudice del rinvio l'esame delle qu'estioni ritualmente devolute al giudice di secondo grado con i motivi di appello, ma non attinte dalle censure formulate con il ricorso per cassazione, perché non sottoposte al vaglio del Giudice di legittimità o perché non rientranti tra i motivi da questo dichiarati assorbiti dalla questione sollevata e decisa (Sez. 5, n, 42329 del 20/10/2022, Russo, Rv. 283877). Il richiamato principio trova poi specifica espressione in materia di nullità, nel consolidato orientamento secondo il quale, nel giudizio di rinvio, è precluso il rilievo di ogni nullità, anche assoluta, verificatesi nei precedenti giudizi, ivi compreso quello di legittimità, in virtù della disposizione contenuta nell'art. 627, comma quarto, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 1595 de/ 16/12/2014, dep. 2015, Borrelli, Rv. 261979). Tale principio è derogato in riferimento alle questioni di rito che siano state dedotte nei motivi di appello e che non siano state esaminate, avendole il giudice di appello ritenute assorbite dall'assoluzione pronunciata per l'inutilizzabilità di dichiarazioni testimoniali, perché il giudizio circa l'assorbimento ne ha impedito l'esame da parte della Corte di cassazione, anche in via implicita (Sez. 1, n. 22023 deJ,18/04/2006, Marine, Rv. 235273). Nel caso di specie, tuttavia, non ricorrono i presupposti di tale deroga in ragione dell'esame della questione da parte della precedente sentenza di appello, che l'ha ritenuta generica e, comunque, infondata (v. pg. 120 e sg, della sentenza di appello emessa il 9 febbraio 2023, in relazione a pg. 103 e ss. della sentenza di primo grado), anche con riferimento alla intervenuta assoluzione in appello di [OSCURATO:PERSONA], che oggi la ripropone senza, peraltro, alcun approccio critico su tali ragioni. Deve, ad ogni buon conto, ribadirsi che le deduzioni difensive alla base del motivo di ricorso si fondano sull'assunto intrinsecamente generico secondo cui l'esame avrebbe dovuto essere interrotto, a fronte del riferimento fatto dai collaboratori di giustizia a gravi reati: come correttamente affermato nei giudizi di merito, i collaboratori di giustizia sono stati escussi in tale veste, la quale, da un lato, sottende il riconoscimento di un contributo conoscitivo correlato anche a gravi fatti di reato, ma, dall'altro, non implica automaticamente connessione o collegamento diretto di tipo probatorio agli effetti degli artt. 12 cod. proc. pen, e 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. tra i fatti addebitati a quei collaboratori e quelli in ordine ai quali sono stati chiamati a deporre nel processo, essendo a quei 28fini necessario un rapporto strutturale tra i reati e non risultando bastevoli profili meramente conoscitivi, inerenti ad una più o meno vasta galassia malavitosa. Il giudizio si pone nell'alveo del consolidato principio secondo cui «le dichiarazioni della persona che fin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentita come indagata o imputata sono inutilizzabili anche nei confronti dei terzi, sempre che provengano da soggetto a carico del quale già sussistevano indizi in ordine al medesimo reato ovvero a reato connesso o collegato con quello attribuito al terzo, per cui dette dichiarazioni egli avrebbe avuto il diritto di non rendere se fosse stato sentito come indagato o imputato; restano invece ai di fuori della sanzione di inutilizzabilità comminata dal secondo comma dell'art. 63 cod. proc. pen. le dichiarazioni riguardanti persone coinvolte dal dichiarante in reati diversi, non connessi o collegati con quello o quelli in ordine ai quali esistevano fin dall'inizio indizi a suo carico, poiché rispetto a questi egli si trova in una posizione di estraneità ed assume la veste di testimone» (Sez. U, n. 1282 del 09/10/1996, dep. 1997, Carpanelli, Rv. 206846 - 01). Da quanto detto discende l'inammissibilità del motivo proposto. 5. Quanto alle censure sulla esistenza e operatività del gruppo di stampo camorristico facente capo ai [OSCURATO:PERSONA], ai fini della sussistenza delle aggravanti mafiose, deve dirsi quanto segue. 5.1. La sentenza rescindente ha, innanzitutto, censurato la ritenuta ostatività all'accertamento di precedenti pronunzie sulla esistenza e operatività del cian camorristico dei [OSCURATO:PERSONA], come pure la mancata contestazione del reato di associazione mafiosa, ritenendo legittimo il ricorso all'accertamento incidentale a riguardo. Ha, quindi, affermato (v. pg. 32 e SS.) che «comunque la sentenza[...], ha proceduto all'accertamento incidentale autonomo e tuttavia parziale, delle risultanze probatorie, concludendo per l'insussistenza dell'aggravante, sull'assunto che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (genericamente richiamate), fossero risalenti e riguardassero solo la persona di [OSCURATO:PERSONA] segnalando che il principale teste di accusa (maresciallo [OSCURATO:PERSONA]) non aveva ipotizzato l'esistenza di un'associazione mafiosa o dell'aggravante nella forma agevolativa, ma solo nella forma del metodo, e ancora perché "non appaiono decisive le vicende analizzate in sentenza circa le asserite incidenze in attività imprenditoriali che non hanno originato autonomi capi di imputazione". Come già in precedenza evidenziato si tratta di una motivazione assai sbrigativa che si attesta su una lettura atomistica e parcellizzata degli elementi probatori senza esaminare quegli stessi elementi nella loro globalità e concatenazione logica (in particolare le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia attentamente scrutinate dal primo giudice: pag. 120 e segg. della sentenza di primo grado) attestandosi su una ricostruzione dei fatti 29 (plimitata ad una pedissequa trascrizione delle dichiarazioni del teste, senza accompagnarla da una aùtonoma ricognizione critica, globale, degli elementi fattuali acquisiti. Va precisato che è compito del giudice quello di verificare se il fatto concreto sottoposto al suo esame sia sussumibile nella fattispecie tipica prevista dalla norma incriminatrice. Infatti, un conto sono gli elementi costitutivi del reato, altro conto sono gli elementi di prova valorizzabili al fine di ritenere dimostrati i primi. Muovendosi sul piano probatorio, il giudice di merito può legittimamente impiegare emergenze fattuali, non integranti ex se la fattispecie tipica, ma considerate sintomatiche e dunque dimostrative della sussistenza di uno o più degli elementi costitutivi del fatto-reato, senza per questo esporsi a censure di inosservanza o erronea applicazione della legge penale sostanziale. Quanto, poi, agli indici di riconoscimento di un gruppo criminale di stampo mafioso, preme svolgere un sintetico esame dei caratteri tipizzanti della associazione di tipo mafioso, con l'obiettivo di riscontrare la correttezza della decisione e la congruità della motivazione. Secondo il consolidato panorama giurisprudenziale, è necessaria una effettiva capacità intinnidatrice del sodalizio criminale da cui derivino le condizioni di assoggettamento e omertà di quanti vengano con esso effettivamente in contatto. Il tema della esteriorizzazione del metodo mafioso ha trovato differenti declinazioni negli orientamenti di legittimità tanto da indurre, in due occasioni (nei 2015 e nel 2019), le sezioni semplici a rimettere la questione alle Sezioni Unite cui, però, non ha fatto seguito la pronuncia dell'autorevole consesso, in quanto si è rilevato come il contrasto non riguardasse i principi, ma afferisse al diverso tema della corretta valutazione delle evidenze probatorie. Invero, è presupposto ermeneutico comune a tutti gli indirizzi, quello della «riconducibilità delle forme di manifestazione della "delocalizzazione" della criminalità organizzata a due alternative: a) il nuovo aggregato costituisce una struttura autonoma ed originale, pur proponendosi di adottare la medesima metodica delinquenziale delle mafie storiche; b) il nuovo aggregato si pone come mera articolazione di una tradizionale organizzazione mafiosa, in stretto rapporto di dipendenza o, comunque, in collegamento funzionale con la "casa madre"». La differenza tra le due manifestazioni attiene non alla capacità intimidatrice del sodalizio - che è, comunque, una precondizione necessaria per la configurabilità del reato - quanto piuttosto alla forma di esteriorizzazione del metodo mafioso, richiedendosi solo nella "categoria a" la verifica di tutti i presupposti costitutivi del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e, dunque, l'esternazione del metodo mafioso con le sue ricadute nell'ambiente esterno in termini di assoggettamento e di omertà. Qualora, invece, si versi nella "categoria b", la cellula viene considerata quale promanazione dell'originaria struttura delinquenziale, di cui non può che ripetere i tratti distintivi, compresa la forza intimidatrice e la capacità di 30condizionare l'ambiente circostante. Sulla "categoria b" il confronto dottrinario e giurisprudenziale è più acceso e si ripercuote sul tema della cd. "mafia silente" (cfr. Sez. F, n. 56596 del 03/09/2018, Rv. 274753; Sez. 1, n. 51489 del 29/11/2019, Rv. 277913). Di contro sulla "categoria a" non sorgono problemi, proprio perché essa impone sempre e comunque la rigorosa verifica di tutti i presupposti costitutivi del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e postula l'esteriorizzazione del metodo mafioso. La decisione impugnata non si conforma ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità. Nello schema normativo previsto 'dall'art. 416-bis cod. pen. non rientrano solo grandi associazioni di mafia ad alto numero di appartenenti, dotate di mezzi finanziari imponenti, e in grado di assicurare l'assoggettamento e l'omertà attraverso il terrore e la persistente messa in pericolo della vita delle persone; rientrano anche "piccole" mafie con un basso numero di appartenenti (bastano tre persone), non necessariamente armate (l'essere armati e usare materiale esplodente non è infatti un elemento costitutivo dell'associazione ex art. 416-bis, ma realizza solo un'ulteriore modalità di azione che aggrava la responsabilità degli appartenenti), che assoggettano un limitato territorio avvalendosi, però, del metodo "mafioso"; senza necessità, tuttavia, che la forza intimidatoria del vincolo associativo sia penetrata in modo massiccio nel tessuto economico e sociale del territorio di riferimento (tra le ultime Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Gualtieri, in proc. c.d. Aemilia; Sez. 5, n.44156 dei 13/06/2018, S., Rv. 274120, fattispecie relativa al c.d. "clan Spada" operante nel territorio di Ostia; Sez. 6, n. 57896 del 26/10/2017, nel proc. a carico del clan Fasciani). Perché sussista la condizione dell'omertà, non è affatto necessaria una generalizzata e sostanziale adesione alla subcultura mafiosa, né una situazione di così generale terrore,da impedire qualsiasi atto di ribellione e qualsiasi reazione morale alla condizione di so‘ttomissione. È sufficiente che il rifiuto a collaborare con gli organi dello Stato sia diffuso, anche se non generalizzato; che tale atteggiamento sia dovuto alla paura o di danni all'integrità della propria persona o anche solo alla attuazione di minacce che comunque possono realizzare danni rilevanti; che sussista la diffusa convinzione che la collaborazione con l'autorità giudiziaria - denunciando il singolo che compie l'attività intimidatoria - non impedirà che si abbiano ritorsioni dannose per la ramificazione dell'associazione, la sua efficienza, la sussistenza di altri soggetti non identificabili e forniti di un potere capace di danneggiare coloro che vi resistono (Sez. 6, n. 1612 del 11/01/2000 Rv. 216634; Sez. F, n. 44315 del 12/09/2013, Rv. 258637). Consegue che il reato in esame è configurabile anche con riguardo ad organizzazioni che, senza controllare tutti coloro che vivono o lavorano in un certo territorio, rivolgono le proprie mire a danno dei componenti di una certa collettività, a condizione che si avvalgano di metodi tipicamente mafiosi e delle conseguenti condizioni di 31assoggettamento e di omertà (Sez. 6, n. 57896 del 26/10/2017, Fasciani, cit. in motivazione). Assume dunque valenza secondaria, in questa prospettiva, il numero effettivo dei soggetti coinvolti come vittime, a fronte della diffusività del fenomeno a danno di un numero indeterminato di persone, che potrebbero in tempi brevi trovarsi alla mercé del sodalizio. Del resto, la forza prevaricatrice di un'organizzazione mafiosa ha capacità di penetrazione e di diffusione inversamente proporzionali ai livelli di collegamento che la collettività sulla quale si esercita è in grado di mantenere, per cultura o per qualsiasi altra ragione, con le istituzioni statuali di possibile contrasto, potendo evidentemente la intimidazione passare da mezzi molto forti (minaccia alla vita o al patrimonio quando ci si trovi in presenza di soggetti ben radicati in un territorio, come per esempio gli operatori economici non occulti) a mezzi semplici come minacce di percosse rispetto a soggetti che non siano in grado di contrapporre valide difese (Sez. 6, n. 35914 del 30/05/2001). La sentenza di appello ha sbrigativamente liquidato, la questione dell'aggravante mafiosa ritenendo che le pronunce assolutorie dì [OSCURATO:PERSONA] dal reato associativo di matrice camorristica (sent. del GIP di Roma del 12.7.2010) e quella di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per l'omicidio Carlino in cui era stata esclusa l'aggravante mafiosa (sent. della Corte di assise di appello 29/1/2016), precludessero l'accertamento dell'esistenza di un gruppo camorristico denominato clan [OSCURATO:PERSONA] senza considerare che la Corte di appello di Roma, successivamente, con sentenza del 3/10/2018 (riportata per stralci dal Tribunale a pag. 139) confermata dalla Corte di cassazione (Sez. 5, sent. del 17/2/2020, Rv. 278863), non solo aveva accertato l'esistenza del clan camorristico [OSCURATO:PERSONA], anch'esso di matrice camorristica e poi consolidatosi a Roma, ma aveva apprezzato anche il riconoscimento dei rapporti tra detto clan ed altri gruppi criminali operanti sul territorio capitolino, tra i quali i Casamonica e i [OSCURATO:PERSONA], definiti nella sentenza di primo grado come "famiglia di estrazione napoletana che su Roma era importante e intimoriva con diramazioni e interessi in vari settori", spiegando che pur non potendosi parlare di un sodalizio unitario tra il clan [OSCURATO:PERSONA] e il clan [OSCURATO:PERSONA], i rapporti tra i due gruppi erano improntati a reciproci favori (chiaro indice di mafiosità), avevano una comune matrice camorristica, avevano stretto accordi per regolamentare gli ambiti operativi di ciascun gruppo. Ed è emblematico che il sodalizio in questione venisse percepito all'esterno, come "clan [OSCURATO:PERSONA]" e non come "[OSCURATO:PERSONA] e altri", in quanto l'elevata caratura criminale del capo evidentemente aveva strutturato intrinsecamente