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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 settembre 2023

Cassazione n. 30504/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19163/2020R.G., proposto da COMUNE di CASTELLANETA, in persona del Sindaco pro tempore; elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 30, presso lo Studio del Dott. [OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio ( ), in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ; rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrenti- nonché di C.C. 26.09.2023 N. R.G. 19163/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est.

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore; ex legedomiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso gli Uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato,da cui è difeso ope legis; -controricorrente e ricorrente incidentale condizionato- e di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Curatore, [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- per la cassazione dellasentenza n. 361/2020 della CORTE di APPELLO di LECCE, pubblicata il 21 aprile 2020, notificata il giorno 11 maggio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 settembre 2023 dal ConsiglierePaolo Spaziani. [OSCURATO:PERSONA] 1.Nella notte del 7 febbraio 1985, a Castellaneta, si verificò il crollo di una palazzina e morirono trentaquattropersone.

Furono posti sotto procedimento penale e condannati in via definitiva per il reato di crollo di edificio ed omicidio colposo: il Sindaco del Comune di Castellaneta, il [OSCURATO:PERSONA], nonché assessore ai lavori pubblici; l’ingegnere ispettore delle opere in cemento armato e collaudatoredell’edificio; il titolare dell’ impresa appaltatrice dei lavori di rifacimento dei marciapiedi antistanti la palazzina, svolti nell’interesse del Comune.

Nello stesso processo, il Comune, quale responsabile civile, fu condannato, in solido con gli imputati, al risarcimento del danno in C.C. 26.09.2023 N. R.G. 19163/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. favore dei soggetti direttamente danneggiati e degli eredi delle vittime, costituitisi parti civili.

Nel processo penale fu accertato che nel periodo precedente al crollo erano stati svolti lavori nell’interesse del Comune per il rifacimento dei marciapiedi antistanti l’edificio; che, a seguito di questi lavori, erano stati provocati gravissimi danni e lesioni all’immobile; che, pertanto,la pubblica amministrazione aveva emesso un provvedimento di sospensione degli stessi; e che,tuttavia, non ostante la sospensione, si era verificato, quale conseguenza delle lesioni, il crollo della palazzina.

2. Gli eredi delle vittime e i danneggiati diretti sopravvissuti introdussero distinti giudizi risarcitori, convenendo il Comune di Castellaneta dinanzi al Tribunale civile di Taranto che, riunite le cause, le decise previo rigetto dell’istanza di autorizzazione a chiamare in giudizio il Ministero dell’Interno, indicato dal Comune quale soggetto responsabile per le omissioni poste in essere dal Sindaco e dal [OSCURATO:PERSONA], che avrebbero mancato di adottare provvedimenti contingibili e urgenti a tutela della pubblica incolumità, ex art.153 del R.D.n. 148 del 1915 ([OSCURATO:PERSONA] delle leggi comunali e provinciali).

La Corte d’appello di Lecce –Sezione distaccata di Taranto, dichiarò la nullità del giudizio e della sentenza di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell’Interno e, ai sensi dell’art.354 cod. proc. civ., rimise la causa al primo giudice.

La causa fu riassunta dinanzi al Tribunale di Taranto, il quale, per un verso, dichiarò la propria incompetenza pe r territorio in favore del Tribunale di Lecce quale foro erariale; per altro verso rigettò l’eccezione di estinzione del giudizio sollevata sia dal Comune che dal Ministerodell’ I nterno per tardiva riassunzione della causa: eccezione C.C. 26.09.2023 N. R.G. 19163/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. sollevata sul rilievo che la sentenza della Corte d’appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto era stata depositata il 13 luglio 2005 e la causa era stata riassunta il 13 febbraio 2007, dunque oltre l’anno dalla pubblicazione.

Riassunta nuovamente la causa dinanzi al Tribunale di Lecce, quest’ultimo: a)rigettò la riproposta eccezione di estinzione per tardività della riassunzione dinanzi al Tribunale di Taranto, sul rilievo che, avendo quel Tribunale statuito in ordinealla medesima , avrebbe dovuto essere impugnata quella statuizionesenza poter riproporre l’ eccezione dinanzi al giudice della riassunzione; b) rigettò le domande risarcitorie proposte contro il Ministero dell’Interno; c) accolse le domande risarcitorie proposte contro il C omune e lo condannò a risarcireil danno in favore degli attori.

3. Il Comune di Castellaneta propose appello dinanzi alla Corte territoriale di L ecce.

Il Ministero dell’Interno propose appello incidentale.

Anche alcuni tra i danneggiati proposero appello incidentale.

Nelle more del giudizio di appello, intervenne la transazione tra il Comune e i danneggiati, fatta eccezione per otto tra essi: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (eredi di [OSCURATO:PERSONA]) , che avevano anche proposto appello incidentale; [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (eredi di [OSCURATO:PERSONA]), che avevano solo resistito all’impugnazione; e, infine, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],che avevano, a loro volta, resistito all’appello.

C.C. 26.09.2023 N. R.G. 19163/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est.

