CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 35180/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12975/2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale in calce al ricorso , elettivamente domiciliata presso il proprio indirizzo digitale –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore –intimata – avverso la sentenza n. 9085 /20 2 3 della Corte Suprema di Cassazione depositata in data 31 marzo 2023. Oggetto: tributi – correzione errore materiale N.12975/23 R.G. Est. F. D’[OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 5 dicembre 2023. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Cassazione, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate contro [OSCURATO:SOCIETA]. e nei confronti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione –ADER; che suddetta la sentenza reca nell’intestazione come ricorrente l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in luogo del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] Che l’indicazione nell’epigrafe della menzionata sentenza deve ritenersi dovuta a errore materiale, come emergente chiaramente dagli atti del procedimento per cui può procedersi con la correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ.; che nel procedimento di correzione degli errori materiali non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali in quanto non è possibile individuare una parte vittoriosa e una parte soccombente (Cass., Sez. VI, 4 gennaio 2016, n. 14; Cass., Sez. VI, 17 settembre 2013, n. 21213); P. Q. M. La Corte dispone che nella sentenza n. 9085/2023della Corte Suprema di Cassazione depositata in data 31 marzo 2023 sia apportata nell’intestazione in luogo dell’indicazione “[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA])”, l’indicazione “AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA])”; dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della Cancelleria, sull'originale della predettasentenza