quella dei gruppo e con essa ha finito per confondersi. Operando una valutazione atomistica degli elementi indiziari e svilendone la reale portata rappresentativa, la Corte di appello è pervenuta ad esiti che negano rilevanza penale alla pur riconosciuta esistenza di un nucleo territoriale strutturato, 32direttamente collegato, per il tramite ,di [OSCURATO:PERSONA], alla camorra napoletana in grado di offrire protezione, ad esempio, nel campo della ristorazione proprio in considerazione dell'aura criminale di cui il gruppo era ammantato. La prospettiva aprioristicamente demolitoria da cui muove la sentenza impugnata s'apprezza, in particolare, nell'esame delle intercettazioni riguardanti le vicende dei locali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Ostia, i cui contenuti sono stati ritenuti dalla Corte di appello ininfluenti a causa della parcellizzazione degli episodi, valutati in maniera frammentata e rifiutando di dar rilievo ad elementi di prova che esulassero dalle singole fattispecie per disegnare il quadro all'interno del quale le condotte illecite erano state consumate. A riguardo deve sottolinearsi che, diversamente da quanto sostenuto dalla Corte di appello, li Tribunale ha evidenziato che le dichiarazioni dei pentiti si riferivano anche a periodi successivi alla sentenza assolutoria resa dal GIP in data 12/7/2010, ha rimarcato che essi avevano riferito dell'esistenza del clan [OSCURATO:PERSONA] capeggiato da [OSCURATO:PERSONA], originariamente affiliato al clan camorristico Moccia operante in Afragola nel cui ambito [OSCURATO:PERSONA] aveva acquisito considerazione per le sue capacità di killer, aggiungendo che, trasferitosi a Roma, [OSCURATO:PERSONA] aveva dato luogo ad un gruppo criminale autonomo strutturato e dotato di armi, che si avvaleva dell'aura criminale del capo e di metodi violenti così da imporsi nel territorio capitolino per ciò che concerne usura, estorsioni, spaccio di sostanze stupefacenti. Detto gruppo era in grado di controllare l'intero territorio ed accumulando consistenti risorse illecite, aveva un proprio radicamento territoriale raggiunto anche attraverso la mediazione con altri gruppi criminali, si avvaleva della forza intimidatrice promanante dal passato criminale di [OSCURATO:PERSONA] e dai metodi violenti da lui utilizzati, offriva protezione ad imprenditori in cambio di elargizioni in denaro e tolleranze di ingerenze nelle attività di impresa, aveva una struttura verticistica, disponeva di una consistente provvista economica di natura illecita gestita a beneficio del gruppo (pagg. 218 - 224 della sentenza di primo grado)». 5.2. La sentenza impugnata, dopo aver escluso la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nei termini già ricordati, ha esaminato la questione in ordine al patrimonio di provenienza illecita facente capo ai [OSCURATO:PERSONA], con riguardo al delitto presupposto del riciclaggio, considerando la conferma definitiva della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] cl. 77 in ordine ai delitti di autoriciclaggio di cui ai capi 7, 8, 9, 10 e 47 lett. a), ricostruendo in via definitiva che l'attività principale di [OSCURATO:PERSONA] (prima di essere arrestato nei 2009) era il traffico di ingenti quantitativi di stupefacente che hanno fruttato alla sua famiglia risorse assai rilevanti, gestite materialmente da [OSCURATO:PERSONA] ci. 77, "braccio operativo di quel ramo della famiglia in assenza del padre detenuto". Inoltre, ha affermato che dalle conversazioni intercettate emerge che un vasto patrimonio, /te 33illecitamente acquisito nel tempo e custodito in nascondigli realizzati su iniziativa di [OSCURATO:PERSONA] presso varie abitazioni familiari, era a disposizione di [OSCURATO:PERSONA] e degli altri componenti della famiglia [OSCURATO:PERSONA] (v. pag. 8 e ss.). Questo ingente patrimonio risulta illecitamente accumulato grazie anche alle attività criminali del passato per le quali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ci. 77 sono stati condannati in via definitiva (v. pag. 12 e ss.) e che gli imputati programmarono di implementare mediante le attività criminali in imputazione, avviate tra il 2017 e il 2018. Quanto all'esistenza e all'operatività del gruppo associato (v. pg. 14 e ss.), si richiama l'accertamento di primo grado sulla capacità espansiva negli affari illeciti del gruppo dei [OSCURATO:PERSONA] con. riguardo alla operatività in Campania con gli impieghi nel settore dell'abbigliamento con la complicità del Cosentino e del D'[OSCURATO:PERSONA]; a Roma con le ingerenze nel mercato delle auto, in relazione ai rapporti con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; con il controllo dell'attività di ristorazione della famiglia [OSCURATO:PERSONA]; con i prestiti usurari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; con le ingerenze nell'abbigliamento attraverso le società del [OSCURATO:PERSONA] a Verona, nonché a Milano attraverso il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], a loro volta collegati con [OSCURATO:PERSONA], titolare di società operanti in territorio elvetico. Si considera, poi - facendo leva sulla definitività del relativo accertamento condotto dalla prima sentenza - il meccanismo degli investimenti effettuati dagli imputati nelle attività imprenditoriali oggetto dei vari capi di imputazione, così da poter affermare che «sotto le direttive di [OSCURATO:PERSONA], che era detenuto, suo fratello [OSCURATO:PERSONA], i figli di entrambi, [OSCURATO:PERSONA] c1.77 e [OSCURATO:PERSONA] cl. 90, [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], tra il marzo 2017 e l'ottobre 2018 si infiltrarono all'interno di una parte del mondo imprenditoriale della capitale e posero in essere, quantomeno, le operazioni descritte nei capi di imputazione tramite le società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; VEM e BMD di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; RDM, [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 2018 di [OSCURATO:PERSONA]; caseificio ,[OSCURATO:PERSONA] dei fili [OSCURATO:PERSONA]. A tali operazioni si affiancarono le condotte usurarie in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] nonché le condotte estorsive in danno del [OSCURATO:PERSONA], ascritte anche a [OSCURATO:PERSONA]», dovendosi menzionare «anche l'episodio accertato in via definitiva nell'ambito di altro procedimento, e in particolare la riscossione da parte di [OSCURATO:PERSONA], per conto di [OSCURATO:PERSONA], del credito di 17.000 euro vantato dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (cfr, sentenza Corte di appello in data 3.10.2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed altri)», essendo rimesse «ulteriori condotte di intestazione fittizia, riciclaggio e reimpiego poste in essere dagli imputati nel periodo tra gennaio 2017 e novembre 2018 tramite le società [OSCURATO:PERSONA], Vem, Sofirege, ITB, [OSCURATO:PERSONA], per competenza alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli». La sinergia operativa del gruppo era fondata sulla disponibilità da parte dello stesso 34di rilevantissime riserve di denaro contante illecitamente accumulate nel tempo nel campo del traffico di stupefacenti dove il gruppo rivestiva una indiscussa posizione di supremazia, successivamente investito attraverso le illecite operazioni negli svariati campi nei quali i componenti della famiglia [OSCURATO:PERSONA] non avevano né competenze né interesse, offrendo agli imprenditori compiacenti coinvolti risorse e protezione rispetto alle pretese dei clienti o terzi creditori. Elementi indicativi della dinamica associata è considerata la devoluzione alla famiglia dei proventi illeciti, le cautele adottate nelle comunicazioni attraverso il linguaggio criptico e la natura illecita del rapporto tra gli imputati. Quanto al carattere mafioso del gruppo [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata (v. pag. 16 e ss.) ritiene che le vicende oggetto dei capi di imputazione già definiti con sentenza irrevocabile e quelle oggetto del presente giudizio, offrono la prova della sussistenza degli elementi costitutivi che caratterizzano un'associazione di stampo mafioso, tra cui la prevaricazione, il ruolo regolatore dei conflitti, l'offerta di protezione, la forza di intimidazione, l'omertà, la fama criminale. Ai singoli aspetti, la sentenza dedica una pertinente disamina (v. par. 2.5., la prevaricazione; par. 2.6., la forza di intimidazione e la condizione di assoggettamento/omertà). Sulla base delle argomentazioni esposte, la Corte ritiene sussistente l'aggravante dell'agevolazione mafiosa (v. par. 2.7) e quella del metodo mafioso (v. par. 2.8) così come contestate in relazione ai vari capi. 5.3. Avverso la ricostruzione offerta dalla sentenza le difese dei ricorrenti, attraverso i motivi comuni oggetto di esame, deducono vizi cumulativi di motivazione e la violazione dell'art. 416-bis cod. pen. Ritiene questo Collegio che le censure sono complessivamente infondate. 5.3.1. Deve, innanzitutto, essere respinta !a censura mossa dal ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla mera presa d'atto, da parte della sentenza impugnata, del ragionamento logico della sentenza rescindente, senza una autonoma verifica dei compendio processuale. La isolata censura, invero, è manifestamente infondata avendo, evidentemente, la sentenza prodotto - in adesione al dictum rescindente - una puntuale e articolata verifica del compendio probatorio, in rapporto alle doglianze difensive, a sostegno delle proprie conclusioni, di cui il giudicato sui rapporti con il clan [OSCURATO:PERSONA] è solo uno degli elementi considerati. 5.3.2. Quanto agli indici della natura mafiosa del gruppo dei [OSCURATO:PERSONA], le censure mosse dai ricorrenti si palesano in contrasto con il dictum della sentenza rescindente che, nel censurare la valutazione probatoria del precedente Giudice di appello, ha imposto la necessità di un criterio globale di valutazione dell'articolato e molteplice dato probatorio e dei correlativi indici enucleati, cosicché deve essere respinto l'approccio difensivo, in vario modo rappresentato da più ricorsi, che 35appunta le censure - quando non su una rivisitazione nel merito del compendio probatorio - sul rilievo parcellizzato dato, ora alla sola fama criminale di [OSCURATO:PERSONA], ora al mero vincolo parentale dei componenti del gruppo, ora alla sola commissione dei plurimi reati-fine. 5.3.3. Quanto alla valutazione delle prove dichiarative provenienti dai collaboratori di giustizia, generica è la censura svolta dalle difese di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla mancata considerazione delle deduzioni svolte in appello a riguardo della loro attendibilità e pertinenza al tema trattato. Richiamato il rilievo dato dalla rescindente al compendio dichiarativo dei collaboratori di giustizia escussi in dibattimento, la sentenza impugnata (v. pag. 24 e sg.) ha evidenziato il riferimento del propalato dei collaboratori di giustizia fino al 2013 e ha valorizzato le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che ha riferito della supremazia di [OSCURATO:PERSONA] nel campo del traffico di stupefacenti; [OSCURATO:PERSONA], che ha riferito sulla necessità di concordare con [OSCURATO:PERSONA] la spartizione del territorio laziale per il traffico di stupefacenti; [OSCURATO:PERSONA], sulla capacità di imposizione e punizione del gruppo dei [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], su una disputa con [OSCURATO:PERSONA], per dirimere la quale era stato portato al cospetto di [OSCURATO:PERSONA], presentatosi con una scorta armata, dicendogli " tu lo sai chi sono io?"; [OSCURATO:PERSONA], sul costante riferimento da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al fratello [OSCURATO:PERSONA], anche quando questi era detenuto, in ordine al traffico di stupefacenti. Anche per questo aspetto, la censura incontra il limite di ammissibilità già esposto sub per 3.2., non trattandosi di questione assorbita, sia in sede di legittimità - nella quale, al contrario, si designa la rilevanza del compendio dichiarativo in questione nell'ambito del devoluto al Giudice di rinvio - sia in quello del precedente appello, nell'ambito del quale risulta il positivo apprezzamento di tale compendio, in relazione alla posizione apicale di [OSCURATO:PERSONA] rispetto a un gruppo delinquenziale particolarmente forte a Roma, perfino dominante nel settore degli stupefacenti (v. pag. 127 della sentenza di appello del 09/02/2023), come pure con riguardo alle relazioni degli imputati con ambienti criminali con la capacità di determinarle (v. pag. 139 e ss., ibidem). Cosicché fallace è la posizione difensiva che - attraverso il rinvio alle precedenti doglianze in appello in materia - censura la sentenza impugnata della omessa motivazione a loro riguardo. 5.3.4. Sulla base di queste premesse, la censura difensiva volta a negare, radicalmente, la stessa esistenza di una compagine associativa è evidentemente generica, in quanto non si confronta con le ragioni a riguardo, sopra riportate dalla sentenza impugnata, sulla esistenza del gruppo associato a base familiare. 