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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 febbraio 2024

Cassazione n. 39771/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che con sentenza del 26/2/2024 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia emessa il 7/3/2023 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui al capo 1), perché estinto per prescrizione, e rideterminava nella misura del dispositivo la pena quanto al reato contestato al capo 2, ai sensi dell'art. 4, d.

Igs. 10 marzo 2000, n. 74.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato contestando l'affermazione di responsabilità, in quanto fondata esclusivamente su verbali di contestazione redatti dalla Guardia di finanza il 29/7/2016 e il 21/2/2017, da ritenere inutilizzabili ai sensi del combinato disposto degli artt. 191 cod. proc. pen. e 220 disp. att. cod. proc. pen., come da giurisprudenza richiamata.

La sentenza, inoltre, non conterrebbe neppure un richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. 3.

Considerato che il ricorso è inammissibile, perché consta della mera elencazione di principi di carattere generale e di giurisprudenza in ordine all'art.220 disp. att. cod. proc. pen., senza alcun richiamo al contenuto della sentenza impugnata, con la quale, pertanto, difetta ogni confronto.

4. La doglianza, inoltre, trascura che il Collegio del gravame - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile.

La sentenza, in particolare, ha evidenziato la piena utilizzabilità del processo verbale di constatazione, sia perché atto irripetibile, sia perché acquisito nel rispetto dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen.; al riguardo, peraltro, la Corte di appello ha richiamato la condivisa giurisprudenza in ordine agli elementi che giustificano l'applicazione della norma, così concludendo che - nel caso di specie - l'accertamento della soglia di punibilità, dunque della effettiva rilevanza penale del fatto, era avvenuto solo successivamente alle attività amministrative.

5. Rilevato che anche il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. risulta del tutto generico, perché ancora privo di ogni riferimento al caso concreto.

4. Considerato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 4 ottobre 2024 sigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 26/2/2024 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia emessa il 7/3/2023 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui al capo 1), perché estinto per prescrizione, e rideterminava nella misura del dispositivo la pena quanto al reato contestato al capo 2, ai sensi dell'art. 4, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato contestando l'affermazione di responsabilità, in quanto fondata esclusivamente su verbali di contestazione redatti dalla Guardia di finanza il 29/7/2016 e il 21/2/2017, da ritenere inutilizzabili ai sensi del combinato disposto degli artt. 191 cod. proc. pen. e 220 disp. att. cod. proc. pen., come da giurisprudenza richiamata. La sentenza, inoltre, non conterrebbe neppure un richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. 3. Considerato che il ricorso è inammissibile, perché consta della mera elencazione di principi di carattere generale e di giurisprudenza in ordine all'art.220 disp. att. cod. proc. pen., senza alcun richiamo al contenuto della sentenza impugnata, con la quale, pertanto, difetta ogni confronto. 4. La doglianza, inoltre, trascura che il Collegio del gravame - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in particolare, ha evidenziato la piena utilizzabilità del processo verbale di constatazione, sia perché atto irripetibile, sia perché acquisito nel rispetto dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen.; al riguardo, peraltro, la Corte di appello ha richiamato la condivisa giurisprudenza in ordine agli elementi che giustificano l'applicazione della norma, così concludendo che - nel caso di specie - l'accertamento della soglia di punibilità, dunque della effettiva rilevanza penale del fatto, era avvenuto solo successivamente alle attività amministrative. 5. Rilevato che anche il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. risulta del tutto generico, perché ancora privo di ogni riferimento al caso concreto. 4. Considerato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 4 ottobre 2024 sigliere este
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