Con sentenza 21 aprile 2020, n. 361, la Corte di appello di Lecce: a)ha dichiarato cessata la materia del contendere con riguardo a tutti i danneggiati ad eccezione degli otto danneggiati sopra indicati; b)ha rigettato l’appello incidentale del Ministero dell’Interno con cui la sentenza di primo grado era stata censurata per avere omesso di pronunciarsi sull’eccezione di estinzione del giudizio per tardiva riassunzione dinanzi al Tribunale di Taranto; la Corte di merito ha reputato infondato il motivo di impugnazione basato sull’assunto che, stante la declaratoria di incompetenza territoriale, la statuizione di rigetto dell’eccezione di estinzione avrebbe dovuto reputarsi tamquam non essetin quanto emessa in difetto di potestas iudicandi ; secondo la Corte territoriale, al contrario, la statuizione sull’eccezione di estinzione del giudizio doveva ritenersi logicamente pregiudiziale rispetto a quella sulla competenza, non potendosi disporre la riassunzione di un giudizio ormai estinto; c)ha rigettato il primo motivo dell’appello principale del Comune, con cui la sentenza di primo grado era stata censurata per avere omesso di accertare la responsabilità del Ministero dell’Interno, in luogo o in concorso con quella dell’ente comunale, in considerazione delle omissioni poste in essere dal Sindaco e dal [OSCURATO:PERSONA], ascrivibili alla loro qualità di Ufficiali del Governo e non di organi del predetto ente.La Corte ha ritenuto che, al contrario, in conformità a quanto era stato accertato nel processo penale, doveva escludersi una responsabilità omissiva del Sindaco e del [OSCURATO:PERSONA] quali Ufficiali del Governo per mancata adozione di ordinanze contingibili e urgenti, e doveva ritenersi piuttosto emersa una loro responsabilità, quali organi dell’amministrazione comunale, per avere omesso adeguati C.C. 26.09.2023 N. R.G. 19163/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. accertamenti in presenza di gravissimi danni e lesioni dell’immobile derivantidall’esecuzione di lavori svolti nell’interesse della P.A., sul cui svolgimento lo stesso ente aveva inciso con provvedimento di sospensione; d)ha rigettato il secondo motivo dell’appello principale con cui la sentenzaimpugnata era stata censurata in ordine alla quantificazione dei danni, patrimoniali, biologici e morali; ciò, sui rilievi: i)che il primo giudice,contrariamente a quanto so s tenuto dall’ appellante , non aveva proceduto all’indebita liquidazione del danno (biologicoe morale) iure hereditario in assenza di un apprezzabile lasso di tempo tra l’evento lesivo e la morte, ma aveva invece proceduto alla liquidazione del danno iure proprio da lesione del rapporto parentale; ii ) che era generica, e dunqueinammissibile ex art. 342 cod. proc. civ., l’ulteriore censura secondo cui il predetto danno sarebbe stato liquidatoanche in favore di chi non ne avrebbe avuto titolo o legittimazione , avuto riguardo alla specifica disamina delle varie posizioni contenuta nella sentenza impugnata ; iii ) che, infine, era infondata la censura diretta alla contestazionedella liquidazione del danno patrimoniale, atteso che il Tribunale aveva recepito le valutazioni e stimative dell’immobile effettuate dal CTU, il quale aveva operato nel rispetto del contraddittorio; e) ha rigettato il terzo motivo di appello principale , con cui la sentenza impugnata era stata censurata per mancata applicazione dell’art.1227, primo comma, cod. civ., con riferimento al contegno degli occupanti l’edificio che avevano svolto lavori edilizi per ampliare l’ingresso ai terranei dello stesso; al riguardola Corte ha osservato che il contegno colposo concorrente non poteva essere ascritto collettivamentea tutti i parenti delle vittime che avevano a gito in sede C.C. 26.09.2023 N. R.G. 19163/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. civile, a prescindere dall’aver rivestito la qualità di autore dei lavori edilizi, sicché il Comune avrebbe dovuto specificamente allegare le circostanze di fatto sulle quali avrebbe dovuto fondarsi l’accertamento di corresponsabilità; f)ha, infine , rigettato l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],che avevano riproposto la quaestio della responsabilità del Ministero dell’Interno. 4.Propone ricorso per cassazione il Comune di Castellaneta sulla base di tre motivi, dando atto altresì dell’avvenuta transazione anche con i danneggiati Francesco e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché Carmine, Michele e [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso, pur indicando nella sua intestazione come parti soltanto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è stato notificato anche al Ministero dell’Interno e ai seguenti soggetti, rimasti contumaci nel giudizio di appello: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].

In conseguenza, è da ritenere proposto anche nei loro confronti.

Risponde con controricorso il Ministero dell’Interno, proponendo altresì ricorso incidentale condizionato,sulla base di due motivi.

Rispondono con controricorso anche i danneggiati rispetto ai quali non si è posto fine alla lite mediante transazione, ovverosia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali, oltre ad invocare la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso, chiedono altresì la condanna del Comune ricorrente al pagamento,in loro favore, di una somma equitativamente determinata, ex art.96, terzo comma, cod. proc. civ..

C.C. 26.09.2023 N. R.G. 19163/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.

L’Ente ricorrente e i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] depositat o memorie . [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente,va rilevato che la mancata notificazione agli altri numerosi soggetti in confronto dei quali è stata pronunciata la sentenza impugnata, essendo le loro posizioni riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 332 cod. proc. civ., risulta allo stato ormai irrilevante, essendo l’impugnazione preclusa o esclusa.

A.1.C on il primo motivo del ricorso principale viene denunciato omesso esame di fatto decisivo e controverso, per non avere la Corte d’appello consideratol’avvenuto accertamento nel processo penale del fatto che l’attività sindacale colpevolmente compiuta od omessa costituiva manifestazione di prerogative statali di cui il Sindaco e il [OSCURATO:PERSONA] erano partecipi in qualità di Ufficiali del Governo.

A.1.1.Il motivo – oltre a non sfuggire ad un preliminare rilievo di inammissibilità per violazione dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., sotto il profilo della mancata indicazione della sedes processuale in cui sono localizzate le sentenze di cui si riproducono passi – è altresì inammissibile, sia per l’operatività del divieto di cui all’art.348 - ter , ultimo comma, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis , sia per il fatto che esso, al di là della formale intestazione, tende a provocare dalla Corte di cassazione una ricostruzionedei fatti e una lettura delle risultanze istruttorie diversa da quella fornita dal giudice d’appello, il quale non ha omesso di prendere in considerazionei fatti storici posti a fondamento della censura in esame, ma, piuttosto, ha ritenuto che , C.C. 26.09.2023 N. R.G. 19163/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. sulla base degli accertamenti compiuti in sede penale , l’omissione imputabile al Sindaco e al V ice S indaco atteneva alle prerogative proprie degli organi dell’ente comunale e non a quelle proprie dell’Ufficiale delGoverno.