365.3.5. Quanto alle censure sulle condotte prevaricatrici, sulla individuazione della forza di assoggettamento/omertà ascritte al gruppo in esame, sulla fama criminale di [OSCURATO:PERSONA] e sulla protezione offerta dai componenti del gruppo nel campo della ristorazione, esse sono sostanzialmente declinate secondo un diverso apprezzamento delle fonti probatorie, che non può trovare accesso in questa sede di legittimità, in assenza di vizi logici e giuridici da parte della sentenza impugnata, oltre che per il divieto di ripercorrere i vizi della sentenza annullata. Invero, quanto alle condotte prevaricatrici e alla correlata forza di assoggettamento mafioso, la sentenza dà conto delle forme di prepotenza e prevaricazione subite dagli imprenditori pur di usufruire di liquidità e protezione: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a completa disposizione per richieste di autovetture da parte di [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ben consapevoli che il denaro apparteneva alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] e di dover sottostare alle pretese di [OSCURATO:PERSONA] ci. 77 per non "rompere l'equilibrio"; [OSCURATO:PERSONA], destinatario della pretesa di assunzione di [OSCURATO:PERSONA] cl. 90 da parte del padre [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], vittima di una pretesa estorsiva percepita proveniente da persone associate. Quanto alla forza di intimidazione e condizione di assoggettamento/omertà, la sentenza ha valorizzato la condizione di intimidazione degli imprenditori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la consapevolezza espressa dal primo in dibattimento della provenienza familiare dei denaro e del timore per la propria incolumità e di quella dei propri familiari e la consegna del silenzio a coloro che entravano in rapporti con gli esponenti del gruppo, in occasione degli accertamenti da parte delle forze dell'ordine - riflessa nella preoccupazione dei [OSCURATO:PERSONA] al momento degli arresti -, mantenuta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fino al dibattimento, mentre il [OSCURATO:PERSONA] denunciò le vicende di cui era vittima con estremo ritardo. Inoltre, è stata valorizzata la forza intimidatrice costruita anche sulla fama criminale del capo famiglia e sui collegamenti di questi con le famiglie camorristiche di origine, secondo le propalazioni dei collaboratori di giustizia. In base a queste erano riconosciute a [OSCURATO:PERSONA] non solo la professionalità criminale propria di chi appartiene a un gruppo organizzato ed esercita la propria influenza su un determinato territorio, ma altresì il ruolo di protettore/regolatore, in grado di assicurare le pretese criminali degli altri gruppi criminali, tanto con riferimento a un periodo temporale fino al 2013. Inoltre, ineccepibile concorrente stigma della connotazione mafiosa del gruppo [OSCURATO:PERSONA], proviene dall'accertamento - in separato procedimento - dell'accordo tra [OSCURATO:PERSONA] e il gruppo [OSCURATO:PERSONA] sulla riscossione del credito vantato dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in favore del quale era intervenuto [OSCURATO:PERSONA]; e, ancora, il definitivo riconoscimento della natura mafiosa del clan [OSCURATO:PERSONA] , anche sulla base dei rapporti che il clan aveva con altri gruppi criminali, tra cui quello capeggiato da [OSCURATO:PERSONA] 37("quando si parlava dei napoletani, il riferimento era sempre al [OSCURATO:PERSONA] e al suo gruppo che su Roma era "importante" e "intimoriva", con diramazioni e interessi in vari settori) (v. pg. 24 e ss. della sentenza). Ruolo e compiti attuali anche negli anni successivi oggetto dell'attuale procedimento, come ineccepibilmente desunto dalle parole di [OSCURATO:PERSONA], che si dimostra consapevole del calibro criminale di [OSCURATO:PERSONA] - ragione per la quale si rivolse a [OSCURATO:PERSONA] del 77 -; dalla consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] delle capacità di approccio dello stesso [OSCURATO:PERSONA] sui suoi debitori per facilitare la riscossione; da quella di [OSCURATO:PERSONA] in riferimento alla capacità di [OSCURATO:PERSONA] di intervenire nei confronti di due dipendenti; dalla capacità del gruppo di esercitare protezione nel campo della ristorazione (vicenda de "[OSCURATO:PERSONA]" in procinto di aprire, di "[OSCURATO:PERSONA]", vittima di pretese estorsive, del ristorante [OSCURATO:PERSONA] di Ostia, parimenti vittima di pretese estorsive), a dimostrazione della percezione da parte degli imprenditori della fama criminale del gruppo [OSCURATO:PERSONA] al quale si rivolgevano per poter affrontare il mercato. 5.3.6. Ritiene questa Corte che la sentenza abbia fatto corretta applicazione dei principi di diritto indicati dalla sentenza rescindente in tema di costituzione di una nuova struttura, operante in un'area geografica diversa dal territorio di origine dell'organizzazione di derivazione, rispetto alla quale è necessario che il sodalizio abbia conseguito, nel contesto di riferimento, una capacità intimidatrice effettiva e obiettivamente riscontrabile, che può esteriorizzarsi anche con atti non connotati da violenza o minaccia, essendo sufficienti comportamenti evocativi del prestigio criminale del gruppo (Sez. 6, n, 9001 del 02/07/2019, dep. 2020, Demasi, Rv. 278617), senza necessità di tradursi nel controllo di una determinata area territoriale (Sez. 6, n. 24535 del 10/04/2015, Mogliani, Rv. 264126), né che l'impiego della forza intimidatoria del vincolo associativo sia penetrato in modo massiccio nel tessuto economico e sociale del territorio di elezione, essendo sufficiente la prova dell'impiego di tale forza intimidatrice per i fini previsti dal comma terzo della suddetta norma anche in un ambito territoriale o settoriale circoscritto, purché il sodalizio abbia conseguito fama e prestigio criminale, autonomi e distinti da quelli personali dei singoli partecipi, abbia in concreto manifestato una capacità di intimidazione effettivamente percepita come tale ed abbia conseguentemente prodotto un assoggettamento omertoso nell'ambito in cui l'associazione è attiva (Sez. 5, n. 30176 del 15/07/2025, A., Rv. 288591). Non vale a inficiare la ricostruzione operata dal Giudice di merito, la deduzione difensiva che fa leva sulla ontologica soggezione della parte offesa del delitto di usura, avendo dato conto la sentenza impugnata della diversa genetica connotazione e del diverso spessore della soggezione mafiosa rispetto a quella meramente connaturata al reato in questione; come pure, manifestamente 38infondata è la pretesa contraddizione della condizione omertosa con l'esistenza dell'ampio contributo reso dai collaboratori di giustizia, che - palesemente - non tiene conto della natura di tale contributo, reso proprio da chi - appartenente alla criminalità organizzata - si è affrancato dalla logica mafiosa, decidendo di collaborare; mentre generica è la medesima censura rispetto alle dichiarazioni rese dalle vittime dell'usura rispetto alle valutazioni sopra riportate della sentenza impugnata. Né può trovare accesso la censura sulla protezione chiesta e offerta dagli imprenditori nel campo della ristorazione, risultando la stessa declinata secondo una rivalutazione del compendio probatorio, in presenza di un doppio conforme .._. accertamento, esente da vizi logici, che dà conto della esistenza di tali indici di mafiosità facenti capo alla attività dei componenti del gruppo. Quanto alla opposta "esile conformazione soggettiva" del gruppo e dei suo oggetto criminale, essa non tiene conto del dictum della rescindente a riguardo della sufficiente composizione soggettiva di un gruppo mafioso, né della natura "tradizionale" del gruppo mafioso dei [OSCURATO:PERSONA], essendo, inoltre, del tutto genericamente proposto rispetto al numero dei soggetti coinvolti, alla estensione territoriale degli affari illeciti considerati e al loro stesso numero, non illogicamente considerati adeguato indice della forza di penetrazione del gruppo camorristico nel tessuto economico e della sua mafiosità. Solo suggestivamente, infine, è stata in varia guisa prospettata l'inidoneità dell'analisi dei Giudici di merito, in quanto incentrata sull'aura criminale di un soggetto piuttosto che sulla capacità intimidatoria promanante dal gruppo. Premesso, in generale, che la sentenza rescindente costituisce in questa sede parametro di riferimento in sé concludente con riguardo ai profili di rilievo giuridico, oltre che con riguardo allo stigma di inadeguatezza della motivazione proposta dalla sentenza di appello annullata, deve comunque rimarcarsi che non è dato ravvisare alcuno scostamento dai principi affermati da Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555 - 17, in ordine alla necessità che fama e prestigio criminali siano distinti da quelli di singoli componenti: e, invero, la sentenza rescindente ha delineato i caratteri del sodalizio mafioso, ai quali la Corte di appello in sede di rinvio si è attenuta, descrivendo un quadro in cui non è stato fatto riferimento alla fama criminale di un singolo, disgiunta da quella del sodalizio, bensì alla capacità di intimidazione imputabile "per li rami" all'intero clan, di cui [OSCURATO:PERSONA] era l'esponente di punta e che, peraltro, godeva di un oggettivizzato prestigio, propiziato dall'essenziale contributo di tutti i componenti. 6. Esaminati i motivi comuni ai ricorsi, devono essere partitamente scrutinati gli altri motivi di ricorso di ciascun imputato. 397. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] classe 1977, 7.1.1I secondo motivo, avente a oggetto la responsabilità per il reato sub 1, è inammissibile. 7.1.1. La sentenza rescindente si è espressa a riguardo nei seguenti termini: «Alla stregua del principio di diritto su enunciato[...], si rileva che la motivazione della Corte di appello con riferimento al capo 1) (art. 648-ter.1 cod. pen.) quanto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed ai capi 2 e 4) (art. 648-bis cod. pen.) quanto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (si tratta dell'autoriciclaggio e del riciclaggio della somma di euro 35.000,00 di provenienza delittuosa), è carente perché si limita a ribadire gli argomenti difensivi allegati dalla difesa, circa la provenienza della somma di denaro di euro 35.000,00 versata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. del [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] car del [OSCURATO:PERSONA] e da questi utilizzata per l'acquisto di un'autovettura Mercedes GLC - poi fittiziamente intestata ad Oppor° [OSCURATO:PERSONA] e di fatto nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA]-, dalla vendita dell'autovettura Audi A4 dalla [OSCURATO:PERSONA] all'avv. [OSCURATO:PERSONA], senza tener conto delle considerazioni del Tribunale (riportate a pag. 260 e segg.) che tali argomenti aveva puntualmente vagliato, disattendendoli con motivazione logica, dettagliata e coerente con i dati processuali (cfr. anche pag. 304 della sentenza di primo grado). In particolare, la Corte di appello ha omesso di valutare le numerose e convergenti intercettazioni telefoniche riportate dal primo giudice che, valutate complessivamente, avevano accertato la cointeressenza di [OSCURATO:PERSONA] nelle società commerciali del [OSCURATO:PERSONA] e dei [OSCURATO:PERSONA], e di ritenere provata l'ipotesi di autoriciciaggio di cui ai capo 1) e di riciclaggio di cui ai capi 2) e 4). La sentenza di secondo grado valorizza, a dimostrazione della liceità dell'operazione di acquisto della Mercedes, il fatto che la somma di denaro utilizzata per l'acquisto provenisse dalla vendita di un'AUDI A4 di proprietà del [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello, tuttavia, non ha spiegato il motivo per il quale [OSCURATO:PERSONA] non figurasse formalmente come venditore, né il motivo per il quale il pagamento del prezzo dell'autovettura fu effettuato dall'acquirente in favore della società del Presuttl (e non del [OSCURATO:PERSONA]). Inoltre, i giudici del gravame non hanno motivato in merito alla mancanza di documentazione contabile a supporto del bonifico di euro 35.000,00 effettuato, poi, dalla società [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] car del [OSCURATO:PERSONA], posto che la causale formale (acquisto dell'Audi A4) non vedeva coinvolta la [OSCURATO:PERSONA] car, né ha illustrato il motivo per il quale [OSCURATO:PERSONA] utilizzò risorse proprie (euro 11.000,00) per l'acquisto della Mercedes per conto di [OSCURATO:PERSONA], mai formalmente apparso nemmeno nella fase successiva all'acquisto. Ma soprattutto la sentenza di appello appare viziata laddove, nel confutare le argomentazioni svolte dal primo giudice, che aveva segnalato l'anomala circostanza del pagamento del prezzo della vettura AUDI A4, alla [OSCURATO:PERSONA] e non al venditore formale [OSCURATO:PERSONA], ritiene che la Roma 40Nice avesse ricevuto il denaro perché l'autovettura gli era stata affidata "in conto vendita dal [OSCURATO:PERSONA]". Ed invero, il contratto di conto vendita o contratto estimatorio (contratto reale ad effetti obbligatori ex art. 1376 c.c.), non determina il trasferimento della proprietà del bene ma attribuisce all'accipiens solo il potere di disposizione della cosa (art. 1558 c.c.). Pertanto, detta operazione negoziale non poteva giustificare il pagamento del prezzo da parte dell'acquirente in favore della società del [OSCURATO:PERSONA] (che non era proprietaria). Quest'ultimo in forza del conto vendita avrebbe potuto trattenere per sé solo la provvigione e non l'intera somma (euro 35.000,00), che ha incassato e trasferito alla [OSCURATO:PERSONA] car di [OSCURATO:PERSONA] con bonifico senza giustificazione causale, posto che la [OSCURATO:PERSONA] car era estranea all'acquisto della Audi A4. La sentenza di secondo grado, a dimostrazione della liceità dell'operazione di acquisto della Mercedes rimarca poi che [OSCURATO:PERSONA] era titolare della targa prova dell'Audi A4, così incorrendo in un travisamento della prova posto che, come segnalato dal P.G. ricorrente, dalle intercettazioni si ricava che la targa prova non era abbinata all'Audi, ma ad altra autovettura (cfr. pag. 305 della sentenza del Tribunale)». 7.1.2. La sentenza impugnata tratta del reato di cui al capo 1 al par. 3 (v. pg. 38 e ss.), ricostruendo la vicenda sulla base della documentazione acquisita e delle intercettazioni, argomentando che «la somma di 35mila euro costituisce parte del valore della Audi A4, di proprietà del [OSCURATO:PERSONA] e che l'imputato diede ai due imprenditori disposizioni precise in ordine al trasferimento di tale somma dalla società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] alla società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in cui formalmente il [OSCURATO:PERSONA] non rivestiva alcun ruolo. La somma fu utilizzata da [OSCURATO:PERSONA], con l'ulteriore passaggio -nelle casse di una .società tedesca, per l'acquisto di una vettura Mercedes fittiziamente intestata ad un terzo». Aggiunge che «La circostanza che i 35,000 euro siano il provento di una lecita vendita dell'Audi A4 di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] all'avv. [OSCURATO:PERSONA], contrariamente a quanto sostenuto dalle difese degli imputati, non prova di per sé che la somma sia stata lecitamente acquisita al patrimonio dell'imputato»...«Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa ("non si può dire che tutto quello che ha [OSCURATO:PERSONA] sia di provenienza illecita"), essendo stato accertato in modo irrevocabile che l'imputato accumulò un illecito patrimonio e risultando altresì accertata la riconducibilità dell'Audi A4 allo stesso [OSCURATO:PERSONA], il valore della predetta auto deve essere considerato parte del suo patrimonio illecitamente accumulato di cui l'imputato, con l'operazione di cui ai capi 1, 2 e 4 volle occultare la provenienza»[...]« Il valore dell'auto in sostanza venne sostituito con denaro pulito e il successivo passaggio di tali banconote, per loro natura bene fungibile, dalle società dei due imprenditori compiacenti e, da qui, alla società tedesca Manna per l'acquisto della Mercedes, poi fittiziamente intestata a [OSCURATO:PERSONA] °podi:), integra il 41delitto di riciclaggio e autoriciclaggio (Cass. Sez. VI, n. 13085 del 3.10.2013)»[...] «La tesi accusatoria trova conferma in altri capi della sentenza divenuti irrevocabili. [OSCURATO:PERSONA] è stato infatti ritenuto responsabile con sentenza passata in giudicato del reato di intestazione fittizia di cui al capo 6 avente ad oggetto l'autovettura Mercedes, commesso proprio al fine "di agevolare la commissione dei delitti di riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro di illecita provenienza precedenti capi di imputazione 1, 2, 4 e 5. Che con le rimesse nei confronti della società tedesca Mame furono movimentati capitali illeciti di [OSCURATO:PERSONA] cl. 77 è stato accertato in via definitiva dal Tribunale anche con la pronuncia di assoluzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al capo 5 avente ad oggetto il trasferimento della somma di euro 11.670", così escludendosi fondamento alla deduzione difensiva che aveva fatto leva sulla regolarità della vendita e della lecita corresponsione del prezzo da parte dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]» (v. pg. 44 della sentenza impugnata). 