CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 37195/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia di condanna emessa il 14 luglio 2020 dal Tribunale di Modena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato previsto dall'art.186, comma 7, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285 commesso in Modena il 30 settembre 2017. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata, con un primo motivo, per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 420 bis segg. cod. proc. pen. per l'errata declaratoria di assenza e mancata sospensione del procedimento nonché mancanza di idonea motivazione sul punto. L'imputato si è venuto a trovare nella situazione di essere assistito da un difensore d'ufficio presso il quale aveva di fatto eletto domicilio; circostanza che avrebbe richiesto a norma dell'art. 420 quater cod. proc. pen. un tentativo di notifica a mani proprie del decreto che dispone il giudizio per permettere all'imputato l'effettiva conoscenza del procedimento, sorto successivamente all'elezione. La procedura, iniziata con decreto penale di condanna, aveva visto la revoca del decreto sul presupposto dell'impossibilità di notificare il provvedimento personalmente all'imputato in quanto irreperibile. Presupposto dell'effettiva conoscenza del procedimento non può che essere la formale contestazione dell'accusa per cui, secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite, la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non è di per sé presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza di cui all'art.420 bis cod. proc. pen., dovendo il giudice in ogni caso verificare se l'imputato abbia preso o meno contezza delle accuse, anche in presenza di altri elementi quali ad esempio un'effettiva instaurazione del rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato. La motivazione addotta dalla corte di appello, si sostiene, è carente non esaustiva e illogica in quanto i giudici di merito hanno omesso ogni accertamento circa la predetta situazione ritenendo che l'imputato, rifiutandosi di eleggere domicilio, abbia inteso sottrarsi alla conoscenza degli atti del procedimento. Secondo la difesa non è possibile affermare che l'imputato, con la mancata elezione di domicilio, abbia inteso sottrarsi a un procedimento che non è ancora sorto. Con secondo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art.114 disp. att. cod. proc. pen., 354 e 356 cod. proc. pen. per omesso avviso preliminare rivolto dagli agenti in merito alla facoltà di farsi assistere da un difensore. Chiede che, sul punto, siano investite le Sezioni Unite della Corte di Cassazione.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. il primo motivo di ricorso è infondato, posto che i giudici di merito hanno attribuito all'esplicito rifiuto opposto dall'indagato di dichiarare ovvero eleggere il proprio domicilio ai fini delle notifiche nel momento dell'accertamento il significato di volontario tentativo di elusione del processo. Su tale presupposto di fatto, che non risulta contestato dalla difesa e che emerge per tabulas (verbale della [OSCURATO:PERSONA] di Modena del 2 ottobre 2017, sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA]), corretta appare la valutazione di sussistenza dei presupposti per procedere in assenza dell'imputato ai sensi dell'art.420 bis, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi invocare il principio enunciato in materia dalla pronuncia a Sezioni Unite Ismail (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Rv. 279420 - 01), in quanto inerente al caso, ben diverso da quello in esame, in cui l'indagato abbia effettivamente eletto domicilio presso un difensore d'ufficio. 2.1. Giova ricordare che con la sentenza n. 28912 del 28/2/2019, Innaro, Rv. 275716, le Sezioni Unite furono chiamate a pronunciarsi sulla nozione di «effettiva conoscenza del procedimento», affermando che un processo svoltosi in assenza può considerarsi conforme all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, solo se l'imputato ne ha avuto conoscenza effettiva, non essendo sufficiente a tal fine che egli fosse informato dell'esistenza di un'indagine penale a suo carico. Muovendo da tali premesse, la sentenza Innaro ha precisato che la conoscenza del processo è garantita solo dalla conoscenza di un provvedimento formale di vocatio in iudiciurn contenente l'indicazione dell'accusa formulata nonché della data e del luogo di svolgimento del giudizio, e ha chiarito che tale conoscenza non può essere soltanto presunta né, men che mai, meramente legale. Secondo le Sezioni Unite Ismail (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420), nelle situazioni tipizzate dall'art.420 bis cod. proc. pen., non può ravvisarsi una presunzione di volontaria sottrazione alla conoscenza del processo e, in ogni caso, non basta la regolarità delle notifiche o la nomina del difensore di fiducia a dare certezza in ordine alla effettiva conoscenza del procedimento. Tuttavia, la dichiarazione od elezione 'di domicilio, l'applicazione di misura cautelare o precautelare, o la nomina di un difensore di fiducia costituiscono altrettanti «indici di conoscenza» del processo che vanno tenuti ben distinti dalle situazioni, quale quella in esame, che possano rappresentare casi di «volontaria sottrazione» alla conoscenza del processo, per le quali un problema di effettiva conoscenza dell'accusa o della data e del luogo di svolgimento del giudizio non può essere posto. 3. Il secondo motivo di ricorso è infondato alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di legittimità che, ormai costantemente e con posizione che esclude l'attualità di un contrasto ai sensi dell'art.610, comma 2, cod. proc. pen., nega la sussistenza dell'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore ai sensi dell'art.114 disp. att. cod. proc. pen. in caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento in quanto la presenza del difensore è considerata funzionale a garantire che l'attuazione dell'alcoltest, in quanto non ripetibile, sia condotta nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini (Sez. 4, n.16816 del 14/01/2021, Pizio, Rv. 281072 - 01; Sez. 4, n. 34355 del 25/11/2020, Cavalieri, Rv. 279920 - 01; Sez. 4, n. 29939 del 23/09/2020, Merlino, Rv. 280028 - 01) 4. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato; segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così d