A tale conclusioneil giudicedel merito è pervenuto avuto riguardo : a)agli esposti e alle relazion i tecniche ris alenti al biennio 1983 - 1984, tra cui quella del geometra Sini, che non avevano denunciato una situazione di immediato pericolo di crollo dell’edificio ; b) al la circostanza che il ricorso ex art.700 cod. proc. civ. proposto dagli occupanti la palazzina era stato notificato agli organi comunali dopo che ilcrollo si era verificato; c) infine, alle relazioni peritali svolte nel processo penale, che avevano evidenziatoche il crollo dell’ edificio non era stato preceduto da conclamati segni di immediatopericolo.

Sulla base di questi elementi di prova, il giudice del merito ha ritenutoche non sussistesse l’attuale pericoloper la pubblica incolumità e la sicurezza urbana che giustificava l’esercizio del potere extra ordinemgià previsto dall’art. 153 TULCP e oggi dall’art.54, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, ma che sussistesse piuttosto il dovere del Sindaco e del V ice S indaco (nonché assessore ai lavori pubblici) di svolgerele opportune indagini in seguito all’accertamento di danni e lesioni dell’edificio provocate da lavori svolti nell’interesse del Comune, rispetto ai quali la P.A. aveva reputato necessario disporre la sospensione.

Avuto riguardo alle motivate e incensurabili valutazioni della Corte di merito, il motivo di ricorso in esame è, dunque, inammissibile, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di C.C. 26.09.2023 N. R.G. 19163/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499).

A.2.Con il secondo motivo del ricorso principale, viene denunciata la violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione degli artt.2056 e 2059 cod. civ., nonché dell’art.342 cod. proc. civ..

La sentenza impugnata è censurata nellaparte in cui ha ritenuto generica la doglianza, contenuta nel secondo motivo d ell’ appello proposto dal Comune, diretta ad evidenziare che il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale era stato accordato anche in favore di soggetti che non avrebbero avuto titolo o legittimazione al riguardo, nonché nella parte in cui ha rigettato la doglianza,contenuta nel medesimo motivo di appello, rivolta alla liquidazione del danno patrimoniale, avvenuta sulla scorta delle valutazioni estimative del CTU.

A.2.1.Il motivo è manifestamente infondato.

La genericità (e la conseguente inammissibilità ex art.342 cod. proc. civ.) della specifica censura contenuta nel secondo motivo di appello diretta a contestare il diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale,emerge dalla stess a trascrizion e fattane nel ricorso (p.14), ove si evidenzia che con tale censura era stato osservato che “ nessuna delle parti asseritamente danneggiate ha ritenuto di provare alcunché in tal senso e né può farsi ricorso allac.d. prova presuntiva (come sostenuto da alcune controparti),atteso che è sempre su colui che allega un danno (anche non patrimoniale) che grava l’onere di provarnela sussistenza sotto tutti i profili”.

Da questa trascrizione emerge che con la censura in esame era stata contestata, genericamente, la dimostrazionedella sussistenza del C.C. 26.09.2023 N. R.G. 19163/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. pregiudizionon patrimoniale , ma non, specificamente , la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto al risarcimento del dedotto danno da perditadel rapporto parentale, costituiti dalla relazione di parentela e dall’effettività e consistenzadella relazione parentale .

Si conferma, dunque,il giudizio di inammissibilità della doglianza già espresso dalla Corte di appello.

Con riguardo alla liquidazione del danno patrimoniale , non può essere censuratoil ricorso alla CTU effettuato dal giudice del merito , atteso che, provata la sussistenza di tale danno (a seguito del crollo dell’immobile), il mezzo prescelto era funzionale alla prova del suo preciso ammontare, avuto riguardo alla necessità di provvedere alla stima dell’immobile in relazione al valore di mercato.

A.3.

Con il terzo motivo del ricorso principale è denunciata la violazionee falsa applicazione degli artt. 1 2 27 e 2055 cod. civ..

Il Comune ricorrente deduce l’errore in iurein cui sarebbe incorsa la Corte di merito nel ritenere che il concorso del danneggiato presuppone l’allegazionedi circostanze di fatt o su cui dovrebbe basarsi l’affermazionedi corresponsabilità.

Tale errore dipenderebbe dal la circostanza che , ai sensi dell’art.1227, primo comma, cod. civ., la colpasarebbe requisito legale della rilevanzacausale del fatto sicché, per un verso, nel determinare la riduzione del risarcimento, il giudice dovrebbe tenere conto della gravità della colpa e dell’entità delleconseguenze derivatene; per altro verso, ove la graduazione delle colpe non sia possibile, esse dovrebberopresumersi uguali.

Pertanto, nel caso di specie, riscontrata l’impossibilità di individuare lo specifico responsabile del concorrente fatto colposo , si sarebbe C.C. 26.09.2023 N. R.G. 19163/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. dovuto applicare il principio di presunzione di responsabilità nei confronti di tutti.

A.3.1.Il motivo è manifestamente infondato.

Al riguardo, giova ricordare che la regola di determinazione del danno risarcibile contenuta nell’art.1227, primo comma, cod. civ. trova fondamento nel principio di causalitàmateriale che impone di non far carico al danneggiante della parte di danno che non è a lui causalmente imputabile e, più precisamente, di escludere il risarcimento in relazione alla porzione di evento dannoso causalmente ascrivibile alla condotta del danneggiato.

Requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l’ordinaria diligenza.

Mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sul risarcimento, al contrario, il fatto colposo ne comporta la riduzione, secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Sotto il profilo processuale, l’apprezzamento della condotta del danneggiato, ai fini del concorso di colpa, integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (ex aliis, Cass. 17/01/2020, n. 842).

Rientra, dunque, nell’insindacabile giudizio del giudice del merito la valutazione del grado di inosservanza del modello di comportamento diligente (da cui dipende la gravità della colpa del danneggiato) e dell’entità delle conseguenze ascrivibili al suo comportamento.

Inoltre, il fatto colposo del danneggiato, ai sensi dell’art. 1227, primo comma, cod. civ.,è bensì rilevabile d’ufficio ( non occorrendo, a C.C. 26.09.2023 N. R.G. 19163/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. differenza dell’inosservanza del dovere di evitare l’aggravamento del danno, di cui al secondo comma dello stesso articolo , la proposizione di una specifica eccezione di parte), ma a condizione che risultino prospettati gli elementi di fatto da cui esso sia ricavabile (ex aliis, Cass.10/05/2018, n. 11258; Cass.19/07/2018, n. 19218).

Nel caso di specie, il giudice del merito ha ritenuto che talielementi non fossero stati prospettati,in quanto il fatto dannoso concorrente era stato imputato collettivamente a tutti gli occupanti della palazzina, senza specificare gli autori delle condotte reputate colpose.

Contro tale corretto rilievo – peraltro , insindacabile in sede di legittimità in quanto oggetto di un apprezzamento di merito – si infrange il motivo in esame, in quanto non si versa nell’ipotesi di impossibilità di apprezzare la diversa gravità del fatto del danneggiante e di quello del danneggiato con le rispettive conseguenze (presupposto dell’applicazione del criterio residuale di pari responsabilità di cui all’art. 2055, ultimo comma, cod. civ.), ma si versa nella diversa ipotesi di non imputabilità adun preciso soggetto del fatto colposo che sarebbe concorso con l’illecito del danneggiante a cagionare l’evento dannoso.

Il ricorso principale va, in definitiva, rigettato.

B. Con i motivi del ricorso incidentale condizionato , il Ministero dell’Interno, da un lato (deducendo la violazionee/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 25, 307 e 353 cod. proc. civ.) , ripropone la censura relativa all’omessa pronuncia sull’eccezione di estinzione del giudizio per tardiva riassunzione dinanzi al Tribunale di Taranto; dall’altro lato (deducendola violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ.), censura l’omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione.

C.C. 26.09.2023 N. R.G. 19163/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est.

Queste censure non possono essere delibate, poiché il ricorso incidentale condizionato è assorbito dal rigetto di quello principale.

C. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

D. Il Comune ricorrente soccombente va anche condannato al pagamento, in favore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di una somma che si stima equo determinare in misura pari ad Euro 5.000,00 (oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo), non già ai sensi dell’art.96, terzo comma, cod. proc. civ., come da loro invocato, bensì ai sensi dell’art.385, quarto comma, cod. proc. civ..

D.1.Questa norma ( introdotta dall’art.13 d.lgs. 2 febbraio 2006, n.40, successivamente abrogata dall’art. 46, comma 20, l. 18 giugno 2009, n. 69 ed applicabile ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze pubblicate a decorrere dal 2 marzo 2006: art. 27, comma 2, d.lgs. n.40 del 2006) continua ad applicarsi nei giudizi di legittimità aventi ad oggetto sentenze pubblicate dopo il 4 luglio 2009 (data di entrata in vigore dell’art. 46, comma 20, della legge n. 69 del 2009, che ne ha disposto l’abrogazione), a condizione che il primo grado – come nel caso di specie, in cui la citazioneoriginaria ri s ale al 1992 – sia stato instaurato anteriormente, atteso che le nuove norme, ivi compreso l’art. 46 cit., operano, in virtù dell’art. 58, comma 1, della stessa legge n. 69 del 2009, solo nei giudizi iniziati dopo il 4 luglio 2009 (Cass. 17 luglio 2015, n. 15030; Cass. 10 febbraio 2016, n. 2684).

D.2.La proposizione di un mezzo di gravame in parte inammissibile e in parte manifestamente infondato, in presenza di doglianze formulate senza tenere conto dei consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità in assenza di alcuna argomentazione che C.C. 26.09.2023 N. R.G. 19163/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. ne possa indurre la rimeditazione, costituisce indice di mala fede o colpa grave e si traduce in una condotta processuale contraria ai canoni di correttezza, nonché idonea a determinare un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali, ponendosi in posizione incompatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l’accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art.6 CEDU) e, dall’altra, deve tenere conto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie, defatigatorie o pretestuose.

Tale condotta, integrando gli estremi dell’“abuso del processo”, si presta, dunque, nella fattispecie, ad essere sanzionata con la condanna della parte ricorrente soccombente al pagamento, in favore della controparte resistente vittoriosa, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art.385, quarto comma, cod. proc. civ. ( cfr. Cass.30/11/2017, n. 28657; Cass.03/07/2019, n. 17814; cfr ., inoltre, sia pure con riguardo all’omologa norma di cui all’art.96, terzo comma, cod. proc. civ., applicabile ai giudiziiniziati dopo il 4 luglio 2009, Cass.04/08/2021, n. 22208; Cass. 21/09/2022, n. 27568; Cass.05/12/2022, n. 35593).