7.1.3. Ritiene questa Corte che osta alla considerazione della deduzione difensiva - che ancora oppone la provenienza lecita dei 35mila euro dalla vendita della Audi A4 per innestare la censura di illogicità - il divieto, proveniente dalla sentenza rescindente, di ripercorrere in sede rescissoria il medesimo percorso argomentativo già censurato e rispetto al quale il motivo difensivo è meramente reiterativo, palesandosi, evidentemente, anche generico rispetto alla incensurabile risposta data a riguardo dalla sentenza impugnata che, invece, radica la vicenda sulla appartenenza della autovettura Audi A4 al patrimonio illecitamente accumulato da [OSCURATO:PERSONA]. Sulla base degli stessi argomenti e nel quadro di una valutazione complessiva delle deduzioni difensive, deve escludersi con riguardo a tutti i ricorrenti coinvolti nella vicenda che la ricostruzione della stessa possa esporsi al rilievo di un vulnus difensivo apprezzabile agli effetti dell'art. 521 cod. proc. pen., in quanto proprio la sentenza rescindente ha suggellato la valorizzazione degli elementi che hanno condotto alla ricostruzione operata in sede di rinvio, attraverso la confutazione degli argomenti difensivi, che sottendeva necessariamente il diretto riferimento al dato patrimoniale di partenza, nel quale si inseriva la movimentazione e la compravendita delle vetture, quali momenti della gestione di un inglobante patrimonio illecito. 7.2. Il terzo motivo è inammissibile. 7.2.1. Quanto alla censura in ordine alla recidiva specifica, la dedotta risalenza del precedente considerato è generica rispetto al corretto esercizio dei poteri discrezionali da parte del giudice di merito, che ha valorizzato la piena omogeneità del precedente per riciclaggio, nel contesto di illecita accumulazione di cui si è reso 42protagonista il ricorrente, rispetto alla pluralità di condotte per le quali è intervenuta condanna, espressione di una maggiore pericolosità specifica. 7.2.2. Sul diniego delle attenuanti generiche, la censura è manifestamente infondata, rispetto alla incensurabile considerazione del ruolo centrale dell'imputato, braccio operativo della famiglia [OSCURATO:PERSONA], alla assenza di resipiscenza e ai precedenti negativi, risultando assenti elementi favorevoli da considerare. 7.2.3. Sull'aumento per la continuazione, la censura è del tutto genericamente proposta, anche rispetto al limitato incremento di mesi sei di reclusione per ciascun reato in continuazione. 7.2.4. In relazione alla posizione del ricorrente, deve essere rilevato che - in virtù dell'accoglimento di motivi proposti da [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'aggravante mafiosa sub specie di finalità agevolativa per il capo 50 e da [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'aggravante mafiosa sub specie del metodo in relazione al capo 47 lett. a) - l'effetto estensivo ex art. 587 cod.proc. peri. comporta l'annullamento della sentenza impugnata in parte qua, ai fini di un nuovo giudizio su tali punti, anche in funzione di un'eventuale rideterminazione della pena. 8. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 8.1. Il primo motivo dell'atto per Avv. [OSCURATO:PERSONA] e il primo, secondo e terzo motivo dell'atto per AVv. [OSCURATO:PERSONA], sul concorso del ricorrente nei reati contestati sub capi 1, 7, 8, 9 e 11, sono inammissibili, 8.1.1. La sentenza rescindente in ordine al tema proposto dal ricorrente si è specificamente espressa. In relazione al reato di cui al capo 1, oltre a quanto sopra riportato sub par. 6.1.1., la sentenza rescindente ha affermato quanto segue: «Ciò detto con riguardo alla eccepita carenza e contraddittorietà della motivazione in relazione al capo 1) per ciò che concerne la posizione di [OSCURATO:PERSONA] (cl. '77), ritiene il collegio che la sentenza di secondo grado si esponga a censure anche in riferimento alla ritenuta insussistenza del concorso nel reato di [OSCURATO:PERSONA].[...] La sentenza di appello ha assolto l'imputato perché ha ritenuto che le intercettazioni valorizzate dal primo giudice fossero tardive e sommarie e per questo inidonee a dimostrare un'effettiva, reale e concreta partecipazione di [OSCURATO:PERSONA], in termini di autorizzazione o adesione preventiva suscettibile di porsi in rapporto di causalità efficiente rispetto alla realizzazione degli affari del figlio. Al fine di giustificare la pronuncia assolutoria la Corte d'appello ha passato in rassegna una pluralità di elementi la cui disamina, tuttavia, non è stata condotta in modo organico, tanto da giustificare il ripudio della interpretazione che ne aveva dato il Tribunale. L'esame dei singoli elementi indiziari è stato compiuto, infatti, senza una convincente analisi critica e senza una prospettiva globale ed unitaria, 43con la conseguenza che la struttura della motivazione della sentenza impugnata presenta aporie e crepe logiche che la rendono contrastante con le regole che, a norma dell'art. 192, comma 2, cod, proc. pen., governano la prova indiziarla. Nella giurisprudenza di questa Corte è stato chiarito, infatti, che il procedimento logico di valutazione degli indizi si articola in due distinti momenti: il primo è diretto ad accertare il maggiore o il minore livello di gravità e di precisione degli indizi, ciascuno considerato isolatamente, tenendo presente che tale livello è direttamente proporzionale alla forza di necessità logica con la quale gli elementi indizianti conducono al fatto da dimostrare ed è inversamente proporzionale alla molteplicità di accadiMenti che se ne possono desumere secondo le regole di esperienza; il secondo momento del giudizio indiziario è costituito dall'esame globale e unitario tendente a dissolverne la relativa ambiguità ("quae singula non probant, simul unita probant"), posto che "nella valutazione complessiva ciascun indizio (notoriamente) si somma e, di più, si integra con gli altri, talché il limite della valenza di ognuno risulta superato e l'incidenza positiva probatoria viene esaltata nella composizione unitaria, sicché l'insieme può assumere il pregnante e univoco significato dimostrativo, per il quale può affermarsi conseguita la prova logica del fatto che - giova ricordare - non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica) quando sia conseguita con la rigorosità metodologica che giustifica e sostanzia il principio del c.d. libero convincimento del giudice" (Sez. 1, n. 12309 del 18/02/2020, Rv.278628; Sez. 2, n. 45851 del 15/09/2023, Rv, 285441).[...] la Corte di appello non si è confrontata con l'ampia motivazione del primo giudice che aveva pertinentemente richiamato (cfr. pag. 300 della sentenza di primo grado) un'intercettazione del 27/1/2018 in cui [OSCURATO:PERSONA], in occasione dei furto di denaro precedentemente occultato nell'intercapedine dell'abitazione dei genitori, riferiva la proprietà dei denaro alla sua persona, desumendo da ciò che egli fosse "il primo proprietario, in qualità di capo, delle risorse illecite del gruppo e tale venendo riconosciuto dai suoi interlocutori"; né la Corte di appello ha logicamente spiegato la ragione per la quale [OSCURATO:PERSONA], detenuto, dovesse essere costantemente informato, con indicazioni anche di dettaglio, delle iniziative economiche del figlio e manifestasse un interesse diretto verso le stesse, fornendo indicazioni sulla condotta da tenere (Si informava di come andassero gli affari del figlio in rapporti con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sollecitava il rallentamento delle loro frequentazioni a seguito dell'arresto del [OSCURATO:PERSONA], si preoccupava che gli affari del [OSCURATO:PERSONA] potessero essere ricondotti ai [OSCURATO:PERSONA] e alle loro disponibilità economiche e che, a seguito del suo arresto, [OSCURATO:PERSONA] potesse collaborare con la giustizia). In altri termini, la Corte di appello non ha fatto buon uso del principio secondo il quale, con riferimento al caso di processo indiziario, nel quale cioè il materiale di prova è costituito da elementi in 44se stessi certi, ma idonei, se esaminati isolatamente, a fornire solo la probabilità più o meno elevata della sussistenza del fatto da accertare, il giudice può fondare il proprio convincimento di responsabilità anche sulla loro concatenazione logica, dalla quale risulti che il complesso degli indizi possiede quella univocità e concordanza atta a convincere della loro confluenza nella certezza in ordine al fatto stesso. E ciò tanto più se non sono allegati elementi di segno contrario (Sez. 1, n. 978 del 12/10/1982, Rv. 157266; Sez. 2, n. 28388 del 21/04/2017, in motivazione a pag. 10, non mass.; Sez. 2, n. 45851 del 15/09/2023, Rv. 28544)». Quanto alla corresponsabilità nei reati di cui ai capi 7, 8, 9, 10 e 11, la sentenza rescindente si esprime nei seguenti termini: «Le stesse criticità si rinvengono anche in relazione alle assoluzioni di [OSCURATO:PERSONA] dai reati contestati ai capi 7)-11), consistenti nell'autoriciciaggio di somme di denaro di provenienza illecita da lui investite, in concorso con il figlio, [OSCURATO:PERSONA] (cl.'77), nelle imprese commerciali di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza impugnata non si confronta con le ampie argomentazioni, di segno contrario, esposte nella decisione di primo grado e non analizza gli elementi di fatto ivi ritenuti dimostrativi della colpevolezza dell'imputato, limitandosi ad escludere il concorso nei singoli reati per la "mancanza di una qualche positiva e concreta manifestazione di volontà suscettibile di incidere sulla fase ideativa o preparatoria del reato". Ed invero, la Corte di appello sembra confondere il piano relativo alla necessità, del tutto condivisibile, di dimostrare il contributo reale ed effettivo del concorrente nella causazione del reato con quello della forma concreta del suo manifestarsi che, come è noto, può consistere nella istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, nell'agevolazione alla sua preparazione o consumazione, nel rafforzamento dei proposito criminoso di altro concorrente, nella mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso. Anche in questo caso, valutando il materiale captativo in maniera parcellizzata senza rispettare il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità che impone un esame globale degli elementi certi (intercettazioni) ciascuno dei quali va collocato all'interno di una visione unitaria (Sez.1, n. 8863 del 18/11/2020, Rv. 280605; Sez.1, n. 20461 del 12/04/2016, Rv. 266941; Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Rv. 258321), la Corte di appello ha concluso per l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] senza fornire una spiegazione logica del perché, come sopra detto, egli dovesse essere costantemente messo al corrente dai familiari delle varie iniziative economiche dei componenti della famiglia ed in particolare del figlio [OSCURATO:PERSONA] e perché, se effettivamente fosse stato estraneo a quegli affari, avrebbe dovuto adirarsi per il tenore degli impegni presi (come affermato da [OSCURATO:PERSONA] nell'intercettazione a pag. 205 della sentenza impugnata), omettendo di considerare che le intercettazioni dimostravano 45oggettivamente che l'imputato palesava un chiaro interesse personale all'esecuzione delle varie operazioni, era inserito nelle varie dinamiche economico finanziarie della famiglia, sovrintendeva agli interessi economici della stessa (si veda intercettazione riportata a pag. 928 e segg. della sentenza di primo grado), forniva il suo assenso, antecedente o successivo (pag. 368 e segg. della sentenza di primo grado), contribuiva agli affari di famiglia con un'ingente provvista finanziaria di provenienza iilecita ( cfr. pag. 225 e segg. della sentenza di primo grado e pag. 135 e segg. della sentenza di appello in cui la Corte dà per certo che il contributo di [OSCURATO:PERSONA] si fosse concretizzato nel fornire i capitali di provenienza illecita per gli investimenti del figlio). In relazione ai punti specificamente evidenziati dal primo giudice, la sentenza di appello ha dunque omesso di sviluppare un adeguato confronto critico rispetto alla sostanza delle contrarie argomentazioni ivi utilizzate, limitandosi a contrapporvi una serie di doglianze già analizzate e motivatamente disattese in punto di fatto dal giudice di primo grado». 8.1.2. La sentenza impugnata tratta la questione oggetto dei motivi di ricorso in esame al par. 4 (v. pg. 50 e ss.). Richiamata la conversazione del 27.1.2018 in cui il ricorrente, in occasione del furto, riferiva la proprietà del denaro alla sua persona, quanto al reato di cui al capo 1, la sentenza valorizza l'interesse dello stesso ricorrente ai rapporti del figlio [OSCURATO:PERSONA] con il [OSCURATO:PERSONA] e la preoccupazione che emergesse il coinvolgimento dei familiari al momento del Varresto dello stesso [OSCURATO:PERSONA], in relazione proprio a tali rapporti e al pericolo che egli potesse collaborare con la giustizia. Analoga emergenza si verifica al momento dell'arresto del [OSCURATO:PERSONA]. Così la sentenza conclude che la consapevolezza dei rapporti del figlio con i due imprenditori, la intestazione al ricorrente della provvista illecita impiegata negli affari con loro e le indicazioni date dallo stesso ricorrente in ordine a tali affari, fondano la corresponsabilità del ricorrente nel capo 1. Quanto ai reati di cui ai capi 7, 8, 9, 10 e 11, sono ricostruite le vicende a partire dalle esigenze di individuare nuovi canali di investimento dopo l'arresto del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] con la individuazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] - già definitivamente condannati per reimpiego sub 12 e 13 per le medesime dazioni - risultando essere state impiegate da [OSCURATO:PERSONA], nelle loro attività commerciali, 400miia euro tra agosto 2017 e marzo 2018. Si valorizzano, quindi, le captazioni dalle quali emerge la conoscenza di tali canali da parte della [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che esprime il suo benestare, reso noto al [OSCURATO:PERSONA] dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], venendo poi informato dei rapporti di affari intrattenuti. Così, anche per questi capi, la titolarità della provvista e il flusso informativo sugli affari, in uno alle indicazioni espresse da [OSCURATO:PERSONA], fondano la sua corresponsabilità. 468.1.3. I motivi sono genericamente proposti per inammissibili ragioni in fatto. Invero, non può trovare accesso - rispetto a tutti i reati di cui ai capi in esame - il reiterato tema della inincidenza causale del flusso informativo, di cui si mostra partecipe il ricorrente durante la sua restrizione in carcere, sulla base della collocazione temporale di talune delle conversazioni rispetto alle vicende criminose. Alla sua considerazione oste il divieto, proveniente dalla rescindente, di ripercorrere il medesimo percorso argomentativo già censurato in sede di legittimità. I motivi, poi, invocano una inammissibile alternativa interpretazione del compendio probatorio captativo, la cui valutazione si mostra priva di vizi logici, quando - secondo il dictum rescindente della necessaria valutazione complessiva del dato probatorio - valorizza la gestione della cassa comune, facente capo al ricorrente, e desume dalle conversazioni intercettate il pieno coinvolgimento, da punto di vista conoscitivo e decisionale, del ricorrente, detenuto in carcere, nelle attività di impiego dei capitali illecitamente accumulati dal gruppo poste in essere dal figlio, attraverso i rapporti con gli imprenditori, essendo dallo stesso figlio reso edotto del loro andamento, anche a seguito e a causa delle evenienze occorse (arresti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). 8.1.3.1. Segnatamente, quanto al reato sub capo 1, la censura difensiva sub 4.2.1. sulla assenza di specifico riferimento - nelle conversazioni captate in carcere - alla compravendita dell'autovettura e all'assenza di specifico accertamento sulla provenienza dei 35mila euro dagli accumuli illeciti, è genericamente formulata in via di fatto rispetto alla non illogica ricostruzione che, riconducendo il patrimonio illecito al capoclan in carcere, fa leva sul coinvolgimento di questi nella relativa gestione da parte del figlio [OSCURATO:PERSONA], e della consapevolezza dello stesso [OSCURATO:PERSONA] del coinvolgimento, in tale gestione, dei soggetti partecipi della specifica vicenda, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 8.1.3.2. Quanto al reato di cui al capo 11, la censura sub 4.2,2. è genericamente prospettata in fatto sulla base di una parcellizzata considerazione della vicenda che esule dall'obbligo di complessiva valutazione delle emergenze - puntualmente individuate. dalla sentenza impugnata - che indicano, non illogicamente il consapevole coinvolgimento del ricorrente nel prestito usurario fatto al [OSCURATO:PERSONA]. Alia ricostruzione di tale coinvolgimento, l'approccio difensivo isola genericamente l'investimento delle somme dalla loro provenienza dal patrimonio illecito dei [OSCURATO:PERSONA], gestito personalmente dal figlio del ricorrente che riceve indicazioni e approvazioni da parte del padre detenuto; come pure - al fine di neutralizzare la portata del dato probatorio - estranea la conoscenza che il ricorrente ha - in costanza di detenzione - dei due imprenditori e del loro coinvolgimento negli affari del gruppo al lui facente capo. 47Ancora, generica è la censura che fa leva sull'omesso riferimento - nelle captazioni - a prestiti usurari rispetto al definitivo accertamento della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] per tale capo e del diretto coinvolgimento del ricorrente nei rapporti di affari, incentrati sull'impiego di 400mila euro, con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non potendosi negare tale coinvolgimento in base a una interpretazione della conversazione in carcere del 13.1.2018 a sostegno della mancanza di conoscenza da parte del ricorrente del [OSCURATO:PERSONA], della cui inaffidabilità - invece - i colloquianti discutono, a seguito del deterioramento dei rapporti per la mancata restituzione delle somme investite (v. pg. 54 della sentenza impugnata). 8.1.3.3. Quanto, inoltre, alle censure in ordine alla affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi 7, 8, 9 e 10, si versa nella inammissibilità della relativa prospettazione già rilevata - in via generale - in relazione all'incidenza del flusso comunicativo. Generica, infine, è la censura sull'omessa indicazione, da parte della sentenza di merito, della condotta dissimuiatoria rispetto all'intervenuto giudicato sulla posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA] e al devoluto rescindente limitato alla correità del ricorrente nelle distinte vicende di autoriciclaggio. 8.2. Quanto al trattamento sanzionatorio, il quarto motivo dell'atto per Avv, [OSCURATO:PERSONA], nonché il quinto motivo dell'atto per Avv. [OSCURATO:PERSONA] e il secondo motivo nuovo dell'atto per Avv. [OSCURATO:PERSONA], sono inammissibili. 8.2.1. Quanto alla ritenuta recidiva, le censure sono manifestamente infondate e in fatto, rispetto alla valorizzazione della natura dei precedenti, segnatamente quelli per traffico di stupefacenti, e il loro collegamento con il successivo reinvestimento per i quali si è proceduto e tenuto, altresì, conto che tali ultimi reati sono stati realizzati in costanza di detenzione. La decisione si conforma al principio secondo il quale, in tema di recidiva, devono intendersi "reati della stessa indole" ex art. 101 cod. pen. non solo quelli che violano una medesima disposizione di legge, ma anche quelli che, pur se previsti da testi normativi diversi, presentano, in concreto, caratteri fondamentali comuni, in ragione della natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati (Sez. 3, n. 20351 del 02/04/2024, L., Rv. 286324). 8.2.2. Quanto all'aumento ex art.63, comma 4, c.p., la censura è generica in presenza di un generico appello a riguardo (v. decimo motivo dell'atto dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA]), rispetto alla specifica valutazione da parte del primo giudice (v. pg. 1174 della sentenza di primo grado). 8.2,3. Quanto al discostamento dai minimo edittale per determinare la pena-base del reato di cui al capo 11, avendo la sentenza impugnata confermato la pena-base determinata dalla prima sentenza, la censura è generica rispetto 48all'assenza di specifica impugnazione di detto punto della decisione in appello (v. decimo motivo dell'atto di appello a mezzo degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). 8.2.4. Fondato è il sesto motivo di ricorso per Avv. [OSCURATO:PERSONA] e il primo motivo nuovo dell'atto del medesimo difensore, che censurano l'omessa motivazione sulla determinazione della pena in relazione all'incremento per il vincolo della continuazione. Risulta, invero, mancante qualsivoglia motivazione in ordine alla addizione della pena, per ciascun reato in continuazione, pari al doppio di quella determinata per ciascuno dei medesimi reati condivisi con [OSCURATO:PERSONA] del 1977. 9. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 9.1. Il terzo motivo, che deduce la reformatio in pejus, è manifestamente infondato. Invero, in tema di annullamento parziale da parte della Corte di cassazione, la "connessione essenziale" tra parti annullate e parti non annullate della sentenza, richiamata dall'art. 624, comma 1, cod. proc. pen., non si individua nei vincoli di connessione tra reati ex art. 12 cod. proc. pen., ma va intesa come necessaria interdipendenza logico-giuridica tra !e parti delle decisioni, nel senso che l'annullamento di una di esse provochi inevitabilmente il riesame di altra parte delta sentenza, seppur non annullata (Conf: Sez. U, n. 673 del 23/11/1990, dep. 1991, Rv. 186165-01; Sez. U, n. 4460 del 19/1/1994, Rv. 196886-01) (Sez. 6, n. 11141 del 01/02/2023, Major, Rv. 284468 - 01). Pertanto, non può ritenersi formato il giudicato sulla misura della diminuzione di pena correlata al riconoscimento delle attenuanti generiche, stabilita dalla precedente sentenza di appello, essendo stata questa annullata con rinvio - su ricorso del Pubblico - Ministero - in relazione all'omesso riconoscimento della aggravante mafiosa. Tanto in considerazionè della avvenuta rideterrninazione, in sede di rinvio, della diminuzione di pena conseguente al riconoscimento delle attenuanti generiche, sulla diversa base del reato riconosciuto aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1. cod. pen. 9.2.11 quarto motivo, sull'entità dell'aumento per la aggravante mafiosa e sulla misura della riduzione per le attenuanti generiche, è inammissibile non avendo la prima questione - sull'identica misura dell'incremento - formato specificamente oggetto di appello (v. pg. 83 dell'atto); mentre la seconda questione è genericamente proposta rispetto alla puntuale motivazione fornita sul punto (v. pag. 71 della sentenza impugnata). 10. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del 1990. 4910.1. Il secondo motivo, in ordine alla responsabilità per i reati di cui ai capi 36 (autoriciclaggio nella società "[OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA]" di 80mila euro) e 42 (autoriciclaggio nel "[OSCURATO:PERSONA]" di 150mila euro), e il quarto motivo, ancora in tema di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 42, sono inammissibili. 10.1.1. La sentenza rescindente, dopo aver trattato il capo 36 unitamente ai reati di intestazione fittizia, censurandone i plurimi vizi (v. pg. 25), si è così espressa in relazione all'autoriciclaggio della somma di 150mila euro (v. pg. 27 e sg.), esaminando la comune questione della sua provenienza illecita: «La motivazione della Corte di appello è poi carente e intrinsecamente contraddittoria in relazione alle assoluzioni per i capi 42) e 43) (art. 648-ter.1 cod. pen. e 648- ter cod. pen.) contestati a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] poiché [...], la Corte di appello, pur ritenendo provati a carico degli imputati i reati di intestazione fittizia di cui ai capi 39) e 40) (intestazione di quote societarie per euro 40.000,00 e dello stabilimento - caseificio sito in Pontinia - a Piancatelli e D'Aloisio, "teste di legno" : pag. 230 e segg. della sentenza impugnata), ammettendo che la provvista per l'acquisto delle quote sociali provenisse da [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] svolgeva il ruolo di gestore e organizzatore dell'azienda, ha poi escluso i reati di autoriciclaggio e reimpiego (capi 42) e 43), a carico dei predetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], perché non risulterebbe provata la provenienza illecita delle risorse economiche utilizzate da [OSCURATO:PERSONA] nelle attività commerciali in questione, sull'assunto che i proventi del traffico di stupefacenti, delitto per il quale egli era stato condannato in via definitiva nel 2003 per fatti commessi nel 1999, dovevano ritenersi esauriti e non potevano identificarsi con il denaro di cui egli disponeva nei 2017, dato anche il lungo periodo di detenzione. Anche sul punto le conclusioni della Corte di appello appaiono carenti e palesemente illogiche. Il giudice di secondo grado non ha compiutamente apprezzato il copioso materiale probatorio valorizzato dal primo giudice (pag. 230 e segg.) che aveva consentito di ricostruire l'origine della provvista finanziaria dei [OSCURATO:PERSONA] da attività illecite, in particolare dal traffico di sostanze stupefacenti; che i colloqui in carcere avevano dimostrato l'investimento di detta provvista in attività economiche da parte di [OSCURATO:PERSONA] di cui era a conoscenza anche [OSCURATO:PERSONA]; che [OSCURATO:PERSONA], continuava ad avere contatti con ambienti criminali (sono pacifici gli incontri con membri della famiglia Spada di Ostia dedita al traffico di stupefacenti, a nulla rilevando che non fosse stato chiarito quale fosse l'oggetto di detti incontri così come pacifico era stato il suo intervento per la riduzione di un credito estorsivo ai danni di un ristoratore di Ostia). La motivazione su detti capi appare intrinsecamente illogica anche perché a pag. 301, a proposito del trattamento sanzionatorio per i reati di cui ai capi 39) e 40), afferma che [OSCURATO:PERSONA] era il finanziatore delle operazioni elusive disponendo "di ingenti risorse economiche non giustificate e dunque di 50probabile provenienza illecita" e poi per i reati di cui ai capi 42) e 43), ha ritenuto non provata la provenienza illecita delle risorse. Ed invero, quanto all'accertamento dei delitti presupposto giova ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che in terna di riciclaggio ed autoriciclaggio non è necessario che la sussistenza del delitto presupposto sia stata accertata da • una sentenza di condanna passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo e che il giudice procedente per il riciclaggio o autoriciclaggio ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza, in mancanza imponendosi l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Rv. 277609; Sez. 5, n. 527 del 13/09/2016, Rv. 26901)». 10.1.2. La sentenza impugnata, quanto al reato di cui al capo 36, dopo aver ricostruito la provenienza da [OSCURATO:PERSONA] delle somme impiegate nelle tre diverse realtà imprenditoriali ("[OSCURATO:SOCIETA]" che gestiva "da [OSCURATO:PERSONA]", "[OSCURATO:PERSONA] 2 fish" e "[OSCURATO:PERSONA] 2018"), ha ricondotto tali somme a quelle illecite della famiglia [OSCURATO:PERSONA], avallando l'accertamento del primo Giudice, fondato sulle cautele adottate nei contatti con i terzi e l'inadeguatezza dei redditi documentati a sostegno delle intraprese economiche, in assenza di canali di finanziamento ufficiali (v. pag. 59 e sg. in relazione ai par. 2.2. sul patrimonio illecito dei [OSCURATO:PERSONA]). Rispetto a tali vicende, emerge lo specifico coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] (v. pag. 11) interessato al patrimonio familiare - come si desume dal dato captativo - risultando la immediata informazione datagli dalla cognata della sottrazione del denaro nascosto nell'intercapedine, alla quale - qualche giorno dopo - segue il suo incontro, unitamente alla [OSCURATO:PERSONA], con il fratello [OSCURATO:PERSONA] in carcere, al quale evidenzia gli errori di valutazione che sono stati fatti, ricevendo da lui le precise disposizioni su come ci si dovrà comportare. Che nella gestione dell'enorme patrimonio fosse coinvolto anche [OSCURATO:PERSONA], secondo la sentenza, si desume dal propalato dibattimentale di [OSCURATO:PERSONA] che riferisce di aver saputo da [OSCURATO:PERSONA] della realizzazione da parte sua di intercapedini nei muri perimetrali in cui erano nascosti considerevoli quantitativi di denaro contante, aggiungendo di avere appreso da [OSCURATO:PERSONA] cl. 77 che il denaro di famiglia era gestito dallo zio [OSCURATO:PERSONA] e dalla sorella Pupetta. Quanto al reato di cui al capo 42, dopo aver ricostruito l'intervento economico di [OSCURATO:PERSONA] nell'attività del "[OSCURATO:PERSONA]", richiama (v. pag. 64) gli accertamenti sub par. 2.2 della sentenza. 10.1.3. Ritiene questo Collegio che le censure in ordine alla provenienza illecita degli ingenti capitali pacificamente impiegati dal ricorrente nelle due società, entrambe oggetto di intestazione fittizia, risultano declinate in fatto - ripercorrendo anche le argomentazioni già censurate dalla rescindente - rispetto 51alla ineccepibile ricostruzione che - attraverso la complessiva valorizzazione degli elementi probatori indicati dalla rescindente e in applicazione dell'indicato criterio ermeneutico a fondamento del reato presupposto - connota la provenienza delittuosa delle risorse impiegate dal ricorrente. Di costui, il doppio conforme accertamento dà conto del ruolo di attivo partecipe delle comuni strategie e obiettivi del gruppo mafioso dei [OSCURATO:PERSONA], non inficiato dalla generica allegazione di una separatezza di rapporti familiari, di accumulazioni patrimoniali e dell'estraneità a rapporti con realtà criminali. Quanto alla individuazione della somma di 150mila euro impiegata da [OSCURATO:PERSONA] nell'attività imprenditoriale oggetto di interposizione fittizia, da un lato, il relativo accertamento non solo deve ritenersi coperto da giudicato, in quanto posto a fondamento della precedente sentenza di appello (v. pg. 231 della sentenza di appello emessa il 9/02/2023), non annullata sulla sua entità, ma solo sulla sua provenienza; dall'altro, la censura è - comunque - generica e in fatto rispetto al contenuto delle conversazioni captate, poste a base dello stesso accertamento (v. pag. 62 e sg. della sentenza impugnata), la cui interpretazione alternativa non può trovare accesso in questa sede. Quanto, infine, alla dedotta violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., essa risulta distonica rispetto al dictum della rescindente sopra riportato, circa l'ascrivibilità dell'impiego al patrimonio illecito del gruppo dei [OSCURATO:PERSONA], fondandosi sull'assunto generico - come già detto - della separatezza e autonomia delle iniziative di [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quelle degli altri componenti dello stesso gruppo, così designandosi la genericità e la manifesta infondatezza della censura. 102. Il terzo motivo sui reati di interposizione fittizia sub 32, 33, 34 e 35 è inammissibile. 10.2.1. La sentenza rescindente - richiamandosi ai criteri di legittimità enunciati con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] - si è espressa, a riguardo, come segue: «[D]eve ritenersi che la sentenza di appello sia, sotto più profili, censurabile anche con riguardo alle assoluzioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (cl.'90) dai reati di intestazione fittizia delle quote delle società di ristorazione indicate ai capi da 32) a 36). La sentenza di appello, discostandosi da quella di primo grado, ha ritenuto di dover escludere il concorso dei citati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (cl. '90) e [OSCURATO:PERSONA] dai delitti di cui ai capi 32), 33), 34) e 36) (intestazione fittizia delle società di ristorazione "da [OSCURATO:PERSONA]", "[OSCURATO:PERSONA] 2" e "[OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA]") e di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di intestazione fittizia di cui al capo 35), non essendo provata l'ingerenza di [OSCURATO:PERSONA] nella gestione dell'attività di ristorazione, il versamento dei capitali da parte di [OSCURATO:PERSONA] e ritenendo che l'attribuzione fittizia della quota della società "[OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. a [OSCURATO:PERSONA] fosse avvenuta "per la necessità 52di reperire un soggetto affidabile in sostituzione del [OSCURATO:PERSONA]" e non per finalità elusive. La sentenza [m] si presenta viziata nei diversi aspetti dell'omessa considerazione di circostanze decisive; del carattere apparente, per la non aderenza alle risultanze probatorie e per il travisamento delle stesse; della scorrettezza metodologica, per non avere valutato il complesso degli indizi nella loro globalità disperdendone così il rilievo probatorio.[...] Va ricordato che il delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 512 bis cod. pen. è un reato istantaneo ad effetti permanenti, che può assumere natura di fattispecie a condotta plurima o frazionata, sicché la modifica della compagine sociale o dell'organo amministrativo di una società, realizzata mediante la fittizia intestazione di quote a terzi, è suscettibile di determinare una "nuova apparenza", con raggiungimento di un assetto stabile e definitivo e conseguente "slittamento" del momento consumativo del reato, a condizione che sia strumentale alla elusione di una misura di prevenzione (Sez. 2, n. 17035 del 10/03/2022,Rv. 283193). Per l'integrazione del reato di cui all'art.512-bis cod. pen., non è sufficiente l'accertamento della mera disponibilità del bene da parte di chi non ne risulta essere formalmente titolare, in quanto occorre la prova, sia pur indiziaria, della provenienza delle risorse economiche impiegate per il suo acquisto da parte del soggetto che intenda eludere l'applicazione di misure di prevenzione, principio affermato anche nella ipotesi di costituzione o trasferimento di attività d'impresa, in caso di assunzione della qualità di gestore o socio occulto (cfr., fra le tante, Sez. 2, n. 19649 del 03/02/2021, Rv. 281423; Sez. 2, n. 28300 del 16/04/2019, Rv.276216; Sez. 6, n. 26931 del 29/05/2018, Rv. 273419; Sez. 1, n.42530 del 13/06/2018, Rv. 274024). Va altresì precisato che ai fini della configurabilità del delitto di trasferimento fraudolento di valori, non occorre la preventiva emanazione delle misure di prevenzione, né la pendenza del relativo procedimento, bastando soltanto che l'autore ne possa temere l'instaurazione (Sez. 2, n. 2483 del 21/10/2014, Rv. 261980; Sez. 2, n. 22954 del 28/03/2017, Rv. 270480). Quanto poi alla configurabilità del concorso di persone, occorre ribadire che il delitto di trasferimento fraudolento di valori ex art. 512-bis cod. pen., non ha natura di reato plurisoggettivo improprio, ma rappresenta una fattispecie a forma libera che si concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di denaro o altro bene o utilità, sicché colui che si renda fittiziamente titolare di tali beni - nella specie, un familiare - con lo scopo di aggirare le norme in materia di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, o di agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio o impiego di beni di provenienza illecita, risponde a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da chi ha operato la fittizia attribuzione, in quanto con la sua condotta cosciente e volontaria contribuisce alla lesione dell'interesse protetto dalla norma (Sez. 2, n. 35826 del 12/07/2019, Rv. 53277075).[...] La Corte di appello ha assolto gli imputati perché ha ritenuto non provata l'ingerenza di [OSCURATO:PERSONA] nelle attività di ristorazione affermando che questi palesava un interesse per le vicende del ristorante solo perché vi lavorava il figlio e che il versamento dei capitali, pacificamente ammesso, era avvenuto nell'esclusivo interesse del figlio. Ebbene, a fronte di una sentenza di primo grado che ha preso in esame il corposo materiale captativo, puntualmente vagliandolo anche alla luce delle censure difensive ed ha ritenuto provato che [OSCURATO:PERSONA] avesse investito risorse finanziarie di provenienza illecita subentrando, perlomeno a partire dal 2017, nella [OSCURATO:SOCIETA], società che gestiva l'attività di ristorazione "da [OSCURATO:PERSONA]" di [OSCURATO:PERSONA], poi divenuta "[OSCURATO:PERSONA] 2" e "[OSCURATO:PERSONA] 2 fish" s.r.l, e si ingerisse nella attività di ristorazione attraverso il figlio [OSCURATO:PERSONA] (cl.'90), socio apparente e, pacificamente, mero dipendente, la Corte di appello è pervenuta alla conclusione assolutoria con motivazione carente e contraddittoria, senza procedere all'esame globale e unitario del materiale probatorio acquisito (in particolare le intercettazioni contenute nelle richiamate pagg. 910- 960 della sentenza di primo grado) e senza tener conto delle puntuali argomentazioni del Tribunale che (pagg. 956 e segg.) aveva espressamente motivato sia in relazione all'impegno, da parte sua, di ingenti risorse finanziarie nelle società di ristorazione, che palesavano il suo interesse diretto nell'attività gestoria, tanto più che il figlio, [OSCURATO:PERSONA] (cl. 190), come sottolineato dai Tribunale, vi lavorava come semplice dipendente; sia in merito alla qualità di socio fittizio di [OSCURATO:PERSONA], non spiegando, tra l'altro, le ragioni per le quali le quote del capitale sociale della società "[OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA]", già intestate a [OSCURATO:PERSONA], fossero state fittiziamente attribuite, su indicazione dei [OSCURATO:PERSONA], a tale [OSCURATO:PERSONA]; sia in merito alla sussistenza del dolo specifico, avuto riguardo alla personalità criminale di [OSCURATO:PERSONA], già sottopostO a processo penale e condannato per il delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e già sottoposto a misura di prevenzione personale, revocata nel 2007, desumendo dalle intercettazioni, relative a fatti successivi, che al [OSCURATO:PERSONA] stava a cuore la creazione della situazione di apparenza, temendo l'adozione di un provvedimento di prevenzione patrimoniale». 10.2.2. La sentenza impugnata (v. par. 5, pg. 55 e ss.) ricostruisce, mediante le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], le conversazioni captate e la documentazione acquisita, la risalente cointeressenza dei [OSCURATO:PERSONA], "portati" dal fratello Daniele, nella società "[OSCURATO:SOCIETA]" s.r.l. che gestiva il ristorante "da [OSCURATO:PERSONA]" e il relativo investimento, risultando il ristorante nella sostanziale disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] e di suo figlio [OSCURATO:PERSONA], assunto con una paga (200 euro al giorno) sproporzionata per un comune cameriere (70 euro, quando i compiti sono anche di direzione), al quale le conversazioni captate ascrivono la disponibilità del 54ristorante, Successivamente, viene aperto il nuovo ristorante di pesce "[OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA]", la cui società è costituita il 2.3.2017 da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del 1990, sul dichiarato intento da parte di [OSCURATO:PERSONA], di far uscire i [OSCURATO:PERSONA] dalla gestione del ristorante "[OSCURATO:PERSONA]": così mentre il Ca roccia e [OSCURATO:PERSONA] - che alcun ruolo formale rivestiva - concordano l'intestazione fittizia delle quote, [OSCURATO:PERSONA] discute con il commercialista degli strumenti per accedere ai finanziamenti e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del 90 individuano un secondo socio - [OSCURATO:PERSONA] - che solo formalmente sostituisce il [OSCURATO:PERSONA], non solvibile per finanziamenti, emergendo l'investimento di 80mila euro da parte di [OSCURATO:PERSONA] nell'iniziativa, che nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] si comporta come un vero padrone (v, conv. prog. 1499 del 13.10.2017). Risulta, infine, l'iniziativa per l'apertura del nuovo ristorante "[OSCURATO:PERSONA] 2", verso la fine di novembre 2018, con la costituzione della società "[OSCURATO:PERSONA] 2018 srl" formalmente facente capo alla moglie di [OSCURATO:PERSONA], socio unico, ma di cui discutono - come proprietari - per i finanziamenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del 90. Quanto alla finalità elusiva delle intestazioni fittizie, si afferma la consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] di poter essere destinatario di misure di prevenzione per il semplice fatto di esserne già stato destinatario (v. pag. 59), temendo una rivisitazione della cessata pericolosità sociale che aveva determinato la revoca della misura, proprio in ragione dell'impiego dei proventi illeciti. 10.2.3. Ritiene questo Collegio che il motivo di ricorso è generico e in fatto rispetto al doppio conforme accertamento che - attraverso la coerente disamina del compendio captativo e dichiarativo - attribuisce ai ricorrenti la effettiva titolarità degli esercizi commerciali in funzione elusiva e per reimpiegare i capitali illeciti, non potendosi ribaltare sulla sentenza impugnata la censura di omessa valutazione globale degli indizi, in realtà funzionale alla inammissibile reinterpretazione degli stessi secondo l'ottica difensiva; come pure, non può trovare accesso la censura di illogicità del collegamento probatorio tra le vicende che hanno interessato le tre diverse attività commerciali, rispetto alle quali incensurabile è - invece- il ritenuto trait d'union che le lega, costituito dalla intrapresa di [OSCURATO:PERSONA], volta all'impiego dei capitali illeciti di cui era partecipe in funzione elusiva di misure di prevenzione. 10.3. Il quinto motivo, sull'aumento di pena per la aggravante mafiosa, quanto ad [OSCURATO:PERSONA], è generico rispetto al generico devoluto in appello, limitato alla eccessività dell'aumento, senza alcuna critica delle articolate ragioni espresse dalla prima decisione sulla rilevanza in concreto della aggravante in parola (v. pag. 1170) e della qualità criminale del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] (v. pag. 1173). Quanto a [OSCURATO:PERSONA] del 90, la censura è generica rispetto alle incensurabili valutazioni di merito (v. pag. 65). 5510.4. Il sesto motivo sugli aumenti per la continuazione è generico rispetto ai limitati incrementi - pari a mesi sei - per ciascuno dei reati. 11. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], compendiato dall'unico motivo in ordine al riconoscimento'clella aggravante mafiosa, residua quanto allo specifico profilo agevolativo della aggravante, oggetto della ,seconda parte del motivo proposto. 11.1. In ordine a tale profilo, la sentenza rescindente aveva affermato, a pag. 37, che «la sentenza di appello con motivazione contraddittoria l'ha esclusa per gli imprenditori estranei al sodalizio criminale, sull'assunto che gli stessi non conoscessero la caratura criminale dei [OSCURATO:PERSONA], quando invece la stessa Corte di appello ha sottolineato che gli imprenditori ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) vantavano risalenti rapporti con la famiglia [OSCURATO:PERSONA], ovvero appartenevano alla stessa cerchia familiare dei [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), sicché essi dovevano ritenersi a conoscenza della caratura criminale della famiglia. Va in proposito ricordato che la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, Rv. 278734; Sez. 6, n. 25912 del 02/03/2021, Rv. 281956). La sentenza impugnata se ne occupa a pag. 31 e ss., trattando la posizione degli imprenditori coimputati che strinsero rapporti economici con i [OSCURATO:PERSONA], mostrandosi consapevoli ch,e i [OSCURATO:PERSONA] coimputati agivano in funzione del gruppo familiare, cui riconobbero una forza in grado di risolvere illecitamente i loro problemi e, quindi, promanante da un'organizzazione criminale. Le stesse modalità di consumazione delle condotte dimostrano che gli imprenditori, attraverso le loro società, si resero strumenti e agevolarono consapevolmente i fini di investimento del denaro di provenienza illecita e trarne ulteriori utili da sottrarre alle misure ablatorie, ancorché questo non fu l'unico scopo del loro agire. In particolare (v. pag. 33 e sg.), la consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] (e del [OSCURATO:PERSONA]) che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe assicurato finanziamenti cospicui, proprio perché la sua era una famiglia di caratura criminale il cui fine era quello di continuare ad accumulare patrimoni illeciti con il metodo mafioso, emerge da molteplici elementi, segnatamente - per quanto riguarda [OSCURATO:PERSONA] - richiamando la sua risalente conoscenza di [OSCURATO:PERSONA], che mostra anche di conoscere, parlando con [OSCURATO:PERSONA], essendo "un poco pericoloso e un poco tieni la finanza affianco", esprimendo la sua consapevolezza di essere accomunato ai [OSCURATO:PERSONA]. 11.2. Ritiene questo Collegio che, rispetto al complessivo accertamento, privo di vizi logici, la censura è genericamente proposta, oltreché articolata secondo una inaccessibile interpretazione alternativa del compendio considerato, riproduttiva 56del percorso argomentativo già censurato dalla rescindente - segnatamente riguardante la pretesa inincidenza della pregressa conoscenza dei [OSCURATO:PERSONA] da parte dell'imprenditore - e in distonia con il suo dictum. A tal riguardo generica è la dedotta sovrapposizione del dolo del reato di cui all'art. 648-ter cod. pen. a quello della aggravante nella forma agevolativa, sulla base dell'assunto del mancato accertamento della attuale operatività del gruppo camorristico dei [OSCURATO:PERSONA], non tenendosi conto proprio dalle plurime condotte criminose oggetto del procedimento, ritenute - secondo il doppio conforme accertamento di merito - espressione della strategia del gruppo camorristico nella infiltrazione nei diversi settori economici finalizzata all'occultamento e all'investimento del patrimonio illecitamente accumulato. Cosicché il contesto e la finalità in cui l'iniziativa di [OSCURATO:PERSONA] si colloca, di cui il ricorrente si mostra consapevole e informato, fondano ineccepibilmente, secondo il principio di legittimità indicato dalla sentenza rescindente, l'attribuzione allo stesso ricorrente della aggravante nella forma agevolatrice. 12. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 12.1. Quanto al primo motivo di entrambi gli atti di ricorso, aventi ad oggetto la responsabilità in ordine al reato di cui al capo 4 (riciclaggio), rinviandosi a quanto riportato sub 6.1.1., quanto alla sentenza rescindente e sub 6.1.2., quanto alla sentenza impugnata, deve rilevarsi la sua inammissibilità. Quanto al profilo oggettivo, le deduzioni sono generiche ed in fatto, dovendosi ribadire anche per l'attuale ricorrente quanto già detto in relazione all'analogo motivo in ordine alla provenienza illecita della somma, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sub par. 6.1.3. Quanto al concorso del ricorrente nella operazione di riciclaggio, depone in modo conclusivo, l'accredito della somma proveniente dalla vendita della Audi A4 sul conto corrente del [OSCURATO:PERSONA], che nessun titolo aveva per recepirla, essendo estraneo alla compravendita della vettura del [OSCURATO:PERSONA]. Al ricorrente, pertanto, del tutto correttamente è attribuito il consapevole occultamento della provenienza illecita della somma, funzionale al successivo reimpiego per l'acquisto della Mercedes, sempre nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], per il quale fu impiegata anche l'ulteriore somma di 11.670 euro proveniente dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]. Manifestamente inidonea a inficiare la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato è, infine, la dedotta tracciabilità delle operazioni, di cui è correttamente ritenuta la irrilevanza, da parte della sentenza impugnata, in conformità al richiamato orientamento di legittimità (v. pg. 47 della sentenza); mentre inammissibile deduzione in fatto è l'opposizione dell'accertamento di cui alla sentenza n. 27637/22 R.G. Cass. del 27/1/2023, non oggetto di devoluzione in appello. 57Quanto al profilo soggettivo, la censura è manifestamente infondata in quanto la sentenza risponde a quanto dedotto in 'appello in ordine alla mancanza di consapevolezza della provenienza da delitto del denaro (v. pag. 49 e ss.), confermando l'assunto della prima sentenza, secondo il quale essa è desumibile dall'indicazione nei documenti di acquisto dell'auto Mercedes di un numero di telaio diverso da quello effettivo, essendo inverosimile la versione dibattimentale dell'imputato circa !a consegna da parte della venditrice tedesca di una diversa identica vettura con altro numero di telaio. Inoltre, si considerano i risalenti e duraturi rapporti tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto anche dell'incontro del [OSCURATO:DATA_NASCITA] tra i due mentre il primo era agli arresti domiciliari, e la disponibilità data a questi del proprio conto corrente per farvi transitare il denaro, anche per beneficiare della liquidità immessa dal [OSCURATO:PERSONA] nella sua società, che egli non avrebbe potuto reperire in altro modo, secondo una strategia di individuazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], delle realtà imprenditoriali già sopra delineata. 12.2. Quanto al secondo motivo di entrambi gli atti di ricorso, riguardanti la aggravante mafiosa, oltre ai già esaminati profili in comune con gli altri ricorsi, residua quello della agevolazione mafiosa riguardante il ricorrente. Rinviandosi a guanto riportato sub par. 10.1., quanto alla sentenza rescindente e alla sentenza impugnata, la posizione del [OSCURATO:PERSONA] è trattata unitamente a quella del [OSCURATO:PERSONA], nell'affrontare la opposta tesi difensiva secondo la quale gli imputati intesero perseguire unicamente un proprio interesse economico e non quello di agevolare un clan mafioso (v. pag. 33). Dopo aver riportato la prova captativa che designava la consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] del prestigio criminale camorristico di [OSCURATO:PERSONA] e valorizzata la preoccupazione di quest'ultimo quando, in carcere, gli viene riferito dalla moglie dell'arresto del [OSCURATO:PERSONA], è considerata l' analoga preoccupazione emergente a seguito dell'arresto del [OSCURATO:PERSONA], nei colloqui intrattenuti dal padre con il figlio [OSCURATO:PERSONA], al quale il primo raccomanda di non farsi vedere in giro "con questi qua", esprimendo !a preoccupazione che al [OSCURATO:PERSONA] fosse stato chiesto di lui e del figlio. Cosicché tali emergenze, unite alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] agli affari intrapresi dal figlio [OSCURATO:PERSONA], giustificano la consapevolezza dei due imprenditori di agevolare il clan camorristico dei [OSCURATO:PERSONA]. 12.3. Ritiene questo Collegio che le censure volte ad inficiare l'intento agevolativo in capo al [OSCURATO:PERSONA] - negando valenza indiziante ai rapporti tra il [OSCURATO:PERSONA] e i [OSCURATO:PERSONA] e allegando la affiliazione del [OSCURATO:PERSONA] a diversa compagine criminosa dedita al traffico di stupefacenti- si palesano genericamente proposte per non consentita reinterpretazione del dato captativo, incensurabilmente valutato dai giudice di merito per giustificare il consapevole coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nelle strategie facenti capo al sodalizio mafioso. 5812.4. Il terzo motivo dell'atto di ricorso per Avv. [OSCURATO:PERSONA], sul trattamento sanzionatorio, è generico rispetto al corretto esercizio dei poteri discrezionali a riguardo che, nel confermare la pena inflitta in primo grado, ha espresso il giudizio di congruità considerando la gravità dei fatti e la durata nel tempo delle condotte nonché i precedenti penali a carico del ricorrente (v. pag. 65 della sentenza impugnata). 13. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 13.1. Quanto allo specifico profilo della aggravante nella forma agevolativa che attinge il ricorrente, oltre al rinvio a quanto in proposito riportato della sentenza rescindente e rescissoria sub par. 10.1., va aggiunto che la sentenza impugnata (v. pag. 35 e ss,) ha affermato la consapevolezza del ricorrente dell'agevolazione apportata al gruppo camorristico del [OSCURATO:PERSONA], sia valorizzando il suo deferente saluto portato al capoclan in carcere attraverso i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la moglie ("il codino te saluta"), sia la conoscenza che lo stesso ricorrente dimostra delle disponibilità economiche di [OSCURATO:PERSONA] e dalla possibilità di protezione da parte sua; sia, infine, dalla circostanza che [OSCURATO:PERSONA], esponente della criminalità dedita al traffico di stupefacenti, prese contatti con [OSCURATO:PERSONA] tramite lo stesso [OSCURATO:PERSONA], a riprova della conoscenza esterna dei rapporti di questi con i [OSCURATO:PERSONA], risultando - poi - partecipare agli incontri tra i due. Ritiene questo Collegio che la dedotta estraneità dell'operazione illecita al perimetro delle strategie facenti capo al clan [OSCURATO:PERSONA] e, segnatamente, al suo capo [OSCURATO:PERSONA], è censura che, oltre ad essere manifestamente infondata, si declina secondo una rivalutazione del compendio captativo, in ordine alla cui valutazione alcuna illogicità, è ravvisabile, risultando generica la censura sul ruolo esponenziale del [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del narcotraffico romano. 13.2. Quanto alla sussistenza della condotta criminosa sub 43 (648-ter cod. pen.), deve farsi rinvio a quanto esposto nella trattazione della posizione di [OSCURATO:PERSONA] sub 9.1.1. in ordine al dictum rescindente, sub 9.1.2. sulla sentenza impugnata e sub 9.1.3 alle valutazioni espresse da questa Corte. A questo rinvio deve aggiungersi, con specifico riferimento al reato di cui al capo 43 ascritto al ricorrente, che, secondo la sentenza impugnata (v. pag. 64), la consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] delta provenienza illecita dei capitali immessi da [OSCURATO:PERSONA] nell'attività, proviene dal definitivo accertamento della loro risalente conoscenza e dalla consapevolezza, da parte del [OSCURATO:PERSONA], che [OSCURATO:PERSONA], non potendo comparire, operava tramite interposti per eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale. All'esito dell'esame del compendio captativo (in particolare, v. prog. 5872 del 26.3.2017 e n. 12 del 28.1.2018), la sentenza impugnata ritiene irrilevante la 59dedotta difficoltà economica della società del [OSCURATO:PERSONA], risultando provata la finalità perseguita da [OSCURATO:PERSONA] di ripulire il denaro di provenienza illecita, secondo un programma al quale il [OSCURATO:PERSONA] si rende disponibile anche nel proprio interesse che, altrimenti, non avrebbe potuto conseguire in ragione della sua personale compromissione dal punto di vita penale. • Ritiene, pertanto, questo Collegio che le censure mosse dal ricorrente risultano genericamente proposte in relazione al preteso contrasto con gli intervenuti giudicati e con l'omessa contestazione a [OSCURATO:PERSONA], prospettando inammissibili reinterpretazioni delle conversazioni intercettate. 13.3. Quanto all'elemento soggettivo del reato, la sentenza impugnata se ne occupa a pg. 64, affermando che in relazione alla consapevolezza da parte del ricorrente della provenienza illecita dei capitali immessi dal [OSCURATO:PERSONA] nell'attività e, quindi, del suo concorso nel reato, è stato accertato in via definitiva che i due si conoscevano da tempo e che il ricorrente sapeva che il [OSCURATO:PERSONA], non potendo comparire, operava tramite interposti per eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e all'evidente fine di ripulire il denaro (v. conv. prog. 5872 del 26.3.2017), avendo mandato, tramite [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] in carcere il suo saluto in segno di deferenza. Secondo tale ricostruzione, non aveva rilievo la circostanza, dedotta dalla difesa, che la società fosse in difficoltà economiche, condividendo il [OSCURATO:PERSONA], anche lui compromesso dal punto di vista penale, il programma criminale con [OSCURATO:PERSONA] per trarre utili dalla attività imprenditoriale di cui sono stati riconosciuti effettivi titolari. 13.4. Ritiene questo Collegio che, rispetto alle ragioni esposte dal doppio conforme accertamento, la censura in ordine alla riferibilità degli argomenti spesi dalla sentenza alla diversa ipotesi della interposizione fittizia è genericamente proposta. Quanto alla immutazione del fatto, la censura è manifestamente infondata, dovendosi rinviare a quanto già detto in relazione alla analoga censura mossa nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sub par. 9.1.3., ultimo capoverso. 13.5. Quanto al profilo soggettivo della aggravante mafiosa, la censura - che fa leva sul marginale ed esclusivo interesse personale di [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda - è generica e in fatto rispetto all'accertato ruolo e alla strategia di [OSCURATO:PERSONA],. ai rapporti di q.uesti con il ricorrente e al suo noto contesto di appartenenza. 14. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è complessivamente infondato e deve essere rigettato, 14.1. Il primo motivo, sulla affermazione di responsabilità in ordine al reato sub capo 2, è inammissibile. 60Il motivo, quanto all'oggetto del riciclaggio, è sovrapponibile a quelli già proposti dagli altri coimputati in relazione ai capi 1 ([OSCURATO:PERSONA]) e 4 ([OSCURATO:PERSONA]), rinviandosi ai richiami e relative valutazioni. Quanto all'elemento soggettivo in ordine alla provenienza illecita della somma (v. pag. 48 e sg.), la sentenza impugnata valorizza l'esistenza di rapporti di affari tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] e gli interessi di quest'ultimo nella gestione di "[OSCURATO:PERSONA]", che considerava come cosa propria, nonché della consapevolezza dell'inserimento di [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA] (a lui noto come "boss della camorra romana"), nel mondo della criminalità e di immettere facilmente capitali illeciti nella predetta società. D'altra parte, è valorizzata l'agitazione di [OSCURATO:PERSONA] e la sua preoccupazione al momento dell'arresto del [OSCURATO:PERSONA] per le cointeressenze affaristiche intrattenute. Ritiene questo Collegio che le censure sono generiche e in fatto, sia quando escludono rilievo ai complessivi rapporti del ricorrente con [OSCURATO:PERSONA], correttamente ritenuti indizianti, e sia quando fanno leva sulla liceità della provenienza della vettura - esclusa nei termini detti dalla sentenza. 14.2. Il secondo motivo, relativo alla mancata correlazione tra accusa e sentenza è manifestamente infondato, non essendosi verificata alcuna violazione dei diritto di difesa, rispetto all'immodificato tema della provenienza illecita dei 35mila euro, richiamando quanto osservato retro sub 7.1.3. 14.3. Il terzo motivo, sulla finalità agevolativa della consorteria mafiosa, è infondato e al limite della inammissibilità quando involge una rivalutazione probatoria, rispetto alla corretta ricostruzione dei consapevoli rapporti tra il ricorrente e i [OSCURATO:PERSONA] (v. pag. 33 della sentenza), avendo recato i suoi saluti a [OSCURATO:PERSONA] in carcere, della cui posizione apicale camorristica su Roma era consapevole, ferma restando, d'altro lato, la sintomatica preoccupazione sorta nei [OSCURATO:PERSONA], a seguito del suo arresto, circa un possibile loro coinvolgimento nelle indagini. 15. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con riguardo ai motivi diversi da quelli comuni già sopra trattati, è solo in parte fondato. 15.1. Il primo motivo sulla aggravante mafiosa in relazione ai reati di cui ai capi 46, 49 e 50 è parzialmente fondato. 15.1.1. Quanto alla finalità agevolativa, la sentenza impugnata - con riferimento al ricorrente - se ne occupa a pag. 29 e sg., rilevando la definitività della condanna per usura ed estorsione ai danni del [OSCURATO:PERSONA] e affermando la piena conoscenza da parte del ricorrente delle dinamiche che coinvolgevano [OSCURATO:PERSONA] del 77, sul quale lo stesso ricorrente riponeva la sua piena fiducia. E' poi valorizzata la manifestata consapevolezza di essere diventati "una cosa sola" e il contributo materiale e concreto lle condotte in danno del [OSCURATO:PERSONA] e, 61ancora, le iniziative prese nei confronti del titolare del ristorante "[OSCURATO:PERSONA]", a dimostrazione del contributo conferito alle attività criminali della associazione mafiosa consapevolmente agevolata. 15.1.2. Ritiene questo Collegio che la censura è, in linea generale, generica e in fatto, essendosi la sentenza conformata al principio secondo il quale la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734), Peraltro, gli argdfnenti spesi in via generale si scontrano con la specifica ricostruzione del fatto descritto al capo 50), rispetto ai quale non si dà conto di come l'intento di propiziare il soggiorno di [OSCURATO:PERSONA] sull'isola d'Ischia fosse destinato ad agevolare il sodalizio. Di qui l'annullamento della sentenza impugnata in parte qua, anche con riguardo — come già detto - alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] cl. '77. 15.1.3. Quanto alla aggravante in forma oggettiva, la sentenza rescindente (v. pag. 37 e sg.) aveva affermato che «Quanto poi all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., contestata nella forma oggettiva dell'utilizzo del metodo mafioso in riferimento ai reati di cui ai capi 46), da 48) a 50) e 56), 57), e cioè in relazione al reato di usura ed alle estorsioni tentate e consumate poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] (ci. 77) in danno di [OSCURATO:PERSONA], occorre ricordare che l'aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso è configurabile quando si ponga in essere un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga ad un sodalizio del genere anzidetto e ad esercitare sulle vittime del reato una particolare coartazione psicologica (Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Rv. 277222; Sez. 5, 'n. 22554 del 09/03/2018, Rv. 273190); essa può sussistere anche in assenza di una compagine mafiosa, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa (Sez. 2, n. 36341 del 02/07/2019, Rv. 277033; Sez. 5, n. 21530 del 08/02/2018, Rv. 273025; Sez. 2, n. 49090 del 04/12/2015, Rv. 265515; Sez. 2, n. 17879 del 13/03/2014, Rv. 260007). Questa Corte ha già avuto modo di affermare che la disposizione risponde, nello stigmatizzare un "metodo" e non un fatto, alla avvertita esigenza di prevedere un trattamento sanzionatorio più severo tutte le volte in cui l'evocazione della contiguità ad una organizzazione mafiosa pone la vittima in una condizione di soggezione ulteriore rispetto a quella solitamente derivata dalla condizione di vittima di estorsione (Sez. 2, n. 19245 dei 30/3/2017, Rv. 269938). Nella fattispecie, la sentenza di appello ha escluso l'aggravante ritenendo che lo 62stato di soggezione del [OSCURATO:PERSONA], vittima di usura, verso [OSCURATO:PERSONA] (cl. 77) fosse dovuto non all'esercizio di una minaccia promanante da soggetti dotati di una certa caratura criminale, ma per la posizione di debolezza della vittima, debitrice verso l'imputato di una ingente somma di denaro. La motivazione appare contraddittoria perché esclude il "metodo mafioso" anche se ritiene che [OSCURATO:PERSONA], effettivamente, conoscesse la potenza criminale del nome [OSCURATO:PERSONA] (pag. 132 della sentenza impugnata) "soggetto con il quale non si poteva scherzare" e difetti il suo intervento era avvenuto proprio in considerazione del suo spessore criminale che aveva consentito a [OSCURATO:PERSONA] di allontanare da sé gli altri usurai. La sentenza impugnata omette di considerare che la fama criminale dei [OSCURATO:PERSONA] era ben nota alla vittima, pertanto il richiamo all'intercettazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], valorizzata dal primo giudice, nella quale [OSCURATO:PERSONA] si lamentava del ritardo con il quale [OSCURATO:PERSONA] pagava gli interessi avendo "la necessità di sfamare tre, quattro cinque bocche", non appare irrilevante posto che in questo contesto, secondo la giurisprudenza, è consentito ravvisare il metodo mafioso poiché l'azione incriminata è posta in essere evocando le proprie origini ed agendo come portatore di interessi di un gruppo di chiara fama criminale in modo da creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune. (Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Rv. 277222; Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021, Rv. 281027). E d'altra parte la circostanza aggravante del metodo mafioso, secondo orientamento di legittimità qui condiviso, è configurabile anche a fronte di un messaggio intimidatorio "silente", in quanto privo di un'esplicita richiesta, nel caso in cui la consorteria abbia raggiunto una forza intirnidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti di violenza o minaccia (Sez. 2, n. 51324 del 18/10/2023, Rv. 285669; Sez. 3, n. 44298 del 18/06/2019, Rv. 277182)». La sentenza impugnata se ne occupa a pag. 36 e ss. (par. 2.8), affermando la sussistenza della aggravante in parola, valorizzando le pressioni subite dal [OSCURATO:PERSONA] sia nella fase della erogazione delle somme che della pretesa restitutoria, come tali connotate da una forza intimidatoria estrema, e valorizzando, quale ulteriore indice sintomatico, l'estremo ritardo con il quale [OSCURATO:PERSONA] si determinò a denunciare i fatti e la reticenza dimostrata nel corso della deposizione. 15.1‘.4. Ritiene questo.,Collegio che, .anche per questa parte, la censura è generica ed in fatto, rispetto alla corretta conformazione della sentenza impugnata ai principi di diritto stabiliti dalla sentenza rescindente, senza incorrere in vizi logici, nel rilevare i relativi indici fattuali. 63Principi che non trovano smentita, per questa parte, neppure con riguardo alla vicenda di cui al capo 50, diversamente da quanto rilevato per la finalità agevolativa. 15.2. Il terzo motivo, sulla determinazione della pena, è fondato per quanto di ragione. Invero, la pena per la precedente condanna definitiva per il reato di cui al capo 46, già ricomprendeva il computo delle aggravanti ad effetto speciale e, pertanto; doveva essere computato - ai sensi dell'art. 63, comma 4, c.p. - solo l'ulteriore eventuale aumento per l'aggravante mafiosa. Di qui l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in relazione a tale punto. Quanto all'incremento per la continuazione, il motivo è assorbito dall'accoglimento del precedente motivo. 15.3. Anche il quarto motivo, sull'incremento di pena per l'aggravante mafiosa, è assorbito dall'accoglimento del precedente motivo. 16. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], è solo in parte fondato. 16.1. Il primo motivo, sulla aggravante mafiosa, è parzialmente fondato. La censura sulla correlazione temporale con le condotte accertate è del tutto generica, rispetto al rilievo della sentenza impugnata, secondo il quale le vicende oggetto dei capi di imputazione, sia già coperte da giudicato che oggetto di verifica, designano l'esistenza e l'operatività della associazione mafiosa facente capo ai [OSCURATO:PERSONA] (v. pag. 19 della sentenza). Quanto al profilo psicologico della aggravante nella forma agevolativa, con specifico riferimento al ricorrente, la sentenza se ne occupa a pag. 33 e sg., affermando la consapevolezza da parte del ricorrente delle potenzialità criminali della famiglia [OSCURATO:PERSONA] sulla base del suo legame familiare e del riscontro offerto dal compendio captativo, in cui - tra l'altro - è esplicitato allo stesso ricorrente da [OSCURATO:PERSONA] il suo riferimento alla "mentalità del padre", di cui intende farsi gara nte. Con riferimento alla aggravante modale - correlata ai reati di usura e impiego di cui ai capi 46 e 47 - la sentenza ne discute cumulativamente al par. 2.8 (v. pag. 36 e sg.). Quanto al reato di cui al capo 46, si rinvia a quanto sopra detto con riferimento al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], palesandosi la manifesta infondatezza del motivo per l'adesione puntuale della sentenza al principio di diritto indicato dalla sentenza rescindente, in alcun modo tacciabile di produrre una torsione soggettivistica della aggravante in parola. Quanto al reato di cui al capo 47 lett. a), la censura è fondata, risultando la motivazione a riguardo non pertinente alla specifica vicenda, risultando incentrata 64su quella, diversamente connotata, che ha coinvolto il [OSCURATO:PERSONA], dovendosi, quindi, pervenire all'annullamento con rinvio della sentenza su tale punto, con effetto estensivo - come già detto - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] cl. '77. 16.2. Il secondo motivo è genericamente proposto per ragioni in fatto, rispetto all'incensurabile rigetto della istanza difensiva, sulla base della condotta processuale volta a minimizzare i fatti e in assenza di elementi favorevoli. 16.3. Il terzo motivo sulla commisurazione della pena è genericamente proposto, rispetto al limitato incremento di sei mesi per ciascuno dei reati in continuazione. 17. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 17.1. Nel rinviare a quanto riportato ai paragrafi 10.2.1. e 10.2.2., rispettivamente riguardanti la sentenza rescindente e la sentenza impugnata sui temi oggetto del ricorso, la censura sulla mancanza di prova della immissione di denaro nella attività di ristorazione "[OSCURATO:PERSONA]" gestita dalla società "R.D.M. 2015" s.r.I., è manifestamente infondata, quando non svolta secondo una inammissibile rivalutazione del compendio probatorio, valutato dal Giudice di merito senza incorrere in vizi logici e giuridici. In particolare, la sentenza impugnata, nell'adeguarsi in modo puntuale e completo ai dictum rescindente, ha affermato (v. pag. 56) che il compendio captativo considerato dà conto degli investimenti operati da [OSCURATO:PERSONA] nella attività di ristorazione, nella quale lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito la risalente presenza dei [OSCURATO:PERSONA], le cui risorse erano necessarie per consentire la prosecuzione dell'impresa. E' dimostrato l'interesse di [OSCURATO:PERSONA] anche alla sua gestione (v. l'acquisto di un "pacchetto" per la pubblicità) e la sua effettiva titolarità (diretta o attraverso il figlio, fatto assumere in nero nel ristorante con una paga al di fuori dei canoni consueti), emergendo i suoi ripetuti riferimenti alla restituzione delle somme da lui investite nel ristorante, di cui si dimostra nota anche a terzi la proprietà in capo ai due [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alle altre vicende, la censura in ordine alla consapevolezza del ricorrente della finalità elusiva, è generica rispetto a quanto affermato dalla sentenza (v. pag. 60) sulla consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] che il [OSCURATO:PERSONA] intendeva schermare i capitali investiti, documentata dalle sue stesse parole e da quelle di suo fratello sui rapporti storici con i [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza si è conformata al principio di diritto secondo il quale, in tema di trasferimento fraudolento di valori, risponde a titolo di concorso anche colui che non è animato dal dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione o di agevolare !a commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen., a condizione che almeno uno dei concorrenti agisca con tale intenzione e che della medesima il primo sia consapevole, così facendola 65comunque propria (Sez. 2, n. 27123 del 03/05/2023, Carnovale, Rv. 284796); ancora, in tema di trasferimento fraudolento di valori, l'intestatario fittizio del bene risponde del reato a titolo di concorso, ex art. 110, cod. pen., qualora sia consapevole della finalità'. elusiva o agevolativa perseguita dall'autore della condotta sanzionata dalla norma incriminatrice, non essendo necessario che sia animato dal dolo specifico dell'interponente (Sez. 6, n. 19108 del 15/02/2024, Megna, Rv. 286662). 17.2. Quanto alla finalità agevolativa mafiosa, la censura è generica rispetto a quanto ammesso dallo stesso ricorrente in sede di interrogatorio in ordine alla sua consapevolezza che [OSCURATO:PERSONA] operava per conto di un'associazione mafiosa (v. pag. 35 della sentenza impugnata), oltre alla mancanza di uno specifico motivo in appello, interamente dedicato al solo tema della interposizione fittizia nella prospettiva della effettiva ed esclusiva titolarità dell'attività da parte del ricorrente. 17.3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle Ammende. 18. Al rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] classe '90, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], consegue la condanna dei predetti al pagamento delle spese processuali. 19. Tutti i ricorrenti devono essere condannati a rifondere le spese di rappresentanza e difesa della parte civile associazione nazionale per la lotta contro le illegalità e le mafie "[OSCURATO:PERSONA]", che si stima congruo liquidare in euro 7.915,00 oltre accessori di legge. 66 P.Q.[OSCURATO:PERSONA] i3 APR 2026 A O GIUDIZIARI -71.,,Dott. iúseppina Cirinzek 67CORTE Dí CASSAZIONE U.R.P. CENTRALE cYL ek2)9.4,_ . _ QL jL 3L 2—d1 ii4)`1- 6 — (-M ¦ -e 9/ 6 I 9,k) ot 6 ¦ (AL ()–€.1).\---Li_ v\ 334 ,P,ots‘ zol.i2 Q'tx, \Nek A5 192-1 )-et,/-6 GN' cou v 9'4_ CU. Ce4e r_etz) _ , c4- )OAA \PK) CAQele kki¦ 1(0 U‘. "
Sentenza Cassazione n. 13348/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris