CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42569/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2019 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Bari confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto pluriaggravato. 2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati con atti autonomi, ma sovrapponibili, con i quali deducono vizi di motivazione in merito al denegato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. ed alla mancata revisione in senso più favorevole del giudizio di equivalenza delle riconosciute attenuanti generiche alle contestate aggravanti. 3. I ricorsi sono inammissibili. La prima doglianza è manifestamente infondata, atteso che per il consolidato insegnamento di questa Corte nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità é applicabile anche al delitto tentato quando sia possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico che, se il reato fosse stato riportato al compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima (Sez. U, Sentenza n. 28243 del 28/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255528). Correttamente dunque il giudice dell'appello ha operato tale giudizio prognostico evidenziando come i beni che gli imputati intendevano sottrarre avevano un valore comunque non specialmente tenue. Del tutto generica e versata in fatto è invece la seconda doglianza, tanto più che i ricorrenti non si sono confrontati con l'articolata motivazione resa dal giudice dell'appello in merito alla conferma del giudizio di bilanciamento formulato in primo grado. 4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,0