E.Avuto riguardo al tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’entericorrente, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorsoprincipale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato; C.C. 26.09.2023 N. R.G. 19163/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. condanna il Comune ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in Euro 7.600,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; e, per il Ministero dell’Interno, in Euro5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; condanna altresì il Comune ricorrente, ai sensi dell’art.385, quarto comma, cod. proc. civ., al pagamento, in favore dei controricorrent i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], della somma equitativamente determinata di Euro 5.000,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19163/2020R.G., proposto da COMUNE di CASTELLANETA, in persona del Sindaco pro tempore; elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 30, presso lo Studio del Dott. [OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio ( ), in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ; rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrenti- nonché di C.C. 26.09.2023 N. R.G. 19163/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore; ex legedomiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso gli Uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato,da cui è difeso ope legis; -controricorrente e ricorrente incidentale condizionato- e di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Curatore, [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- per la cassazione dellasentenza n. 361/2020 della CORTE di APPELLO di LECCE, pubblicata il 21 aprile 2020, notificata il giorno 11 maggio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 settembre 2023 dal ConsiglierePaolo Spaziani. [OSCURATO:PERSONA] 1.Nella notte del 7 febbraio 1985, a Castellaneta, si verificò il crollo di una palazzina e morirono trentaquattropersone. Furono posti sotto procedimento penale e condannati in via definitiva per il reato di crollo di edificio ed omicidio colposo: il Sindaco del Comune di Castellaneta, il [OSCURATO:PERSONA], nonché assessore ai lavori pubblici; l’ingegnere ispettore delle opere in cemento armato e collaudatoredell’edificio; il titolare dell’ impresa appaltatrice dei lavori di rifacimento dei marciapiedi antistanti la palazzina, svolti nell’interesse del Comune. Nello stesso processo, il Comune, quale responsabile civile, fu condannato, in solido con gli imputati, al risarcimento del danno in C.C. 26.09.2023 N. R.G. 19163/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. favore dei soggetti direttamente danneggiati e degli eredi delle vittime, costituitisi parti civili. Nel processo penale fu accertato che nel periodo precedente al crollo erano stati svolti lavori nell’interesse del Comune per il rifacimento dei marciapiedi antistanti l’edificio; che, a seguito di questi lavori, erano stati provocati gravissimi danni e lesioni all’immobile; che, pertanto,la pubblica amministrazione aveva emesso un provvedimento di sospensione degli stessi; e che,tuttavia, non ostante la sospensione, si era verificato, quale conseguenza delle lesioni, il crollo della palazzina. 2. Gli eredi delle vittime e i danneggiati diretti sopravvissuti introdussero distinti giudizi risarcitori, convenendo il Comune di Castellaneta dinanzi al Tribunale civile di Taranto che, riunite le cause, le decise previo rigetto dell’istanza di autorizzazione a chiamare in giudizio il Ministero dell’Interno, indicato dal Comune quale soggetto responsabile per le omissioni poste in essere dal Sindaco e dal [OSCURATO:PERSONA], che avrebbero mancato di adottare provvedimenti contingibili e urgenti a tutela della pubblica incolumità, ex art.153 del R.D.n. 148 del 1915 ([OSCURATO:PERSONA] delle leggi comunali e provinciali). La Corte d’appello di Lecce –Sezione distaccata di Taranto, dichiarò la nullità del giudizio e della sentenza di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell’Interno e, ai sensi dell’art.354 cod. proc. civ., rimise la causa al primo giudice. La causa fu riassunta dinanzi al Tribunale di Taranto, il quale, per un verso, dichiarò la propria incompetenza pe r territorio in favore del Tribunale di Lecce quale foro erariale; per altro verso rigettò l’eccezione di estinzione del giudizio sollevata sia dal Comune che dal Ministerodell’ I nterno per tardiva riassunzione della causa: eccezione C.C. 26.09.2023 N. R.G. 19163/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. sollevata sul rilievo che la sentenza della Corte d’appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto era stata depositata il 13 luglio 2005 e la causa era stata riassunta il 13 febbraio 2007, dunque oltre l’anno dalla pubblicazione. Riassunta nuovamente la causa dinanzi al Tribunale di Lecce, quest’ultimo: a)rigettò la riproposta eccezione di estinzione per tardività della riassunzione dinanzi al Tribunale di Taranto, sul rilievo che, avendo quel Tribunale statuito in ordinealla medesima , avrebbe dovuto essere impugnata quella statuizionesenza poter riproporre l’ eccezione dinanzi al giudice della riassunzione; b) rigettò le domande risarcitorie proposte contro il Ministero dell’Interno; c) accolse le domande risarcitorie proposte contro il C omune e lo condannò a risarcireil danno in favore degli attori. 3. Il Comune di Castellaneta propose appello dinanzi alla Corte territoriale di L ecce. Il Ministero dell’Interno propose appello incidentale. Anche alcuni tra i danneggiati proposero appello incidentale. Nelle more del giudizio di appello, intervenne la transazione tra il Comune e i danneggiati, fatta eccezione per otto tra essi: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (eredi di [OSCURATO:PERSONA]) , che avevano anche proposto appello incidentale; [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (eredi di [OSCURATO:PERSONA]), che avevano solo resistito all’impugnazione; e, infine, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],che avevano, a loro volta, resistito all’appello. C.C. 26.09.2023 N. R.G. 19163/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. Con sentenza 21 aprile 2020, n. 361, la Corte di appello di Lecce: a)ha dichiarato cessata la materia del contendere con riguardo a tutti i danneggiati ad eccezione degli otto danneggiati sopra indicati; b)ha rigettato l’appello incidentale del Ministero dell’Interno con cui la sentenza di primo grado era stata censurata per avere omesso di pronunciarsi sull’eccezione di estinzione del giudizio per tardiva riassunzione dinanzi al Tribunale di Taranto; la Corte di merito ha reputato infondato il motivo di impugnazione basato sull’assunto che, stante la declaratoria di incompetenza territoriale, la statuizione di rigetto dell’eccezione di estinzione avrebbe dovuto reputarsi tamquam non essetin quanto emessa in difetto di potestas iudicandi ; secondo la Corte territoriale, al contrario, la statuizione sull’eccezione di estinzione del giudizio doveva ritenersi logicamente pregiudiziale rispetto a quella sulla competenza, non potendosi disporre la riassunzione di un giudizio ormai estinto; c)ha rigettato il primo motivo dell’appello principale del Comune, con cui la sentenza di primo grado era stata censurata per avere omesso di accertare la responsabilità del Ministero dell’Interno, in luogo o in concorso con quella dell’ente comunale, in considerazione delle omissioni poste in essere dal Sindaco e dal [OSCURATO:PERSONA], ascrivibili alla loro qualità di Ufficiali del Governo e non di organi del predetto ente.La Corte ha ritenuto che, al contrario, in conformità a quanto era stato accertato nel processo penale, doveva escludersi una responsabilità omissiva del Sindaco e del [OSCURATO:PERSONA] quali Ufficiali del Governo per mancata adozione di ordinanze contingibili e urgenti, e doveva ritenersi piuttosto emersa una loro responsabilità, quali organi dell’amministrazione comunale, per avere omesso adeguati C.C. 26.09.2023 N. R.G. 19163/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. accertamenti in presenza di gravissimi danni e lesioni dell’immobile derivantidall’esecuzione di lavori svolti nell’interesse della P.A., sul cui svolgimento lo stesso ente aveva inciso con provvedimento di sospensione; d)ha rigettato il secondo motivo dell’appello principale con cui la sentenzaimpugnata era stata censurata in ordine alla quantificazione dei danni, patrimoniali, biologici e morali; ciò, sui rilievi: i)che il primo giudice,contrariamente a quanto so s tenuto dall’ appellante , non aveva proceduto all’indebita liquidazione del danno (biologicoe morale) iure hereditario in assenza di un apprezzabile lasso di tempo tra l’evento lesivo e la morte, ma aveva invece proceduto alla liquidazione del danno iure proprio da lesione del rapporto parentale; ii ) che era generica, e dunqueinammissibile ex art. 342 cod. proc. civ., l’ulteriore censura secondo cui il predetto danno sarebbe stato liquidatoanche in favore di chi non ne avrebbe avuto titolo o legittimazione , avuto riguardo alla specifica disamina delle varie posizioni contenuta nella sentenza impugnata ; iii ) che, infine, era infondata la censura diretta alla contestazionedella liquidazione del danno patrimoniale, atteso che il Tribunale aveva recepito le valutazioni e stimative dell’immobile effettuate dal CTU, il quale aveva operato nel rispetto del contraddittorio; e) ha rigettato il terzo motivo di appello principale , con cui la sentenza impugnata era stata censurata per mancata applicazione dell’art.1227, primo comma, cod. civ., con riferimento al contegno degli occupanti l’edificio che avevano svolto lavori edilizi per ampliare l’ingresso ai terranei dello stesso; al riguardola Corte ha osservato che il contegno colposo concorrente non poteva essere ascritto collettivamentea tutti i parenti delle vittime che avevano a gito in sede C.C. 26.09.2023 N. R.G. 19163/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. civile, a prescindere dall’aver rivestito la qualità di autore dei lavori edilizi, sicché il Comune avrebbe dovuto specificamente allegare le circostanze di fatto sulle quali avrebbe dovuto fondarsi l’accertamento di corresponsabilità; f)ha, infine , rigettato l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],che avevano riproposto la quaestio della responsabilità del Ministero dell’Interno. 4.Propone ricorso per cassazione il Comune di Castellaneta sulla base di tre motivi, dando atto altresì dell’avvenuta transazione anche con i danneggiati Francesco e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché Carmine, Michele e [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso, pur indicando nella sua intestazione come parti soltanto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è stato notificato anche al Ministero dell’Interno e ai seguenti soggetti, rimasti contumaci nel giudizio di appello: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. In conseguenza, è da ritenere proposto anche nei loro confronti. Risponde con controricorso il Ministero dell’Interno, proponendo altresì ricorso incidentale condizionato,sulla base di due motivi. Rispondono con controricorso anche i danneggiati rispetto ai quali non si è posto fine alla lite mediante transazione, ovverosia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali, oltre ad invocare la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso, chiedono altresì la condanna del Comune ricorrente al pagamento,in loro favore, di una somma equitativamente determinata, ex art.96, terzo comma, cod. proc. civ.. C.C. 26.09.2023 N. R.G. 19163/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte. L’Ente ricorrente e i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] depositat o memorie . [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente,va rilevato che la mancata notificazione agli altri numerosi soggetti in confronto dei quali è stata pronunciata la sentenza impugnata, essendo le loro posizioni riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 332 cod. proc. civ., risulta allo stato ormai irrilevante, essendo l’impugnazione preclusa o esclusa. A.1.C on il primo motivo del ricorso principale viene denunciato omesso esame di fatto decisivo e controverso, per non avere la Corte d’appello consideratol’avvenuto accertamento nel processo penale del fatto che l’attività sindacale colpevolmente compiuta od omessa costituiva manifestazione di prerogative statali di cui il Sindaco e il [OSCURATO:PERSONA] erano partecipi in qualità di Ufficiali del Governo. A.1.1.Il motivo – oltre a non sfuggire ad un preliminare rilievo di inammissibilità per violazione dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., sotto il profilo della mancata indicazione della sedes processuale in cui sono localizzate le sentenze di cui si riproducono passi – è altresì inammissibile, sia per l’operatività del divieto di cui all’art.348 - ter , ultimo comma, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis , sia per il fatto che esso, al di là della formale intestazione, tende a provocare dalla Corte di cassazione una ricostruzionedei fatti e una lettura delle risultanze istruttorie diversa da quella fornita dal giudice d’appello, il quale non ha omesso di prendere in considerazionei fatti storici posti a fondamento della censura in esame, ma, piuttosto, ha ritenuto che , C.C. 26.09.2023 N. R.G. 19163/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. sulla base degli accertamenti compiuti in sede penale , l’omissione imputabile al Sindaco e al V ice S indaco atteneva alle prerogative proprie degli organi dell’ente comunale e non a quelle proprie dell’Ufficiale delGoverno. A tale conclusioneil giudicedel merito è pervenuto avuto riguardo : a)agli esposti e alle relazion i tecniche ris alenti al biennio 1983 - 1984, tra cui quella del geometra Sini, che non avevano denunciato una situazione di immediato pericolo di crollo dell’edificio ; b) al la circostanza che il ricorso ex art.700 cod. proc. civ. proposto dagli occupanti la palazzina era stato notificato agli organi comunali dopo che ilcrollo si era verificato; c) infine, alle relazioni peritali svolte nel processo penale, che avevano evidenziatoche il crollo dell’ edificio non era stato preceduto da conclamati segni di immediatopericolo. Sulla base di questi elementi di prova, il giudice del merito ha ritenutoche non sussistesse l’attuale pericoloper la pubblica incolumità e la sicurezza urbana che giustificava l’esercizio del potere extra ordinemgià previsto dall’art. 153 TULCP e oggi dall’art.54, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, ma che sussistesse piuttosto il dovere del Sindaco e del V ice S indaco (nonché assessore ai lavori pubblici) di svolgerele opportune indagini in seguito all’accertamento di danni e lesioni dell’edificio provocate da lavori svolti nell’interesse del Comune, rispetto ai quali la P.A. aveva reputato necessario disporre la sospensione. Avuto riguardo alle motivate e incensurabili valutazioni della Corte di merito, il motivo di ricorso in esame è, dunque, inammissibile, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di C.C. 26.09.2023 N. R.G. 19163/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499). A.2.Con il secondo motivo del ricorso principale, viene denunciata la violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione degli artt.2056 e 2059 cod. civ., nonché dell’art.342 cod. proc. civ.. La sentenza impugnata è censurata nellaparte in cui ha ritenuto generica la doglianza, contenuta nel secondo motivo d ell’ appello proposto dal Comune, diretta ad evidenziare che il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale era stato accordato anche in favore di soggetti che non avrebbero avuto titolo o legittimazione al riguardo, nonché nella parte in cui ha rigettato la doglianza,contenuta nel medesimo motivo di appello, rivolta alla liquidazione del danno patrimoniale, avvenuta sulla scorta delle valutazioni estimative del CTU. A.2.1.Il motivo è manifestamente infondato. La genericità (e la conseguente inammissibilità ex art.342 cod. proc. civ.) della specifica censura contenuta nel secondo motivo di appello diretta a contestare il diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale,emerge dalla stess a trascrizion e fattane nel ricorso (p.14), ove si evidenzia che con tale censura era stato osservato che “ nessuna delle parti asseritamente danneggiate ha ritenuto di provare alcunché in tal senso e né può farsi ricorso allac.d. prova presuntiva (come sostenuto da alcune controparti),atteso che è sempre su colui che allega un danno (anche non patrimoniale) che grava l’onere di provarnela sussistenza sotto tutti i profili”. Da questa trascrizione emerge che con la censura in esame era stata contestata, genericamente, la dimostrazionedella sussistenza del C.C. 26.09.2023 N. R.G. 19163/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. pregiudizionon patrimoniale , ma non, specificamente , la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto al risarcimento del dedotto danno da perditadel rapporto parentale, costituiti dalla relazione di parentela e dall’effettività e consistenzadella relazione parentale . Si conferma, dunque,il giudizio di inammissibilità della doglianza già espresso dalla Corte di appello. Con riguardo alla liquidazione del danno patrimoniale , non può essere censuratoil ricorso alla CTU effettuato dal giudice del merito , atteso che, provata la sussistenza di tale danno (a seguito del crollo dell’immobile), il mezzo prescelto era funzionale alla prova del suo preciso ammontare, avuto riguardo alla necessità di provvedere alla stima dell’immobile in relazione al valore di mercato. A.3. Con il terzo motivo del ricorso principale è denunciata la violazionee falsa applicazione degli artt. 1 2 27 e 2055 cod. civ.. Il Comune ricorrente deduce l’errore in iurein cui sarebbe incorsa la Corte di merito nel ritenere che il concorso del danneggiato presuppone l’allegazionedi circostanze di fatt o su cui dovrebbe basarsi l’affermazionedi corresponsabilità. Tale errore dipenderebbe dal la circostanza che , ai sensi dell’art.1227, primo comma, cod. civ., la colpasarebbe requisito legale della rilevanzacausale del fatto sicché, per un verso, nel determinare la riduzione del risarcimento, il giudice dovrebbe tenere conto della gravità della colpa e dell’entità delleconseguenze derivatene; per altro verso, ove la graduazione delle colpe non sia possibile, esse dovrebberopresumersi uguali. Pertanto, nel caso di specie, riscontrata l’impossibilità di individuare lo specifico responsabile del concorrente fatto colposo , si sarebbe C.C. 26.09.2023 N. R.G. 19163/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. dovuto applicare il principio di presunzione di responsabilità nei confronti di tutti. A.3.1.Il motivo è manifestamente infondato. Al riguardo, giova ricordare che la regola di determinazione del danno risarcibile contenuta nell’art.1227, primo comma, cod. civ. trova fondamento nel principio di causalitàmateriale che impone di non far carico al danneggiante della parte di danno che non è a lui causalmente imputabile e, più precisamente, di escludere il risarcimento in relazione alla porzione di evento dannoso causalmente ascrivibile alla condotta del danneggiato. Requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l’ordinaria diligenza. Mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sul risarcimento, al contrario, il fatto colposo ne comporta la riduzione, secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate. Sotto il profilo processuale, l’apprezzamento della condotta del danneggiato, ai fini del concorso di colpa, integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (ex aliis, Cass. 17/01/2020, n. 842). Rientra, dunque, nell’insindacabile giudizio del giudice del merito la valutazione del grado di inosservanza del modello di comportamento diligente (da cui dipende la gravità della colpa del danneggiato) e dell’entità delle conseguenze ascrivibili al suo comportamento. Inoltre, il fatto colposo del danneggiato, ai sensi dell’art. 1227, primo comma, cod. civ.,è bensì rilevabile d’ufficio ( non occorrendo, a C.C. 26.09.2023 N. R.G. 19163/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. differenza dell’inosservanza del dovere di evitare l’aggravamento del danno, di cui al secondo comma dello stesso articolo , la proposizione di una specifica eccezione di parte), ma a condizione che risultino prospettati gli elementi di fatto da cui esso sia ricavabile (ex aliis, Cass.10/05/2018, n. 11258; Cass.19/07/2018, n. 19218). Nel caso di specie, il giudice del merito ha ritenuto che talielementi non fossero stati prospettati,in quanto il fatto dannoso concorrente era stato imputato collettivamente a tutti gli occupanti della palazzina, senza specificare gli autori delle condotte reputate colpose. Contro tale corretto rilievo – peraltro , insindacabile in sede di legittimità in quanto oggetto di un apprezzamento di merito – si infrange il motivo in esame, in quanto non si versa nell’ipotesi di impossibilità di apprezzare la diversa gravità del fatto del danneggiante e di quello del danneggiato con le rispettive conseguenze (presupposto dell’applicazione del criterio residuale di pari responsabilità di cui all’art. 2055, ultimo comma, cod. civ.), ma si versa nella diversa ipotesi di non imputabilità adun preciso soggetto del fatto colposo che sarebbe concorso con l’illecito del danneggiante a cagionare l’evento dannoso. Il ricorso principale va, in definitiva, rigettato. B. Con i motivi del ricorso incidentale condizionato , il Ministero dell’Interno, da un lato (deducendo la violazionee/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 25, 307 e 353 cod. proc. civ.) , ripropone la censura relativa all’omessa pronuncia sull’eccezione di estinzione del giudizio per tardiva riassunzione dinanzi al Tribunale di Taranto; dall’altro lato (deducendola violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ.), censura l’omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione. C.C. 26.09.2023 N. R.G. 19163/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. Queste censure non possono essere delibate, poiché il ricorso incidentale condizionato è assorbito dal rigetto di quello principale. C. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. D. Il Comune ricorrente soccombente va anche condannato al pagamento, in favore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di una somma che si stima equo determinare in misura pari ad Euro 5.000,00 (oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo), non già ai sensi dell’art.96, terzo comma, cod. proc. civ., come da loro invocato, bensì ai sensi dell’art.385, quarto comma, cod. proc. civ.. D.1.Questa norma ( introdotta dall’art.13 d.lgs. 2 febbraio 2006, n.40, successivamente abrogata dall’art. 46, comma 20, l. 18 giugno 2009, n. 69 ed applicabile ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze pubblicate a decorrere dal 2 marzo 2006: art. 27, comma 2, d.lgs. n.40 del 2006) continua ad applicarsi nei giudizi di legittimità aventi ad oggetto sentenze pubblicate dopo il 4 luglio 2009 (data di entrata in vigore dell’art. 46, comma 20, della legge n. 69 del 2009, che ne ha disposto l’abrogazione), a condizione che il primo grado – come nel caso di specie, in cui la citazioneoriginaria ri s ale al 1992 – sia stato instaurato anteriormente, atteso che le nuove norme, ivi compreso l’art. 46 cit., operano, in virtù dell’art. 58, comma 1, della stessa legge n. 69 del 2009, solo nei giudizi iniziati dopo il 4 luglio 2009 (Cass. 17 luglio 2015, n. 15030; Cass. 10 febbraio 2016, n. 2684). D.2.La proposizione di un mezzo di gravame in parte inammissibile e in parte manifestamente infondato, in presenza di doglianze formulate senza tenere conto dei consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità in assenza di alcuna argomentazione che C.C. 26.09.2023 N. R.G. 19163/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. ne possa indurre la rimeditazione, costituisce indice di mala fede o colpa grave e si traduce in una condotta processuale contraria ai canoni di correttezza, nonché idonea a determinare un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali, ponendosi in posizione incompatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l’accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art.6 CEDU) e, dall’altra, deve tenere conto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie, defatigatorie o pretestuose. Tale condotta, integrando gli estremi dell’“abuso del processo”, si presta, dunque, nella fattispecie, ad essere sanzionata con la condanna della parte ricorrente soccombente al pagamento, in favore della controparte resistente vittoriosa, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art.385, quarto comma, cod. proc. civ. ( cfr. Cass.30/11/2017, n. 28657; Cass.03/07/2019, n. 17814; cfr ., inoltre, sia pure con riguardo all’omologa norma di cui all’art.96, terzo comma, cod. proc. civ., applicabile ai giudiziiniziati dopo il 4 luglio 2009, Cass.04/08/2021, n. 22208; Cass. 21/09/2022, n. 27568; Cass.05/12/2022, n. 35593). E.Avuto riguardo al tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’entericorrente, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorsoprincipale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato; C.C. 26.09.2023 N. R.G. 19163/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. condanna il Comune ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in Euro 7.600,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; e, per il Ministero dell’Interno, in Euro5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; condanna altresì il Comune ricorrente, ai sensi dell’art.385, quarto comma, cod. proc. civ., al pagamento, in favore dei controricorrent i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], della somma equitativamente determinata di Euro 5.000,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
Sentenza Cassazione n. 30504/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris